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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5934/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 9/04/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. GALLO ANGELA ha concluso come da nota depositata Controparte_1
in data 8/05/2025 per nessuno è comparso Controparte_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:06 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5934/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5934/2022 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GALLO ANGELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta (CE), Viale degli Aranci P.co Azzurro n. 20/22, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice-opponente contro
(c.f./p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VASAPOLLO VALERIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia (VV), Via Matteotti n. 74, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, la
[...]
in persona del l.r.p.t., convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale – l' ha formulato istanza di sospensione Controparte_2
dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, segnatamente, delle cartelle di pagamento n.
05720110035165508000 e n. 05720110024123976000, in materia di “tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche” per gli anni 2009 e 2010, per la somma complessiva di euro 11.303,20, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: 1)
Preliminarmente, per quanto articolato sospendersi inaudita altera parte gli atti presupposti muniti di efficacia esecutiva, per sussistenza fumus boni iuris e periculum in mora;
2) nel merito, accertata la intervenuta estinzione della esazione reclamata per l'intervenuta prescrizione, ritenere non dovute le somme reclamate per la TOSAP anni 2009/2010 per un totale di euro 11.303,20. Spese vinte con attribuzione al sottoscritto avv. distrattario.”.
L , tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/03/2023, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti opposti da controparte in via pregiudiziale , gradata ed in rito: - DICHIARARE IL DIFETTO DI
GIURISDIZIONE DELL'ON.LE GIUDICE ADITO IN FAVORE DELLA GIUDICE TRIBUTARIO
IN QUANTO LE CARTELLE HANNO AD OGGETTO CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA Nel merito rigettare la domanda di controparte, poiché, infondata in fatto ed in diritto. - condannare parte attrice, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in parola, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione del pagamento della Pt_1
(Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto
pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare
se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento
utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare
verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29/04/2021 n. 11293).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del presente giudizio (TOSAP).
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”, mentre l'art. 19 indica gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, includendo alla lettera h) “i tributi comunali e locali”.
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva, - ai fini della giurisdizione -, la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento oggetto d'impugnazione.
La giurisdizione, pertanto, spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cfr. Cass. S.U. n. 1706/13; Cass. S.U. n. 2577/12;
Cass. S.U. n. 17844/12; Cass. S.U. n. 14501/10; Cass. S.U. n. 11087/10).
Sul punto è dirimente la pronuncia nomofilattica, Cass. Civ., Sez. Un., 31/05/2011, n. 11967, la quale ha riconosciuto la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, cristallizzando il seguente principio di diritto: “L'opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche ( ) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie” (vd. anche Pt_1
Cassazione civile, S.U., 03/07/2009, n. 15593: “è devoluta alla giurisdizione de giudice tributario
l'opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP), ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, lett. h)”).
Ad abundantiam, sul punto, di recente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez.
Un., 30/01/2025, n. 2098), nel dirimere un conflitto tra giudice ordinario e giudice tributario in merito alla prescrizione sopravvenuta dopo la notifica della cartella, hanno chiarito che la contestazione della prescrizione non attiene alla fase esecutiva, ma alla sussistenza del credito tributario, così statuendo:
“La competenza a decidere sulla prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di pagamento spetta al giudice tributario.”.
È stato, altresì, precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).” (Cass. Sez. Un. 21642 del 28/07/2021).
Conclusivamente, alla luce dei principi ermeneutici sopra richiamati, deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere, invero, la presente controversia devoluta alla cognizione del Giudice Tributario territorialmente competente.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In punto di regolamento di spese, si ravvisano giustificati motivi (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018,
n. 77) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'eccezione preliminare svolta dalla convenuta, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere la presente controversia devoluta alla giurisdizione del
Giudice Tributario territorialmente competente;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini