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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 313/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 313/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ventrici;
appellante
e
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del titolare , rappresentata e difesa dall'avv. Emilio L. Di Controparte_1
Cianni; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 07.01.2019, avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento.
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la , al fine Parte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della proposta domanda, dichiarare ed accertare l'indebito arricchimento della a danno della in Parte_1 Parte_2 merito ai lavori di cui all'ordinativo lavori del 11.11.2003 prot. n. 1151, all'ordinativo lavori del 28.10.2003 prot. n. 1073, all'ordinativo lavori del
04.08.2004 prot. n. 618, all'ordinativo lavori del 19.06.2004 prot. n. 438, alle rispettive fatture emesse n. 7 del 31.03.2004, n. 1 del 06.02.2004, n. 25 del
06.09.2004 e n. 21 del 29.07.2004, ed ai rispettivi certificati di esecuzione e ultimazione lavori come dettagliatamente indicati in premessa, dalla stessa regolarmente eseguiti e mai pagati, e conseguentemente condannare la PT
ad indennizzare e quindi pagare in favore dell'
[...] Controparte_1
la somma di €79.640,79 oltre interessi legali e moratori previsti dall'art.
[...]
26 L. 109/1994 quale importo sostenuto per l'esecuzione dei lavori detti”.
A fondamento della domanda deduceva che: la Parte_3
eseguiva, per conto ed in favore della , i lavori di
[...] Parte_1
emergenza consistenti in prestazioni di tipo specialistico nella zona di
Bonifati per un corrispettivo pattuito di € 20.000,00, oltre iva (giusta fattura n.1 del 6.02.04); i lavori di manutenzione degli acquedotti situati sempre nella zona di Bonifati per un corrispettivo pattuito di € 20.000,00 (giusta fattura n.
7 del 31.03.2004); i lavori di somma urgenza relativi all'ordinativo dei lavori del 04.08.04 prot. 618, afferenti la sostituzione di due condotte esistenti con due condotte acciaio presso l'acquedotto Petrosa Loc. S. Giacomo di Cetraro per un importo complessivo pattuito di € 22.800,00 - (giusta fattura n. 25 del
06.09.04) ed i lavori di pronto intervento e somma urgenza per il ripristino dell'erogazione idrica al di San Pietro in Amantea di cui CP_2
all'ordinativo lavori del 19.06.04 n. prot. 438 per la somma pattuita di €
11.747,40 (giusta fattura n. 21 del 29.07.04); sulla base delle menzionate fatture l'impresa otteneva due diversi decreti ingiuntivi entrambi revocati CP_1
dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito dei giudizi di opposizione instaurati dall'ingiunta non risultando provato un valido titolo Parte_1
negoziate a sostegno della pretesa ereditaria avanzata dall'impresa ingiungente, in quanto gli ordinativi lavori risultavano sottoscritti soltanto dal responsabile del procedimento e non anche dal dirigente di settore e mancava, altresì, un successivo atto di approvazione dei predetti lavori (Tribunale di Catanzaro, sent. n. 1731l l l e sent. n. 1444/2009); con i contratti di somma urgenza relativi o "' " ai summenzionati n. 4 ordinativi lavori affidati dalla Responsabile del procedimento alla e dalla stessa regolarmente eseguiti, Pt_2 CP_1
emergeva l'implicito riconoscimento della loro utilità da parte dell'
[...]
nonché l'arricchimento di quest'ultima (avendo ottenuto e usufruito Parte_4
dei lavori predetti) ai danni della ditta attrice che, per contro, aveva subito un'ingiustificata diminuzione patrimoniale, corrispondente al costo sopportato per l'esecuzione dei lavori e certificato e liquidato dal certificato ultimazione lavori.
Sulla scorta di queste premesse l'attore, ravvisando nei fatti di causa i presupposti dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. della PT
in danno dell'impresa attrice, concludeva come sopra riportato.
[...]
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
poiché inammissibile e, comunque, infondata.
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 20/2019 il
Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2041 c.c., condannando la Parte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €79.640,69, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure riteneva innanzitutto sussistente il requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2042 c.c. atteso che parte attrice aveva dimostrato di aver agito, in un primo momento, nei confronti della in via monitoria sulla base del titolo contrattuale (nella specie Parte_1
consistente in una serie di ordinativi lavori in atti) ma i relativi decreti ingiuntivi ottenuti erano stati revocati dal Tribunale con due sentenze passate in giudicato
(Tribunale di Catanzaro, sent. n. 1731/11 e sent. n. 1444/2009), in quanto non risultava provato un valido titolo negoziale a sostegno della pretesa avanzata dall'impresa ingiungente (gli ordinativi lavori di riferimento erano sottoscritti soltanto dal responsabile del procedimento e non anche dal dirigente di settore e mancava, altresì, un eventuale successivo atto di approvazione dei predetti lavori).
Il tribunale richiamava poi l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha escluso la necessità che qualora il soggetto arricchito sia la pubblica amministrazione debba ricorrere l'ulteriore presupposto per l'esercizio dell'actio de in rem verso, costituito dal riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera da parte del soggetto pubblico, con il corollario che ciò che il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas potendo invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass. civ. S.U. sent. 26/05/2015, n. l 0798) e riteneva indubbio che la avesse ottenuto un arricchimento, causalmente connesso in Parte_1
via diretta ed immediata con il depauperamento dell' impresa attrice che a v e v a effettuato i lavori di cui agli ordinativi lavori del 11.11.2003 prot. n. 1151; del
28.10.2003 prot. n. l 073; del 04.08.04 n. prot. 618 e del 19.06.04 n. prot. 438, senza ricevere il pagamento pattuito.
Precisava che si trattava di lavori di somma urgenza, di emergenza e/o di pronto intervento aventi ad oggetto i lavori di manutenzione eseguiti dall'impresa attrice, su diversi acquedotti e condutture presenti in vari Comuni del territorio r egionale al fine di riparare le perdite subite dalle condotte e rispristinare l'erogazione idrica in favore dei cittadini delle predette comunità, lavori che erano stati eseguiti in relazione a contratti-ordinativi sottoscritti solo dal responsabile del procedimento e non anche dal dirigente di settore e che, alla luce della documentazione in atti e del fatto che si trattava di lavori di c.d. somma urgenza chiesti proprio dalla con i menzionati ordini, doveva escludersi la ricorrenza della Parte_1
fattispecie dell' “arricchimento imposto".
Aggiungeva che vi erano in atti i certificati di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori sottoscritti dal Responsabile del Procedimento, con i quali si e r a accertata l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la loro ultimazione da parte della Ditta incaricata e si era liquidato il relativo importo da corrispondere alla stessa, ciò che dimostrava che l'attività di cui alle fatture prodotte in giudizio era stata effettivamente compiuta dall'impresa attrice in conformità ai relativi ordinativi lavori.
Di contro la convenuta non a v e v a fornito alcuna prova Parte_1
tesa a dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e non a v e v a m ai negato che l'esecuzione dei lavori da parte della
[...]
f o s s e stata compiuta correttamente. Parte_2
In ordine al quantum debeatur, il giudice di prime cure rilevava che la non aveva contestato in modo specifico l'importo richiesto Parte_1
dall'impresa attrice e quindi determinava l'indennizzo i n c o m p l e s s i v i
€79.640,69, pari al costo dei lavori di cui all'ordinativo lavori del 11.11.2003 prot. n. 1151 (€ 22.630,44; risultante dalla fattura n. l del 06.02.2004), di cui all'ordinativo lavori del 28.10.2003 prot. n. 1073 (€ 22.462,85; risultante dalla fattura n. 7 del 31.03.2004), di cui all'ordinativo lavori del 04.08.04 prot. 618
(€ 22.800,00; risultante dalla fattura 25 del 6.09.2004) e di cui all'ordinativo lavori del 19.06.04 prot. n. 438 (€ 11.747,40, risultante dalla fattura n. 21 del
29.07.2004), costi anticipati dalla ditta e mai pagati dalla committente.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.02.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) insussistenza dei Parte_1 presupposti per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento;
2) incongruenza e sproporzione dell'importo liquidato;
3) non dovutezza degli interessi moratori in assenza di prova del maggior danno.
Si costituiva con comparsa depositata il 05.04.2019 l' Controparte_1
la quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dalla parte appellata.
Essa risulta infondata.
Osserva la Corte che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Ed allora - in applicazione del suindicato principio di diritto - deve concludersi che l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
2. Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento. In particolare, l'appellante sostiene che nella specie non ricorrerebbe il requisito della diminuzione patrimoniale.
Il rilievo, al di là della sua estrema genericità, è infondato.
Invero, non può ragionevolmente revocarsi in dubbio la sussistenza, nella specie, del depauperamento da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori con proprie risorse umane e materiali sostenendo i correlativi costi e senza ricevere alcun corrispettivo.
Parimenti è indubitabile il correlativo arricchimento della che si è giovata PT
di detti lavori.
3. Con il secondo motivo l'appellante contesta la quantificazione dell'indennizzo, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui a chi abbia eseguito una prestazione di facere in assenza di un valido contratto spetta il solo detrimentum concretamente sofferto, con esclusione del profitto - lucro cessante - che gli sarebbe derivato se la prestazione fosse stata effettivamente resa in esecuzione di un contratto valido ed efficace.
Anche tale motivo è infondato, avendo il giudice di primo grado parametrato l'importo liquidato al costo dei lavori e dunque al valore economico dell'opera prestata, sicchè risulta rispettato il principio secondo cui la depauperazione di cui all'art. 2041 c.c. deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza;
ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito.
Né d'altra parte la ha formulato rilievi specifici in ordine a detta PT
quantificazione.
4. Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante si duole del riconoscimento degli interessi moratori in mancanza di prova del maggior danno.
Il motivo è inconferente.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi,
i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (ex multis Cass. n. 28930/22). Una volta determinato in termini monetari l'ammontare all'attualità dell'indennizzo dovuto, l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta e su di essa decorrono, giusta il principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie, gli ordinari interessi legali dalla data della decisione al saldo definitivo.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata
[...]
il 07.02.2019, nei confronti di , in persona del suo Controparte_1 titolare, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 20/2019, pubblicata il
07.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emilio L. Di Cianni, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 313/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ventrici;
appellante
e
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del titolare , rappresentata e difesa dall'avv. Emilio L. Di Controparte_1
Cianni; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 07.01.2019, avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento.
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la , al fine Parte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della proposta domanda, dichiarare ed accertare l'indebito arricchimento della a danno della in Parte_1 Parte_2 merito ai lavori di cui all'ordinativo lavori del 11.11.2003 prot. n. 1151, all'ordinativo lavori del 28.10.2003 prot. n. 1073, all'ordinativo lavori del
04.08.2004 prot. n. 618, all'ordinativo lavori del 19.06.2004 prot. n. 438, alle rispettive fatture emesse n. 7 del 31.03.2004, n. 1 del 06.02.2004, n. 25 del
06.09.2004 e n. 21 del 29.07.2004, ed ai rispettivi certificati di esecuzione e ultimazione lavori come dettagliatamente indicati in premessa, dalla stessa regolarmente eseguiti e mai pagati, e conseguentemente condannare la PT
ad indennizzare e quindi pagare in favore dell'
[...] Controparte_1
la somma di €79.640,79 oltre interessi legali e moratori previsti dall'art.
[...]
26 L. 109/1994 quale importo sostenuto per l'esecuzione dei lavori detti”.
A fondamento della domanda deduceva che: la Parte_3
eseguiva, per conto ed in favore della , i lavori di
[...] Parte_1
emergenza consistenti in prestazioni di tipo specialistico nella zona di
Bonifati per un corrispettivo pattuito di € 20.000,00, oltre iva (giusta fattura n.1 del 6.02.04); i lavori di manutenzione degli acquedotti situati sempre nella zona di Bonifati per un corrispettivo pattuito di € 20.000,00 (giusta fattura n.
7 del 31.03.2004); i lavori di somma urgenza relativi all'ordinativo dei lavori del 04.08.04 prot. 618, afferenti la sostituzione di due condotte esistenti con due condotte acciaio presso l'acquedotto Petrosa Loc. S. Giacomo di Cetraro per un importo complessivo pattuito di € 22.800,00 - (giusta fattura n. 25 del
06.09.04) ed i lavori di pronto intervento e somma urgenza per il ripristino dell'erogazione idrica al di San Pietro in Amantea di cui CP_2
all'ordinativo lavori del 19.06.04 n. prot. 438 per la somma pattuita di €
11.747,40 (giusta fattura n. 21 del 29.07.04); sulla base delle menzionate fatture l'impresa otteneva due diversi decreti ingiuntivi entrambi revocati CP_1
dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito dei giudizi di opposizione instaurati dall'ingiunta non risultando provato un valido titolo Parte_1
negoziate a sostegno della pretesa ereditaria avanzata dall'impresa ingiungente, in quanto gli ordinativi lavori risultavano sottoscritti soltanto dal responsabile del procedimento e non anche dal dirigente di settore e mancava, altresì, un successivo atto di approvazione dei predetti lavori (Tribunale di Catanzaro, sent. n. 1731l l l e sent. n. 1444/2009); con i contratti di somma urgenza relativi o "' " ai summenzionati n. 4 ordinativi lavori affidati dalla Responsabile del procedimento alla e dalla stessa regolarmente eseguiti, Pt_2 CP_1
emergeva l'implicito riconoscimento della loro utilità da parte dell'
[...]
nonché l'arricchimento di quest'ultima (avendo ottenuto e usufruito Parte_4
dei lavori predetti) ai danni della ditta attrice che, per contro, aveva subito un'ingiustificata diminuzione patrimoniale, corrispondente al costo sopportato per l'esecuzione dei lavori e certificato e liquidato dal certificato ultimazione lavori.
Sulla scorta di queste premesse l'attore, ravvisando nei fatti di causa i presupposti dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. della PT
in danno dell'impresa attrice, concludeva come sopra riportato.
[...]
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
poiché inammissibile e, comunque, infondata.
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 20/2019 il
Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2041 c.c., condannando la Parte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €79.640,69, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure riteneva innanzitutto sussistente il requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2042 c.c. atteso che parte attrice aveva dimostrato di aver agito, in un primo momento, nei confronti della in via monitoria sulla base del titolo contrattuale (nella specie Parte_1
consistente in una serie di ordinativi lavori in atti) ma i relativi decreti ingiuntivi ottenuti erano stati revocati dal Tribunale con due sentenze passate in giudicato
(Tribunale di Catanzaro, sent. n. 1731/11 e sent. n. 1444/2009), in quanto non risultava provato un valido titolo negoziale a sostegno della pretesa avanzata dall'impresa ingiungente (gli ordinativi lavori di riferimento erano sottoscritti soltanto dal responsabile del procedimento e non anche dal dirigente di settore e mancava, altresì, un eventuale successivo atto di approvazione dei predetti lavori).
Il tribunale richiamava poi l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha escluso la necessità che qualora il soggetto arricchito sia la pubblica amministrazione debba ricorrere l'ulteriore presupposto per l'esercizio dell'actio de in rem verso, costituito dal riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera da parte del soggetto pubblico, con il corollario che ciò che il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas potendo invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass. civ. S.U. sent. 26/05/2015, n. l 0798) e riteneva indubbio che la avesse ottenuto un arricchimento, causalmente connesso in Parte_1
via diretta ed immediata con il depauperamento dell' impresa attrice che a v e v a effettuato i lavori di cui agli ordinativi lavori del 11.11.2003 prot. n. 1151; del
28.10.2003 prot. n. l 073; del 04.08.04 n. prot. 618 e del 19.06.04 n. prot. 438, senza ricevere il pagamento pattuito.
Precisava che si trattava di lavori di somma urgenza, di emergenza e/o di pronto intervento aventi ad oggetto i lavori di manutenzione eseguiti dall'impresa attrice, su diversi acquedotti e condutture presenti in vari Comuni del territorio r egionale al fine di riparare le perdite subite dalle condotte e rispristinare l'erogazione idrica in favore dei cittadini delle predette comunità, lavori che erano stati eseguiti in relazione a contratti-ordinativi sottoscritti solo dal responsabile del procedimento e non anche dal dirigente di settore e che, alla luce della documentazione in atti e del fatto che si trattava di lavori di c.d. somma urgenza chiesti proprio dalla con i menzionati ordini, doveva escludersi la ricorrenza della Parte_1
fattispecie dell' “arricchimento imposto".
Aggiungeva che vi erano in atti i certificati di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori sottoscritti dal Responsabile del Procedimento, con i quali si e r a accertata l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la loro ultimazione da parte della Ditta incaricata e si era liquidato il relativo importo da corrispondere alla stessa, ciò che dimostrava che l'attività di cui alle fatture prodotte in giudizio era stata effettivamente compiuta dall'impresa attrice in conformità ai relativi ordinativi lavori.
Di contro la convenuta non a v e v a fornito alcuna prova Parte_1
tesa a dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e non a v e v a m ai negato che l'esecuzione dei lavori da parte della
[...]
f o s s e stata compiuta correttamente. Parte_2
In ordine al quantum debeatur, il giudice di prime cure rilevava che la non aveva contestato in modo specifico l'importo richiesto Parte_1
dall'impresa attrice e quindi determinava l'indennizzo i n c o m p l e s s i v i
€79.640,69, pari al costo dei lavori di cui all'ordinativo lavori del 11.11.2003 prot. n. 1151 (€ 22.630,44; risultante dalla fattura n. l del 06.02.2004), di cui all'ordinativo lavori del 28.10.2003 prot. n. 1073 (€ 22.462,85; risultante dalla fattura n. 7 del 31.03.2004), di cui all'ordinativo lavori del 04.08.04 prot. 618
(€ 22.800,00; risultante dalla fattura 25 del 6.09.2004) e di cui all'ordinativo lavori del 19.06.04 prot. n. 438 (€ 11.747,40, risultante dalla fattura n. 21 del
29.07.2004), costi anticipati dalla ditta e mai pagati dalla committente.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.02.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) insussistenza dei Parte_1 presupposti per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento;
2) incongruenza e sproporzione dell'importo liquidato;
3) non dovutezza degli interessi moratori in assenza di prova del maggior danno.
Si costituiva con comparsa depositata il 05.04.2019 l' Controparte_1
la quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dalla parte appellata.
Essa risulta infondata.
Osserva la Corte che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Ed allora - in applicazione del suindicato principio di diritto - deve concludersi che l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
2. Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento. In particolare, l'appellante sostiene che nella specie non ricorrerebbe il requisito della diminuzione patrimoniale.
Il rilievo, al di là della sua estrema genericità, è infondato.
Invero, non può ragionevolmente revocarsi in dubbio la sussistenza, nella specie, del depauperamento da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori con proprie risorse umane e materiali sostenendo i correlativi costi e senza ricevere alcun corrispettivo.
Parimenti è indubitabile il correlativo arricchimento della che si è giovata PT
di detti lavori.
3. Con il secondo motivo l'appellante contesta la quantificazione dell'indennizzo, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui a chi abbia eseguito una prestazione di facere in assenza di un valido contratto spetta il solo detrimentum concretamente sofferto, con esclusione del profitto - lucro cessante - che gli sarebbe derivato se la prestazione fosse stata effettivamente resa in esecuzione di un contratto valido ed efficace.
Anche tale motivo è infondato, avendo il giudice di primo grado parametrato l'importo liquidato al costo dei lavori e dunque al valore economico dell'opera prestata, sicchè risulta rispettato il principio secondo cui la depauperazione di cui all'art. 2041 c.c. deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza;
ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito.
Né d'altra parte la ha formulato rilievi specifici in ordine a detta PT
quantificazione.
4. Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante si duole del riconoscimento degli interessi moratori in mancanza di prova del maggior danno.
Il motivo è inconferente.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi,
i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (ex multis Cass. n. 28930/22). Una volta determinato in termini monetari l'ammontare all'attualità dell'indennizzo dovuto, l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta e su di essa decorrono, giusta il principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie, gli ordinari interessi legali dalla data della decisione al saldo definitivo.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata
[...]
il 07.02.2019, nei confronti di , in persona del suo Controparte_1 titolare, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 20/2019, pubblicata il
07.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emilio L. Di Cianni, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo