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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/01/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1220 / 2022 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.11.2023,
promossa da titolare della merceria66 Organizzazione_1 e legale Parte 1 rappresentante dell'omonima Ditta, elettivamente domiciliata a L'Aquila in Via dei Peligni 7 presso lo studio dell'Avv. Emilio Bafile che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione del 23/4/2018;
Appellante contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, con poteri anche disgiunti tra loro, dal prof. avv. Fabrizio Marinelli e dalla prof. avv. Maria Cristina Cervale, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 25, giusta procura stesa su foglio separato spillato in calce alla comparsa di risposta;
in persona dell'Amministratore Unico
-Controparte_2 legale rappresentante, elettivamente dom.ta a L'Aquila Via Guido Polidoro n. 1, nello studio ed indirizzo pec dell'AVV. GIOVANNI PASA NISI che la rappresenta e difende per procura in foglio separato in calce alla comparsa di risposta;
"nella persona dell'amministratore, con domicilio Controparte_3 eletto in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 11 presso lo studio dell'avv. Fausto Corti che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata contestualmente alla comparsa di costituzione;
Appellati
avverso la sentenza n. 232/2022 depositata il 5.5.2022 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n.1329/2018, avente ad oggetto risarcimento danni..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: 66Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni e più opportuna declaratoria, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, disporre CTU al fine di integrare l'accertamento e stimare il danno complessivamente subito dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 281 sexies c.p.c. e nel verbale del 30/4/2021, accogliere le conclusioni formulate nelle note di trattazione scritta del 10/2/2021, come precisate all'udienza del 17/12/2021 e del 4/1/2022 e per l'effetto in riforma della impugnata Sentenza, per le ragioni spiegate con l'atto di appello, condannare in solido, ciascuna per quanto di ragione, la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pt., la [...]
, in persona del legale rappresentante pt. ed il
[...] Controparte_5 ' in persona in persona dell'Amministratore CP 7 Controparte_8 Controparte_6 del legale rappresentante pt., al risarcimento a favore di parte attrice di tutti i danni subiti per le ragioni esposte in narrativa, che indicano fin da ora nella complessiva somma di € 9.138,62, di cui €
5.403,62 per danni alla merce ed al mobilio, € 2.535,00 per lucro cessante, € 1.200,00 quale spesa sostenuta per la ricerca di un nuovo locale, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria espletata, oltre al risarcimento del danno all'immagine cagionato all'attrice, come spiegato in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, e che si indica nella somma di € 8.000,00, salva diversa valutazione che sarà ritenuta di giustizia. 'Condannare altresì la in persona del legale rappresentante pt. alla Controparte_4 ulteriore somma di € 21.600,00, quale proprietaria-locatrice dell'immobile oggetto di causa, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria espletata, per le ragioni esposte in narrativa. CP 2Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, quanto alla
[...] ed al oltre 15% per spese generali, I.V.A. e Controparte_6 C.P.A. e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio quanto alla CP 4 oltre 15% per '
spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Condannare inoltre i convenuti, in solido e per quanto di ragione, al pagamento delle spese sostenute dall'appellante, pari ad € 2.889,94 per le consulenze tecniche di parte."
Per parte appellata Controparte 1 66Rigetto dell'appello proposto nei confronti della Controparte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da calcolarsi come da tariffa vigente, oltre il rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed accessori di legge."
Per parte appellata CP 2 "Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 232 pronunciata dal Tribunale di l'Aquila il 5 maggio 2022. Per l'effetto condannarla alla rifusione delle spese di lite del grado."
Per parte appellata CP_6 :
Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila voglia rigettare l'appello con ogni conseguente 66
statuizione in ordine alle spese di lite."
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
1. Respinge la domanda dell'attrice proposta nei confronti di Controparte_1
e la condanna al rimborso delle spese di lite, nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori
[...] di legge, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014; 2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti di Controparte_2 e e li condanna in solido al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali subiti dall'attrice nella misura complessiva di euro 4.536,73 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in parte motiva indicati;
3. Condanna i predetti convenuti, in solido, al rimborso alla parte attrice del costo del CTU svolta in sede di ATP pari ad euro 699,28;
4. Pone a carico dei predetti convenuti in solido il costo della CTU;
5. Condanna i predetti convenuti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, relative al presente giudizio ed a quello di ATP, nella misura complessiva di euro 5.136,00, di cui euro 636,5 relative al costo complessivo di iscrizione a ruolo ed oltre accessori di legge. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di titolare della merceria Parte 1 '
premesso: di essere conduttrice di un immobile ad uso commerciale, sito al piano terra 66Org_1
Organizzazione_2 in località L'Aquila, via Enrico Fermi n. 1, ed avente come della
, copertura una terrazza di proprietà della Controparte_2 che il negozio le era stato concesso in locazione dalla Controparte_4 CP 4 in forza del contratto stipulato il 20.02.2012; che tutto
,
l'immobile ove è ubicata la Galleria Commerciale è costituito dal condominio Centro Commerciale
Amiternum denominato, amministrato da Controparte_9 conveniva in giudizio tutti i convenuti (ossia Controparte_1
Controparte_3
[...] Controparte_2
[...] ), al fine di ottenere il risarcimento dei danni ad ella cagionati dall'allagamento del locale commerciale condotto in locazione.
In particolare, esponeva l'attrice che, in data 16 giugno 2014, il negozio era stato completamente invaso dall'acqua che proveniva dal soffitto del locale;
dunque, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'evento, avevano accertato che l'allagamento era stato causato da infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante terrazzo e riportavano tutti i rilievi eseguiti nella relazione di servizio.
Parimenti, in data 23.01.2015, si era verificato un altro allagamento, ed anche in quella occasione i vigili del fuoco avevano accertato che le infiltrazioni presenti all'interno del negozio erano state causate dai tubi di scarico ostruiti presenti sul terrazzo, nonché da difetti dell'impianto di illuminazione posti a servizio dell'edificio; dunque, in data 27 marzo 2015, i vigili del fuoco, avevano accertato che le infiltrazioni provenienti dal terrazzo avevano danneggiato i pannelli del controsoffitto e l'impianto elettrico del negozio.
L'attrice, quindi, instaurava un giudizio di accertamento tecnico preventivo (ATP) al fine di accertare la relazione eziologica tra le infiltrazioni di acqua presenti all'interno del negozio e la cattiva manutenzione del sovrastante terrazzo, nonché per la quantificazione dei danni dalla medesima subiti a causa di tale evento;
dunque, il CTU, geometra Controparte 10 , accertava che le infiltrazioni di acqua presenti all'interno del locale commerciale Org_1 provenivano dal 66
sovrastante terrazzo ed erano state causate dalla ostruzione dei condotti di smaltimento delle acque di superficie del terrazzo, nonché da problemi di impermeabilizzazione dello stesso. Il CTU quantificava i danni nella misura di euro 1.800,00 per la eliminazione delle cause di infiltrazione;
euro 2.300,00 per i danni interni alla unità locata ed euro 4.224,45 per i danni causati al mobilio ed alla merce, al momento del sopralluogo presenti all'interno del locale commerciale. Senonché, la parte attrice eccepiva che il CTU non aveva considerato la somma di euro 297,17 riferita ai danni alla merce, quella di euro 882,00 per i danni al mobilio, nonché il danno da lucro cessante per il mancato guadagno dovuto alla chiusura del negozio dal 23 marzo 2015 al 3 luglio 2015 e la spesa dalla medesima sostenuta per spostare l'attività commerciale in un altro locale. Pertanto, l'attrice instaurava il presente giudizio al fine di ottenere anche il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali ut sopra descritti.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno dalla medesima subito, nello specifico: la società CP 2 quale proprietaria del terrazzo ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la società CP_4
[...] di CP 4 ai sensi degli artt. 1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata e quale garante della funzionalità del bene oggetto di locazione;
il CP 3 in ragione dell'obbligo incombente sull'amministratore di effettuare i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ai sensi degli artt. 1130 comma 1 e 4 c.c.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. In particolare, Controparte_2 eccepiva che la causa delle infiltrazioni era rappresentata dallo stato di degrado della impermeabilizzazione del terrazzo, bene strutturale del condominio, atteso che le acque si infiltravano dalle giunture insistenti tra il solaio e la parete portante, la cui manutenzione era di competenza del condominio. chiedeva il rigetto della domanda, posto che il Il Controparte_3 terrazzo era di proprietà esclusiva della società CP_2 Parte 2 proprietaria dell'immobile locato, evidenziava come le Parte 3 infiltrazioni di acqua erano state causate da difetti dell'impermeabilizzazione del terrazzo e del giunto lesionato, sui quali essa non era in grado di incidere, per cui alcuna responsabilità poteva essere ascritta al locatore atteso che i danni esulavano dalla sfera di controllo del medesimo.
Espletate prove orali, la causa veniva decisa come sopra, con l'accoglimento parziale della pretesa attorea.
La sentenza è stata impugnata dalla Pt 1 (che ne ha chiesto la parziale riforma) il 5.12.2022 per motivi, confusamente esposti ed attinenti sia al quantum del risarcimento che alla responsabilità della CP_1, esclusa in prime cure, che si vanno ad esaminare. Le parti appellate, costituitesi, hanno tutte resistito al gravame. Con ordinanza dell'8.11.2023 questa Corte ha riservato la causa a sentenza con i termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di appello si assume che Tribunale abbia errato nella quantificazione dei danni, liquidati nella misura complessiva di € 4.536,73, perché avrebbe compiuto "una valutazione assolutamente superficiale e parziale delle risultanze istruttorie quanto ai danni materiali ed ha rigettato ingiustamente la domanda di risarcimento sulle ulteriori voci di danno, quale il lucro cessante ed il danno all'immagine, e spese tecniche, pure subiti e asseritamente dimostrati dall'odierna appellante. Il quarto motivo, invece, tende a far ritenere corresponsabile dei danni anche la locatrice del negozio, ossia la Controparte 1
Tutti i motivi, premette questo Collegio, sono di una infondatezza palese, anche a volerli reputare ammissibili.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO Il Tribunale, in merito ai danni alla merce presente nei locali dall'appellante e al mobilio, ha opinato quanto segue.
"Per quanto concerne il danno conseguenza, ovvero i danni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1223 c.c., il costituto processuale ha dimostrato la conseguenzialità giuridica rispetto all'eventus damni, ovvero che a causa delle infiltrazioni in argomento alcuni articoli di merceria e mobili siti all'interno del locale commerciale sono stati deteriorati dall'acqua. Al riguardo, il CTU ha stimato i danni nella misura complessiva di euro 4.536,73. Orbene, la relazione tecnica è stata redatta con scrupolo e rigore scientifico, di guisa che le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili da questo giudice;
infatti, all'esito dell'evidenza probatoria non è emersa la esistenza di elementi di prova idonei a dimostrare un ulteriore danno subito dalla parte attrice diverso da quello accertato dal CTU. A tal fine, si deve rilevare che il CT ha effettuato una valutazione diversa dei danni al mobilio come rilevati dal CTU, ma nel contrasto tra i due elaborati devono ritenersi condivisibili le valutazioni del CTU, in quanto rette da corretti giudizi tecnici. Analoghe considerazioni vanno fatte per le valutazioni della merce danneggiata...... Giova ripetere che i risultati della CTU e della CT non divergono per la identificazione dei beni danneggiati, ma per la valutazione dei danni, rispetto alla quale la CTU appare tecnicamente convincente. E comunque il CTU ha valutato tutti i beni danneggiati che ha rinvenuto sul posto per cui non vi è prova di beni danneggiati ulteriori rispetto ad essi."
Secondo l'appellante la decisione sarebbe errata per avere il Primo Giudice liquidato i soli danni riscontrati dal CTU in sede di ATP, limitandosi a richiamare e condividere la stima dei danni fatta dal consulente tecnico, il quale però avrebbe stimato solo parzialmente i danni riportati dal mobilio e dalla merce della sig.ra Pt 1 presenti in negozio.
Ciò perché egli non ha potuto considerare e stimare i danni riportati da gran parte del mobilio poichè, al momento del sopralluogo, i mobili presenti nel negozio erano ancora carichi di merce, e soltanto in occasione del successivo trasloco, dopo la rimozione della merce e dopo lo spostamento del mobilio, è stato possibile accertare gli effettivi ed ulteriori danni subiti dagli arredi e dalla merce.
In particolare i mobili avrebbero subito un notevole rigonfiamento, per essere stati intrisi di acqua, e di ciò il CTU non ha tenuto conto.
In particolare è stato danneggiato un mobile "Org_3 del valore di € 130,00, come risulta dalla fattura n. 10535/2012, ed un mobile espositore con ante ed altri arredi, del valore di € 752,00, per un valore complessivo di € 882,00.
Inoltre la merce presente sugli scaffali (nastro di cotone, merletto di cotone, merletto macramè, lenzuolo Disney e cotone 60 pz) è risultata anch'essa danneggiata, per un valore di ulteriori € 297,17.
Il Tribunale, ingiustamente, non ha tenuto conto di tali danni, poiché non ha inteso integrare, sul punto, la CTU, sebbene fosse stata redatta in sede di ATP, e sebbene parte attrice lo avesse motivatamente richiesto.
La stima completa dei danni alle merci ed al mobilio sarebbe, quindi, quella risultante dalle osservazioni alla CTU del Geom. Prof. Per 1
Sommando gli importi stimati dal CTU con gli importi ulteriori accertati dal Geom. Per 2
[...] si ottiene un danno complessivo della merce e del mobilio di € 5.403,62.
Qualora il Tribunale avesse disposto che il tecnico d'ufficio integrasse la propria consulenza, come richiesto da parte attrice, il consulente d'ufficio avrebbe accertato anch'egli gli ulteriori danni al mobilio ed alla merce descritti e stimati dal CT Geom. Prof. Per 1 e rappresentati nelle fotografie allegate alla CT (da pag 7 a pag.10), che sono state peraltro confermate e riconosciute da tutti i testi escussi. La teste Tes 1 escussa all'udienza del 13/11/19, ha in particolare riferito di aver visto il locale allagato e la vetrina intrisa di acqua, e addirittura ha dichiarato che "A volte l'acqua gocciolava anche sopra a noi clienti"... "Ho visto la merce bagnata e macchiata e non ho potuto acquistarla". La teste ha altresì riconosciuto tutte le foto rappresentative dei luoghi di causa in atti allegate alla relazione del Prof. in atti (v. all. 1 e all. 8 fasc.di parte attrice), ed ha confermato Persona 2 di aver trovato il negozio chiuso in diverse circostanze.
'Il teste Testimone 2 escusso all'udienza del 28/12/20, ha dichiarato di aver esso stesso
"constatato la presenza di infiltrazioni di acqua dal soffitto, in particolare da uno spigolo del soffitto"; ha poi dichiarato "riconosco le foto e la situazione era proprio quella che vedo raffigurata nelle foto" (allegate alla relazione del prof. Per 1 del 25/8/14 all. 1 fasc. di parte attrice). Infine il teste Testimone 3 escusso all'udienza del 5/2/2020, ha anch'egli confermato tutte le circostanze articolate nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. di parte attrice, per essere stato presente a tutti gli interventi dei Vigili del Fuoco ed aver constatato personalmente i danni lamentati dall'attrice, i giorni di chiusura del negozio, riconoscendo le foto. Ad avviso della Corte il motivo è privo di fondamento. A parte il fatto che i testi con le suddette deposizioni non hanno affatto descritto analiticamente i danni, si rileva che le foto cui si riferisce l'appellante non dimostrano alcun danno apprezzabile ai beni specificamente indicati in appello, ovvero: un mobile Org_3 un mobile espositore con
,
ante ed altri arredi e merce presente sugli scaffali (nastro di cotone, merletto di cotone, merletto macramè, lenzuolo Disney e cotone 60 pz), tali e non altri essendo i mobili per cui viene chiesto di aumentare il risarcimento da 4536,73 euro a 5403,62 euro.
Ciò posto, a prescindere dalla invero sintetica motivazione del Tribunale, si ha che il CTU dell'ATP ebbe a riferire, peraltro tenendo conto delle osservazioni del CT ancora oggi richiamate, che:” In relazione al punto in oggetto si evidenzia che per quanto riferibile al danneggiamento e/o deterioramento dell'arredo e/o mobilio presente nel locale al momento dell'evento dannoso, così come si evince dalla relazione tecnica di parte attrice prodotta, lo stesso è individuabile in:
- mobile Org_4 (gonfiato)
- piede bancone in legno massello (gonfiato)
- espositore ad ante.
Di detto mobilio è stato possibile visionare, in sede di sopralluogo, solo il mobile Ikea ed il bancone e per la determinazione dei danni va tenuto in debito conto anche la vetustà. " 66
Ciò nonostante il CTU ebbe a visionare sia il mobile Org_4 che l'espositore ad ante e rilevò, quanto al primo, che "Dal sopralluogo eseguito si è constatato che trattasi di una scaffalatura a giorno composta da vari elementi componibili di cui una parte è stata interessata dalle infiltrazioni d'acqua per cui è causa. La stessa scaffalatura è stata acquistata il 19.02.2012 – fatt. n. 10535 (vedi 5big all.to Tenuto conto sia della tipologia del materiale sia che lo scaffale non è più presente nel listino (sostituito con il mod. Org_5) il costo per la riparazione sarebbe maggiore del costo del "nuovo". Pertanto verrà considerato quale valore di partenza per la valutazione che qui interessa il valore "storico" applicando allo stesso le opportune decurtazioni per la vetustà. Quanto all'espositore rilevò:" Dal sopralluogo eseguito si è constatato che trattasi di un espositore di cui è risultato danneggiato il basamento (a contatto con il pavimento) in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua per cui è causa. Tenuto conto della tipologia del materiale (legno truciolato o similare) e l'entità del danno (rigonfiamento) lo stesso non può essere riparato. Per cui va prevista la sostituzione"
Per poi quantificare il complessivo danno per deterioramento mobilio in € 786,00 a fronte degli 882,00 reclamati in appello.
Si aggiunga che lo stesso CT aveva ammesso di non poter documentare l'acquisto dell'espositore, non presente nei locali al momento del sopralluogo e comunque, generosamente, valutato. Quanto alle merci, il CTU ha ritenuto che “Per quanto riferibile alla merce danneggiata si evidenzia che non è stato possibile visionare la stessa in quanto, come da dichiarazione della parte attrice ( vedi all.to 5 verbale operazioni peritale del 28 maggio 2015), la stessa merce danneggiata era
-
stata smaltita. Per l'elenco dettagliato della merce danneggiata si farà riferimento all'elenco riportato nella c.t.p. di parte attrice in atti, mentre il valore è stato desunto dalla documentazione fiscale rimessa al sottoscritto. Si precisa inoltre che non può essere determinato il valore della merce eventualmente danneggiata dalle successive infiltrazioni d'acqua avvenute nel locale dopo la citazione, infiltrazioni di cui ai verbali dei VV.FF. del 23.01.2015 e del 27.03.2015 (vedi quesito posto) in quanto, negli stessi, non sono indicate le merci danneggiate. Per alcune tipologie di merce la quantità "stimata” nella c.t.p. è superiore alla quantità di merce riscontrabile nella documentazione prodotta al sottoscritto, il tutto come evidenziato nell'allegato conteggio (vedi all.to 4) e, in alcuni casi, non si è avuto riscontro della merce nelle fatture prodotte. Pertanto, per i fini estimativi che qui interessano verrà considerata quale quantità di merce (per tipologia) danneggiata, al massimo quella riscontrabile dalla predetta documentazione fiscale e la valutazione verrà omessa per la merce per la quale non è stata prodotta la relativa fattura d'acquisto." Per poi quantificare la voce di danno in euro 3.750,73. Evidente, quindi, che il Tribunale ha correttamente avallato risultanze peritali che avevano valutato il danno al mobile Ikea e all'espositore, come pure il complessivo danno alle merci, pur non visionate, per come descritte proprio dal CT, ovviamente sulla base delle fatture d'acquisto che ne valessero a dimostrare la presenza nei locali. L'appellante, ciò nonostante, continua a reclamare il ristoro di danni asseritamente cagionati dalle infiltrazioni a un nastro di cotone, un merletto di cotone, un merletto macramè, un lenzuolo Disney e cotone 60 pz, merci indicate nella CT, senza minimamente spiegare perché il loro asserito valore di ben ulteriori € 297,17 non rientrerebbe nella stima del CTU, operata, come detto, tenendo conto delle osservazioni di parte che già li indicavano espressamente. Il motivo, quindi, va respinto in quanto mirante ad ottenere un aumento della posta risarcitoria già liquidata per il mobilio e le merci del tutto privo di giustificazioni, tali non essendo le lievemente difformi valutazioni del CT.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO Il Tribunale ha ritenuto quanto appresso.
"Per quanto riguarda il danno da mancato guadagno ed il danno emergente rappresentato dal costo del trasporto dei mobili, non è stata fornita alcuna prova;
infatti, non è stato dimostrato che a causa della chiusura del locale nei giorni indicati nel verbale, l'attrice abbia subito una diminuzione di ricavi, non essendo a tal fine sufficiente la prova della chiusura dell'attività commerciale. Del pari non è emerso che a causa dell'allagamento del locale commerciale l'attrice abbia dovuto risolvere il contratto di locazione e traslocare.
Infatti, "il danno che avrebbe subito l'attrice dall' interruzione dell'attivita' lavorativa per inagibilita' del locale totale, nella misura dei giorni indicati nel verbale dei vigili del fuoco, costituisce un pregiudizio nella sua esistenza, posto che i testimoni hanno dichiarato che l'attrice svolgeva l'attività commerciale, ma non è stato provato né nel suo preciso ammontare, né risulta suscettibile, nella specie, di valutazione equitativa, posto che siffatta valutazione, poteva essere operata in base all'esame della denunzia dei redditi, al fatturato della società ed al periodo dell'interruzione", messi in relazione ad altri periodi analoghi, precedenti o successivi. (ex multis Cass. Civ. n. 11353/2010; n. 17677/2009).
Nel caso de quo, è stato dimostrato soltanto il periodo di interruzione, per cui non risulta possibile liquidare alcun danno da lucro cessante;
del pari non vi è prova alcuna in merito al maggiore danno di perdita o insoddisfazione della clientela.
L'appellante torna a dolersi del fatto che sia il CTU che il Tribunale non hanno considerato il danno da lucro cessante ed il danno all'immagine da essa subiti e conseguiti alla chiusura del negozio, cui la stessa è stata costretta, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, è stato dimostrato mediante le puntuali e concordanti dichiarazioni dei testi Tes 2 Tes 1 e Per 1 già sopra riportate. Testimone 2Il teste escusso all'udienza del 28/12/20, ha, secondo l'appellante, riferito in maniera precisa le date in cui il negozio è rimasto chiuso, spiegando che "nei giorni che mi vengono indicati (memoria istruttoria di parte attrice capitolo 11) Vero che la Sig.ra Parte 1 ha tenuto chiusa la propria attività il 16/6/2014, il 21/1/2015, dal 30-31/1/2015 al 2/2/2015 e dal 27/3/2015 al 3/7/2015, per complessivi 84,5 giorni (escluse le feste) ho constatato personalmente la chiusura del negozio " ed ha poi aggiunto "ho aiutato la Pt 1 a fare il trasloco e posso dire che la mobilia che vedo raffigurata nelle foto effettivamente era nello stato che vedo nelle foto". Il Geom. Persona 2 inoltre e come risulta dalla stima in atti, ha quantificato il danno da lucro cessante determinato dalla chiusura forzata per complessivi gg. 84,5 in € 2.535,00. Tale stima, come spiegato a pg. 6 della relazione tecnica del 20/6/2016 del Prof. Geom. (v. Persona 2 all.8 fasc. di primo grado di parte attrice) si basa su un valore minimo ammissibile di € 30,00 al giorno di guadagno. L'appellante è stata poi costretta a trasferire altrove la propria attività, sopportando il costo di € 1.200,00 per reperire un locale alternativo dove riprendere la propria attività, e tale somma, come da usi e consuetudini commerciali, corrisponde ad una mensilità del contratto di locazione (v. all. 2 fasc. di parte attrice di primo grado). Con dette argomentazioni viene chiesto di riformare la gravata sentenza e di riconoscere un danno di € 2.535,00 a titolo di lucro cessante e di € 1.200,00 quale spesa sostenuta per la ricerca di un nuovo locale. Viene anche ribadita la richiesta di risarcire il danno all'immagine, nella misura di € 8.000,00, sull'assunto per cui i testi escussi, con le loro dichiarazioni avrebbero provato tale voce di danno, determinato dalla persistente forzata chiusura dell'attività commerciale, durata per quasi tre mesi, che ha causato inevitabili disagi alla clientela. Il motivo è infondato in quanto non si confronta nemmeno col rilievo del Tribunale per il quale il mancato guadagno ben poteva e doveva essere quantomeno fatto presumere in base alla denunzia dei redditi e al fatturato della società nel periodo dell'interruzione messi in relazione ad altri periodi analoghi, precedenti o successivi, non potendo bastare a ciò la invero apodittica affermazione del Per 1 per il quale, senza alcuna disamina di qualsiasi documentazione, spetterebbero 30 euro al giorno per 84,5 giorni a titolo di, testualmente, “valore minimo ammissibile”, oscura dicitura che non fa nemmeno riferimento a pretesi guadagni giornalieri, pur dimostrabili mediante confronto con le registrazioni di cassa nei giorni di apertura, ma che si risolve in un conteggio fine a sé stesso e non costituisce certo una stima.
Se poi, come pur sostenuto, l'appellante ha reperito un altro locale ove ha trasferito la sua attività, appare verosimile che la chiusura di quello in parola non le abbia impedito di continuare a lavorare e, quindi, di percepire introiti, sicchè il lucro cessante va escluso in radice. Di ciò, per vero, dà atto il medesimo CT Per 1 a pagina 6 della pretesa relazione tecnica, laddove assume che la sua cliente "per la ricerca di un nuovo locale si è rivolta ad un'agenzia immobiliare che glielo ha trovato ma con compenso di euro 1200,00”, compenso che l'appellante, comunque, non ha dimostrato di avere pagato, in ciò apparendo del tutto inconferente il richiamo al contratto di locazione prodotto come doc. 2 nel giudizio di primo grado, dato che si tratta del contratto ripassato tra l'appellante e la CP 4 per la locazione del locale in cui si era verificato l'allagamento oggetto di causa e non di quello concluso con una nuova proprietà per la locazione dell'altro locale ove l'attività è proseguita nei periodi di chiusura. Si deve, quindi, presumere, che l'attività (assunta come trasferita altrove) sia proseguita senza oneri per la Pt 1 né a titolo di canoni di locazione, né per pretese spese di intermediazione immobiliare, apparendo del tutto inverosimile ritenere che l'appellante abbia pagato 1200 euro ad un'agenzia senza nemmeno indicare il nome della medesima e senza provare il pagamento mediante quietanza, ricevuta, bonifico o assegno di sorta.
-Quanto al danno all'immagine, infine, la censura resta confinata, sul piano assertivo – probatorio, in pieno deserto, né si comprende quale lesione alla sua reputazione e alla sua identità personale potrebbe in ogni caso avere patito l'appellante a causa delle infiltrazioni nel suo negozio, evento che non può assumersi come lesivo della sua immagine in quanto determinante una chiusura che, come si è visto, non vi è nemmeno stata, avendo l'appellante dichiarato di aver proseguito altrove l'attività, il che, quindi, non può avere causato disagi alla clientela tali da riverberarsi sulla sua reputazione.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Il Tribunale ha anche ritenuto quanto appresso.
“Infine, si osserva che non vi è prova di ulteriori spese sostenute dalla parte attrice a causa dell'eventus damni, in particolare delle indicate spese tecniche pari ad euro 2.889,94 per la redazione delle consulenze tecniche di parte, posto che è stata prodotta soltanto una parcella di spesa che non dimostra l'avvenuto pagamento del compenso professionale al tecnico, che si ripete risulta il coniuge dell'attrice."
L'appellante assume, contro ogni evidenza che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di pagamento delle spese di CT, a suo dire documentalmente provate in giudizio mediante produzione delle parcelle, per cui chiede di riformare la sentenza impugnata anche su tale punto, con condanna dei convenuti al pagamento dell'ulteriore somma di €2.889,94 per le spese sostenute. Basta richiamare la motivazione del primo Giudice per evidenziare la solare infondatezza della censura, che non si confronta con la decisione ed anzi la assume addirittura come omessa.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Il Tribunale ha respinto la pretesa risarcitori per come azionata anche verso la CP_1 con la seguente motivazione.
“Orbene, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità ed inevitabilità della cosa dannosa, sicché, nel caso di specie, l'attore non deve dimostrare tale carattere, come è, invece, necessario se agisce ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 12329/04), in quanto il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva. Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerata anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c. Nessuna responsabilità, invece, risulta ascrivibile alla società Prata di CP_4
[...], atteso che non è emerso alcun difetto dell'immobile locato e, quindi, che la res locata abbia in qualche modo contribuito alla produzione dell'eventus damni, per cui nei riguardi della stessa la domanda deve essere rigettata."
La pronuncia sul punto, secondo l'appellante, sarebbe errata ed illegittima, tenuto conto che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il contratto di locazione, e dunque la detenzione del bene locato in capo al conduttore, non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia del proprietario-locatore. Dunque nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, deve ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attrice anche la Controparte 4
[...] , in persona del legale rappresentante, per aver violato gli obblighi di vigilanza e di attivazione che, in quanto proprietaria e locatrice del negozio condotto dalla sig.ra Parte_1
[...] , gravavano su di essa.
Trattandosi di vizio strutturale dell'edificio e nonostante la persistenza del problema (gli allagamenti sono stati ben tre), la CP 4 non si è mai attivata per porvi rimedio ed impedire che ne conseguissero dei danni.
Anche questa censura risulta infondata, oltre che del tutto generica nell'ipotizzare imprecisati obblighi di controllo, vigilanza e custodia violati dall'appellata, che era proprietaria del solo locale commerciale locato all'appellante e danneggiato da infiltrazioni che provenivano dal sovrastante terrazzo, che non era di sua proprietà e col quale la CP 1 non aveva alcun rapporto di custodia, come ben chiarito dal Primo Giudice laddove, nel ritenere la concorrente responsabilità della proprietaria del terrazzo e del CP 6 per come emersa in esito alla CTU, ha rilevato che "
Dunque, nel caso di specie, l'eziologia dell'eventus damni è da individuare sia in difetti strutturali del terrazzo e dell'immobile CP 11 che in una cattiva manutenzione ordinaria della res
(ostruzione dei tubi di raccolta e rottura delle canalette), di guisa che la responsabilità per il fatto illecito, risulta ascrivibile, in via solidale, sia al proprietario del terrazzo che al _3 . Infatti, entrambi i convenuti, nella loro rispettiva qualità, risultano custodi dell'immobile che ha causato il danno, con conseguente obbligo della manutenzione e della custodia e, quindi, operatività nei confronti dei medesimi della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Infatti, nella specie il terrazzo risulta, altresì, copertura di altre unità immobiliari site nel CP 3 convenuto, per cui della inadeguata impermeabilizzazione rispondono il proprietario ed il CP_3 (in persona dell'amministratore e secondo la regola di cui all'art. 1226 c.c.), il quale ha omesso di attivare le azioni di conservazione delle cose comuni;
inoltre, il CP 3 risponde per il difetto strutturale del giunto e per la mancata sostituzione delle canalette danneggiate, in quanto l'amministratore ha omesso di attivare le azioni di conservazione della cosa comune (ex multis SS.UU. n. 9449/16)." La decisione, quindi, di escludere qualsiasi tipo di responsabilità in capo all'appellata in questione va condivisa in quanto la CP_1, oltre a non essere custode del terrazzo, non si vede come dovesse attivarsi per impermeabilizzare il terrazzo di proprietà della casa CP 2 solo perché era proprietaria del sottostante immobile locato, quindi e a sua volta danneggiata anch'essa da infiltrazioni che non poteva evitare. Il motivo, volto ad ottenere l'altrui condanna a pagare la somma di euro 21.600,00 (senza alcuna spiegazione sul suo calcolo), va respinto.
L'appello deve essere, quindi, interamente respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all'art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel terzo scaglione quanto al CP_6 e a [...] CP 2 in base al compenso medio previsto per le cause ricadenti nel quarto scaglione di valore
,
quanto a CP 1. e al Controparte_3 Questi gli importi da corrispondere a Controparte_2
[...]
fase di studio: 1134,00,
fase introduttiva: 921,00,
fase istruttoria: non svolta fase decisionale: 1911,00, per un totale di euro 3966,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge. Questi gli importi da corrispondere a Controparte_1
fase di studio: 2058,00,
fase introduttiva: 1418,00,
fase istruttoria: non svolta fase decisionale: 3470,00, per un totale di euro 6946,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
La non comune infondatezza dell'appello, proposto contro ogni logica avverso pronuncia le cui motivazioni non sembrano nemmeno essere state valutate, comporta la condanna dell'appellante, ex art. 96/3 cpc, al pagamento di ulteriori 3000,00 euro in favore di ciascuna delle tre parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
4) condanna parte appellante ex art. 96/3 cpc nei sensi di cui in motivazione.
Così deciso in camera di consiglio il 31.1.2024.
Il Cons. rel.
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1220 / 2022 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.11.2023,
promossa da titolare della merceria66 Organizzazione_1 e legale Parte 1 rappresentante dell'omonima Ditta, elettivamente domiciliata a L'Aquila in Via dei Peligni 7 presso lo studio dell'Avv. Emilio Bafile che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione del 23/4/2018;
Appellante contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, con poteri anche disgiunti tra loro, dal prof. avv. Fabrizio Marinelli e dalla prof. avv. Maria Cristina Cervale, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 25, giusta procura stesa su foglio separato spillato in calce alla comparsa di risposta;
in persona dell'Amministratore Unico
-Controparte_2 legale rappresentante, elettivamente dom.ta a L'Aquila Via Guido Polidoro n. 1, nello studio ed indirizzo pec dell'AVV. GIOVANNI PASA NISI che la rappresenta e difende per procura in foglio separato in calce alla comparsa di risposta;
"nella persona dell'amministratore, con domicilio Controparte_3 eletto in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 11 presso lo studio dell'avv. Fausto Corti che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata contestualmente alla comparsa di costituzione;
Appellati
avverso la sentenza n. 232/2022 depositata il 5.5.2022 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n.1329/2018, avente ad oggetto risarcimento danni..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: 66Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni e più opportuna declaratoria, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, disporre CTU al fine di integrare l'accertamento e stimare il danno complessivamente subito dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 281 sexies c.p.c. e nel verbale del 30/4/2021, accogliere le conclusioni formulate nelle note di trattazione scritta del 10/2/2021, come precisate all'udienza del 17/12/2021 e del 4/1/2022 e per l'effetto in riforma della impugnata Sentenza, per le ragioni spiegate con l'atto di appello, condannare in solido, ciascuna per quanto di ragione, la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pt., la [...]
, in persona del legale rappresentante pt. ed il
[...] Controparte_5 ' in persona in persona dell'Amministratore CP 7 Controparte_8 Controparte_6 del legale rappresentante pt., al risarcimento a favore di parte attrice di tutti i danni subiti per le ragioni esposte in narrativa, che indicano fin da ora nella complessiva somma di € 9.138,62, di cui €
5.403,62 per danni alla merce ed al mobilio, € 2.535,00 per lucro cessante, € 1.200,00 quale spesa sostenuta per la ricerca di un nuovo locale, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria espletata, oltre al risarcimento del danno all'immagine cagionato all'attrice, come spiegato in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, e che si indica nella somma di € 8.000,00, salva diversa valutazione che sarà ritenuta di giustizia. 'Condannare altresì la in persona del legale rappresentante pt. alla Controparte_4 ulteriore somma di € 21.600,00, quale proprietaria-locatrice dell'immobile oggetto di causa, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria espletata, per le ragioni esposte in narrativa. CP 2Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, quanto alla
[...] ed al oltre 15% per spese generali, I.V.A. e Controparte_6 C.P.A. e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio quanto alla CP 4 oltre 15% per '
spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Condannare inoltre i convenuti, in solido e per quanto di ragione, al pagamento delle spese sostenute dall'appellante, pari ad € 2.889,94 per le consulenze tecniche di parte."
Per parte appellata Controparte 1 66Rigetto dell'appello proposto nei confronti della Controparte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da calcolarsi come da tariffa vigente, oltre il rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed accessori di legge."
Per parte appellata CP 2 "Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 232 pronunciata dal Tribunale di l'Aquila il 5 maggio 2022. Per l'effetto condannarla alla rifusione delle spese di lite del grado."
Per parte appellata CP_6 :
Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila voglia rigettare l'appello con ogni conseguente 66
statuizione in ordine alle spese di lite."
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
1. Respinge la domanda dell'attrice proposta nei confronti di Controparte_1
e la condanna al rimborso delle spese di lite, nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori
[...] di legge, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014; 2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti di Controparte_2 e e li condanna in solido al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali subiti dall'attrice nella misura complessiva di euro 4.536,73 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in parte motiva indicati;
3. Condanna i predetti convenuti, in solido, al rimborso alla parte attrice del costo del CTU svolta in sede di ATP pari ad euro 699,28;
4. Pone a carico dei predetti convenuti in solido il costo della CTU;
5. Condanna i predetti convenuti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, relative al presente giudizio ed a quello di ATP, nella misura complessiva di euro 5.136,00, di cui euro 636,5 relative al costo complessivo di iscrizione a ruolo ed oltre accessori di legge. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di titolare della merceria Parte 1 '
premesso: di essere conduttrice di un immobile ad uso commerciale, sito al piano terra 66Org_1
Organizzazione_2 in località L'Aquila, via Enrico Fermi n. 1, ed avente come della
, copertura una terrazza di proprietà della Controparte_2 che il negozio le era stato concesso in locazione dalla Controparte_4 CP 4 in forza del contratto stipulato il 20.02.2012; che tutto
,
l'immobile ove è ubicata la Galleria Commerciale è costituito dal condominio Centro Commerciale
Amiternum denominato, amministrato da Controparte_9 conveniva in giudizio tutti i convenuti (ossia Controparte_1
Controparte_3
[...] Controparte_2
[...] ), al fine di ottenere il risarcimento dei danni ad ella cagionati dall'allagamento del locale commerciale condotto in locazione.
In particolare, esponeva l'attrice che, in data 16 giugno 2014, il negozio era stato completamente invaso dall'acqua che proveniva dal soffitto del locale;
dunque, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'evento, avevano accertato che l'allagamento era stato causato da infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante terrazzo e riportavano tutti i rilievi eseguiti nella relazione di servizio.
Parimenti, in data 23.01.2015, si era verificato un altro allagamento, ed anche in quella occasione i vigili del fuoco avevano accertato che le infiltrazioni presenti all'interno del negozio erano state causate dai tubi di scarico ostruiti presenti sul terrazzo, nonché da difetti dell'impianto di illuminazione posti a servizio dell'edificio; dunque, in data 27 marzo 2015, i vigili del fuoco, avevano accertato che le infiltrazioni provenienti dal terrazzo avevano danneggiato i pannelli del controsoffitto e l'impianto elettrico del negozio.
L'attrice, quindi, instaurava un giudizio di accertamento tecnico preventivo (ATP) al fine di accertare la relazione eziologica tra le infiltrazioni di acqua presenti all'interno del negozio e la cattiva manutenzione del sovrastante terrazzo, nonché per la quantificazione dei danni dalla medesima subiti a causa di tale evento;
dunque, il CTU, geometra Controparte 10 , accertava che le infiltrazioni di acqua presenti all'interno del locale commerciale Org_1 provenivano dal 66
sovrastante terrazzo ed erano state causate dalla ostruzione dei condotti di smaltimento delle acque di superficie del terrazzo, nonché da problemi di impermeabilizzazione dello stesso. Il CTU quantificava i danni nella misura di euro 1.800,00 per la eliminazione delle cause di infiltrazione;
euro 2.300,00 per i danni interni alla unità locata ed euro 4.224,45 per i danni causati al mobilio ed alla merce, al momento del sopralluogo presenti all'interno del locale commerciale. Senonché, la parte attrice eccepiva che il CTU non aveva considerato la somma di euro 297,17 riferita ai danni alla merce, quella di euro 882,00 per i danni al mobilio, nonché il danno da lucro cessante per il mancato guadagno dovuto alla chiusura del negozio dal 23 marzo 2015 al 3 luglio 2015 e la spesa dalla medesima sostenuta per spostare l'attività commerciale in un altro locale. Pertanto, l'attrice instaurava il presente giudizio al fine di ottenere anche il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali ut sopra descritti.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno dalla medesima subito, nello specifico: la società CP 2 quale proprietaria del terrazzo ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la società CP_4
[...] di CP 4 ai sensi degli artt. 1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata e quale garante della funzionalità del bene oggetto di locazione;
il CP 3 in ragione dell'obbligo incombente sull'amministratore di effettuare i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ai sensi degli artt. 1130 comma 1 e 4 c.c.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. In particolare, Controparte_2 eccepiva che la causa delle infiltrazioni era rappresentata dallo stato di degrado della impermeabilizzazione del terrazzo, bene strutturale del condominio, atteso che le acque si infiltravano dalle giunture insistenti tra il solaio e la parete portante, la cui manutenzione era di competenza del condominio. chiedeva il rigetto della domanda, posto che il Il Controparte_3 terrazzo era di proprietà esclusiva della società CP_2 Parte 2 proprietaria dell'immobile locato, evidenziava come le Parte 3 infiltrazioni di acqua erano state causate da difetti dell'impermeabilizzazione del terrazzo e del giunto lesionato, sui quali essa non era in grado di incidere, per cui alcuna responsabilità poteva essere ascritta al locatore atteso che i danni esulavano dalla sfera di controllo del medesimo.
Espletate prove orali, la causa veniva decisa come sopra, con l'accoglimento parziale della pretesa attorea.
La sentenza è stata impugnata dalla Pt 1 (che ne ha chiesto la parziale riforma) il 5.12.2022 per motivi, confusamente esposti ed attinenti sia al quantum del risarcimento che alla responsabilità della CP_1, esclusa in prime cure, che si vanno ad esaminare. Le parti appellate, costituitesi, hanno tutte resistito al gravame. Con ordinanza dell'8.11.2023 questa Corte ha riservato la causa a sentenza con i termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di appello si assume che Tribunale abbia errato nella quantificazione dei danni, liquidati nella misura complessiva di € 4.536,73, perché avrebbe compiuto "una valutazione assolutamente superficiale e parziale delle risultanze istruttorie quanto ai danni materiali ed ha rigettato ingiustamente la domanda di risarcimento sulle ulteriori voci di danno, quale il lucro cessante ed il danno all'immagine, e spese tecniche, pure subiti e asseritamente dimostrati dall'odierna appellante. Il quarto motivo, invece, tende a far ritenere corresponsabile dei danni anche la locatrice del negozio, ossia la Controparte 1
Tutti i motivi, premette questo Collegio, sono di una infondatezza palese, anche a volerli reputare ammissibili.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO Il Tribunale, in merito ai danni alla merce presente nei locali dall'appellante e al mobilio, ha opinato quanto segue.
"Per quanto concerne il danno conseguenza, ovvero i danni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1223 c.c., il costituto processuale ha dimostrato la conseguenzialità giuridica rispetto all'eventus damni, ovvero che a causa delle infiltrazioni in argomento alcuni articoli di merceria e mobili siti all'interno del locale commerciale sono stati deteriorati dall'acqua. Al riguardo, il CTU ha stimato i danni nella misura complessiva di euro 4.536,73. Orbene, la relazione tecnica è stata redatta con scrupolo e rigore scientifico, di guisa che le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili da questo giudice;
infatti, all'esito dell'evidenza probatoria non è emersa la esistenza di elementi di prova idonei a dimostrare un ulteriore danno subito dalla parte attrice diverso da quello accertato dal CTU. A tal fine, si deve rilevare che il CT ha effettuato una valutazione diversa dei danni al mobilio come rilevati dal CTU, ma nel contrasto tra i due elaborati devono ritenersi condivisibili le valutazioni del CTU, in quanto rette da corretti giudizi tecnici. Analoghe considerazioni vanno fatte per le valutazioni della merce danneggiata...... Giova ripetere che i risultati della CTU e della CT non divergono per la identificazione dei beni danneggiati, ma per la valutazione dei danni, rispetto alla quale la CTU appare tecnicamente convincente. E comunque il CTU ha valutato tutti i beni danneggiati che ha rinvenuto sul posto per cui non vi è prova di beni danneggiati ulteriori rispetto ad essi."
Secondo l'appellante la decisione sarebbe errata per avere il Primo Giudice liquidato i soli danni riscontrati dal CTU in sede di ATP, limitandosi a richiamare e condividere la stima dei danni fatta dal consulente tecnico, il quale però avrebbe stimato solo parzialmente i danni riportati dal mobilio e dalla merce della sig.ra Pt 1 presenti in negozio.
Ciò perché egli non ha potuto considerare e stimare i danni riportati da gran parte del mobilio poichè, al momento del sopralluogo, i mobili presenti nel negozio erano ancora carichi di merce, e soltanto in occasione del successivo trasloco, dopo la rimozione della merce e dopo lo spostamento del mobilio, è stato possibile accertare gli effettivi ed ulteriori danni subiti dagli arredi e dalla merce.
In particolare i mobili avrebbero subito un notevole rigonfiamento, per essere stati intrisi di acqua, e di ciò il CTU non ha tenuto conto.
In particolare è stato danneggiato un mobile "Org_3 del valore di € 130,00, come risulta dalla fattura n. 10535/2012, ed un mobile espositore con ante ed altri arredi, del valore di € 752,00, per un valore complessivo di € 882,00.
Inoltre la merce presente sugli scaffali (nastro di cotone, merletto di cotone, merletto macramè, lenzuolo Disney e cotone 60 pz) è risultata anch'essa danneggiata, per un valore di ulteriori € 297,17.
Il Tribunale, ingiustamente, non ha tenuto conto di tali danni, poiché non ha inteso integrare, sul punto, la CTU, sebbene fosse stata redatta in sede di ATP, e sebbene parte attrice lo avesse motivatamente richiesto.
La stima completa dei danni alle merci ed al mobilio sarebbe, quindi, quella risultante dalle osservazioni alla CTU del Geom. Prof. Per 1
Sommando gli importi stimati dal CTU con gli importi ulteriori accertati dal Geom. Per 2
[...] si ottiene un danno complessivo della merce e del mobilio di € 5.403,62.
Qualora il Tribunale avesse disposto che il tecnico d'ufficio integrasse la propria consulenza, come richiesto da parte attrice, il consulente d'ufficio avrebbe accertato anch'egli gli ulteriori danni al mobilio ed alla merce descritti e stimati dal CT Geom. Prof. Per 1 e rappresentati nelle fotografie allegate alla CT (da pag 7 a pag.10), che sono state peraltro confermate e riconosciute da tutti i testi escussi. La teste Tes 1 escussa all'udienza del 13/11/19, ha in particolare riferito di aver visto il locale allagato e la vetrina intrisa di acqua, e addirittura ha dichiarato che "A volte l'acqua gocciolava anche sopra a noi clienti"... "Ho visto la merce bagnata e macchiata e non ho potuto acquistarla". La teste ha altresì riconosciuto tutte le foto rappresentative dei luoghi di causa in atti allegate alla relazione del Prof. in atti (v. all. 1 e all. 8 fasc.di parte attrice), ed ha confermato Persona 2 di aver trovato il negozio chiuso in diverse circostanze.
'Il teste Testimone 2 escusso all'udienza del 28/12/20, ha dichiarato di aver esso stesso
"constatato la presenza di infiltrazioni di acqua dal soffitto, in particolare da uno spigolo del soffitto"; ha poi dichiarato "riconosco le foto e la situazione era proprio quella che vedo raffigurata nelle foto" (allegate alla relazione del prof. Per 1 del 25/8/14 all. 1 fasc. di parte attrice). Infine il teste Testimone 3 escusso all'udienza del 5/2/2020, ha anch'egli confermato tutte le circostanze articolate nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. di parte attrice, per essere stato presente a tutti gli interventi dei Vigili del Fuoco ed aver constatato personalmente i danni lamentati dall'attrice, i giorni di chiusura del negozio, riconoscendo le foto. Ad avviso della Corte il motivo è privo di fondamento. A parte il fatto che i testi con le suddette deposizioni non hanno affatto descritto analiticamente i danni, si rileva che le foto cui si riferisce l'appellante non dimostrano alcun danno apprezzabile ai beni specificamente indicati in appello, ovvero: un mobile Org_3 un mobile espositore con
,
ante ed altri arredi e merce presente sugli scaffali (nastro di cotone, merletto di cotone, merletto macramè, lenzuolo Disney e cotone 60 pz), tali e non altri essendo i mobili per cui viene chiesto di aumentare il risarcimento da 4536,73 euro a 5403,62 euro.
Ciò posto, a prescindere dalla invero sintetica motivazione del Tribunale, si ha che il CTU dell'ATP ebbe a riferire, peraltro tenendo conto delle osservazioni del CT ancora oggi richiamate, che:” In relazione al punto in oggetto si evidenzia che per quanto riferibile al danneggiamento e/o deterioramento dell'arredo e/o mobilio presente nel locale al momento dell'evento dannoso, così come si evince dalla relazione tecnica di parte attrice prodotta, lo stesso è individuabile in:
- mobile Org_4 (gonfiato)
- piede bancone in legno massello (gonfiato)
- espositore ad ante.
Di detto mobilio è stato possibile visionare, in sede di sopralluogo, solo il mobile Ikea ed il bancone e per la determinazione dei danni va tenuto in debito conto anche la vetustà. " 66
Ciò nonostante il CTU ebbe a visionare sia il mobile Org_4 che l'espositore ad ante e rilevò, quanto al primo, che "Dal sopralluogo eseguito si è constatato che trattasi di una scaffalatura a giorno composta da vari elementi componibili di cui una parte è stata interessata dalle infiltrazioni d'acqua per cui è causa. La stessa scaffalatura è stata acquistata il 19.02.2012 – fatt. n. 10535 (vedi 5big all.to Tenuto conto sia della tipologia del materiale sia che lo scaffale non è più presente nel listino (sostituito con il mod. Org_5) il costo per la riparazione sarebbe maggiore del costo del "nuovo". Pertanto verrà considerato quale valore di partenza per la valutazione che qui interessa il valore "storico" applicando allo stesso le opportune decurtazioni per la vetustà. Quanto all'espositore rilevò:" Dal sopralluogo eseguito si è constatato che trattasi di un espositore di cui è risultato danneggiato il basamento (a contatto con il pavimento) in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua per cui è causa. Tenuto conto della tipologia del materiale (legno truciolato o similare) e l'entità del danno (rigonfiamento) lo stesso non può essere riparato. Per cui va prevista la sostituzione"
Per poi quantificare il complessivo danno per deterioramento mobilio in € 786,00 a fronte degli 882,00 reclamati in appello.
Si aggiunga che lo stesso CT aveva ammesso di non poter documentare l'acquisto dell'espositore, non presente nei locali al momento del sopralluogo e comunque, generosamente, valutato. Quanto alle merci, il CTU ha ritenuto che “Per quanto riferibile alla merce danneggiata si evidenzia che non è stato possibile visionare la stessa in quanto, come da dichiarazione della parte attrice ( vedi all.to 5 verbale operazioni peritale del 28 maggio 2015), la stessa merce danneggiata era
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stata smaltita. Per l'elenco dettagliato della merce danneggiata si farà riferimento all'elenco riportato nella c.t.p. di parte attrice in atti, mentre il valore è stato desunto dalla documentazione fiscale rimessa al sottoscritto. Si precisa inoltre che non può essere determinato il valore della merce eventualmente danneggiata dalle successive infiltrazioni d'acqua avvenute nel locale dopo la citazione, infiltrazioni di cui ai verbali dei VV.FF. del 23.01.2015 e del 27.03.2015 (vedi quesito posto) in quanto, negli stessi, non sono indicate le merci danneggiate. Per alcune tipologie di merce la quantità "stimata” nella c.t.p. è superiore alla quantità di merce riscontrabile nella documentazione prodotta al sottoscritto, il tutto come evidenziato nell'allegato conteggio (vedi all.to 4) e, in alcuni casi, non si è avuto riscontro della merce nelle fatture prodotte. Pertanto, per i fini estimativi che qui interessano verrà considerata quale quantità di merce (per tipologia) danneggiata, al massimo quella riscontrabile dalla predetta documentazione fiscale e la valutazione verrà omessa per la merce per la quale non è stata prodotta la relativa fattura d'acquisto." Per poi quantificare la voce di danno in euro 3.750,73. Evidente, quindi, che il Tribunale ha correttamente avallato risultanze peritali che avevano valutato il danno al mobile Ikea e all'espositore, come pure il complessivo danno alle merci, pur non visionate, per come descritte proprio dal CT, ovviamente sulla base delle fatture d'acquisto che ne valessero a dimostrare la presenza nei locali. L'appellante, ciò nonostante, continua a reclamare il ristoro di danni asseritamente cagionati dalle infiltrazioni a un nastro di cotone, un merletto di cotone, un merletto macramè, un lenzuolo Disney e cotone 60 pz, merci indicate nella CT, senza minimamente spiegare perché il loro asserito valore di ben ulteriori € 297,17 non rientrerebbe nella stima del CTU, operata, come detto, tenendo conto delle osservazioni di parte che già li indicavano espressamente. Il motivo, quindi, va respinto in quanto mirante ad ottenere un aumento della posta risarcitoria già liquidata per il mobilio e le merci del tutto privo di giustificazioni, tali non essendo le lievemente difformi valutazioni del CT.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO Il Tribunale ha ritenuto quanto appresso.
"Per quanto riguarda il danno da mancato guadagno ed il danno emergente rappresentato dal costo del trasporto dei mobili, non è stata fornita alcuna prova;
infatti, non è stato dimostrato che a causa della chiusura del locale nei giorni indicati nel verbale, l'attrice abbia subito una diminuzione di ricavi, non essendo a tal fine sufficiente la prova della chiusura dell'attività commerciale. Del pari non è emerso che a causa dell'allagamento del locale commerciale l'attrice abbia dovuto risolvere il contratto di locazione e traslocare.
Infatti, "il danno che avrebbe subito l'attrice dall' interruzione dell'attivita' lavorativa per inagibilita' del locale totale, nella misura dei giorni indicati nel verbale dei vigili del fuoco, costituisce un pregiudizio nella sua esistenza, posto che i testimoni hanno dichiarato che l'attrice svolgeva l'attività commerciale, ma non è stato provato né nel suo preciso ammontare, né risulta suscettibile, nella specie, di valutazione equitativa, posto che siffatta valutazione, poteva essere operata in base all'esame della denunzia dei redditi, al fatturato della società ed al periodo dell'interruzione", messi in relazione ad altri periodi analoghi, precedenti o successivi. (ex multis Cass. Civ. n. 11353/2010; n. 17677/2009).
Nel caso de quo, è stato dimostrato soltanto il periodo di interruzione, per cui non risulta possibile liquidare alcun danno da lucro cessante;
del pari non vi è prova alcuna in merito al maggiore danno di perdita o insoddisfazione della clientela.
L'appellante torna a dolersi del fatto che sia il CTU che il Tribunale non hanno considerato il danno da lucro cessante ed il danno all'immagine da essa subiti e conseguiti alla chiusura del negozio, cui la stessa è stata costretta, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, è stato dimostrato mediante le puntuali e concordanti dichiarazioni dei testi Tes 2 Tes 1 e Per 1 già sopra riportate. Testimone 2Il teste escusso all'udienza del 28/12/20, ha, secondo l'appellante, riferito in maniera precisa le date in cui il negozio è rimasto chiuso, spiegando che "nei giorni che mi vengono indicati (memoria istruttoria di parte attrice capitolo 11) Vero che la Sig.ra Parte 1 ha tenuto chiusa la propria attività il 16/6/2014, il 21/1/2015, dal 30-31/1/2015 al 2/2/2015 e dal 27/3/2015 al 3/7/2015, per complessivi 84,5 giorni (escluse le feste) ho constatato personalmente la chiusura del negozio " ed ha poi aggiunto "ho aiutato la Pt 1 a fare il trasloco e posso dire che la mobilia che vedo raffigurata nelle foto effettivamente era nello stato che vedo nelle foto". Il Geom. Persona 2 inoltre e come risulta dalla stima in atti, ha quantificato il danno da lucro cessante determinato dalla chiusura forzata per complessivi gg. 84,5 in € 2.535,00. Tale stima, come spiegato a pg. 6 della relazione tecnica del 20/6/2016 del Prof. Geom. (v. Persona 2 all.8 fasc. di primo grado di parte attrice) si basa su un valore minimo ammissibile di € 30,00 al giorno di guadagno. L'appellante è stata poi costretta a trasferire altrove la propria attività, sopportando il costo di € 1.200,00 per reperire un locale alternativo dove riprendere la propria attività, e tale somma, come da usi e consuetudini commerciali, corrisponde ad una mensilità del contratto di locazione (v. all. 2 fasc. di parte attrice di primo grado). Con dette argomentazioni viene chiesto di riformare la gravata sentenza e di riconoscere un danno di € 2.535,00 a titolo di lucro cessante e di € 1.200,00 quale spesa sostenuta per la ricerca di un nuovo locale. Viene anche ribadita la richiesta di risarcire il danno all'immagine, nella misura di € 8.000,00, sull'assunto per cui i testi escussi, con le loro dichiarazioni avrebbero provato tale voce di danno, determinato dalla persistente forzata chiusura dell'attività commerciale, durata per quasi tre mesi, che ha causato inevitabili disagi alla clientela. Il motivo è infondato in quanto non si confronta nemmeno col rilievo del Tribunale per il quale il mancato guadagno ben poteva e doveva essere quantomeno fatto presumere in base alla denunzia dei redditi e al fatturato della società nel periodo dell'interruzione messi in relazione ad altri periodi analoghi, precedenti o successivi, non potendo bastare a ciò la invero apodittica affermazione del Per 1 per il quale, senza alcuna disamina di qualsiasi documentazione, spetterebbero 30 euro al giorno per 84,5 giorni a titolo di, testualmente, “valore minimo ammissibile”, oscura dicitura che non fa nemmeno riferimento a pretesi guadagni giornalieri, pur dimostrabili mediante confronto con le registrazioni di cassa nei giorni di apertura, ma che si risolve in un conteggio fine a sé stesso e non costituisce certo una stima.
Se poi, come pur sostenuto, l'appellante ha reperito un altro locale ove ha trasferito la sua attività, appare verosimile che la chiusura di quello in parola non le abbia impedito di continuare a lavorare e, quindi, di percepire introiti, sicchè il lucro cessante va escluso in radice. Di ciò, per vero, dà atto il medesimo CT Per 1 a pagina 6 della pretesa relazione tecnica, laddove assume che la sua cliente "per la ricerca di un nuovo locale si è rivolta ad un'agenzia immobiliare che glielo ha trovato ma con compenso di euro 1200,00”, compenso che l'appellante, comunque, non ha dimostrato di avere pagato, in ciò apparendo del tutto inconferente il richiamo al contratto di locazione prodotto come doc. 2 nel giudizio di primo grado, dato che si tratta del contratto ripassato tra l'appellante e la CP 4 per la locazione del locale in cui si era verificato l'allagamento oggetto di causa e non di quello concluso con una nuova proprietà per la locazione dell'altro locale ove l'attività è proseguita nei periodi di chiusura. Si deve, quindi, presumere, che l'attività (assunta come trasferita altrove) sia proseguita senza oneri per la Pt 1 né a titolo di canoni di locazione, né per pretese spese di intermediazione immobiliare, apparendo del tutto inverosimile ritenere che l'appellante abbia pagato 1200 euro ad un'agenzia senza nemmeno indicare il nome della medesima e senza provare il pagamento mediante quietanza, ricevuta, bonifico o assegno di sorta.
-Quanto al danno all'immagine, infine, la censura resta confinata, sul piano assertivo – probatorio, in pieno deserto, né si comprende quale lesione alla sua reputazione e alla sua identità personale potrebbe in ogni caso avere patito l'appellante a causa delle infiltrazioni nel suo negozio, evento che non può assumersi come lesivo della sua immagine in quanto determinante una chiusura che, come si è visto, non vi è nemmeno stata, avendo l'appellante dichiarato di aver proseguito altrove l'attività, il che, quindi, non può avere causato disagi alla clientela tali da riverberarsi sulla sua reputazione.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Il Tribunale ha anche ritenuto quanto appresso.
“Infine, si osserva che non vi è prova di ulteriori spese sostenute dalla parte attrice a causa dell'eventus damni, in particolare delle indicate spese tecniche pari ad euro 2.889,94 per la redazione delle consulenze tecniche di parte, posto che è stata prodotta soltanto una parcella di spesa che non dimostra l'avvenuto pagamento del compenso professionale al tecnico, che si ripete risulta il coniuge dell'attrice."
L'appellante assume, contro ogni evidenza che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di pagamento delle spese di CT, a suo dire documentalmente provate in giudizio mediante produzione delle parcelle, per cui chiede di riformare la sentenza impugnata anche su tale punto, con condanna dei convenuti al pagamento dell'ulteriore somma di €2.889,94 per le spese sostenute. Basta richiamare la motivazione del primo Giudice per evidenziare la solare infondatezza della censura, che non si confronta con la decisione ed anzi la assume addirittura come omessa.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Il Tribunale ha respinto la pretesa risarcitori per come azionata anche verso la CP_1 con la seguente motivazione.
“Orbene, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità ed inevitabilità della cosa dannosa, sicché, nel caso di specie, l'attore non deve dimostrare tale carattere, come è, invece, necessario se agisce ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 12329/04), in quanto il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva. Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerata anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c. Nessuna responsabilità, invece, risulta ascrivibile alla società Prata di CP_4
[...], atteso che non è emerso alcun difetto dell'immobile locato e, quindi, che la res locata abbia in qualche modo contribuito alla produzione dell'eventus damni, per cui nei riguardi della stessa la domanda deve essere rigettata."
La pronuncia sul punto, secondo l'appellante, sarebbe errata ed illegittima, tenuto conto che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il contratto di locazione, e dunque la detenzione del bene locato in capo al conduttore, non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia del proprietario-locatore. Dunque nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, deve ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attrice anche la Controparte 4
[...] , in persona del legale rappresentante, per aver violato gli obblighi di vigilanza e di attivazione che, in quanto proprietaria e locatrice del negozio condotto dalla sig.ra Parte_1
[...] , gravavano su di essa.
Trattandosi di vizio strutturale dell'edificio e nonostante la persistenza del problema (gli allagamenti sono stati ben tre), la CP 4 non si è mai attivata per porvi rimedio ed impedire che ne conseguissero dei danni.
Anche questa censura risulta infondata, oltre che del tutto generica nell'ipotizzare imprecisati obblighi di controllo, vigilanza e custodia violati dall'appellata, che era proprietaria del solo locale commerciale locato all'appellante e danneggiato da infiltrazioni che provenivano dal sovrastante terrazzo, che non era di sua proprietà e col quale la CP 1 non aveva alcun rapporto di custodia, come ben chiarito dal Primo Giudice laddove, nel ritenere la concorrente responsabilità della proprietaria del terrazzo e del CP 6 per come emersa in esito alla CTU, ha rilevato che "
Dunque, nel caso di specie, l'eziologia dell'eventus damni è da individuare sia in difetti strutturali del terrazzo e dell'immobile CP 11 che in una cattiva manutenzione ordinaria della res
(ostruzione dei tubi di raccolta e rottura delle canalette), di guisa che la responsabilità per il fatto illecito, risulta ascrivibile, in via solidale, sia al proprietario del terrazzo che al _3 . Infatti, entrambi i convenuti, nella loro rispettiva qualità, risultano custodi dell'immobile che ha causato il danno, con conseguente obbligo della manutenzione e della custodia e, quindi, operatività nei confronti dei medesimi della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Infatti, nella specie il terrazzo risulta, altresì, copertura di altre unità immobiliari site nel CP 3 convenuto, per cui della inadeguata impermeabilizzazione rispondono il proprietario ed il CP_3 (in persona dell'amministratore e secondo la regola di cui all'art. 1226 c.c.), il quale ha omesso di attivare le azioni di conservazione delle cose comuni;
inoltre, il CP 3 risponde per il difetto strutturale del giunto e per la mancata sostituzione delle canalette danneggiate, in quanto l'amministratore ha omesso di attivare le azioni di conservazione della cosa comune (ex multis SS.UU. n. 9449/16)." La decisione, quindi, di escludere qualsiasi tipo di responsabilità in capo all'appellata in questione va condivisa in quanto la CP_1, oltre a non essere custode del terrazzo, non si vede come dovesse attivarsi per impermeabilizzare il terrazzo di proprietà della casa CP 2 solo perché era proprietaria del sottostante immobile locato, quindi e a sua volta danneggiata anch'essa da infiltrazioni che non poteva evitare. Il motivo, volto ad ottenere l'altrui condanna a pagare la somma di euro 21.600,00 (senza alcuna spiegazione sul suo calcolo), va respinto.
L'appello deve essere, quindi, interamente respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all'art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel terzo scaglione quanto al CP_6 e a [...] CP 2 in base al compenso medio previsto per le cause ricadenti nel quarto scaglione di valore
,
quanto a CP 1. e al Controparte_3 Questi gli importi da corrispondere a Controparte_2
[...]
fase di studio: 1134,00,
fase introduttiva: 921,00,
fase istruttoria: non svolta fase decisionale: 1911,00, per un totale di euro 3966,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge. Questi gli importi da corrispondere a Controparte_1
fase di studio: 2058,00,
fase introduttiva: 1418,00,
fase istruttoria: non svolta fase decisionale: 3470,00, per un totale di euro 6946,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
La non comune infondatezza dell'appello, proposto contro ogni logica avverso pronuncia le cui motivazioni non sembrano nemmeno essere state valutate, comporta la condanna dell'appellante, ex art. 96/3 cpc, al pagamento di ulteriori 3000,00 euro in favore di ciascuna delle tre parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
4) condanna parte appellante ex art. 96/3 cpc nei sensi di cui in motivazione.
Così deciso in camera di consiglio il 31.1.2024.
Il Cons. rel.
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo