Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3787/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3787/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Basilio Taneburgo,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. Maria Antonella Spadone,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
______________________________________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta, in forza CP_1 di matrimonio concordatario celebrato in data 24.06.2000 in
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 9
Ha precisato che dalla loro unione sono nate CP_2 due figlie, (12.02.2005) e Persona_1 Persona_2
(27.12.2006).
Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciata separazione personale giusta convenzione di negoziazione assistita del 17.11.2020 e ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha dedotto che la , successivamente alla sottoscrizione CP_1 dell'accordo di separazione, ha trovato occupazione quale lavoratrice subordinata a tempo pieno, non versando più in alcun stato di disoccupazione, condizione quest'ultima che in sede separativa aveva giustificato il versamento in suo favore di un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili.
Ha lamentato un peggioramento della propria condizione reddituale rispetto all'epoca della separazione passando da una disponibilità economica mensile pari a € 3.351,00 a €
1.190,14, sostenendo il pagamento mensile della somma di €
383,95 quale rata del finanziamento acceso, all'indomani della separazione, per dotarsi di una casa.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (già assegnataria della stessa); l'affidamento delle minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
la fissazione di un calendario di incontri;
la riduzione della contribuzione al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 complessivi (€ 200,00 ciascuna al mese) oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'elisione del contributo al mantenimento nei confronti della moglie (ricorso depositato il 30.03.2022).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato un peggioramento delle condizioni reddituali del marito precisando che il già da diversi anni lavora Pt_1 fuori regione sostenendo i necessari relativi costi di locazione.
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa di promoter e che, dal mese di marzo 2022, presta la propria attività
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 9 R.G. 3787/2022.
lavorativa come dipendente part time percependo un reddito mensile che non supera mediamente la somma di € 500,00 netti.
Ha dedotto l'accrescimento delle esigenze di vita delle due figlie, la disparità reddituale tra i coniugi e, al contempo,
l'impossibilità di reperire un'attività lavorativa più remunerativa a causa della sua età (cinquantenne).
Ha negato, inoltre, di aver intrapreso una convivenza con il proprio compagno pur essendo quest'ultimo molto presente nella sua vita quotidiana e in quella delle di lei figlie.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma delle condizioni separative in ordine all'affidamento condiviso della prole con stabile collocamento presso di sé e con assegnazione della casa coniugale, nonché la conferma in ordine al calendario di visita concordato tra le parti;
il riconoscimento di un assegno divorzile pari a € 400,00 mensili;
un contributo paterno pari ad € 600,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie
(memoria depositata in data 30.05.2022).
I.3.- All'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
17.06.2022 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti1.
I.4.- In corso di causa il giudice istruttore, con ordinanza del 23.12.2022 resa nel sub-procedimento R.G. 3787-1/2022, ha rigettato la richiesta del di modifica dei Pt_1 provvedimenti economici provvisori.
I.5.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione di tre testi. All'udienza del
23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: ha chiesto disporsi il proprio contributo al mantenimento delle figlie in misura pari ad € 400,00 per ciascuna oltre 50% per spese straordinarie;
confermarsi l'assegnazione della casa familiare alla 1 Breviter, il Presidente, con ordinanza del 27.06.2022, ha confermato le condizioni separative.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 9 R.G. 3787/2022.
moglie; nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile;
vittoria di spese di lite;
b) parte convenuta: ha reiterato le conclusioni originarie domandando altresì l'attribuzione al 100% dell'A.U.U.;
c) P.M. (con nota del 21.01.2025): ha chiesto la definizione della controversia, con le garanzie a tutela delle figlie, oggi maggiorenni non economicamente indipendenti, sotto il profilo del contributo al loro mantenimento.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
− pronuncia della separazione personale giusta accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 17.11.2020;
− prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
− mancanza di eccezioni di interruzione. Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 9 R.G. 3787/2022.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile spiegata dalla è meritevole di accoglimento nei termini CP_1 che seguono.
A norma dell'art. 5, comma VI, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Con la precisazione che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11.07.2018,
l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è sì assistenziale (e dunque fondata sui principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità), ma parimenti compensativa e perequativa.
Ciò premesso, deve in primo luogo escludersi l'esistenza di esigenze di tipo assistenziale. Infatti, dalle dichiarazioni fiscali in atti – seppure consistenti nelle sole C.U. – è emerso che la , attualmente poco più che cinquantenne, in CP_1 epoca antecedente la separazione non produceva alcun reddito.
Successivamente, ella ha iniziato a svolgere attività lavorativa, sia pure a tempo parziale, così producendo una media annua di redditi da lavoro pari a circa € 7.650,00. A ciò si aggiunga che la non sostiene oneri per esigenze CP_1 abitative atteso che è assegnataria della casa familiare.
Pertanto, deve escludersi l'esistenza l'inadeguatezza dei mezzi sotto il versante assistenziale.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 9 R.G. 3787/2022.
D'altro canto, però, deve darsi atto che sussistono esigenze di tipo compensativo-perequativo che meritano di essere soddisfatte per il tramite del riconoscimento di un assegno divorzile. Infatti, è rimasto incontestato tra le parti che nel corso della vita matrimoniale la ha assunto su di sé CP_1 in misura maggiore il carico familiare e, in particolare, quello relativo all'accudimento delle figlie. Ella ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative per consentire al marito di svolgere una attività lavorativa che lo vedeva impegnato per molto tempo fuori casa consentendogli di percepire redditi più che dignitosi. A corroborare tale assunto vi è anche che la madre solo dopo la separazione ha potuto concretizzare la sua capacità lavorativa.
Pertanto, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile può trovare accoglimento in una misura, sia pur minima, che il Collegio stima congruo fissare in € 100,00 mensili avendo riguardo alle attuali disponibilità reddituali delle parti.
A tal proposito, se la produce redditi netti annui di CP_1 circa € 7.650,00, il marito può contare su un appannaggio di redditi da lavoro di circa € 30.000,00 netti annui oltreché sulla proprietà di un cespite immobiliare in Pescara (al netto della casa familiare di cui non ha il godimento).
V.- I provvedimenti riguardanti le figlie Persona_1
(12.02.2005) e (27.12.2006) devono essere Persona_2 adottati nei termini che seguono.
V.1.- Nelle more, entrambe le figlie sono diventate maggiorenni e, pertanto, nulla può essere disposto a titolo di provvedimenti personali.
V.2.- Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla in ragione della mancanza di autonoma capacità CP_1 economica delle figlie, le quali continueranno a vivere presso la dimora familiare insieme alla genitrice.
V.3.- I provvedimenti economici devono essere assunti nei seguenti termini.
V.3.1.- Quanto al contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie, il Collegio stima congruo fissarne la misura in € 600,00 mensili per ciascuna figlia in ragione
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 6 di 9 R.G. 3787/2022.
delle accresciute esigenze di vita delle stesse, essendo peraltro trascorsi cinque anni dagli accordi assunti in sede separativa.
A tale misura si perviene in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle capacità reddituali dei genitori così come stimate supra nonché alle attuali esigenze delle figlie, che possono reputarsi ordinarie in base alle rispettive età. Inoltre, deve considerarsi anche che le figlie trascorrono la quasi totalità del tempo presso la madre che si occupa in via pressoché esclusiva delle loro esigenze ordinarie e che assume su di sé la totalità delle incombenze domestiche dal momento che il
, per motivi di lavoro, vive fuori regione. Pt_1
Pertanto, la suddetta somma di € 600,00 per figlia appare del tutto adeguata all'attualità, anche avendo riguardo alle capacità economiche dei genitori così come supra specificate.
V.3.2.- Le spese straordinarie per le figlie, in ragione della disparità economica tra i genitori, continueranno a gravare sul in misura pari al 60% e saranno regolate Pt_1 nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
V.3.3.- L'assegno unico universale potrà essere percepito integralmente dalla madre ad integrazione della misura del contributo ordinario. Ella potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
VI.- Spese e compensi di giudizio, comprensivi della fase sub-procedimentale, seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto alla integrale rifusione.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato).
Non sussistono i presupposti per discostarsi dai valori medi a norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit..
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 7 di 9 R.G. 3787/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3787/2022 introdotto con ricorso del 30.03.2022 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in in data 24.06.2000 tra CP_2
(Grumo Appula, 16.07.1971) e Parte_1 [...]
(Grumo Appula, 23.12.1973) e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_2
al n. 24, parte II, serie A, anno 2000;
[...]
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere in favore di la somma CP_1 menisle di € 100,00 a titolo di assegno divorzile, oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI;
5) DISPONE la revoca delle statuizioni personali relative alle figlie ormai maggiorenni;
6) DISPONE la conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore di;
CP_1
7) DISPONE a carico di l'obbligo di versare, Parte_1 in favore di la somma mensile di € CP_1
1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 600,00 per ciascuna), oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI, con decorrenza dalla corrente mensilità di giugno
2025;
8) DISPONE che le spese straordinarie per la prole resteranno a carico di nella misura del 60% e di Parte_1 nella misura del restante 40% e saranno CP_1 regolate nei modi e termini di cui al pertinente
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 8 di 9 R.G. 3787/2022.
protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
9) DISPONE che l'assegno unico universale per ciascuna figlia sia percepito al 100% e in via esclusiva dalla madre che potrà chiederne il versamento diretto CP_1 all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
10) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si CP_1 liquidano in € 7.616,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 9 di 9