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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PESARO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2165/2024
tra
Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025, sono comparsi:
l'Avv. COMANDINI PETER per parte attrice e nessuno per parte convenuta.
Il Giudice invita la parte a discutere la causa.
L'Avv. Comandini discute la causa e si riporta agli atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
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SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165/2024
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. PETER COMANDINI Parte_1
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. DENIS MARINI Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
In fatto ed in diritto
Con atto notificato il 17/10/2024 ha citato a comparire all'udienza Parte_1 Controparte_1
del 19/11/2024 al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità dall'immobile sito in Fano
(PU) in viale Romagna 95/B nonchè la condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti per complessivi € 6.750,00.
Si è costituito in opposizione il quale ha formulato domanda riconvenzionale al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del locatore alle obbligazioni di cui agli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c..
Ha chiesto, in ogni caso, termine di grazia al fine di sanare la morosità.
A seguito della concessione di termine di cui all'art. 56 L. 392/1978 è stato convalidato lo sfratto ed è stato disposto il mutamento di rito al fine della decisione sulla domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione nonché sulla domanda riconvenzionale.
Nel giudizio di merito il convenuto è rimasto assente.
Deve ritenersi provato il credito, così come oggi precisato, relativo all'obbligo del pagamento dei pagina 2 di 3 canoni di locazione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Con riferimento alla eccezione di inadempimento formulata dal conduttore, questa non è stata adeguatamente circostanziata né con riguardo alla denuncia dei vizi -sopravvenuti nel corso della locazione- da parte del conduttore nei confronti del locatore (art. 1577 c.c.) né con riguardo alla natura degli stessi ovvero se esulassero dall'obbligo della piccola manutenzione incombente sul conduttore
(art. 1576 c.c.).
La medesima, pertanto, non è fondata e deve essere disattesa.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento a favore di della somma di € 2.200,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo nonché della somma mensile di € 550,00 a decorrere dal 10/6/2025 sino al rilascio oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Rigetta per il resto.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, relativamente alla fase sommaria, in €145,50+€18,92 per esborsi ed €913,50 per compensi e relativamente alla fase di merito in € 264,00 per spese, €1.300,00 per compensi, di cui €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria e di trattazione e per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Emanuele Mosci
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