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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 653/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...] e res. in Abu Dhabi, C.F. Parte_1 [...]
, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Bacino ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, via Roncalli n.19, giusta procura allegata al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e res. in Abu Dhabi, C.F. Controparte_1 [...]
, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Romina Morici ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Rutili n.12, giusta procura rilasciata su foglio in calce al ricorso per separazione e divorzio;
-Appellata ed appellante in via incidentale adesiva=
OGGETTO: divorzio pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 11.11.2024 ha adito l'intestata Corte di Appello al Parte_1
fine di sentir riformare la sentenza n.145/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto
l'11.10.2024 che -pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 CP_1
diretto ad ottenere la separazione personale dei coniugi alle conclusioni
[...]
concordate e contestualmente il divorzio- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice straniero.
Ha sostenuto l'appellante che la decisione del primo giudice meritasse di essere censurata in considerazione delle violazioni di legge in cui è incorsa, cioè la violazione degli artt. 8 e 12 del Reg. UE n.2201/2003, nonché del fatto – nemmeno menzionato in sentenza – che le parti avevano espressamente dichiarato di accettare la giurisdizione italiana.
In conformità delle deduzioni svolte ha chiesto che, previa totale Parte_1
riforma della sentenza n.145/24 del Tribunale di Spoleto, fosse affermata la giurisdizione del giudice adito con rimessione della causa al giudice di primo grado a norma dell'art.354 c.III° cpc.
Radicatosi il contraddittorio, ha proposto appello incidentale aderendo Controparte_1
a tutte le argomentazioni ed a tutte le domande proposte dall'appellante principale e rassegnando, dunque, conclusioni conformi.
Con memoria datata 3.12.2024 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza della sentenza emessa dal pagina 2 di 6 Tribunale di Spoleto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione finale la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
10.2.2025.
Con sentenza non definitiva n.108/2025, pubblicata il 24.2.25, l'intestata Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano -in precedenza negata dal Tribunale di
Spoleto- ed omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi indicate.
Successivamente, dopo che per la prosecuzione della causa è stato disposto rinvio -come da ordinanza del 24.2.2025- all'udienza del 2.10.25, la decisione è stata riservata al
Collegio con riguardo alla domanda di divorzio.
*****
Ritiene questa Corte che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da
, cui ha aderito , sia fondata e debba essere accolta. Parte_1 Controparte_1
La sentenza di separazione personale dei coniugi è stata emessa il 10.2.205 e non risulta che, da allora, le parti abbiano mai più ripreso la convivenza;
onde risulta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge per accogliere la domanda di divorzio.
Oltre a ciò si consideri che entrambe le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento della domanda, confermando la loro volontà con nota scritta a firma congiunta del 24.9.2025, a riprova che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno.
Sussistono quindi le condizioni di legge per far luogo alla pronuncia definitiva di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 delle condizioni di separazione (cfr. pag.3 dell'atto di appello), che questo Tribunale ritiene accoglibili in quanto: A) i previsti contributi di pagina 3 di 6 mantenimento per la figlia sono proporzionati ai redditi delle parti;
B) la signora viene tutelata economicamente mediante la percezione di un assegno una Pt_1
tantum.
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto a Foligno il 12.9.2016 tra e , Parte_1 Controparte_1
alle condizioni indicate dalle parti.
Sussistono giusti motivi, dati dalla natura della causa e dall'assenza di una parte soccombente (avendo l'appellata proposto un appello incidentale adesivo) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da cui ha aderito , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in Foligno, in data
12.9.2016, con atto di matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di
Foligno, anno 2016, numero 57 parte I;
2) dispone che i rapporti postmatrimoniali siano regolati dalle condizioni di separazione stabilite congiuntamente dai coniugi ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, vale a dire:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne Controparte_1 [...]
entro il giorno primo di ogni mese, la somma di € 700,00 annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e il 100% delle spese straordinarie previste
secondo le linee guida del CNF, da versare sul conto emiratino della Signora CP_1
presso ADCB Bank Iban AE810030012597021910001. Si precisa che detto importo pagina 4 di 6 verrà corrisposto in AED, in base al tasso di cambio applicato dalla ADCB il giorno di
ciascun versamento;
4. La figlia rimane collocata prevalentemente presso l'abitazione del padre ad Per_1
Abu Dhabi, mentre la Signora si è trasferita in altro appartamento ad Abu CP_1
Dhabi.
5. La figlia potrà recarsi dalla madre tutte le volte che lo desidera e comunque Per_1
almeno due volte a settimana il pomeriggio dopo l'uscita da scuola fino alle ore 20,30
ed i W.E alternati con pernottamento presso la madre.
6. Per le feste comandate si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori: in base al
calendario scolastico della scuola che frequenterà, durante le vacanze natalizie Per_1
potrà stare 7 giorni consecutivi con la madre e 7 con il padre e 3 giorni consecutivi con
la madre e 3 con il padre per le vacanze pasquali. Mentre l'estate, terminata la scuola,
la minore ritornerà in Italia con la madre e vi trascorrerà le vacanze estive sia con lei
che con il padre quando costui potrà rientrare per le ferie, alternandosi nelle abitazioni
dei rispettivi genitori in Italia come lei desidera. Tali condizioni potranno variare in
base alle esigenze lavorative dei genitori.
8. Le vetture: Passat Volkswagen viene assegnata a mentre la vettura Parte_1
Nissan Altima viene concessa in uso a fino al 31/12/2024. Controparte_1
9. Circa il piano genitoriale che si allega si fa presente che la minore frequenta la Per_1
Raha International School con orari scolastici il lunedì e il giovedì dalle 7,45 alle 15,00
e il venerdì dalle 7,45 alle 12,00, la cui retta viene pagata da La Parte_1
ragazza viene accompagnata a scuola la mattina dal papà e ripresa il pomeriggio dalla
madre. Svolge lezioni di nuoto 2 volte alla settimana presso il Garden Campus in Abu
Dahbi, ove viene accompagnata dalla madre e le cui spese sono sostenute dal Sig.
La minore , al momento e fino a quando sarà necessario, svolge inoltre Pt_1 Per_1
pagina 5 di 6 quali attività extra scolastiche lezioni private di matematica e di nuoto entrambe due
volte a settimana, sempre accompagnata dalla madre e con spesa a carico del padre.
Non sono concesse uscite serali della minore, bensì se vi è l'occasione pernottamenti
presso le abitazioni delle sue migliori e fidate amiche con l'assistenza e la presenza dei
genitori di queste ultime, solo nei W.E. o nei periodi estivi, previo consenso di entrambe
le parti.
10. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”;
3) con riferimento alla condizione di cui al punto 3), il sig. versa a Parte_1
titolo di corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico cd. una tantum alla sig.ra , che l'accetta a saldo stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia Controparte_1
pretesa vantata in relazione al proprio status di coniuge di , la somma Parte_1
di €.35.000,00, che viene versata alla sig.ra al momento della pronuncia CP_1
giudiziale;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'apposito Registro;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 2 Ottobre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 653/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...] e res. in Abu Dhabi, C.F. Parte_1 [...]
, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Bacino ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, via Roncalli n.19, giusta procura allegata al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e res. in Abu Dhabi, C.F. Controparte_1 [...]
, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Romina Morici ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Rutili n.12, giusta procura rilasciata su foglio in calce al ricorso per separazione e divorzio;
-Appellata ed appellante in via incidentale adesiva=
OGGETTO: divorzio pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 11.11.2024 ha adito l'intestata Corte di Appello al Parte_1
fine di sentir riformare la sentenza n.145/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto
l'11.10.2024 che -pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 CP_1
diretto ad ottenere la separazione personale dei coniugi alle conclusioni
[...]
concordate e contestualmente il divorzio- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice straniero.
Ha sostenuto l'appellante che la decisione del primo giudice meritasse di essere censurata in considerazione delle violazioni di legge in cui è incorsa, cioè la violazione degli artt. 8 e 12 del Reg. UE n.2201/2003, nonché del fatto – nemmeno menzionato in sentenza – che le parti avevano espressamente dichiarato di accettare la giurisdizione italiana.
In conformità delle deduzioni svolte ha chiesto che, previa totale Parte_1
riforma della sentenza n.145/24 del Tribunale di Spoleto, fosse affermata la giurisdizione del giudice adito con rimessione della causa al giudice di primo grado a norma dell'art.354 c.III° cpc.
Radicatosi il contraddittorio, ha proposto appello incidentale aderendo Controparte_1
a tutte le argomentazioni ed a tutte le domande proposte dall'appellante principale e rassegnando, dunque, conclusioni conformi.
Con memoria datata 3.12.2024 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza della sentenza emessa dal pagina 2 di 6 Tribunale di Spoleto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione finale la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
10.2.2025.
Con sentenza non definitiva n.108/2025, pubblicata il 24.2.25, l'intestata Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano -in precedenza negata dal Tribunale di
Spoleto- ed omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi indicate.
Successivamente, dopo che per la prosecuzione della causa è stato disposto rinvio -come da ordinanza del 24.2.2025- all'udienza del 2.10.25, la decisione è stata riservata al
Collegio con riguardo alla domanda di divorzio.
*****
Ritiene questa Corte che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da
, cui ha aderito , sia fondata e debba essere accolta. Parte_1 Controparte_1
La sentenza di separazione personale dei coniugi è stata emessa il 10.2.205 e non risulta che, da allora, le parti abbiano mai più ripreso la convivenza;
onde risulta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge per accogliere la domanda di divorzio.
Oltre a ciò si consideri che entrambe le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento della domanda, confermando la loro volontà con nota scritta a firma congiunta del 24.9.2025, a riprova che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno.
Sussistono quindi le condizioni di legge per far luogo alla pronuncia definitiva di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 delle condizioni di separazione (cfr. pag.3 dell'atto di appello), che questo Tribunale ritiene accoglibili in quanto: A) i previsti contributi di pagina 3 di 6 mantenimento per la figlia sono proporzionati ai redditi delle parti;
B) la signora viene tutelata economicamente mediante la percezione di un assegno una Pt_1
tantum.
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto a Foligno il 12.9.2016 tra e , Parte_1 Controparte_1
alle condizioni indicate dalle parti.
Sussistono giusti motivi, dati dalla natura della causa e dall'assenza di una parte soccombente (avendo l'appellata proposto un appello incidentale adesivo) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da cui ha aderito , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in Foligno, in data
12.9.2016, con atto di matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di
Foligno, anno 2016, numero 57 parte I;
2) dispone che i rapporti postmatrimoniali siano regolati dalle condizioni di separazione stabilite congiuntamente dai coniugi ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, vale a dire:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne Controparte_1 [...]
entro il giorno primo di ogni mese, la somma di € 700,00 annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e il 100% delle spese straordinarie previste
secondo le linee guida del CNF, da versare sul conto emiratino della Signora CP_1
presso ADCB Bank Iban AE810030012597021910001. Si precisa che detto importo pagina 4 di 6 verrà corrisposto in AED, in base al tasso di cambio applicato dalla ADCB il giorno di
ciascun versamento;
4. La figlia rimane collocata prevalentemente presso l'abitazione del padre ad Per_1
Abu Dhabi, mentre la Signora si è trasferita in altro appartamento ad Abu CP_1
Dhabi.
5. La figlia potrà recarsi dalla madre tutte le volte che lo desidera e comunque Per_1
almeno due volte a settimana il pomeriggio dopo l'uscita da scuola fino alle ore 20,30
ed i W.E alternati con pernottamento presso la madre.
6. Per le feste comandate si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori: in base al
calendario scolastico della scuola che frequenterà, durante le vacanze natalizie Per_1
potrà stare 7 giorni consecutivi con la madre e 7 con il padre e 3 giorni consecutivi con
la madre e 3 con il padre per le vacanze pasquali. Mentre l'estate, terminata la scuola,
la minore ritornerà in Italia con la madre e vi trascorrerà le vacanze estive sia con lei
che con il padre quando costui potrà rientrare per le ferie, alternandosi nelle abitazioni
dei rispettivi genitori in Italia come lei desidera. Tali condizioni potranno variare in
base alle esigenze lavorative dei genitori.
8. Le vetture: Passat Volkswagen viene assegnata a mentre la vettura Parte_1
Nissan Altima viene concessa in uso a fino al 31/12/2024. Controparte_1
9. Circa il piano genitoriale che si allega si fa presente che la minore frequenta la Per_1
Raha International School con orari scolastici il lunedì e il giovedì dalle 7,45 alle 15,00
e il venerdì dalle 7,45 alle 12,00, la cui retta viene pagata da La Parte_1
ragazza viene accompagnata a scuola la mattina dal papà e ripresa il pomeriggio dalla
madre. Svolge lezioni di nuoto 2 volte alla settimana presso il Garden Campus in Abu
Dahbi, ove viene accompagnata dalla madre e le cui spese sono sostenute dal Sig.
La minore , al momento e fino a quando sarà necessario, svolge inoltre Pt_1 Per_1
pagina 5 di 6 quali attività extra scolastiche lezioni private di matematica e di nuoto entrambe due
volte a settimana, sempre accompagnata dalla madre e con spesa a carico del padre.
Non sono concesse uscite serali della minore, bensì se vi è l'occasione pernottamenti
presso le abitazioni delle sue migliori e fidate amiche con l'assistenza e la presenza dei
genitori di queste ultime, solo nei W.E. o nei periodi estivi, previo consenso di entrambe
le parti.
10. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”;
3) con riferimento alla condizione di cui al punto 3), il sig. versa a Parte_1
titolo di corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico cd. una tantum alla sig.ra , che l'accetta a saldo stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia Controparte_1
pretesa vantata in relazione al proprio status di coniuge di , la somma Parte_1
di €.35.000,00, che viene versata alla sig.ra al momento della pronuncia CP_1
giudiziale;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'apposito Registro;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 2 Ottobre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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