Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 931/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Giuseppe Bersani Giudice
Dott.ssa Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 931/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARREA ROBERTA
E
nato il [...] a [...]_2
rappresentata e difesa dall'Avv. CARREA ROBERTA
-ricorrenti con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.05.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed ordinare al Parte_1 Parte_2
Comune di Arquata Scrivia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
Per_ 1. I figli minori , ed verranno affidati ad entrambi i coniugi Per_1 Persona_3
congiuntamente, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre ad Arquata
Scrivia, Via Filippo Spinola n. 17/14, nella casa coniugale di proprietà del marito che sarà assegnata alla moglie. Il marito si trasferirà altrove.
2. Considerati gli impegni lavorativi dei genitori, il signor avrà la facoltà di tenere con sé i Pt_1
figli per tre fine settimana ogni mese (dal venerdì sera alla domenica sera, compreso il pernottamento), ad eccezione del fine settimana in cui la signora è di riposo dal lavoro. Pt_2
Tale regolamentazione sarà sempre liberamente e concordemente modificabile dai genitori.
3. Sarà ugualmente garantita la frequentazione dei figli minori con entrambi i genitori durante i
Per_ periodi di vacanza (che , e potranno trascorrere col padre una settimana nel Per_1 Per_3
periodo di sospensione scolastica invernale e due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, mentre il restante periodo verrà trascorso con la madre), nonché durante le festività ed i ponti, nel rispetto dell'alternanza e in base ad accordi che i genitori prenderanno di volta in volta.
4. I genitori si impegnano a collaborare l'uno con l'altro al fine di agevolare i contatti dei figli con l'altro genitore, comunicando direttamente all'altro genitore con congruo anticipo e tempestività, eventuali variazioni del calendario, giustificate da impegni scolastici, ricreativi o di salute del figlio e lavorativi del padre.
5. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, versando la somma mensile Pt_1 totale di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) alla signora entro il giorno 10 di ogni Pt_2 mese;
detta somma è da indicizzarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Tale importo tiene conto della circostanza che la moglie continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per i figli (di importo attuale di circa € 810,00).
6. I ricorrenti provvederanno, in misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative attinenti ad entrambi i figli, facendo a tal proposito espresso riferimento al Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio avanti il
Tribunale di Alessandria di cui hanno ricevuto copia da parte del difensore. La moglie verserà invece per intero la retta mensile di € 200,00 per l'asilo frequentato da 7. Le rate residue del mutuo Per_3
(di € 330,00 circa mensili) già contratto dal signor per l'acquisto della casa coniugale (con Pt_1
prossima scadenza dicembre 2025) restano a carico del marito, così come le rate (di circa € 520,00 mensili) del finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura Volkswagen Tiguantg.
GL484HD.
8. Le rate del finanziamento (di € 200,00 circa mensili) già contratto dalla signora Parte_2
con restano a carico della medesima. Controparte_1
9. L'autovettura Volkswagen Tiguan tg. GL484HD intestata al signor resta al Parte_1 medesimo, mentre l'autovettura Renault Captur tg. FL344PM intestata alla signora Pt_2
resta alla stessa.
[...]
10. I ricorrenti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o per il rinnovo del passaporto e/o degli equipollenti documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata Parte_1 Parte_2
a GENOVA (GE) il 23/11/1986, celebrato in Arquata Scrivia in data 23/05/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte 1^, Serie, Anno 2009
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 11/06/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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