Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 920 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, ufficio Scolastico regionale per la Campania, Ambito territoriale di Caserta, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-pubblicata il 23 novembre -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.1. - Con ricorso notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il successivo 24 febbraio, il ricorrente – premesso di aver prestato prima dell’immissione in ruolo (01 settembre 2011) e dall’anno scolastico 2000/2001 il servizio d’insegnamento a tempo determinato valutato solo in misura parziale dall’Amministrazione ex art. 485, comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 - deduceva che:
a) con la sentenza n. -OMISSIS-del 23 novembre -OMISSIS- (passata in giudicato) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva “1) […] dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento a carico del MIUR di un’anzianità di servizio complessiva pari a 13 anni” ;
b) nonostante il passaggio in giudicato del titolo e la sua notifica in forma esecutiva, la resistente non aveva ottemperato.
1.2. - Tanto premesso in fatto ed allegando il perdurante inadempimento dell’Amministrazione scolastica, il ricorrente chiedeva che fosse a quest’ultima ordinato di dar piena esecuzione al giudicato, eventualmente nominando un Commissario ad acta e chiedendo, comunque, la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
1.3. – Il 9 maggio 2025 il ricorrente depositava memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
1.4. – Il 26 maggio 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica con atto di mero stile.
1.5. - Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
2. – Oggetto dell’odierno contendere è l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-, pubblicata il 23 novembre -OMISSIS- (all. 1 al ricorso), all’esito del giudizio incardinato dal ricorrente al fine di ottenere (a) “il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato” e (b) “l’integrale ed immediata valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali”. Per quanto qui rileva, il giudice ordinario, in accoglimento della domanda, ha dichiarato il diritto del ricorrente “al riconoscimento a carico del MIUR, di un’anzianità di servizio complessiva pari a 13 anni” (vd. ordinanza di correzione, all.1 bis al ricorso)”.
Così circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio l’ammissibilità e fondatezza del ricorso nei termini appresso specificati, alla luce:
- della legittimazione passiva dell’Amministrazione scolastica;
- della possibilità di agire in giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza, da parte della pubblica Amministrazione, ai provvedimenti giurisdizionali, anche del giudice ordinario, riguardanti la condanna ad un facere (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 04/02/2020, n. 1488; Cons. Stato Sez. VI, 12/03/2020, n. 1784);
- del passaggio in giudicato del titolo azionato (attestazione della cancelleria del 1 febbraio 2024, all. 3 al ricorso) e della sua notifica presso l’Amministrazione resistente (all. 5 -6 al ricorso);
- della circostanza, pacifica e non contestata in giudizio (da ultimo ribadita dal ricorrente nella memoria del 9 maggio 2025) dell’omessa esecuzione della decisione (in proposito, il Ministero, pur costituito, non ha infatti dedotto alcunché).
2.1. - Dev’essere pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare completa esecuzione alla sentenza in esame, con “il riconoscimento dell’anzianità di servizio di un’anzianità di servizio complessiva pari a 13 anni” con ogni conseguente statuizione in tema di incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, per come statuito dal giudice ordinario. E ciò entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione.
2.2. – In proposito e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione intimata, merita altresì accoglimento la richiesta di nomina di un Commissario ad acta che va sin d’ora individuato nel Prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso all’esecuzione della pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
2.2.1. - L’eventuale compenso del Commissario, da porsi a carico dell’Amministrazione soccombente e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal Commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
2.3. – Quanto, infine, alla richiesta di fissare la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), la domanda deve essere accolta.
Per come a più riprese chiarito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VII, Sent., (ud. 25/10/2022) 02-11-2022, n. 9464) l’astreinte “assolve infatti ad una finalità sanzionatoria […] in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento. Nel processo amministrativo l’istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm. non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile. Detta soluzione va ricondotta alla peculiarità del rimedio dell'ottemperanza che, grazie al potere sostitutivo esercitabile dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta , non trova, a differenza del giudizio di esecuzione civile, l'ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare l'esecuzione in re del precetto giudiziario; ne deriva che, nel sistema processuale amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare gli ostacoli derivanti dalla non diretta coercibilità degli obblighi di contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio processuale civilistico è volto alla generale finalità di dissuadere il debitore dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza”.
Ciò posto, nel caso di specie risultano sussistenti tutti i presupposti stabiliti dall'art. 114 c.p.a. comma 4, lett. e) per l'’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l'insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.
La misura della sanzione va dunque effettuata, in difetto di disposizione sul punto, da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all'art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di euro 50,00 al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, dopo il decorso dei termini prima assegnati, di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza e fino all'effettiva ottemperanza ad opera dell’Amministrazione o del Commissario ad acta .
2.4. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza vanno poste pertanto a carico dell’Amministrazione scolastica resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) lo accoglie in parte, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere nei sensi di cui in motivazione in ordine al titolo giudiziale indicato in epigrafe, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
2) nel caso di inosservanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato, il quale commissario provvederà agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza, per come evidenziato in motivazione;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione di una somma a titolo di astreinte ex art. 114 c.p.a. comma 4, lett. e), nei sensi di cui in motivazione;
4) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare le spese di lite quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO