CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2024, n. 14396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14396 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10001/2022 R.G. proposto da JA MS EK, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Gennari, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI GO- RIZIA, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Gorizia n. 6/22, depositata il 2 marzo 2022. Civile Sent. Sez. 1 Num. 14396 Anno 2024 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 23/05/2024 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI DE RENZIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022, il Giudice di pace di Gorizia ha di- chiarato inammissibile l'opposizione proposta da EL YI MS, citta- dino della Nigeria, avverso l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso il 12 novembre 2021 dal Questore di Gorizia, a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo avanzata dal medesimo Questore. A fondamento della decisione, il Giudice di pace ha osservato che l'ordine di allontanamento emesso a seguito del decreto di espulsione non è suscetti- bile di autonoma impugnazione, precisando che ciò non comporta una ca- renza di tutela giurisdizionale, dal momento che tale provvedimento non in- cide sulla libertà personale dell'espulso. Ha ritenuto comunque infondata l'op- posizione, rilevando che l'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 impone al Questore d'impartire l'ordine di allontanamento ogni qualvolta non risultino possibili né l'accompagnamento alla frontiera né il trattenimento in un CPR. 2. Avverso la predetta ordinanza l'YI MS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero dell'interno e il Questore di Gorizia hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria del 9 agosto 2023, in con- siderazione della peculiarità della fattispecie presa in esame dall'ordinanza impugnata, fonte di complesse questioni giuridiche, in ordine alle quali si è rilevata l'opportunità di consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese, ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che, nell'escludere l'impugnabilità dell'ordine di allontanamento, l'ordinanza impugnata non ha considerato che lo stesso era stato emesso a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento, a sua volta disposto in esecuzione di un decreto di espulsione ormai superato, in quanto adottato in pendenza di una domanda di protezione internazionale. Premesso infatti di avere fatto ingresso per la prima volta in Italia il 22 luglio 2015 e di essere stato rimpatriato a seguito del rigetto di una precedente domanda di protezione, assume che, essendo rientrato in Italia ed avendo proposto una nuova domanda, la stessa era stata considerata come domanda reiterata, con la conseguente emissione del decreto di espulsione;
aggiunge che in sede di proroga del trattenimento, il Giudice di pace aveva accolto la sua tesi difen- siva, secondo cui la domanda doveva essere considerata come prima do- manda, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE n. 604/2013, ed aveva rite- nuto pertanto illegittima l'espulsione. Rilevato quindi che l'ordine di allonta- namento, oltre ad essere stato emanato in assenza di un decreto di espul- sione, si poneva in contrasto con il giudicato formatosi in ordine alla regolarità del suo soggiorno in Italia, afferma che il provvedimento doveva ritenersi autonomamente impugnabile indipendentemente dal decreto di espulsione, in quanto idoneo ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 19 del Regolamento UE n. 604/2013, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver ritenuto infondata l'opposizione, senza considerare che, in quanto qualificabile come prima domanda, la nuova domanda di pro- tezione internazionale era assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 7 e 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in virtù della quale egli era autoriz- zato a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale e, in caso di esito negativo, per tutta la durata del giudizio d'im- pugnazione. Ribadisce inoltre che l'ordine di allontanamento si poneva in con- trasto con il giudicato formatosi in ordine alla regolarità del suo soggiorno sul 4 territorio nazionale, per effetto del rigetto della richiesta di proroga del trat- tenimento. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in subordine, la violazione degli artt. 14, comma 5-bis, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, insistendo sull'an- nullabilità dell'ordine di allontanamento, per difetto delle condizioni previste dall'art. 14, comma 5-bis, cit. Sostiene infatti che il trattenimento non avrebbe potuto essere disposto, sussistendo una causa ostativa all'espulsione che lo rendeva illegittimo fin dall'origine. 4. Il primo motivo è infondato. Correttamente l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'oppo- sizione, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato en- tro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti alla Autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione, non essendo configurabile un nesso di strumentalità necessaria rispetto all'espulsione, e potendo i due provvedimenti essere adottati in tempi diversi, come accade nel caso in cui l'allontanamento sia ordinato a seguito della scadenza dei termini previsti per il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri (cfr. Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20121; Cass., Sez. VI, 10/01/2023, n. 413; Cass., Sez. I, 9/12/2004, n. 23009). Lo stesso ricorrente ammette infatti di essere stato raggiunto, in epoca successiva al suo rientro in Italia, da uno o più decreti di espulsione, emessi il 19 agosto e il 16 settembre 2021 dal Prefetto di Ferrara (e avverso i quali non ha neppure dedotto di aver proposto opposizione), in esecuzione di uno dei quali sarebbe stato disposto dapprima il suo trattenimento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo e successivamente l'allontanamento dal territorio nazio- nale, ordinato a seguito dell'ordinanza del 12 novembre 2021, con cui il Giu- dice di pace di Gorizia ha rigettato la richiesta di proroga del trattenimento. Non può quindi trovare applicazione, nella specie, il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove l'ordine di allontanamento sia stato emesso in carenza di un precedente decreto di espulsione avverso il 5 quale l'interessato abbia potuto proporre ricorso, un'interpretazione costitu- zionalmente orientata dell'art. 13, comma ottavo, del d.lgs. n. 286 del 1998 (nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come mo- dificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, e, da ultimo, sostituito dall'articolo 34, comma diciannovesimo, lett. b) del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) impone di ritenere ammissibile l'opposizione dinanzi al Giudice di pace, risultando al- trimenti lo straniero privato di qualsiasi tutela giurisdizionale, e quindi vulne- rato nel suo diritto di difesa, in relazione ad un provvedimento che incide negativamente sulla sfera della sua libertà personale (cfr. Cass., Sez. VI, 7/03/2012, n. 3565). In riferimento al caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'allontana- mento sia stato disposto in esecuzione di un decreto di espulsione, questa Corte, nell'escluderne l'autonoma impugnabilità, ha d'altronde precisato che ciò non comporta una carenza di tutela giurisdizionale, poiché da un lato tale provvedimento non incide sulla libertà personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagna- mento coattivo alla frontiera), e proprio per tale motivo non è soggetto agli strumenti giurisdizionali di controllo previsti per le misure restrittive (artt. 13, comma 5-bis, e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998), dall'altro il controllo sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione dell'ordine resta de- mandato al giudice penale nell'ambito del giudizio sull'imputazione ascritta al soggetto espulso, che si sia trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore (art. 14, comma 5- ter, del d.lgs. n. 286 del 1998), potendo, in quella sede, l'Autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'atto presupposto che sia stato adottato illegittimamente (cfr. Cass., Sez. I, 9/12/2004, n. 23009, cit.). 5. Il secondo ed il terzo motivo sono invece inammissibili, avendo ad oggetto considerazioni contenute nell'ordinanza impugnata che, in quanto at- tinenti alla fondatezza delle censure mosse all'ordine di allontanamento, de- vono ritenersi svolte soltanto ad abundantiam, essendo la decisione fondata 6 su un rilievo di carattere pregiudiziale, concernente l'impugnabilità del prov- vedimento, la cui portata assorbente precludeva l'esame del merito dell'op- posizione. Qualora infatti il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una doman- da, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto all'esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez. III, 19/09/2022, n. 27388; Cass., Sez. I, 16/06/2020, n. 11675). 6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte degl'intimati, costituitisi tardivamente ai soli fini della partecipazione alla discussione orale, alla quale non hanno poi preso parte. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13/02/2024
– ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI GO- RIZIA, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Gorizia n. 6/22, depositata il 2 marzo 2022. Civile Sent. Sez. 1 Num. 14396 Anno 2024 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 23/05/2024 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI DE RENZIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022, il Giudice di pace di Gorizia ha di- chiarato inammissibile l'opposizione proposta da EL YI MS, citta- dino della Nigeria, avverso l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso il 12 novembre 2021 dal Questore di Gorizia, a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo avanzata dal medesimo Questore. A fondamento della decisione, il Giudice di pace ha osservato che l'ordine di allontanamento emesso a seguito del decreto di espulsione non è suscetti- bile di autonoma impugnazione, precisando che ciò non comporta una ca- renza di tutela giurisdizionale, dal momento che tale provvedimento non in- cide sulla libertà personale dell'espulso. Ha ritenuto comunque infondata l'op- posizione, rilevando che l'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 impone al Questore d'impartire l'ordine di allontanamento ogni qualvolta non risultino possibili né l'accompagnamento alla frontiera né il trattenimento in un CPR. 2. Avverso la predetta ordinanza l'YI MS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero dell'interno e il Questore di Gorizia hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria del 9 agosto 2023, in con- siderazione della peculiarità della fattispecie presa in esame dall'ordinanza impugnata, fonte di complesse questioni giuridiche, in ordine alle quali si è rilevata l'opportunità di consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese, ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che, nell'escludere l'impugnabilità dell'ordine di allontanamento, l'ordinanza impugnata non ha considerato che lo stesso era stato emesso a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento, a sua volta disposto in esecuzione di un decreto di espulsione ormai superato, in quanto adottato in pendenza di una domanda di protezione internazionale. Premesso infatti di avere fatto ingresso per la prima volta in Italia il 22 luglio 2015 e di essere stato rimpatriato a seguito del rigetto di una precedente domanda di protezione, assume che, essendo rientrato in Italia ed avendo proposto una nuova domanda, la stessa era stata considerata come domanda reiterata, con la conseguente emissione del decreto di espulsione;
aggiunge che in sede di proroga del trattenimento, il Giudice di pace aveva accolto la sua tesi difen- siva, secondo cui la domanda doveva essere considerata come prima do- manda, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE n. 604/2013, ed aveva rite- nuto pertanto illegittima l'espulsione. Rilevato quindi che l'ordine di allonta- namento, oltre ad essere stato emanato in assenza di un decreto di espul- sione, si poneva in contrasto con il giudicato formatosi in ordine alla regolarità del suo soggiorno in Italia, afferma che il provvedimento doveva ritenersi autonomamente impugnabile indipendentemente dal decreto di espulsione, in quanto idoneo ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 19 del Regolamento UE n. 604/2013, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver ritenuto infondata l'opposizione, senza considerare che, in quanto qualificabile come prima domanda, la nuova domanda di pro- tezione internazionale era assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 7 e 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in virtù della quale egli era autoriz- zato a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale e, in caso di esito negativo, per tutta la durata del giudizio d'im- pugnazione. Ribadisce inoltre che l'ordine di allontanamento si poneva in con- trasto con il giudicato formatosi in ordine alla regolarità del suo soggiorno sul 4 territorio nazionale, per effetto del rigetto della richiesta di proroga del trat- tenimento. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in subordine, la violazione degli artt. 14, comma 5-bis, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, insistendo sull'an- nullabilità dell'ordine di allontanamento, per difetto delle condizioni previste dall'art. 14, comma 5-bis, cit. Sostiene infatti che il trattenimento non avrebbe potuto essere disposto, sussistendo una causa ostativa all'espulsione che lo rendeva illegittimo fin dall'origine. 4. Il primo motivo è infondato. Correttamente l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'oppo- sizione, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato en- tro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti alla Autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione, non essendo configurabile un nesso di strumentalità necessaria rispetto all'espulsione, e potendo i due provvedimenti essere adottati in tempi diversi, come accade nel caso in cui l'allontanamento sia ordinato a seguito della scadenza dei termini previsti per il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri (cfr. Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20121; Cass., Sez. VI, 10/01/2023, n. 413; Cass., Sez. I, 9/12/2004, n. 23009). Lo stesso ricorrente ammette infatti di essere stato raggiunto, in epoca successiva al suo rientro in Italia, da uno o più decreti di espulsione, emessi il 19 agosto e il 16 settembre 2021 dal Prefetto di Ferrara (e avverso i quali non ha neppure dedotto di aver proposto opposizione), in esecuzione di uno dei quali sarebbe stato disposto dapprima il suo trattenimento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo e successivamente l'allontanamento dal territorio nazio- nale, ordinato a seguito dell'ordinanza del 12 novembre 2021, con cui il Giu- dice di pace di Gorizia ha rigettato la richiesta di proroga del trattenimento. Non può quindi trovare applicazione, nella specie, il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove l'ordine di allontanamento sia stato emesso in carenza di un precedente decreto di espulsione avverso il 5 quale l'interessato abbia potuto proporre ricorso, un'interpretazione costitu- zionalmente orientata dell'art. 13, comma ottavo, del d.lgs. n. 286 del 1998 (nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come mo- dificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, e, da ultimo, sostituito dall'articolo 34, comma diciannovesimo, lett. b) del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) impone di ritenere ammissibile l'opposizione dinanzi al Giudice di pace, risultando al- trimenti lo straniero privato di qualsiasi tutela giurisdizionale, e quindi vulne- rato nel suo diritto di difesa, in relazione ad un provvedimento che incide negativamente sulla sfera della sua libertà personale (cfr. Cass., Sez. VI, 7/03/2012, n. 3565). In riferimento al caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'allontana- mento sia stato disposto in esecuzione di un decreto di espulsione, questa Corte, nell'escluderne l'autonoma impugnabilità, ha d'altronde precisato che ciò non comporta una carenza di tutela giurisdizionale, poiché da un lato tale provvedimento non incide sulla libertà personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagna- mento coattivo alla frontiera), e proprio per tale motivo non è soggetto agli strumenti giurisdizionali di controllo previsti per le misure restrittive (artt. 13, comma 5-bis, e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998), dall'altro il controllo sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione dell'ordine resta de- mandato al giudice penale nell'ambito del giudizio sull'imputazione ascritta al soggetto espulso, che si sia trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore (art. 14, comma 5- ter, del d.lgs. n. 286 del 1998), potendo, in quella sede, l'Autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'atto presupposto che sia stato adottato illegittimamente (cfr. Cass., Sez. I, 9/12/2004, n. 23009, cit.). 5. Il secondo ed il terzo motivo sono invece inammissibili, avendo ad oggetto considerazioni contenute nell'ordinanza impugnata che, in quanto at- tinenti alla fondatezza delle censure mosse all'ordine di allontanamento, de- vono ritenersi svolte soltanto ad abundantiam, essendo la decisione fondata 6 su un rilievo di carattere pregiudiziale, concernente l'impugnabilità del prov- vedimento, la cui portata assorbente precludeva l'esame del merito dell'op- posizione. Qualora infatti il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una doman- da, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto all'esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez. III, 19/09/2022, n. 27388; Cass., Sez. I, 16/06/2020, n. 11675). 6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte degl'intimati, costituitisi tardivamente ai soli fini della partecipazione alla discussione orale, alla quale non hanno poi preso parte. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13/02/2024