Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Ssa Viviana Criscuolo - Giudice- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23933/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Piccirillo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Eleonora Amirante, giusta procura in atti
CONVENUTO NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza in presenza dell'8.5.2025 i procuratori delle parti costituite hanno chiesto decidersi il giudizio recependo gli accordi raggiunti rinunciando ai termini.
In data 9.5.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2024, il sign. – premesso di aver Parte_1 avuto una relazione sentimentale con la signora dal mese di agosto Controparte_1 del 2020 fino al mese di maggio del 2024 – esponeva che nel mese di novembre 2023 la giovane coppia veniva a conoscenza della gravidanza della resistente;
che la coppia avrebbe trasferito il proprio domicilio nella casa dei genitori di questa;
che durante la gravidanza il legame affettivo sarebbe venuto meno a causa del comportamento ingiustificato della , che si doleva dell'assenza del ricorrente durante la CP_1 giornata;
che la resistente, a detta del ricorrente, avrebbe preteso, nonostante la propria opposizione, di chiamare il nascituro con il nome del proprio padre e d'aver già predisposto il corredo con il nome “ ; che, da quel momento, la resistente Per_1 avrebbe impedito al ricorrente di accompagnarla alle visite ginecologiche, contrariamente a quanto invece accaduto prima;
che, in seguito ad un litigio verificatosi il 27.05.2024, la resistente avrebbe affermato che la paternità del nascituro
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non sarebbe stata del ricorrente, invitandolo ad allontanarsi dal proprio domicilio;
che esso ricorrente, non avendo la certezza della propria paternità, inviava una comunicazione alla resistente, diffidandola dall'attribuire il proprio cognome al nascituro;
che solo in data 27.06.2024 esso ricorrente avrebbe appreso da amici comuni che la resistente aveva partorito, dando alla luce il piccolo che il Per_1 neonato era stato riconosciuto solo dalla madre;
che il comportamento della resistente non avrebbe alcuna giustificazione ed anzi sarebbe pregiudizievole per i diritti del nascituro e per quelli del presunto padre biologico, che avrebbe subito perciò un danno psicologico, tant'è che egli sarebbe stato costretto a rivolgersi a uno psicologo per alcune settimane;
infine, che esso ricorrente avrebbe interesse a conoscere l'effettiva paternità del neonato al fine, in caso di accertamento positivo della propria paternità, di poter contribuire alla crescita psicofisica e al sostentamento del piccolo Per_1 Su queste premesse, il ricorrente ha così concluso: chiede all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, di essere autorizzato con tutte le conseguenze di legge, previo accertamento della relazione sentimentale intrattenuta con la , ammettere una c.t.u. per l'accertamento attraverso l'esame del D.N.A CP_1 la effettiva o meno paternità di esso istante del minore.
Si è costituita la sign.ra ed ha dedotto: CP_1 Occorre preliminarmente rilevare che, successivamente alla notificazione del ricorso, le parti, attraverso i rispettivi procuratori all'uopo incaricati, hanno intrapreso un'interlocuzione tesa alla ricerca di una soluzione condivisa delle problematiche tra essi insorte. Dunque, al solo e prioritario fine di tutelare l'interesse morale e materiale del proprio figlio, la sig.ra si è Controparte_1 dichiarata disponibile a sottoporre il piccolo all'esame del DNA al fine di accertare, in Per_1 modo incontestabile, la paternità del neonato. Il sig. proponeva dunque di Parte_1 effettuare l'esame clinico presso il Laboratorio di Genetica dell' Controparte_2
da pagare in parti uguali tra le parti, e la sig.ra ha confermato
[...] Controparte_1 la propria disponibilità, sicché, il 13.03.2025 il ricorrente e il piccolo effettuavano il test del Per_1 DNA mediante genotipizzazione di marcatori polimorfici (all. 01- ricevuta pagamento test); In data 27.03.2025 il Laboratorio incaricato comunicava l'esito del test alle parti, concludendo, nell'allegata relazione (da intendersi come qui integralmente riportata e trascritta e facente parte integrale del presente atto): «…da tale analisi emerge l'attribuzione della paternità biologica Parte_1
nei confronti di con una probabilità del 99,9999%. Questo indica
[...] Persona_2 una paternità biologica praticamente provata…»” (all. 02 - risultato test). Sulla scorta delle citate risultanze cliniche, e mercé l'intervento dei procuratori incaricati dalle parti, gli odierni litiganti hanno fissato per martedì 08.04.2025 l'appuntamento innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per il riconoscimento del piccolo , nato il [...], da parte del padre con il Persona_2 consenso della comparente. E allora, all'esito dell'avvenuto riconoscimento, non v'è chi non veda come l'oggetto principale della materia del contendere verrà meno, residuando da decidere, ma solo nella denegata ipotesi i genitori del minore non dovessero raggiungere un accordo prima della data fissata per la loro comparizione innanzi a codesto Tribunale (essendo pendenti trattative in corso), solo della regolamentazione del diritto di visita tra il piccolo ed il padre e della misura della contribuzione di questi per il Per_1 suo mantenimento. (…) Venendo alle richieste spiegate circa il contributo economico per il mantenimento del piccolo l'odierna resistente deduce di lavorare come assistente amministrativo - impiegata P.T. Per_1 presso la scuola paritaria l'Oasi del Fanciullo - Pianura - con una retribuzione mensile di circa € 750,00. Non ha beni immobili, né beni mobili registrati di proprietà, e non possiede alcuna autovettura, non avendo la patente di guida. Nulla, o poco, è noto alla resistente circa la situazione economica del sig. , se non il fatto che egli ha sempre lavorato nell'impresa Parte_1 agricola di famiglia. La sig.ra sino ad oggi ha provveduto da sola al mantenimento del CP_1 piccolo sempre supportata dall'aiuto affettivo della di lei famiglia di origine e delle proprie Per_1 sorelle. La resistente, con riferimento al diritto dovere di visita tra padre e figlio indica di seguito un calendario che contemperi le esigenze sopra evidenziate (…)
Ha chiesto: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del
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contendere in merito alla domanda di accertamento della paternità; - disporre l'affido condiviso del minore e che questi abbia come residenza privilegiata quella della madre;
- Persona_2 accertare e dichiarare che il padre sia tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del piccolo nella misura di € 400,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno nella Per_1 misura del cento per cento (100%) delle variazioni dell'indice F.O.I. pubblicate dall'ISTAT, o in quell'altra misura che l'adìto Tribunale dovesse ritenere giusta ed equa, da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il Controparte_1 giorno dieci di ogni mese;
- accertare e dichiarare che il padre sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie, da intendersi come quelle allo stato impreviste ed imprevedibili, nonché alle spese mediche non coperte dal S.S.N., e a quelle d'istruzione, nella misura del cinquanta per cento (50%); - statuire il calendario di viste tra padre e figlio così come sopra meglio specificato.
All'udienza in presenza dell'8.5.2025 le parti – che hanno depositato in atti il riconoscimento del piccolo effettuato dal ricorrente - hanno sottoscritto i seguenti accordi in ordine alle Per_1 modalità di affido e di visita del minore, nonché in ordine al contributo al mantenimento da parte del
: CP_1
- le parti concordano l'aggiunta del cognome al minore, che si Parte_1 chiamerà dunque: ; Persona_3
- disporre l'affido condiviso del minore e che questi abbia come Persona_2 residenza privilegiata quella della madre sita in Quarto alla Via Marmolito n.74 - interno 3;
- disporre che le parti convengono che per i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, il padre incontrerà il figlio a casa della madre in Quarto (NA) alla Via
Marmolito n. 74 int. 3, tre volte a settimana per due ore ciascuna (lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 17:00 alle ore 19:00) in modo da stabilire i primi contatti tra padre e figlio nel luogo dove il piccolo ha sempre vissuto, e dunque in un ambiente dove il minore certamente si sentirà al sicuro e confortato;
- dopo sei mesi, e fino al compimento dei due anni di il piccolo starà con il Per_1 padre due volte a settimana per due ore ciascuna il martedì e il giovedì delle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l'abitazione del padre sita in Qualiano (NA) alla via Catullo n.15.Le parti concordano che i primi sei incontri avverranno a casa del padre alla presenza della madre, per permettere al piccolo di familiarizzare con il sostegno di entrambi i genitori con il nuovo ambiente costituito dalla casa paterna;
- dai 24 mesi di età e fino al compimento di tre anni di età, il piccolo starà con Per_1 il papà due volte a settimana per due ore ciascuna il martedì e il giovedì– dalle ore 17:00 alle ore 19:00), e una giornata intera dalle ore 10:00 alle ore 19:00, a settimane alterne, una volta il sabato e l'altra la domenica;
- dal compimento dei tre anni di età di il padre starà con il figlio due volte a Per_1 settimana per due ore ciascuna il martedì e il giovedì – dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e un fine settimana ogni due con pernottamento presso l'abitazione del padre, con prelievo del minore dal domicilio materno dalle ore 10:30 del sabato, e accompagnamento del minore a casa della mamma alle ore 19:00 della domenica. Con l'inizio del pernottamento avrà inizio la seguente calendarizzazione:
- nel periodo estivo il sig. trascorrerà con un periodo di 15 Parte_1 Per_1 giorni d'estate non consecutivi, ovvero 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni il mese di agosto, da comunicare entro il giorno 30/05;
- quanto alle vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, la vigilia di Natale dalle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del successivo giorno di Natale, nello stesso anno il padre trascorrerà con il figlio il giorno dell'Epifania. L'anno seguente il padre trascorrerà con la minore il giorno di Natale dalle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del giorno seguente ed il giorno trentuno dicembre dalle ore 10:00 fino alle ore 19:00 del primo giorno dell'anno;
- quanto alle vacanze pasquali, il padre terrà con sé il figlio, alternativamente, o la domenica di Pasqua dalle ore 10:00 del mattino fino alle ore 20:00 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
o del Lunedì in albis dalle ore 10:00 del mattino e fino alle 20:00 dello stesso giorno, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
- anche in deroga a quanto indicato ai capi che precedono, starà con il padre Per_1 il giorno del compleanno di questi e quello della festa del papà, mentre starà con la mamma, anche in deroga a quanto indicato nei capi che precedono, il giorno del genetliaco della genitrice e quello della festa della mamma;
- anche in deroga a quanto indicato ai capi che precedono, festeggerà il Per_1 proprio compleanno alla presenza di entrambi i genitori;
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- il padre verserà per il mantenimento ordinario del piccolo € 250,00 mensili, Per_1 da rivalutarsi anno per anno nella misura del cento per cento (100%) delle variazioni dell'indice F.O.I. pubblicate dall'ISTAT, da corrispondere alla sig.ra CP_1
mediante bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese;
[...]
- le parti concordano che la signora percepirà per intero l'assegno unico Controparte_1 universale, pertanto il sig. sin da ora presta il consenso Parte_1 affinchè sia solo la signora a percepire il sostegno economico da parte CP_1 dell'INPS.
- le spese straordinarie, da intendersi come quelle allo stato impreviste ed imprevedibili, nonché alle spese mediche non coperte dal S.S.N., e a quelle d'istruzione, saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del cinquanta per cento (50%), e seguiranno la regolamentazione del protocollo sottoscritto fra i magistrati e gli avvocati del Tribunale di Napoli il 07.03.2018;
- spese di lite compensate.
I procuratori, infine, hanno chiesto che in sentenza fosse autorizzata la modifica del cognome del minore con l'aggiunta del cognome del padre a quello della madre.
Orbene, il Tribunale, preso atto del riconoscimento del minore da parte del padre (come da atto di nascita con annotazione allegato), dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della paternità.
Il Collegio prende, altresì, atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle modalità di affido e di visita del padre con il minore, nonché della quantificazione del contributo al mantenimento del minore da parte del padre. Per_1 Ritenuto che gli accordi suddetti non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse de piccolo letto il parere favorevole del PM, li recepisce e li pone a base della presente Per_1 decisione.
Ritenuta, inoltre, meritevole di accoglimento la richiesta di aggiunta del cognome paterno ) a Parte_1 quello materno ( ) formulata dalle parti, ritenuto che per la giovane età del piccolo (nato CP_1 Per_1 il 27.6.2024) non appare radicata una sua identificazione sociale che possa essere danneggiata dalla modifica del suo cognome, dispone che assuma in aggiunta al cognome Persona_2 materno anche il cognome paterno in modo da chiamarsi Parte_1 Persona_3
.
[...] Dispone che la Cancelleria comunichi il presente decreto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto al fine dell'annotazione nei registri dello stato civile (Atto di nascita n. 141 P.I S. anno 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , Persona_3 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento giudiziale di paternità;
2. recepisce gli accordi sull'affido, sulle modalità di visita e sul mantenimento del minore, come riportati in parte motiva;
3. dispone che , nato a [...] il [...] assuma, in Persona_2 aggiunta al cognome materno anche il cognome paterno, in modo da chiamarsi;
Persona_3
4.ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Quarto di annotare la presente sentenza in ordine al mutamento del cognome (Atto n. 141, P.I S. anno 2024);
5. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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Dott. I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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