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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3284/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3284/2020, promossa da:
INER. (C.F. ), (C.F. Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
e (C.F. C.F._1 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avv. Annarita D'Ercole e C.F._2 dell'Avv. Riccardo Veltri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in La Maddalena, Via XX Settembre n. 10 attori opponenti
c o n t r o
(C.F. , mandataria Controparte_1 P.IVA_2 in nome e per conto di con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Cudoni Giuseppe, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Roma n. 107, presso il detto difensore convenuta opposta
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._3 dell'Avv. Oggiano Vanni Maria, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Torres 27, presso il detto difensore intervenuto
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3 con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Boscia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n.47, presso lo studio del detto difensore intervenuta ex art. 111 cpc pagina 1 di 14 C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- nel merito anche in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale: accertato che nella fattispecie la è venuta meno a quanto imposto al CP_5 creditore, con ciò verificandosi le ipotesi disciplinate dagli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., a) dichiarare l'estinzione delle fideiussioni prestate dai Sig.ri Parte_3
e per fatto della Banca che ha vanificato la
[...] Parte_2 facoltà degli stessi di surrogarsi nei diritti del creditore;
b) accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 della lettera di fideiussione sottoscritta dai Sig.ri e Parte_3 Parte_2
, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza a
[...] causa del mancato rispetto del termine semestrale importo dall'art. 1957 c.c.; c) accertare l'assenza dei movimenti di conto relativi al c/c n. 19840 dal 23/12/1999 al 31/03/2004 e per l'effetto assegnare saldo zero al saldo iniziale del 01/04/2005; d) accertare l'illegittimità e dichiarare la nullità dei giroconti delle competenze maturate sui conti anticipi n. 20941 e 70203326 e sul c/c ordinario n. 65026638, riversate – in assenza di valido collegamento negoziale – nel c/c n. 19840; e) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto, nonché l'illegittimità degli addebiti effettuati sui rapporti oggetto di giudizio per tale causa;
f) preso atto della mancanza di valide pattuizioni contrattuali relative ai conti anticipi n. 21840 e 70203326 dichiarare illegittime tutte le competenze addebitate sul rapporto di conto corrente ordinario e per l'effetto di quanto sopra, previa ricostruzione dell'intero rapporto, eventualmente a mezzo di CTU tecnico contabile, quantificare le competenze maturate sui conti anticipi espungendole integralmente dal conto corrente ordinario;
g) accertare e dichiarare che i tassi applicati al c/c ordinario n. 65026638 sono difformi da quelli pattuiti in contratto e nella delibera fidi del 08/07/2005 e per l'effetto ricostruire – a mezzo CTU contabile - le competenze al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
pagina 2 di 14 Per l'effetto di tutti gli accertamenti di cui sopra, ricostruisca il saldo dei conti correnti n. 198840 e 65026638 alla data di passaggio a sofferenza decurtati delle somme illegittime per clausole nulle o non pattuite e per l'effetto di tali accertamenti e dichiarazioni revocare il decreto d'ingiunzione opposto. Con condanna della opposta al pagamento dei compensi e spese del CP_5 procedimento oltre il 15% per rimborso forfettario, IVA e CA come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“IN ORDINE ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la propria incompetenza per materia ex D. Lgs. n. 168/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 3/2017, in favore della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, con sede in Cagliari;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Signori per mancanza Pt_3 dei presupposti giuridici soggettivi di cui alla Legge n. 287 del 10.10.1990;
- dichiarare l'improponibilità delle contestazioni sollevate dai sigg. Pt_3 garanti in forza di contratto autonomo di garanzia della Iner. per Parte_1 difetto di legittimazione;
per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare infondata l'opposizione e mandare assolta la nella sua qualità e come Controparte_1 sopra generalizzata, rappresentata e difesa, da ogni avversa pretesa, confermando in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
- nell'eventualità in cui si dovesse revocare il titolo, condannare la Iner.
[...] ed sigg. – la prima quale debitrice principale e gli altri due quali Pt_1 Pt_3 garanti in forza di contratto autonomo di garanzia – al pagamento – per i titoli dedotti in causa ed in via tra loro solidale – della diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta in corso di causa, conteggiata alla data di statuizione delle certificazioni ex art. 50 d. lgs. n. 385 del 1993 versate in atti, oltre successivi interessi di mora al tasso contrattuale fino al soddisfo. IN ORDINE ALL'AVVERSA DOMANDA RICONVENZIONALE
- dichiarare l'improponibilità delle contestazioni sollevate dai sigg. Pt_3 garanti in forza di contratto autonomo di garanzia della per Pt_4 Parte_1 difetto di legittimazione;
pagina 3 di 14 - per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare infondata l'opposizione e mandare assolta la nella sua qualità e come Controparte_1 sopra generalizzata, rappresentata e difesa, da ogni avversa pretesa”.
Per l'intervenuto : Controparte_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, previa declaratoria dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 140.000,00 da parte di , per i titoli di cui Controparte_3 sopra, nei confronti dell'odierna società convenuta opposta, accertare le poste di dare e avere tra la medesima società convenuta opposta e la società attrice opponente, secondo giustizia, con tutte le conseguenze di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Per l'intervenuta Controparte_4
“si costituisce ed interviene ai sensi dell'art. 111, comma 3 C.P.C. nel presente giudizio n. 3284/2020 R.G., pendente innanzi il Tribunale di Sassari, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le deduzioni e le allegazioni documentali tutte già avanzate dalla cedente, alle quali si riporta e che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, dichiarando altresì di non essere legittimata passiva per la domanda risarcitoria e/o restitutoria e/o per qualsiasi richiesta di pagamento che resterà in capo alla cedente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. Iner. e hanno Pt_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 548/2020 con cui il Tribunale di Sassari ha ingiunto loro di pagare, in solido, a quale mandataria in nome e Controparte_1 per conto di la somma di € 711.401,29, oltre Controparte_2 interessi di mora al tasso convenzionale e comunque nei limiti della normativa antiusura ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
1) la carenza di prova del credito ingiunto;
2) la nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola derogatoria del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (art. 6 delle fideiussioni allegate in sede monitoria), con conseguente estinzione per pagina 4 di 14 decadenza, a causa del mancato rispetto del termine semestrale da parte della Banca;
3) la liberazione dei fideiussori per fatto del creditore ex artt. 1955 c.c. e 1956 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia fideiussoria per aver vanificato il diritto del fideiussore di surrogarsi e per non aver tenuto conto della situazione debitoria della società; 4) l'insussistenza del credito ingiunto, a causa dell'illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto, nonché dell'illegittima girocontazione dai conti correnti anticipi al conto corrente ordinario e dell'applicazione del tasso di interesse del 4,208%, anziché di quello pattuito del 4,136% con riferimento al c/c 65026638. Per tali motivi, gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione delle fideiussioni prestate, la nullità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., l'illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, nonché per indebite girocontazioni e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Costituitasi in giudizio, quale Controparte_1 mandataria in nome e per conto di ha allegato: Controparte_2
1) di aver fornito piena prova del credito ingiunto derivante da: scoperto di conto corrente n. 490/19840 acceso in data 23.12.1999, con saldo debitore di € 358.795,37 alla data del 6.11.2015 e garantito da
[...]
e in forza di fideiussione in data Parte_2 Parte_3
9.9.2005; scoperto di conto corrente n. 490/65026638 acceso in data 8.6.2005 e rinegoziato in data 22.1.2013, con saldo debitore di € 482.116,08 alla data del 6.11.2015, garantito da Parte_5
in forza di fideiussione in data 9.9.2005; Parte_3
2) l'incompetenza per materia del Tribunale di Sassari, con riferimento all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust ai sensi degli artt. 33 L. 287/1990 e 1 d.lgs. 168/2003, stante la competenza funzionale della Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Cagliari;
3) il difetto di legittimazione attiva dei garanti opponenti con riferimento alla pretesa violazione della normativa antitrust, non potendo essere qualificati come consumatori;
4) il difetto di legittimazione attiva dei medesimi rispetto alle contestazioni attinenti alla validità delle obbligazioni garantite, trattandosi di contratti pagina 5 di 14 autonomi di garanzia o, comunque, di fideiussioni con clausola solve et repete;
5) la validità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., atteso che i testi contrattuali delle fideiussioni non coincidono con il modello ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca di Italia del 2.5.2005, da ritenersi comunque inapplicabile, trattandosi di fideiussioni stipulate in epoca successiva;
6) la previsione per i garanti – che rivestivano posizioni apicali nella società debitrice – di tenersi costantemente aggiornati in ordine allo stato dei rapporti garantiti (art. 5 delle fideiussioni), con conseguente inapplicabilità degli artt. 1955 e 1956 c.c.;
7) che, quanto al saldo del c/c 19840, le somme oggetto di ingiunzione erano già state rideterminate con esclusione di ogni forma di capitalizzazione e delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto e che, quanto al saldo del c/c 65026638, acceso successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era legittima, essendo prevista la pari periodicità di capitalizzazione anche per gli interessi attivi;
8) la specifica pattuizione della commissione di massimo scoperto e la genericità della contestazione in ordine alle asserite girocontazioni. Per tali motivi, la convenuta opposta ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma dovuta.
1.3. Dopo che, in prima udienza, era stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai fideiussori, è intervenuto volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105, comma II cpc, , ulteriore fideiussore ingiunto in forza del Controparte_3 medesimo decreto ingiuntivo, allegando di aver pagato all'opposta la somma di € 140.000,00 a seguito di transazione con la stessa e di aver ottenuto decreto ingiuntivo per tale somma nei confronti della debitrice Par garantita . , da quest'ultima poi opposto. Pt_4
ha, quindi, chiesto accertarsi l'avvenuto pagamento Controparte_3 della somma di € 140.000,00, con conseguente accertamento delle poste di dare e avere.
pagina 6 di 14 1.4. è poi intervenuta in Controparte_4 giudizio ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito oggetto di causa, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 tub in data 15.12.2022, associandosi alle difese e conclusioni già rassegnate da e dichiarando di non essere legittimata passiva per la domanda CP_1 risarcitoria e restitutoria e per qualsiasi richiesta di pagamento. 1.5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito e della consulenza tecnica esperita.
3. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
3.1. Quanto alle contestazioni dei fideiussori in ordine all'asserita nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza per materia proposta dalla convenuta opposta non merita accoglimento, atteso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 3248/2023; Cass. 33041/2023), la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione. Nel caso di specie, invece, i garanti opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, solo in via incidentale, così che non vi è alcuna deroga alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione ex art. 645, comma I cpc.
3.2. Ciò premesso, l'eccezione di nullità della clausola derogatoria al termine di cui all'art. 1957 c.c. è comunque infondata nel merito.
pagina 7 di 14 In proposito, infatti, deve rilevarsi che le due fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria della convenuta nei confronti dei Sigg.ri sono state sottoscritte in data 9.9.2005 (doc.ti 3 e 8 fasc. Pt_3 monitorio) e che, pertanto, non può farsi riferimento alle valutazioni operate dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 2.5.2005, in quanto riferite esclusivamente al periodo ottobre 2002 - maggio 2005. In particolare, come affermato dalla giurisprudenza a cui questo Giudice intende aderire, “non è sufficiente dimostrare che anche successivamente al mese di maggio 2005 i contratti riproducevano le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole sono state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione omnibus nel periodo successivo all'accertamento della Banca d'Italia; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza” (Corte appello Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 20/11/2024, n.4702; nello stesso senso, Trib. Milano Sez. spec. Impresa, 03/02/2023, n. 896). Di conseguenza, sarebbe stato onere dei garanti opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare prova (e, prima ancora, allegare) che le fideiussioni in questione fossero il risultato di una pratica uniforme, frutto di intese anticoncorrenziali tra le banche. Prova che non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio, atteso che gli opponenti non hanno prodotto alcun documento al riguardo, né hanno formulato istanze istruttorie in tal senso. L'eccezione di nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. deve, pertanto, essere rigettata.
3.3. Quanto poi all'invocata liberazione dei fideiussori ex artt. 1955 – 1956 c.c., occorre osservare che – anche a prescindere dalla qualificazione dei contratti in questione in termini di contratti autonomi di garanzia, come dedotto dalla Banca opposta – nel caso di specie, difettano i presupposti per ritenere estinta la garanzia fideiussoria ai sensi di entrambe le norme richiamate dagli opponenti. Anzitutto, si rileva che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “il comportamento omissivo del creditore, che non domanda la risoluzione del contratto nonostante il perdurante inadempimento del debitore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso solo sufficiente ad estinguere la garanzia se non viene data prova degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1955 e 1956
pagina 8 di 14 c.c.”, dovendosi, in particolare, precisare che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. 13/03/2024, n. 6685). Ebbene, nel caso di specie, non è stato dedotto, né, tantomeno, provato che, a causa della condotta della convenuta (comunque oggetto di CP_5 una mera allegazione), i garanti opponenti abbiano perso il diritto di surrogarsi nei diritti del creditore, così che l'eccezione sul punto deve esser rigettata. Del pari, infondata appare l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., atteso che: all'art. 5) delle due fideiussioni in atti, era espressamente previsto l'onere per i fideiussori “di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con l'azienda di credito”; come risulta dalle visure camerali prodotte (doc.ti 13 fasc. monitorio e 5-6 opposta),
era stato amministratore delegato, membro del CDA Parte_3 Parte e poi Amministratore unico di mentre era Pt_4 Pt_2 Parte_2 stato presidente del CDA di o. Pt_4
Considerato che l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non sussiste, secondo pacifico orientamento della Suprema Corte, se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761 del 21/02/2006; Cass. 30/06/2023, n. 18578), deve allora concludersi che, nella fattispecie de qua, i garanti non possono invocare l'applicazione della predetta norma.
3.4 Quanto alla pretesa creditoria della convenuta opposta (oggetto di cessione ad , intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc), occorre CP_4 anzitutto ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova grava sull'opposto in quanto attore in senso sostanziale, con la precisazione che il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece pagina 9 di 14 l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ebbene, nel caso di specie, a dimostrazione del credito ingiunto, l'opposta ha prodotto: contratto di conto corrente n. 490/19840, acceso in data 23.12.1999 (doc. 2 fasc. monitorio) e relativi estratti conto integrali, comprensivi di scalari e dettaglio competenze, dall'apertura all'estinzione in data 6.11.2015 (doc. 3 opposta); contratto di contratto di conto corrente n. 490/65026638 acceso in data 8.6.2005 con connesso contratto di affidamento dell'8.7.2005 (doc. 7 fasc. monitorio) e rinegoziazione in data 22.10.2013 (doc. 11 monitorio), con relativi estratti conto integrali, comprensivi di scalari e dettaglio competenze, dall'apertura all'estinzione in data 6.11.2015 (doc. 4 opposta); fideiussione omnibus sino all'importo di
€ 450.000,00 in data 9.9.2005 (doc. 3 monitorio); fideiussione specifica a garanzia del per finanziamenti regolato sul conto corrente Parte_6
490/65026638, sino all'importo di € 1.200.000,00 in data 9.9.2005 (doc. 8 monitorio); comunicazioni di costituzione in mora (doc. 12 opposta). Fornita quindi la prova dei titoli contrattuali della pretesa creditoria, l'opposta ha altresì allegato l'inadempimento della controparte, consistente nell'omesso pagamento del dovuto. Il che non solo non è stato contestato, ma è stato espressamente ammesso da parte opponente a pagina 6) dell'atto di citazione.
3.5. Ciò posto, in ordine al quantum della pretesa creditoria azionata in monitorio, occorre vagliare la fondatezza delle contestazioni sollevate dagli opponenti alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita. In primo luogo, in merito alle doglianze relative al conto corrente ordinario n. 490/19840, il Tribunale osserva che è la stessa creditrice ad aver affermato, sin dal ricorso monitorio, di aver (unilateralmente) rideterminato il saldo, espungendo ogni forma di capitalizzazione ed ogni addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto. Quanto poi alla girocontazione contabile delle competenze relative al c/c n. 65026638 sul conto corrente ordinario n. 19840, si rileva che tali addebiti, in assenza della prova di una specifica pattuizione in tal senso, sono da ritenersi non dovuti, con conseguente necessità di espunzione dei medesimi dal saldo del c/c 19840 e riaddebito sul conto corrente n. 65026638.
pagina 10 di 14 In conformità a tali criteri era stato quindi formulato il quesito sottoposto al Consulente tecnico d'ufficio. Ebbene, occorre rilevare che, come eccepito dal consulente di parte attrice con le proprie osservazioni alla ctu, la prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente d'ufficio non teneva conto della necessaria eliminazione della capitalizzazione trimestrale e della cms relativa al c/c ordinario n. 19840, risultando, invece, conforme al quesito formulato la seconda ricostruzione del c/c ordinario n. 19840, con un saldo a credito per la società correntista, alla data del 30.9.2015, pari ad € 73.798,11, anziché a debito per € 345.368,48 come indicato dalla (pag. 13 relazione CP_5 peritale).
Quanto, invece, alle contestazioni attoree in ordine al rapporto di conto corrente n. 65026638 (assistito da per finanziamenti per Parte_6
l'importo di € 800.000,00), deve innanzitutto rilevarsi che si tratta di conto corrente acceso in data 8.6.2005 e rinegoziato il 22.1.2013 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, attuativa dell'art.120 TUB, come modificato dal d.lgs. 342/1999. Risulta peraltro che, in conformità al disposto di tale normativa, sia stata pattuita la pari periodicità di capitalizzazione (trimestrale) di interessi debitori e creditori (art. 8 contratto del 8.6.2005 e art. 5 contratto del 22.1.2013), così che, correttamente, nel ricalcolo del saldo, non sono stati espunti gli addebiti operati a tal titolo. In merito poi alla contestata applicazione di un tasso di interesse debitore diverso da quello pattuito, si rileva che, in effetti, nel contratto di affidamento dell'8.7.2005 risulta concordato il tasso debitore del 4,136% intra fido e del 6,136% extra fido (doc. 7 monitorio), mentre, per quanto risulta dalla ctu esperita, la ha applicato un tasso debitore del CP_5
4,208% sino alla successiva rinegoziazione in data 22.10.2013, a seguito della quale sono, invece, state applicate correttamente le condizioni ivi pattuite. Ora, se è vero che all'art. 17) dell'originario contratto di c/c, è stata prevista la facoltà della di variare unilateralmente le condizioni CP_5 economiche originariamente pattuite in conformità al disposto dell'art. 118 TUB, tuttavia, il Tribunale osserva che non solo non risultano prodotte le necessarie comunicazioni di proposta di modifica unilaterale inviate alla società correntista, ma nemmeno è stata allegata la sussistenza delle condizioni previste dalla detta norma. Di conseguenza, la variazione pagina 11 di 14 unilaterale in questione deve ritenersi illegittima, con conseguente ricalcolo del saldo del conto, come effettuato dal CTU. In ordine alle commissioni di massimo scoperto, ad avviso del Tribunale, sono invece da accogliere le osservazioni formulate dal consulente della Banca opposta, atteso che le stesse risultano pattuite nei contratti inter partes in modo sufficientemente determinato. Infatti, pur dovendosi ritenere che la clausola relativa alla CMS sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. laddove non siano specificate le modalità di calcolo e, quindi, la percentuale, la base di calcolo e la periodicità dell'addebito (così Cass. n. 19825/2022), si osserva che, nel caso di specie, nel contratto di apertura in data 8.6.2005 e nel contratto di affidamento dell'8.7.2005 (doc. 7 monitorio), anche se in modo estremamente sintetico, sono indicate: la periodicità (trimestrale), la misura percentuale (0,850% nel contratto di apertura del conto e 0,250% sulle somme eccedenti l'affidamento di originari € 800.000, nel contratto di affidamento), la base di calcolo (massimo scoperto nel periodo considerato). Nel contratto di rinegoziazione in data 22.10.2013 (doc. 11 monitorio) è stata poi specificamente pattuita l'applicazione della commissione disponibilità fondi (CDF), con puntuale indicazione di percentuale (0,1%), periodicità (trimestrale) e modalità di calcolo (proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento concesso). Le clausole in questione devono, quindi, ritenersi legittime, con la conseguenza che va accolta l'ipotesi di ricalcolo del saldo del conto elaborata dal CTU a seguito delle osservazioni della Banca opposta (pagg. 11 e 12 relazione peritale), da cui risulta un saldo debitore per competenze di € 292.676,59, cui deve aggiungersi, come chiarito dal CTU, il saldo in linea capitale per € 480.000,00, con un saldo debitore complessivo di € 772.676,59. Debito del quale rispondono, in solido, anche i fideiussori e , in forza della fideiussione Parte_3 Parte_2 specifica rilasciata sino all'importo di € 1.200.000,00 in data 9.9.2005 (doc. 8 monitorio).
Da tutto quanto sopra, deriva che la somma complessivamente dovuta dalla società opponente e dai garanti, in solido, ammonterebbe ad € 698.878,48 (-772.676,59 + 73.798,11), in luogo di quella di € 711.401,29 oggetto di ingiunzione. Tuttavia, si deve tener conto del pagamento dell'importo di € 140.000,00 da parte del garante intervenuto nel presente giudizio Controparte_3
pagina 12 di 14 (come attestato da quietanza prodotta sub 2a), così che, detratto tale importo, la somma residua dovuta è pari ad € 558.878,48.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve allora essere revocato, con condanna degli opponenti, in via solidale tra loro, al pagamento della minor somma di € 558.878,48, oltre successivi interessi di mora, come da domanda monitoria e, quindi, al tasso contrattuale tempo per tempo vigente e comunque nei limiti della normativa antiusura. Peraltro, considerata la cessione del credito, nelle more del giudizio, ad
- intervenuta nel processo ex Controparte_4 art. 111 cpc e la cui legittimazione non è stata oggetto di contestazioni (oltre ad essere comunque documentata) – la condanna al pagamento deve essere disposta nei confronti della stessa.
4. Le spese di lite seguono la misura della soccombenza complessiva (in capo a parte opponente) e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, in favore della cedente e della CP_1 cessionaria intervenuta , considerando il valore della controversia, le CP_4 fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese da ciascuna di esse.
Spese integralmente compensate quanto all'intervenuto CP
.
[...]
Le spese di CTU (nei limiti dell'acconto liquidato in atti, stante l'assenza di istanza di liquidazione da parte del Consulente d'Ufficio) sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti (opponente ed opposta ), CP_1 per metà ciascuna, considerati gli esiti della relazione peritale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 548/2020 del Tribunale di Sassari;
2. condanna gli opponenti a pagare, in solido tra loro, ad
[...] la somma di € 558.878,48, oltre successivi Controparte_4
pagina 13 di 14 interessi di mora al tasso contrattuale tempo per tempo vigente e comunque nei limiti della normativa antiusura;
3. condanna parte opponente a rifondere a Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.591,00 per
[...] compensi, oltre ad € 870,00 per esborsi della fase monitoria, spese generali e accessori di legge;
4. condanna parte opponente a rifondere ad Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.311,00
[...] per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge;
5. spese compensate quanto all'intervenuto ; Controparte_3
6. spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta , in ragione della metà per ciascuna. CP_1
Sassari, 9/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3284/2020, promossa da:
INER. (C.F. ), (C.F. Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
e (C.F. C.F._1 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avv. Annarita D'Ercole e C.F._2 dell'Avv. Riccardo Veltri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in La Maddalena, Via XX Settembre n. 10 attori opponenti
c o n t r o
(C.F. , mandataria Controparte_1 P.IVA_2 in nome e per conto di con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Cudoni Giuseppe, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Roma n. 107, presso il detto difensore convenuta opposta
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._3 dell'Avv. Oggiano Vanni Maria, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Torres 27, presso il detto difensore intervenuto
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3 con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Boscia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n.47, presso lo studio del detto difensore intervenuta ex art. 111 cpc pagina 1 di 14 C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- nel merito anche in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale: accertato che nella fattispecie la è venuta meno a quanto imposto al CP_5 creditore, con ciò verificandosi le ipotesi disciplinate dagli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., a) dichiarare l'estinzione delle fideiussioni prestate dai Sig.ri Parte_3
e per fatto della Banca che ha vanificato la
[...] Parte_2 facoltà degli stessi di surrogarsi nei diritti del creditore;
b) accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 della lettera di fideiussione sottoscritta dai Sig.ri e Parte_3 Parte_2
, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza a
[...] causa del mancato rispetto del termine semestrale importo dall'art. 1957 c.c.; c) accertare l'assenza dei movimenti di conto relativi al c/c n. 19840 dal 23/12/1999 al 31/03/2004 e per l'effetto assegnare saldo zero al saldo iniziale del 01/04/2005; d) accertare l'illegittimità e dichiarare la nullità dei giroconti delle competenze maturate sui conti anticipi n. 20941 e 70203326 e sul c/c ordinario n. 65026638, riversate – in assenza di valido collegamento negoziale – nel c/c n. 19840; e) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto, nonché l'illegittimità degli addebiti effettuati sui rapporti oggetto di giudizio per tale causa;
f) preso atto della mancanza di valide pattuizioni contrattuali relative ai conti anticipi n. 21840 e 70203326 dichiarare illegittime tutte le competenze addebitate sul rapporto di conto corrente ordinario e per l'effetto di quanto sopra, previa ricostruzione dell'intero rapporto, eventualmente a mezzo di CTU tecnico contabile, quantificare le competenze maturate sui conti anticipi espungendole integralmente dal conto corrente ordinario;
g) accertare e dichiarare che i tassi applicati al c/c ordinario n. 65026638 sono difformi da quelli pattuiti in contratto e nella delibera fidi del 08/07/2005 e per l'effetto ricostruire – a mezzo CTU contabile - le competenze al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
pagina 2 di 14 Per l'effetto di tutti gli accertamenti di cui sopra, ricostruisca il saldo dei conti correnti n. 198840 e 65026638 alla data di passaggio a sofferenza decurtati delle somme illegittime per clausole nulle o non pattuite e per l'effetto di tali accertamenti e dichiarazioni revocare il decreto d'ingiunzione opposto. Con condanna della opposta al pagamento dei compensi e spese del CP_5 procedimento oltre il 15% per rimborso forfettario, IVA e CA come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“IN ORDINE ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la propria incompetenza per materia ex D. Lgs. n. 168/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 3/2017, in favore della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, con sede in Cagliari;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Signori per mancanza Pt_3 dei presupposti giuridici soggettivi di cui alla Legge n. 287 del 10.10.1990;
- dichiarare l'improponibilità delle contestazioni sollevate dai sigg. Pt_3 garanti in forza di contratto autonomo di garanzia della Iner. per Parte_1 difetto di legittimazione;
per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare infondata l'opposizione e mandare assolta la nella sua qualità e come Controparte_1 sopra generalizzata, rappresentata e difesa, da ogni avversa pretesa, confermando in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
- nell'eventualità in cui si dovesse revocare il titolo, condannare la Iner.
[...] ed sigg. – la prima quale debitrice principale e gli altri due quali Pt_1 Pt_3 garanti in forza di contratto autonomo di garanzia – al pagamento – per i titoli dedotti in causa ed in via tra loro solidale – della diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta in corso di causa, conteggiata alla data di statuizione delle certificazioni ex art. 50 d. lgs. n. 385 del 1993 versate in atti, oltre successivi interessi di mora al tasso contrattuale fino al soddisfo. IN ORDINE ALL'AVVERSA DOMANDA RICONVENZIONALE
- dichiarare l'improponibilità delle contestazioni sollevate dai sigg. Pt_3 garanti in forza di contratto autonomo di garanzia della per Pt_4 Parte_1 difetto di legittimazione;
pagina 3 di 14 - per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare infondata l'opposizione e mandare assolta la nella sua qualità e come Controparte_1 sopra generalizzata, rappresentata e difesa, da ogni avversa pretesa”.
Per l'intervenuto : Controparte_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, previa declaratoria dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 140.000,00 da parte di , per i titoli di cui Controparte_3 sopra, nei confronti dell'odierna società convenuta opposta, accertare le poste di dare e avere tra la medesima società convenuta opposta e la società attrice opponente, secondo giustizia, con tutte le conseguenze di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Per l'intervenuta Controparte_4
“si costituisce ed interviene ai sensi dell'art. 111, comma 3 C.P.C. nel presente giudizio n. 3284/2020 R.G., pendente innanzi il Tribunale di Sassari, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le deduzioni e le allegazioni documentali tutte già avanzate dalla cedente, alle quali si riporta e che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, dichiarando altresì di non essere legittimata passiva per la domanda risarcitoria e/o restitutoria e/o per qualsiasi richiesta di pagamento che resterà in capo alla cedente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. Iner. e hanno Pt_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 548/2020 con cui il Tribunale di Sassari ha ingiunto loro di pagare, in solido, a quale mandataria in nome e Controparte_1 per conto di la somma di € 711.401,29, oltre Controparte_2 interessi di mora al tasso convenzionale e comunque nei limiti della normativa antiusura ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
1) la carenza di prova del credito ingiunto;
2) la nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola derogatoria del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (art. 6 delle fideiussioni allegate in sede monitoria), con conseguente estinzione per pagina 4 di 14 decadenza, a causa del mancato rispetto del termine semestrale da parte della Banca;
3) la liberazione dei fideiussori per fatto del creditore ex artt. 1955 c.c. e 1956 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia fideiussoria per aver vanificato il diritto del fideiussore di surrogarsi e per non aver tenuto conto della situazione debitoria della società; 4) l'insussistenza del credito ingiunto, a causa dell'illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto, nonché dell'illegittima girocontazione dai conti correnti anticipi al conto corrente ordinario e dell'applicazione del tasso di interesse del 4,208%, anziché di quello pattuito del 4,136% con riferimento al c/c 65026638. Per tali motivi, gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione delle fideiussioni prestate, la nullità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., l'illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, nonché per indebite girocontazioni e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Costituitasi in giudizio, quale Controparte_1 mandataria in nome e per conto di ha allegato: Controparte_2
1) di aver fornito piena prova del credito ingiunto derivante da: scoperto di conto corrente n. 490/19840 acceso in data 23.12.1999, con saldo debitore di € 358.795,37 alla data del 6.11.2015 e garantito da
[...]
e in forza di fideiussione in data Parte_2 Parte_3
9.9.2005; scoperto di conto corrente n. 490/65026638 acceso in data 8.6.2005 e rinegoziato in data 22.1.2013, con saldo debitore di € 482.116,08 alla data del 6.11.2015, garantito da Parte_5
in forza di fideiussione in data 9.9.2005; Parte_3
2) l'incompetenza per materia del Tribunale di Sassari, con riferimento all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust ai sensi degli artt. 33 L. 287/1990 e 1 d.lgs. 168/2003, stante la competenza funzionale della Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Cagliari;
3) il difetto di legittimazione attiva dei garanti opponenti con riferimento alla pretesa violazione della normativa antitrust, non potendo essere qualificati come consumatori;
4) il difetto di legittimazione attiva dei medesimi rispetto alle contestazioni attinenti alla validità delle obbligazioni garantite, trattandosi di contratti pagina 5 di 14 autonomi di garanzia o, comunque, di fideiussioni con clausola solve et repete;
5) la validità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., atteso che i testi contrattuali delle fideiussioni non coincidono con il modello ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca di Italia del 2.5.2005, da ritenersi comunque inapplicabile, trattandosi di fideiussioni stipulate in epoca successiva;
6) la previsione per i garanti – che rivestivano posizioni apicali nella società debitrice – di tenersi costantemente aggiornati in ordine allo stato dei rapporti garantiti (art. 5 delle fideiussioni), con conseguente inapplicabilità degli artt. 1955 e 1956 c.c.;
7) che, quanto al saldo del c/c 19840, le somme oggetto di ingiunzione erano già state rideterminate con esclusione di ogni forma di capitalizzazione e delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto e che, quanto al saldo del c/c 65026638, acceso successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era legittima, essendo prevista la pari periodicità di capitalizzazione anche per gli interessi attivi;
8) la specifica pattuizione della commissione di massimo scoperto e la genericità della contestazione in ordine alle asserite girocontazioni. Per tali motivi, la convenuta opposta ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma dovuta.
1.3. Dopo che, in prima udienza, era stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai fideiussori, è intervenuto volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105, comma II cpc, , ulteriore fideiussore ingiunto in forza del Controparte_3 medesimo decreto ingiuntivo, allegando di aver pagato all'opposta la somma di € 140.000,00 a seguito di transazione con la stessa e di aver ottenuto decreto ingiuntivo per tale somma nei confronti della debitrice Par garantita . , da quest'ultima poi opposto. Pt_4
ha, quindi, chiesto accertarsi l'avvenuto pagamento Controparte_3 della somma di € 140.000,00, con conseguente accertamento delle poste di dare e avere.
pagina 6 di 14 1.4. è poi intervenuta in Controparte_4 giudizio ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito oggetto di causa, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 tub in data 15.12.2022, associandosi alle difese e conclusioni già rassegnate da e dichiarando di non essere legittimata passiva per la domanda CP_1 risarcitoria e restitutoria e per qualsiasi richiesta di pagamento. 1.5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito e della consulenza tecnica esperita.
3. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
3.1. Quanto alle contestazioni dei fideiussori in ordine all'asserita nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza per materia proposta dalla convenuta opposta non merita accoglimento, atteso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 3248/2023; Cass. 33041/2023), la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione. Nel caso di specie, invece, i garanti opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, solo in via incidentale, così che non vi è alcuna deroga alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione ex art. 645, comma I cpc.
3.2. Ciò premesso, l'eccezione di nullità della clausola derogatoria al termine di cui all'art. 1957 c.c. è comunque infondata nel merito.
pagina 7 di 14 In proposito, infatti, deve rilevarsi che le due fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria della convenuta nei confronti dei Sigg.ri sono state sottoscritte in data 9.9.2005 (doc.ti 3 e 8 fasc. Pt_3 monitorio) e che, pertanto, non può farsi riferimento alle valutazioni operate dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 2.5.2005, in quanto riferite esclusivamente al periodo ottobre 2002 - maggio 2005. In particolare, come affermato dalla giurisprudenza a cui questo Giudice intende aderire, “non è sufficiente dimostrare che anche successivamente al mese di maggio 2005 i contratti riproducevano le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole sono state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione omnibus nel periodo successivo all'accertamento della Banca d'Italia; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza” (Corte appello Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 20/11/2024, n.4702; nello stesso senso, Trib. Milano Sez. spec. Impresa, 03/02/2023, n. 896). Di conseguenza, sarebbe stato onere dei garanti opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare prova (e, prima ancora, allegare) che le fideiussioni in questione fossero il risultato di una pratica uniforme, frutto di intese anticoncorrenziali tra le banche. Prova che non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio, atteso che gli opponenti non hanno prodotto alcun documento al riguardo, né hanno formulato istanze istruttorie in tal senso. L'eccezione di nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. deve, pertanto, essere rigettata.
3.3. Quanto poi all'invocata liberazione dei fideiussori ex artt. 1955 – 1956 c.c., occorre osservare che – anche a prescindere dalla qualificazione dei contratti in questione in termini di contratti autonomi di garanzia, come dedotto dalla Banca opposta – nel caso di specie, difettano i presupposti per ritenere estinta la garanzia fideiussoria ai sensi di entrambe le norme richiamate dagli opponenti. Anzitutto, si rileva che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “il comportamento omissivo del creditore, che non domanda la risoluzione del contratto nonostante il perdurante inadempimento del debitore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso solo sufficiente ad estinguere la garanzia se non viene data prova degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1955 e 1956
pagina 8 di 14 c.c.”, dovendosi, in particolare, precisare che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. 13/03/2024, n. 6685). Ebbene, nel caso di specie, non è stato dedotto, né, tantomeno, provato che, a causa della condotta della convenuta (comunque oggetto di CP_5 una mera allegazione), i garanti opponenti abbiano perso il diritto di surrogarsi nei diritti del creditore, così che l'eccezione sul punto deve esser rigettata. Del pari, infondata appare l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., atteso che: all'art. 5) delle due fideiussioni in atti, era espressamente previsto l'onere per i fideiussori “di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con l'azienda di credito”; come risulta dalle visure camerali prodotte (doc.ti 13 fasc. monitorio e 5-6 opposta),
era stato amministratore delegato, membro del CDA Parte_3 Parte e poi Amministratore unico di mentre era Pt_4 Pt_2 Parte_2 stato presidente del CDA di o. Pt_4
Considerato che l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non sussiste, secondo pacifico orientamento della Suprema Corte, se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761 del 21/02/2006; Cass. 30/06/2023, n. 18578), deve allora concludersi che, nella fattispecie de qua, i garanti non possono invocare l'applicazione della predetta norma.
3.4 Quanto alla pretesa creditoria della convenuta opposta (oggetto di cessione ad , intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc), occorre CP_4 anzitutto ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova grava sull'opposto in quanto attore in senso sostanziale, con la precisazione che il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece pagina 9 di 14 l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ebbene, nel caso di specie, a dimostrazione del credito ingiunto, l'opposta ha prodotto: contratto di conto corrente n. 490/19840, acceso in data 23.12.1999 (doc. 2 fasc. monitorio) e relativi estratti conto integrali, comprensivi di scalari e dettaglio competenze, dall'apertura all'estinzione in data 6.11.2015 (doc. 3 opposta); contratto di contratto di conto corrente n. 490/65026638 acceso in data 8.6.2005 con connesso contratto di affidamento dell'8.7.2005 (doc. 7 fasc. monitorio) e rinegoziazione in data 22.10.2013 (doc. 11 monitorio), con relativi estratti conto integrali, comprensivi di scalari e dettaglio competenze, dall'apertura all'estinzione in data 6.11.2015 (doc. 4 opposta); fideiussione omnibus sino all'importo di
€ 450.000,00 in data 9.9.2005 (doc. 3 monitorio); fideiussione specifica a garanzia del per finanziamenti regolato sul conto corrente Parte_6
490/65026638, sino all'importo di € 1.200.000,00 in data 9.9.2005 (doc. 8 monitorio); comunicazioni di costituzione in mora (doc. 12 opposta). Fornita quindi la prova dei titoli contrattuali della pretesa creditoria, l'opposta ha altresì allegato l'inadempimento della controparte, consistente nell'omesso pagamento del dovuto. Il che non solo non è stato contestato, ma è stato espressamente ammesso da parte opponente a pagina 6) dell'atto di citazione.
3.5. Ciò posto, in ordine al quantum della pretesa creditoria azionata in monitorio, occorre vagliare la fondatezza delle contestazioni sollevate dagli opponenti alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita. In primo luogo, in merito alle doglianze relative al conto corrente ordinario n. 490/19840, il Tribunale osserva che è la stessa creditrice ad aver affermato, sin dal ricorso monitorio, di aver (unilateralmente) rideterminato il saldo, espungendo ogni forma di capitalizzazione ed ogni addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto. Quanto poi alla girocontazione contabile delle competenze relative al c/c n. 65026638 sul conto corrente ordinario n. 19840, si rileva che tali addebiti, in assenza della prova di una specifica pattuizione in tal senso, sono da ritenersi non dovuti, con conseguente necessità di espunzione dei medesimi dal saldo del c/c 19840 e riaddebito sul conto corrente n. 65026638.
pagina 10 di 14 In conformità a tali criteri era stato quindi formulato il quesito sottoposto al Consulente tecnico d'ufficio. Ebbene, occorre rilevare che, come eccepito dal consulente di parte attrice con le proprie osservazioni alla ctu, la prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente d'ufficio non teneva conto della necessaria eliminazione della capitalizzazione trimestrale e della cms relativa al c/c ordinario n. 19840, risultando, invece, conforme al quesito formulato la seconda ricostruzione del c/c ordinario n. 19840, con un saldo a credito per la società correntista, alla data del 30.9.2015, pari ad € 73.798,11, anziché a debito per € 345.368,48 come indicato dalla (pag. 13 relazione CP_5 peritale).
Quanto, invece, alle contestazioni attoree in ordine al rapporto di conto corrente n. 65026638 (assistito da per finanziamenti per Parte_6
l'importo di € 800.000,00), deve innanzitutto rilevarsi che si tratta di conto corrente acceso in data 8.6.2005 e rinegoziato il 22.1.2013 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, attuativa dell'art.120 TUB, come modificato dal d.lgs. 342/1999. Risulta peraltro che, in conformità al disposto di tale normativa, sia stata pattuita la pari periodicità di capitalizzazione (trimestrale) di interessi debitori e creditori (art. 8 contratto del 8.6.2005 e art. 5 contratto del 22.1.2013), così che, correttamente, nel ricalcolo del saldo, non sono stati espunti gli addebiti operati a tal titolo. In merito poi alla contestata applicazione di un tasso di interesse debitore diverso da quello pattuito, si rileva che, in effetti, nel contratto di affidamento dell'8.7.2005 risulta concordato il tasso debitore del 4,136% intra fido e del 6,136% extra fido (doc. 7 monitorio), mentre, per quanto risulta dalla ctu esperita, la ha applicato un tasso debitore del CP_5
4,208% sino alla successiva rinegoziazione in data 22.10.2013, a seguito della quale sono, invece, state applicate correttamente le condizioni ivi pattuite. Ora, se è vero che all'art. 17) dell'originario contratto di c/c, è stata prevista la facoltà della di variare unilateralmente le condizioni CP_5 economiche originariamente pattuite in conformità al disposto dell'art. 118 TUB, tuttavia, il Tribunale osserva che non solo non risultano prodotte le necessarie comunicazioni di proposta di modifica unilaterale inviate alla società correntista, ma nemmeno è stata allegata la sussistenza delle condizioni previste dalla detta norma. Di conseguenza, la variazione pagina 11 di 14 unilaterale in questione deve ritenersi illegittima, con conseguente ricalcolo del saldo del conto, come effettuato dal CTU. In ordine alle commissioni di massimo scoperto, ad avviso del Tribunale, sono invece da accogliere le osservazioni formulate dal consulente della Banca opposta, atteso che le stesse risultano pattuite nei contratti inter partes in modo sufficientemente determinato. Infatti, pur dovendosi ritenere che la clausola relativa alla CMS sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. laddove non siano specificate le modalità di calcolo e, quindi, la percentuale, la base di calcolo e la periodicità dell'addebito (così Cass. n. 19825/2022), si osserva che, nel caso di specie, nel contratto di apertura in data 8.6.2005 e nel contratto di affidamento dell'8.7.2005 (doc. 7 monitorio), anche se in modo estremamente sintetico, sono indicate: la periodicità (trimestrale), la misura percentuale (0,850% nel contratto di apertura del conto e 0,250% sulle somme eccedenti l'affidamento di originari € 800.000, nel contratto di affidamento), la base di calcolo (massimo scoperto nel periodo considerato). Nel contratto di rinegoziazione in data 22.10.2013 (doc. 11 monitorio) è stata poi specificamente pattuita l'applicazione della commissione disponibilità fondi (CDF), con puntuale indicazione di percentuale (0,1%), periodicità (trimestrale) e modalità di calcolo (proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento concesso). Le clausole in questione devono, quindi, ritenersi legittime, con la conseguenza che va accolta l'ipotesi di ricalcolo del saldo del conto elaborata dal CTU a seguito delle osservazioni della Banca opposta (pagg. 11 e 12 relazione peritale), da cui risulta un saldo debitore per competenze di € 292.676,59, cui deve aggiungersi, come chiarito dal CTU, il saldo in linea capitale per € 480.000,00, con un saldo debitore complessivo di € 772.676,59. Debito del quale rispondono, in solido, anche i fideiussori e , in forza della fideiussione Parte_3 Parte_2 specifica rilasciata sino all'importo di € 1.200.000,00 in data 9.9.2005 (doc. 8 monitorio).
Da tutto quanto sopra, deriva che la somma complessivamente dovuta dalla società opponente e dai garanti, in solido, ammonterebbe ad € 698.878,48 (-772.676,59 + 73.798,11), in luogo di quella di € 711.401,29 oggetto di ingiunzione. Tuttavia, si deve tener conto del pagamento dell'importo di € 140.000,00 da parte del garante intervenuto nel presente giudizio Controparte_3
pagina 12 di 14 (come attestato da quietanza prodotta sub 2a), così che, detratto tale importo, la somma residua dovuta è pari ad € 558.878,48.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve allora essere revocato, con condanna degli opponenti, in via solidale tra loro, al pagamento della minor somma di € 558.878,48, oltre successivi interessi di mora, come da domanda monitoria e, quindi, al tasso contrattuale tempo per tempo vigente e comunque nei limiti della normativa antiusura. Peraltro, considerata la cessione del credito, nelle more del giudizio, ad
- intervenuta nel processo ex Controparte_4 art. 111 cpc e la cui legittimazione non è stata oggetto di contestazioni (oltre ad essere comunque documentata) – la condanna al pagamento deve essere disposta nei confronti della stessa.
4. Le spese di lite seguono la misura della soccombenza complessiva (in capo a parte opponente) e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, in favore della cedente e della CP_1 cessionaria intervenuta , considerando il valore della controversia, le CP_4 fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese da ciascuna di esse.
Spese integralmente compensate quanto all'intervenuto CP
.
[...]
Le spese di CTU (nei limiti dell'acconto liquidato in atti, stante l'assenza di istanza di liquidazione da parte del Consulente d'Ufficio) sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti (opponente ed opposta ), CP_1 per metà ciascuna, considerati gli esiti della relazione peritale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 548/2020 del Tribunale di Sassari;
2. condanna gli opponenti a pagare, in solido tra loro, ad
[...] la somma di € 558.878,48, oltre successivi Controparte_4
pagina 13 di 14 interessi di mora al tasso contrattuale tempo per tempo vigente e comunque nei limiti della normativa antiusura;
3. condanna parte opponente a rifondere a Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.591,00 per
[...] compensi, oltre ad € 870,00 per esborsi della fase monitoria, spese generali e accessori di legge;
4. condanna parte opponente a rifondere ad Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.311,00
[...] per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge;
5. spese compensate quanto all'intervenuto ; Controparte_3
6. spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta , in ragione della metà per ciascuna. CP_1
Sassari, 9/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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