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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Roberta Nocella Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10427/2024, introdotta da
Pt 2 (RM), 06/08/1980 Parte 1
C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. ZITO GIOVANNI
MARIA;
Controparte_1 Pt_2 06.09.1977
C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv. CRUSCUMAGNA
TIZIANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto I sigg.ri Parte 1 e CP 1
[...] premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Il sig. CP 1 verserà alla sig.ra Parte 1 - presso la quale i figli sono collocati la somma di € 900,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese fino a quando i predetti come per legge non saranno autonomi.
L'assegno di mantenimento di cui sopra verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese straordinarie saranno corrisposte come da Protocollo del
Tribunale di Roma.
I figli minori Persona 1 Persona 2 Persona 3
sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola il venerdì sino alla domenica sera ore 22.00
Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il girono di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo elle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 4(quattro) settimane anche non consecutive, due nel mese di luglio e due nel mese di agosto;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si alternano ogni anno. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10427/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/06/2005 tra Parte 1 (ROMA (RM),
06/08/1980) e Controparte 1 Pt 2 06.09.1977) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pt 2 al n. 00499, Parte
2, Serie A3, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, lì 11.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Nocella
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Roberta Nocella Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10427/2024, introdotta da
Pt 2 (RM), 06/08/1980 Parte 1
C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. ZITO GIOVANNI
MARIA;
Controparte_1 Pt_2 06.09.1977
C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv. CRUSCUMAGNA
TIZIANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto I sigg.ri Parte 1 e CP 1
[...] premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Il sig. CP 1 verserà alla sig.ra Parte 1 - presso la quale i figli sono collocati la somma di € 900,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese fino a quando i predetti come per legge non saranno autonomi.
L'assegno di mantenimento di cui sopra verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese straordinarie saranno corrisposte come da Protocollo del
Tribunale di Roma.
I figli minori Persona 1 Persona 2 Persona 3
sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola il venerdì sino alla domenica sera ore 22.00
Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il girono di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo elle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 4(quattro) settimane anche non consecutive, due nel mese di luglio e due nel mese di agosto;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si alternano ogni anno. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10427/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/06/2005 tra Parte 1 (ROMA (RM),
06/08/1980) e Controparte 1 Pt 2 06.09.1977) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pt 2 al n. 00499, Parte
2, Serie A3, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, lì 11.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Nocella
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi