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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/11/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
3954/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Marianna Lopiano Presidente dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3954/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto: impugnativa di testamento e azione di riduzione e vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...], il [...] ed ivi domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via Simone Martini n. 60 e (C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Na) il 04.08.1974 ed ivi domiciliata alla Via Capaldo n. 7, rappresentate e difese, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Castellano Francesca (C.F.: ) e (C.F.: CodiceFiscale_3 Parte_2 [...]
) presso il cui studio, sito in OL (Na) alla Via Torquato Tasso n. 162, C.F._4 elettivamente domiciliano (p.e.c.: Email_1 Email_2
- Attrice
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_2 CodiceFiscale_5 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabato
CE (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sarno alla Via Prol. CodiceFiscale_6 [...]
, elettivamente domicilia (p.e.c.: Controparte_3 Email_3
- Convenuto
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- la difesa di parte attrice, si è riportata integralmente a tutte le deduzioni, eccezioni, contestazioni e richieste formulate nei propri scritti difensivi, nei verbali di causa ed alla documentazione esibita, non accettando il contraddittorio su domande nuove e/o modificate irritualmente, impugnando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte. Preliminarmente, ha impugnato e contestato la relazione peritale della dott.ssa , in quanto, nel valutare il testamento con riferimento allo stato di salute Persona_1 del de cuius non ha voluto acclararlo;
si è riportata integralmente, facendoli propri, ai rilievi formulati dalla propria consulente di parte, dott.ssa nelle sue “Osservazioni alla relazione Persona_2 tecnica di ufficio”, allegati alla suddetta relazione peritale. In considerazione dell'ordinanza istruttoria emessa in data 14 maggio 2023, con la quale, oltre alla nomina del C.T.U. dr.ssa , il G.I. ha così Per_1 disposto “Ammette la prova nei termini di cui in parte motiva con i testi indicati dalle parti nelle rispettive memorie limitando le liste testimoniali a tre testi per parte da scegliersi a cura di queste ultime” ha chiesto rinviarsi l'udienza del 15 maggio 2025 ad una successiva per procedere alla escussione dei testi ammessi, revocando l'ordinanza emessa in data 29 ottobre 2023 e l'ordinanza emessa in data 13 settembre 2024. Inoltre, alla luce di quanto affermato in merito allo stato di salute del de cuius sia dal C.T.U. (impossibilità di valutazioni mediche) sia dal dottor Persona_3
(redattore della consulenza medico-legale affidatagli dalle attrici) ha insistito affinché: - il Giudice disponesse consulenza medica tecnica di ufficio per determinare lo stato psico-fisico del de cuius
, al fine di accertare la sua incapacità di intendere e di volere al momento della Persona_4 redazione del testamento, nominando un medico specializzato in neurologia. Considerando, inoltre, anche le domande formulate dalle attrici (ricostruzione dell'asse ereditario, la azione di riduzione, il reintegro della quota di legittima lesa a favore delle legittimarie), ha chiesto - che il Giudice disponesse consulenza tecnica di ufficio per procedere alla determinazione sia dell'asse ereditario del signor , alla data di apertura della successione ed il suo valore di mercato, sia Persona_4 della quota legittima spettante ad ogni coerede legittimario oltre che a determinare la quota disponibile del de cuius. Infine, pur in presenza di una ordinanza di ammissione della prova testimoniale, si è riportata alle conclusioni formulate in atti, chiedendone il totale accoglimento.
- la difesa di parte convenuta, in forza della C.T.U. in atti, con la quale la Dr.ssa accertava che il Per_1 testamento olografo impugnato è stato scritto di pungo e sottoscritto dal de cuius Persona_4
senza alcuna costrizione e/o dettatura, ribadisce la volontà di trovare una soluzione
[...] alternativa, avendo già riconosciuto in sede di ricorso per sequestro giudiziario, in sede di costituzione e dinanzi al mediatore che il testamento ha leso e lede la quota di riserva di e Parte_1 [...]
ribadisce la propria volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della lite. Le CP_1 parti di codesto giudizio, difatti, sono coeredi, ciascuna per la quota di 1/3 dell'asse ereditario.
Conclude, pertanto, affinché l'On. Tribunale adito voglia così provvedere: a) ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. formulare una proposta conciliativa o transattiva;
b) rigettare la domanda di nullità del testamento olografo, infondata in fatto ed in diritto;
c) rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo, per incapacità di intendere e di volere del de cuius, in quanto infondata in fatto e diritto;
d) in caso di accoglimento della domanda di reintegra delle quote di legittima, determinare la misura secondo quanto sarà provato in corso di causa;
in ogni caso revocare il provvedimento di sequestro reso dal Tribunale di Torre Annunziata nel fascicolo iscritto al n. 818/2022 RGAC con il quale il Giudice confermava il sequestro giudiziario disposto con decreto del 28-02-2022: 1) dell'immobile sito in GG alla via Matteotti n. 253; 2) dei conti correnti n. 09350/480748 e n.
09205/36388 accesi presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno, descritti in ricorso;
3) dei titoli depositati presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San
Marzano sul Sarno, descritti in ricorso;
4) del libretto postale n. 31573776 acceso presso le
[...]
e) condannare in ogni caso le attrici al pagamento di spese e compensi sia del giudizio Controparte_4 per sequestro giudiziario che del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici evocavano in giudizio per l'udienza del
30.11.2022, il convenuto, , come sopra generalizzato, per ivi sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) preliminarmente accertare e dichiarare la apertura in data 28 settembre
2021 della successione del signor , nato a [...] il 24 Persona_4 ottobre 1940, codice fiscale: 2) accertare e dichiarare che le attrici CodiceFiscale_7 Pt_1
, nata a [...] il12 gennaio 1944, e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1 sono eredi legittimarie del de cuius;
3) accogliere la domanda di Persona_4 accertamento negativo della provenienza del testamento per le ragioni esposte;
4) conseguentemente dichiarare la falsità e/o invalidità del testamento olografo del de cuius Persona_4 pubblicato in data 7 ottobre 2021 dal notaio , sia per quanto concerne la apposizione della Per_5 data sia per quanto concerne le firme apposte;
5) in via gradata dichiarare la invalidità del testamento olografo del de cuius pubblicato in data 7 ottobre 2021 dal notaio Persona_4
, stante l'incapacità naturale del testatore, ai sensi dell'art. 591 comma n. 3 c.c.; 6) in via Per_5 gradata dichiarare la invalidità del testamento olografo del de cuius Persona_4 pubblicato in data 7 ottobre 2021 dal notaio , stante la incapacità del testatore, considerando Per_5 quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata con il provvedimento di apertura della amministrazione di sostegno: "al fine di evitare atti di disposizione del patrimonio del beneficiando nella assenza di volontà o consapevolezza dello stesso"; 7) conseguentemente dichiarare la successione del de cuius regolata dalla legge;
8) in via gradata ricostruire Persona_4
l'asse ereditario del de cuius , ricomprendendovi, oltre il relictum, l'eventuale Persona_4 donatum;
9) accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni sopra indicati, accogliere la domanda di riduzione proposta dalle attrici , nata a [...] il 12 Parte_1 gennaio 1944, e , nata a [...] il [...], per la loro quota di legittima Controparte_1 con riferimento all'eredità del rispettivo coniuge e genitore;
10) per l'effetto Persona_4 disporre il reintegro della quota di legittima lesa a favore della legittimaria per la Parte_1 quota di euro 230.359,72 del complessivo asse ereditario, o in quella somma determinata in sede di giudizio, e della legittimaria per la quota di euro 230.359,72 del complessivo Controparte_1 asse ereditario, o in quella somma determinata in sede di giudizio, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie, che eccedono la quota di cui il de cuius
[...]
poteva disporre;
11) conseguentemente, condannare il convenuto , Per_4 Controparte_2 nato a [...] il [...], quale erede di , al pagamento in Persona_4 favore delle attrici, delle somme così come indicate in premessa o della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a decorrere dal 28 settembre 2021, data di apertura della successione di;
12) Persona_4 condannare il convenuto , al pagamento di spese e compensi, oltre I.V.A., C.P.A. Controparte_2
e rimborso delle spese generali (art. 13 Legge 31 dicembre 2012 n. 247) sia del giudizio di merito sia del giudizio cautelare.”
A fondamento della domanda le attrici premettevano, in fatto, che, in data 28 settembre 2021 decedeva in OL (Na) il signor nato a [...] il [...], Persona_4 con ultimo domicilio in GG alla Via G. Matteotti n. 253, lasciando a sé superstiti la moglie e la figlia . Parte_1 Controparte_1
Rappresentavano le attrici che, qualche giorno dopo la morte del signor , il Persona_4 dott. coniuge della signora , veniva contattato dal signor CP_5 Controparte_1 CP_2
, nipote del de cuius, il quale dichiarava di essere in possesso del testamento dello zio, nel
[...] quale lo nominava suo unico erede, testamento che in data 1° ottobre 2021 inviava tramite WhatsApp al sig. CP_5
Che, in data 28 ottobre 2021, l'attrice riceveva una lettera dal legale di Controparte_1 CP_2
, il quale ribadiva che il suo assistito era l'unico erede del signor , in
[...] Persona_4 virtù di testamento olografo pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio
di OL (Rep. n. 24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Persona_6
OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589) chiedendo ufficialmente all'attrice la restituzione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà del de cuius nonché il rendiconto di tutti i conti correnti e/o di deposito e/o assicurativi intrattenuti dal sig. presso i vari istituti di credito e/o Persona_4 agenzie postali.
Che, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 8 novembre 2021, l'avv. Francesca
Castellano, in nome e per conto di , riservato ogni diritto ed azione in ordine alla Controparte_1 validità del testamento, dichiarava che la sua assistita non si sarebbe attivata in relazione a quanto richiestole prima di procedere a tutte le necessarie ed opportune verifiche, anche tenuto conto di quelle che erano state le condizioni psico fisiche del de cuius e della palese lesione della quota di legittima a lei spettante ex lege.
Deducevano le attrici che, in seguito a quanto comunicato dall'avv. Sabato CE, legale del
, la signora conferiva incarico alla dr.ssa perita calligrafa, CP_2 Controparte_1 Persona_2 di verificare il testamento olografo presuntivamente redatto dal padre e, conseguenzialmente, la sua validità; e che da tale relazione era emersa la nullità del predetto testamento olografo. Pertanto, essendo le attrici e totalmente pretermesse dalla successione di Parte_1 Controparte_1
, queste ultime depositavano, in data 11 febbraio 2022, presso l'intestato Persona_4
Tribunale di Torre Annunziata un ricorso per sequestro giudiziario e conservativo iscritto a ruolo al n.
818/2022 di R.G. Con decreto emesso in data 28 febbraio 2022, il giudice adito concedeva, inaudita altera parte, il sequestro giudiziario: 1) dell'immobile sito in GG alla via Matteotti n. 253; 2) dei conti correnti n. 09350/480748 e n. 09205/36388 accesi presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno;
3) dei titoli depositati presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno;
4) del libretto postale n. 31573776 acceso presso le
[...]
nominando custode l'avv. Emilio Stefano Marzuillo;
provvedimento poi confermato Controparte_4 all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza emessa in data 10 maggio 2022, fissando il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
In fatto precisavano che, in data 15 settembre 1973 il signor contraeva Persona_4 matrimonio con la signora e che dalla loro unione nasceva la figlia Parte_1 CP_1
; che, nell'anno 1994 i coniugi, e si separavano
[...] Persona_4 Parte_1 legalmente e decideva di vivere in GG, in una villetta di sua proprietà Persona_4 sita alla Via G. Matteotti n. 253, unitamente alla di lui madre, signora Persona_7 mentre le attrici, e la figlia , decidevano di vivere a OL. Alla Parte_1 Controparte_1 morte della signora avvenuta nell'anno 2011, Persona_7 Persona_4 continuava a vivere nel suddetto immobile, condividendolo con la signora che è stata sua CP_6 compagna per circa quindici anni fino al mese di dicembre 2015, quando la stessa si allontanava da
GG.
Sostenevano che, all'inizio dell'anno 2013, : a) era titolare della somma di Persona_4 euro 420.387, 98, giacente sul suo conto corrente n. 09350/480748, acceso presso il Monte Paschi di
Siena S.p.A., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno;
b) era proprietario della villetta sita in
GG alla via Giacomo Matteotti n. 253, nella quale viveva;
c) percepiva mensilmente una pensione di circa euro 1.389,48 e che, nei primi mesi dell'anno 2016, l'attrice, , Controparte_1 recandosi a GG, prendeva atto che il padre era in uno stato confusionale e che aveva difficoltà a ricordare date e circostanze. Preoccupata dallo stato di salute del padre e delle relative conseguenze, l'attrice si recava, unitamente a quest'ultimo, presso l'agenzia del "Monte Paschi di Siena
s.p.a." in San Marzano sul Sarno ed, all'esito di un esame dell'estratto del conto corrente n.
09350/480748, riscontrava una serie di prelievi inconsueti registrati nel corso nell'anno 2015, proseguiti anche successivamente nell'anno 2016, per ingenti somme di danaro che, evidentemente, non venivano usate per soddisfare le necessità di vita di , il quale si presentava Persona_4 trasandato nel vestire e carente nell'igiene personale. Ed invero, la sua casa versava in uno stato di sporcizia, con i pavimenti ed i vetri luridi, invasa da stoviglie non lavate, barattoli e scatolette di cibo vuote e da biancheria usata, denotando uno stato di abbandono e di degrado incompatibili con gli importi prelevati, laddove fossero stati effettivamente spesi per la cura e le esigenze di quest'ultimo. In ragione di ciò, l'attrice, , depositava presso questo Tribunale ricorso per la nomina Controparte_1 di un amministratore di sostegno in favore del padre, stante la riscontrata incapacità di attendere autonomamente ai propri bisogni ed interessi, e il Giudice Tutelare fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 2 febbraio 2017, nel corso della quale veniva nominata Controparte_1 amministratore di sostegno provvisorio del padre con tutti i poteri di legge;
provvedimento di nomina provvisorio successivamente confermato all'esito dell'audizione del beneficiario. All'udienza tenutasi in data 23 marzo 2017, il Giudice Tutelare, procedeva all'audizione del beneficiario e chiedeva ai
Servizi Sociali di GG di accertare la situazione socio-ambientale nella quale Persona_4
viveva. In detta udienza, precisava al Giudice Tutelare che il medico di
[...] Controparte_1 base del padre le aveva riferito che già nell'anno 2014 a quest'ultimo era stata diagnosticata una demenza senile. L'attrice , nel corso della amministrazione di sostegno, depositava Controparte_1 tre relazioni, la prima relativa all'anno 2018, la seconda relativa agli anni 2019/2020 e la terza ed ultima relativa all'anno 2021.
In data 22 febbraio 2017, l'attrice sottoponeva il padre a visita medica presso il Controparte_1 dottor e, all'esito di tale visita, al veniva diagnosticata una Persona_8 Persona_4 demenza senile in stato avanzato, confermata da ulteriori visite mediche eseguite successivamente.
L'amministratrice di sostegno apprendeva, inoltre, che al padre, in data 25 gennaio 2017, era stata rilasciata la nuova carta di identità anche se non le era mai stato chiarito chi avesse assunto l'iniziativa o lo avesse accompagnato, considerato lo stato di avanzata demenza senile in cui già versava il padre e l'impossibilità di guidare una automobile. Inoltre, avendo attivato lo SPID di suo padre per gestire "on line" le pratiche ed i necessari pagamenti, apprendeva, altresì, che il signor nipote Controparte_2 del de cuius, a far data dal 16 maggio 2016, si era fatto assumere da come 'colf' Persona_4 con un contratto a tempo determinato che prevedeva un servizio di venticinque ore settimanali, con un compenso mensile pari ad euro 600,00, e che lo stesso risultava essersi licenziato in data 13 marzo
2017, subito dopo la nomina di ad amministratrice di sostegno. Controparte_1
Evidenziava, inoltre, che in tutto il periodo nel quale era stata amministratrice di sostegno del padre, il convenuto, non aveva perso occasione per metterla in cattiva luce e crearle Controparte_2 difficoltà nella gestione del suo ufficio;
e che, la signora la quale aveva accudito Parte_3
negli ultimi anni di vita, le riferiva che quando si avvicinava al Persona_4 Controparte_2 di lei padre, quest'ultimo manifestava agitazione, diventava aggressivo ed iniziava a chiedere reiteratamente di recarsi al "Monte dei Paschi".
Nel merito, quanto all'impugnazione del testamento olografo, le attrici deducevano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 c.c., sono, tra gli altri, incapaci di testare quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Ed invero, le gravi condizioni psico - fisiche del de cuius risultavano già documentate da svariate certificazioni mediche (cfr. docc. nn. 23 e 24) nonché dalla cartella clinica emessa dalla ASL OL 3 Sud (doc n. 27) e anche dalla stessa apertura della procedura di amministrazione di sostegno. Il testamento, infatti, veniva datato '13/06/20' e, dopo una cancellatura ed un po' di spazio, veniva apposto il numero '14'. La stessa dott.ssa Persona_2 affermava che: “Dunque, la scheda testamentaria in verifica presenta, in parte, segni indicatori di un tentativo di falsificazione attuato attraverso la tecnica dell'imitazione lenta, non scevro da caratteristiche presenti in quella, cosiddetta, a mano libera.” (cfr. pag. 17 del doc. n. 6). L'art. 602 c.c. prevede l'autografia, quale requisito di validità del testamento olografo, pertanto, se l'indicazione della data del testamento non era stata omessa ma risultava apposta per intervento di un terzo, il testamento non doveva dirsi annullabile bensì nullo per difetto di complessiva autografia. In ragione di ciò le signore e intendevano proporre domanda di accertamento Parte_1 Controparte_1 negativo della provenienza della scrittura.
Le stesse, quindi, in via principale chiedevano dichiararsi nullo e/o invalido il testamento impugnato per mancanza di autenticità della firme e della data;
in subordine, ai sensi dell'art 591 c.c. pronunciarne l'annullamento in quanto redatto in stato di incapacità del testatore.
Le attrici, poi, proponevano domanda di c.d. petitio hereditatis, chiedendo, ai sensi dell'art. 533
c.c., il riconoscimento del loro diritto a succedere a titolo di erede, con l'obiettivo di ottenere la restituzione di tutti o parte dei beni ereditari.
In subordine, le attrici evidenziavano che stante il tenore del testamento olografo, le stesse risultavano del tutto pretermesse, e quindi prive di una vocazione ereditaria e, dunque, alle stesse era preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto, l'unico modo di adizione della stessa era la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento avrebbe determinato l'acquisto della qualità di eredi. Pertanto, ai sensi dell'art. 564 c.c., e , Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_1 intendevano proporre, in via subordinata, domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti del (preteso) erede e di conseguente reintegrazione nella quota di legittima alle stesse spettante.
Al fine di procedere alla determinazione del patrimonio complessivo netto del de cuius, ai sensi dell'art. 556 c.c., le legittimarie e , deducevano di non aver mai Parte_1 Controparte_1 ricevuto alcuna donazione da parte del rispettivo coniuge e padre;
quanto al c.d. relictum, invece, alla data di apertura della successione del de cuius l'asse ereditario era composto da un immobile sito in
GG alla Via Giacomo Matteotti n. 253, dal valore di € 355.000,00 - alla data del decesso di
- determinato con perizia dall'arch. ; dai conti correnti n. Persona_4 Persona_9
09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro 14.252,84 e dal libretto postale n. 31573776, con un saldo attivo di euro 572,31. Pertanto, considerando il valore del relictum, al netto dei debiti (pari ad € 11.360,00), la lesione della quota di legittima di risultava Parte_1 di € 230.359,72 e la lesione della quota di legittima di di € 230.359,72. Controparte_1
1.2. – In data 21.09.2022 si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto , il Controparte_2 quale, sulla ricostruzione del fatto - come effettuata da parte attrice - precisava che, contrariamente a quanto sostenuto dalle istanti, aveva sempre avuto un comportamento corretto sia nei confronti del compianto che nei confronti della cugina e che, sin dai Persona_4 Controparte_1 primi anni di matrimonio tra la ricorrente, ed il marito, i Parte_1 Persona_4 rapporti personali erano tesi, tanto vero che la sig.ra si separava di fatto dal proprio Parte_1 coniuge sin dal 1977/1978. Da quegli anni, poi, il visse insieme alla madre CP_7 [...] e tanto sino alla fine degli anni Settanta, allorquando il scontava una Persona_7 CP_1 pena detentiva in carcere per ben quattordici anni e cioè sino alla fine degli anni '80. Dopo aver scontato la pena, nel 1990 il e la provarono a riconciliarsi, convivendo, tuttavia CP_1 Pt_1 solo per pochi mesi. Quindi dal 1990 sino al 1994/95 il aveva abitato in GG in CP_1 un appartamento di proprietà del sig. padre del . Poi, dal 1995 Parte_4 Controparte_2 sino alla sua morte, avvenuta il 23.09.2021, il aveva iniziato ad abitare presso l'immobile CP_1 di sua proprietà in GG alla Via Matteotti, insieme alla madre.
Evidenziava il convenuto che, fino al 2003, la sig.ra - la quale aveva sempre Controparte_1 Par vissuto insieme alla madre - non si era mai recata in GG a fare visita al Parte_1 padre e/o alla nonna paterna;
e che, dal 2003 al 2015, la sig.ra si era recata per sole Controparte_1 tre/quattro volte (nel corso di dodici anni) presso l'abitazione paterna a fare visita al Persona_4
[...]
Deduceva, inoltre, che fino al 2017, allorquando la sig.ra veniva nominata Controparte_1 amministratrice di sostegno del padre, il sig. non aveva mai dato segni di squilibrio CP_1 mentale, né era mai apparso in stato confusionale, anzi aveva ricordi vividi e soprattutto riconosceva ed amava le persone, quelle che in tanti anni, dalla carcerazione in poi, gli erano state vicino.
Aggiungeva, inoltre, che nominata amministratrice di sostegno del proprio Controparte_1 genitore nel 2017, aveva lasciato completamente solo il padre, il quale trascorreva intere giornate a casa del nipote e che, solo nella seconda metà dell'anno 2018 affiancava al padre Controparte_2 una badante, il cui orario di lavoro era dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 17:00. Tutte le sere, le notti e l'intera giornata della domenica dal 2017 in poi e sino alla sua morte, avvenuta in piena solitudine, il trascorreva molto tempo col nipote , che gli era stato vicino a Persona_4 Controparte_2 partire dalla fine degli anni '80. Ed invero, tra il 1987/88, il convenuto era l'unico familiare che accompagnava ogni sera lo zio presso il dormitorio per detenuti di Scafati, presso il quale il Per_4
era obbligato a trascorrervi le notti in semilibertà; una volta scarcerato, con la sola CP_1 eccezione della parentesi durata pochi mesi durante i quali i coniugi tentarono la Parte_5 riconciliazione, il de cuius aveva trascorso intere giornate in compagnia del nipote, con il quale, nel corso dei decenni aveva instaurato un rapporto intenso e fondato sulla fiducia reciproca;
rapporto ben noto agli abitanti di GG.
Quanto alla nullità del testamento olografo, il convenuto deduceva che lo stesso era stato scritto, datato e sottoscritto tutto di suo pugno dal Ed invero, al fine di far emergere la Persona_4 verità, il convenuto conferiva incarico alla Dr.ssa esperta grafologa, affinché Persona_10 sottoponesse a perizia grafologica il testamento olografo del 13/06/2014; quest'ultima concludeva nel senso che la scheda testamentaria del 13/06/2014 di cui all'incarico, era attribuibile nella sua intera stesura e sottoscrizioni all'alveo scrittorio del de cuius , e che, pertanto, essa era Persona_4 da considerarsi autentica. Aggiungeva che, al fine di accertare se una determinata scrittura appartiene ad un determinato soggetto, devono essere utilizzati, quali documenti di comparazione, solo ed esclusivamente le firme di cui sia certa la provenienza dal soggetto a cui è apparentemente attribuita la paternità del documento oggetto di accertamento. Con la conseguenza che, la dott.ssa aveva reso una Persona_2 consulenza grafologica già viziata nella premessa, in quanto aveva ritenuto di potere accertare l'autenticità di un testamento olografo utilizzando, a tal fine, una documentazione di cui, a sua volta, non era certa la provenienza dal de cuius ovvero dall'apparente autore dello stesso testamento olografo oggetto di indagine. Conseguentemente, i risultati di una siffatta indagine non potevano che essere inattendibili ed inutilizzabili. Ed invero, nell'ambito di grafologia giudiziaria, laddove si impugna e si contesta un atto, il punto di partenza parametrico fondamentale, deve dirsi necessariamente una firma apposta su un atto di certa provenienza e cioè sottoscritto innanzi ad un pubblico ufficiale.
Sull'incapacità di intendere e di volere del deduceva, invece, che il de cuius Persona_4 all'epoca della redazione del testamento olografo era perfettamente capace di intendere e di volere e che il testamento olografo era datato addì 13/06/2014 e sino a quell'epoca, ma anche oltre, il
[...] era perfettamente capace di intendere e di volere. La sua capacità era infatti Persona_4 dimostrata proprio dal contenuto del testamento, nel quale si legge che il e la moglie si erano CP_2 presi cura della persona del de cuius, a differenza di quanto fatto dalla sig.ra e dalla sig.ra Pt_1 [...]
, benché fossero moglie e figlia del CP_1 Persona_4
Aggiungeva, inoltre, che non vi era alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il de cuius alla data di confezionamento del testamento olografo fosse totalmente incapace di intendere e volere e, a tal uopo, impugnava estensivamente tutti i documenti ex adverso prodotti a cominciare dal documento indicato al n. 27 del foliario di parte attrice come “Cartella clinica ASL OL 3 Sud”, in quanto non presentava, almeno nella copia depositata in formato digitale (in particolare alla pagina 23, laddove si poteva leggere di un Alzheimer di grado lieve) firme e/o timbri del medico accertatore. Anzi nel documento, siccome depositato, mancavano ovunque firme e timbri dell'ASL OL 3 e, soprattutto, la sottoscrizione del che sarebbe stato sottoposto a visita specialistica. Persona_4
Infine, sulla lesione della quota di legittima di e deduceva che Parte_1 Controparte_1 la perizia estimativa versata in atti dalle attrici, che impugnava integralmente, non rifletteva l'effettivo valore di mercato dell'immobile il cui prezzo indicato doveva dirsi di gran lunga superiore rispetto al suo reale valore qualora fosse posto in vendita.
Il convenuto, dunque, dimostrata la validità del testamento olografo, scritto, sottoscritto e datato dal si mostrava disponibile a trovare una soluzione bonaria della controversia, Persona_4 previa valutazione realistica e di effettivo valore di mercato dell'immobile di proprietà del de cuius; disponibilità peraltro manifestata anche durante il primo incontro in mediazione del 14/11/2022.
In ragione di ciò, chiedeva all'intestato Tribunale di: a) rigettare la domanda di nullità del testamento olografo, siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo, per incapacità di intendere e di volere del de cuius, in quanto infondata in fatto e diritto;
c) in caso di accoglimento della domanda di reintegra delle quote di legittima, determinare la misura secondo quanto provato in corso di causa;
d) condannare in ogni caso le attrici al pagamento di spese e compensi sia del giudizio per sequestro giudiziario che del presente giudizio.
1.3. – Ritualmente instaurato il contraddittorio, con note di trattazione scritta depositate in data
30.11.2022 parte attrice chiedeva procedersi alla cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti a suo dire contenute nell'atto di citazione, laddove il convenuto aveva accusato le attrici di essersi sempre disinteressate del benessere e dello stato di salute del de cuius venendo mosse solo dal desiderio di soddisfare interessi economici;
con verbale di trattazione cartolare relativo alla prima udienza di comparizione e trattazione del 05.12.2022, il Giudice istruttore rigettava la domanda di cancellazione delle frasi offensive, ai sensi dell'art 89 c.p.c. come proposta dall'attrice nelle note di trattazione, per le ragioni di cui in parte motiva, assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17.04.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, poi sostituita con decreto reso in data 12.02.2023 dal deposito di note scritte.
1.4. – Con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.04.2023, il Giudice, ammetteva la prova testimoniale - nei termini di cui in parte motiva - con i testi indicati dalle parti nelle rispettive memorie, limitando le liste testimoniali a tre testi per parte da scegliersi a cura di queste ultime e nominava C.T.U. la dott.ssa , con Testimone_1 studio in GG, alla Piazza G. Mazzini n.20, iscritta al n. 3023 dell'albo C.T.U. di questo
Tribunale, rinviando, per il conferimento dell'incarico, all'udienza del 25 settembre 2023, poi differita all'udienza del 17.10.2023.
1.5. – Con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.10.2023, il Giudice conferiva al nominato C.T.U. l'incarico di cui all'ordinanza del 14.05.2023, volto ad accertare la genuinità della scheda testamentaria del de cuius, e rinviava la causa all'udienza del 24.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e per verificare l'espletamento della disposta C.T.U., poi differita - a seguito dell'accoglimento dell'istanza di proroga depositata dal consulente in data 29.03.2024 - all'08.07.2024.
1.6. – Con ordinanza resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell' 08.07.2024, osservato che il nominato C.T.U., nonostante la proroga richiesta ed ottenuta con decreto dell'01.04.2024, non aveva depositato l'elaborato peritale né aveva inviato la relativa bozza alle parti;
considerato, pertanto, opportuno disporre, in accoglimento della concorde istanza delle parti, la revoca del nominato C.T.U., dott.ssa , nominando in sua Testimone_1 sostituzione altro professionista grafologo, revocava il C.T.U. dott.ssa e nominava Testimone_1 in sua sostituzione la dott.ssa con studio in GG alla via F.lli Cervi n.9, cui Persona_1 conferiva l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 14.05.2023, rinviando la causa all'udienza del 12 settembre 2024 per il conferimento dell'incarico.
1.7. – Con Ordinanza resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024, il Giudice, conferiva al nominato C.T.U. l'incarico di cui all'ordinanza del 14.05.2023 e rinviava la causa all'udienza del 17.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per verificare l'espletamento della disposta C.T.U., poi differita all'udienza del 15.05.2025.
1.8. – Alla citata udienza, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, il Giudice, letti gli artt. 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 29 maggio 2025 - giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1.9. – Così ricostruiti i fatti di causa, si osserva che le attrici, in qualità di moglie Parte_1 del de cuius e in qualità di figlia del defunto padre, hanno Persona_4 Controparte_1 impugnato preliminarmente il testamento olografo, datato 13.06.2014 e pubblicato con Verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL (Rep. n. 24.787/19.617, registrato Persona_6 presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589) con il quale Persona_4 ha lasciato tutti i suoi beni, mobili e immobili, al nipote (odierno
[...] Controparte_2 convenuto) così estromettendole completamente dalla sua successione. A tal fine, in via principale, hanno contestato sia l'apposizione della data sul documento che quella delle sottoscrizioni, deducendo la nullità dello scritto ai sensi dell'art. 602 cod. civ. per difetto di autografia;
in via gradata, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n.3, cod. civ., ne hanno dedotto l'invalidità stante l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento. Infine, in via di estremo subordine, ai sensi dell'art. 564 cod. civ., hanno agito in riduzione per essere state completamente estromesse dalla successione del . CP_1
Tanto premesso, venendo ora al merito delle domande avanzate in via principale dalle attrici, pare opportuno trattare congiuntamente, in quanto inscindibilmente connesse, tanto la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento dal de cuius (cfr. punto Persona_4
n.3 delle conclusioni di parte attrice) quanto quella di falsità/invalidità del testamento olografo sia per quanto concerne l'apposizione della data che l'apposizione delle firme (cfr. punto n.4 delle medesime conclusioni).
In via preliminare si osserva che, l'attore che disconosce la validità di un testamento olografo non è tenuto a presentare querela di falso ma deve proporre domanda di accertamento negativo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta a Sezioni Unite a comporre un contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul tema, testualmente si legge: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 12307 del 15/06/2015; conf. Cass. Civ. Sez. 2 -
Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Orbene, ferma la corretta qualificazione giuridica dell'azione spiegata in via principale dalle attrici, venendo al merito della questione si osserva innanzitutto che, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., il testamento olografo, per essere valido ed efficace, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La validità del testamento olografo esige, dunque, il requisito essenziale dell'autografia che interessa tanto la sottoscrizione che l'apposizione della data e, naturalmente, il testo del documento nella sua interezza. Ed invero, ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento è sufficiente ad escluderla e, a rendere il testamento nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 606 c.c.
Tanto premesso in diritto, venendo alla scheda testamentaria oggetto del giudizio, valga richiamare in questa sede la descrizione operata dal C.T.U. in sede di perizia, ove si legge: “Il testamento olografo pubblicato in GG alla via Nocelleto n.30 con verbale del 07.10.2021, raccolta n.
19.617 e repertorio n. 24.787 dal Notaio , con studio in OL al Viale Persona_6
Michelangelo, 74, è costituito da un foglio di colore bianco in formato A4, di spessore sottile, composto da due facciate. Il testo occupa la prima facciata per diciotto righi, comprensivi la data e la firma del testatore, mentre viene lasciata in bianco la seconda facciata. La scheda testamentaria è vergata mediante una penna biro di colore bleu. Il testamento inizia con la firma a nome Persona_4 apposta al primo rigo, e termina con la firma e la data apposte rispettivamente al penultimo
[...] ed ultimo rigo;
sono inoltre presenti altre due firme dello stesso ai margini laterali del foglio. La scheda testamentaria è vergata in corsivo, ad eccezione della parola “malattia” presente al quarto rigo, della lettera “A” al quindicesimo rigo, e della parola “dico” al sedicesimo rigo, che sono scritte in stampatello. Si rilevano le seguenti cancellature e ripassi: al settimo rigo tra le cifre “7” ed “1” è presente una cancellatura, all'inizio del decimo rigo e prima della parola “mobil” si rileva la cancellatura di una lettera o cifra non comprensibile, al quindicesimo rigo la lettera “A” risulta essere stata ricalcata, al sedicesimo rigo tra le cifre “0” ed “1” facenti parte del numero “2014” della data del testamento è presente la cancellatura di uno “0”, alla fine del diciassettesimo rigo è presente la cancellatura del numero verosimilmente “2004” già precedentemente scritto in modo errato e successivamente riscritto correttamente ovvero “2014”.” (cfr. paragrafo n.6 – Specifica del testamento periziato).
Venendo ora alla paternità (i.e. autenticità) del testamento olografo redatto dal de cuius Persona_4
le attrici deducevano che la scheda testamentaria presentava dei segni indicatori di un
[...] tentativo di falsificazione attuato, secondo il tecnico di parte, attraverso: “la tecnica Persona_2 dell'imitazione lenta, non scevro da caratteristiche presenti in quella, cosiddetta, a mano libera.” (cfr. pag. 17 c.t.p.). Ed invero, secondo il tecnico di parte: “Il testo del documento in verifica presenta caratteristiche grafiche rientranti nell'alveo scrittorio del de cuius, ma con l'inserimento di dinamiche scrittorie eterogenee”. In particolare, quanto alla data: “L'anno 2014 che completa la composizione della data, al sedicesimo rigo, presenta vistosa cancellatura, presumibilmente di un numero, da individuare sul documento in originale, con idonea strumentazione, al fine di stabilire se, effettivamente, tale data coincida con la stesura dello scritto o invece, sia posteriore allo stesso;
in riferimento alla datazione, si ritiene, inoltre, necessario approfondire le condizioni psico-fisiche del de cuius (già affetto, alla presunta data della stesura delle volontà testamentarie, da lieve demenza di
Alzheimer), l'evoluzione di esse, nel corso degli ultimi anni di vita e la possibilità, attraverso ulteriore documentazione autografa, di analizzarne gli effetti sulla scrittura, con particolare attenzione al periodo coevo alla data del testamento.” Quanto alle sottoscrizioni, invece: “Le firme che sottoscrivono il documento in verifica presentano caratteristiche grafiche difformi da quest'ultimo, nonché, elementi indiziari di un falso per imitazione;
pertanto, sono da considerarsi apocrife.” (cfr. pagg. 35 – 36 c.t.p.).
Ciò posto, quanto alla data, si osserva in via preliminare che, in tema di validità del testamento olografo, l'art. 602 cod. civ. al comma 4, esige che l'indicazione della data debba avvenire in modo completo ovvero indicando il giorno, il mese e l'anno, testualmente si legge: “La data deve contenere
l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.” La completa indicazione della data ne costituisce, dunque, un requisito essenziale. È da aggiungersi a tal riguardo che, non prescrivendo la legge, che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà, la stessa può essere apposta in ogni parte della scheda testamentaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18644 del
03/09/2014).
Orbene, nel caso che ne occupa, il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli dal giudice istruttore [cfr. Quesito n.1) - Accerti alla stregua delle scritture di comparazione che le parti le avranno ad esibire, possibilmente coeve alla data di redazione della scheda testamentaria, ovvero di quelle che riterrà opportuno acquisire, se la scheda testamentaria sia stata redatta da ed in particolare se la sottoscrizione e la data apposta in calce al testamento Persona_4 olografo pubblicato il 07.10.2021 appartenga o meno al “de cuius” ] rilevava che Persona_4 la scheda testamentaria presentava delle cancellature e ripassi anche con riferimento alla data;
testualmente si legge: “La scheda testamentaria è vergata in corsivo, ad eccezione della parola
“malattia” presente al quarto rigo, della lettera “A” al quindicesimo rigo, e della parola “dico” al sedicesimo rigo, che sono scritte in stampatello. Si rilevano le seguenti cancellature e ripassi: al settimo rigo tra le cifre “7” ed “1” è presente una cancellatura, all'inizio del decimo rigo e prima della parola “mobil” si rileva la cancellatura di una” lettera o cifra non comprensibile, al quindicesimo rigo la lettera “A” risulta essere stata ricalcata, al sedicesimo rigo tra le cifre “0” ed
“1”facenti parte del numero “2014” della data del testamento è presente la cancellatura di uno “0”, alla fine del diciassettesimo rigo è presente la cancellatura del numero verosimilmente “2004” già precedentemente scritto in modo errato e successivamente riscritto correttamente ovvero “2014”.”
(cfr. pag. 8 della relazione tecnica).
Ed invero, all'esito dell'esame strumentale - eseguito mediante l'utilizzo della luce ad infrarosso e della sorgente UV (ultravioletto) sul documento in verifica - il tecnico incaricato rinveniva nel numero sottostante la cancellatura: “un probabile “2001” o “2004””, successivamente corretto dal testatore in
2014, ritenendo: “plausibile pensare che lo scrivente avesse difficoltà nel ricordare come scrivere il numero “2014”, l'anno della data.” (cfr. pag. 11 della relazione tecnica). Orbene, alla luce delle indagini condotte nonché della disamina della scheda testamentaria, complessivamente considerata, ritiene il collegio che, nel caso di specie, l'inesatta indicazione della data apposta al documento sia frutto di un mero errore materiale del testatore certamente compatibile con l'età dello stesso, all'epoca della stesura del testamento settantaquattrenne.
Ed invero, l'atto del testatore di correggere la data è un chiaro indice della sua volontà, secondo le proprie abilità e possibilità, di indicare un riferimento temporale corretto. È da aggiungersi, inoltre, che tale errore materiale, non concretizzandosi nell'apposizione di una data impossibile, idonea ad invalidare la scheda testamentaria in quanto inesistente, rende il testamento perfettamente valido.
Ad adiuvandum, si osservi, anche, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di erronea indicazione della data nel testamento olografo, che ha affermato: «In tema di testamento olografo, l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere sempre rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37228 del 29/11/2021).
Acclarato per le ragioni appena esposte che trattasi di mero errore materiale resta, dunque, da verificare se, nel caso di specie, è stato rispettato il requisito dell'autografia poiché, come detto, tale requisito essenziale non riguarda solo la stesura del testamento e la sua sottoscrizione ma altresì
l'apposizione della data. Ed invero, l'apposizione della data ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo - e non già annullabile come nell'ipotesi di omessa o incompleta indicazione - perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione (cfr. Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 27414 del 29/10/2018).
Orbene, nel caso che ne occupa, si osserva preliminarmente che, l'esame strumentale eseguito mediante l'utilizzo della luce ad infrarosso e della sorgente UV (ultravioletto) sul documento in verifica, ha consentito di rilevare l'assenza di alterazioni chimiche e fisiche dell'inchiostro e della carta, e l'assenza di mezzi fisici che abbiano potuto provocare sfregamenti sulla superficie del foglio.
In altri termini, l'accertamento effettuato ha escluso l'intervento di mezzi chimici sul supporto cartaceo, il quale è risultato essere privo di aloni, macchie, abrasioni, lacerazioni, cancellature di tipo meccanico (cfr. pag. 10 della relazione tecnica). Ancora, gli accertamenti relativi all'autografia della scheda testamentaria hanno poi consentito di rilevare la completa autografia della scheda medesima in tutte le sue parti, compresa, dunque, la data [testualmente si legge: “Dall'analisi svolta e dagli oggettivi riscontri emersi, è stata rilevata la completa autografia della scheda testamentaria periziata, in tutte le sue parti, ovvero testo, sottoscrizione e data in calce appartengono a .” Persona_4
(cfr. pag. 58 della relazione).
È da aggiungersi, inoltre, che il nominato C.T.U., chiamato a rispondere in ordine ad una possibile redazione del testamento sotto dettatura o copiatura [cfr. Quesito n. 2) - Riferisca, nei limiti del possibile, se dall'esame della scheda possano desumersi elementi specifici che possano indurre a ritenere: a) una lesione della sfera cognitiva e/o volitiva della “de cuius”; b) una redazione del testamento sotto dettatura o copiatura;
3) fornisca ogni ulteriore elemento tecnico che anche su prospettazione delle parti ritenga utile ai fini della decisione] escludeva tale ipotesi riferendo che: “Nel rispondere all'ultimo quesito richiesto dal Giudicante, circa la possibilità di una redazione del testamento sotto dettatura o copiatura, la scrivente ritiene improbabile tale circostanza, data
l'estrema semplicità del testo, il livello elementare del linguaggio e del lessico adoperato, e la presenza di diversi errori ortografici lungo il tracciato. Tuttavia, non si può escludere possa esserci stato un suggerimento verbale nella correzione della data, più volte scritta erroneamente nella sequenza numerica, ma si precisa, scritta di suo pugno dal de cuius.” (cfr. pag. 62 della relazione tecnica) concludendo: “1) La scheda testamentaria, comprese la sottoscrizione e la data in calce, è stata redatta da .” (cfr. pag. 65 della relazione tecnica). Persona_4
Peraltro, quanto alla eventuale alterazione della data, il CTU ha rilevato come, dagli esami condotti sulla scheda testamentaria, sia da escludere un intervento postumo di correzione o di apposizione di ulteriori elementi al contenuto dello scritto, poiché la datazione dell'inchiostro consente con certezza di ritenere che l'intera scheda testamentaria sia stata confezionata nel medesimo contesto temporale.
E' da aggiungere, quanto alla datazione del documento, che l'ipotesi di una indicazione di una data diversa rispetto a quella di apparente datazione del testamento (come sostenuto dal ctp di parte attrice, la quale ipotizza una datazione nell'anno 2017), è da escludersi sulla base di due ordini di ragioni. In primo luogo vale evidenziare che entrambe le date riportate dal testore ed oggetto poi di correzione con l'indicazione dell'anno 2014, riguardano l'erronea trascrizione della data 2001 o 2004 ( nel primo caso, infatti, vi è era l'apposizione di uno zero in più – 20014-, successivamente cancellato, mentre nel secondo caso, la data sottostante, come indicata dal CTU sulla scorta dell'analisi eseguita sul testo, risultava essere 2001 o 2004); date entrambe compatibili con quella poi oggetto di correzione e presumibilmente frutto, alla luce dell'errore stesso oggetto di correzione, di una difficoltà di scrittura legata alla indicazione del corretto numero di zeri da inserire. In secondo luogo, come in appresso meglio si specificherà, alla data del 2017- come comprovato dalla documentazione in atti – il de cuius risultava affetto da un declino cognitivo oramai di grado severo, accompagnato anche da turbe psicotiche, ciò che avrebbe dovuto manifestarsi, a livello scrittorio, nella presenza di alcuni indici sintomatici della malattia che il CTU ha ben evidenziato nella relazione e che, nel caso di specie, non è dato riscontrare nello scritto in esame. Va, del resto, evidenziato che anche le date oggetto di correzione, sono senz'altro antecedenti il 2017 e riconducibili addirittura al 2001 o 2004 e quindi da collocarsi in un periodo in cui senz'altro il de cuius era nel pieno possesso di tutte le proprie facoltà. In definitiva, quanto alla data, non si profilano dubbi sia in relazione al tempo di confezionamento della scheda testamentaria (anno 2014) sia in relazione alla autografia della data ivi apposta.
2.0 – Venendo ora alle sottoscrizioni apposte al testamento olografo, le attrici deducevano che, le firme che sottoscrivono il documento presentando caratteristiche grafiche difformi da quest'ultimo, nonché elementi indiziari di un falso per imitazione, dovevano considerarsi apocrife.
A tal riguardo si osserva che, in tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (cfr. Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 18616 del
27/07/2017).
Ciò posto, nel caso che ne occupa, si osserva che, la scheda testamentaria presenta ben quattro sottoscrizioni che il nominato C.T.U., all'esito dell'esame del testamento olografo - avvenuto in originale mediante rilievi fotografici e scansioni ad alta risoluzione con apparato multispettrale Forinst
MS-IR UV HI RES - riteneva essere: “omogenee tra loro ed uniformi con il testo”.
Più precisamente, l'esperta grafologa rilevava che: “L'allineamento sul rigo di base ideale è rettilineo/ascendente, concordemente con la grafia del testo. Allo stesso modo la conduzione assiale è verticale con qualche inclinazione sia e destra che a sinistra. L'esecuzione dei tracciati presenta soluzioni di continuità e stacchi tra le lettere, in accordo con la grafia del testo. La distribuzione degli input pressori risulta modulata, con alternanza di tensione e distensione nei tratti discendenti ed ascendenti. Il tratto è curvo, pastoso, dalla trama dei bordi permeabile, lento e con alternanza tra appoggio e leggerezza.” (cfr. paragrafo 10 – Disamina delle firme).
Tali sottoscrizioni si presentavano, inoltre, perfettamente convergenti anche con i segni caratteristici della grafia del de cuius, testualmente si legge: “Per quanto riguarda le particolarità e i segni caratteristici, si riporterà di seguito una sintesi, in quanto gli elementi analizzati delle quattro sottoscrizioni, collimano del tutto con quelli rinvenuti nella grafia testamentaria. Sono presenti i medesimi puntini sulle “i” vergati a mo' di accento o di punto tracciato rotondo e ripassato, le asole nelle “p”, le “r” costruite senza plateau, barre delle “t” uncinate, lettere “n” a festoni, gesto iniziale della lettera “M” maiuscola uncinato.” (cfr. pag. 35 della relazione tecnica).
È da aggiungersi, infine, che quanto accertato dal C.T.U. con riferimento alla scheda testamentaria
è risultato, altresì, coerente con quanto rilevato dal medesimo tecnico all'esito dell'esame delle c.d. scritture comparative rappresentate, nel caso di specie, da dieci firme autografe di certa provenienza, in quanto apposte innanzi a pubblico ufficiale, apposte dal testatore nell'arco temporale che va dal
2013 al 2017 (cfr. paragrafo n.10 - Disamina delle firme). Ed invero, tra la prima firma, datata 17.12.2013 apposta dal de cuius un anno prima della redazione del testamento, dunque, all'età di 73 anni, e le cinque firme apposte tutte nello stesso momento nella circostanza del rinnovo della carta d'identità il 25.01.2017, dunque, tre anni dopo la redazione della scheda testamentaria, all'età di 77 anni, il C.T.U. riscontrava i medesimi segni distintivi, sebbene in tale ultima occasione si rinvenivano i primi segni di impaccio/difficoltà di scrittura, come lievi tremori della mano ed incertezze del moto, testualmente si legge: “Tra le particolarità e gesti coattivi, rinvengono i medesimi segni caratteristici già presenti nella firma risalente a quattro anni addietro, ovvero i puntini sulle “i” tratteggiati o ripassati in modalità rotonda, i ganci, le asole. Tali gestualità sono cristallizzate nel modus scribendi e firmandi del , perché automatizzati all'interno CP_1 della propria identità grafica, per cui permanenti a stabili nel tempo.” (cfr. pag. 44 della relazione tecnica).
Parimenti, deve dirsi per l'analisi delle altre quattro firme autografe rilasciate in data 15.02.2017, in occasione del rinnovo della carta d'identità, successive di un mese dalle precedenti analizzate, rispetto alle quali il C.T.U. osservava: “Dall'esame non rinvengono modificazioni di alcun genere rispetto alle precedenti sottoscrizioni analizzate, permangono le medesime caratteristiche strutturali, gestuali e stilistiche. (…) Dall'analisi del tratto grafico non rinvengono turbative della motricità o particolari disgrafie, se non qualche lieve ammaccatura di taluni grafemi, del tutto naturale e fisiologica, come nell'immagine seguente di A7. Tra le particolarità dei segni e i gesti fuggitivi, rinvengono e permangono inalterate, le caratteristiche rilevate nelle precedenti firme autografe, ovvero particolari puntini sulle “i”, gesti a gancio, asole, come evidenziato nell'immagine seguente.” (cfr. pag. 45 e seguenti della relazione tecnica). Concludendo nel modo che segue: “Dall'esame svolto sul testamento periziato e le firme autografe del sig. è emersa una perfetta confidenza segnica e CP_1 grafodinamica. Le linee di forza dominanti trovano pieno riscontro, concordi sono Direzione, Calibro
e Velocità del gesto grafico. È coerente il rapporto tra velocità e parametri scritturali come la Forma, che conserva le proprie particolarità grafiche nel tempo. Anche i ritocchi, le correzioni e le cancellature all'interno del testo dell'olografo, sono coerenti con l'autografia. La scheda testamentaria condivide con essa la naturalezza e la fisiologia del tracciato, nella compatibilità del ritmo e dei parametri scritturali. Sono compatibili inoltre la Pressione, il tratto, la Direzione, la
Forma personalizzata, la Pendenza. Sono assimilabili i connotati salienti (comuni tagli delle “t”, particolare modalità nel tracciamento dei puntini sulle “i”); così come sono del tutto concordi i contrassegni personali (gesti d'avvio o finali incurvati). Rinviene inoltre coerenza di stile, ortografia e sintassi. Non si registrano segni evidenti di disgrafia o di agrafia, né segni penalizzanti la volontà e
l'autodeterminazione del de cuius. A tal proposito, vanno annoverati la sicurezza del tono pressorio e del tratto, in accordo con il temperamento, con il pensato, il voluto, l'espresso ed il grafico.” (cfr. paragrafo n.13 – Confronto).
Dall'analisi di quanto riscontrato se ne deduce, dunque, che, i detti segni caratterizzanti e identificativi del grafismo del testatore [ovvero: “I puntini sulle “i” sono vergati a mo' di accento e talvolta costruiti in modo rotondo, formati cioè con la penna che scrive in senso rotatorio, ripassando più volte il tratto grafico. Le lettere “t” presentano le aste orizzontali con un gesto uncinato. Le lettere “p” presentano asole. Le lettere “m” ed “n” sono vergate a festoni. La lettera “r” è costruita talvolta con plateau dritto o leggermente arcuato, mentre altre volte esso viene omesso, presentando in questo caso la sommità appuntita] sono risultati radicati nel suo modo di scrivere e firmare, perché automatizzati e cristallizzati nella propria memoria e identità grafica. Ed invero, come è dato evincersi dalle immagini allegate alla perizia, la scrittura del è rimasta sostanzialmente la medesima CP_1 in ogni sottoscrizione di comparazione, e finanche nel testo e nelle firme del testamento olografo, non avendo subito alcuna modificazione nel tempo, salvo quella fisiologica dovuta all'età e al quadro clinico.
Tali particolarità intrinseche del grafismo del de cuius, connotative e non imitabili, hanno consentito al C.T.U. di ritenere la scheda testamentaria senz'altro riconducibile al testatore, testualmente si legge: “Dall'analisi svolta e dagli oggettivi riscontri emersi, è stata rilevata la completa autografia della scheda testamentaria periziata, in tutte le sue parti, ovvero testo, sottoscrizione e data in calce appartengono a .” (cfr. paragrafo n.14 – Quadro Persona_4 riassuntivo).
In definitiva, alla luce delle risultanze che precedono cui questo Giudicante ritiene di poter condividere e fare proprie, siccome basate su adeguata e coerente motivazione, deve potersi affermare che il testamento olografo, datato 13.06.2014, è stato redatto, datato e sottoscritto di mano del testatore
Persona_4
2.1. – Ancora, le attrici chiedevano, in via gradata, di dichiarare l'invalidità del testamento olografo stante l'incapacità naturale del de cuius , ai sensi dell'art. 591 comma n. 3 c.c., al Persona_4 momento della redazione del testamento (cfr. punto n.5 delle conclusioni); sempre in via gradata, chiedevano di dichiarare l'invalidità del testamento olografo stante l'incapacità del testatore in considerazione di quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata con il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno: "al fine di evitare atti di disposizione del patrimonio del beneficiando nella assenza di volontà o consapevolezza dello stesso" (cfr. punto n.6 delle conclusioni);
e conseguentemente, di dichiarare la successione del de cuius regolata dalla legge (cfr. punto n.7 delle conclusioni).
A tal proposito, le attrici deducevano che le gravi condizioni psico - fisiche del de cuius risultavano documentate da svariate certificazioni mediche debitamente versate in atti (cfr. doc. nn. 23 e 24) e, soprattutto, da una cartella clinica dell'ASL OL 3 Sud datata 10.07.2014 e, dunque, coeva alla redazione del testamento (cfr. doc n. 27).
Le domande così proposte sono infondate e per l'effetto, non meritano di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell'art. 591 cod. civ.: “
1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
2. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
3. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
4. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.”
Ebbene, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del
19/02/2018).
Tanto premesso in diritto, nel caso che ne occupa, va osservato innanzitutto che dalla prova documentale raccolta nel corso del giudizio non sono emersi elementi in grado di far ritenere, con sufficiente grado di certezza, la sussistenza di una incapacità di intendere e di volere del CP_1 con riferimento all'epoca di redazione dell'atto di ultima volontà (2014).
Ed invero, i documenti versati agli atti del giudizio, attestanti il deterioramento dello stato psichico del de cuius, risalgono all'anno 2017 ovvero ad un periodo successivo di tre anni rispetto a quello della redazione della scheda testamentaria. Lo stesso dicasi per la consulenza medico – legale a firma del dott. specialista in neurologia, medicina legale e delle assicurazioni, redatta in Persona_3 data 07.03.2023 ovvero dopo la morte del testatore. L'unico riscontro probatorio coevo al tempo di confezionamento del testamento (2014) andrebbe ravvisato in una cartella clinica datata 10.07.2014, prodotta in copia, dalla quale si evincerebbe che al de cuius, sottoposto al M.M.S.E., veniva diagnosticata la demenza di Alzheimer, con indice di valutazione di tipo lieve (cfr. pag. 23 - doc.
n.27).
Orbene, va in primo luogo premesso che tale documento, ancorchè asseritamente proveniente da una struttura pubblica, risulta incompleto nel suo contenuto e sfornito di qualsiasi firma e/o timbro del medico accertatore e dello stesso paziente;
non vi è infatti né sottoscrizione alcuna da parte del paziente ( invero si rinviene in allegato un modulo di consenso informato non sottoscritto da alcuno), neppure compiutamente generalizzato, mancando indicazione della data e luogo di nascita, né sottoscrizione e timbro del medico che avrebbe compilato tale cartella, né in calce alla diagnosi, né in calce al test compilato, né – addirittura – in calce alle prescrizioni farmacologiche in essa contenuta. In definitiva si tratta di moduli del tutto anonimi, di cui non è dato conoscere la paternità del compilatore, né la riferibilità alla struttura sanitaria (la cartella in esame, infatti, reca solo nel frontespizio la indicazione di ASL NA 3 SUD, mentre i moduli interni neppure recano una tale indicazione) che pertanto deve ritenersi del tutto priva di valenza probatoria, in quanto non riferibile né ad una struttura pubblica né – in genere – a qualsiasi altro medico e neppure univocamente riferibile alla persona del de cuius, il quale non risulta compiutamente generalizzato né risulta aver sottoscritto alcun modulo;
peraltro va osservato che, significativamente sono del tutto omesse anche le indicazioni relative all'anamnesi del paziente, risultando il relativo foglio non compilato, circostanza anch'essa del tutto inusuale, sol che si consideri l'essenzialità di tali informazioni – presenti sempre nelle cartelle cliniche
– sia a fini diagnostici che per le successive prescrizioni farmacologiche.
Va tuttavia osservato che, anche a voler valorizzare l'assunto attoreo secondo il quale, il
[...]
sarebbe stato già affetto da tale disturbo all'atto della stesura del testamento olografo, detta CP_1 evenienza non autorizza di certo a trarre l'inferenza che il de cuius fosse incapace, in modo assoluto, di rendersi conto dell'atto che compiva;
e questo, sia in ragione del lieve grado di compromissione delle sue capacità cognitive, sia in ragione del fatto che tali malattie, soprattutto al loro esordio, non escludono nei pazienti intervalli, anche lunghi, di perfetta lucidità.
Come detto, infatti, in materia di annullamento di disposizioni testamentarie per incapacità di intendere e di volere del testatore, non è sufficiente una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma occorre la sussistenza di una infermità che affligga il soggetto all'atto della compilazione del testamento, tale da renderlo assolutamente privo di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. L'annullamento postula, dunque, la prova di una infermità permanente o transitoria, o di altra causa perturbatrice, ed a tal fine non è neppure sufficiente la dimostrazione di una patologia che sia insorta qualche tempo dopo la redazione delle volontà del de cuius, poiché ciò costituisce un significativo elemento presuntivo, ma solo quale base di partenza per dimostrare che anche al momento del testamento quella patologia o i suoi prodromi compromettessero le facoltà volitive e la capacità di autodeterminazione del testatore.
Da ciò ne consegue che l'aggravamento delle condizioni di salute del testatore, a distanza di alcuni anni dalla redazione dall'atto di ultima volontà, non assume di per sé rilevanza nel presente giudizio. È da aggiungersi, inoltre, che le malattie degenerative hanno una loro naturale evoluzione di talché un quadro di franca demenza riferibile all'anno 2017 nulla prova in relazione alle condizioni del testatore riferibili all'anno 2014.
Inoltre, nello stesso ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno, presentato dall'odierna attrice nell'anno 2016, la stessa dava atto che fino a pochi mesi prima il padre era perfettamente in grado di attendere alle proprie necessità. Così pure nell'atto introduttivo del presente giudizio ove a pag. 6 è dato leggere: “Nei primi mesi dell'anno 2016, , recandosi a GG, Controparte_1 doveva prendere atto che il padre era in uno stato confusionale e che aveva difficoltà a ricordare date
e circostanze.” Tali circostanze, già di per sé dirimenti ad escludere l'incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del testamento, sono risultate poi ulteriormente corroborate dagli accertamenti peritali condotti dal nominato C.T.U. sul punto, il quale, per ciò che attiene l'ambito delle leggi grafologiche, ha escluso segni di lesione della sfera cognitiva e/o volitiva del al CP_1 tempo della redazione del testamento.
A tal riguardo, si osserva innanzitutto che, il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito n. 2) - Riferisca, nei limiti del possibile, se dall'esame della scheda possano desumersi elementi specifici che possano indurre a ritenere: a) una lesione della sfera cognitiva e/o volitiva del “de cuius”] premetteva che le correlazioni fra sintomatologia grafologica e clinica possono essere individuate anche attraverso 'sintomi grafologici' significativi dell'incapacità di intendere e di volere di un soggetto come ad esempio, l'ordinamento ovvero l'impiego dello spazio grafico, l'allineamento ovvero l'osservanza del rigo, le larghezze ovvero il largo tra le lettere e fra parole, la forma, la lentezza, il tratto grafico ed altri. E che, nel caso di specie, per quanto attiene la sfera grafologica: “salvo qualche lieve incertezza nell'avvio del movimento grafico, del tutto fisiologica e compatibile con l'età dello scrivente. Tutto quanto fino ad ora esaminato e comprovato dai riscontri tecnici emersi, permette di escludere, per ciò che attiene alla sfera grafologica, segni di lesione della sfera cognitiva e/o volitiva del al momento della CP_1 redazione testamentaria.” (cfr. pag. 60 della relazione tecnica).
Sul punto, ritiene questo Giudicante di poter far proprie, siccome adeguatamente motivate e basate su argomentazioni logiche e coerenti, le conclusioni cui è pervenuto l'esperto grafologo, Per_1
la quale esponeva, altresì, gli effetti dell'Alzheimer sulla scrittura, attingendo nozioni dagli
[...] studi di diversi autori, riferendo a tal uopo che: “La malattia è caratterizzata dal progressivo declino delle abilità cognitive e delle funzioni mnestiche e di orientamento. In primis compare la perdita dell'automatismo, della regolarità e dell'accuratezza . Secondo gli studi di TI gli CP_8 indici grafologici del malato di Alzheimer sono: - Disordine ed irregolarità delle proporzioni letterali per incoerenza e incompleta espressione;
- Linea di base non rispettata, tremore delle aste;
-
Alterazioni visive dello spazio;
- Disorganizzazione del gesto grafico;
- Destrutturazione dello spazio.
Nella prima fase della malattia si riscontrano duplicazioni o omissioni di lettere in particolare e, i, l,
m, n, u, spaziatura eccessiva tra le lettere, cambi direzionali improvvisi;
successivamente, nella fase intermedia della malattia, il malato non ricorda più la corretta formazione delle lettere e delle parole, infine nella fase avanzata si giunge alla completa agrafia (incapacità di scrivere e firmare). Tali difficoltà riguardano anche il copiato, e sono presenti anche nella grafia dei soggetti affetti da demenza senile.” E concludendo nel modo che segue: “Dall'analisi eseguita approfonditamente sulla grafia dell'olografo e sull'autografia del Di MA non rinvengono i suddetti indici grafologici, né tremori e disgrafie attribuibili a Demenza senile o ad uno stato di deficit psichico, i lievi elementi di impaccio motorio e gli errori ortografici sono del tutto fisiologici e compatibili con l'età del de cuius e con il naturale degradarsi delle capacità psicomotorie, non per questo attribuibili ad uno stato patologico di incapacità cognitiva o volitiva.” (cfr. pag. 62 della relazione tecnica).
È da aggiungersi, infine, quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui:
«Ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8690 del 28/03/2019).
Orbene, nel caso che ne occupa, evidente risulta il motivo del lascito posto a fondamento della volontà di di lasciare al nipote tutti i propri beni, mobili e Persona_4 Controparte_2 immobili, testualmente si legge: “perché sono stato da lui accudito nei momenti brutti della mia vita e grazie a lui e sua moglie”. Il testatore ha, dunque, valutato il contegno avuto dal nei suoi CP_2 confronti ritenendolo meritevole di riconoscenza e di ricompensa. In altri termini, il motivo del lascito riposa in una 'valutazione' più che in un 'fatto oggettivo' atteso che già solo il richiamo ai rapporti di affezione ed alla condotta tenuta dal destinatario della disposizione, presuppongono un ineliminabile elemento di soggettività circa la valutazione del comportamento ed - in definitiva - delle stesse qualità della persona beneficiata.
Allo stesso modo anche la correzione della data del testamento, elemento pure sul quale si è molto dibattuto, denota una chiara consapevolezza del de cuius, il quale si è ben reso conto di aver errato nella esatta trascrizione dell'anno di redazione del documento, e della volontà di quest'ultimo di essere quanto più chiaro e preciso possibile. La circostanza, pure indicata dal CTU, di un possibile suggerimento verbale della data, oltre ad essere una mera supposizione del ctu, non inficerebbe la genuinità e la volontarietà dell'atto, atteso che si tratterebbe in ogni caso di un suggerimento relativo alle mere modalità di scrittura della data e che l'atto, nella sua unitarietà, risulta in ogni caso redatto di pugno dal testore ed allo stesso riferibile nella sua interezza, per quanto sopra argomentato.
A tal riguardo, del tutto irrilevanti sono le considerazioni delle attrici in ordine al fatto che CP_2
si occupasse del non per affetto e che, a far data dal 16 maggio 2016 e fino al 13
[...] CP_1 marzo 2017, lo facesse dietro corresponsione di una retribuzione mensile di € 600,00 circa, percepita a titolo di 'colf'; posto che, tali evidenze non incidono in alcun modo sulle ragioni poste dichiaratamente alla base del lascito testamentario che attengono al tipo di rapporto instauratosi negli anni tra il nipote e il ed alle attività di cura intese in senso ampio. CP_1
Dalle superiori considerazioni deriva, dunque, la infondatezza delle domande di annullamento della scheda testamentaria per incapacità naturale del testatore di cui ai nn. 5), 6) e 7) delle conclusioni attoree, con la conseguenza che le disposizioni di ultima volontà del de cuius espresse nel testamento del 13.06.2014, devono ritenersi pienamente valide ed efficaci.
È da aggiungersi infine che, in tale contesto, non vi è ragione di disporre apposita C.T.U. medica in quanto la stessa avrebbe carattere meramente esplorativo e, soprattutto, suppletivo di un onere della prova non adempiuto da parte attrice.
Così come pure la richiesta di prova orale, in un primo tempo ammessa dal giudice e successivamente implicitamente revocata all'esito della CTU con il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, appare del tutto inidonea a dar prova degli assunti attorei, per il carattere generico e valutativo delle circostanze ivi articolate.
In definitiva, parte attrice non ha dato prova, come suo onere, della condizione di incapacità naturale del testore all'epoca di redazione del testamento, essendosi limitata a produrre documentazione medica relativa a ben tre anni dopo la redazione del testamento e propendendo, viceversa, tutti gli elementi acquisiti, come sopra specificati, per uno stato di capacità del testatore al momento della redazione dell'atto.
2.2. – L'accertamento della validità del testamento olografo rende pertanto inammissibile l'azione di petitio hereditatis proposta dalle attrici.
Ed invero, come noto, colui che agisce in riduzione assumendo di essere stato completamente pretermesso ( come nel caso che ne occupa), acquista la qualità di erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione e, peraltro, anche il destinatario di tale azione è nel legittimo possesso dei beni, in quanto donatario o destinatario delle disposizioni testamentarie. Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza di legittimità, risalente e mai modificata sul punto, a mente della quale “colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la quota di riserva, che assume lesa da una donazione fatta dal "de cuius", esperisce un'Azione di riduzione, di natura personale e quindi soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal momento dell'apertura della successione, e non una "petitio hereditatis", poiché il legittimario pretermesso non
è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius", potendo acquistare i suoi diritti solo dopo lo esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito.”(cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5731 del
22/10/1988)
2.3 Viceversa la declaratoria di validità del testamento impone al collegio la valutazione della domanda di riduzione avanzata, in via subordinata, dalle attrici per essere state completamente pretermesse, in qualità di moglie e figlia, dalla successione di Persona_4
Ed invero, le attrici chiedevano all'intestato Tribunale di ricostruire l'asse ereditario del de cuius ricomprendendovi, oltre il relictum, l'eventuale donatum e, una volta accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni indicati in citazione, chiedevano di accogliere la domanda di riduzione disponendo il reintegro della quota di legittima loro spettante, quantificata in € 230.359,72 ciascuno o in quella somma determinata in sede di giudizio (cfr. punti n.8, n.9, n.10 delle conclusioni).
A tal riguardo, si osserva che, pacifico risulta che eredi legittimarie del de cuius Persona_4
nato a [...], il [...] e deceduto in OL (Na), il 28 settembre 2021,
[...] devono considerarsi le attrici in qualità di moglie e in qualità di Parte_1 Controparte_1 figlia, in ossequio all'art. 536 cod. civ. rubricato appunto “Legittimari” che recita: “
1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.
2. Ai figli sono equiparati gli adottivi.
3. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.”
È da aggiungersi inoltre che, ai sensi dell'art. 542, co. 1 c.c.: “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.”; pertanto, al coniuge è riservato, per legge, un terzo del patrimonio del defunto, a Parte_1 titolo di quota di legittima;
parimenti, alla figlia, è riservata la quota di un terzo del Controparte_1 patrimonio, sempre al medesimo titolo di legittima, ed il restante un terzo rappresenta, invece, la quota disponibile.
Ciò detto, appare evidente come il relictum si identifichi con i beni di cui è stato a suo tempo disposto il sequestro, ossia: 1) immobile sito in GG alla Via Giacomo Matteotti n. 253; 2) conti correnti n. 09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro
14.252,84 3) libretto postale n. 31573776, con un saldo attivo di euro 572,31.
Avendo il de cuius disposto con il proprio testamento di tutte le proprie sostanze unicamente in favore dell'odierno convenuto, le attrici, pertanto, vanno qualificate quali eredi legittimarie totalmente pretermesse.
Occorre, a tal punto, calcolare la quota riservata alla legittimaria e la quota di cui la de cuius poteva disporre ai sensi dell'art. 542 c.c.-.
Ed invero, considerato che, al momento della morte, il de cuius era separato Persona_4 ma non divorziato dalla moglie e che la separazione fra i coniugi non era stata Parte_1 pronunciata con addebito, il valore della quota riservata ai legittimari è pari ai 2/3 del patrimonio (1/3 in favore del coniuge ed 1/3 in favore della figlia), mentre il valore della quota disponibile è pari ad
1/3.
La misura della lesione subita dalle attrici in conseguenza della richiamata disposizione testamentaria è, pertanto, pari ai 1/3 del patrimonio per ciascuna, atteso che il computo della lesione deve effettuarsi avuto riguardo al numero dei figli al momento della morte del de cuius, nell'ipotesi in cui gli stessi concorrano con il coniuge superstite. La domanda formulata da parte delle attrici di riduzione della disposizione testamentaria devoluta in favore del convenuto, , stante Controparte_2 il positivo accertamento della lesione della quota di legittima ad esse riservate, deve essere accolta e, per l'effetto, in applicazione di quanto previsto dall'art.554 c.c., va disposta la riduzione della disposizione testamentaria sopra richiamata nei limiti delle quote medesime come sopra determinate.
In particolare dichiara che eredi di sono Persona_4 Controparte_1 Parte_1
e nella misura di 1/3 cadauno;
ne consegue che i predetti devono considerarsi Controparte_2 contitolari, nelle medesime quote, dei beni rientranti nell'asse ereditario, ovvero 1) l' immobile sito in
GG alla Via Giacomo Matteotti n. 253; 2) conti correnti n. 09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro 14.252,84 3) libretto postale n. 31573776, con un saldo attivo di euro 572,31.
Al riguardo è appena il caso di precisare che nell'atto introduttivo le attrici hanno proposto domanda di riduzione ma non anche di divisione.
Come noto, “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione;
ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.”( cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del
04/09/2020).
Peraltro vale osservare che “l'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito, nella quale la quota del primo
è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione” (cfr
Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 31125 del 08/11/2023).
Non può quindi trovare accoglimento la domanda delle attrici volta alla corresponsione di una somma di danaro pari al valore della quota lesa, giacchè la reintegra deve avvenire in natura, mediante attribuzione della quota di legittima alle stesse spettanti;
soltanto in sede divisionale, poi, valutata la possibile indivisibilità dell'unico immobile ricadente nell'asse, potrà eventualmente disporsi la reintegra della quota per equivalente monetario.
Dovendosi ritenere venuta meno, a seguito della reintegra delle attrici nella loro quota di legittima lesa con conseguente instaurazione della comunione ereditaria ed individuazione dei soggetti legittimati a far valere le loro pretese sui diversi beni facenti parte dell'asse ( le attrici CP_1
e per la quota di un terzo cadauna ed il convenuto per il
[...] Parte_1 Controparte_2 restante terzo), l'esigenza di provvedere alla custodia ed alla gestione dei beni facenti parte dell'asse, va dichiarato cessato il sequestro giudiziario e, con esso, la custodia. Ed invero, “ai sensi dell'art 669 novies, comma 3, il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia;
ne consegue che, se il titolare di tale diritto, ancorchè sia la medesima persona fisica che è stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detta sentenza, questo titolo è diverso da quello – peraltro caducato dal medesimo provvedimento, per esserne venuti meno la funzione e lo scopo – con cui gli è stato conferito l'incarico di custode e, quindi, non è configurabile un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva.” (Cass.
08/14765)
Le spese di custodia ed il compenso del custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa ( cfr. Cass. 11/15198); la competenza a liquidare il compenso del custode è del giudice che lo ha nominato e quindi del giudice che ha emanato il provvedimento ante causam e non di quello che ha definito il giudizio con condanna del soccombente al pagamento delle spese di causa ( cfr Cass.
95/8865).
La custodia, infatti, persiste naturalmente fino a completa definizione della causa di merito in relazione a cui essa è funzionalmente concessa, cessando il sequestro – per esaurimento dello scopo – soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che accerti il diritto alla restituzione del sequestrante ( cfr. Tribunale di Modena 12.06.2007)
2.5. – Venendo alla regolazione delle spese di lite, ivi incluse quelle relative al procedimento di sequestro proposto ante causam proposto dalle attrici, ritiene il collegio che, in ragione del rigetto delle domande principali di declaratoria di nullità del testamento e di annullamento per incapacità naturale, e di accoglimento della sola domanda subordinata di riduzione – domanda rispetto alla quale il convenuto non si era opposto, manifestando una volontà conciliativa – ritiene il collegio sussistenti i presupposti per disporre una compensazione parziale delle stesse fra le parti in lite, nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico del convenuto soccombente.
La relativa liquidazione, operata sulla scorta delle tariffe di cui al dm 147/2022, segue le tariffe medie dello scaglione di riferimento ( che in mancanza di una stima certa del relictum, tenuto conto dei beni rientranti nell'asse e della circostanza che vi sono valori mobiliari per oltre 300.000,00 euro, va individuato nello scaglione della cause di valore compreso fra 260.001,00 e 520.000,00 euro) tenuto conto della complessità del giudizio e dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della maggiorazione di cui all'art 4 del d.m. in ragione della identità di posizione di entrambe le attrici.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto in atti, vanno integralmente poste a carico delle attrici risultate soccombenti in relazione alle domande di nullità/annullamento del testamento, mentre le spese e compensi del custode, da liquidarsi in separata sede, come specificato in parte motiva, essendo state sostenute nell'interesse della massa, vanno poste definitivamente a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote ( un terzo cadauna).
Le attrici, nella nota spese allegata in calce alla comparsa conclusionale, hanno poi chiesto liquidarsi in loro favore anche le spese del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sul punto, il collegio ritiene di poter richiamare e far proprio l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha assimilato le spese di mediazione alle spese di lite, non potendosi considerare le stesse, differentemente dalle altre spese stragiudiziali, come una voce di danno emergente, stante la sussistenza di un legame ontologico che sussiste fra la mediazione e l'attività processuale strettamente intesa, e al conseguente coordinamento che si rende necessario in forza del rapporto funzionale che collega le due attività (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023)
Anche tali spese, liquidate nella misura media per scaglione di riferimento con esclusione della fase di conciliazione (non essendosi conclusa la procedura con accordo), vengono compensate nella misura della metà e poste, per la restante metà a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice di cui ai nn. 3), 4), 5) 6) e 7) dell'atto di citazione, volte alla declaratoria di nullità/invalidità del testamento olografo del 13 giugno 2014 del defunto Persona_4
nato a [...] il [...] e deceduto in OL (Na) in data 28 settembre
[...]
2021, pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL Persona_6
(Rep. n. 24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n.
42589);
- dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e Persona_4 deceduto in OL (Na) in data 28 settembre 2021, regolata da testamento olografo pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL (Rep. n. Persona_6
24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589);
- dichiara inammissibile la domanda di petitio hereditatis proposta dalle attrici;
- accoglie, nei termini di cui in parte motiva, la domanda proposta dalle attrici e volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni del testamento olografo redatto da nato a Persona_4
GG (Na) il 24 ottobre 1940 e deceduto in OL (Na) in data 28 settembre 2021, pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL (Rep. n. Persona_6
24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589)
e, per l'effetto, accertata l'intervenuta lesione della quota di legittima delle attric, nella misura di 1/3 cadauna, riduce le predette disposizioni ai sensi dell'art.554 c.c. nei limiti della quota medesima, pari ad 1/3 cadauna;
- dichiara, quindi, che e sono eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...] nella quota di 1/3 cadauno,, nonché, comproprietari, nelle medesime quote, dei beni Persona_4 rientranti nell'asse ereditario, ovvero 1) l' immobile sito in GG alla Via Giacomo Matteotti
n. 253, iscritto al NCEU del rpedetto comune al foglio 6, p.lla 1127; 2) conti correnti n. 09350/480748
e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro 14.252,84 3) libretto postale n.
31573776, con un saldo attivo di euro 572,31.
- Dichiara cessato, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, il sequestro giudiziario disposto sui beni facenti parte dell'asse ereditario con ordinanza del 10 maggio 2022;
- Ordina al custode giudiziario avv. Emiliostefano Marzuillo di procedere, al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, alla restituzione in favore degli eredi delle chiavi dell'immobile sito in GG, alla via Giacomo Matteotti n. 253, nonché la disponibilità dei conti correnti
09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., e del libretto postale n.
31573776;
- Rigetta la domanda delle attrici di condanna del convenuto alla reintegra delle quote di riserva alle stesse spettanti per equivalente monetario;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità;
- compensa fra le parti in lite nella misura della metà che, per la restante metà, pone a carico del convenuto soccombente e liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi (di cui € 1772,00 per fase di studio, € 1169,00 per fase introduttiva, € 5206,00 e per fase conclusionale € 3082,00) ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
- compensa altresì fra le parti, nella misura della metà, le spese relative al procedimento di sequestro ante causam, che per la restante metà pone a carico del convenuto e liquida in complessivi € 5.884,00
(di cui € 1843,00 per fase di studio, € 780,00 per fase introduttiva, € 1985,00 per fase di trattazione ed
€ 1276,00 per fase conclusionale), ed € 843,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge;
- condanna al rimborso in favore delle attrici delle spese di mediazione che, previa Controparte_2 compensazione nella misura della metà, liquida in complessivi € 2.056,00 (di cui € 1371,00 per fase avvio della procedura ed € 685,00 per fase di negoziazione);
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto in atti, a carico delle attrici mentre le spese di custodia ed i compensi del custode, rimangono a carico di tutte le parti in lite in proporzione alle quote di rispettiva spettanza (un terzo cadauna).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Marianna Lopiano Presidente dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3954/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto: impugnativa di testamento e azione di riduzione e vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...], il [...] ed ivi domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via Simone Martini n. 60 e (C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Na) il 04.08.1974 ed ivi domiciliata alla Via Capaldo n. 7, rappresentate e difese, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Castellano Francesca (C.F.: ) e (C.F.: CodiceFiscale_3 Parte_2 [...]
) presso il cui studio, sito in OL (Na) alla Via Torquato Tasso n. 162, C.F._4 elettivamente domiciliano (p.e.c.: Email_1 Email_2
- Attrice
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_2 CodiceFiscale_5 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabato
CE (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sarno alla Via Prol. CodiceFiscale_6 [...]
, elettivamente domicilia (p.e.c.: Controparte_3 Email_3
- Convenuto
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- la difesa di parte attrice, si è riportata integralmente a tutte le deduzioni, eccezioni, contestazioni e richieste formulate nei propri scritti difensivi, nei verbali di causa ed alla documentazione esibita, non accettando il contraddittorio su domande nuove e/o modificate irritualmente, impugnando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte. Preliminarmente, ha impugnato e contestato la relazione peritale della dott.ssa , in quanto, nel valutare il testamento con riferimento allo stato di salute Persona_1 del de cuius non ha voluto acclararlo;
si è riportata integralmente, facendoli propri, ai rilievi formulati dalla propria consulente di parte, dott.ssa nelle sue “Osservazioni alla relazione Persona_2 tecnica di ufficio”, allegati alla suddetta relazione peritale. In considerazione dell'ordinanza istruttoria emessa in data 14 maggio 2023, con la quale, oltre alla nomina del C.T.U. dr.ssa , il G.I. ha così Per_1 disposto “Ammette la prova nei termini di cui in parte motiva con i testi indicati dalle parti nelle rispettive memorie limitando le liste testimoniali a tre testi per parte da scegliersi a cura di queste ultime” ha chiesto rinviarsi l'udienza del 15 maggio 2025 ad una successiva per procedere alla escussione dei testi ammessi, revocando l'ordinanza emessa in data 29 ottobre 2023 e l'ordinanza emessa in data 13 settembre 2024. Inoltre, alla luce di quanto affermato in merito allo stato di salute del de cuius sia dal C.T.U. (impossibilità di valutazioni mediche) sia dal dottor Persona_3
(redattore della consulenza medico-legale affidatagli dalle attrici) ha insistito affinché: - il Giudice disponesse consulenza medica tecnica di ufficio per determinare lo stato psico-fisico del de cuius
, al fine di accertare la sua incapacità di intendere e di volere al momento della Persona_4 redazione del testamento, nominando un medico specializzato in neurologia. Considerando, inoltre, anche le domande formulate dalle attrici (ricostruzione dell'asse ereditario, la azione di riduzione, il reintegro della quota di legittima lesa a favore delle legittimarie), ha chiesto - che il Giudice disponesse consulenza tecnica di ufficio per procedere alla determinazione sia dell'asse ereditario del signor , alla data di apertura della successione ed il suo valore di mercato, sia Persona_4 della quota legittima spettante ad ogni coerede legittimario oltre che a determinare la quota disponibile del de cuius. Infine, pur in presenza di una ordinanza di ammissione della prova testimoniale, si è riportata alle conclusioni formulate in atti, chiedendone il totale accoglimento.
- la difesa di parte convenuta, in forza della C.T.U. in atti, con la quale la Dr.ssa accertava che il Per_1 testamento olografo impugnato è stato scritto di pungo e sottoscritto dal de cuius Persona_4
senza alcuna costrizione e/o dettatura, ribadisce la volontà di trovare una soluzione
[...] alternativa, avendo già riconosciuto in sede di ricorso per sequestro giudiziario, in sede di costituzione e dinanzi al mediatore che il testamento ha leso e lede la quota di riserva di e Parte_1 [...]
ribadisce la propria volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della lite. Le CP_1 parti di codesto giudizio, difatti, sono coeredi, ciascuna per la quota di 1/3 dell'asse ereditario.
Conclude, pertanto, affinché l'On. Tribunale adito voglia così provvedere: a) ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. formulare una proposta conciliativa o transattiva;
b) rigettare la domanda di nullità del testamento olografo, infondata in fatto ed in diritto;
c) rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo, per incapacità di intendere e di volere del de cuius, in quanto infondata in fatto e diritto;
d) in caso di accoglimento della domanda di reintegra delle quote di legittima, determinare la misura secondo quanto sarà provato in corso di causa;
in ogni caso revocare il provvedimento di sequestro reso dal Tribunale di Torre Annunziata nel fascicolo iscritto al n. 818/2022 RGAC con il quale il Giudice confermava il sequestro giudiziario disposto con decreto del 28-02-2022: 1) dell'immobile sito in GG alla via Matteotti n. 253; 2) dei conti correnti n. 09350/480748 e n.
09205/36388 accesi presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno, descritti in ricorso;
3) dei titoli depositati presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San
Marzano sul Sarno, descritti in ricorso;
4) del libretto postale n. 31573776 acceso presso le
[...]
e) condannare in ogni caso le attrici al pagamento di spese e compensi sia del giudizio Controparte_4 per sequestro giudiziario che del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici evocavano in giudizio per l'udienza del
30.11.2022, il convenuto, , come sopra generalizzato, per ivi sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) preliminarmente accertare e dichiarare la apertura in data 28 settembre
2021 della successione del signor , nato a [...] il 24 Persona_4 ottobre 1940, codice fiscale: 2) accertare e dichiarare che le attrici CodiceFiscale_7 Pt_1
, nata a [...] il12 gennaio 1944, e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1 sono eredi legittimarie del de cuius;
3) accogliere la domanda di Persona_4 accertamento negativo della provenienza del testamento per le ragioni esposte;
4) conseguentemente dichiarare la falsità e/o invalidità del testamento olografo del de cuius Persona_4 pubblicato in data 7 ottobre 2021 dal notaio , sia per quanto concerne la apposizione della Per_5 data sia per quanto concerne le firme apposte;
5) in via gradata dichiarare la invalidità del testamento olografo del de cuius pubblicato in data 7 ottobre 2021 dal notaio Persona_4
, stante l'incapacità naturale del testatore, ai sensi dell'art. 591 comma n. 3 c.c.; 6) in via Per_5 gradata dichiarare la invalidità del testamento olografo del de cuius Persona_4 pubblicato in data 7 ottobre 2021 dal notaio , stante la incapacità del testatore, considerando Per_5 quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata con il provvedimento di apertura della amministrazione di sostegno: "al fine di evitare atti di disposizione del patrimonio del beneficiando nella assenza di volontà o consapevolezza dello stesso"; 7) conseguentemente dichiarare la successione del de cuius regolata dalla legge;
8) in via gradata ricostruire Persona_4
l'asse ereditario del de cuius , ricomprendendovi, oltre il relictum, l'eventuale Persona_4 donatum;
9) accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni sopra indicati, accogliere la domanda di riduzione proposta dalle attrici , nata a [...] il 12 Parte_1 gennaio 1944, e , nata a [...] il [...], per la loro quota di legittima Controparte_1 con riferimento all'eredità del rispettivo coniuge e genitore;
10) per l'effetto Persona_4 disporre il reintegro della quota di legittima lesa a favore della legittimaria per la Parte_1 quota di euro 230.359,72 del complessivo asse ereditario, o in quella somma determinata in sede di giudizio, e della legittimaria per la quota di euro 230.359,72 del complessivo Controparte_1 asse ereditario, o in quella somma determinata in sede di giudizio, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie, che eccedono la quota di cui il de cuius
[...]
poteva disporre;
11) conseguentemente, condannare il convenuto , Per_4 Controparte_2 nato a [...] il [...], quale erede di , al pagamento in Persona_4 favore delle attrici, delle somme così come indicate in premessa o della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a decorrere dal 28 settembre 2021, data di apertura della successione di;
12) Persona_4 condannare il convenuto , al pagamento di spese e compensi, oltre I.V.A., C.P.A. Controparte_2
e rimborso delle spese generali (art. 13 Legge 31 dicembre 2012 n. 247) sia del giudizio di merito sia del giudizio cautelare.”
A fondamento della domanda le attrici premettevano, in fatto, che, in data 28 settembre 2021 decedeva in OL (Na) il signor nato a [...] il [...], Persona_4 con ultimo domicilio in GG alla Via G. Matteotti n. 253, lasciando a sé superstiti la moglie e la figlia . Parte_1 Controparte_1
Rappresentavano le attrici che, qualche giorno dopo la morte del signor , il Persona_4 dott. coniuge della signora , veniva contattato dal signor CP_5 Controparte_1 CP_2
, nipote del de cuius, il quale dichiarava di essere in possesso del testamento dello zio, nel
[...] quale lo nominava suo unico erede, testamento che in data 1° ottobre 2021 inviava tramite WhatsApp al sig. CP_5
Che, in data 28 ottobre 2021, l'attrice riceveva una lettera dal legale di Controparte_1 CP_2
, il quale ribadiva che il suo assistito era l'unico erede del signor , in
[...] Persona_4 virtù di testamento olografo pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio
di OL (Rep. n. 24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Persona_6
OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589) chiedendo ufficialmente all'attrice la restituzione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà del de cuius nonché il rendiconto di tutti i conti correnti e/o di deposito e/o assicurativi intrattenuti dal sig. presso i vari istituti di credito e/o Persona_4 agenzie postali.
Che, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 8 novembre 2021, l'avv. Francesca
Castellano, in nome e per conto di , riservato ogni diritto ed azione in ordine alla Controparte_1 validità del testamento, dichiarava che la sua assistita non si sarebbe attivata in relazione a quanto richiestole prima di procedere a tutte le necessarie ed opportune verifiche, anche tenuto conto di quelle che erano state le condizioni psico fisiche del de cuius e della palese lesione della quota di legittima a lei spettante ex lege.
Deducevano le attrici che, in seguito a quanto comunicato dall'avv. Sabato CE, legale del
, la signora conferiva incarico alla dr.ssa perita calligrafa, CP_2 Controparte_1 Persona_2 di verificare il testamento olografo presuntivamente redatto dal padre e, conseguenzialmente, la sua validità; e che da tale relazione era emersa la nullità del predetto testamento olografo. Pertanto, essendo le attrici e totalmente pretermesse dalla successione di Parte_1 Controparte_1
, queste ultime depositavano, in data 11 febbraio 2022, presso l'intestato Persona_4
Tribunale di Torre Annunziata un ricorso per sequestro giudiziario e conservativo iscritto a ruolo al n.
818/2022 di R.G. Con decreto emesso in data 28 febbraio 2022, il giudice adito concedeva, inaudita altera parte, il sequestro giudiziario: 1) dell'immobile sito in GG alla via Matteotti n. 253; 2) dei conti correnti n. 09350/480748 e n. 09205/36388 accesi presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno;
3) dei titoli depositati presso il Monte Paschi di Siena s.p.a., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno;
4) del libretto postale n. 31573776 acceso presso le
[...]
nominando custode l'avv. Emilio Stefano Marzuillo;
provvedimento poi confermato Controparte_4 all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza emessa in data 10 maggio 2022, fissando il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
In fatto precisavano che, in data 15 settembre 1973 il signor contraeva Persona_4 matrimonio con la signora e che dalla loro unione nasceva la figlia Parte_1 CP_1
; che, nell'anno 1994 i coniugi, e si separavano
[...] Persona_4 Parte_1 legalmente e decideva di vivere in GG, in una villetta di sua proprietà Persona_4 sita alla Via G. Matteotti n. 253, unitamente alla di lui madre, signora Persona_7 mentre le attrici, e la figlia , decidevano di vivere a OL. Alla Parte_1 Controparte_1 morte della signora avvenuta nell'anno 2011, Persona_7 Persona_4 continuava a vivere nel suddetto immobile, condividendolo con la signora che è stata sua CP_6 compagna per circa quindici anni fino al mese di dicembre 2015, quando la stessa si allontanava da
GG.
Sostenevano che, all'inizio dell'anno 2013, : a) era titolare della somma di Persona_4 euro 420.387, 98, giacente sul suo conto corrente n. 09350/480748, acceso presso il Monte Paschi di
Siena S.p.A., filiale n. 9350 di San Marzano sul Sarno;
b) era proprietario della villetta sita in
GG alla via Giacomo Matteotti n. 253, nella quale viveva;
c) percepiva mensilmente una pensione di circa euro 1.389,48 e che, nei primi mesi dell'anno 2016, l'attrice, , Controparte_1 recandosi a GG, prendeva atto che il padre era in uno stato confusionale e che aveva difficoltà a ricordare date e circostanze. Preoccupata dallo stato di salute del padre e delle relative conseguenze, l'attrice si recava, unitamente a quest'ultimo, presso l'agenzia del "Monte Paschi di Siena
s.p.a." in San Marzano sul Sarno ed, all'esito di un esame dell'estratto del conto corrente n.
09350/480748, riscontrava una serie di prelievi inconsueti registrati nel corso nell'anno 2015, proseguiti anche successivamente nell'anno 2016, per ingenti somme di danaro che, evidentemente, non venivano usate per soddisfare le necessità di vita di , il quale si presentava Persona_4 trasandato nel vestire e carente nell'igiene personale. Ed invero, la sua casa versava in uno stato di sporcizia, con i pavimenti ed i vetri luridi, invasa da stoviglie non lavate, barattoli e scatolette di cibo vuote e da biancheria usata, denotando uno stato di abbandono e di degrado incompatibili con gli importi prelevati, laddove fossero stati effettivamente spesi per la cura e le esigenze di quest'ultimo. In ragione di ciò, l'attrice, , depositava presso questo Tribunale ricorso per la nomina Controparte_1 di un amministratore di sostegno in favore del padre, stante la riscontrata incapacità di attendere autonomamente ai propri bisogni ed interessi, e il Giudice Tutelare fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 2 febbraio 2017, nel corso della quale veniva nominata Controparte_1 amministratore di sostegno provvisorio del padre con tutti i poteri di legge;
provvedimento di nomina provvisorio successivamente confermato all'esito dell'audizione del beneficiario. All'udienza tenutasi in data 23 marzo 2017, il Giudice Tutelare, procedeva all'audizione del beneficiario e chiedeva ai
Servizi Sociali di GG di accertare la situazione socio-ambientale nella quale Persona_4
viveva. In detta udienza, precisava al Giudice Tutelare che il medico di
[...] Controparte_1 base del padre le aveva riferito che già nell'anno 2014 a quest'ultimo era stata diagnosticata una demenza senile. L'attrice , nel corso della amministrazione di sostegno, depositava Controparte_1 tre relazioni, la prima relativa all'anno 2018, la seconda relativa agli anni 2019/2020 e la terza ed ultima relativa all'anno 2021.
In data 22 febbraio 2017, l'attrice sottoponeva il padre a visita medica presso il Controparte_1 dottor e, all'esito di tale visita, al veniva diagnosticata una Persona_8 Persona_4 demenza senile in stato avanzato, confermata da ulteriori visite mediche eseguite successivamente.
L'amministratrice di sostegno apprendeva, inoltre, che al padre, in data 25 gennaio 2017, era stata rilasciata la nuova carta di identità anche se non le era mai stato chiarito chi avesse assunto l'iniziativa o lo avesse accompagnato, considerato lo stato di avanzata demenza senile in cui già versava il padre e l'impossibilità di guidare una automobile. Inoltre, avendo attivato lo SPID di suo padre per gestire "on line" le pratiche ed i necessari pagamenti, apprendeva, altresì, che il signor nipote Controparte_2 del de cuius, a far data dal 16 maggio 2016, si era fatto assumere da come 'colf' Persona_4 con un contratto a tempo determinato che prevedeva un servizio di venticinque ore settimanali, con un compenso mensile pari ad euro 600,00, e che lo stesso risultava essersi licenziato in data 13 marzo
2017, subito dopo la nomina di ad amministratrice di sostegno. Controparte_1
Evidenziava, inoltre, che in tutto il periodo nel quale era stata amministratrice di sostegno del padre, il convenuto, non aveva perso occasione per metterla in cattiva luce e crearle Controparte_2 difficoltà nella gestione del suo ufficio;
e che, la signora la quale aveva accudito Parte_3
negli ultimi anni di vita, le riferiva che quando si avvicinava al Persona_4 Controparte_2 di lei padre, quest'ultimo manifestava agitazione, diventava aggressivo ed iniziava a chiedere reiteratamente di recarsi al "Monte dei Paschi".
Nel merito, quanto all'impugnazione del testamento olografo, le attrici deducevano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 c.c., sono, tra gli altri, incapaci di testare quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Ed invero, le gravi condizioni psico - fisiche del de cuius risultavano già documentate da svariate certificazioni mediche (cfr. docc. nn. 23 e 24) nonché dalla cartella clinica emessa dalla ASL OL 3 Sud (doc n. 27) e anche dalla stessa apertura della procedura di amministrazione di sostegno. Il testamento, infatti, veniva datato '13/06/20' e, dopo una cancellatura ed un po' di spazio, veniva apposto il numero '14'. La stessa dott.ssa Persona_2 affermava che: “Dunque, la scheda testamentaria in verifica presenta, in parte, segni indicatori di un tentativo di falsificazione attuato attraverso la tecnica dell'imitazione lenta, non scevro da caratteristiche presenti in quella, cosiddetta, a mano libera.” (cfr. pag. 17 del doc. n. 6). L'art. 602 c.c. prevede l'autografia, quale requisito di validità del testamento olografo, pertanto, se l'indicazione della data del testamento non era stata omessa ma risultava apposta per intervento di un terzo, il testamento non doveva dirsi annullabile bensì nullo per difetto di complessiva autografia. In ragione di ciò le signore e intendevano proporre domanda di accertamento Parte_1 Controparte_1 negativo della provenienza della scrittura.
Le stesse, quindi, in via principale chiedevano dichiararsi nullo e/o invalido il testamento impugnato per mancanza di autenticità della firme e della data;
in subordine, ai sensi dell'art 591 c.c. pronunciarne l'annullamento in quanto redatto in stato di incapacità del testatore.
Le attrici, poi, proponevano domanda di c.d. petitio hereditatis, chiedendo, ai sensi dell'art. 533
c.c., il riconoscimento del loro diritto a succedere a titolo di erede, con l'obiettivo di ottenere la restituzione di tutti o parte dei beni ereditari.
In subordine, le attrici evidenziavano che stante il tenore del testamento olografo, le stesse risultavano del tutto pretermesse, e quindi prive di una vocazione ereditaria e, dunque, alle stesse era preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto, l'unico modo di adizione della stessa era la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento avrebbe determinato l'acquisto della qualità di eredi. Pertanto, ai sensi dell'art. 564 c.c., e , Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_1 intendevano proporre, in via subordinata, domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti del (preteso) erede e di conseguente reintegrazione nella quota di legittima alle stesse spettante.
Al fine di procedere alla determinazione del patrimonio complessivo netto del de cuius, ai sensi dell'art. 556 c.c., le legittimarie e , deducevano di non aver mai Parte_1 Controparte_1 ricevuto alcuna donazione da parte del rispettivo coniuge e padre;
quanto al c.d. relictum, invece, alla data di apertura della successione del de cuius l'asse ereditario era composto da un immobile sito in
GG alla Via Giacomo Matteotti n. 253, dal valore di € 355.000,00 - alla data del decesso di
- determinato con perizia dall'arch. ; dai conti correnti n. Persona_4 Persona_9
09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro 14.252,84 e dal libretto postale n. 31573776, con un saldo attivo di euro 572,31. Pertanto, considerando il valore del relictum, al netto dei debiti (pari ad € 11.360,00), la lesione della quota di legittima di risultava Parte_1 di € 230.359,72 e la lesione della quota di legittima di di € 230.359,72. Controparte_1
1.2. – In data 21.09.2022 si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto , il Controparte_2 quale, sulla ricostruzione del fatto - come effettuata da parte attrice - precisava che, contrariamente a quanto sostenuto dalle istanti, aveva sempre avuto un comportamento corretto sia nei confronti del compianto che nei confronti della cugina e che, sin dai Persona_4 Controparte_1 primi anni di matrimonio tra la ricorrente, ed il marito, i Parte_1 Persona_4 rapporti personali erano tesi, tanto vero che la sig.ra si separava di fatto dal proprio Parte_1 coniuge sin dal 1977/1978. Da quegli anni, poi, il visse insieme alla madre CP_7 [...] e tanto sino alla fine degli anni Settanta, allorquando il scontava una Persona_7 CP_1 pena detentiva in carcere per ben quattordici anni e cioè sino alla fine degli anni '80. Dopo aver scontato la pena, nel 1990 il e la provarono a riconciliarsi, convivendo, tuttavia CP_1 Pt_1 solo per pochi mesi. Quindi dal 1990 sino al 1994/95 il aveva abitato in GG in CP_1 un appartamento di proprietà del sig. padre del . Poi, dal 1995 Parte_4 Controparte_2 sino alla sua morte, avvenuta il 23.09.2021, il aveva iniziato ad abitare presso l'immobile CP_1 di sua proprietà in GG alla Via Matteotti, insieme alla madre.
Evidenziava il convenuto che, fino al 2003, la sig.ra - la quale aveva sempre Controparte_1 Par vissuto insieme alla madre - non si era mai recata in GG a fare visita al Parte_1 padre e/o alla nonna paterna;
e che, dal 2003 al 2015, la sig.ra si era recata per sole Controparte_1 tre/quattro volte (nel corso di dodici anni) presso l'abitazione paterna a fare visita al Persona_4
[...]
Deduceva, inoltre, che fino al 2017, allorquando la sig.ra veniva nominata Controparte_1 amministratrice di sostegno del padre, il sig. non aveva mai dato segni di squilibrio CP_1 mentale, né era mai apparso in stato confusionale, anzi aveva ricordi vividi e soprattutto riconosceva ed amava le persone, quelle che in tanti anni, dalla carcerazione in poi, gli erano state vicino.
Aggiungeva, inoltre, che nominata amministratrice di sostegno del proprio Controparte_1 genitore nel 2017, aveva lasciato completamente solo il padre, il quale trascorreva intere giornate a casa del nipote e che, solo nella seconda metà dell'anno 2018 affiancava al padre Controparte_2 una badante, il cui orario di lavoro era dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 17:00. Tutte le sere, le notti e l'intera giornata della domenica dal 2017 in poi e sino alla sua morte, avvenuta in piena solitudine, il trascorreva molto tempo col nipote , che gli era stato vicino a Persona_4 Controparte_2 partire dalla fine degli anni '80. Ed invero, tra il 1987/88, il convenuto era l'unico familiare che accompagnava ogni sera lo zio presso il dormitorio per detenuti di Scafati, presso il quale il Per_4
era obbligato a trascorrervi le notti in semilibertà; una volta scarcerato, con la sola CP_1 eccezione della parentesi durata pochi mesi durante i quali i coniugi tentarono la Parte_5 riconciliazione, il de cuius aveva trascorso intere giornate in compagnia del nipote, con il quale, nel corso dei decenni aveva instaurato un rapporto intenso e fondato sulla fiducia reciproca;
rapporto ben noto agli abitanti di GG.
Quanto alla nullità del testamento olografo, il convenuto deduceva che lo stesso era stato scritto, datato e sottoscritto tutto di suo pugno dal Ed invero, al fine di far emergere la Persona_4 verità, il convenuto conferiva incarico alla Dr.ssa esperta grafologa, affinché Persona_10 sottoponesse a perizia grafologica il testamento olografo del 13/06/2014; quest'ultima concludeva nel senso che la scheda testamentaria del 13/06/2014 di cui all'incarico, era attribuibile nella sua intera stesura e sottoscrizioni all'alveo scrittorio del de cuius , e che, pertanto, essa era Persona_4 da considerarsi autentica. Aggiungeva che, al fine di accertare se una determinata scrittura appartiene ad un determinato soggetto, devono essere utilizzati, quali documenti di comparazione, solo ed esclusivamente le firme di cui sia certa la provenienza dal soggetto a cui è apparentemente attribuita la paternità del documento oggetto di accertamento. Con la conseguenza che, la dott.ssa aveva reso una Persona_2 consulenza grafologica già viziata nella premessa, in quanto aveva ritenuto di potere accertare l'autenticità di un testamento olografo utilizzando, a tal fine, una documentazione di cui, a sua volta, non era certa la provenienza dal de cuius ovvero dall'apparente autore dello stesso testamento olografo oggetto di indagine. Conseguentemente, i risultati di una siffatta indagine non potevano che essere inattendibili ed inutilizzabili. Ed invero, nell'ambito di grafologia giudiziaria, laddove si impugna e si contesta un atto, il punto di partenza parametrico fondamentale, deve dirsi necessariamente una firma apposta su un atto di certa provenienza e cioè sottoscritto innanzi ad un pubblico ufficiale.
Sull'incapacità di intendere e di volere del deduceva, invece, che il de cuius Persona_4 all'epoca della redazione del testamento olografo era perfettamente capace di intendere e di volere e che il testamento olografo era datato addì 13/06/2014 e sino a quell'epoca, ma anche oltre, il
[...] era perfettamente capace di intendere e di volere. La sua capacità era infatti Persona_4 dimostrata proprio dal contenuto del testamento, nel quale si legge che il e la moglie si erano CP_2 presi cura della persona del de cuius, a differenza di quanto fatto dalla sig.ra e dalla sig.ra Pt_1 [...]
, benché fossero moglie e figlia del CP_1 Persona_4
Aggiungeva, inoltre, che non vi era alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il de cuius alla data di confezionamento del testamento olografo fosse totalmente incapace di intendere e volere e, a tal uopo, impugnava estensivamente tutti i documenti ex adverso prodotti a cominciare dal documento indicato al n. 27 del foliario di parte attrice come “Cartella clinica ASL OL 3 Sud”, in quanto non presentava, almeno nella copia depositata in formato digitale (in particolare alla pagina 23, laddove si poteva leggere di un Alzheimer di grado lieve) firme e/o timbri del medico accertatore. Anzi nel documento, siccome depositato, mancavano ovunque firme e timbri dell'ASL OL 3 e, soprattutto, la sottoscrizione del che sarebbe stato sottoposto a visita specialistica. Persona_4
Infine, sulla lesione della quota di legittima di e deduceva che Parte_1 Controparte_1 la perizia estimativa versata in atti dalle attrici, che impugnava integralmente, non rifletteva l'effettivo valore di mercato dell'immobile il cui prezzo indicato doveva dirsi di gran lunga superiore rispetto al suo reale valore qualora fosse posto in vendita.
Il convenuto, dunque, dimostrata la validità del testamento olografo, scritto, sottoscritto e datato dal si mostrava disponibile a trovare una soluzione bonaria della controversia, Persona_4 previa valutazione realistica e di effettivo valore di mercato dell'immobile di proprietà del de cuius; disponibilità peraltro manifestata anche durante il primo incontro in mediazione del 14/11/2022.
In ragione di ciò, chiedeva all'intestato Tribunale di: a) rigettare la domanda di nullità del testamento olografo, siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo, per incapacità di intendere e di volere del de cuius, in quanto infondata in fatto e diritto;
c) in caso di accoglimento della domanda di reintegra delle quote di legittima, determinare la misura secondo quanto provato in corso di causa;
d) condannare in ogni caso le attrici al pagamento di spese e compensi sia del giudizio per sequestro giudiziario che del presente giudizio.
1.3. – Ritualmente instaurato il contraddittorio, con note di trattazione scritta depositate in data
30.11.2022 parte attrice chiedeva procedersi alla cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti a suo dire contenute nell'atto di citazione, laddove il convenuto aveva accusato le attrici di essersi sempre disinteressate del benessere e dello stato di salute del de cuius venendo mosse solo dal desiderio di soddisfare interessi economici;
con verbale di trattazione cartolare relativo alla prima udienza di comparizione e trattazione del 05.12.2022, il Giudice istruttore rigettava la domanda di cancellazione delle frasi offensive, ai sensi dell'art 89 c.p.c. come proposta dall'attrice nelle note di trattazione, per le ragioni di cui in parte motiva, assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17.04.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, poi sostituita con decreto reso in data 12.02.2023 dal deposito di note scritte.
1.4. – Con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.04.2023, il Giudice, ammetteva la prova testimoniale - nei termini di cui in parte motiva - con i testi indicati dalle parti nelle rispettive memorie, limitando le liste testimoniali a tre testi per parte da scegliersi a cura di queste ultime e nominava C.T.U. la dott.ssa , con Testimone_1 studio in GG, alla Piazza G. Mazzini n.20, iscritta al n. 3023 dell'albo C.T.U. di questo
Tribunale, rinviando, per il conferimento dell'incarico, all'udienza del 25 settembre 2023, poi differita all'udienza del 17.10.2023.
1.5. – Con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.10.2023, il Giudice conferiva al nominato C.T.U. l'incarico di cui all'ordinanza del 14.05.2023, volto ad accertare la genuinità della scheda testamentaria del de cuius, e rinviava la causa all'udienza del 24.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e per verificare l'espletamento della disposta C.T.U., poi differita - a seguito dell'accoglimento dell'istanza di proroga depositata dal consulente in data 29.03.2024 - all'08.07.2024.
1.6. – Con ordinanza resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell' 08.07.2024, osservato che il nominato C.T.U., nonostante la proroga richiesta ed ottenuta con decreto dell'01.04.2024, non aveva depositato l'elaborato peritale né aveva inviato la relativa bozza alle parti;
considerato, pertanto, opportuno disporre, in accoglimento della concorde istanza delle parti, la revoca del nominato C.T.U., dott.ssa , nominando in sua Testimone_1 sostituzione altro professionista grafologo, revocava il C.T.U. dott.ssa e nominava Testimone_1 in sua sostituzione la dott.ssa con studio in GG alla via F.lli Cervi n.9, cui Persona_1 conferiva l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 14.05.2023, rinviando la causa all'udienza del 12 settembre 2024 per il conferimento dell'incarico.
1.7. – Con Ordinanza resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024, il Giudice, conferiva al nominato C.T.U. l'incarico di cui all'ordinanza del 14.05.2023 e rinviava la causa all'udienza del 17.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per verificare l'espletamento della disposta C.T.U., poi differita all'udienza del 15.05.2025.
1.8. – Alla citata udienza, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, il Giudice, letti gli artt. 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 29 maggio 2025 - giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1.9. – Così ricostruiti i fatti di causa, si osserva che le attrici, in qualità di moglie Parte_1 del de cuius e in qualità di figlia del defunto padre, hanno Persona_4 Controparte_1 impugnato preliminarmente il testamento olografo, datato 13.06.2014 e pubblicato con Verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL (Rep. n. 24.787/19.617, registrato Persona_6 presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589) con il quale Persona_4 ha lasciato tutti i suoi beni, mobili e immobili, al nipote (odierno
[...] Controparte_2 convenuto) così estromettendole completamente dalla sua successione. A tal fine, in via principale, hanno contestato sia l'apposizione della data sul documento che quella delle sottoscrizioni, deducendo la nullità dello scritto ai sensi dell'art. 602 cod. civ. per difetto di autografia;
in via gradata, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n.3, cod. civ., ne hanno dedotto l'invalidità stante l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento. Infine, in via di estremo subordine, ai sensi dell'art. 564 cod. civ., hanno agito in riduzione per essere state completamente estromesse dalla successione del . CP_1
Tanto premesso, venendo ora al merito delle domande avanzate in via principale dalle attrici, pare opportuno trattare congiuntamente, in quanto inscindibilmente connesse, tanto la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento dal de cuius (cfr. punto Persona_4
n.3 delle conclusioni di parte attrice) quanto quella di falsità/invalidità del testamento olografo sia per quanto concerne l'apposizione della data che l'apposizione delle firme (cfr. punto n.4 delle medesime conclusioni).
In via preliminare si osserva che, l'attore che disconosce la validità di un testamento olografo non è tenuto a presentare querela di falso ma deve proporre domanda di accertamento negativo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta a Sezioni Unite a comporre un contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul tema, testualmente si legge: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 12307 del 15/06/2015; conf. Cass. Civ. Sez. 2 -
Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Orbene, ferma la corretta qualificazione giuridica dell'azione spiegata in via principale dalle attrici, venendo al merito della questione si osserva innanzitutto che, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., il testamento olografo, per essere valido ed efficace, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La validità del testamento olografo esige, dunque, il requisito essenziale dell'autografia che interessa tanto la sottoscrizione che l'apposizione della data e, naturalmente, il testo del documento nella sua interezza. Ed invero, ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento è sufficiente ad escluderla e, a rendere il testamento nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 606 c.c.
Tanto premesso in diritto, venendo alla scheda testamentaria oggetto del giudizio, valga richiamare in questa sede la descrizione operata dal C.T.U. in sede di perizia, ove si legge: “Il testamento olografo pubblicato in GG alla via Nocelleto n.30 con verbale del 07.10.2021, raccolta n.
19.617 e repertorio n. 24.787 dal Notaio , con studio in OL al Viale Persona_6
Michelangelo, 74, è costituito da un foglio di colore bianco in formato A4, di spessore sottile, composto da due facciate. Il testo occupa la prima facciata per diciotto righi, comprensivi la data e la firma del testatore, mentre viene lasciata in bianco la seconda facciata. La scheda testamentaria è vergata mediante una penna biro di colore bleu. Il testamento inizia con la firma a nome Persona_4 apposta al primo rigo, e termina con la firma e la data apposte rispettivamente al penultimo
[...] ed ultimo rigo;
sono inoltre presenti altre due firme dello stesso ai margini laterali del foglio. La scheda testamentaria è vergata in corsivo, ad eccezione della parola “malattia” presente al quarto rigo, della lettera “A” al quindicesimo rigo, e della parola “dico” al sedicesimo rigo, che sono scritte in stampatello. Si rilevano le seguenti cancellature e ripassi: al settimo rigo tra le cifre “7” ed “1” è presente una cancellatura, all'inizio del decimo rigo e prima della parola “mobil” si rileva la cancellatura di una lettera o cifra non comprensibile, al quindicesimo rigo la lettera “A” risulta essere stata ricalcata, al sedicesimo rigo tra le cifre “0” ed “1” facenti parte del numero “2014” della data del testamento è presente la cancellatura di uno “0”, alla fine del diciassettesimo rigo è presente la cancellatura del numero verosimilmente “2004” già precedentemente scritto in modo errato e successivamente riscritto correttamente ovvero “2014”.” (cfr. paragrafo n.6 – Specifica del testamento periziato).
Venendo ora alla paternità (i.e. autenticità) del testamento olografo redatto dal de cuius Persona_4
le attrici deducevano che la scheda testamentaria presentava dei segni indicatori di un
[...] tentativo di falsificazione attuato, secondo il tecnico di parte, attraverso: “la tecnica Persona_2 dell'imitazione lenta, non scevro da caratteristiche presenti in quella, cosiddetta, a mano libera.” (cfr. pag. 17 c.t.p.). Ed invero, secondo il tecnico di parte: “Il testo del documento in verifica presenta caratteristiche grafiche rientranti nell'alveo scrittorio del de cuius, ma con l'inserimento di dinamiche scrittorie eterogenee”. In particolare, quanto alla data: “L'anno 2014 che completa la composizione della data, al sedicesimo rigo, presenta vistosa cancellatura, presumibilmente di un numero, da individuare sul documento in originale, con idonea strumentazione, al fine di stabilire se, effettivamente, tale data coincida con la stesura dello scritto o invece, sia posteriore allo stesso;
in riferimento alla datazione, si ritiene, inoltre, necessario approfondire le condizioni psico-fisiche del de cuius (già affetto, alla presunta data della stesura delle volontà testamentarie, da lieve demenza di
Alzheimer), l'evoluzione di esse, nel corso degli ultimi anni di vita e la possibilità, attraverso ulteriore documentazione autografa, di analizzarne gli effetti sulla scrittura, con particolare attenzione al periodo coevo alla data del testamento.” Quanto alle sottoscrizioni, invece: “Le firme che sottoscrivono il documento in verifica presentano caratteristiche grafiche difformi da quest'ultimo, nonché, elementi indiziari di un falso per imitazione;
pertanto, sono da considerarsi apocrife.” (cfr. pagg. 35 – 36 c.t.p.).
Ciò posto, quanto alla data, si osserva in via preliminare che, in tema di validità del testamento olografo, l'art. 602 cod. civ. al comma 4, esige che l'indicazione della data debba avvenire in modo completo ovvero indicando il giorno, il mese e l'anno, testualmente si legge: “La data deve contenere
l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.” La completa indicazione della data ne costituisce, dunque, un requisito essenziale. È da aggiungersi a tal riguardo che, non prescrivendo la legge, che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà, la stessa può essere apposta in ogni parte della scheda testamentaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18644 del
03/09/2014).
Orbene, nel caso che ne occupa, il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli dal giudice istruttore [cfr. Quesito n.1) - Accerti alla stregua delle scritture di comparazione che le parti le avranno ad esibire, possibilmente coeve alla data di redazione della scheda testamentaria, ovvero di quelle che riterrà opportuno acquisire, se la scheda testamentaria sia stata redatta da ed in particolare se la sottoscrizione e la data apposta in calce al testamento Persona_4 olografo pubblicato il 07.10.2021 appartenga o meno al “de cuius” ] rilevava che Persona_4 la scheda testamentaria presentava delle cancellature e ripassi anche con riferimento alla data;
testualmente si legge: “La scheda testamentaria è vergata in corsivo, ad eccezione della parola
“malattia” presente al quarto rigo, della lettera “A” al quindicesimo rigo, e della parola “dico” al sedicesimo rigo, che sono scritte in stampatello. Si rilevano le seguenti cancellature e ripassi: al settimo rigo tra le cifre “7” ed “1” è presente una cancellatura, all'inizio del decimo rigo e prima della parola “mobil” si rileva la cancellatura di una” lettera o cifra non comprensibile, al quindicesimo rigo la lettera “A” risulta essere stata ricalcata, al sedicesimo rigo tra le cifre “0” ed
“1”facenti parte del numero “2014” della data del testamento è presente la cancellatura di uno “0”, alla fine del diciassettesimo rigo è presente la cancellatura del numero verosimilmente “2004” già precedentemente scritto in modo errato e successivamente riscritto correttamente ovvero “2014”.”
(cfr. pag. 8 della relazione tecnica).
Ed invero, all'esito dell'esame strumentale - eseguito mediante l'utilizzo della luce ad infrarosso e della sorgente UV (ultravioletto) sul documento in verifica - il tecnico incaricato rinveniva nel numero sottostante la cancellatura: “un probabile “2001” o “2004””, successivamente corretto dal testatore in
2014, ritenendo: “plausibile pensare che lo scrivente avesse difficoltà nel ricordare come scrivere il numero “2014”, l'anno della data.” (cfr. pag. 11 della relazione tecnica). Orbene, alla luce delle indagini condotte nonché della disamina della scheda testamentaria, complessivamente considerata, ritiene il collegio che, nel caso di specie, l'inesatta indicazione della data apposta al documento sia frutto di un mero errore materiale del testatore certamente compatibile con l'età dello stesso, all'epoca della stesura del testamento settantaquattrenne.
Ed invero, l'atto del testatore di correggere la data è un chiaro indice della sua volontà, secondo le proprie abilità e possibilità, di indicare un riferimento temporale corretto. È da aggiungersi, inoltre, che tale errore materiale, non concretizzandosi nell'apposizione di una data impossibile, idonea ad invalidare la scheda testamentaria in quanto inesistente, rende il testamento perfettamente valido.
Ad adiuvandum, si osservi, anche, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di erronea indicazione della data nel testamento olografo, che ha affermato: «In tema di testamento olografo, l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere sempre rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37228 del 29/11/2021).
Acclarato per le ragioni appena esposte che trattasi di mero errore materiale resta, dunque, da verificare se, nel caso di specie, è stato rispettato il requisito dell'autografia poiché, come detto, tale requisito essenziale non riguarda solo la stesura del testamento e la sua sottoscrizione ma altresì
l'apposizione della data. Ed invero, l'apposizione della data ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo - e non già annullabile come nell'ipotesi di omessa o incompleta indicazione - perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione (cfr. Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 27414 del 29/10/2018).
Orbene, nel caso che ne occupa, si osserva preliminarmente che, l'esame strumentale eseguito mediante l'utilizzo della luce ad infrarosso e della sorgente UV (ultravioletto) sul documento in verifica, ha consentito di rilevare l'assenza di alterazioni chimiche e fisiche dell'inchiostro e della carta, e l'assenza di mezzi fisici che abbiano potuto provocare sfregamenti sulla superficie del foglio.
In altri termini, l'accertamento effettuato ha escluso l'intervento di mezzi chimici sul supporto cartaceo, il quale è risultato essere privo di aloni, macchie, abrasioni, lacerazioni, cancellature di tipo meccanico (cfr. pag. 10 della relazione tecnica). Ancora, gli accertamenti relativi all'autografia della scheda testamentaria hanno poi consentito di rilevare la completa autografia della scheda medesima in tutte le sue parti, compresa, dunque, la data [testualmente si legge: “Dall'analisi svolta e dagli oggettivi riscontri emersi, è stata rilevata la completa autografia della scheda testamentaria periziata, in tutte le sue parti, ovvero testo, sottoscrizione e data in calce appartengono a .” Persona_4
(cfr. pag. 58 della relazione).
È da aggiungersi, inoltre, che il nominato C.T.U., chiamato a rispondere in ordine ad una possibile redazione del testamento sotto dettatura o copiatura [cfr. Quesito n. 2) - Riferisca, nei limiti del possibile, se dall'esame della scheda possano desumersi elementi specifici che possano indurre a ritenere: a) una lesione della sfera cognitiva e/o volitiva della “de cuius”; b) una redazione del testamento sotto dettatura o copiatura;
3) fornisca ogni ulteriore elemento tecnico che anche su prospettazione delle parti ritenga utile ai fini della decisione] escludeva tale ipotesi riferendo che: “Nel rispondere all'ultimo quesito richiesto dal Giudicante, circa la possibilità di una redazione del testamento sotto dettatura o copiatura, la scrivente ritiene improbabile tale circostanza, data
l'estrema semplicità del testo, il livello elementare del linguaggio e del lessico adoperato, e la presenza di diversi errori ortografici lungo il tracciato. Tuttavia, non si può escludere possa esserci stato un suggerimento verbale nella correzione della data, più volte scritta erroneamente nella sequenza numerica, ma si precisa, scritta di suo pugno dal de cuius.” (cfr. pag. 62 della relazione tecnica) concludendo: “1) La scheda testamentaria, comprese la sottoscrizione e la data in calce, è stata redatta da .” (cfr. pag. 65 della relazione tecnica). Persona_4
Peraltro, quanto alla eventuale alterazione della data, il CTU ha rilevato come, dagli esami condotti sulla scheda testamentaria, sia da escludere un intervento postumo di correzione o di apposizione di ulteriori elementi al contenuto dello scritto, poiché la datazione dell'inchiostro consente con certezza di ritenere che l'intera scheda testamentaria sia stata confezionata nel medesimo contesto temporale.
E' da aggiungere, quanto alla datazione del documento, che l'ipotesi di una indicazione di una data diversa rispetto a quella di apparente datazione del testamento (come sostenuto dal ctp di parte attrice, la quale ipotizza una datazione nell'anno 2017), è da escludersi sulla base di due ordini di ragioni. In primo luogo vale evidenziare che entrambe le date riportate dal testore ed oggetto poi di correzione con l'indicazione dell'anno 2014, riguardano l'erronea trascrizione della data 2001 o 2004 ( nel primo caso, infatti, vi è era l'apposizione di uno zero in più – 20014-, successivamente cancellato, mentre nel secondo caso, la data sottostante, come indicata dal CTU sulla scorta dell'analisi eseguita sul testo, risultava essere 2001 o 2004); date entrambe compatibili con quella poi oggetto di correzione e presumibilmente frutto, alla luce dell'errore stesso oggetto di correzione, di una difficoltà di scrittura legata alla indicazione del corretto numero di zeri da inserire. In secondo luogo, come in appresso meglio si specificherà, alla data del 2017- come comprovato dalla documentazione in atti – il de cuius risultava affetto da un declino cognitivo oramai di grado severo, accompagnato anche da turbe psicotiche, ciò che avrebbe dovuto manifestarsi, a livello scrittorio, nella presenza di alcuni indici sintomatici della malattia che il CTU ha ben evidenziato nella relazione e che, nel caso di specie, non è dato riscontrare nello scritto in esame. Va, del resto, evidenziato che anche le date oggetto di correzione, sono senz'altro antecedenti il 2017 e riconducibili addirittura al 2001 o 2004 e quindi da collocarsi in un periodo in cui senz'altro il de cuius era nel pieno possesso di tutte le proprie facoltà. In definitiva, quanto alla data, non si profilano dubbi sia in relazione al tempo di confezionamento della scheda testamentaria (anno 2014) sia in relazione alla autografia della data ivi apposta.
2.0 – Venendo ora alle sottoscrizioni apposte al testamento olografo, le attrici deducevano che, le firme che sottoscrivono il documento presentando caratteristiche grafiche difformi da quest'ultimo, nonché elementi indiziari di un falso per imitazione, dovevano considerarsi apocrife.
A tal riguardo si osserva che, in tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (cfr. Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 18616 del
27/07/2017).
Ciò posto, nel caso che ne occupa, si osserva che, la scheda testamentaria presenta ben quattro sottoscrizioni che il nominato C.T.U., all'esito dell'esame del testamento olografo - avvenuto in originale mediante rilievi fotografici e scansioni ad alta risoluzione con apparato multispettrale Forinst
MS-IR UV HI RES - riteneva essere: “omogenee tra loro ed uniformi con il testo”.
Più precisamente, l'esperta grafologa rilevava che: “L'allineamento sul rigo di base ideale è rettilineo/ascendente, concordemente con la grafia del testo. Allo stesso modo la conduzione assiale è verticale con qualche inclinazione sia e destra che a sinistra. L'esecuzione dei tracciati presenta soluzioni di continuità e stacchi tra le lettere, in accordo con la grafia del testo. La distribuzione degli input pressori risulta modulata, con alternanza di tensione e distensione nei tratti discendenti ed ascendenti. Il tratto è curvo, pastoso, dalla trama dei bordi permeabile, lento e con alternanza tra appoggio e leggerezza.” (cfr. paragrafo 10 – Disamina delle firme).
Tali sottoscrizioni si presentavano, inoltre, perfettamente convergenti anche con i segni caratteristici della grafia del de cuius, testualmente si legge: “Per quanto riguarda le particolarità e i segni caratteristici, si riporterà di seguito una sintesi, in quanto gli elementi analizzati delle quattro sottoscrizioni, collimano del tutto con quelli rinvenuti nella grafia testamentaria. Sono presenti i medesimi puntini sulle “i” vergati a mo' di accento o di punto tracciato rotondo e ripassato, le asole nelle “p”, le “r” costruite senza plateau, barre delle “t” uncinate, lettere “n” a festoni, gesto iniziale della lettera “M” maiuscola uncinato.” (cfr. pag. 35 della relazione tecnica).
È da aggiungersi, infine, che quanto accertato dal C.T.U. con riferimento alla scheda testamentaria
è risultato, altresì, coerente con quanto rilevato dal medesimo tecnico all'esito dell'esame delle c.d. scritture comparative rappresentate, nel caso di specie, da dieci firme autografe di certa provenienza, in quanto apposte innanzi a pubblico ufficiale, apposte dal testatore nell'arco temporale che va dal
2013 al 2017 (cfr. paragrafo n.10 - Disamina delle firme). Ed invero, tra la prima firma, datata 17.12.2013 apposta dal de cuius un anno prima della redazione del testamento, dunque, all'età di 73 anni, e le cinque firme apposte tutte nello stesso momento nella circostanza del rinnovo della carta d'identità il 25.01.2017, dunque, tre anni dopo la redazione della scheda testamentaria, all'età di 77 anni, il C.T.U. riscontrava i medesimi segni distintivi, sebbene in tale ultima occasione si rinvenivano i primi segni di impaccio/difficoltà di scrittura, come lievi tremori della mano ed incertezze del moto, testualmente si legge: “Tra le particolarità e gesti coattivi, rinvengono i medesimi segni caratteristici già presenti nella firma risalente a quattro anni addietro, ovvero i puntini sulle “i” tratteggiati o ripassati in modalità rotonda, i ganci, le asole. Tali gestualità sono cristallizzate nel modus scribendi e firmandi del , perché automatizzati all'interno CP_1 della propria identità grafica, per cui permanenti a stabili nel tempo.” (cfr. pag. 44 della relazione tecnica).
Parimenti, deve dirsi per l'analisi delle altre quattro firme autografe rilasciate in data 15.02.2017, in occasione del rinnovo della carta d'identità, successive di un mese dalle precedenti analizzate, rispetto alle quali il C.T.U. osservava: “Dall'esame non rinvengono modificazioni di alcun genere rispetto alle precedenti sottoscrizioni analizzate, permangono le medesime caratteristiche strutturali, gestuali e stilistiche. (…) Dall'analisi del tratto grafico non rinvengono turbative della motricità o particolari disgrafie, se non qualche lieve ammaccatura di taluni grafemi, del tutto naturale e fisiologica, come nell'immagine seguente di A7. Tra le particolarità dei segni e i gesti fuggitivi, rinvengono e permangono inalterate, le caratteristiche rilevate nelle precedenti firme autografe, ovvero particolari puntini sulle “i”, gesti a gancio, asole, come evidenziato nell'immagine seguente.” (cfr. pag. 45 e seguenti della relazione tecnica). Concludendo nel modo che segue: “Dall'esame svolto sul testamento periziato e le firme autografe del sig. è emersa una perfetta confidenza segnica e CP_1 grafodinamica. Le linee di forza dominanti trovano pieno riscontro, concordi sono Direzione, Calibro
e Velocità del gesto grafico. È coerente il rapporto tra velocità e parametri scritturali come la Forma, che conserva le proprie particolarità grafiche nel tempo. Anche i ritocchi, le correzioni e le cancellature all'interno del testo dell'olografo, sono coerenti con l'autografia. La scheda testamentaria condivide con essa la naturalezza e la fisiologia del tracciato, nella compatibilità del ritmo e dei parametri scritturali. Sono compatibili inoltre la Pressione, il tratto, la Direzione, la
Forma personalizzata, la Pendenza. Sono assimilabili i connotati salienti (comuni tagli delle “t”, particolare modalità nel tracciamento dei puntini sulle “i”); così come sono del tutto concordi i contrassegni personali (gesti d'avvio o finali incurvati). Rinviene inoltre coerenza di stile, ortografia e sintassi. Non si registrano segni evidenti di disgrafia o di agrafia, né segni penalizzanti la volontà e
l'autodeterminazione del de cuius. A tal proposito, vanno annoverati la sicurezza del tono pressorio e del tratto, in accordo con il temperamento, con il pensato, il voluto, l'espresso ed il grafico.” (cfr. paragrafo n.13 – Confronto).
Dall'analisi di quanto riscontrato se ne deduce, dunque, che, i detti segni caratterizzanti e identificativi del grafismo del testatore [ovvero: “I puntini sulle “i” sono vergati a mo' di accento e talvolta costruiti in modo rotondo, formati cioè con la penna che scrive in senso rotatorio, ripassando più volte il tratto grafico. Le lettere “t” presentano le aste orizzontali con un gesto uncinato. Le lettere “p” presentano asole. Le lettere “m” ed “n” sono vergate a festoni. La lettera “r” è costruita talvolta con plateau dritto o leggermente arcuato, mentre altre volte esso viene omesso, presentando in questo caso la sommità appuntita] sono risultati radicati nel suo modo di scrivere e firmare, perché automatizzati e cristallizzati nella propria memoria e identità grafica. Ed invero, come è dato evincersi dalle immagini allegate alla perizia, la scrittura del è rimasta sostanzialmente la medesima CP_1 in ogni sottoscrizione di comparazione, e finanche nel testo e nelle firme del testamento olografo, non avendo subito alcuna modificazione nel tempo, salvo quella fisiologica dovuta all'età e al quadro clinico.
Tali particolarità intrinseche del grafismo del de cuius, connotative e non imitabili, hanno consentito al C.T.U. di ritenere la scheda testamentaria senz'altro riconducibile al testatore, testualmente si legge: “Dall'analisi svolta e dagli oggettivi riscontri emersi, è stata rilevata la completa autografia della scheda testamentaria periziata, in tutte le sue parti, ovvero testo, sottoscrizione e data in calce appartengono a .” (cfr. paragrafo n.14 – Quadro Persona_4 riassuntivo).
In definitiva, alla luce delle risultanze che precedono cui questo Giudicante ritiene di poter condividere e fare proprie, siccome basate su adeguata e coerente motivazione, deve potersi affermare che il testamento olografo, datato 13.06.2014, è stato redatto, datato e sottoscritto di mano del testatore
Persona_4
2.1. – Ancora, le attrici chiedevano, in via gradata, di dichiarare l'invalidità del testamento olografo stante l'incapacità naturale del de cuius , ai sensi dell'art. 591 comma n. 3 c.c., al Persona_4 momento della redazione del testamento (cfr. punto n.5 delle conclusioni); sempre in via gradata, chiedevano di dichiarare l'invalidità del testamento olografo stante l'incapacità del testatore in considerazione di quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata con il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno: "al fine di evitare atti di disposizione del patrimonio del beneficiando nella assenza di volontà o consapevolezza dello stesso" (cfr. punto n.6 delle conclusioni);
e conseguentemente, di dichiarare la successione del de cuius regolata dalla legge (cfr. punto n.7 delle conclusioni).
A tal proposito, le attrici deducevano che le gravi condizioni psico - fisiche del de cuius risultavano documentate da svariate certificazioni mediche debitamente versate in atti (cfr. doc. nn. 23 e 24) e, soprattutto, da una cartella clinica dell'ASL OL 3 Sud datata 10.07.2014 e, dunque, coeva alla redazione del testamento (cfr. doc n. 27).
Le domande così proposte sono infondate e per l'effetto, non meritano di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell'art. 591 cod. civ.: “
1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
2. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
3. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
4. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.”
Ebbene, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del
19/02/2018).
Tanto premesso in diritto, nel caso che ne occupa, va osservato innanzitutto che dalla prova documentale raccolta nel corso del giudizio non sono emersi elementi in grado di far ritenere, con sufficiente grado di certezza, la sussistenza di una incapacità di intendere e di volere del CP_1 con riferimento all'epoca di redazione dell'atto di ultima volontà (2014).
Ed invero, i documenti versati agli atti del giudizio, attestanti il deterioramento dello stato psichico del de cuius, risalgono all'anno 2017 ovvero ad un periodo successivo di tre anni rispetto a quello della redazione della scheda testamentaria. Lo stesso dicasi per la consulenza medico – legale a firma del dott. specialista in neurologia, medicina legale e delle assicurazioni, redatta in Persona_3 data 07.03.2023 ovvero dopo la morte del testatore. L'unico riscontro probatorio coevo al tempo di confezionamento del testamento (2014) andrebbe ravvisato in una cartella clinica datata 10.07.2014, prodotta in copia, dalla quale si evincerebbe che al de cuius, sottoposto al M.M.S.E., veniva diagnosticata la demenza di Alzheimer, con indice di valutazione di tipo lieve (cfr. pag. 23 - doc.
n.27).
Orbene, va in primo luogo premesso che tale documento, ancorchè asseritamente proveniente da una struttura pubblica, risulta incompleto nel suo contenuto e sfornito di qualsiasi firma e/o timbro del medico accertatore e dello stesso paziente;
non vi è infatti né sottoscrizione alcuna da parte del paziente ( invero si rinviene in allegato un modulo di consenso informato non sottoscritto da alcuno), neppure compiutamente generalizzato, mancando indicazione della data e luogo di nascita, né sottoscrizione e timbro del medico che avrebbe compilato tale cartella, né in calce alla diagnosi, né in calce al test compilato, né – addirittura – in calce alle prescrizioni farmacologiche in essa contenuta. In definitiva si tratta di moduli del tutto anonimi, di cui non è dato conoscere la paternità del compilatore, né la riferibilità alla struttura sanitaria (la cartella in esame, infatti, reca solo nel frontespizio la indicazione di ASL NA 3 SUD, mentre i moduli interni neppure recano una tale indicazione) che pertanto deve ritenersi del tutto priva di valenza probatoria, in quanto non riferibile né ad una struttura pubblica né – in genere – a qualsiasi altro medico e neppure univocamente riferibile alla persona del de cuius, il quale non risulta compiutamente generalizzato né risulta aver sottoscritto alcun modulo;
peraltro va osservato che, significativamente sono del tutto omesse anche le indicazioni relative all'anamnesi del paziente, risultando il relativo foglio non compilato, circostanza anch'essa del tutto inusuale, sol che si consideri l'essenzialità di tali informazioni – presenti sempre nelle cartelle cliniche
– sia a fini diagnostici che per le successive prescrizioni farmacologiche.
Va tuttavia osservato che, anche a voler valorizzare l'assunto attoreo secondo il quale, il
[...]
sarebbe stato già affetto da tale disturbo all'atto della stesura del testamento olografo, detta CP_1 evenienza non autorizza di certo a trarre l'inferenza che il de cuius fosse incapace, in modo assoluto, di rendersi conto dell'atto che compiva;
e questo, sia in ragione del lieve grado di compromissione delle sue capacità cognitive, sia in ragione del fatto che tali malattie, soprattutto al loro esordio, non escludono nei pazienti intervalli, anche lunghi, di perfetta lucidità.
Come detto, infatti, in materia di annullamento di disposizioni testamentarie per incapacità di intendere e di volere del testatore, non è sufficiente una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma occorre la sussistenza di una infermità che affligga il soggetto all'atto della compilazione del testamento, tale da renderlo assolutamente privo di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. L'annullamento postula, dunque, la prova di una infermità permanente o transitoria, o di altra causa perturbatrice, ed a tal fine non è neppure sufficiente la dimostrazione di una patologia che sia insorta qualche tempo dopo la redazione delle volontà del de cuius, poiché ciò costituisce un significativo elemento presuntivo, ma solo quale base di partenza per dimostrare che anche al momento del testamento quella patologia o i suoi prodromi compromettessero le facoltà volitive e la capacità di autodeterminazione del testatore.
Da ciò ne consegue che l'aggravamento delle condizioni di salute del testatore, a distanza di alcuni anni dalla redazione dall'atto di ultima volontà, non assume di per sé rilevanza nel presente giudizio. È da aggiungersi, inoltre, che le malattie degenerative hanno una loro naturale evoluzione di talché un quadro di franca demenza riferibile all'anno 2017 nulla prova in relazione alle condizioni del testatore riferibili all'anno 2014.
Inoltre, nello stesso ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno, presentato dall'odierna attrice nell'anno 2016, la stessa dava atto che fino a pochi mesi prima il padre era perfettamente in grado di attendere alle proprie necessità. Così pure nell'atto introduttivo del presente giudizio ove a pag. 6 è dato leggere: “Nei primi mesi dell'anno 2016, , recandosi a GG, Controparte_1 doveva prendere atto che il padre era in uno stato confusionale e che aveva difficoltà a ricordare date
e circostanze.” Tali circostanze, già di per sé dirimenti ad escludere l'incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del testamento, sono risultate poi ulteriormente corroborate dagli accertamenti peritali condotti dal nominato C.T.U. sul punto, il quale, per ciò che attiene l'ambito delle leggi grafologiche, ha escluso segni di lesione della sfera cognitiva e/o volitiva del al CP_1 tempo della redazione del testamento.
A tal riguardo, si osserva innanzitutto che, il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito n. 2) - Riferisca, nei limiti del possibile, se dall'esame della scheda possano desumersi elementi specifici che possano indurre a ritenere: a) una lesione della sfera cognitiva e/o volitiva del “de cuius”] premetteva che le correlazioni fra sintomatologia grafologica e clinica possono essere individuate anche attraverso 'sintomi grafologici' significativi dell'incapacità di intendere e di volere di un soggetto come ad esempio, l'ordinamento ovvero l'impiego dello spazio grafico, l'allineamento ovvero l'osservanza del rigo, le larghezze ovvero il largo tra le lettere e fra parole, la forma, la lentezza, il tratto grafico ed altri. E che, nel caso di specie, per quanto attiene la sfera grafologica: “salvo qualche lieve incertezza nell'avvio del movimento grafico, del tutto fisiologica e compatibile con l'età dello scrivente. Tutto quanto fino ad ora esaminato e comprovato dai riscontri tecnici emersi, permette di escludere, per ciò che attiene alla sfera grafologica, segni di lesione della sfera cognitiva e/o volitiva del al momento della CP_1 redazione testamentaria.” (cfr. pag. 60 della relazione tecnica).
Sul punto, ritiene questo Giudicante di poter far proprie, siccome adeguatamente motivate e basate su argomentazioni logiche e coerenti, le conclusioni cui è pervenuto l'esperto grafologo, Per_1
la quale esponeva, altresì, gli effetti dell'Alzheimer sulla scrittura, attingendo nozioni dagli
[...] studi di diversi autori, riferendo a tal uopo che: “La malattia è caratterizzata dal progressivo declino delle abilità cognitive e delle funzioni mnestiche e di orientamento. In primis compare la perdita dell'automatismo, della regolarità e dell'accuratezza . Secondo gli studi di TI gli CP_8 indici grafologici del malato di Alzheimer sono: - Disordine ed irregolarità delle proporzioni letterali per incoerenza e incompleta espressione;
- Linea di base non rispettata, tremore delle aste;
-
Alterazioni visive dello spazio;
- Disorganizzazione del gesto grafico;
- Destrutturazione dello spazio.
Nella prima fase della malattia si riscontrano duplicazioni o omissioni di lettere in particolare e, i, l,
m, n, u, spaziatura eccessiva tra le lettere, cambi direzionali improvvisi;
successivamente, nella fase intermedia della malattia, il malato non ricorda più la corretta formazione delle lettere e delle parole, infine nella fase avanzata si giunge alla completa agrafia (incapacità di scrivere e firmare). Tali difficoltà riguardano anche il copiato, e sono presenti anche nella grafia dei soggetti affetti da demenza senile.” E concludendo nel modo che segue: “Dall'analisi eseguita approfonditamente sulla grafia dell'olografo e sull'autografia del Di MA non rinvengono i suddetti indici grafologici, né tremori e disgrafie attribuibili a Demenza senile o ad uno stato di deficit psichico, i lievi elementi di impaccio motorio e gli errori ortografici sono del tutto fisiologici e compatibili con l'età del de cuius e con il naturale degradarsi delle capacità psicomotorie, non per questo attribuibili ad uno stato patologico di incapacità cognitiva o volitiva.” (cfr. pag. 62 della relazione tecnica).
È da aggiungersi, infine, quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui:
«Ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8690 del 28/03/2019).
Orbene, nel caso che ne occupa, evidente risulta il motivo del lascito posto a fondamento della volontà di di lasciare al nipote tutti i propri beni, mobili e Persona_4 Controparte_2 immobili, testualmente si legge: “perché sono stato da lui accudito nei momenti brutti della mia vita e grazie a lui e sua moglie”. Il testatore ha, dunque, valutato il contegno avuto dal nei suoi CP_2 confronti ritenendolo meritevole di riconoscenza e di ricompensa. In altri termini, il motivo del lascito riposa in una 'valutazione' più che in un 'fatto oggettivo' atteso che già solo il richiamo ai rapporti di affezione ed alla condotta tenuta dal destinatario della disposizione, presuppongono un ineliminabile elemento di soggettività circa la valutazione del comportamento ed - in definitiva - delle stesse qualità della persona beneficiata.
Allo stesso modo anche la correzione della data del testamento, elemento pure sul quale si è molto dibattuto, denota una chiara consapevolezza del de cuius, il quale si è ben reso conto di aver errato nella esatta trascrizione dell'anno di redazione del documento, e della volontà di quest'ultimo di essere quanto più chiaro e preciso possibile. La circostanza, pure indicata dal CTU, di un possibile suggerimento verbale della data, oltre ad essere una mera supposizione del ctu, non inficerebbe la genuinità e la volontarietà dell'atto, atteso che si tratterebbe in ogni caso di un suggerimento relativo alle mere modalità di scrittura della data e che l'atto, nella sua unitarietà, risulta in ogni caso redatto di pugno dal testore ed allo stesso riferibile nella sua interezza, per quanto sopra argomentato.
A tal riguardo, del tutto irrilevanti sono le considerazioni delle attrici in ordine al fatto che CP_2
si occupasse del non per affetto e che, a far data dal 16 maggio 2016 e fino al 13
[...] CP_1 marzo 2017, lo facesse dietro corresponsione di una retribuzione mensile di € 600,00 circa, percepita a titolo di 'colf'; posto che, tali evidenze non incidono in alcun modo sulle ragioni poste dichiaratamente alla base del lascito testamentario che attengono al tipo di rapporto instauratosi negli anni tra il nipote e il ed alle attività di cura intese in senso ampio. CP_1
Dalle superiori considerazioni deriva, dunque, la infondatezza delle domande di annullamento della scheda testamentaria per incapacità naturale del testatore di cui ai nn. 5), 6) e 7) delle conclusioni attoree, con la conseguenza che le disposizioni di ultima volontà del de cuius espresse nel testamento del 13.06.2014, devono ritenersi pienamente valide ed efficaci.
È da aggiungersi infine che, in tale contesto, non vi è ragione di disporre apposita C.T.U. medica in quanto la stessa avrebbe carattere meramente esplorativo e, soprattutto, suppletivo di un onere della prova non adempiuto da parte attrice.
Così come pure la richiesta di prova orale, in un primo tempo ammessa dal giudice e successivamente implicitamente revocata all'esito della CTU con il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, appare del tutto inidonea a dar prova degli assunti attorei, per il carattere generico e valutativo delle circostanze ivi articolate.
In definitiva, parte attrice non ha dato prova, come suo onere, della condizione di incapacità naturale del testore all'epoca di redazione del testamento, essendosi limitata a produrre documentazione medica relativa a ben tre anni dopo la redazione del testamento e propendendo, viceversa, tutti gli elementi acquisiti, come sopra specificati, per uno stato di capacità del testatore al momento della redazione dell'atto.
2.2. – L'accertamento della validità del testamento olografo rende pertanto inammissibile l'azione di petitio hereditatis proposta dalle attrici.
Ed invero, come noto, colui che agisce in riduzione assumendo di essere stato completamente pretermesso ( come nel caso che ne occupa), acquista la qualità di erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione e, peraltro, anche il destinatario di tale azione è nel legittimo possesso dei beni, in quanto donatario o destinatario delle disposizioni testamentarie. Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza di legittimità, risalente e mai modificata sul punto, a mente della quale “colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la quota di riserva, che assume lesa da una donazione fatta dal "de cuius", esperisce un'Azione di riduzione, di natura personale e quindi soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal momento dell'apertura della successione, e non una "petitio hereditatis", poiché il legittimario pretermesso non
è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius", potendo acquistare i suoi diritti solo dopo lo esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito.”(cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5731 del
22/10/1988)
2.3 Viceversa la declaratoria di validità del testamento impone al collegio la valutazione della domanda di riduzione avanzata, in via subordinata, dalle attrici per essere state completamente pretermesse, in qualità di moglie e figlia, dalla successione di Persona_4
Ed invero, le attrici chiedevano all'intestato Tribunale di ricostruire l'asse ereditario del de cuius ricomprendendovi, oltre il relictum, l'eventuale donatum e, una volta accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni indicati in citazione, chiedevano di accogliere la domanda di riduzione disponendo il reintegro della quota di legittima loro spettante, quantificata in € 230.359,72 ciascuno o in quella somma determinata in sede di giudizio (cfr. punti n.8, n.9, n.10 delle conclusioni).
A tal riguardo, si osserva che, pacifico risulta che eredi legittimarie del de cuius Persona_4
nato a [...], il [...] e deceduto in OL (Na), il 28 settembre 2021,
[...] devono considerarsi le attrici in qualità di moglie e in qualità di Parte_1 Controparte_1 figlia, in ossequio all'art. 536 cod. civ. rubricato appunto “Legittimari” che recita: “
1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.
2. Ai figli sono equiparati gli adottivi.
3. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.”
È da aggiungersi inoltre che, ai sensi dell'art. 542, co. 1 c.c.: “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.”; pertanto, al coniuge è riservato, per legge, un terzo del patrimonio del defunto, a Parte_1 titolo di quota di legittima;
parimenti, alla figlia, è riservata la quota di un terzo del Controparte_1 patrimonio, sempre al medesimo titolo di legittima, ed il restante un terzo rappresenta, invece, la quota disponibile.
Ciò detto, appare evidente come il relictum si identifichi con i beni di cui è stato a suo tempo disposto il sequestro, ossia: 1) immobile sito in GG alla Via Giacomo Matteotti n. 253; 2) conti correnti n. 09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro
14.252,84 3) libretto postale n. 31573776, con un saldo attivo di euro 572,31.
Avendo il de cuius disposto con il proprio testamento di tutte le proprie sostanze unicamente in favore dell'odierno convenuto, le attrici, pertanto, vanno qualificate quali eredi legittimarie totalmente pretermesse.
Occorre, a tal punto, calcolare la quota riservata alla legittimaria e la quota di cui la de cuius poteva disporre ai sensi dell'art. 542 c.c.-.
Ed invero, considerato che, al momento della morte, il de cuius era separato Persona_4 ma non divorziato dalla moglie e che la separazione fra i coniugi non era stata Parte_1 pronunciata con addebito, il valore della quota riservata ai legittimari è pari ai 2/3 del patrimonio (1/3 in favore del coniuge ed 1/3 in favore della figlia), mentre il valore della quota disponibile è pari ad
1/3.
La misura della lesione subita dalle attrici in conseguenza della richiamata disposizione testamentaria è, pertanto, pari ai 1/3 del patrimonio per ciascuna, atteso che il computo della lesione deve effettuarsi avuto riguardo al numero dei figli al momento della morte del de cuius, nell'ipotesi in cui gli stessi concorrano con il coniuge superstite. La domanda formulata da parte delle attrici di riduzione della disposizione testamentaria devoluta in favore del convenuto, , stante Controparte_2 il positivo accertamento della lesione della quota di legittima ad esse riservate, deve essere accolta e, per l'effetto, in applicazione di quanto previsto dall'art.554 c.c., va disposta la riduzione della disposizione testamentaria sopra richiamata nei limiti delle quote medesime come sopra determinate.
In particolare dichiara che eredi di sono Persona_4 Controparte_1 Parte_1
e nella misura di 1/3 cadauno;
ne consegue che i predetti devono considerarsi Controparte_2 contitolari, nelle medesime quote, dei beni rientranti nell'asse ereditario, ovvero 1) l' immobile sito in
GG alla Via Giacomo Matteotti n. 253; 2) conti correnti n. 09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro 14.252,84 3) libretto postale n. 31573776, con un saldo attivo di euro 572,31.
Al riguardo è appena il caso di precisare che nell'atto introduttivo le attrici hanno proposto domanda di riduzione ma non anche di divisione.
Come noto, “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione;
ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.”( cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del
04/09/2020).
Peraltro vale osservare che “l'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito, nella quale la quota del primo
è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione” (cfr
Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 31125 del 08/11/2023).
Non può quindi trovare accoglimento la domanda delle attrici volta alla corresponsione di una somma di danaro pari al valore della quota lesa, giacchè la reintegra deve avvenire in natura, mediante attribuzione della quota di legittima alle stesse spettanti;
soltanto in sede divisionale, poi, valutata la possibile indivisibilità dell'unico immobile ricadente nell'asse, potrà eventualmente disporsi la reintegra della quota per equivalente monetario.
Dovendosi ritenere venuta meno, a seguito della reintegra delle attrici nella loro quota di legittima lesa con conseguente instaurazione della comunione ereditaria ed individuazione dei soggetti legittimati a far valere le loro pretese sui diversi beni facenti parte dell'asse ( le attrici CP_1
e per la quota di un terzo cadauna ed il convenuto per il
[...] Parte_1 Controparte_2 restante terzo), l'esigenza di provvedere alla custodia ed alla gestione dei beni facenti parte dell'asse, va dichiarato cessato il sequestro giudiziario e, con esso, la custodia. Ed invero, “ai sensi dell'art 669 novies, comma 3, il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia;
ne consegue che, se il titolare di tale diritto, ancorchè sia la medesima persona fisica che è stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detta sentenza, questo titolo è diverso da quello – peraltro caducato dal medesimo provvedimento, per esserne venuti meno la funzione e lo scopo – con cui gli è stato conferito l'incarico di custode e, quindi, non è configurabile un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva.” (Cass.
08/14765)
Le spese di custodia ed il compenso del custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa ( cfr. Cass. 11/15198); la competenza a liquidare il compenso del custode è del giudice che lo ha nominato e quindi del giudice che ha emanato il provvedimento ante causam e non di quello che ha definito il giudizio con condanna del soccombente al pagamento delle spese di causa ( cfr Cass.
95/8865).
La custodia, infatti, persiste naturalmente fino a completa definizione della causa di merito in relazione a cui essa è funzionalmente concessa, cessando il sequestro – per esaurimento dello scopo – soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che accerti il diritto alla restituzione del sequestrante ( cfr. Tribunale di Modena 12.06.2007)
2.5. – Venendo alla regolazione delle spese di lite, ivi incluse quelle relative al procedimento di sequestro proposto ante causam proposto dalle attrici, ritiene il collegio che, in ragione del rigetto delle domande principali di declaratoria di nullità del testamento e di annullamento per incapacità naturale, e di accoglimento della sola domanda subordinata di riduzione – domanda rispetto alla quale il convenuto non si era opposto, manifestando una volontà conciliativa – ritiene il collegio sussistenti i presupposti per disporre una compensazione parziale delle stesse fra le parti in lite, nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico del convenuto soccombente.
La relativa liquidazione, operata sulla scorta delle tariffe di cui al dm 147/2022, segue le tariffe medie dello scaglione di riferimento ( che in mancanza di una stima certa del relictum, tenuto conto dei beni rientranti nell'asse e della circostanza che vi sono valori mobiliari per oltre 300.000,00 euro, va individuato nello scaglione della cause di valore compreso fra 260.001,00 e 520.000,00 euro) tenuto conto della complessità del giudizio e dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della maggiorazione di cui all'art 4 del d.m. in ragione della identità di posizione di entrambe le attrici.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto in atti, vanno integralmente poste a carico delle attrici risultate soccombenti in relazione alle domande di nullità/annullamento del testamento, mentre le spese e compensi del custode, da liquidarsi in separata sede, come specificato in parte motiva, essendo state sostenute nell'interesse della massa, vanno poste definitivamente a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote ( un terzo cadauna).
Le attrici, nella nota spese allegata in calce alla comparsa conclusionale, hanno poi chiesto liquidarsi in loro favore anche le spese del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sul punto, il collegio ritiene di poter richiamare e far proprio l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha assimilato le spese di mediazione alle spese di lite, non potendosi considerare le stesse, differentemente dalle altre spese stragiudiziali, come una voce di danno emergente, stante la sussistenza di un legame ontologico che sussiste fra la mediazione e l'attività processuale strettamente intesa, e al conseguente coordinamento che si rende necessario in forza del rapporto funzionale che collega le due attività (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023)
Anche tali spese, liquidate nella misura media per scaglione di riferimento con esclusione della fase di conciliazione (non essendosi conclusa la procedura con accordo), vengono compensate nella misura della metà e poste, per la restante metà a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice di cui ai nn. 3), 4), 5) 6) e 7) dell'atto di citazione, volte alla declaratoria di nullità/invalidità del testamento olografo del 13 giugno 2014 del defunto Persona_4
nato a [...] il [...] e deceduto in OL (Na) in data 28 settembre
[...]
2021, pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL Persona_6
(Rep. n. 24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n.
42589);
- dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e Persona_4 deceduto in OL (Na) in data 28 settembre 2021, regolata da testamento olografo pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL (Rep. n. Persona_6
24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589);
- dichiara inammissibile la domanda di petitio hereditatis proposta dalle attrici;
- accoglie, nei termini di cui in parte motiva, la domanda proposta dalle attrici e volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni del testamento olografo redatto da nato a Persona_4
GG (Na) il 24 ottobre 1940 e deceduto in OL (Na) in data 28 settembre 2021, pubblicato con verbale redatto in data 7 ottobre 2021 dal Notaio di OL (Rep. n. Persona_6
24.787/19.617, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di OL in data 12 ottobre 2021 al n. 42589)
e, per l'effetto, accertata l'intervenuta lesione della quota di legittima delle attric, nella misura di 1/3 cadauna, riduce le predette disposizioni ai sensi dell'art.554 c.c. nei limiti della quota medesima, pari ad 1/3 cadauna;
- dichiara, quindi, che e sono eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...] nella quota di 1/3 cadauno,, nonché, comproprietari, nelle medesime quote, dei beni Persona_4 rientranti nell'asse ereditario, ovvero 1) l' immobile sito in GG alla Via Giacomo Matteotti
n. 253, iscritto al NCEU del rpedetto comune al foglio 6, p.lla 1127; 2) conti correnti n. 09350/480748
e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., dai quali risultava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 332.614,00 ed un saldo titoli di euro 14.252,84 3) libretto postale n.
31573776, con un saldo attivo di euro 572,31.
- Dichiara cessato, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, il sequestro giudiziario disposto sui beni facenti parte dell'asse ereditario con ordinanza del 10 maggio 2022;
- Ordina al custode giudiziario avv. Emiliostefano Marzuillo di procedere, al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, alla restituzione in favore degli eredi delle chiavi dell'immobile sito in GG, alla via Giacomo Matteotti n. 253, nonché la disponibilità dei conti correnti
09350/480748 e n. 09205/36388, accesi presso il Monte Paschi di Siena S.p.A., e del libretto postale n.
31573776;
- Rigetta la domanda delle attrici di condanna del convenuto alla reintegra delle quote di riserva alle stesse spettanti per equivalente monetario;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità;
- compensa fra le parti in lite nella misura della metà che, per la restante metà, pone a carico del convenuto soccombente e liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi (di cui € 1772,00 per fase di studio, € 1169,00 per fase introduttiva, € 5206,00 e per fase conclusionale € 3082,00) ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
- compensa altresì fra le parti, nella misura della metà, le spese relative al procedimento di sequestro ante causam, che per la restante metà pone a carico del convenuto e liquida in complessivi € 5.884,00
(di cui € 1843,00 per fase di studio, € 780,00 per fase introduttiva, € 1985,00 per fase di trattazione ed
€ 1276,00 per fase conclusionale), ed € 843,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge;
- condanna al rimborso in favore delle attrici delle spese di mediazione che, previa Controparte_2 compensazione nella misura della metà, liquida in complessivi € 2.056,00 (di cui € 1371,00 per fase avvio della procedura ed € 685,00 per fase di negoziazione);
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto in atti, a carico delle attrici mentre le spese di custodia ed i compensi del custode, rimangono a carico di tutte le parti in lite in proporzione alle quote di rispettiva spettanza (un terzo cadauna).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano