TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3264/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. CATALDI ANTONIO, presso il cui studio, in Pachino, via Anita n. 24, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CASTO ENRICO, presso il cui studio, in Noto, Viale Principe
Umberto n. 32, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 771/2019 del 2.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
1110/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
della somma complessiva di euro 16.459,16, oltre interessi, spese e compensi, dovuti a saldo
[...]
delle fatture n. 54/09 e 61/09.
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, esponendo che nell'anno 2009 la ditta di
LA gli aveva fornito del materiale lapideo per la costruzione di un immobile sito in CP_1
Pachino, nella Via Siena n. 2, come da fatture allegate in atti, per un importo complessivo pari a euro16.459,19 e di aver già, adempiuto al pagamento dell'importo portato dalle dette fatture, in via anticipata, mediante gli assegni n. 15130325802 di euro 11.000,00, n. 982488000 di euro 2.8000 e n.
73067399310 di euro 2.800.
Si è costituito in giudizio che ha instato per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_1
per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, affermando che soltanto due, dei tre assegni prodotti da pagina 2 di 7 TE , il n. 982488000 e il n. 73067399310, erano stati effettivamente consegnati e incassati Pt_1
dalla propria ditta, negando di aver ricevuto l'assegno n. 15130325802 di cui ha disconosciuto la sottoscrizione apposta.
Con ordinanza del 11.10.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1444/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 11.09.2024, a seguito della quale, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato da di complessivi euro Controparte_1
16.459,16 quale saldo delle fatture n. 54/09 e 61/09 relative alla fornitura di materiale lapideo per la costruzione di un immobile sito in Pachino.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi Parte_1
di seguito indicati.
È da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo pagina 3 di 7 dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13533/2001; Cass. Sent. n. 826/2015).
Dunque, come sopra chiarito, nel giudizio di opposizione non si verifica alcuna inversione sostanziale delle parti ed è sul creditore opposto, in qualità di attore sostanziale, che grava l'onere di provare la esistenza del credito sotteso alla richiesta avanzata in sede monitoria, spettando, invece, al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare le circostanze e i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi della pretesa creditoria avanzata da controparte.
In primo luogo, sono da rilevarsi come pacifiche, in quanto non contestate dalle parti, le circostanze relative alla sussistenza del rapporto di fornitura tra il e il TE, e l'avvenuta ricezione CP_1
delle merci da parte di quest'ultimo, di modo che la mancata contestazione delle parti in ordine ai profili rilevati e la documentazione versata in atti da parte opposta, deve ritenersi idonea a provare il credito ingiunto.
Parte opponente, a sua volta, ha inteso allegare quale circostanza estintiva del credito l'avvenuto pagamento degli importi riportati nelle fatture n. 54/09 e 61/09, asseritamente avvenuto a mezzo degli assegni nn. 15130325802, 982488000 e 73067399310.
A fronte dell'avvenuto adempimento eccepito da controparte il ha dedotto di aver ricevuto CP_1
e incassato gli assegni nn. 15130325802 e 982488000 a saldo di fatture relative a forniture antecedenti,
disconoscendo tempestivamente, invece, la sottoscrizione riportata nell'assegno n. 15130325802 che afferma non essergli mai stato consegnato dal TE OL.
Orbene, circa il tempestivo disconoscimento della sottoscrizione operata dal è da precisarsi CP_1
che un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ammette la proposizione dell'istanza di verificazione in forma implicita e, con l'eliminazione di ogni formalismo anche per quanto attiene alle pagina 4 di 7 conseguenze dell'istanza di verificazione (Cass. 13258/2006; Cass. 13611/2002).
Sulla scorta di tale orientamento, quindi, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede alcuna formula particolare, né specifici mezzi di prova quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo, potendo la stessa essere decisa anche sulla base dell'articolazione di una mera prova testimoniale (Cass. Sent.
16383/2017; Cass. 890/2003; Cass. 15711/2003).
Nel caso di specie, parte opponente non ha proposto espressamente un'istanza di verificazione e pur valutando la stessa come proposta implicitamente in considerazione degli orientamenti sopra esposti,
deve escludersi, per più ordini di motivi, la valutabilità dell'assegno n. 15130325802 quale elemento di prova: parte opponente, infatti, ha insistito nell'accoglimento delle proprie domande fondate sull'autenticità della scrittura disconosciuta, ossia l'assegno n. 15130325802, palesando un interesse a valersi della scrittura riconosciuta mediante un'implicita istanza di verificazione.
Ma è pur vero, che la stessa si è limitata a una mera reiterazione delle proprie domande a fronte dell'intervenuto adempimento del pagamento degli importi ingiunti anche a mezzo della scrittura disconosciuta, il TE non ha provveduto né al deposito dell'originale dell'assegno, né ha offerto altre scritture per la comparazione con il documento contestato.
La prova della autenticità della sottoscrizione apposta all'assegno, la cui intestazione tra l'altro reca
, non è stata raggiunta neanche in sede testimoniale: dove, a contrario, è stata smentita dalle Pt_2
dichiarazioni rilasciate dai due testimoni, ossia, fratello e dipendente Testimone_1
dell'opposto, che ha negato di aver ricevuto l'assegno n. 015130325802, disconoscendone la sottoscrizione e sorella e dipendente di parte opposta, che ha affermato di non Testimone_2
pagina 5 di 7 aver ricevuto, in qualità di contabile dell'azienda, alcun assegno da offertogli da Testimone_1
, dichiarando, invece di riconoscere gli assegni nn. 982488000 e 73067399310, relativi a Parte_1
pagamenti di fatture emesse precedentemente rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
Tutto ciò premesso, e stante la carenza di prova relativa alla autenticità della sottoscrizione apposta in calce, non può tenersi conto ai fini probatori dell'assegno n. 015130325802.
Da ultimo è da rilevarsi che non ha offerto prova dell'imputabilità dei pagamenti effettuati Parte_1
mediante assegni nn. 982488000 e 73067399310 del 30.03.2009 alle fatture azionate da controparte al fine di provare il proprio adempimento, tra l'altro, come rilevato da controparte, appare del tutto inverosimile la ricostruzione operata dall'opponente, stante la notevole discrasia temporale tra la data delle fatture nn. 54 del 28.11.2009 e n. 61 del 30.12.2009, azionate in sede monitoria, e quella riportata negli assegni del 30.03.2009, con i quali parte opponente asserisce di aver provveduto anticipatamente al pagamento delle stesse, circostanza rimasta sfornita di prova.
Per tali motivi, l'opposizione non può essere accolta e, per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 771/2019 del 2.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1110/2019 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
771/2019 del 2.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa;
pagina 6 di 7 Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3264/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. CATALDI ANTONIO, presso il cui studio, in Pachino, via Anita n. 24, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CASTO ENRICO, presso il cui studio, in Noto, Viale Principe
Umberto n. 32, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 771/2019 del 2.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
1110/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
della somma complessiva di euro 16.459,16, oltre interessi, spese e compensi, dovuti a saldo
[...]
delle fatture n. 54/09 e 61/09.
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, esponendo che nell'anno 2009 la ditta di
LA gli aveva fornito del materiale lapideo per la costruzione di un immobile sito in CP_1
Pachino, nella Via Siena n. 2, come da fatture allegate in atti, per un importo complessivo pari a euro16.459,19 e di aver già, adempiuto al pagamento dell'importo portato dalle dette fatture, in via anticipata, mediante gli assegni n. 15130325802 di euro 11.000,00, n. 982488000 di euro 2.8000 e n.
73067399310 di euro 2.800.
Si è costituito in giudizio che ha instato per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_1
per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, affermando che soltanto due, dei tre assegni prodotti da pagina 2 di 7 TE , il n. 982488000 e il n. 73067399310, erano stati effettivamente consegnati e incassati Pt_1
dalla propria ditta, negando di aver ricevuto l'assegno n. 15130325802 di cui ha disconosciuto la sottoscrizione apposta.
Con ordinanza del 11.10.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1444/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 11.09.2024, a seguito della quale, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato da di complessivi euro Controparte_1
16.459,16 quale saldo delle fatture n. 54/09 e 61/09 relative alla fornitura di materiale lapideo per la costruzione di un immobile sito in Pachino.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi Parte_1
di seguito indicati.
È da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo pagina 3 di 7 dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13533/2001; Cass. Sent. n. 826/2015).
Dunque, come sopra chiarito, nel giudizio di opposizione non si verifica alcuna inversione sostanziale delle parti ed è sul creditore opposto, in qualità di attore sostanziale, che grava l'onere di provare la esistenza del credito sotteso alla richiesta avanzata in sede monitoria, spettando, invece, al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare le circostanze e i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi della pretesa creditoria avanzata da controparte.
In primo luogo, sono da rilevarsi come pacifiche, in quanto non contestate dalle parti, le circostanze relative alla sussistenza del rapporto di fornitura tra il e il TE, e l'avvenuta ricezione CP_1
delle merci da parte di quest'ultimo, di modo che la mancata contestazione delle parti in ordine ai profili rilevati e la documentazione versata in atti da parte opposta, deve ritenersi idonea a provare il credito ingiunto.
Parte opponente, a sua volta, ha inteso allegare quale circostanza estintiva del credito l'avvenuto pagamento degli importi riportati nelle fatture n. 54/09 e 61/09, asseritamente avvenuto a mezzo degli assegni nn. 15130325802, 982488000 e 73067399310.
A fronte dell'avvenuto adempimento eccepito da controparte il ha dedotto di aver ricevuto CP_1
e incassato gli assegni nn. 15130325802 e 982488000 a saldo di fatture relative a forniture antecedenti,
disconoscendo tempestivamente, invece, la sottoscrizione riportata nell'assegno n. 15130325802 che afferma non essergli mai stato consegnato dal TE OL.
Orbene, circa il tempestivo disconoscimento della sottoscrizione operata dal è da precisarsi CP_1
che un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ammette la proposizione dell'istanza di verificazione in forma implicita e, con l'eliminazione di ogni formalismo anche per quanto attiene alle pagina 4 di 7 conseguenze dell'istanza di verificazione (Cass. 13258/2006; Cass. 13611/2002).
Sulla scorta di tale orientamento, quindi, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede alcuna formula particolare, né specifici mezzi di prova quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo, potendo la stessa essere decisa anche sulla base dell'articolazione di una mera prova testimoniale (Cass. Sent.
16383/2017; Cass. 890/2003; Cass. 15711/2003).
Nel caso di specie, parte opponente non ha proposto espressamente un'istanza di verificazione e pur valutando la stessa come proposta implicitamente in considerazione degli orientamenti sopra esposti,
deve escludersi, per più ordini di motivi, la valutabilità dell'assegno n. 15130325802 quale elemento di prova: parte opponente, infatti, ha insistito nell'accoglimento delle proprie domande fondate sull'autenticità della scrittura disconosciuta, ossia l'assegno n. 15130325802, palesando un interesse a valersi della scrittura riconosciuta mediante un'implicita istanza di verificazione.
Ma è pur vero, che la stessa si è limitata a una mera reiterazione delle proprie domande a fronte dell'intervenuto adempimento del pagamento degli importi ingiunti anche a mezzo della scrittura disconosciuta, il TE non ha provveduto né al deposito dell'originale dell'assegno, né ha offerto altre scritture per la comparazione con il documento contestato.
La prova della autenticità della sottoscrizione apposta all'assegno, la cui intestazione tra l'altro reca
, non è stata raggiunta neanche in sede testimoniale: dove, a contrario, è stata smentita dalle Pt_2
dichiarazioni rilasciate dai due testimoni, ossia, fratello e dipendente Testimone_1
dell'opposto, che ha negato di aver ricevuto l'assegno n. 015130325802, disconoscendone la sottoscrizione e sorella e dipendente di parte opposta, che ha affermato di non Testimone_2
pagina 5 di 7 aver ricevuto, in qualità di contabile dell'azienda, alcun assegno da offertogli da Testimone_1
, dichiarando, invece di riconoscere gli assegni nn. 982488000 e 73067399310, relativi a Parte_1
pagamenti di fatture emesse precedentemente rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
Tutto ciò premesso, e stante la carenza di prova relativa alla autenticità della sottoscrizione apposta in calce, non può tenersi conto ai fini probatori dell'assegno n. 015130325802.
Da ultimo è da rilevarsi che non ha offerto prova dell'imputabilità dei pagamenti effettuati Parte_1
mediante assegni nn. 982488000 e 73067399310 del 30.03.2009 alle fatture azionate da controparte al fine di provare il proprio adempimento, tra l'altro, come rilevato da controparte, appare del tutto inverosimile la ricostruzione operata dall'opponente, stante la notevole discrasia temporale tra la data delle fatture nn. 54 del 28.11.2009 e n. 61 del 30.12.2009, azionate in sede monitoria, e quella riportata negli assegni del 30.03.2009, con i quali parte opponente asserisce di aver provveduto anticipatamente al pagamento delle stesse, circostanza rimasta sfornita di prova.
Per tali motivi, l'opposizione non può essere accolta e, per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 771/2019 del 2.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1110/2019 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
771/2019 del 2.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa;
pagina 6 di 7 Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7