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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3572/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3575, promossa con ricorso depositato il 10/09/2025 da:
1) Parte_1
( , C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Palermo,
e
2) Parte_2
( ), C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Palermo,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sernio (SO), in data 3 luglio 2016,
(anno 2016 atto n.1 parte II serie C)
con i seguenti figli:
, nata a [...] il dì 11.08.2016 Parte_3 pagina1 di 8 , nato a [...] il [...]. Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
in particolare la
GNa di comune accordo con il marito, ha già rilasciato in data Parte_1
26.6.2025 la casa coniugale sita in Morazzone Via Senzii n.40, per trasferirsi in un immobile a pochissima distanza dalla casa ove rimarrà il marito, sì da gestire e occuparsi dei figli al meglio, in Morazzone via Libertà n.14;
2) i figli ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e con Pt_3 Pt_4 collocamento paritetico. La loro residenza è stata trasferita unitamente alla madre in
Morazzone, Via Libertà n.14.
Durante le giornate i genitori si prenderanno cura della gestione dei bambini al di fuori degli orari scolastici in base alle proprie attività lavorative e con l'ausilio dei nonni paterni e /o di eventuali persone di fiducia. I bambini trascorreranno i pernottamenti per lo stesso numero di giorni a settimana, anche in maniera non consecutiva, alternativamente con il padre e con la madre in base agli impegni lavorativi. In particolare ed in via esemplificativa, il lunedì e martedì dormiranno dal padre, il mercoledì e giovedì dalla madre, il venerdì con il padre;
la settimana successiva toccherà alla madre tenerle a dormire il lunedì e martedì, al padre il mercoledì e giovedì e il venerdì con la madre;
week end alternati tra i genitori.
Il genitore che ha con sé a dormire i figli provvederà a portarli direttamente a scuola
(ovvero si farà carico di incaricare i nonni o persona di fiducia per farlo a proprie spese) oppure dall'altro genitore o dai nonni secondo gli impegni e gli accordi. Stesso discorso per il ritiro da scuola e/o dopo scuola.
I bambini frequentano la Scuola Primaria P.F. Morazzone, dal lunedì al Controparte_1 venerdì dalle ore 7.50 alle ore 12.50 ad esclusione del martedì e giovedì in cui l'uscita è prevista alle 13.50; frequenteranno la mensa e il dopo scuola proposto dal Comune;
gli spostamenti inerenti le attività ludico / sportive ancora da definire in ragione delle scelte pagina2 di 8 dei bambini saranno a carico della madre avendo più facilmente i pomeriggi a disposizione.
Resta inteso che le parti, di comune accordo, possono modificare come meglio credono la turnazione in base alle proprie attività lavorative e/o impegni personali, attività dei figli e interesse dei minori.
- Vacanze di Natale: le parti concordano che il giorno della Vigilia verrà trascorso con un genitore e il giorno di Natale con l'atro genitore, secondo il principio dell'alternanza negli anni e ugualmente per il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno e dell'Epifania
e ciò qualora entrambi i genitori si trovino con i figli a Morazzone;
qualora uno dei due genitori trascorra le vacanze natalizie altrove, ovvero secondo accordo che potranno prendere direttamente tra loro i coniugi, i bambini trascorreranno una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando con l'altro genitore i periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio). Si precisa che nel 2025 e trascorreranno Pt_4 Pt_3 la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà.
- Le vacanze di Pasqua ad anni alterni. Salvo modifiche che i coniugi valuteranno di anno in anno in base a sopravvenute necessità di ferie e/o lavoro.
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Il genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo, l'indirizzo e i recapiti in cui si recherà con i bambini.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascuno e dell'eventuale necessità di modificare, previo congruo avviso reciproco, quanto sopra indicato, sempre tenendo conto, in via prioritaria, dell'interesse delle minori e del loro benessere psico-fisico.
3) Con riferimento al mantenimento dei figli:
- ciascun genitore provvederà alla gestione e al mantenimento diretto ordinario dei bambini per il periodo di tempo che trascorrerà con loro in ragione della ripartizione paritaria del tempo;
ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione provvedendo anche economicamente al mantenimento ordinario (vitto, abbigliamento ordinario, farmaci di uso comune e generici, cancelleria scolastica, …) dei figli in ragione del tempo e del pagina3 di 8 periodo che sono a lui affidati. Ogni genitore dovrà comunque documentare all'altro il pagamento delle spese sostenute per i minori.
Ogni decisione di maggiore interesse per i minori relativi all'educazione, all'istruzione ed alla salute degli stessi (scuola, cure, sport, tempo libero, etc..) verrà presa in accordo fra i due genitori.
- Il GN provvederà a versare nella misura del 100% alla GNa Parte_2
l'importo dell'assegno unico universale da lui sino ad ora percepito in via Pt_1 esclusiva effettuando entro ogni 10 del mese il relativo versamento alle coordinate già
a lui note del conto intestato alla GNa E ciò fino a quando verrà da lui Pt_1 percepito. Resta inteso che qualora sia intenzione della GNa richiedere Pt_1 ad INPS il cambio di intestazione / modifica IBAN perché venga a lei direttamente versato il 100% dell'assegno unico, il GN presta sin d'ora il consenso Parte_2
a detta operazione impegnandosi a fornirlo innanzi all'Istituto o agli organi competenti;
- Entrambi i genitori comparteciperanno al pagamento delle spese straordinarie al 50%
e, in particolare, a quelle scolastiche (l'acquisto di libri scolastici, mezzi di trasporto, gite scolastiche, mensa e tasse di iscrizione), extrascolastiche (centro ricreativo estivo e gruppo estivo), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, ludiche, ricreative e sportive, tutte preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Le spese da considerarsi straordinarie sono quelle di cui alle linee guida del Tribunale di Varese, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, cure mediche urgenti non dilazionabili.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti da Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
pagina4 di 8 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) extra urbano dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); un corso sportivo all'anno per attività non agonistica (al momento pattinaggio).
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive (oltre a quello indicato al punto precedente) e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter (beninteso che ogni genitore si impegna a gestire ed eventualmente pagare in totalità questa figura nella sua settimana di competenza); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo lettera raccomandata o mail o sms o whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le deduzioni e detrazioni fiscali saranno godute dai coniugi in misura proporzionale alla spesa sostenuta da ciascun coniuge (50%).
4) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. A motivo di ciò, nessun contributo viene stabilito per il mantenimento dell'uno o dell'altro coniuge.
5) In ragione delle necessità della GNa di avere a disposizione una somma Pt_1 iniziale per affrontare le spese inerenti la nuova abitazione e in generale il cambio vita e della oculatezza nella gestione familiare in costanza di matrimonio anche della moglie che pagina5 di 8 ha permesso un accantonamento di risparmi sul conto personale del GN Parte_2 quest'ultimo ha già versato € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) in favore della GNa
a definizione di ogni rapporto economico tra loro. Pt_1
6) L'autovettura Fiat Panda, tg DP072NB, intestata alla GNa Persona_1
, madre del GN , già in uso alla GNa è stata
[...] Parte_2 Parte_1 intestata alla GNa - che provvederà a intestare a sé l'assicurazione dalla Pt_1 prossima scadenza - con trapasso effettuato in data 7.10.2025, con pagamento delle relative spese in capo al GN . Parte_2
7) L'autovettura , tg GT597DT, intestata al GN Parte_5 Parte_2 rimarrà in sua proprietà ed uso esclusivo.
8) Il GN si impegna a pagare in via esclusiva le rate del finanziamento Parte_2
n.23454240349 del 30.3.2024 di € 22.703,00 contratto con RCI Banque SA per acquistare l'autovettura di cui al punto 7 considerando sin d'ora Parte_5 liberata verso i terzi e non tenuta a pagare alcunché la GNa Pt_1
9) I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia titolo, ragione o causa economica e/o patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente e comunque connessa alla convivenza matrimoniale, e di avere definito tra loro ogni questione economica relativa all'intercorsa convivenza coniugale.
10) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti propri e riguardanti i minori idonei all'espatrio, con contestuale possibilità di iscrizione degli stessi anche sui propri documenti, nonché al rilascio di un passaporto intestato direttamente ai minori e alla possibilità che i minori viaggino anche all'estero con uno dei due genitori, sempre previa comunicazione all'altro della destinazione e suo consenso.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
12) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione conforme alle condizioni sopra concordate e, una volta passata in giudicato detta sentenza di omologazione, chiedono la pronuncia dello scioglimento del pagina6 di 8 loro matrimonio nell'ambito di questo stesso procedimento;
13) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 03.07.2016 in Sernio (SO) iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Sernio (anno 2016 atto n.1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore pagina7 di 8 Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3575, promossa con ricorso depositato il 10/09/2025 da:
1) Parte_1
( , C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Palermo,
e
2) Parte_2
( ), C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Palermo,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sernio (SO), in data 3 luglio 2016,
(anno 2016 atto n.1 parte II serie C)
con i seguenti figli:
, nata a [...] il dì 11.08.2016 Parte_3 pagina1 di 8 , nato a [...] il [...]. Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
in particolare la
GNa di comune accordo con il marito, ha già rilasciato in data Parte_1
26.6.2025 la casa coniugale sita in Morazzone Via Senzii n.40, per trasferirsi in un immobile a pochissima distanza dalla casa ove rimarrà il marito, sì da gestire e occuparsi dei figli al meglio, in Morazzone via Libertà n.14;
2) i figli ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e con Pt_3 Pt_4 collocamento paritetico. La loro residenza è stata trasferita unitamente alla madre in
Morazzone, Via Libertà n.14.
Durante le giornate i genitori si prenderanno cura della gestione dei bambini al di fuori degli orari scolastici in base alle proprie attività lavorative e con l'ausilio dei nonni paterni e /o di eventuali persone di fiducia. I bambini trascorreranno i pernottamenti per lo stesso numero di giorni a settimana, anche in maniera non consecutiva, alternativamente con il padre e con la madre in base agli impegni lavorativi. In particolare ed in via esemplificativa, il lunedì e martedì dormiranno dal padre, il mercoledì e giovedì dalla madre, il venerdì con il padre;
la settimana successiva toccherà alla madre tenerle a dormire il lunedì e martedì, al padre il mercoledì e giovedì e il venerdì con la madre;
week end alternati tra i genitori.
Il genitore che ha con sé a dormire i figli provvederà a portarli direttamente a scuola
(ovvero si farà carico di incaricare i nonni o persona di fiducia per farlo a proprie spese) oppure dall'altro genitore o dai nonni secondo gli impegni e gli accordi. Stesso discorso per il ritiro da scuola e/o dopo scuola.
I bambini frequentano la Scuola Primaria P.F. Morazzone, dal lunedì al Controparte_1 venerdì dalle ore 7.50 alle ore 12.50 ad esclusione del martedì e giovedì in cui l'uscita è prevista alle 13.50; frequenteranno la mensa e il dopo scuola proposto dal Comune;
gli spostamenti inerenti le attività ludico / sportive ancora da definire in ragione delle scelte pagina2 di 8 dei bambini saranno a carico della madre avendo più facilmente i pomeriggi a disposizione.
Resta inteso che le parti, di comune accordo, possono modificare come meglio credono la turnazione in base alle proprie attività lavorative e/o impegni personali, attività dei figli e interesse dei minori.
- Vacanze di Natale: le parti concordano che il giorno della Vigilia verrà trascorso con un genitore e il giorno di Natale con l'atro genitore, secondo il principio dell'alternanza negli anni e ugualmente per il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno e dell'Epifania
e ciò qualora entrambi i genitori si trovino con i figli a Morazzone;
qualora uno dei due genitori trascorra le vacanze natalizie altrove, ovvero secondo accordo che potranno prendere direttamente tra loro i coniugi, i bambini trascorreranno una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando con l'altro genitore i periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio). Si precisa che nel 2025 e trascorreranno Pt_4 Pt_3 la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà.
- Le vacanze di Pasqua ad anni alterni. Salvo modifiche che i coniugi valuteranno di anno in anno in base a sopravvenute necessità di ferie e/o lavoro.
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Il genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo, l'indirizzo e i recapiti in cui si recherà con i bambini.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascuno e dell'eventuale necessità di modificare, previo congruo avviso reciproco, quanto sopra indicato, sempre tenendo conto, in via prioritaria, dell'interesse delle minori e del loro benessere psico-fisico.
3) Con riferimento al mantenimento dei figli:
- ciascun genitore provvederà alla gestione e al mantenimento diretto ordinario dei bambini per il periodo di tempo che trascorrerà con loro in ragione della ripartizione paritaria del tempo;
ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione provvedendo anche economicamente al mantenimento ordinario (vitto, abbigliamento ordinario, farmaci di uso comune e generici, cancelleria scolastica, …) dei figli in ragione del tempo e del pagina3 di 8 periodo che sono a lui affidati. Ogni genitore dovrà comunque documentare all'altro il pagamento delle spese sostenute per i minori.
Ogni decisione di maggiore interesse per i minori relativi all'educazione, all'istruzione ed alla salute degli stessi (scuola, cure, sport, tempo libero, etc..) verrà presa in accordo fra i due genitori.
- Il GN provvederà a versare nella misura del 100% alla GNa Parte_2
l'importo dell'assegno unico universale da lui sino ad ora percepito in via Pt_1 esclusiva effettuando entro ogni 10 del mese il relativo versamento alle coordinate già
a lui note del conto intestato alla GNa E ciò fino a quando verrà da lui Pt_1 percepito. Resta inteso che qualora sia intenzione della GNa richiedere Pt_1 ad INPS il cambio di intestazione / modifica IBAN perché venga a lei direttamente versato il 100% dell'assegno unico, il GN presta sin d'ora il consenso Parte_2
a detta operazione impegnandosi a fornirlo innanzi all'Istituto o agli organi competenti;
- Entrambi i genitori comparteciperanno al pagamento delle spese straordinarie al 50%
e, in particolare, a quelle scolastiche (l'acquisto di libri scolastici, mezzi di trasporto, gite scolastiche, mensa e tasse di iscrizione), extrascolastiche (centro ricreativo estivo e gruppo estivo), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, ludiche, ricreative e sportive, tutte preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Le spese da considerarsi straordinarie sono quelle di cui alle linee guida del Tribunale di Varese, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, cure mediche urgenti non dilazionabili.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti da Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
pagina4 di 8 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) extra urbano dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); un corso sportivo all'anno per attività non agonistica (al momento pattinaggio).
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive (oltre a quello indicato al punto precedente) e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter (beninteso che ogni genitore si impegna a gestire ed eventualmente pagare in totalità questa figura nella sua settimana di competenza); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo lettera raccomandata o mail o sms o whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le deduzioni e detrazioni fiscali saranno godute dai coniugi in misura proporzionale alla spesa sostenuta da ciascun coniuge (50%).
4) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. A motivo di ciò, nessun contributo viene stabilito per il mantenimento dell'uno o dell'altro coniuge.
5) In ragione delle necessità della GNa di avere a disposizione una somma Pt_1 iniziale per affrontare le spese inerenti la nuova abitazione e in generale il cambio vita e della oculatezza nella gestione familiare in costanza di matrimonio anche della moglie che pagina5 di 8 ha permesso un accantonamento di risparmi sul conto personale del GN Parte_2 quest'ultimo ha già versato € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) in favore della GNa
a definizione di ogni rapporto economico tra loro. Pt_1
6) L'autovettura Fiat Panda, tg DP072NB, intestata alla GNa Persona_1
, madre del GN , già in uso alla GNa è stata
[...] Parte_2 Parte_1 intestata alla GNa - che provvederà a intestare a sé l'assicurazione dalla Pt_1 prossima scadenza - con trapasso effettuato in data 7.10.2025, con pagamento delle relative spese in capo al GN . Parte_2
7) L'autovettura , tg GT597DT, intestata al GN Parte_5 Parte_2 rimarrà in sua proprietà ed uso esclusivo.
8) Il GN si impegna a pagare in via esclusiva le rate del finanziamento Parte_2
n.23454240349 del 30.3.2024 di € 22.703,00 contratto con RCI Banque SA per acquistare l'autovettura di cui al punto 7 considerando sin d'ora Parte_5 liberata verso i terzi e non tenuta a pagare alcunché la GNa Pt_1
9) I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia titolo, ragione o causa economica e/o patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente e comunque connessa alla convivenza matrimoniale, e di avere definito tra loro ogni questione economica relativa all'intercorsa convivenza coniugale.
10) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti propri e riguardanti i minori idonei all'espatrio, con contestuale possibilità di iscrizione degli stessi anche sui propri documenti, nonché al rilascio di un passaporto intestato direttamente ai minori e alla possibilità che i minori viaggino anche all'estero con uno dei due genitori, sempre previa comunicazione all'altro della destinazione e suo consenso.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
12) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione conforme alle condizioni sopra concordate e, una volta passata in giudicato detta sentenza di omologazione, chiedono la pronuncia dello scioglimento del pagina6 di 8 loro matrimonio nell'ambito di questo stesso procedimento;
13) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 03.07.2016 in Sernio (SO) iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Sernio (anno 2016 atto n.1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore pagina7 di 8 Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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