Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 5941/ 2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' avv. SORGE AMEDEO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall' avv. Controparte_1
PRINCIPE FLAVIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio la Parte_1 epigrafata società al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato e' intercorso a tempo pieno ovvero così come descritto e nei termini di cui in premessa ed accertare l' effettiva intercorrenza a tempo pieno del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la nei termini, durata e modalita' allegati in Controparte_1 premessa, accertare la giusta causa delle dimissioni del ricorrente e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della complessiva somma di euro 100.191,80 cosi' imputata e distinta come da riepilogo in calce ai conteggi in appresso allegati: che ne costituiscono parte integrante e sostanziale oltre svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate a partire dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo pagamento e soddisfo e salvo diversa maggiore e/o minore determinazione e quantificazione del Tribunale adito”; con vittoria di spese.
All'uopo parte ricorrente esponeva:
- di aver ininterrottamente lavorato alle dipendenze della convenuta presso la pizzeria
“Castellano le pizze di Luca” sita in Napoli al viale Dei Pini 25 dal 1/04/2018 al 14/07/2022, allorquando si era dimesso per giusta causa;
- di aver svolto mansioni di lavapiatti e di cameriere addetto al servizio di sala e spazio esterno, provvedendo anche al quotidiano riassetto del locale, ricevendo gli ordini circa il da
- di essere stato formalmente inquadrato , con contratto part time, soltanto in un momento successivo all'assunzione, senza tuttavia mai aver sottoscritto il predetto contratto;
- di avere tuttavia prestato lavoro per un orario superiore a quello contrattualizzato: in particolare di avere lavorato dal lunedi al sabato dalle ore 10,30 alle ore 15,30 e dalle ore
17,30 alle ore 24,30, la domenica dalle ore 17,30 alle 24,30; di avere fruito di un giorno di riposo a settimana, di martedì o di mercoledi.
- di non aver lavorato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 nei seguenti periodi: dal
09.03.2020 al 30.04.2020 ed inoltre nei mesi di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e
Aprile 2021;
- che il giorno 13 luglio 2022 egli aveva richiesto a un aumento della Controparte_3 retribuzione che tenesse conto della prestazione effettivamente resa, e la regolarizzazione della sua posizione previdenziale e assicurativa attesa la parziale scopertura contributiva ed assicurativa conseguente alla sua contrattualizzazione quale part time;
che, a fronte di questa richiesta il rispondeva: “L'attività non va bene, le richieste Controparte_3 non le posso soddisfare, per cui vai a rassegnare le dimissioni immediatamente”; che pertanto egli rassegnava le dimissioni.
Dedotto di non aver percepito alcun compenso per lavoro il lavoro straordinario e per il lavoro domenicale svolto, di non avere percepito gli scatti di anzianità, di non aver percepito le differenze sulle mensilità aggiuntive, di avere goduto soltanto di due settimane di ferie all'anno e di non aver percepito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro né il tfr indennita' ferie non godute, la parte ricorrente ha dunque affermato la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con riconoscimento del settimo livello di cui al ccnl per i dipendenti d'aziende dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo del 8 Febbraio 2018 e la risoluzione dello stesso per dimissioni rassegnate per per giusta causa, lamentando la inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione resa.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale in via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 cpc n. 4 e 5, nonché l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della causa petendi e mancata allegazione delle specifiche previsioni contrattuali;
nel merito contestava la ricostruzione fattuale contenuta in ricorso ed in particolare asseriva la effettività dell'inquadramento accordato al ricorrente, atteso che lo stesso aveva cominciato a lavorare solo a decorrere dal maggio del 2008 prestando la sua attività lavorativa per soli 5 giorni a settimana per complessive 16 ore settimanali ( in particolare il lunedì, il martedì il mercoledì e la domenica dalle 19:30/20:00 alle 21:30/ 22:00 mentre il venerdì e sabato dalle 13:00 alle 14.00 ed il sabato e la domenica dalle 19:30 alle 22:30); ciò coerentemente alla apertura solo pomeridiana dell'esercizio commerciale, nella fascia oraria dalle 19.00/19.30 alle 23.00, salvo le giornate del venerdì e sabato in cui l'esercizio era aperto anche per pranzo dalle 12.30 alle 14.30.
Parte convenuta concludeva pertanto chiedendo all' adito Tribunale in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso e/o l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta, nel merito rigettare il ricorso per infondatezza con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese competenze di giudizio.
È stata espletata la prova per testi ammessa, con audizione dunque di due testi per parte( a seguito di revoca, come da ordinanza del 7.08.2024, da parte dello scrivente giudice della ordinanza di decadenza della parte convenuta dal diritto di farsi ascoltare il secondo teste di lista.
All'udienza del 3.10.2024, atteso che i testi di lista di parte convenuta ascoltati avevano confermato quanto dedotto in memoria di costituzione dalla società convenuta circa l'apertura solo serale della
, il procuratore costituito del ricorrente ha chiesto assumersi informazioni presso Controparte_1
l'Agenzia delle Entrate circa l'emissione di scontrini fiscali anche nella fascia oraria mattutina da parte della società ovvero di ordinare alla convenuta l'esibizione degli scontrini fiscali relativi al periodo 2018-2022; in accoglimento di detta istanza, lo scrivente giudice ordinava alla parte convenuta il deposito nel fascicolo telematico, entro il termine del giorno 5.12.2024, dei corrispettivi fiscali relativi alla attività commerciale della società pizzeria emessi nei mesi CP_1 da maggio a giugno 2022.
All'esito della udienza del 9.05.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicato, depositate le note di trattazione scritta delle parti, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel termine di legge.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Pacifica la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato dal 15/05/2018 al
14/07/2022, è controverso innanzitutto oltre a se il rapporto fosse sorto già antecedentemente al
15.05.2018, e dunque dal 1.04.2028 come sostenuto in ricorso, ed inoltre se effettivamente il rapporto di lavoro si fosse svolto con effettuazione di sole 16 ore di lavoro settimanali come formalmente pattuito dalle parti.
Giova richiamare che se il ricorrente ha dedotto di avere - ad onta dell'inquadramento part-time per sedici ore settimanali ricevuto - effettivamente lavorato dal lunedi al sabato dalle ore 10,30 alle ore 15,30 e dalle ore 17,30 alle ore 24,30, ed inoltre la domenica dalle ore 17,30 alle 24,30, rendendo pertanto una prestazione full time con effettuazione di un cospicuo monte ore di straordinario, la società convenuta ha asserito, invece, in punto orario di lavoro che il ricorrente, in perfetta corrispondenza con l'inquadramento ricevuto, aveva lavorato per 16 ore settimanali e, segnatamente, il lunedi, martedi, mercoledi e domenica dalle 19,30/20,00 alle 21,30/22,00, mentre il venerdì e sabato, dalle ore 13,00 alle 14,00 ed infine il sabato e la domenica dalle ore 19,30 alle 22,30.
La disamina della istruttoria svolta - orientata, per quanto appena sopra indicato, precipuamente ad indagare l'orario di lavoro della parte ricorrente, oltre se il rapporto di lavoro subordinato intercorresse gia dall'aprile del 2018 - impone le seguenti osservazioni.
Le congruenti dichiarazioni dei testi di lista di parte ricorrente ascoltati, e Testimone_1 _2
, hanno confermato pienamente la prestazione di lavoro da parte dello nell'arco
[...] Pt_1 dell'intero periodo di causa, secondo il nastro orario di cui al ricorso appena sopra riportato. Vale la pena di richiamare che non sono stati offerti al giudice motivi di dubitare dell'attendibilità dei testi di lista di parte ricorrente, pienamente informati dei fatti di causa per essere stati anche essi dipendenti della società convenuta per periodi parzialmente coincidenti tutti con l'arco temporale in cui lo aveva lavorato alle dipendenze la predetta società (in particolare il teste Pt_1 _2 fino all'anno 2019 ed il teste dal dicembre del 2017 fino al Febbraio 2021). Testimone_1
In particolare il teste ha dichiarato: “Adr: Conosco il ricorrente di cui sono stato collega. Abbiamo Testimone_2 lavorato insieme presso la pizzeria che si trova in Viale dei Pini zona Colli Aminei. CP_1
Adr: dichiaro che io ho lavorato dal 2007 al 2019 per questa pizzeria, sono stato regolarmente inquadrato in tutto l'arco di tempo in cui ho lavorato in questo esercizio. Il mio rapporto di lavoro si concludeva per dimissioni, avendo io reperito migliore occupazione. In questa pizzeria io ho svolto mansioni di fornaio, ero addetto al forno, c'era un forno a legna.
Adr: Io ho sempre lavorato secondo questo orario di lavoro: dalle 10.30 alle 15.30, riprendendo a lavorare dopo la pausa dalle 17.30 alle 00.30, preciso che la domenica io lavoravo solo dalle 17.30 fino alle 00.30 visto che la pizzeria era aperta solo di sera. Dichiaro che avevo un giorno infrasettimanale di riposo, questo giorno variava a volte era il lunedì a volte era il martedì o il mercoledì.
Adr: è arrivato a lavoro dopo di me, siamo stati colleghi forse per un anno;
ricordo che lui ha lavorato Parte_1 nell'anno 2018; quando io sono andato via ancora lavorava in questa pizzeria. Pt_1
Adr: in questa pizzeria era lavapiatti e si occupava anche del servizio ai tavoli e delle pulizie generali del locale;
Pt_1 dichiaro che ha osservato il mio stesso orario di lavoro, io ho visto che lui lavorava nelle stesse fasce orarie in Pt_1 cui ho lavorato io.
Adr: anche ha lavorato come me sia nella fascia oraria mattutina, fino alle 15.30 che nella fascia oraria Pt_1 pomeridiana e serale, secondo gli orari di cui prima ho fatto menzione.
Adr: la pizzeria di cui sto parlando è stata sempre aperta sia ad orario di pranzo che all'ora di cena nei giorni settimanali e chiudeva solo la domenica a pranzo.
Adr: circa se io sappia se dopo le mie dimissioni il rapporto di lavoro dello per la convenuta sia proseguito o Pt_1 meno dichiaro che io so che ha continuato a lavorare per questa pizzeria anche dopo che io sono andato via. Pt_1
Adr: se ben ricordo ha lavorato fino all'anno 2022. So del fatto che continuava a lavorare anche dopo il Pt_1 Pt_1
2019 epoca delle mie dimissioni nella pizzeria in quanto proseguiva la mia abitudine di recarmi al lavoro e di CP_1 rientrare dallo stesso unitamente a lui ed a . Preciso che dopo le mie dimissioni io sono stato assunto in Testimone_1 una pizzeria che si trova in una strada parallela a quella in cui si trova la pizzeria , si chiama “ Impastovivo”. Io CP_1
avevamo abitudine di usare una sola macchina per andare a lavoro, questo sia per economizzare Pt_1 Testimone_1 la benzina, sia per motivo di parcheggio;
quando io mi sono dimesso già avevo questa abitudine di condividere l'auto con e , ho continuato a fare cos' anche da quando sono stato assunto da “ Impastovivo”, usavamo a Pt_1 Tes_1 turno le auto di ciascuno delle tre;
per questo posso dichiarare che l'orario di lavoro di presso la pizzeria Pt_1
è rimasto invariato anche dopo le mie dimissioni.” CP_1
Vale la pena di osservare che anche i testi di lista di parte ricorrente hanno dichiarato che, nonostante la effettuazione da parte loro di una prestazione lavorativa full time, con cospicuo straordinario, non erano stati inquadrati dalla convenuta sempre come dipendenti full time, ma per periodi anche quali dipendenti part-time, e dunque di avere avuto periodi di lavoro con la convenuta nei quali il contratto formalmente stabilito non corrispondeva all'effettivo, in tal modo indicando la esistenza di una prassi aziendale della convenuta di fittizio inquadramento della propria forza lavoro.
Del pari i testi di lista di parte ricorrente hanno confermato la fruizione di sole due settimane di ferie l'anno da parte del ricorrente e lo svolgimento da parte dello stesso delle mansioni indicate in ricorso. Risultano pertanto complessivamente confermati in giudizio dai testi di parte di lista ascoltati i fatti costitutivi delle pretese azionate in ricorso.
Quanto testè emerso dalle deposizioni dei testi di lista di parte ricorrente non è inciso anche all'esito della considerazione della prova offerta dalla convenuta. Sebbene i testi di lista convenuta hanno reso dichiarazioni del tutto coerenti con quelle esposte in memoria di costituzione e dunque affermato l'effettuazione del lavoro nella ridotta misura oraria di cui al ricorso, per lo svolgimento di compiti quale lavapiatti si impone innanzitutto una considerazione circa la qualità dei testi ascoltati. A fronte della inesistenza di un interesse alla definizione favorevole del giudizio da parte dei testi lista di parte ricorrente, essendo già venuto a cessare - nella data in cui essi sono stati ascoltati - il loro rapporto di lavoro con la convenuta, va considerato in primo luogo che il teste di lista di parte convenuta , alla data in cui ha reso la sua deposizione, era Testimone_3 dipendente della convenuta, e quindi in tesi soggetto al cosiddetto metus;
inoltre che la teste Tes_4
è la moglie del figlio del legale rappresentante della società.
[...]
La deposizione della teste appare inoltre concretamente afflitta da considerevoli Testimone_4 profili di criticità, tali da farne indurre la natura compiacente, avendo ella - che all'epoca dei fatti di causa aveva due figli in età scolare, nati nel 2006 e il 2008, ha affermato di essere stata quotidianamente presente presso la pizzeria gestita dalla famiglia del marito, iviu recandosi già prima dell'arrivo del personale per il turno del pomeriggio e restandovi durante l'intero arco dell'apertura serale e dunque fino alle 22.00, in assenza di suoi specifici ruoli o compiti all'interno di detto esercizio e solo per essere vicina al marito;
dichiarazione che appare inverosimile non solo perché contrastante con i presumibili compiti di cura della prole minore delle ore serali che la teste doveva assolvere ( frettolosamente liquidati con la indicazione che i suoi figli amavano andare presso la pizzeria potendo giocare – per molte ore- nello spazio antistante alla stessa) , ma anche perché non congrua con le dichiarazioni del teste che la ricorda presente non Testimone_3 tutti i giorni, ma “ anche tre volte la settimana”. Coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, poi, nell'evidenziare la inverosimiglianza della dichiarazione della teste anche laddove Tes_4 afferma che il ricorrente a volte le aveva dato un passaggio per tornare a casa, magari alle 22, per essere la abitazione della teste predetta a pochissima distanza dai locali della Pizzeria in viale dei
Pini 25- Napoli- come dimostrato dalla pagina di “google map” prodotta in atti.
Infine la inattendibilità delle deposizioni dei testi di lista convenuta si appalesa con chiarezza laddove essi dichiarano, in assonanza con le difese di cui alla memoria di costituzione, che la pizzeria
, eccezion fatta che per il sabato e la domenica, era aperta solo in orario serale;
tale CP_1 affermazione è smentita dagli atti di causa.
A fronte delle deposizioni di segno contrario rese in punto orario di apertura della pizzeria dai testi di lista di parte ricorente, il giudice, infatti, accogliendo la istanza avanzata all'esito della conclusione della istruttoria della difesa della parte ricorrente, ha onerato la convenuta – considerando il principio di viciniorietà della prova - a corroborare le deposizioni dei propri testi di lista a mezzo del deposito dei corrispettivi elettronici del mese di maggio del 2022 di cui alla legge
34/2020. Orbene parte convenuta non ha prodotto in giudizio tali corrispettivi, depositando invece, gli aggregati giornalieri degli stessi, dai quali non è dato desumersi alcunchè in merito all'apertura dell'esercizio commerciale nella fascia oraria mattutina.
La condotta francamente ostruzionistica della parte convenuta appena sopra indicata – da cui non può che evincersi la volontà della parte predetta di dissimulare il reale assetto del rapporto lavorativo controverso -consente di considerare, nel contrasto delle risultanze istruttorie, maggiormente attendibili le deposizioi dei testi di lista di parte ricorrente. Pertanto competono al ricorrente le differenze retributive richieste in ricorso per la effettuazione, dall'1.04.2018 e sino al 14.07.2022, in luogo delle 16 ore formalmente pattuite, dell'orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali, e del monte ore straordinario indicato in ricorso. Quanto fin qui rilevato in merito alla fittizietà dell'inquadramento part-time attribuito alla ricorrente di per sé già dimostra l'esistenza nella fattispecie della dedotta giusta causa di dimissioni e, per conseguenza, il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso, pure richiesta in ricorso.
Pertanto la richiesta di condanna della convenuta al pagamento della indennità di mancato preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale in considerazione della esistenza della giusta causa di dimissione, la stessa va accolta.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi inseriti in ricorso, che non hanno ricevuto specifica contestazione da parte della convenuta all'atto della costituzione in giudizio;
competono dunque alla ricorrente complessivi euro 100.191,80 per i titoli indicati in ricorso, ivi incluso il tfr ed indennità di preavviso nella misura richiesta: somma che deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in euro 5.800,00, in considerazione dell'accoglimento solo in misura ridotta della domanda originariamente proposta vanno compensate per un terzo;
i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta, condannata alla rifusione in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente anticipatari.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, accertata la esistenza tra le parti per il periodo dal 1/04/2018 al
14/07/2022 di un rapporto di lavoro subordinato full time tra le parti, con le caratteristiche di cui alla motivazione che precede, condanna parte convenuta a pagare per le causali di cui in motivazione in favore del ricorrente la somma di euro 100.191,80 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.800,00 oltre iva, cpa e rimborsi nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore dell' avvocato Amedeo Sorge anticipatario.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 9.05.2025
Il Giudice
Dott. A. Lazzara