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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti ROSSI CARMINE e MICHELE FIORINI come da procura alle liti in atti
- Ricorrente -
contro
(p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MANTOVANI NICCOLO' e GIULIA CERATO come da procura alle liti in atti
- Resistente –
Conclusioni per il ricorrente:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della parte convenuta con Controparte_1 sede in Bovolone (VR), Via delle Pasque Veronesi n.4/6, C.F. e P.IVA
pec anche previa dichiarazione, se P.IVA_1 Email_1 del caso, dell'avvenuta risoluzione di ogni rapporto contrattuale con il ricorrente per fatto e colpa della parte convenuta, come da narrativa;
2) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 12.200,00 (docimiladuecento/00) oltre interessi dalla data del 23 febbraio
2023, o a quella diversa ritenuta di giustizia, fino alla data dell'effettivo
pagina 1 di 23 soddisfo;
3) condannare la società convenuta a risarcire alla parte ricorrente i danni come da narrativa, da quantificarsi in via equitativa in euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario di spese generali, IVA e contrib. previd. nella misura massima ripetibile.”
Conclusioni per la resistente:
“In via preliminare
Si chiede a codesto Ill.mo Giudice di disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando udienza di cui all'art. 183 cpc, rispetto alla quale decorreranno i termini di cui all'art. 171 ter;
Nel merito
Si chiede a codesto Ill.mo Giudice di respingere integralmente le domande for- mulate da parte attorea;
In via riconvenzionale
si quantifica in € 3.500,00 + IVA a titolo di risarcimento dei danni subiti e documentati da , o di quella somma che codesto Ill.mo Tribunale CP_1 vorrà stabilire in via equitativa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
Accertati tutti i danni subiti e subendi della convenuta, si chiede in via riconvenzionale di condannare al pagamento della somma che Parte_1 si quantifica in € 3.500,00 + IVA a titolo di risarcimento dei danni subiti e documentati da , o di quella somma che codesto Ill.mo Tribunale CP_1 vorrà stabilire in via equitativa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al soddisfo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- ha concluso con Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 23 un contratto d'appalto avente ad oggetto l'ideazione, la progettazione preliminare (c.d. rendering) di una cucina e di altri arredi (tra cui una cabina armadio) da installare nell'abitazione che aveva appena acquistato e nella quale erano in corso importanti lavori di ristrutturazione. Oltre all'attività di progettazione preliminare, le parti si erano accordate che l'appaltatrice avrebbe provveduto alla realizzazione su misura degli arredi progettati, all'acquisto degli elettrodomestici selezionati (frigorifero, forno, formo a microonde, piano cottura ad induzione), nonché al successivo montaggio degli stessi presso la casa dove il terminati i lavori di ristrutturazione, Pt_1 sarebbe andato a vivere.
2.- Il contratto è stato concluso verbalmente nel maggio del 2022, senza che le parti avessero concordato il corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore e perimetrato con esattezza tutte le attività progettuali che l'appaltatrice avrebbe dovuto eseguire prima di realizzare e posare la cucina e gli arredi, nonché la relativa tempistica. Le parti si sono, invero, solo messe d'accordo sul fatto che il committente avrebbe versato la somma di euro
10.000,00 oltre IVA a titolo di acconto anche per l'acquisto degli elettrodomestici. Il ha, poi, nell'ottobre del '22 (cfr. doc. 17, fasc. Pt_1 resistente), effettivamente corrisposto all'appaltatrice l'anzidetta somma di denaro.
3.- Il rapporto contrattuale risulta avere avuto parziale esecuzione nel periodo di tempo compreso tra il maggio del '22 (doc. 2, ricorrente) al 18.2.23 (doc.
24, ricorrente, avente ad oggetto l'invio dei preventivi per la realizzazione delle cabine armadio).
4.- Infatti, in data 23.2.23, il committente – lamentando un'assenza di risposte dell'appaltatrice rispetto ai preventivi definitivi su una serie di arredi – ha dichiarato che non intendeva proseguire oltre nel rapporto contrattuale e ha preteso tosto la restituzione dell'intero acconto pagato (cfr. doc. 25 ricorrente).
5.1.- Parte appaltatrice ha, dopo appena qualche giorno, riscontrato l'anzidetta comunicazione, affermando che ha eseguito e consegnato i progetti preliminari pagina 3 di 23 discussi col cliente e, in considerazione del contegno da quest'ultimo assunto, ha dichiarato che accettava l'interruzione della relazione contrattuale da parte del e che, tuttavia, avrebbe nondimeno trattenuto la somma di Pt_1
12.200,00 euro già incassata a titolo di caparra confirmatoria o, comunque, di remunerazione economica per l'attività svolta prima dell'esercizio del rimedio di autotutela contrattuale da parte del committente (doc. 26 ricorrente).
5.2.- Rapidamente la situazione è precipitata. Nell'aprile del '23 il ha Pt_1 comunicato di ritenere il contratto risolto per inadempimento colposo della convenuta, mentre la società appaltatrice ha ascritto lo scioglimento del vincolo negoziale esclusivamente all'unilaterale volontà del committente (docc.
28-29 ricorrente). Nell'agosto del '23, allora, il ha adito questo Pt_1
Tribunale per chiedere l'accertamento della risoluzione del rapporto contrattuale, la condanna della società appaltatrice alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento dei danni subiti previo accertamento della responsabilità precontrattuale o contrattuale della convenuta.
5.3.- si è tempestivamente costituita in giudizio e ha chiesto Controparte_2 che la domanda di risoluzione e di accertamento della propria responsabilità precontrattuale o contrattuale articolata dal ricorrente fosse rigettata, avendo
“parte attrice interrotto ad nutum il rapporto contrattuale” (pag. 16 comparsa), e ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna del al Pt_1 risarcimento dei danni “subiti e documentati” che “l'interruzione unilaterale del contratto” (pag. 17 del ricorrente, enfasi dell'autore dell'atto) da parte di quest'ultimo le avrebbe causato in considerazione della mancata percezione del corrispettivo per i mesi di lavoro antecedenti al recesso ad nutum fatto dal committente.
6.- Tanto premesso, prima di entrare nel merito delle domande delle parti le cui conclusioni sono state riportate in epigrafe, occorre, tuttavia, ricostruire funditus i fatti di causa e, segnatamente, entrare nel merito delle attività
d'opera intellettuale svolte dall'appaltatrice (come si è visto la relazione contrattuale si è interrotta allorché l'esecuzione dell'appalto era fermo allo stadio di progettazione), a cui l'odierno committente ascrive plurimi pagina 4 di 23 inadempimenti al programma negoziale di una gravità tale da incidere, a suo dire, sulla stessa tenuta del sinallagma contrattuale e da implicare, pertanto,
l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta.
7.- Dalla documentazione in atti esaminata dal consulente tecnico d'ufficio è emerso come ha svolto attività di progettazione e rendering Controparte_2 così sintetizzabile “redazione di n. 3 soluzioni di disposizione dell'arredo della cucina (progettazione, restituzione grafica e render da due punti di vista): tempo di realizzazione 8 ore;
b. progettazione e disegno della libreria del soggiorno: tempo di realizzazione circa 2 ore;
c. redazione di n. 2 render per le cabine armadio, circa 3 ore e mezzo cadauna, si precisa a tale proposito che tra i documenti prodotti dalle parti non sono stati riscontrati progetti delle cabile armadio;
d. redazione di assonometria e prospetto distribuzione lavanderia, circa 3 ore.” (cfr. c.t.u. pagg. 16-17). Tali attività sono documentate dai docc. 2, 3, 4, 9 e 15 della società resistente e dal doc. 19 del ricorrente.
8.- Queste attività hanno richiesto lo svolgimento di attività preliminari e preparatorie quali, ad esempio, la visione dei cataloghi per la scelta col cliente dei materiali e delle finiture degli arredi, nonché lo cambio di proposte tra cliente e appaltatore per la stesura di preventivi di spesa e, in ogni caso, lo svolgimento di sopralluoghi sull'unità abitativa per prendere le misure degli spazi dove avrebbe dovuto essere installata la cucina e gli altri arredi. Queste attività, oltre che inscindibilmente propedeutiche quelle esposte nel precedente punto 7), risultano essere dimostrate dai docc. 2-4, nonché 8-13 e 24 di parte ricorrente, oltre che dall'escussione della prova orale: i testi hanno, infatti, narrato che la società resistente ha: -) eseguito almeno un sopralluogo e preso le misure;
-) ricercato e esibito al cliente campioncini riferiti al materiale di rivestimento che sarebbe stato impiegato nella realizzazione dell'opera; -) predisposto elaborati tecnici rispetto alla cucina ed alle cabine armadio;
-) realizzato i rendering della cucina;
-) elaborato la progettazione del salone e della libreria (cfr. verbale udienza testi del 23.4.24).
10.- L'attività di ideazione e progettazione degli arredi della casa è rimasta,
pagina 5 di 23 durante il periodo antecedente alla rottura della relazione contrattuale, allo stadio di progettazione preliminare, in considerazione del fatto che i lavori di ristrutturazione erano ancora in corso: l'abitazione del nel secondo Pt_1 semestre del 2022, era ancora allo stato grezzo, in quanto, nella cucina, i tubi erano ancora quelli vecchi e, comunque, non era ancora stato neppure levato il vecchio massetto dalla pavimentazione (cfr. verbale udienza escussione prova orale del 23.4.24). Risulta, pertanto, evidente come, a quel tempo, non si potesse ancora passare alla progettazione definitiva e men che meno all'installazione degli arredi, essendo le misure prese ancora provvisorie, in quanto la collocazione definitiva degli allacciamenti nonché la superficie concretamente disponibile per la posa degli arredi sarebbe dipesa dall'esito dei lavori di ristrutturazione in corso e dalle eventuali varianti in corso d'opera1.
11.- Ciò detto, in base ad una stima fatta dal c.t.u. che appare prudente e ragionevole, tutta l'attività svolta dall'appaltatrice attinente all'ideazione e progettazione preliminare della cucina e degli altri arredi ha implicato il dispendio di risorse intellettive per circa trenta ore.
12.- In ogni caso, anche se l'attività di progettazione preliminare era ancora in fieri, d'intesa con il committente l'appaltatrice – già nell'ottobre del 2022 – aveva provveduto ad acquistare cinque elettrodomestici NE e un elettrodomestico LI (doc. 18 ricorrente): detti elettrodomestici (forno, microonde, piano cottura ad induzione, lavastoviglie, frigorifero, cassetto) sono stati rinvenuti dal c.t.u. presso il magazzino della ricorrente ed il loro valore attuale è stato stimato essere 8.563,50 euro comprensivo di IVA.
13.- Così ricostruiti i fatti di causa, occorre anzitutto fugare la ricostruzione pagina 6 di 23 che tra le parti non si sia concluso alcun contratto, in quanto, a ben vedere,
l'incarico conferito dal a aveva ad oggetto anche Pt_1 Controparte_1
l'attività di rendering e di progettazione preliminare che era propedeutica all'esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali che la società avrebbe eseguito a valle.
14.- L'attività del mobiliere aveva, infatti, ad oggetto anche la realizzazione di preventivi e progetti preliminari e questa attività è stata in parte realizzata dalla società resistente come dimostra il fitto scambio di corrispondenza tra le parti, i progetti provvisori predisposti e trasmessi, nonché l'acquisto da parte della società appaltatrice degli elettrodomestici da montare insieme alla restante parte della cucina.
15.1.- Non si può, quindi, affermare – come fa il ricorrente – che non si sia concluso alcun rapporto contrattuale, atteso che l'attività di progettazione preliminare svolta dalla società resistente nei molti mesi precedenti l'interruzione del rapporto tra le parti, nonché il pagamento di una somma da parte del committente a titolo di acconto anche come rimborso delle spese affrontate per l'acquisto degli elettrodomestici inequivocabilmente testimoniano la volontà delle parti di concludere un contratto di progettazione e di realizzazione di arredi su misura e di dare esecuzione a detto vincolo negoziale, ciascuna per le obbligazioni di sua competenza.
15.2.- Non si può, quindi, fondatamente affermare che la relazione tra il e fosse ferma allo stadio delle trattative perché l'attività Pt_1 CP_1 di progettazione fa parte dell'oggetto delle obbligazioni contrattuali.
16.- La circostanza che i progetti preliminari non fossero ancora stati integralmente accettati non è, pertanto, sintomatica di una relazione contrattuale si trovasse ancora in uno stadio antecedente alla conclusione del contratto, ma è la conseguenza di una delle tipologie delle prestazioni dedotte in contratto (la predisposizione di più progetti preliminari per capire e, quindi, intercettare i desiderata del committente).
17.- Neppure assume valenza decisiva, al fine di escludere l'esistenza di un contratto vincolante già concluso tra i paciscenti, la circostanza che le parti non pagina 7 di 23 avessero ancora definito tutte le componenti dell'arredo che sarebbero state affidate alla progettazione ed alla realizzazione della Controparte_2 perché, quanto meno sul cuore dell'oggetto del contratto, le parti avevano già trovato un punto d'accordo, tanto che avevano proceduto a dare attuazione alle obbligazioni sulle stesse gravanti, dedicando un profluvio di energie intellettuali (per quel che riguarda e sborsando acconti Parte_2
(per quel che riguarda il del tutto incompatibili con una situazione di Pt_1 trattativa negoziale o di una formazione ancora in fieri del consenso sull'oggetto dell'incarico.
18.- Non è, per le ragioni sopra menzionate, nemmeno possibile ritenere che il contratto concluso sia nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto perché il conferimento a di un incarico anche Parte_2 di progettazione (prima ancora che di realizzazione degli arredi) implica, di per sé, che proprio nel corso dell'esecuzione del contratto fossero individuati l'esatta tipologia degli arredi da installare, le loro singole misure e la qualità dei materiali. Invece, l'indeterminatezza del corrispettivo nel contratto d'appalto (così come del resto nel mandato, nel contratto d'opera e nel contratto d'opera intellettuale) non costituisce motivo di nullità del regolamento negoziale, ma esclusivamente ragione di intervento suppletivo del giudice per colmare la lacuna dell'autonomia privata (artt. 1657, 1709, 2225 e
2223 cod. civ.).
19.- In considerazione di quanto sopra esposto, non è, quindi, fondato il titolo di responsabilità precontrattuale dedotto, in via concorrente, da a Pt_1 sostegno della sua domanda risarcitoria perché, a parere di questo giudice, tra le parti si è concluso un contratto avente ad oggetto le attività sopra descritte e, inoltre, lo stesso deve ritenersi valido ed ha avuto parziale esecuzione.
Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno delle condotte colpose ascritte dal committente all'appaltatore, non sussiste né il titolo di responsabilità previsto dall'art. 1337 cod. civ. (danni cagionati da una scorrettezza tenuta nella fase delle trattative che non sono, poi, giunte a positiva conclusione), né quello previsto dall'art. 1338 cod. civ. (danno cagionato dall'affidamento incolpevole riposto dal contraente nella stipula di un contratto valido). pagina 8 di 23 20.- Non è nemmeno corretta l'evocazione della disciplina del codice del consumo, richiamata in diversi passaggi del libello introduttivo dal ricorrente.
Invero, gli elettrodomestici, acquisitati dal nell'interesse Controparte_1 del committente, vengono in rilievo come parte rispetto ad una prestazione unitaria e complessiva (la realizzazione e l'installazione di una cucina costruita su misura sulla base di una progettazione discussa tra professionista e committente), di tal ché il mancato rispetto dei termini di consegna degli elettrodomestici previsti dal codice del consumo sembra essere evocato a sproposito, sia perché il creditore non aveva un interesse all'adempimento parziario delle singole componenti della cucina (consegna degli elettrodomestici mentre la cucina era ancora in fase di progettazione e i lavori di ristrutturazione della casa ancora in corso), sia perché la prestazione del professionista non è riconducibile alla vendita di cosa futura o all'intermediazione (in veste di mandatario senza rappresentanza) per l'acquisto di elettrodomestici. Si tratta, invece, di una complessa attività di ideazione, progettazione, realizzazione e montaggio di una cucina e di altri arredi su misura.
21.- Tanto chiarito sulla stipula di un contratto valido, la domanda di risoluzione per inadempimento di detto contratto proposta dall'attrice è ictu oculi infondata.
22.- Innanzitutto la ricorrente non ha allegato l'esistenza di alcuna causa di risoluzione di diritto del contratto. Né a ben guardare sono stati allegati fatti che possano consentire di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto perché:
➢ non è stata dedotta l'esistenza di alcuna clausola risolutiva espressa
(art. 1456 cod. civ.) e, pertanto, men che meno gli inadempimenti ascritti dal committente possono essere sussunti sotto l'ombrello applicativo di inesistenti clausole risolutive;
le quali clausole risolutive, trattandosi di un contratto concluso verbalmente (o, comunque, per fatti concludenti), inevitabilmente avrebbero dovuto essere dimostrati dalla parte che ne volesse invocare l'applicazione – quale fatto costitutivo del pagina 9 di 23 suo diritto potestativo alla risoluzione del contratto – mediante prova orale;
➢ neppure è stata dedotta la violazione di un termine che l'autonomia negoziale ha convenuto come essenziale (art. 1457 cod. civ.); ciò fermo restando, comunque, che, da un lato, non risulta neppure che fosse stato stabilito dalle parti un termine oltre il quale il avrebbe Pt_1 perduto in maniera radicale ed irreversibile l'interesse all'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto2 e, dall'altro lato, che, nel febbraio del '23, essendo i lavori di ristrutturazione dell'abitazione del ancora lontani dalla conclusione, è Pt_1 improbabile che il committente necessitasse di avere entro termini ristrettissimi i progetti preliminari richiesti (nonché la consegna degli elettrodomestici) e che, in mancanza, sulla base di una valutazione obiettiva, perdesse effettivo interesse all'attuazione del programma negoziale;
➢ non sussiste neppure la fattispecie di cui all'art. 1454 cod. civ. per la cui operatività è richiesto, preliminarmente, che il termine per adempiere sia scaduto perché altrimenti la parte non può considerarsi inadempiente3
(mentre nel caso che qui occupa alcun termine per l'adempimento del convenuto era stato determinato ex ante dalla volontà delle parti) e, in ogni caso, che sia impartito dalla parte non inadempiente un termine di quindici giorni per adempiere e, comunque, che l'obbligazione inadempiuta sia di non scarsa importanza ai fini della tenuta del pagina 10 di 23 sinallagma contrattuale4: tutti questi presupposti, però, sono visibilmente carenti nel caso che qui occupa.
23.- Nell'aprile del '23, pertanto, il committente non poteva avvalersi in sede stragiudiziale di alcuna fattispecie risolutiva del contratto de quo.
24.- Nel caso di specie non sussistono, inoltre, neppure i presupposti per la dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ed, invero, il principio della vincolatività degli effetti del contratto (art. 1372 cod. civ.) e della conservazione del valore economico che l'accordo contrattuale crea implica che, sul piano dei rimedi avverso le sopravvenienze, non ogni inadempimento imputabile provochi la dissoluzione del vincolo negoziale, ma solo quell'inadempimento che frusti in maniera significativa l'interesse del creditore all'esatto adempimento, rendendo priva di particolare utilità l'adempimento tardivo5.
25.- Orbene, nel caso di specie, nel febbraio del '23, la società resistente non versava in alcuna situazione di inadempimento definitivo o di rifiuto di voler adempiere (avendo, anzi, svolto una serie significativa di attività ideativa propedeutica alla progettazione definitiva, nonché provveduto all'acquisto di una parte delle componenti della cucina) e, inoltre, l'eventuale ritardo accumulato nella stesura di alcuni dei progetti preliminari, da un lato, non pregiudicava in maniera significativa l'interesse del creditore all'attuazione del rapporto obbligatorio e, dall'altro lato, era giustificabile con il procrastinarsi dei tempi con cui le altre imprese stavano realizzando le opere murarie e impiantistiche (opere di tutta evidenza propedeutiche alla progettazione pagina 11 di 23 definitiva ed al montaggio della cucina e degli altri arredi).
26.- D'altra parte, non avendo le parti concordato alcun termine finale per l'adempimento dell'obbligazione della società resistente, così come alcun cronoprogramma intermedio per la realizzazione delle varie fasi delle operazioni affidate (progettazione preliminare, definitiva, realizzazione arredi, montaggio mobili), il committente – in luogo che, ex abrupto, dichiarare di intendere risolto il contratto alla fine del febbraio del '23 (cfr. doc. 25, ricorrente) – avrebbe dovuto chiedere, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. che il giudice fissasse un termine alla convenuta per l'adempimento. Tale iniziativa giudiziale sarebbe stata certamente compatibile con il protrarsi dei tempi per la ristrutturazione della casa che, un anno dopo dall'interruzione della relazione contrattuale, non risultava ancora essere ultimata nelle sue componenti murarie come è emerso dall'accesso del c.t.u. alla fine della primavera del '24.
27.- In questo contesto non emerge, pertanto, che la resistente abbia tenuto una condotta tale da giustificare la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza del contratto: l'adempimento dell'appaltatrice era ancora possibile e l'eventuale ritardo, tenuto conto del contesto in cui la prestazione doveva collocarsi, non può essere valutabile, sulla base di un giudizio esterno obiettivo e distaccato dai fatti di causa, come intollerabile, ma anzi ampiamente emendabile o recuperabile sulla base di un reciproco sforzo di cooperazione e buona fede che, come è notorio, è richiesto ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio (e, dunque, anche al creditore che deve ricevere la prestazione), ove non comporti apprezzabili sacrifici.
28.- Nel caso di specie, a ben guardare, non risulta che una parte abbia posto in essere un inadempimento talmente grave da giustificare la caducazione del vincolo contrattuale, ma, al contrario, una situazione di reciprocità di inadempimenti di non scarsa importanza: se, di fatti, l'appaltatrice può forse aver tardato a rispondere con la massima diligenza alle richieste del committente, è però innegabile come quest'ultimo, dato lo stato dei lavori di ristrutturazione ancora in corso, avrebbe potuto ancora attendere, in quanto l'attesa non comportava, al tempo, un apprezzabile sacrificio della propria pagina 12 di 23 sfera personale e patrimoniale.
29.- In ogni caso è in evidente contrasto con il dovere di buona fede in fase esecutiva del rapporto contrattuale (art. 1375 cod. civ.), la dichiarazione del committente del 23.2.23 di considerare interrotta la relazione contrattuale
(doc. 25 ricorrente), senza prendere minimamente posizione sul contenuto dei progetti preliminari trasmessi mezzo e-mail dall'appaltatrice appena qualche giorno prima (docc. 23 e 24 ricorrente) e, comunque, sulla numerosa attività ideativa che era stata fino ad allora o, comunque, assegnare un termine alla resistente per fornire la progettazione preliminare richiesta.
30.- Non è, poi, ragionevole – mentre l'abitazione era interessata da profondi lavori di ristrutturazione ancora in corso – che il committente alleghi come inadempimento impattante in maniera sensibile e irreversibile sul sinallagma contrattuale, la mancata consegna dei disegni definitivi della cucina e degli impianti ad essa relativi (cfr. doc. 25 ricorrente). Ancora non è ragionevole che il medesimo ricorrente in data 18.4.23 (cfr. doc. 28 ricorrente) a sostegno della volontà, già manifestata irreversibilmente due mesi prima, di risolvere il contratto alleghi quale ulteriore condotta inadempiente la mancata consegna degli elettrodomestici: gli elettrodomestici evidentemente avrebbero ragionevolmente dovuto essere consegnati una volta che le altre imprese avrebbero ultimato il cantiere, quando l'appaltatrice, realizzata la cucina nel proprio opificio, avrebbe provveduto al montaggio della stessa all'interno della quale gli elettrodomestici andavano incastonati. Prima di allora, l'adempimento di tale obbligazione – comunque di carattere accessorio al ben più ampio fascio di obbligazioni assunte dall'appaltatrice – non avrebbe avuto alcuna utilità per il committente, finendo, anzi, per ingombrare la casa dove abitava o le pertinenze dove gli elettrodomestici avrebbero dovuto essere, nelle more, stoccati6.
pagina 13 di 23 31.- Tanto premesso sulle ragioni del rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dal committente, occorre ora entrare nel merito delle domande articolate dalla convenuta.
32.- La convenuta sul presupposto che “parte attrice abbia interrotto ad nutum il rapporto contrattuale” e, ancora, che vi sia stata una “interruzione unilaterale del contratto da parte di ” chiede il ristoro Parte_1 economico per i “mesi e mesi di lavoro … per il quale … non ha percepito alcun compenso e per quale dovrà essere necessariamente ristorata”.
33.- Ebbene, al di là del nomen iuris utilizzato – che non vincola il giudice sulla qualificazione della domanda proposta nel rispetto dei fatti allegati e provati in atti (sulla base del noto principi da mihi factum tibi dabo ius”) – la convenuta sta domandando che l'attore venga condannato al pagamento del corrispettivo per l'opera svolta prima dell'interruzione della relazione contrattuale, nonché per la refusione delle spese affrontate per l'esecuzione di quella prestazione che non può più portare a termine (e, che quindi, restano a suo carico, non potendo percepire il corrispettivo per l'intera commessa) per il recesso del committente, atteso che essa chiede, altresì, il “risarcimento dei danni subiti e documentati da ”7. CP_1
34.- Ora, è di tutta evidenza come questa domanda di condanna presuppone la proposizione della domanda - pregiudiziale sul piano logico - di accertamento dell'intervenuta cessazione di efficacia del contratto per effetto della condotta della controparte negoziale, qualificabile come recesso ad nutum del committente nel contratto d'appalto (art. 1671 cod. civ.) (istituto cui fanno da pendant l'art. 1725 cod. civ. nel mandato, l'art. 2227 cod. civ. nel contratto d'opera, nonché nel contratto d'opera intellettuale, l'art. 2237 cod. civ.).
35.- Infatti, se il contratto fosse ancora in vita, l'appaltatrice avrebbe diritto a chiedere la condanna del committente a che essa appaltatrice sia messa nelle condizioni di adempiere esattamente (e, così, a chiedere il pagamento del prezzo convenuto o determinato giudizialmente) e, certamente, non potrebbe domandare il pagamento della parte di corrispettivo relativo ad un'opera considerata unitariamente e realizzata, a causa del recesso ad nutum del committente, solo in parte.
36.- Occorre, infatti, considerare come nel contratto d'appalto l'appaltatrice, salvo diversa pattuizione che nel caso di specie è palesemente mancante, ha diritto al pagamento del corrispettivo soltanto dopo l'accettazione dell'opera
(art. 1665, ultimo comma, cod. civ.) e non certamente prima o durante i lavori: in assenza di un accordo in tal senso, infatti, il compenso dovuto come prestazione corrispettiva di un'opera unitaria non può essere parcellizzato o segmentato.
37.- Inoltre, nel caso in cui il contratto d'appalto fosse ancora in vigore, la resistente non potrebbe chiedere, come in effetti ha fatto, la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto, atteso che dette spese sarebbero rimaste a suo carico e, per contro, avrebbe titolo a percepire tutto il corrispettivo convenuto (o, in difetto, d'accordo quello determinato dal giudice) conseguente all'esecuzione del programma negoziale: il corrispettivo dell'appaltatore (così come del prestatore d'opera) è, di fatti, comprensivo delle spese sostenute per eseguire la prestazione affidata.
38.1.- Non è, quindi, revocabile in dubbio come non solo le difese articolate dalla convenuta (che allegano l'esistenza di un recesso ad nutum e fanno perno su questo fatto come reale causa della dissoluzione del vincolo contrattuale), ma anche la stessa domanda riconvenzionale proposta presuppongano la formulazione di una pregiudiziale domanda di accertamento dell'intervenuto recesso del committente dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.
38.2.- Detto in altri termini, se pure tale domanda non viene esplicitamente riprodotta anche nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la resistente allega espressamente il recesso ad nutum del committente, da un lato, come ragione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attore e, dall'altro lato, a sostegno della domanda di condanna del committente alla refusione delle spese sostenute ed al pagamento del compenso per l'attività svolta sino all'interruzione unilaterale del contratto.
pagina 15 di 23 38.3.- Non è, allora, decisivo che tale domanda sia assente dalle conclusioni della comparsa di risposta, perché “ai fini di una corretta interpretazione della domanda, deve comunque aversi riguardo alla volontà della parte quale emergente dall'intero complesso dell'atto che la contiene, e non solo sulla base delle conclusioni, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa.” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/08/2023, n.25121).
39.- Questo giudice, quindi, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, ma anzi, proprio al fine di entrare nel merito della domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta, può accertare lo scioglimento del vincolo contrattuale per effetto del legittimo recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., come, peraltro, statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo, cfr. Cassazione civile , sez. III , 01/08/2022 , n. 23820: “Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la statuizione restitutoria in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine.”.
40.- Invero, nel contratto d'appalto – ma del resto anche nel mandato, nel contratto d'opera e nel contratto d'opera professionale in cui il rapporto negoziale è fondato sull'intuitus personae – il committente può sempre recedere dal vincolo contrattuale, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del valore dell'opera o del servizio sino a quel momento eseguito, nonché del guadagno che la controparte avrebbe percepito ove il contratto fosse stato regolarmente eseguito (pari al corrispettivo residuo detratte le spese che l'appaltatore avrebbe sostenuto per portare a termine la prestazione). Non si tratta di un danno, come impropriamente qualificato dalla pagina 16 di 23 difesa del resistente, ma di un indennizzo perché è il controvalore economico dell'esercizio di un diritto del committente e, quindi, una perdita patrimoniale conseguente ad un'attività lecita.
41.- Ebbene, nel caso di specie, dai documenti allegati, dalle testimonianze assunte come criticamente vagliate dalla c.t.u., è emerso che l'appaltatore – per la fase di progettazione preliminare della cucina e degli altri arredi – ha lavorato complessivamente circa 30 ore e che, in difetto di accordo sul corrispettivo, la remunerazione possa essere fissata in 1.200,00 euro più iva
(cfr. pagg. 16-18): alla società resistente, infatti, non possono essere applicati i parametri valevoli per l'attività svolta da architetti liberi professionisti e soggetti al regime dell'iscrizione all'albo e all'adempimento degli obblighi connessi;
quindi, prudentemente, va applicato il compenso dovuto per l'interior designer. Complessivamente, pertanto, alla resistente a titolo di compenso per l'attività svolta prima del recesso del committente può essere riconosciuta la somma di 1464,00 euro.
42.- L'appaltatrice deve essere, inoltre, indennizzata delle spese sostenute per l'esecuzione parziaria del contratto. A tal proposito deve essere constatato come l'unica spesa documentata in atti sia quella relativa all'acquisto degli elettrodomestici. Il costo effettivamente sostenuto dalla resistente è pari a
6.868,28 euro, in quanto viene preso il valore senza iva perché, per una società commerciale, l'iva è una partita di giro, in quanto l'iva addebitata in rivalsa dal proprio fornitore viene portata in detrazione dall'iva a debito esposta sulle vendite: detto, altrimenti, per il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, l'iva non rappresenta un costo, perché il peso economico dell'imposta viene traslato sul consumatore. La spesa per gli elettrodomestici non corrisponde, tuttavia, alla perdita patrimoniale effettiva dell'appaltatrice, in quanto, come è emerso dalla c.t.u., gli elettrodomestici
(chiusi e imballati) a due anni dal loro acquisto conservano ancora un valore di mercato che viene stimato in euro 6.000,00 senza iva pari al prezzo della loro rivendita in blocco. Per le medesime ragioni non corrispondono ad un costo le spese di trasporto esposte nel doc. 18 di parte ricorrente (preventivo acquisto di elettrodomestici) perché, grazie all'attività del trasportatore, nei magazzini pagina 17 di 23 della resistente si trova un bene suscettibile di scambio sebbene con il leggero deprezzamento di cui si è detto sopra. La perdita patrimoniale effettiva subita dall'appaltatrice è, quindi, soltanto pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto degli elettrodomestici (prezzo esente IVA per quanto anzidetto) e il loro attuale valore di ricollocazione sul mercato. È solo tale perdita, pertanto, che deve essere indennizzata per il noto principio della compensatio lucri cum damno.
41.- Non è, invece, stato chiesto dalla resistente in via riconvenzionale l'indennizzo per lucro cessante e, cioè, l'utile netto che la resistente avrebbe percepito ove avesse portato a compimento la commessa. Tale voce dell'indennizzo, in ogni caso, non è dimostrabile perché, da un lato, la società resistente non ha allegato gli elementi relativi alla propria sfera organizzativa che consentano di inferire quale sia l'incidenza del costo del lavoro, del capitale e degli altri fattori produttivi sul corrispettivo finale e, dall'altro lato, non è neppure possibile individuare il valore complessivo della commessa, in considerazione del fatto che la progettazione, allorché vi è stato il recesso, era ancora ferma allo stadio preliminare.
42.- Conseguentemente, per effetto del recesso del committente ex art. 1671 cod. civ., la convenuta ha nei confronti del ricorrente un credito complessivamente pari ad euro 2.332,28 euro.
43.- Ciò detto, in considerazione del fatto che le somme incassate dall'appaltatrice (12.200,00 euro) a titolo d'acconto eccedono di gran lunga quelle dovute dal committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., la domanda riconvenzionale della resistente deve essere respinta.
44.- Ciò posto, è ora possibile passare ad esaminare la domanda riconvenzionale del ricorrente tesa ad ottenere la restituzione dell'acconto pagato all'appaltatrice.
43.- Sebbene il fatto costitutivo allegato dal committente a sostegno di tale domanda (l'inadempimento avversario e la conseguente risoluzione del contratto) non sia fondato, il ricorrente ha dedotto e provato l'esistenza di un fatto qualificabile dal giudice come recesso ad nutum dal contratto d'appalto ex art. 1671 cod. civ. (la missiva del 23.2.23 sub doc. 25 ricorrente ha pagina 18 di 23 l'inequivoca valenza di recesso ad nutum); inoltre, in considerazione delle difese e domande proposte dalla resistente, deve essere accertato l'intervenuto scioglimento del contratto per effetto del recesso comunque esercitato dalla committente e accettato dalla resistente, la quale, come si è detto, non ha offerto di eseguire il contratto e non ha messo in mora il creditore della propria prestazione, ma anzi ha domandato di essere ristorata delle conseguenze derivanti proprio dal recesso della propria controparte negoziale.
44.- Pertanto, seppure per un fatto costitutivo diverso da quello allegato dal ricorrente ma comunque sulla base di un fatto allegato e provato agli atti di causa (da mihi factum tibi dabo ius), è possibile accogliere la domanda di restituzione dell'acconto ex art. 2033 cod. civ., senza violare il principio della domanda ex art. 2033 cod. civ., essendo inequivoco che entrambe le parti – sebbene sulla base di diverse causae petendi – hanno chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti del contratto d'appalto stipulato.
45.- Ciò posto, per effetto dello scioglimento di un contratto non sussumibile nella categoria dei contratti a esecuzione periodica o continuata (in cui, cioè, vi sono coppie di prestazioni corrispettive che assumono valore autonomo da quelle che le precedono e da quelle che le seguono nell'esecuzione del programma negoziale), viene meno la causa debendi delle prestazioni eseguite dalle parti in esecuzione del contratto.
46.- Quanto ricevuto dalla resistente in esecuzione del contratto da cui il committente si è sciolto deve, quindi, essere restituito ex art. 2033 cod. civ., fatta eccezione per le somme che l'appaltatrice ha diritto a trattenere a ristoro di quanto le spetta ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.
47.- La domanda del ricorrente è, quindi, fondata nei limiti della minor somma di euro 9.867,62 (somma ottenuta detraendo dall'acconto percepito dall'appaltatrice le somme dovute dal committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.: valore di quanto speso per eseguire la prestazione e valore dell'attività prestata). Sulla somma sono dovuti interessi ex art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del recesso sino a quella del pagamento, in considerazione del fatto pagina 19 di 23 che, dal momento della manifestazione della volontà del committente di sciogliersi dal contratto, l'appaltatrice avrebbe dovuto restituire le somme versate dal committente a titolo di acconto sul compenso, salvo ovviamente il diritto di trattenere quanto, a sua volta, dovuto dal committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.
48.- Deve essere, inoltre, respinta la domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente, la quale, alla luce delle emergenze processuali, è
(essa sola) ammantata da una temerarietà rimarchevole.
49.- Non è, infatti, possibile l'ascrivere alla convenuta i danni conseguenti al preteso ritardo nella realizzazione dei progetti preliminari della cucina e consistenti nella ritardata prosecuzione del cantiere, atteso che, dopo il febbraio del '23, i lavori sono proseguiti ancora sulle opere murarie e impiantistiche. Non vi è, pertanto, alcun rapporto causa effetto sui tempi di consegna dell'abitazione ristrutturata ed arredata e i tempi di redazione dei rendering della cucina e degli arredi, atteso che, anche se tali attività fossero state fatte nei tempi desiderati dal committente, nondimeno per la data del giugno del '24 (data in cui il c.t.u. è acceduto all'immobile e successiva di oltre un anno il recesso ad nutum) l'abitazione non sarebbe stata ultimata per fatti ascrivibili alle imprese incaricate di realizzare le opere murarie e impiantistiche.
L'esito dell'ispezione del c.t.u. dimostra, infatti, un cantiere ancora in corso, di tal ché anche se la resistente fosse stata pronta in corso di causa per installare i mobili, comunque non avrebbe potuto procedervi per la situazione in cui versava l'abitazione ancora nel giugno del '24 e, quindi, oltre un anno dopo il preteso inadempimento della resistente.
50.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre procedere alla loro compensazione parziale per le seguenti ragioni. Sono state, infatti, rigettate le domande del ricorrente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da inadempimento, mentre è stata accolta, in parte, la domanda di restituzione dell'acconto. È stata anche rigettata la domanda della resistente di risarcimento del danno e di pagamento del valore delle opere realizzate, non perché non vi fossero i presupposti fattuali della stessa (scioglimento del pagina 20 di 23 contratto per recesso del committente e debenza dell'indennizzo di cui all'art. 1671 cod. civ.), ma perché l'acconto percepito era in eccesso rispetto a quanto dovuto a tale titolo dal committente.
51.- Tenuto conto, pertanto, complessivamente dell'esito del giudizio e, inoltre, del fatto che, quand'anche il committente avesse ritenuto il contratto sciolto in conseguenza del recesso ad nutum, avrebbe nondimeno dovuto agire in giudizio per la restituzione dell'acconto pagato all'appaltatrice, sia pure al netto delle spese e del valore dell'attività svolta da quest'ultima, è ragionevole ritenere che, al ricorrente, parzialmente vittorioso sulla sola domanda di condanna alla restituzione dell'acconto, vadano riconosciute le spese legali compensate per ½.
52.- Le spese legali si liquidano sulla base dei valori medi del d.m., ad eccezione della fase conclusiva che, essendosi celebrata mediante succinta discussione orale, può essere liquidata sulla base dei minimi, nonché della fase di istruttoria e di trattazione, da liquidarsi anche essa sulla base dei minimi, non essendovi stata alcuna appendice scritta della prima udienza ed essendo stata l'attività istruttoria semplice sia per quel che riguarda il numero di testi escussi e dei capitoli ammessi, sia per quel che attiene allo svolgimento delle indagini peritali. Devono essere liquidate anche le spese per l'assistenza legale nella mediazione demandata che vengono liquidate sulla base dei minimi tabellari perché la procedura è consistita nello svolgimento di un solo incontro avanti al mediatore e perché l'attivazione della mediazione, essendo successiva al giudizio, non implicava lo svolgimento ex novo dell'attività di studio della vertenza da parte del difensore. La liquidazione, alla stregua dei criteri sopra enunciati e salvo errori di calcolo nella loro applicazione, viene fatta come da dispositivo.
53.- Analoga proporzione deve essere rispettata per le spese di c.t.u. che devono gravare in misura preponderante (per i ¾) sulla convenuta e per ¼ sul ricorrente che, comunque, rifiutando ogni possibile remunerazione dell'attività svolta dalla resistente ha dato causa anch'egli all'indagine peritale.
P.Q.M.
pagina 21 di 23 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dal ricorrente;
b) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;
c) dichiara il contratto sciolto per effetto del recesso ad nutum esercitato dal committente;
d) accerta il diritto del committente alla restituzione dell'acconto pagato all'appaltatrice in esecuzione del contratto da cui è receduto nella misura di euro 12.200,00;
e) accerta il diritto dell'appaltatrice al pagamento della somma di 2.332,28 euro a titolo di indennizzo conseguente al recesso ad nutum dal contratto;
f) per effetto della compensazione atecnica del maggior credito del committente alla restituzione del pagamento indebito ricevuto dall'appaltatrice con il minor credito dell'appaltatrice al pagamento dell'indennizzo dovuto dal committente, accoglie la domanda di condanna articolata dal committente nei limiti della somma di 9.867,72 euro oltre interessi ex art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del
23.2.23 al saldo;
g) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente di condanna del ricorrente pagamento al pagamento dell'indennizzo conseguente al recesso ad nutum;
h) condanna la resistente al pagamento al ricorrente delle spese legali che si compensano per ½ e, conseguentemente, la somma di euro 1.919,50 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge per l'assistenza legale giudiziale, nonché euro 331,00 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge per la fase di mediazione demandata, più la metà del contributo unificato come in atti. pagina 22 di 23 i) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni, per ¼ a carico del ricorrente e per ¾ a carico del resistente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma terzo, c.p.c., pubblicata mediante deposito
Verona, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche in corso di causa, del resto, i lavori di ristrutturazione si trovavano ancora in uno stato lontano dal completamento, atteso che, in sede di sopralluogo peritale dell'11.6.24 (sopralluogo, quindi, antecedente di nove mesi la data di pubblicazione dell'odierna sentenza), la c.t.u. ha così descritto lo stato dei luoghi: “L'immobile è stato riscontrato non completato, risultano infatti ancora mancanti le pavimentazioni, le porte interne, gli impianti tecnologici risultano già posati, l'impianto elettrico deve ancora essere chiuso nelle scatole di derivazione e nelle placchette. Per quanto riguarda la cucina si evidenzia la presenza, a circa 2,30 ml dal muro perimetrale sud-ovest, delle tubazioni elettriche e idrosanitario per la realizzazione di una “isola”. Per quanto riguarda il soggiorno si evidenzia la presenza di un camino al vertice nord della parete nord est, nonché di una porta finestra verso sud est. Il camino non risulta completato nel suo rivestimento. Le cabine armadio consistono in due piccole stanze aventi altezza massima di ml 2,84e max di 3,70 ml, entrambe dotate di finestra. Anche in queste stanze risultano mancati le porte interne e le pavimentazioni.” (cfr. C.T.U. pagg. 6-7). 2 Cassazione civile, sez. II, 16/03/2018, n. 6547: “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del Cc solo quando … alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi soltanto dall'uso di espressioni quali entro e non oltre e simili, né da una generica necessità prospettata durante le trattative, quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta la utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.” 3 Cassazione civile sez. II, 11/06/2018, n.15052: “Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.” 4 Cassazione civile sez. II, 04/09/2014, n.18696: “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.” 5 Cassazione civile, sez. III, 22/10/2014, n. 22346: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” 6 Essendo, peraltro, il cantiere ancora non ultimato dalle altre imprese a distanza di oltre un anno dalla missiva in cui il ricorrente lamenta la mancata consegna degli elettrodomestici, è evidente che, ove mai consegnati, questi beni durevoli ed ingombranti, privi per l'habitator di utilitas se scollegati dal tutto, sarebbero rimasti imballati e stoccati per oltre un anno nella cantina o nel garage del È, quindi, Pt_1 evidente come l'omessa consegna degli elettrodomestici sia agitata dalla difesa del ricorr e un mero pretesto a sostegno della propria domanda di risoluzione del contratto, ma non possa assurgere seriamente a fatto costitutivo della medesima. 7 Le espressioni virgolettate sono citate testualmente dalle pagine 16 e 17 della comparsa della resistente.
pagina 14 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti ROSSI CARMINE e MICHELE FIORINI come da procura alle liti in atti
- Ricorrente -
contro
(p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MANTOVANI NICCOLO' e GIULIA CERATO come da procura alle liti in atti
- Resistente –
Conclusioni per il ricorrente:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della parte convenuta con Controparte_1 sede in Bovolone (VR), Via delle Pasque Veronesi n.4/6, C.F. e P.IVA
pec anche previa dichiarazione, se P.IVA_1 Email_1 del caso, dell'avvenuta risoluzione di ogni rapporto contrattuale con il ricorrente per fatto e colpa della parte convenuta, come da narrativa;
2) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 12.200,00 (docimiladuecento/00) oltre interessi dalla data del 23 febbraio
2023, o a quella diversa ritenuta di giustizia, fino alla data dell'effettivo
pagina 1 di 23 soddisfo;
3) condannare la società convenuta a risarcire alla parte ricorrente i danni come da narrativa, da quantificarsi in via equitativa in euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario di spese generali, IVA e contrib. previd. nella misura massima ripetibile.”
Conclusioni per la resistente:
“In via preliminare
Si chiede a codesto Ill.mo Giudice di disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando udienza di cui all'art. 183 cpc, rispetto alla quale decorreranno i termini di cui all'art. 171 ter;
Nel merito
Si chiede a codesto Ill.mo Giudice di respingere integralmente le domande for- mulate da parte attorea;
In via riconvenzionale
si quantifica in € 3.500,00 + IVA a titolo di risarcimento dei danni subiti e documentati da , o di quella somma che codesto Ill.mo Tribunale CP_1 vorrà stabilire in via equitativa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
Accertati tutti i danni subiti e subendi della convenuta, si chiede in via riconvenzionale di condannare al pagamento della somma che Parte_1 si quantifica in € 3.500,00 + IVA a titolo di risarcimento dei danni subiti e documentati da , o di quella somma che codesto Ill.mo Tribunale CP_1 vorrà stabilire in via equitativa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al soddisfo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- ha concluso con Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 23 un contratto d'appalto avente ad oggetto l'ideazione, la progettazione preliminare (c.d. rendering) di una cucina e di altri arredi (tra cui una cabina armadio) da installare nell'abitazione che aveva appena acquistato e nella quale erano in corso importanti lavori di ristrutturazione. Oltre all'attività di progettazione preliminare, le parti si erano accordate che l'appaltatrice avrebbe provveduto alla realizzazione su misura degli arredi progettati, all'acquisto degli elettrodomestici selezionati (frigorifero, forno, formo a microonde, piano cottura ad induzione), nonché al successivo montaggio degli stessi presso la casa dove il terminati i lavori di ristrutturazione, Pt_1 sarebbe andato a vivere.
2.- Il contratto è stato concluso verbalmente nel maggio del 2022, senza che le parti avessero concordato il corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore e perimetrato con esattezza tutte le attività progettuali che l'appaltatrice avrebbe dovuto eseguire prima di realizzare e posare la cucina e gli arredi, nonché la relativa tempistica. Le parti si sono, invero, solo messe d'accordo sul fatto che il committente avrebbe versato la somma di euro
10.000,00 oltre IVA a titolo di acconto anche per l'acquisto degli elettrodomestici. Il ha, poi, nell'ottobre del '22 (cfr. doc. 17, fasc. Pt_1 resistente), effettivamente corrisposto all'appaltatrice l'anzidetta somma di denaro.
3.- Il rapporto contrattuale risulta avere avuto parziale esecuzione nel periodo di tempo compreso tra il maggio del '22 (doc. 2, ricorrente) al 18.2.23 (doc.
24, ricorrente, avente ad oggetto l'invio dei preventivi per la realizzazione delle cabine armadio).
4.- Infatti, in data 23.2.23, il committente – lamentando un'assenza di risposte dell'appaltatrice rispetto ai preventivi definitivi su una serie di arredi – ha dichiarato che non intendeva proseguire oltre nel rapporto contrattuale e ha preteso tosto la restituzione dell'intero acconto pagato (cfr. doc. 25 ricorrente).
5.1.- Parte appaltatrice ha, dopo appena qualche giorno, riscontrato l'anzidetta comunicazione, affermando che ha eseguito e consegnato i progetti preliminari pagina 3 di 23 discussi col cliente e, in considerazione del contegno da quest'ultimo assunto, ha dichiarato che accettava l'interruzione della relazione contrattuale da parte del e che, tuttavia, avrebbe nondimeno trattenuto la somma di Pt_1
12.200,00 euro già incassata a titolo di caparra confirmatoria o, comunque, di remunerazione economica per l'attività svolta prima dell'esercizio del rimedio di autotutela contrattuale da parte del committente (doc. 26 ricorrente).
5.2.- Rapidamente la situazione è precipitata. Nell'aprile del '23 il ha Pt_1 comunicato di ritenere il contratto risolto per inadempimento colposo della convenuta, mentre la società appaltatrice ha ascritto lo scioglimento del vincolo negoziale esclusivamente all'unilaterale volontà del committente (docc.
28-29 ricorrente). Nell'agosto del '23, allora, il ha adito questo Pt_1
Tribunale per chiedere l'accertamento della risoluzione del rapporto contrattuale, la condanna della società appaltatrice alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento dei danni subiti previo accertamento della responsabilità precontrattuale o contrattuale della convenuta.
5.3.- si è tempestivamente costituita in giudizio e ha chiesto Controparte_2 che la domanda di risoluzione e di accertamento della propria responsabilità precontrattuale o contrattuale articolata dal ricorrente fosse rigettata, avendo
“parte attrice interrotto ad nutum il rapporto contrattuale” (pag. 16 comparsa), e ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna del al Pt_1 risarcimento dei danni “subiti e documentati” che “l'interruzione unilaterale del contratto” (pag. 17 del ricorrente, enfasi dell'autore dell'atto) da parte di quest'ultimo le avrebbe causato in considerazione della mancata percezione del corrispettivo per i mesi di lavoro antecedenti al recesso ad nutum fatto dal committente.
6.- Tanto premesso, prima di entrare nel merito delle domande delle parti le cui conclusioni sono state riportate in epigrafe, occorre, tuttavia, ricostruire funditus i fatti di causa e, segnatamente, entrare nel merito delle attività
d'opera intellettuale svolte dall'appaltatrice (come si è visto la relazione contrattuale si è interrotta allorché l'esecuzione dell'appalto era fermo allo stadio di progettazione), a cui l'odierno committente ascrive plurimi pagina 4 di 23 inadempimenti al programma negoziale di una gravità tale da incidere, a suo dire, sulla stessa tenuta del sinallagma contrattuale e da implicare, pertanto,
l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta.
7.- Dalla documentazione in atti esaminata dal consulente tecnico d'ufficio è emerso come ha svolto attività di progettazione e rendering Controparte_2 così sintetizzabile “redazione di n. 3 soluzioni di disposizione dell'arredo della cucina (progettazione, restituzione grafica e render da due punti di vista): tempo di realizzazione 8 ore;
b. progettazione e disegno della libreria del soggiorno: tempo di realizzazione circa 2 ore;
c. redazione di n. 2 render per le cabine armadio, circa 3 ore e mezzo cadauna, si precisa a tale proposito che tra i documenti prodotti dalle parti non sono stati riscontrati progetti delle cabile armadio;
d. redazione di assonometria e prospetto distribuzione lavanderia, circa 3 ore.” (cfr. c.t.u. pagg. 16-17). Tali attività sono documentate dai docc. 2, 3, 4, 9 e 15 della società resistente e dal doc. 19 del ricorrente.
8.- Queste attività hanno richiesto lo svolgimento di attività preliminari e preparatorie quali, ad esempio, la visione dei cataloghi per la scelta col cliente dei materiali e delle finiture degli arredi, nonché lo cambio di proposte tra cliente e appaltatore per la stesura di preventivi di spesa e, in ogni caso, lo svolgimento di sopralluoghi sull'unità abitativa per prendere le misure degli spazi dove avrebbe dovuto essere installata la cucina e gli altri arredi. Queste attività, oltre che inscindibilmente propedeutiche quelle esposte nel precedente punto 7), risultano essere dimostrate dai docc. 2-4, nonché 8-13 e 24 di parte ricorrente, oltre che dall'escussione della prova orale: i testi hanno, infatti, narrato che la società resistente ha: -) eseguito almeno un sopralluogo e preso le misure;
-) ricercato e esibito al cliente campioncini riferiti al materiale di rivestimento che sarebbe stato impiegato nella realizzazione dell'opera; -) predisposto elaborati tecnici rispetto alla cucina ed alle cabine armadio;
-) realizzato i rendering della cucina;
-) elaborato la progettazione del salone e della libreria (cfr. verbale udienza testi del 23.4.24).
10.- L'attività di ideazione e progettazione degli arredi della casa è rimasta,
pagina 5 di 23 durante il periodo antecedente alla rottura della relazione contrattuale, allo stadio di progettazione preliminare, in considerazione del fatto che i lavori di ristrutturazione erano ancora in corso: l'abitazione del nel secondo Pt_1 semestre del 2022, era ancora allo stato grezzo, in quanto, nella cucina, i tubi erano ancora quelli vecchi e, comunque, non era ancora stato neppure levato il vecchio massetto dalla pavimentazione (cfr. verbale udienza escussione prova orale del 23.4.24). Risulta, pertanto, evidente come, a quel tempo, non si potesse ancora passare alla progettazione definitiva e men che meno all'installazione degli arredi, essendo le misure prese ancora provvisorie, in quanto la collocazione definitiva degli allacciamenti nonché la superficie concretamente disponibile per la posa degli arredi sarebbe dipesa dall'esito dei lavori di ristrutturazione in corso e dalle eventuali varianti in corso d'opera1.
11.- Ciò detto, in base ad una stima fatta dal c.t.u. che appare prudente e ragionevole, tutta l'attività svolta dall'appaltatrice attinente all'ideazione e progettazione preliminare della cucina e degli altri arredi ha implicato il dispendio di risorse intellettive per circa trenta ore.
12.- In ogni caso, anche se l'attività di progettazione preliminare era ancora in fieri, d'intesa con il committente l'appaltatrice – già nell'ottobre del 2022 – aveva provveduto ad acquistare cinque elettrodomestici NE e un elettrodomestico LI (doc. 18 ricorrente): detti elettrodomestici (forno, microonde, piano cottura ad induzione, lavastoviglie, frigorifero, cassetto) sono stati rinvenuti dal c.t.u. presso il magazzino della ricorrente ed il loro valore attuale è stato stimato essere 8.563,50 euro comprensivo di IVA.
13.- Così ricostruiti i fatti di causa, occorre anzitutto fugare la ricostruzione pagina 6 di 23 che tra le parti non si sia concluso alcun contratto, in quanto, a ben vedere,
l'incarico conferito dal a aveva ad oggetto anche Pt_1 Controparte_1
l'attività di rendering e di progettazione preliminare che era propedeutica all'esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali che la società avrebbe eseguito a valle.
14.- L'attività del mobiliere aveva, infatti, ad oggetto anche la realizzazione di preventivi e progetti preliminari e questa attività è stata in parte realizzata dalla società resistente come dimostra il fitto scambio di corrispondenza tra le parti, i progetti provvisori predisposti e trasmessi, nonché l'acquisto da parte della società appaltatrice degli elettrodomestici da montare insieme alla restante parte della cucina.
15.1.- Non si può, quindi, affermare – come fa il ricorrente – che non si sia concluso alcun rapporto contrattuale, atteso che l'attività di progettazione preliminare svolta dalla società resistente nei molti mesi precedenti l'interruzione del rapporto tra le parti, nonché il pagamento di una somma da parte del committente a titolo di acconto anche come rimborso delle spese affrontate per l'acquisto degli elettrodomestici inequivocabilmente testimoniano la volontà delle parti di concludere un contratto di progettazione e di realizzazione di arredi su misura e di dare esecuzione a detto vincolo negoziale, ciascuna per le obbligazioni di sua competenza.
15.2.- Non si può, quindi, fondatamente affermare che la relazione tra il e fosse ferma allo stadio delle trattative perché l'attività Pt_1 CP_1 di progettazione fa parte dell'oggetto delle obbligazioni contrattuali.
16.- La circostanza che i progetti preliminari non fossero ancora stati integralmente accettati non è, pertanto, sintomatica di una relazione contrattuale si trovasse ancora in uno stadio antecedente alla conclusione del contratto, ma è la conseguenza di una delle tipologie delle prestazioni dedotte in contratto (la predisposizione di più progetti preliminari per capire e, quindi, intercettare i desiderata del committente).
17.- Neppure assume valenza decisiva, al fine di escludere l'esistenza di un contratto vincolante già concluso tra i paciscenti, la circostanza che le parti non pagina 7 di 23 avessero ancora definito tutte le componenti dell'arredo che sarebbero state affidate alla progettazione ed alla realizzazione della Controparte_2 perché, quanto meno sul cuore dell'oggetto del contratto, le parti avevano già trovato un punto d'accordo, tanto che avevano proceduto a dare attuazione alle obbligazioni sulle stesse gravanti, dedicando un profluvio di energie intellettuali (per quel che riguarda e sborsando acconti Parte_2
(per quel che riguarda il del tutto incompatibili con una situazione di Pt_1 trattativa negoziale o di una formazione ancora in fieri del consenso sull'oggetto dell'incarico.
18.- Non è, per le ragioni sopra menzionate, nemmeno possibile ritenere che il contratto concluso sia nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto perché il conferimento a di un incarico anche Parte_2 di progettazione (prima ancora che di realizzazione degli arredi) implica, di per sé, che proprio nel corso dell'esecuzione del contratto fossero individuati l'esatta tipologia degli arredi da installare, le loro singole misure e la qualità dei materiali. Invece, l'indeterminatezza del corrispettivo nel contratto d'appalto (così come del resto nel mandato, nel contratto d'opera e nel contratto d'opera intellettuale) non costituisce motivo di nullità del regolamento negoziale, ma esclusivamente ragione di intervento suppletivo del giudice per colmare la lacuna dell'autonomia privata (artt. 1657, 1709, 2225 e
2223 cod. civ.).
19.- In considerazione di quanto sopra esposto, non è, quindi, fondato il titolo di responsabilità precontrattuale dedotto, in via concorrente, da a Pt_1 sostegno della sua domanda risarcitoria perché, a parere di questo giudice, tra le parti si è concluso un contratto avente ad oggetto le attività sopra descritte e, inoltre, lo stesso deve ritenersi valido ed ha avuto parziale esecuzione.
Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno delle condotte colpose ascritte dal committente all'appaltatore, non sussiste né il titolo di responsabilità previsto dall'art. 1337 cod. civ. (danni cagionati da una scorrettezza tenuta nella fase delle trattative che non sono, poi, giunte a positiva conclusione), né quello previsto dall'art. 1338 cod. civ. (danno cagionato dall'affidamento incolpevole riposto dal contraente nella stipula di un contratto valido). pagina 8 di 23 20.- Non è nemmeno corretta l'evocazione della disciplina del codice del consumo, richiamata in diversi passaggi del libello introduttivo dal ricorrente.
Invero, gli elettrodomestici, acquisitati dal nell'interesse Controparte_1 del committente, vengono in rilievo come parte rispetto ad una prestazione unitaria e complessiva (la realizzazione e l'installazione di una cucina costruita su misura sulla base di una progettazione discussa tra professionista e committente), di tal ché il mancato rispetto dei termini di consegna degli elettrodomestici previsti dal codice del consumo sembra essere evocato a sproposito, sia perché il creditore non aveva un interesse all'adempimento parziario delle singole componenti della cucina (consegna degli elettrodomestici mentre la cucina era ancora in fase di progettazione e i lavori di ristrutturazione della casa ancora in corso), sia perché la prestazione del professionista non è riconducibile alla vendita di cosa futura o all'intermediazione (in veste di mandatario senza rappresentanza) per l'acquisto di elettrodomestici. Si tratta, invece, di una complessa attività di ideazione, progettazione, realizzazione e montaggio di una cucina e di altri arredi su misura.
21.- Tanto chiarito sulla stipula di un contratto valido, la domanda di risoluzione per inadempimento di detto contratto proposta dall'attrice è ictu oculi infondata.
22.- Innanzitutto la ricorrente non ha allegato l'esistenza di alcuna causa di risoluzione di diritto del contratto. Né a ben guardare sono stati allegati fatti che possano consentire di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto perché:
➢ non è stata dedotta l'esistenza di alcuna clausola risolutiva espressa
(art. 1456 cod. civ.) e, pertanto, men che meno gli inadempimenti ascritti dal committente possono essere sussunti sotto l'ombrello applicativo di inesistenti clausole risolutive;
le quali clausole risolutive, trattandosi di un contratto concluso verbalmente (o, comunque, per fatti concludenti), inevitabilmente avrebbero dovuto essere dimostrati dalla parte che ne volesse invocare l'applicazione – quale fatto costitutivo del pagina 9 di 23 suo diritto potestativo alla risoluzione del contratto – mediante prova orale;
➢ neppure è stata dedotta la violazione di un termine che l'autonomia negoziale ha convenuto come essenziale (art. 1457 cod. civ.); ciò fermo restando, comunque, che, da un lato, non risulta neppure che fosse stato stabilito dalle parti un termine oltre il quale il avrebbe Pt_1 perduto in maniera radicale ed irreversibile l'interesse all'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto2 e, dall'altro lato, che, nel febbraio del '23, essendo i lavori di ristrutturazione dell'abitazione del ancora lontani dalla conclusione, è Pt_1 improbabile che il committente necessitasse di avere entro termini ristrettissimi i progetti preliminari richiesti (nonché la consegna degli elettrodomestici) e che, in mancanza, sulla base di una valutazione obiettiva, perdesse effettivo interesse all'attuazione del programma negoziale;
➢ non sussiste neppure la fattispecie di cui all'art. 1454 cod. civ. per la cui operatività è richiesto, preliminarmente, che il termine per adempiere sia scaduto perché altrimenti la parte non può considerarsi inadempiente3
(mentre nel caso che qui occupa alcun termine per l'adempimento del convenuto era stato determinato ex ante dalla volontà delle parti) e, in ogni caso, che sia impartito dalla parte non inadempiente un termine di quindici giorni per adempiere e, comunque, che l'obbligazione inadempiuta sia di non scarsa importanza ai fini della tenuta del pagina 10 di 23 sinallagma contrattuale4: tutti questi presupposti, però, sono visibilmente carenti nel caso che qui occupa.
23.- Nell'aprile del '23, pertanto, il committente non poteva avvalersi in sede stragiudiziale di alcuna fattispecie risolutiva del contratto de quo.
24.- Nel caso di specie non sussistono, inoltre, neppure i presupposti per la dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ed, invero, il principio della vincolatività degli effetti del contratto (art. 1372 cod. civ.) e della conservazione del valore economico che l'accordo contrattuale crea implica che, sul piano dei rimedi avverso le sopravvenienze, non ogni inadempimento imputabile provochi la dissoluzione del vincolo negoziale, ma solo quell'inadempimento che frusti in maniera significativa l'interesse del creditore all'esatto adempimento, rendendo priva di particolare utilità l'adempimento tardivo5.
25.- Orbene, nel caso di specie, nel febbraio del '23, la società resistente non versava in alcuna situazione di inadempimento definitivo o di rifiuto di voler adempiere (avendo, anzi, svolto una serie significativa di attività ideativa propedeutica alla progettazione definitiva, nonché provveduto all'acquisto di una parte delle componenti della cucina) e, inoltre, l'eventuale ritardo accumulato nella stesura di alcuni dei progetti preliminari, da un lato, non pregiudicava in maniera significativa l'interesse del creditore all'attuazione del rapporto obbligatorio e, dall'altro lato, era giustificabile con il procrastinarsi dei tempi con cui le altre imprese stavano realizzando le opere murarie e impiantistiche (opere di tutta evidenza propedeutiche alla progettazione pagina 11 di 23 definitiva ed al montaggio della cucina e degli altri arredi).
26.- D'altra parte, non avendo le parti concordato alcun termine finale per l'adempimento dell'obbligazione della società resistente, così come alcun cronoprogramma intermedio per la realizzazione delle varie fasi delle operazioni affidate (progettazione preliminare, definitiva, realizzazione arredi, montaggio mobili), il committente – in luogo che, ex abrupto, dichiarare di intendere risolto il contratto alla fine del febbraio del '23 (cfr. doc. 25, ricorrente) – avrebbe dovuto chiedere, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. che il giudice fissasse un termine alla convenuta per l'adempimento. Tale iniziativa giudiziale sarebbe stata certamente compatibile con il protrarsi dei tempi per la ristrutturazione della casa che, un anno dopo dall'interruzione della relazione contrattuale, non risultava ancora essere ultimata nelle sue componenti murarie come è emerso dall'accesso del c.t.u. alla fine della primavera del '24.
27.- In questo contesto non emerge, pertanto, che la resistente abbia tenuto una condotta tale da giustificare la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza del contratto: l'adempimento dell'appaltatrice era ancora possibile e l'eventuale ritardo, tenuto conto del contesto in cui la prestazione doveva collocarsi, non può essere valutabile, sulla base di un giudizio esterno obiettivo e distaccato dai fatti di causa, come intollerabile, ma anzi ampiamente emendabile o recuperabile sulla base di un reciproco sforzo di cooperazione e buona fede che, come è notorio, è richiesto ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio (e, dunque, anche al creditore che deve ricevere la prestazione), ove non comporti apprezzabili sacrifici.
28.- Nel caso di specie, a ben guardare, non risulta che una parte abbia posto in essere un inadempimento talmente grave da giustificare la caducazione del vincolo contrattuale, ma, al contrario, una situazione di reciprocità di inadempimenti di non scarsa importanza: se, di fatti, l'appaltatrice può forse aver tardato a rispondere con la massima diligenza alle richieste del committente, è però innegabile come quest'ultimo, dato lo stato dei lavori di ristrutturazione ancora in corso, avrebbe potuto ancora attendere, in quanto l'attesa non comportava, al tempo, un apprezzabile sacrificio della propria pagina 12 di 23 sfera personale e patrimoniale.
29.- In ogni caso è in evidente contrasto con il dovere di buona fede in fase esecutiva del rapporto contrattuale (art. 1375 cod. civ.), la dichiarazione del committente del 23.2.23 di considerare interrotta la relazione contrattuale
(doc. 25 ricorrente), senza prendere minimamente posizione sul contenuto dei progetti preliminari trasmessi mezzo e-mail dall'appaltatrice appena qualche giorno prima (docc. 23 e 24 ricorrente) e, comunque, sulla numerosa attività ideativa che era stata fino ad allora o, comunque, assegnare un termine alla resistente per fornire la progettazione preliminare richiesta.
30.- Non è, poi, ragionevole – mentre l'abitazione era interessata da profondi lavori di ristrutturazione ancora in corso – che il committente alleghi come inadempimento impattante in maniera sensibile e irreversibile sul sinallagma contrattuale, la mancata consegna dei disegni definitivi della cucina e degli impianti ad essa relativi (cfr. doc. 25 ricorrente). Ancora non è ragionevole che il medesimo ricorrente in data 18.4.23 (cfr. doc. 28 ricorrente) a sostegno della volontà, già manifestata irreversibilmente due mesi prima, di risolvere il contratto alleghi quale ulteriore condotta inadempiente la mancata consegna degli elettrodomestici: gli elettrodomestici evidentemente avrebbero ragionevolmente dovuto essere consegnati una volta che le altre imprese avrebbero ultimato il cantiere, quando l'appaltatrice, realizzata la cucina nel proprio opificio, avrebbe provveduto al montaggio della stessa all'interno della quale gli elettrodomestici andavano incastonati. Prima di allora, l'adempimento di tale obbligazione – comunque di carattere accessorio al ben più ampio fascio di obbligazioni assunte dall'appaltatrice – non avrebbe avuto alcuna utilità per il committente, finendo, anzi, per ingombrare la casa dove abitava o le pertinenze dove gli elettrodomestici avrebbero dovuto essere, nelle more, stoccati6.
pagina 13 di 23 31.- Tanto premesso sulle ragioni del rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dal committente, occorre ora entrare nel merito delle domande articolate dalla convenuta.
32.- La convenuta sul presupposto che “parte attrice abbia interrotto ad nutum il rapporto contrattuale” e, ancora, che vi sia stata una “interruzione unilaterale del contratto da parte di ” chiede il ristoro Parte_1 economico per i “mesi e mesi di lavoro … per il quale … non ha percepito alcun compenso e per quale dovrà essere necessariamente ristorata”.
33.- Ebbene, al di là del nomen iuris utilizzato – che non vincola il giudice sulla qualificazione della domanda proposta nel rispetto dei fatti allegati e provati in atti (sulla base del noto principi da mihi factum tibi dabo ius”) – la convenuta sta domandando che l'attore venga condannato al pagamento del corrispettivo per l'opera svolta prima dell'interruzione della relazione contrattuale, nonché per la refusione delle spese affrontate per l'esecuzione di quella prestazione che non può più portare a termine (e, che quindi, restano a suo carico, non potendo percepire il corrispettivo per l'intera commessa) per il recesso del committente, atteso che essa chiede, altresì, il “risarcimento dei danni subiti e documentati da ”7. CP_1
34.- Ora, è di tutta evidenza come questa domanda di condanna presuppone la proposizione della domanda - pregiudiziale sul piano logico - di accertamento dell'intervenuta cessazione di efficacia del contratto per effetto della condotta della controparte negoziale, qualificabile come recesso ad nutum del committente nel contratto d'appalto (art. 1671 cod. civ.) (istituto cui fanno da pendant l'art. 1725 cod. civ. nel mandato, l'art. 2227 cod. civ. nel contratto d'opera, nonché nel contratto d'opera intellettuale, l'art. 2237 cod. civ.).
35.- Infatti, se il contratto fosse ancora in vita, l'appaltatrice avrebbe diritto a chiedere la condanna del committente a che essa appaltatrice sia messa nelle condizioni di adempiere esattamente (e, così, a chiedere il pagamento del prezzo convenuto o determinato giudizialmente) e, certamente, non potrebbe domandare il pagamento della parte di corrispettivo relativo ad un'opera considerata unitariamente e realizzata, a causa del recesso ad nutum del committente, solo in parte.
36.- Occorre, infatti, considerare come nel contratto d'appalto l'appaltatrice, salvo diversa pattuizione che nel caso di specie è palesemente mancante, ha diritto al pagamento del corrispettivo soltanto dopo l'accettazione dell'opera
(art. 1665, ultimo comma, cod. civ.) e non certamente prima o durante i lavori: in assenza di un accordo in tal senso, infatti, il compenso dovuto come prestazione corrispettiva di un'opera unitaria non può essere parcellizzato o segmentato.
37.- Inoltre, nel caso in cui il contratto d'appalto fosse ancora in vigore, la resistente non potrebbe chiedere, come in effetti ha fatto, la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto, atteso che dette spese sarebbero rimaste a suo carico e, per contro, avrebbe titolo a percepire tutto il corrispettivo convenuto (o, in difetto, d'accordo quello determinato dal giudice) conseguente all'esecuzione del programma negoziale: il corrispettivo dell'appaltatore (così come del prestatore d'opera) è, di fatti, comprensivo delle spese sostenute per eseguire la prestazione affidata.
38.1.- Non è, quindi, revocabile in dubbio come non solo le difese articolate dalla convenuta (che allegano l'esistenza di un recesso ad nutum e fanno perno su questo fatto come reale causa della dissoluzione del vincolo contrattuale), ma anche la stessa domanda riconvenzionale proposta presuppongano la formulazione di una pregiudiziale domanda di accertamento dell'intervenuto recesso del committente dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.
38.2.- Detto in altri termini, se pure tale domanda non viene esplicitamente riprodotta anche nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la resistente allega espressamente il recesso ad nutum del committente, da un lato, come ragione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attore e, dall'altro lato, a sostegno della domanda di condanna del committente alla refusione delle spese sostenute ed al pagamento del compenso per l'attività svolta sino all'interruzione unilaterale del contratto.
pagina 15 di 23 38.3.- Non è, allora, decisivo che tale domanda sia assente dalle conclusioni della comparsa di risposta, perché “ai fini di una corretta interpretazione della domanda, deve comunque aversi riguardo alla volontà della parte quale emergente dall'intero complesso dell'atto che la contiene, e non solo sulla base delle conclusioni, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa.” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/08/2023, n.25121).
39.- Questo giudice, quindi, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, ma anzi, proprio al fine di entrare nel merito della domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta, può accertare lo scioglimento del vincolo contrattuale per effetto del legittimo recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., come, peraltro, statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo, cfr. Cassazione civile , sez. III , 01/08/2022 , n. 23820: “Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la statuizione restitutoria in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine.”.
40.- Invero, nel contratto d'appalto – ma del resto anche nel mandato, nel contratto d'opera e nel contratto d'opera professionale in cui il rapporto negoziale è fondato sull'intuitus personae – il committente può sempre recedere dal vincolo contrattuale, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del valore dell'opera o del servizio sino a quel momento eseguito, nonché del guadagno che la controparte avrebbe percepito ove il contratto fosse stato regolarmente eseguito (pari al corrispettivo residuo detratte le spese che l'appaltatore avrebbe sostenuto per portare a termine la prestazione). Non si tratta di un danno, come impropriamente qualificato dalla pagina 16 di 23 difesa del resistente, ma di un indennizzo perché è il controvalore economico dell'esercizio di un diritto del committente e, quindi, una perdita patrimoniale conseguente ad un'attività lecita.
41.- Ebbene, nel caso di specie, dai documenti allegati, dalle testimonianze assunte come criticamente vagliate dalla c.t.u., è emerso che l'appaltatore – per la fase di progettazione preliminare della cucina e degli altri arredi – ha lavorato complessivamente circa 30 ore e che, in difetto di accordo sul corrispettivo, la remunerazione possa essere fissata in 1.200,00 euro più iva
(cfr. pagg. 16-18): alla società resistente, infatti, non possono essere applicati i parametri valevoli per l'attività svolta da architetti liberi professionisti e soggetti al regime dell'iscrizione all'albo e all'adempimento degli obblighi connessi;
quindi, prudentemente, va applicato il compenso dovuto per l'interior designer. Complessivamente, pertanto, alla resistente a titolo di compenso per l'attività svolta prima del recesso del committente può essere riconosciuta la somma di 1464,00 euro.
42.- L'appaltatrice deve essere, inoltre, indennizzata delle spese sostenute per l'esecuzione parziaria del contratto. A tal proposito deve essere constatato come l'unica spesa documentata in atti sia quella relativa all'acquisto degli elettrodomestici. Il costo effettivamente sostenuto dalla resistente è pari a
6.868,28 euro, in quanto viene preso il valore senza iva perché, per una società commerciale, l'iva è una partita di giro, in quanto l'iva addebitata in rivalsa dal proprio fornitore viene portata in detrazione dall'iva a debito esposta sulle vendite: detto, altrimenti, per il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, l'iva non rappresenta un costo, perché il peso economico dell'imposta viene traslato sul consumatore. La spesa per gli elettrodomestici non corrisponde, tuttavia, alla perdita patrimoniale effettiva dell'appaltatrice, in quanto, come è emerso dalla c.t.u., gli elettrodomestici
(chiusi e imballati) a due anni dal loro acquisto conservano ancora un valore di mercato che viene stimato in euro 6.000,00 senza iva pari al prezzo della loro rivendita in blocco. Per le medesime ragioni non corrispondono ad un costo le spese di trasporto esposte nel doc. 18 di parte ricorrente (preventivo acquisto di elettrodomestici) perché, grazie all'attività del trasportatore, nei magazzini pagina 17 di 23 della resistente si trova un bene suscettibile di scambio sebbene con il leggero deprezzamento di cui si è detto sopra. La perdita patrimoniale effettiva subita dall'appaltatrice è, quindi, soltanto pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto degli elettrodomestici (prezzo esente IVA per quanto anzidetto) e il loro attuale valore di ricollocazione sul mercato. È solo tale perdita, pertanto, che deve essere indennizzata per il noto principio della compensatio lucri cum damno.
41.- Non è, invece, stato chiesto dalla resistente in via riconvenzionale l'indennizzo per lucro cessante e, cioè, l'utile netto che la resistente avrebbe percepito ove avesse portato a compimento la commessa. Tale voce dell'indennizzo, in ogni caso, non è dimostrabile perché, da un lato, la società resistente non ha allegato gli elementi relativi alla propria sfera organizzativa che consentano di inferire quale sia l'incidenza del costo del lavoro, del capitale e degli altri fattori produttivi sul corrispettivo finale e, dall'altro lato, non è neppure possibile individuare il valore complessivo della commessa, in considerazione del fatto che la progettazione, allorché vi è stato il recesso, era ancora ferma allo stadio preliminare.
42.- Conseguentemente, per effetto del recesso del committente ex art. 1671 cod. civ., la convenuta ha nei confronti del ricorrente un credito complessivamente pari ad euro 2.332,28 euro.
43.- Ciò detto, in considerazione del fatto che le somme incassate dall'appaltatrice (12.200,00 euro) a titolo d'acconto eccedono di gran lunga quelle dovute dal committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., la domanda riconvenzionale della resistente deve essere respinta.
44.- Ciò posto, è ora possibile passare ad esaminare la domanda riconvenzionale del ricorrente tesa ad ottenere la restituzione dell'acconto pagato all'appaltatrice.
43.- Sebbene il fatto costitutivo allegato dal committente a sostegno di tale domanda (l'inadempimento avversario e la conseguente risoluzione del contratto) non sia fondato, il ricorrente ha dedotto e provato l'esistenza di un fatto qualificabile dal giudice come recesso ad nutum dal contratto d'appalto ex art. 1671 cod. civ. (la missiva del 23.2.23 sub doc. 25 ricorrente ha pagina 18 di 23 l'inequivoca valenza di recesso ad nutum); inoltre, in considerazione delle difese e domande proposte dalla resistente, deve essere accertato l'intervenuto scioglimento del contratto per effetto del recesso comunque esercitato dalla committente e accettato dalla resistente, la quale, come si è detto, non ha offerto di eseguire il contratto e non ha messo in mora il creditore della propria prestazione, ma anzi ha domandato di essere ristorata delle conseguenze derivanti proprio dal recesso della propria controparte negoziale.
44.- Pertanto, seppure per un fatto costitutivo diverso da quello allegato dal ricorrente ma comunque sulla base di un fatto allegato e provato agli atti di causa (da mihi factum tibi dabo ius), è possibile accogliere la domanda di restituzione dell'acconto ex art. 2033 cod. civ., senza violare il principio della domanda ex art. 2033 cod. civ., essendo inequivoco che entrambe le parti – sebbene sulla base di diverse causae petendi – hanno chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti del contratto d'appalto stipulato.
45.- Ciò posto, per effetto dello scioglimento di un contratto non sussumibile nella categoria dei contratti a esecuzione periodica o continuata (in cui, cioè, vi sono coppie di prestazioni corrispettive che assumono valore autonomo da quelle che le precedono e da quelle che le seguono nell'esecuzione del programma negoziale), viene meno la causa debendi delle prestazioni eseguite dalle parti in esecuzione del contratto.
46.- Quanto ricevuto dalla resistente in esecuzione del contratto da cui il committente si è sciolto deve, quindi, essere restituito ex art. 2033 cod. civ., fatta eccezione per le somme che l'appaltatrice ha diritto a trattenere a ristoro di quanto le spetta ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.
47.- La domanda del ricorrente è, quindi, fondata nei limiti della minor somma di euro 9.867,62 (somma ottenuta detraendo dall'acconto percepito dall'appaltatrice le somme dovute dal committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.: valore di quanto speso per eseguire la prestazione e valore dell'attività prestata). Sulla somma sono dovuti interessi ex art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del recesso sino a quella del pagamento, in considerazione del fatto pagina 19 di 23 che, dal momento della manifestazione della volontà del committente di sciogliersi dal contratto, l'appaltatrice avrebbe dovuto restituire le somme versate dal committente a titolo di acconto sul compenso, salvo ovviamente il diritto di trattenere quanto, a sua volta, dovuto dal committente ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.
48.- Deve essere, inoltre, respinta la domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente, la quale, alla luce delle emergenze processuali, è
(essa sola) ammantata da una temerarietà rimarchevole.
49.- Non è, infatti, possibile l'ascrivere alla convenuta i danni conseguenti al preteso ritardo nella realizzazione dei progetti preliminari della cucina e consistenti nella ritardata prosecuzione del cantiere, atteso che, dopo il febbraio del '23, i lavori sono proseguiti ancora sulle opere murarie e impiantistiche. Non vi è, pertanto, alcun rapporto causa effetto sui tempi di consegna dell'abitazione ristrutturata ed arredata e i tempi di redazione dei rendering della cucina e degli arredi, atteso che, anche se tali attività fossero state fatte nei tempi desiderati dal committente, nondimeno per la data del giugno del '24 (data in cui il c.t.u. è acceduto all'immobile e successiva di oltre un anno il recesso ad nutum) l'abitazione non sarebbe stata ultimata per fatti ascrivibili alle imprese incaricate di realizzare le opere murarie e impiantistiche.
L'esito dell'ispezione del c.t.u. dimostra, infatti, un cantiere ancora in corso, di tal ché anche se la resistente fosse stata pronta in corso di causa per installare i mobili, comunque non avrebbe potuto procedervi per la situazione in cui versava l'abitazione ancora nel giugno del '24 e, quindi, oltre un anno dopo il preteso inadempimento della resistente.
50.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre procedere alla loro compensazione parziale per le seguenti ragioni. Sono state, infatti, rigettate le domande del ricorrente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da inadempimento, mentre è stata accolta, in parte, la domanda di restituzione dell'acconto. È stata anche rigettata la domanda della resistente di risarcimento del danno e di pagamento del valore delle opere realizzate, non perché non vi fossero i presupposti fattuali della stessa (scioglimento del pagina 20 di 23 contratto per recesso del committente e debenza dell'indennizzo di cui all'art. 1671 cod. civ.), ma perché l'acconto percepito era in eccesso rispetto a quanto dovuto a tale titolo dal committente.
51.- Tenuto conto, pertanto, complessivamente dell'esito del giudizio e, inoltre, del fatto che, quand'anche il committente avesse ritenuto il contratto sciolto in conseguenza del recesso ad nutum, avrebbe nondimeno dovuto agire in giudizio per la restituzione dell'acconto pagato all'appaltatrice, sia pure al netto delle spese e del valore dell'attività svolta da quest'ultima, è ragionevole ritenere che, al ricorrente, parzialmente vittorioso sulla sola domanda di condanna alla restituzione dell'acconto, vadano riconosciute le spese legali compensate per ½.
52.- Le spese legali si liquidano sulla base dei valori medi del d.m., ad eccezione della fase conclusiva che, essendosi celebrata mediante succinta discussione orale, può essere liquidata sulla base dei minimi, nonché della fase di istruttoria e di trattazione, da liquidarsi anche essa sulla base dei minimi, non essendovi stata alcuna appendice scritta della prima udienza ed essendo stata l'attività istruttoria semplice sia per quel che riguarda il numero di testi escussi e dei capitoli ammessi, sia per quel che attiene allo svolgimento delle indagini peritali. Devono essere liquidate anche le spese per l'assistenza legale nella mediazione demandata che vengono liquidate sulla base dei minimi tabellari perché la procedura è consistita nello svolgimento di un solo incontro avanti al mediatore e perché l'attivazione della mediazione, essendo successiva al giudizio, non implicava lo svolgimento ex novo dell'attività di studio della vertenza da parte del difensore. La liquidazione, alla stregua dei criteri sopra enunciati e salvo errori di calcolo nella loro applicazione, viene fatta come da dispositivo.
53.- Analoga proporzione deve essere rispettata per le spese di c.t.u. che devono gravare in misura preponderante (per i ¾) sulla convenuta e per ¼ sul ricorrente che, comunque, rifiutando ogni possibile remunerazione dell'attività svolta dalla resistente ha dato causa anch'egli all'indagine peritale.
P.Q.M.
pagina 21 di 23 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dal ricorrente;
b) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;
c) dichiara il contratto sciolto per effetto del recesso ad nutum esercitato dal committente;
d) accerta il diritto del committente alla restituzione dell'acconto pagato all'appaltatrice in esecuzione del contratto da cui è receduto nella misura di euro 12.200,00;
e) accerta il diritto dell'appaltatrice al pagamento della somma di 2.332,28 euro a titolo di indennizzo conseguente al recesso ad nutum dal contratto;
f) per effetto della compensazione atecnica del maggior credito del committente alla restituzione del pagamento indebito ricevuto dall'appaltatrice con il minor credito dell'appaltatrice al pagamento dell'indennizzo dovuto dal committente, accoglie la domanda di condanna articolata dal committente nei limiti della somma di 9.867,72 euro oltre interessi ex art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del
23.2.23 al saldo;
g) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente di condanna del ricorrente pagamento al pagamento dell'indennizzo conseguente al recesso ad nutum;
h) condanna la resistente al pagamento al ricorrente delle spese legali che si compensano per ½ e, conseguentemente, la somma di euro 1.919,50 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge per l'assistenza legale giudiziale, nonché euro 331,00 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge per la fase di mediazione demandata, più la metà del contributo unificato come in atti. pagina 22 di 23 i) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni, per ¼ a carico del ricorrente e per ¾ a carico del resistente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma terzo, c.p.c., pubblicata mediante deposito
Verona, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche in corso di causa, del resto, i lavori di ristrutturazione si trovavano ancora in uno stato lontano dal completamento, atteso che, in sede di sopralluogo peritale dell'11.6.24 (sopralluogo, quindi, antecedente di nove mesi la data di pubblicazione dell'odierna sentenza), la c.t.u. ha così descritto lo stato dei luoghi: “L'immobile è stato riscontrato non completato, risultano infatti ancora mancanti le pavimentazioni, le porte interne, gli impianti tecnologici risultano già posati, l'impianto elettrico deve ancora essere chiuso nelle scatole di derivazione e nelle placchette. Per quanto riguarda la cucina si evidenzia la presenza, a circa 2,30 ml dal muro perimetrale sud-ovest, delle tubazioni elettriche e idrosanitario per la realizzazione di una “isola”. Per quanto riguarda il soggiorno si evidenzia la presenza di un camino al vertice nord della parete nord est, nonché di una porta finestra verso sud est. Il camino non risulta completato nel suo rivestimento. Le cabine armadio consistono in due piccole stanze aventi altezza massima di ml 2,84e max di 3,70 ml, entrambe dotate di finestra. Anche in queste stanze risultano mancati le porte interne e le pavimentazioni.” (cfr. C.T.U. pagg. 6-7). 2 Cassazione civile, sez. II, 16/03/2018, n. 6547: “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del Cc solo quando … alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi soltanto dall'uso di espressioni quali entro e non oltre e simili, né da una generica necessità prospettata durante le trattative, quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta la utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.” 3 Cassazione civile sez. II, 11/06/2018, n.15052: “Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.” 4 Cassazione civile sez. II, 04/09/2014, n.18696: “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.” 5 Cassazione civile, sez. III, 22/10/2014, n. 22346: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” 6 Essendo, peraltro, il cantiere ancora non ultimato dalle altre imprese a distanza di oltre un anno dalla missiva in cui il ricorrente lamenta la mancata consegna degli elettrodomestici, è evidente che, ove mai consegnati, questi beni durevoli ed ingombranti, privi per l'habitator di utilitas se scollegati dal tutto, sarebbero rimasti imballati e stoccati per oltre un anno nella cantina o nel garage del È, quindi, Pt_1 evidente come l'omessa consegna degli elettrodomestici sia agitata dalla difesa del ricorr e un mero pretesto a sostegno della propria domanda di risoluzione del contratto, ma non possa assurgere seriamente a fatto costitutivo della medesima. 7 Le espressioni virgolettate sono citate testualmente dalle pagine 16 e 17 della comparsa della resistente.
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