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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ai sensi dell'art.281 sexies comma quarto cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.239 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. con sede a Parte_1 P.IVA_1
PA (AV); rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fiorillo, per procura in atti, presso il cui studio sito a Marina di Gioiosa Ionica via Corrado Alvaro 12 è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE/OPPONENTE
E
VV. , c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
9.7.1980, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Parisi, giusta procura in atti, presso il cui studio sito a Bovalino è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art.615 cpc.
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 13.12.2023 la società proponeva opposizione ex art.615 cpc CP_2
all'atto di precetto notificato dall'odierna resistente il 5.12.2023 fondato sull'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Locri il 9.5.2023 nella proc. es. mobiliare presso terzi con cui assegnava la somma fino alla concorrenza di €.3.630,40
a parziale soddisfo delle spese di procedura alla quale Controparte_3
creditore procedente della sig.ra , con prededuzione delle spese di Persona_1
giustizia da distrarre in favore dell'avv. quale procuratore distrattario della CP_1
A motivo dell'opposizione lamentava che sulla retribuzione della CP_3
debitrice esecutata era esistente già precedente pignoramento ad opera dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e mensilmente trattenuto dal terzo pignorato nella misura di
1/5 dello stipendio e del TFR, per cui non poteva essere pagata la somma assegnata a favore dell'avv. quale distrattario della per non essere state CP_1 CP_3
sottoposte dal terzo pignorato ulteriori somme oltre quelle destinate all'Ader perché oltre il limite del quinto.
Si costituiva l'opposta che contestava l'opposizione proposta dal terzo pignorato che, in sede di esecuzione non aveva reso la dichiarazione di cui all'art.547 cpc., anche dopo la rinotifica dell'ordinanza del G.E. ex art.548 cpc. Pertanto, per come prescritto dalla norma, in caso di mancata dichiarazione del terzo, il G.E. procede all'assegnazione della somma sulla base della presunta assenza di contestazione del terzo e, nello specifico, in base alle allegazioni fornite dal creditore procedente.
Rilevava anche la tardività dell'opposizione perchè laddove si contesta il contenuto dell'ordinanza di assegnazione, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art.617 cpc entro venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto. L'ordinanza di assegnazione del 27.3.2023 era stata notificata il 9.5.2023 e solo con la notifica dell'atto di precetto effettuata a seguito del mancato pagamento della somma assegnata, il terzo aveva proposto l'opposizione ex art.615 cpc. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva assegnata al G.E. del precedente procedimento che con suo provvedimento dell'1.3.2024 rimandava gli atti al Presidente della Sezione per la riassegnazione del procedimento alla sezione ordinaria in quanto trattavasi di opposizione proposta ai sensi dell'art.615 cpc. per la quale è competente il giudice della cognizione. Il Presidente della Sezione riassegnava al contenzioso ordinario il fascicolo con assegnazione a questo giudice che fissava la comparizione delle parti. La causa quindi dopo la prima udienza veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies cpc all'udienza del 20.3.2025 ove veniva trattenuta in decisione ai sensi del comma quarto dell'art.281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata.
In primo luogo si osserva che il contenuto della presente opposizione proposta dal terzo pignorato quale debitor debitoris, contesta l'assegnazione delle somme alla che non poteva essere attribuita per preesistenza di un altro pignoramento CP_3
promosso dall'Ader con conseguente accantonamento delle somme staggite da parte del terzo pignorato nei limiti del quinto dello stipendio, per cui non avrebbe potuto il terzo provvedere al vincolo di altre somme. Ne consegue che la contestazione del terzo non attiene al precetto ma al diritto del procuratore ad agire in executivis sulla base di un'assegnazione che in nuce non ha tenuto conto della precedente esecuzione. Non vi
è contestazione sulla quantificazione del credito, ma sul diritto stesso che il terzo può sollevare solo dopo l'ordinanza di assegnazione con la quale il terzo diventa debitore contro cui agire per il recupero della somma assegnata se non vi ottempera spontaneamente. In tal caso l'opposizione va inquadrata ai sensi dell'art.617 comma
1 cpc, e non come opposizione ex art.615 cpc, (cfr. Cass. 15.6.2023 n.15822), che è
l'unico rimedio esperibile per contestare i vizi dell'ordinanza di assegnazione con cui si conclude la procedura esecutiva e ciò perché una volta assegnate le somme, il titolo da attivare nei confronti del terzo è solo l'ordinanza di assegnazione quale atto finale della procedura esecutiva. E' quindi corretta l'introduzione dell'opposizione con ricorso ma, ai sensi del comma 1 dell'art.617 cpc andava proposta al giudice competente ai sensi dell'art.480 terzo comma cpc, entro venti giorni dalla notificazione del titolo. Nello specifico, se è pur vero che il ricorso è stato proposto entro venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, poiché le ragioni dell'opposizione attengono al titolo e non al precetto, il termine prescritto a pena d'inammissibilità andava computato dalla data di notifica dell'ordinanza (9.5.2023) e non dell'atto di precetto, proprio perché
l'art.617 cpc attiene alla contestazione dei vizi formali del singolo atto esecutivo o del precetto, semprechè sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione.
Il mezzo dell'opposizione a precetto è da ammettersi allorchè il terzo pignorato intenda far valere nei confronti del creditore assegnatario, fatti nuovi estintivi o impeditivi della pretesa creditoria sopravvenuti all'assegnazione e relativi ai rapporti con il creditore procedente (cfr. Cass., 11493/2015; Cass., 10912/2017), come ad es. pagamento avvenuto dal terzo direttamente a mani del creditore stesso, ma tale ipotesi
è del tutto estranea al caso di specie.
Se pertanto, l'opposizione proposta appare tardiva, la stessa comunque non può essere accolta nel merito. La società quale terzo pignorato, non ha reso la CP_2
dichiarazione ex art.547 cpc neppure a seguito di rinotifica dell'ordinanza resa ai sensi dell'art.548 cpc. Ciò per espressa previsione normativa, va inteso come tacita non contestazione da parte del terzo che autorizza il G.E. ad emettere l'ordinanza di assegnazione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.548 cpc, può essere impugnata dal terzo ai sensi dell'art.617 cpc solo se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Quanto alla contestazione mossa al creditore procedente che non avrebbe indicato al
G.E. la presenza di altro pignoramento dell'Ader per come chiaramente risultava dall'allegazione presentata, la stessa è ininfluente, in quanto il creditore procedente si limita a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di credito che il debitore esecutato ha verso il terzo pignorato. L'esame della busta paga e dei prospetti della retribuzione ai fini dell'assegnazione spetta comunque al G.E. e non al creditore procedente, se il terzo non rende la dichiarazione di rito nel quale ha l'obbligo di indicare i precedenti sequestri e pignoramenti ai sensi dell'art.547 cpc.
Le spese vanno poste a carico dell'opponente per il principio di soccombenza e vanno liquidate secondo le tariffe minime per il contenuto dell'opposizione e per le fasi realmente trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di VV. , con atto ritualmente notificato, ogni CP_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€.852,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore del procuratore dell'opposta che ne ha chiesto la distrazione.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 22 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis