Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 830/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. CIPOLLINA LAVINIA
Appellanti nei confronti di:
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO,
PESENTI MARCO, ROMEO CHRISTIAN, CIPOLLA LUCIANA,
LETTENMAYER FLORA, Controparte_2
Appellata - appellante incidentale
Oggetto: mutuo (contratti bancari)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellanti: “si conclude come in atto di citazione in appello, ritenendo sussistenti tutti i motivi di appello, insiste nelle domande ivi esposte in relazione alla valutazione dell'incidenza
in particolare va riformato il capo (ed i capi connessi) in cui il Giudice di prime cure ha valutato che l'accertata usurarietà del tasso di mora comporterebbe la semplice riconduzione del tasso di mora al tasso legale;
va inoltre riformato il capo in cui il Giudice ha stabilito che “l'errata indicazione (accertata dal CTU) del TAEG nel contratto non comporta la nullità della clausola che prevede gli interessi ai sensi dell'art. 117.6
T.U.B.” Con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”;
appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, integralmente richiamate tutte le conclusioni e le domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori e ai sensi dell'art. 348bis Pt_1 Pt_2
c.p.c. - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1715/2019, resa in data 2 aprile 2019, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in parziale modifica della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la non usurarietà degli interessi di mora per le ragioni esposte in atti . In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie reiterate dall'appellante; in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1715/2019 del 2/4/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande, di accertamento della nullità di clausole negoziali, proposte da e Parte_1
nei confronti di dichiarando la nullità della pattuizione sugli Parte_2 Controparte_1 interessi di mora nel contratto di mutuo ipotecario n. 1240899 del 24/3/2006 (rep. n. 205307, racc.
10386) e rigettando la domanda di ripetizione di indebito svolta dagli attori.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 15/4/2019,
[...]
e , affidato a diversi motivi. Parte_1 Parte_2
Costituendosi, ha contestato le ragioni del gravame, chiedendone il rigetto, e ha Controparte_1 proposto appello incidentale ritenendo insussistente la violazione della disciplina sull'usura.
Senza incombenti istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, giusta ordinanza del 25/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190
c.p.c.
***
In ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, i primi due motivi di appello principale e il primo (ed unico) motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
E invero, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza invocando l'applicazione della sanzione della nullità per ogni clausola riguardante gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, mirando a far accertare la gratuità del mutuo, avendo già il giudice di prime cure appunto acclarato la nullità della clausola riguardante gli interessi di mora, siccome contemplante tasso maggiore di quello soglia di riferimento (usura cd. originaria), e disatteso la domanda per il resto;
ciò perché, così compendiando il motivo di gravame sul punto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che ai fini della verifica della usurarietà possano considerarsi separatamente le diverse previsioni sugli interessi, corrispettivi e di mora, mentre per quanto previsto dall'art. 1815 c.c. nessun interesse sarebbe dovuto.
Con il secondo motivo, e contestano il confronto del tasso Parte_1 Parte_2 di mora con il tasso soglia di usura (TSU) maggiorato di 2,1 punti percentuali. Argomentano che soltanto a “fini statistici (…) una indagine della Banca d'Italia mostra che la maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” (cfr. pag. 5, atto di appello), e sostengono che il tasso di mora deve essere confrontato con il TSU senza alcuna maggiorazione.
Al contempo, con l'appello incidentale, contesta il metodo di calcolo utilizzato per la CP_1 verifica dell'usura del tasso di mora, avendo il giudice di prime cure confrontato il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia previsto per i soli interessi corrispettivi. Per tali ragioni, ritiene che non solo in ogni caso non potrebbe mai dichiararsi la gratuità del mutuo, non potendo considerare cumulativamente gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi stante la diversa funzione degli stessi, ma anche che il tasso di mora separatamente considerato sia stato pattuito entro la soglia prevista per il periodo di riferimento, quindi chiedendo la riforma sul punto della statuizione.
Ciò posto, devesi rammentare che l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della Banca d'Italia di cui alla legge n. 108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione. Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII 29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche ove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224
c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, noto è l'arresto di Cassazione civile SS.UU. 18/9/2020 n.
19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito (per quanto qui di interesse) che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo
a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace”.
Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo, con la conseguenza che le censure degli appellanti sul punto sono destituite di fondamento;
deve ribadirsi, cioè, della differente valutazione con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora, va accolto l'appello incidentale.
Vale rammentare che di recente, in linea con il precedente arresto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura. Anche su questi aspetti si è espressa la citata sentenza delle Sezioni Unite, in sostanza individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi” (Cass. n.
13144/2023).
Ancora da evidenziare è che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le
Istruzioni della Banca d'Italia quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui
è chiamata a fare uso la Banca d'Italia nell'assolvere questo compito è poi alla base delle diverse questioni di cui si è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare ai fini dell'individuazione del carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui, aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring)
è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo, superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
In tema di usura sopravvenuta, infatti, in sede di legittimità, è stato di recente ribadito che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 17/8/2023 n.
24743).
La verifica sul rispetto dei tassi-soglia ex L. 108/96 va quindi fatta, per la prevalente giurisprudenza, proprio tenendo conto delle indicazioni fornite da Banca
d'Italia nelle rilevazioni trimestrali dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) (cfr.
Tribunale di Milano del 22.1.2015 n. 875; Tribunale di Palermo del 17.2.2016). La
Banca d'Italia emana le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 medio ai sensi della legge sull'usura», che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento per la «rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura»: è ad esse quindi che deve aversi riguardo per la verifica richiesta dal caso concreto.
Non rileva invece il cd. TAEG, tasso (armonizzato a livello eurounitario, e del quale si dirà anche oltre) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, secondo la definizione dell'art. 121 1° comma lett. m del TUB;
e il terzo comma demanda alla
Banca d'Italia il compito di stabilire «in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito». In sintesi, il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale
(comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, al fine di renderlo edotto e consentirgli di comparare le diverse offerte sul mercato;
deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante è il T.E.G. (Tasso
Effettivo Globale), cioè il tasso su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal . Tale valore, in origine aumentato Parte_3
della metà e dal 14 maggio 2011 (d.l. n. 70/2011, che modifica l'art. 2 IV comma legge 108/96) aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (e la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali), viene a costituire la soglia d'usura (T.S.U.), oltre la quale si applicano le sanzioni previste dalla legge 108/96. Ai fini del calcolo del TSU, le Sezioni Unite sono appunto intervenute al fine dettare i criteri di rilevazione, distinguendo le singole modalità di calcolo per i diversi periodi di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 riferimento, che variano rispetto alla data di conclusione del contratto (Cass.
SS.UU. n. 19597/2020 già richiamata).
Orbene, per i contratti conclusi dall'1/4/2003 al 30/6/2011 (questo il periodo di riferimento essendo il contratto oggetto di causa stipulato il 24/3/2006), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1%, il tutto maggiorato del 50% [formula indicata nella citata statuizione delle Sezioni Unite del 2020: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5]. Dunque, tenuto conto che per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, nel primo trimestre del 2006 il TEGM era del
3,85%; sviluppando la formula appena richiamate [per cui si ha: (3,85+2,1) x 1,5], il tasso soglia è di 8,925% sicché il tasso di mora previsto in contratto del 6,300% risulta, diversamente da quanto statuito in prime cure, al di sotto della soglia.
Per tali ragioni, l'appello incidentale è meritevole di accoglimento e da ciò consegue, in riforma della sentenza impugnata, la validità della clausola relativa agli interessi di mora inserita nel contratto di mutuo.
Tornando alla disamina dell'appello principale, col terzo motivo gli appellanti lamentano che “anche in assenza di usura, la misura del TAEG riportato in contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato”, comportando peraltro una “violazione dei doveri di correttezza e trasparenza in capo alla banca”.
Concludono affermando che l'errata indicazione del TAEG comporta la nullità
“della clausola afferente agli interessi pattizi”, con la conseguente applicazione dell'art. 117, comma 6, TUB (cfr. ancora atto di appello, pag. 6).
La doglianza è infondata. Sul punto, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), altrimenti detto ISC (Indice Sintetico di
Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Pertanto, “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della
Pa banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023 n. 4597).
Tanto esposto, la clausola relativa agli interessi pattuiti è valida e gli appellanti, non avendo compiutamente allegato e provato danno, non possono avvalersi della tutela risarcitoria.
Con il quarto motivo, gli appellanti contestano l'indeterminatezza del tasso corrispettivo, in quanto tasso variabile collegato al parametro Euribor, e la sua
“manipolazione” a seguito di “intesa restrittiva della concorrenza, operata da un cartello tra le principali banche europee, con lo scopo di manipolare, a proprio vantaggio, il corso dell'Euribor”. Concludono, dunque, affermando la nullità della relativa clausola contrattuale e l'applicazione dell'art. 117 TUB (cfr. ancora atto di appello, p. 8-11).
Devesi allora richiamare recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007), per cui “affinché possa ritenersi che, in un contratto
(cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta 'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quanto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione
e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)”.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se
e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.”
(Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, che questo Collegio ritiene di condividere, emerge la infondatezza delle allegazioni (nuove) degli appellanti sul punto, atteso che nulla viene addotto sullo specifico contratto, sulle conseguenze concrete sul contratto (di mutuo ipotecario) e sul ruolo della Banca;
che, si badi, neanche risulta essere fra quelle partecipi dell'accordo.
Segnatamente, gli appellanti affermano che la vicenda relativa alla manipolazione del parametro Euribor, oggetto della decisione della Corte Europea del 4/12/2013, “si è chiusa con la condanna di 4 tra le più note banche europee
(AR, TS AN, YA AN of ND e )” (cfr. Controparte_3
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 ancora atto di appello, pag. 9).
Per completezza, si aggiunge che dal contratto di mutuo emerge la determinatezza del tasso di interesse corrispettivo pattuito tra le parti: in particolare, risulta che “si pattuisce espressamente che il mutuo è regolato ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dall'1.7.2006 (…). Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari a 2,80% e pertanto il tasso d'interesse ad oggi risulta pari al 4,30% su base annua” e pure che “In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo (…) decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 (due) punti” (cfr. p. 6-8, doc.1, All. C, depositato da . CP_1
Con il quinto motivo, infine, gli appellanti lamentano che “l'erronea valutazione del Giudice di Prime ha comportato ulteriori pregiudizi, anche economici, Pt_5
per gli attori, i quali vanno ad aggiungersi a tutti quei pregiudizi e a quelle vessazioni subite a causa di un contratto di mutuo affetto da usura originaria”.
Argomentano che “In particolare, a seguito della trasmissione della consulenza definitiva, avvertiti” dal proprio difensore “delle risultanze positive della CTU, i
IG.ri e , avevano già progettato investimenti sulle somme che Pt_1 Pt_2
sarebbero state oggetto di probabile ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c.” (v. ancora appello, p.11-12).
La doglianza non può trovare accoglimento: invero, la acclarata conformità delle previsioni pattizie alle diverse norme invocate innanzitutto consente di escludere la sussistenza di condotta che avrebbe deprivato gli odierni appellanti di poste a loro
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 indebitamente sottratte.
E va comunque evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della Banca, non è configurabile come danno in re ipsa e deve essere provato in termini diretti. In particolar modo, una generica dichiarazione, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis
Cass. 5 marzo 2015, n. 4443 e Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931). Pertanto, seppur è ammessa la prova presuntiva, si deve tuttavia rilevare che, nel caso in esame, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite. Da ciò consegue senz'altro che la mancata produzione di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, da parte di coloro che ne richiedono ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
In merito al danno non patrimoniale, da ultimo, la Corte di Cassazione chiarisce che il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Ord. n. 7594/2018).
Anche sotto questo profilo nulla viene dedotto e dimostrato: sarebbe stato onere dei danneggiati attori allegare fatti idonei a dimostrare le conseguenze negative in termini di credibilità e di reputazione.
In difetto di tali necessarie allegazioni il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente escluso la sussistenza di un danno e deve altresì escludersi la sussistenza di pregiudizi successivi alla sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni svolte, solo l'appello incidentale è meritevole di accoglimento e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, accertato il rispetto della soglia d'usura, devesi dichiarare la validità della clausola relativa agli interessi di mora contenuta nel contratto di mutuo ipotecario n. 1240899 del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 24/3/2006; ne consegue che le domande attoree andavano e vanno rigettate.
Quanto alle spese di lite del complessivo giudizio, per il primo grado può confermarsi la statuizione di prime cure, col capo che le ha poste per due terzi a carico degli attori (ivi compresi i costi della consulenza): ciò considerando che pur in presenza di soccombenza, diverse delle questioni prospettate erano ancora oggetto di dibattito in giurisprudenza all'epoca dell'adozione della pronuncia.
Per quelle del presente grado, l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza degli attori e ora appellanti e Parte_1 Parte_2
e perciò di porle a carico di costoro integralmente, con la liquidazione
[...]
indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da e , con atto Parte_1 Parte_2
di citazione del 15/4/2019 avverso la sentenza n. 1715/2019 resa dal Tribunale di
Palermo il 2/4/2019; in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
e in parziale riforma della stessa sentenza:
[...]
rigetta le domande tutte proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e conferma nel resto l'impugnata sentenza (spese Controparte_1
di lite).
Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.600,00, per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
13 marzo 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16