Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 24/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del verbale con cui la 7° SottoCommissione Esaminatrice per gli esami di Avvocato – sessione 2024, istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, ha attribuito alla prova scritta della ricorrente il punteggio di 16/30, e del relativo verbale di correzione del 27 febbraio 2025;
2. della comunicazione caricata il 14 aprile 2025 nella pagina web nell’area riservata del portale del Ministero della Giustizia, nella parte relativa alla valutazione dell’elaborato della ricorrente, dal quale risulta un giudizio di non idoneità fondato su una motivazione meramente apparente, generica e stereotipata;
2. del conseguente giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024, appreso dalla ricorrente in data 14 aprile 2025;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa -OMISSIS- ha partecipato, presso la Corte d’Appello di Venezia, alla sessione 2024 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, indetto con D.M. 2 agosto 2024.
Essa ha sostenuto la prova scritta in diritto civile, che è stata valutata dalla Settima SottoCommissione costituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- con punteggio di sedici trentesimi, con la seguente motivazione: “mancanza di padronanza degli istituti giuridici sostanziali e processuali e mancanza delle tecniche di persuasione” .
Di conseguenza, la candidata non è stata ammessa alla prova orale, come comunicatole il 14 aprile 2025.
2. Con ricorso notificato il 13 maggio 2025 e in pari data depositato, essa ha impugnato il giudizio di mancato superamento della prova scritta e la non ammissione alla prova orale.
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“I. Violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (ovvero per motivazione meramente apparente, stereotipata e insufficiente). Travisamento dei presupposti. Illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).”
La ricorrente sostiene che il voto numerico non sarebbe sufficiente a soddisfare l’onere della Commissione di motivare la valutazione data alla prova scritta dell’esame d’avvocato.
Sostiene che la Commissione avrebbe dovuto esprimersi con una motivazione rafforzata, tale da consentire al candidato di comprendere, sia pure sinteticamente, le ragioni del giudizio negativo, ad esempio mediante l’apposizione di segni grafici o brevi note individualizzate che evidenziassero le carenze o gli errori riscontrati nell'elaborato in relazione ai criteri di valutazione.
Lamenta che la motivazione discorsiva che accompagna il voto numerico dato alla sua prova sarebbe apparente e stereotipata (e quindi carente), perché comune a quella data dalla Settima Sottocommissione alle prove di altri candidati giudicati non idonei;
“II. Sull’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta della valutazione. Violazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione centrale.”
La ricorrente sostiene che il giudizio sulla “mancanza di padronanza degli istituti giuridici sostanziali e processuali e mancanza delle tecniche di persuasione” sarebbe palesemente erroneo, illogico e ingiusto, nonché fondato su un travisamento del contenuto dell'elaborato d’esame.
Dal punto di vista della padronanza degli istituti giuridici sostanziali, essa sostiene di avere correttamente inquadrato la fattispecie oggetto della prova di diritto civile sotto il profilo del diritto dei contratti, di avere correttamente individuato il titolo di responsabilità di ciascuno dei soggetti considerati nella traccia d’esame e di avere prospettato le domande giudiziali più consone.
Dal punto di vista della padronanza degli istituti giuridici processuali, essa sostiene di avere correttamente impiegato lo strumento dell’atto di citazione e di averne rispettato la struttura.
Dal punto di vista dell’impiego delle tecniche di persuasione, sostiene di avere utilizzato un linguaggio tecnico appropriato e di avere sviluppato un discorso lineare e tale da fare comprendere le ragioni della parte della quale doveva assumere la difesa.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare dopo un rinvio disposto alla precedente camera di consiglio del 5 giugno 2025 per acquisire dalla parte ricorrente copia integrale dell’elaborato d’esame, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da separato verbale, con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
5. Come anticipato in occasione della camera di consiglio del 19 giugno 2025, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione).
6. Il ricorso non è fondato.
I due motivi ai quali esso si affida possono essere trattati congiuntamente perché tra loro strettamente connessi.
7. Va anzitutto evidenziato che l’art. 10 ( “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia” ), comma 2 -ter , del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15, ha previsto che “ all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”” .
Di conseguenza, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 della legge n. 247 del 2012 prevede che “per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” , cioè dal 18 gennaio 2013, “ l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
8. Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla Commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati(cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n.175).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “ il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez.VI, 11 dicembre 2015; id., Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “ a) l’art. 49 della legge n 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge 247 del 2012 i provvedimenti della Commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”).
9. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre evidenziare che, nel caso di specie la Sottocommissione, in aggiunta al voto numerico, ha altresì specificato le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la prova sostenuta dalla ricorrente sottolineando la “mancanza di padronanza degli istituti giuridici sostanziali e processuali e mancanza delle tecniche di persuasione” .
Ciò precisato, risulta chiaro che se alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento risulta sufficiente il solo voto numerico, a fortiori non può dirsi violativa della disciplina di riferimento la valutazione operata dalla Commissione, avendo avuto quest’ultima cura di precisare gli aspetti negativi della prova esaminata.
10. Fermo restando che quanto rilevato già di per sé consentirebbe di ritenere immune da censure la valutazione operata dalla Sottocommissione, il Collegio evidenzia che il dedotto vizio di eccesso di potere prospettato con il secondo motivo di censura si palesa altresì inammissibile.
Va richiamato al riguardo il condivisibile principio, che costituisce ius receptum in giurisprudenza, secondo cui le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici seppure qualificabili quali analisi di fatti (giudizio sui titoli posseduti, correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati. (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3316; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11).
Il giudizio di legittimità non può, quindi, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa.
Di conseguenza, deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.
Ciò è esattamente quello che parte ricorrente ha chiesto a mezzo del secondo motivo di ricorso.
È quindi evidente il tentativo di sostituirsi alla Commissione.
Osserva peraltro il Collegio che la ricorrente non segnala abnormi fallaci logiche, talmente eclatanti da essere evincibili ictu oculi , ma si limita a rivedere secondo il proprio convincimento quello che avrebbe dovuto essere il giudizio dell’elaborato.
La doglianza si traduce quindi nella prospettazione di una valutazione diversa dell’operato della Commissione, difettando l’allegazione di quei macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, peraltro non ravvisabili nella specie, che soli consentono il sindacato in sede giurisdizionale sul giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice, come si è osservato espressione di ampia discrezionalità.
Da questo punto di vista, la comparazione tra le soluzioni proposte ex post alla traccia d’esame da alcuni istituti di formazione e quella in concreto svolta dalla ricorrente non è idonea a dimostrare la sussistenza di gravi fallacie nell’operato della Commissione.
11. In conclusione, il ricorso non può essere accolto, alla luce dell’infondatezza dei motivi ai quali si affida.
Le spese possono essere interamente compensate in considerazione della natura della controversia e degli interessi ad essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.