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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2782 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di nullità di polizze unit linked, re- stituzione somme e risarcimento danni
TRA
(c.f. ) e (c. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Costanzo (c. f. C.F._2
) C.F._3
ATTORI
E
c.f. ), in persona del legale rappresentan- Controparte_1 P.IVA_1
te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Tiseo (c.f. ) C.F._4
CONVENUTA
E
(c.f. OP
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Rossella Mariani (c.f. C.F._5
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2023, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli nord la Pt_3
e la Controparte_1 OP
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
[...]
adito, respinta ogni contraria richiesta: - Accertare e dichiarare la nullità dei contratti n.
00105050000243 e 00105050000241, stipulato dagli attori e Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare le convenute, in solido o chi per legge, alla restituzione Pt_2
della somma di: € 34.359,15 per il Sig. € 40.006,19 per il Sig. Parte_2 [...]
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Parte_1
A sostegno della domanda, gli attori hanno affermato che:
a) in data 16 ottobre 2000, dopo la morte del padre, avevano acquistato, unita- mente alla madre, , e al fratello , all'epoca minorenne, allo fi- Persona_1 Pt_1
ne di custodire le somme ereditate dal defunto capofamiglia, un prodotto CP_2
presso l'istituto di Afragola (NA) e precisamente due polizze “Unit CP_1
Linked”, per le quali (per la polizza n. 00105050000243) aveva Parte_1
versato, al momento della stipula, la somma in lire corrispondente ad euro
77.428,53, mentre (per la polizza n. 00105050000241) aveva ver- Parte_2
sato la somma in lire corrispondente ad euro 51.645,69;
b) l'operazione era stata compulsata da un intermediario presente nella filiale di di Afragola, di nome che li aveva rassicurati sulle ca- CP_1 Parte_4
pacità del prodotto finanziario a garantire la completa integrità del capitale inve- stito;
c) decorsi cinque anni dalla stipula, avevano ricevuto la prima comunicazione rela- tiva alla maturazione di cospicue perdite rispetto al capitale investito;
d) preso atto delle perdite, avevano richiesto il riscatto delle polizze, che era avve- nuto soltanto nel 2007, con la liquidazione in favore di della somma di Parte_1
euro 37.422,34 e di di quella di euro 17.286,54; Pt_2
2
R.g.a.c.c. 2782/2023 f) anche la madre ed il fratello avevano patito cospicue Persona_1 Pt_5
perdite economiche dal riscatto di altre due polizze, in relazione alle quali avevano in seguito introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distacca- ta di Afragola;
g) le polizze in questione non erano prodotti assicurativi ma strumenti finanziari, con evidente responsabilità contrattuale e precontrattuale delle società convenute, ed in particolare della che aveva violato i doveri informativi ex art. CP_1
21 TUF nonché i generali principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c., con conseguente nullità delle polizze;
h) quand'anche si attribuisse alle polizze natura prevalentemente assicurati- va/previdenziale, i contratti erano comunque nulli per difetto di causa.
Hanno quindi concluso come riportato in precedenza.
2. Si è costituita in giudizio la OP
, eccependo: a) preliminarmente il proprio difetto di legittimazione pas-
[...]
siva, essendo soggetto da lei distinto;
b) Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dei diritti oggetto delle domande attoree, che, trattan- dosi di azione di ripetizione delle prestazioni effettuate in forza di contratto asseri- tamente nullo, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; c) il difetto di interesse ad agire degli attori rispetto all'azione di nullità proposta.
Nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande.
3. Anche la si è costituita in giudizio, eccependo: a) preli- Controparte_1
minarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i contratti di as- sicurazione sarebbero stati stipulati con DB Vita - Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., soggetto giuridico totalmente distinto da
[...]
che nel 2002 aveva mutato la propria denominazione in IC Controparte_4
3
R.g.a.c.c. 2782/2023 b) l'intervenuta prescrizione dei diritti oggetto delle Controparte_3
domande attoree (annuale ex art. 2952 cod. civ., come espressamente richiamato nella Nota Informativa ricevuta dagli attori, e decorrente dalla data del riscatto, avvenuto nel 2007; o, in subordine, quinquennale, trattandosi di violazione degli obblighi informativi riconducibile ad una forma di responsabilità precontrattuale;
o, ancora, decennale, non essendo stati effettuati validi atti interruttivi).
Ha, poi, chiesto respingersi le domande degli attori in quanto infondate – avendo questi ultimi ricevuto sia i necessari chiarimenti da parte dell'operatore titoli che il materiale informativo predisposto dalla compagnia assicurativa (v. Nota Infor- mativa, Mod. 152 DB Vita in produzione attorea) –, precisando che per i prodotti collocati in data antecedente al 2007 non vi era alcun dovere di profilatura e valu- tazione di adeguatezza ed appropriatezza, per cui nessuna responsabilità potrebbe essere imputata alla Banca. Inoltre, secondo la prospettazione della convenuta le polizze unit linked sarebbero classificabili quali polizze di ramo vita III CP_1
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del codice delle assicurazioni private, per cui la normativa del testo unico finanziario e dei Regolamenti Consob troverebbe ap- plicazione solamente laddove il prodotto venga distribuito dai soggetti abilitati ai sensi del t.u.f. (art. 1, comma 1, lett. r) e non dagli intermediari assicurativi, come i broker e gli agenti assicurativi.
In via subordinata e riconvenzionale, infine, la ha chiesto di essere man- CP_1
levata dalla nonché, ancora in via gradata, di ridurre l'eventuale quantum CP_2
dovuto dalla Banca convenuta nella misura di quanto rigorosamente provato, an- che in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c.
4. Nella prima memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., gli attori hanno formulato an- che domanda risarcitoria, chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità pre- contrattuale e/o contrattuale di e per l'effetto condannare la convenuta al CP_1
4
R.g.a.c.c. 2782/2023 risarcimento dei danni da quantificare nella somma di € 34.359,15 per il Sig. Per_2
e di € 40.006,19 per il Sig. .
2. Accertare e dichiarare la nullità dei
[...] Parte_1
contratti n. 00105050000243 e 00105050000243, stipulato dagli attori Parte_6
e e per l'effetto condannare le convenute, e
[... Parte_2 OP
in solido o chi per legge, alla restituzione della somma di: € OP
34.359,15 per il Sig. e di € 40.006,19 per il Sig. . Parte_2 Parte_1
5. Le domande sono infondate nei confronti di - Rappre- OP
sentante Generale per l'Italia.
5.1. L'identificazione in quest'ultima società dell'operatore finanziario con cui i stipularono le polizze non è dimostrato. Quest'ultime furono collocate dal- Pt_1
la D.B. Vita Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., che successivamente mutò la sua denominazione sociale in Di Controparte_3
quest'ultima non risulta documentata alcuna vicenda evolutiva-modificativa che la leghi alla predetta società convenuta. Anzi, dalla produzione risulta la CP_1
fusione per incorporazione, nel 2014, della in IC Controparte_3
Investments life.
A riprova v'è il dato che le comunicazioni prodotte dagli attori (doc. 2, 3, 4 e 5) furono inviate dalla società con codice fiscale Controparte_3
diverso da quello della convenuta , e dalla quale a sua volta OP
differisce anche la società invitata alla mediazione, che risulta essere la IC In- surance Company ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, soggetto ancora dif- ferente dalla convenuta in giudizio (cfr. doc. 1 e doc. 2 produzione ). CP_2
Di quanto sin qui osservato si sono mostrati consapevoli gli attori medesimi, os- servando che «nel ribadire quanto già esposto con note depositate il 26.06.2023, i contratti per cui è causa conclusi mediante la distribuzione di Parte_7
guardavano le polizze DB Vita società poi ceduta a IC Life Insurance Italia
5
R.g.a.c.c. 2782/2023 S.p.A., con sede in Milano, via Crespi, 23, c.f. , a sua volta cessata. P.IVA_3
Pertanto, a sommesso avviso di codesta difesa, non assume alcun rilievo la circo- stanza invocata da controparte secondo cui IC Insurance plc – Rappresentan- za Generale per l'Italia, ossia l'odierna convenuta, sia ammessa ad operare esclusi- vamente nel ramo danni in luogo della divisione societaria abilitata ad operare il ramo vita, perché in ogni caso si tratterebbe di un soggetto diverso rispetto a quel- lo che ha emesso i prodotti contestati - proprio perché la società emittente non esiste più, per effetto delle trasformazioni societarie - ma comunque ad esso colle- gato in virtù delle prefate trasformazioni societarie».
Queste argomentazioni non suffragano l'esistenza di alcun tratto di continuità tra la parte contrattuale delle polizze e la società convenuta.
Né convince la tesi attorea relativa alla sussistenza di un'unica impresa (tesi artico- lata nelle note di trattazione per l'udienza del 27.06.2023) costituita da
[...]
, IC Insurance Company Controparte_5
Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia e IC Investments Life S.p.A., in pri- mis perché non può costituire unico elemento a sostegno della stessa la circostanza che le società suindicate abbiano la sede legale nel medesimo indirizzo;
inoltre non risulta provato che tali società costituiscano un'unica struttura organizzativa e produttiva o che sussista un coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario.
Inconferente è anche il richiamo dell'art. 101 TFUE, così come quello alla pro- nuncia della Corte di Giustizia europea del 6 ottobre 2021 nella causa C-882/19, la quale affronta il tema della responsabilità della società controllata per illeciti antitrust commessi dalla controllante. Orbene, pur volendo estendere la nozione di “impresa” come delineata dalla pronuncia citata e, quindi, di responsabilità so- lidale tra le entità che compongono l'unità economica, al di fuori delle specifiche violazioni anticoncorrenziali, non risulta, come già detto, documentazione a so-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 stegno della sussistenza di vincoli economici, organizzativi e giuridici tali da unire le diverse entità giuridiche, di modo che queste possano dirsi parte della stessa unità economica e, pertanto, costituiscano in senso sostanziale una sola impresa.
Difettando la titolarità passiva dei rapporti dedotti in lite, le domande sono quin- di infondate.
6. Esse meritano, invece, accoglimento, nei termini che saranno precisati, nei con- fronti di Controparte_1
6.1. Gli attori hanno evocato in giudizio l'istituto di credito nella sua qualità di in- termediario finanziario, evidenziandone il coinvolgimento nella vicenda per essere state effettuate le operazioni finanziarie presso i locali della sua filiale di Afragola e su sollecitazione di un suo operatore e per essere stati violati gli obblighi informa- tivi.
Dal canto suo la banca ha negato di aver svolto qualsiasi ruolo nella vicenda e gli attori hanno articolato prova testimoniale per confutare questa negazione.
È avviso di questo giudice che dal contenuto dei riscontri stragiudiziali della
[...]
in atti (si vedano, in particolare, i documenti degli attori nn. 6 e 7) emerga CP_4
senza alcun dubbio che la sottoscrizione delle polizze avvenne effettivamente nei locali della e che, dunque, le prime informazioni e le verifiche di adeguatez- Pt_8
za furono compiute proprio da personale della stessa.
L'indagine deve quindi concentrarsi sull'assolvimento degli obblighi di informa- zione previsti per il collocamento di prodotti finanziari e sulle conseguenze deter- minate dalla eventuale violazione di tali obblighi.
6.2. Occorre, pertanto, procedere da una analisi della natura giuridica delle poliz- ze oggetto di causa, richiamando poi gli specifici obblighi gravanti sull'intermediario.
Com'è noto, le polizze o assicurazioni sulla vita "unit linked" designano (unita-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 mente alle "index linked") particolari figure contrattuali, formalmente denominate contratti di assicurazione sulla vita (poiché il rischio assicurato è comunque rap- presentato dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente/assicurato, alla scadenza di un determinato termine), ma che presentano profili di specialità o atipicità rispetto al modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione del capitale o della rendita è collegata (linked) all'andamento di fondi interni assicurativi (unit linked) o di titoli obbligazionari, azionari (index linked), potendo essere escluso anche qualsiasi rendimento minimo.
È, dunque, indubbia la natura mista (finanziaria e previdenziale/assicurativa) di tali tipologie di polizze, per cui occorre verificare l'applicabilità a queste ultime delle regole dettate dal Tuf.
Se è incontestato che le fattispecie in questione siano attualmente assoggettate alle regole dettate dal TUF (con l. n. 262/2005 il legislatore ha, per l'appunto, intro- dotto l'art. 25-bis disponendo che "gli artt. 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emesse da banche e da imprese di assicurazione"), al- trettanto non può dirsi con riferimento a quelle polizze - quale quelle in discus- sione nella presente causa - stipulate in epoca antecedente all'1.7.2007 (data di en- trata in vigore della modifica di cui si è detto).
Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 6061/2012, proprio in tema di assicurazione "Unit Linked" stipulata prima dell'introduzione della precisata normativa, affermando che “In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. 28 dicembre 2005 n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato
a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobi-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 liare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di sta- bilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'inve- stimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addos- sato all'assicurato)”.
Dunque, se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è as- sunto dall'assicuratore, si tratta di una polizza vita, mentre se il rischio di “perfor- mance” è per intero addossato all'assicurato, si rientra nell'ambito degli strumenti finanziari, ipotesi che si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di mor- te sia detratto dal premio netto, ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n.6319/19; Cass. civ., sez.
II, nr. 29583/2021; Cass. n. 22961 del 2023).
La Cassazione ha confermato, anche con pronunce più recenti, la qualificazione del contratto in esame (in cui non vi è garanzia di restituzione del capitale) come prodotto meramente finanziario, come tale imponendo di vagliare alla luce dei re- lativi obblighi – e non di quelli precedentemente in vigore - i comportamenti dei soggetti interessati (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/03/2019, n. 6319; nonché Cass. civ., sez. III, 30/04/2018, n. 10333).
Pertanto, i contratti unit linked stipulati prima della data del 1.7.2007 rientrano comunque nel campo di applicazione del testo unico della finanza e del regola- mento Consob ratione temporis applicabile (n.11522/1998), non potendosi consi-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 derare alla stregua di normali prodotti assicurativi, ma piuttosto come forma di investimento di natura finanziaria.
L'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, fin dalla sua formulazione originaria, contiene tutti i parametri sulla base dei quali valutare l'adempimento dell'obbligo informa- tivo ricadente sull'intermediario.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2007 - con il quale è stata data attua- zione alla direttiva 2004/39/Ce relativa ai mercati degli strumenti finanziari e in- trodotto un apposito questionario strutturato e dettagliato - hanno soltanto pun- tualizzato e standardizzato il contenuto degli obblighi senza mutarne la sostanza.
L'art. 21 del d. lgs. 58 del 1998, al primo comma sancisce, infatti, che i soggetti abilitati debbano “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al me- glio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , che impone all'investitore, il quale lamenti la viola- zione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare speci- ficamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circo- stanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute ( vedasi in proposito Cass. Civ. 24.4.2018 n. 10111; Cass. Civ., sez. 01, del 06/06/2016, n.
11578; Cass. Civ., sez. 03, del 25/09/2014, n. 20178). Tale prova può essere inte- grata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (v. Cass. Civ., Sez. I, 30.08.2017, n.
19417; Cass. Civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7905).
Gli altri obblighi previsti dal citato articolo 21 a carico dell'intermediario sono: b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre ade-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 guatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Pertanto, atteso lo squilibrio informativo esistente tra il cliente e l'intermediario, quest'ultimo è gravato dall'onere di offrire un'informazione esauriente, onere che non viene meno nemmeno in caso d'investitore esperto o propenso al rischio
(Cass. 33596/2021; Cass. ord.11549/2020; Cass.16126/2020; Cass 9018/2020 e giur. pacifica).
L'obiettivo cui mirano gli obblighi informativi posti a carico degli intermediari fi- nanziari è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all'investitore
– soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose – di effettuare una scelta realmente consapevole (v. Cass. Civ., Sez. I, 31.08.2020, n. 1815).
L'inosservanza dei doveri informativi, infatti, disorientando l'investitore, può con- dizionarne scorrettamente le scelte finanziarie (v. Cass. Civ., Sez. I, 16.02.2018, n.
3914).
Gli obblighi informativi sono, poi, specificati nell'art. 28 del Regolamento Con- sob n. 11522 del 1998 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 T.u. n. 58/98 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regola- mento n. 16190 del 2007, successivo alla Direttiva Mifid 1 attuata mediante il d.lgs. n. 164 del 2007), il quale stabilisce in modo analitico quali siano le informa- zioni da acquisire in ordine agli investimenti da eseguire.
Il citato art. 28 (rubricato “Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”) statuisce testualmente che:
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investi- menti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi
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R.g.a.c.c. 2782/2023 collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in stru- menti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natu- ra, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione (…)”.
Inoltre, l'art. 29 reg. n. 11522/1998 stabilisce testualmente che “gli intermediari au- torizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adegua- te per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”.
La ratio della normativa sopra riportata, come detto, è incentrata sulla tutela della parte debole del rapporto e sul superamento della asimmetria informativa, garan- tendo la regolare formazione del processo decisionale diretto al compimento di una determinata operazione di investimento, così tutelando, tramite la protezione del singolo investitore, anche il regolare funzionamento del mercato finanziario.
L'intermediario finanziario è tenuto a garantire una conoscenza effettiva dello specifico prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della suitability rule), che l'investitore abbia ben compreso le caratteristiche essen- ziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi pa- trimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua si- tuazione patrimoniale (cfr. Trib. Bologna, 22 maggio 2007).
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R.g.a.c.c. 2782/2023 “In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di corret- tezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998,
28, comma 2, e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd.
"suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non es- sendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventua- li carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente” (cfr.
Cass. civ., sentenza n. 1376 del 2016).
Ciò premesso, nel caso in esame gli attori deducono che la ha violato la Pt_8
normativa richiamata (rectius l'art. 21 TUF).
Occorre, a tal fine, valutare se l'intermediario finanziario abbia fornito adeguata informativa precontrattuale.
Parte attrice deposita, tra i documenti a sostegno della domanda, la Nota informa- tiva relativa alla linea di investimento denominata “Doppio Valore”, nonché gli estratti conto delle polizze nn. 00105050000243 e 00105050000241, con dati rie- pilogativi del contratto e controvalore delle linee di investimento al 31.12.2005
(cfr. all.ti nn. 1, 2 e 3 produzione attorea), nonché la comunicazione di liquida- zione quote a seguito di riscatto (cfr. all.ti nn. 4 e 5 produzione attorea).
La convenuta deposita, invece, le polizze di assicurazione “Doppio CP_1
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R.g.a.c.c. 2782/2023 valore” nn. 00105050000243 e 00105050000241, sottoscritte rispettivamente da e con indicazione delle linee di investimento Parte_1 Parte_2
(D.V. Azionaria e D. V. New Economy) e relativa percentuale di investimento
(D.V. Azionaria 30%; D.V. New Economy 70%), nella quali si indica di aver rice- vuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo e la Nota Infor- mativa Doppiovalore Assicurazione & Investimento (Mod. 152 DB Vita).
Orbene, quanto prodotto non dimostra che l'intermediario abbia fornito l'ausilio necessario al fine di consentire al cliente-investitore di compiere una scelta consa- pevole. Non risulta provato che i contraenti siano stati adeguatamente informati relativamente alle linee di investimento al cui rendimento risulta parametrato il capitale iniziale, né i diversi profili di rischi ad esse connessi.
Pur risultando, infatti, consegnata all'atto della sottoscrizione delle polizze la Nota informativa relativa alla linea di investimento denominata “Doppio Valore” (cfr. doc. all. 1 produzione attorea) – che riguarda ben quattro linee di investimento –
e puntualmente individuate le linee di investimento prescelte e la percentuale di investimento (D.V. Azionaria 30%; D.V. New Economy 70%), non v'è dubbio che l'assolvimento degli obblighi informativi a carico dell'Intermediario distributore
(Deutsche) non fu completo ed esaustivo, e ciò è confermato anche dalla circo- stanza che, al di là della consegna del modulo informativo generico riferito al pro- dotto denominato “Doppio Valore”, non risulta che siano state fornite agli inve- stitori anche le informazioni sulle specifiche opzioni prescelte, anche in considera- zione del fatto che “La Linea Doppio Valore Azionaria” ha un profilo di rischio alto. La composizione del portafoglio è prevalentemente orientata verso titoli azionari esteri, selezio- nati sia su mercati europei che extraeuropei. La liquidità non può superare il 20% del pa- trimonio della linea” (cfr. pag. 16 della Nota Informativa, “Informazioni relative alle
Linee di Investimento”).
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R.g.a.c.c. 2782/2023 La circostanza, quindi, che all'investitore sia stato consegnato il documento sui ri- schi generali degli investimenti finanziari (come nella specie) non è sufficiente a soddisfare l'esigenza di tutela del risparmiatore, trattandosi di informativa del tut- to generica che non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del singolo titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse.
Risultano del tutto generiche, inoltre, le deduzioni relative all'acquisizione di ido- nee informazioni relative al profilo finanziario dei contraenti, essendo irrilevante la circostanza che gli stessi ricoprano cariche in una società di persone (
[...]
cfr. doc. 4A produzione Parte_9 [...]
), tra l'altro registrata non molto prima (22.03.2000) della sottoscrizione delle CP_4
polizze (2/3.10.2000) o l'apertura di conto corrente acceso dalla società suindicata presso la (doc. 4 , che reca una data addirittura CP_1 Parte_10
successiva (13.09.2001) a quella delle polizze.
Prive di riscontro probatorio sono anche le deduzioni in merito al profilo degli in- vestitori (“…contrariamente all'immagine offerta nell'atto di citazione, risulta che gli attori non erano inesperti in materia di investimenti in strumenti finanziari”, cfr. p. 15 compar- sa di costituzione . CP_1
6.3. Per quanto concerne le conseguenze determinate dalla violazione degli obbli- ghi di diligenza e buona fede contrattuale da parte dell'intermediario, si osserva quanto segue.
Parte attrice deduce la violazione degli obblighi informativi, chiedendo, in sede di precisazione della domanda ex art. 183, VI co, primo termine, c.p.c., di accertare e dichiarare, non solo la nullità delle polizze stipulate, ma la responsabilità precon- trattuale e/o contrattuale di e per l'effetto condannare la conve- CP_1
nuta al risarcimento dei danni da quantificare nella somma di € 34.359,15 per il
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R.g.a.c.c. 2782/2023 Sig. e di € 40.006,19 per il Sig. . Parte_2 Parte_1
Innanzitutto, giova precisare che la domanda di risarcimento del danno deve rite- nersi ammissibile, in quanto relativa a fatti già allegati in precedenza, quali la de- dotta violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
La domanda di nullità delle polizze “Unit Linked”, invece, trattandosi di doman- da intesa a fare valere presunti vizi del contratto finanziario, ad avviso di questo tribunale, va respinta nei confronti della in primis in quanto la banca CP_1
non è stata parte dell'accordo contrattuale, essendo mera intermediaria nell'acquisto, nonché in quanto la violazione degli obblighi informativi può dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risar- cimento dei danni.
La Corte di cassazione, con la pronuncia a sezioni unite n. 26724 del 17/12/2007, pur affermando che le norme di cui al D.lgs. n. 58 del 1995 (TUF) e quelle secon- darie di cui ai regolamenti CONSOB (tra i quali, per quanto di interesse, il rego- lamento n.11522/98), circa la violazione dei doveri di informazione ed il divieto di operazioni in confitto di interessi, sono imperative in quanto previste non soltan- to nell'interesse del singolo cliente ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari, ha escluso, tuttavia, che la loro violazione dia luogo a nullità dei contratti ex art. 1418 c.c.
Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che la violazione dei doveri d'in- formazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanzia- rio, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di ri- sarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coinci- dente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale,
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R.g.a.c.c. 2782/2023 ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può, pertanto, determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.
Orbene, la valutazione complessiva del materiale probatorio esaminato consente di affermare, come sopra già rilevato, che la Banca in relazione agli investimenti ed alle polizze non ha provveduto, in maniera adeguata, a rendere edotti gli inve- stitori dei concreti potenziali rischi di dispersione del patrimonio. L'onere infor- mativo, infatti, non può dirsi assolto con la consegna della documentazione con- trattuale e informativa versata in atti.
Preme sottolineare, poi, che, coerentemente con il generale principio di riparti- zione dell'onere probatorio, spetta all'investitore fornire la prova dei danni subiti e del nesso di causalità con l'inadempimento. Pertanto, ricorrendo al giudizio con- trofattuale ipotetico, occorre verificare se l'azione doverosa ipotizzata, ma omessa, avrebbe impedito il danno secondo la regola del “più probabile che non” e, quin- di, nel caso di specie, verificare se, in caso di adempimento puntuale degli obbli- ghi informativi da parte dell'intermediario finanziario, l'investitore non avrebbe prestato il consenso alle operazioni finanziarie.
Parte attrice ha allegato il comportamento omissivo tenuto dall'intermediario fi- nanziario ed il danno patrimoniale subito;
di contro la non ha invece CP_1
provato di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi.
Ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile e, segnatamente, della per- dita subita, occorre prendere in considerazione l'ammontare del capitale iniziale
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R.g.a.c.c. 2782/2023 investito da e rispettivamente pari ad euro Parte_1 Parte_2
77.428,53 (per polizza n. 00105050000243) ed euro 51.645,69 (per polizza n.
00105050000241) e decurtare il valore residuo al momento della liquidazione (ri- spettivamente euro 37.422,34 ed euro 17.286,54).
Il danno è, dunque, pari alla differenza tra le somme sopra indicate, per cui am- monta ad euro 34.359,15 per il Sig. cui vanno aggiunti – trat- Parte_2
tandosi di debito di valore – rivalutazione monetaria ed interessi compensativi a far data dal 17.12.2007 (data di liquidazione quota, cfr. all. 4 produzione attorea) a quella della pubblicazione della presente sentenza e ad euro 40.006,19 per il Sig.
, cui vanno aggiunti – trattandosi di debito di valore – rivaluta- Parte_1
zione monetaria ed interessi compensativi a far data dal 12.11.2007 (data di liqui- dazione quota, cfr. all. 4 produzione attorea) a quella della pubblicazione della presente sentenza.
6.4. L'accoglimento della domanda risarcitoria non può essere impedito dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario, risultando la stessa in- fondata.
La eccepisce, infatti, la prescrizione delle domande attoree, in particola- CP_1
re, per quel che qui interessa, la prescrizione quinquennale, trattandosi di respon- sabilità precontrattuale derivante dalla violazione degli obblighi informativi. Tut- tavia, si osserva che risultano svariati atti interruttivi, sia nella produzione attorea che in quella della convenuta (cfr. doc. all. 7 produzione attore;
all.ti nn. CP_1
5,6 e 7 produzione e che il disconoscimento operato dalla banca (cfr. CP_1
comparsa di costituzione, p. 7) risulta assolutamente generico e, pertanto, inam- missibile.
7. La domanda di manleva della banca nei confronti della
[...]
è infondata per il medesimo profilo OP
18
R.g.a.c.c. 2782/2023 soggettivo rilevato a carico degli attori.
8. Le spese seguono la soccombenza, da considerarsi pressoché integrale, nei rap- porti tra gli attori e Controparte_1
Identica regolamentazione per i rapporti tra parte attrice e la convenuta
[...]
. OP
Deve, infine, disporsi la condanna della convenuta al ver- Controparte_1
samento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 759,00, per non aver parteci- pato al procedimento di mediazione (art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande nei confronti della - Rappresentante OP
Generale per l'Italia;
b) in parziale accoglimento delle domande proposte nei confronti di
[...]
condanna quest'ultima a pagare euro 34.359,15 in favore di CP_1 [...]
ed euro 40.006,19 in favore di , per entrambi oltre riva- Pt_3 Parte_1
lutazione monetaria ed interessi compensativi nei termini indicati in motivazione;
c) condanna gli attori in solido a rimborsare le spese di lite alla OP
- Rappresentante Generale per l'Italia, liquidandole in 8.000,00 € per com-
[...]
pensi e 1.200,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
d) condanna la a rimborsare le spese di lite agli attori, li- Controparte_1
quidandole in 12.000,00 € per compensi (6.000,00 € ciascuno) e 1.800,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
e) condanna CP_1
a versare all'entrata del bilancio dello Stato 759,00 €.
[...]
Così deciso in Aversa, il 21/03/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
19
R.g.a.c.c. 2782/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2782 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di nullità di polizze unit linked, re- stituzione somme e risarcimento danni
TRA
(c.f. ) e (c. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Costanzo (c. f. C.F._2
) C.F._3
ATTORI
E
c.f. ), in persona del legale rappresentan- Controparte_1 P.IVA_1
te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Tiseo (c.f. ) C.F._4
CONVENUTA
E
(c.f. OP
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Rossella Mariani (c.f. C.F._5
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2023, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli nord la Pt_3
e la Controparte_1 OP
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
[...]
adito, respinta ogni contraria richiesta: - Accertare e dichiarare la nullità dei contratti n.
00105050000243 e 00105050000241, stipulato dagli attori e Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare le convenute, in solido o chi per legge, alla restituzione Pt_2
della somma di: € 34.359,15 per il Sig. € 40.006,19 per il Sig. Parte_2 [...]
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Parte_1
A sostegno della domanda, gli attori hanno affermato che:
a) in data 16 ottobre 2000, dopo la morte del padre, avevano acquistato, unita- mente alla madre, , e al fratello , all'epoca minorenne, allo fi- Persona_1 Pt_1
ne di custodire le somme ereditate dal defunto capofamiglia, un prodotto CP_2
presso l'istituto di Afragola (NA) e precisamente due polizze “Unit CP_1
Linked”, per le quali (per la polizza n. 00105050000243) aveva Parte_1
versato, al momento della stipula, la somma in lire corrispondente ad euro
77.428,53, mentre (per la polizza n. 00105050000241) aveva ver- Parte_2
sato la somma in lire corrispondente ad euro 51.645,69;
b) l'operazione era stata compulsata da un intermediario presente nella filiale di di Afragola, di nome che li aveva rassicurati sulle ca- CP_1 Parte_4
pacità del prodotto finanziario a garantire la completa integrità del capitale inve- stito;
c) decorsi cinque anni dalla stipula, avevano ricevuto la prima comunicazione rela- tiva alla maturazione di cospicue perdite rispetto al capitale investito;
d) preso atto delle perdite, avevano richiesto il riscatto delle polizze, che era avve- nuto soltanto nel 2007, con la liquidazione in favore di della somma di Parte_1
euro 37.422,34 e di di quella di euro 17.286,54; Pt_2
2
R.g.a.c.c. 2782/2023 f) anche la madre ed il fratello avevano patito cospicue Persona_1 Pt_5
perdite economiche dal riscatto di altre due polizze, in relazione alle quali avevano in seguito introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distacca- ta di Afragola;
g) le polizze in questione non erano prodotti assicurativi ma strumenti finanziari, con evidente responsabilità contrattuale e precontrattuale delle società convenute, ed in particolare della che aveva violato i doveri informativi ex art. CP_1
21 TUF nonché i generali principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c., con conseguente nullità delle polizze;
h) quand'anche si attribuisse alle polizze natura prevalentemente assicurati- va/previdenziale, i contratti erano comunque nulli per difetto di causa.
Hanno quindi concluso come riportato in precedenza.
2. Si è costituita in giudizio la OP
, eccependo: a) preliminarmente il proprio difetto di legittimazione pas-
[...]
siva, essendo soggetto da lei distinto;
b) Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dei diritti oggetto delle domande attoree, che, trattan- dosi di azione di ripetizione delle prestazioni effettuate in forza di contratto asseri- tamente nullo, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; c) il difetto di interesse ad agire degli attori rispetto all'azione di nullità proposta.
Nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande.
3. Anche la si è costituita in giudizio, eccependo: a) preli- Controparte_1
minarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i contratti di as- sicurazione sarebbero stati stipulati con DB Vita - Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., soggetto giuridico totalmente distinto da
[...]
che nel 2002 aveva mutato la propria denominazione in IC Controparte_4
3
R.g.a.c.c. 2782/2023 b) l'intervenuta prescrizione dei diritti oggetto delle Controparte_3
domande attoree (annuale ex art. 2952 cod. civ., come espressamente richiamato nella Nota Informativa ricevuta dagli attori, e decorrente dalla data del riscatto, avvenuto nel 2007; o, in subordine, quinquennale, trattandosi di violazione degli obblighi informativi riconducibile ad una forma di responsabilità precontrattuale;
o, ancora, decennale, non essendo stati effettuati validi atti interruttivi).
Ha, poi, chiesto respingersi le domande degli attori in quanto infondate – avendo questi ultimi ricevuto sia i necessari chiarimenti da parte dell'operatore titoli che il materiale informativo predisposto dalla compagnia assicurativa (v. Nota Infor- mativa, Mod. 152 DB Vita in produzione attorea) –, precisando che per i prodotti collocati in data antecedente al 2007 non vi era alcun dovere di profilatura e valu- tazione di adeguatezza ed appropriatezza, per cui nessuna responsabilità potrebbe essere imputata alla Banca. Inoltre, secondo la prospettazione della convenuta le polizze unit linked sarebbero classificabili quali polizze di ramo vita III CP_1
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del codice delle assicurazioni private, per cui la normativa del testo unico finanziario e dei Regolamenti Consob troverebbe ap- plicazione solamente laddove il prodotto venga distribuito dai soggetti abilitati ai sensi del t.u.f. (art. 1, comma 1, lett. r) e non dagli intermediari assicurativi, come i broker e gli agenti assicurativi.
In via subordinata e riconvenzionale, infine, la ha chiesto di essere man- CP_1
levata dalla nonché, ancora in via gradata, di ridurre l'eventuale quantum CP_2
dovuto dalla Banca convenuta nella misura di quanto rigorosamente provato, an- che in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c.
4. Nella prima memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., gli attori hanno formulato an- che domanda risarcitoria, chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità pre- contrattuale e/o contrattuale di e per l'effetto condannare la convenuta al CP_1
4
R.g.a.c.c. 2782/2023 risarcimento dei danni da quantificare nella somma di € 34.359,15 per il Sig. Per_2
e di € 40.006,19 per il Sig. .
2. Accertare e dichiarare la nullità dei
[...] Parte_1
contratti n. 00105050000243 e 00105050000243, stipulato dagli attori Parte_6
e e per l'effetto condannare le convenute, e
[... Parte_2 OP
in solido o chi per legge, alla restituzione della somma di: € OP
34.359,15 per il Sig. e di € 40.006,19 per il Sig. . Parte_2 Parte_1
5. Le domande sono infondate nei confronti di - Rappre- OP
sentante Generale per l'Italia.
5.1. L'identificazione in quest'ultima società dell'operatore finanziario con cui i stipularono le polizze non è dimostrato. Quest'ultime furono collocate dal- Pt_1
la D.B. Vita Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., che successivamente mutò la sua denominazione sociale in Di Controparte_3
quest'ultima non risulta documentata alcuna vicenda evolutiva-modificativa che la leghi alla predetta società convenuta. Anzi, dalla produzione risulta la CP_1
fusione per incorporazione, nel 2014, della in IC Controparte_3
Investments life.
A riprova v'è il dato che le comunicazioni prodotte dagli attori (doc. 2, 3, 4 e 5) furono inviate dalla società con codice fiscale Controparte_3
diverso da quello della convenuta , e dalla quale a sua volta OP
differisce anche la società invitata alla mediazione, che risulta essere la IC In- surance Company ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, soggetto ancora dif- ferente dalla convenuta in giudizio (cfr. doc. 1 e doc. 2 produzione ). CP_2
Di quanto sin qui osservato si sono mostrati consapevoli gli attori medesimi, os- servando che «nel ribadire quanto già esposto con note depositate il 26.06.2023, i contratti per cui è causa conclusi mediante la distribuzione di Parte_7
guardavano le polizze DB Vita società poi ceduta a IC Life Insurance Italia
5
R.g.a.c.c. 2782/2023 S.p.A., con sede in Milano, via Crespi, 23, c.f. , a sua volta cessata. P.IVA_3
Pertanto, a sommesso avviso di codesta difesa, non assume alcun rilievo la circo- stanza invocata da controparte secondo cui IC Insurance plc – Rappresentan- za Generale per l'Italia, ossia l'odierna convenuta, sia ammessa ad operare esclusi- vamente nel ramo danni in luogo della divisione societaria abilitata ad operare il ramo vita, perché in ogni caso si tratterebbe di un soggetto diverso rispetto a quel- lo che ha emesso i prodotti contestati - proprio perché la società emittente non esiste più, per effetto delle trasformazioni societarie - ma comunque ad esso colle- gato in virtù delle prefate trasformazioni societarie».
Queste argomentazioni non suffragano l'esistenza di alcun tratto di continuità tra la parte contrattuale delle polizze e la società convenuta.
Né convince la tesi attorea relativa alla sussistenza di un'unica impresa (tesi artico- lata nelle note di trattazione per l'udienza del 27.06.2023) costituita da
[...]
, IC Insurance Company Controparte_5
Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia e IC Investments Life S.p.A., in pri- mis perché non può costituire unico elemento a sostegno della stessa la circostanza che le società suindicate abbiano la sede legale nel medesimo indirizzo;
inoltre non risulta provato che tali società costituiscano un'unica struttura organizzativa e produttiva o che sussista un coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario.
Inconferente è anche il richiamo dell'art. 101 TFUE, così come quello alla pro- nuncia della Corte di Giustizia europea del 6 ottobre 2021 nella causa C-882/19, la quale affronta il tema della responsabilità della società controllata per illeciti antitrust commessi dalla controllante. Orbene, pur volendo estendere la nozione di “impresa” come delineata dalla pronuncia citata e, quindi, di responsabilità so- lidale tra le entità che compongono l'unità economica, al di fuori delle specifiche violazioni anticoncorrenziali, non risulta, come già detto, documentazione a so-
6
R.g.a.c.c. 2782/2023 stegno della sussistenza di vincoli economici, organizzativi e giuridici tali da unire le diverse entità giuridiche, di modo che queste possano dirsi parte della stessa unità economica e, pertanto, costituiscano in senso sostanziale una sola impresa.
Difettando la titolarità passiva dei rapporti dedotti in lite, le domande sono quin- di infondate.
6. Esse meritano, invece, accoglimento, nei termini che saranno precisati, nei con- fronti di Controparte_1
6.1. Gli attori hanno evocato in giudizio l'istituto di credito nella sua qualità di in- termediario finanziario, evidenziandone il coinvolgimento nella vicenda per essere state effettuate le operazioni finanziarie presso i locali della sua filiale di Afragola e su sollecitazione di un suo operatore e per essere stati violati gli obblighi informa- tivi.
Dal canto suo la banca ha negato di aver svolto qualsiasi ruolo nella vicenda e gli attori hanno articolato prova testimoniale per confutare questa negazione.
È avviso di questo giudice che dal contenuto dei riscontri stragiudiziali della
[...]
in atti (si vedano, in particolare, i documenti degli attori nn. 6 e 7) emerga CP_4
senza alcun dubbio che la sottoscrizione delle polizze avvenne effettivamente nei locali della e che, dunque, le prime informazioni e le verifiche di adeguatez- Pt_8
za furono compiute proprio da personale della stessa.
L'indagine deve quindi concentrarsi sull'assolvimento degli obblighi di informa- zione previsti per il collocamento di prodotti finanziari e sulle conseguenze deter- minate dalla eventuale violazione di tali obblighi.
6.2. Occorre, pertanto, procedere da una analisi della natura giuridica delle poliz- ze oggetto di causa, richiamando poi gli specifici obblighi gravanti sull'intermediario.
Com'è noto, le polizze o assicurazioni sulla vita "unit linked" designano (unita-
7
R.g.a.c.c. 2782/2023 mente alle "index linked") particolari figure contrattuali, formalmente denominate contratti di assicurazione sulla vita (poiché il rischio assicurato è comunque rap- presentato dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente/assicurato, alla scadenza di un determinato termine), ma che presentano profili di specialità o atipicità rispetto al modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione del capitale o della rendita è collegata (linked) all'andamento di fondi interni assicurativi (unit linked) o di titoli obbligazionari, azionari (index linked), potendo essere escluso anche qualsiasi rendimento minimo.
È, dunque, indubbia la natura mista (finanziaria e previdenziale/assicurativa) di tali tipologie di polizze, per cui occorre verificare l'applicabilità a queste ultime delle regole dettate dal Tuf.
Se è incontestato che le fattispecie in questione siano attualmente assoggettate alle regole dettate dal TUF (con l. n. 262/2005 il legislatore ha, per l'appunto, intro- dotto l'art. 25-bis disponendo che "gli artt. 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emesse da banche e da imprese di assicurazione"), al- trettanto non può dirsi con riferimento a quelle polizze - quale quelle in discus- sione nella presente causa - stipulate in epoca antecedente all'1.7.2007 (data di en- trata in vigore della modifica di cui si è detto).
Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 6061/2012, proprio in tema di assicurazione "Unit Linked" stipulata prima dell'introduzione della precisata normativa, affermando che “In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. 28 dicembre 2005 n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato
a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobi-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 liare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di sta- bilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'inve- stimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addos- sato all'assicurato)”.
Dunque, se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è as- sunto dall'assicuratore, si tratta di una polizza vita, mentre se il rischio di “perfor- mance” è per intero addossato all'assicurato, si rientra nell'ambito degli strumenti finanziari, ipotesi che si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di mor- te sia detratto dal premio netto, ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n.6319/19; Cass. civ., sez.
II, nr. 29583/2021; Cass. n. 22961 del 2023).
La Cassazione ha confermato, anche con pronunce più recenti, la qualificazione del contratto in esame (in cui non vi è garanzia di restituzione del capitale) come prodotto meramente finanziario, come tale imponendo di vagliare alla luce dei re- lativi obblighi – e non di quelli precedentemente in vigore - i comportamenti dei soggetti interessati (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/03/2019, n. 6319; nonché Cass. civ., sez. III, 30/04/2018, n. 10333).
Pertanto, i contratti unit linked stipulati prima della data del 1.7.2007 rientrano comunque nel campo di applicazione del testo unico della finanza e del regola- mento Consob ratione temporis applicabile (n.11522/1998), non potendosi consi-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 derare alla stregua di normali prodotti assicurativi, ma piuttosto come forma di investimento di natura finanziaria.
L'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, fin dalla sua formulazione originaria, contiene tutti i parametri sulla base dei quali valutare l'adempimento dell'obbligo informa- tivo ricadente sull'intermediario.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2007 - con il quale è stata data attua- zione alla direttiva 2004/39/Ce relativa ai mercati degli strumenti finanziari e in- trodotto un apposito questionario strutturato e dettagliato - hanno soltanto pun- tualizzato e standardizzato il contenuto degli obblighi senza mutarne la sostanza.
L'art. 21 del d. lgs. 58 del 1998, al primo comma sancisce, infatti, che i soggetti abilitati debbano “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al me- glio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , che impone all'investitore, il quale lamenti la viola- zione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare speci- ficamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circo- stanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute ( vedasi in proposito Cass. Civ. 24.4.2018 n. 10111; Cass. Civ., sez. 01, del 06/06/2016, n.
11578; Cass. Civ., sez. 03, del 25/09/2014, n. 20178). Tale prova può essere inte- grata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (v. Cass. Civ., Sez. I, 30.08.2017, n.
19417; Cass. Civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7905).
Gli altri obblighi previsti dal citato articolo 21 a carico dell'intermediario sono: b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre ade-
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R.g.a.c.c. 2782/2023 guatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Pertanto, atteso lo squilibrio informativo esistente tra il cliente e l'intermediario, quest'ultimo è gravato dall'onere di offrire un'informazione esauriente, onere che non viene meno nemmeno in caso d'investitore esperto o propenso al rischio
(Cass. 33596/2021; Cass. ord.11549/2020; Cass.16126/2020; Cass 9018/2020 e giur. pacifica).
L'obiettivo cui mirano gli obblighi informativi posti a carico degli intermediari fi- nanziari è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all'investitore
– soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose – di effettuare una scelta realmente consapevole (v. Cass. Civ., Sez. I, 31.08.2020, n. 1815).
L'inosservanza dei doveri informativi, infatti, disorientando l'investitore, può con- dizionarne scorrettamente le scelte finanziarie (v. Cass. Civ., Sez. I, 16.02.2018, n.
3914).
Gli obblighi informativi sono, poi, specificati nell'art. 28 del Regolamento Con- sob n. 11522 del 1998 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 T.u. n. 58/98 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regola- mento n. 16190 del 2007, successivo alla Direttiva Mifid 1 attuata mediante il d.lgs. n. 164 del 2007), il quale stabilisce in modo analitico quali siano le informa- zioni da acquisire in ordine agli investimenti da eseguire.
Il citato art. 28 (rubricato “Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”) statuisce testualmente che:
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investi- menti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi
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R.g.a.c.c. 2782/2023 collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in stru- menti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natu- ra, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione (…)”.
Inoltre, l'art. 29 reg. n. 11522/1998 stabilisce testualmente che “gli intermediari au- torizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adegua- te per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”.
La ratio della normativa sopra riportata, come detto, è incentrata sulla tutela della parte debole del rapporto e sul superamento della asimmetria informativa, garan- tendo la regolare formazione del processo decisionale diretto al compimento di una determinata operazione di investimento, così tutelando, tramite la protezione del singolo investitore, anche il regolare funzionamento del mercato finanziario.
L'intermediario finanziario è tenuto a garantire una conoscenza effettiva dello specifico prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della suitability rule), che l'investitore abbia ben compreso le caratteristiche essen- ziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi pa- trimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua si- tuazione patrimoniale (cfr. Trib. Bologna, 22 maggio 2007).
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R.g.a.c.c. 2782/2023 “In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di corret- tezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998,
28, comma 2, e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd.
"suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non es- sendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventua- li carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente” (cfr.
Cass. civ., sentenza n. 1376 del 2016).
Ciò premesso, nel caso in esame gli attori deducono che la ha violato la Pt_8
normativa richiamata (rectius l'art. 21 TUF).
Occorre, a tal fine, valutare se l'intermediario finanziario abbia fornito adeguata informativa precontrattuale.
Parte attrice deposita, tra i documenti a sostegno della domanda, la Nota informa- tiva relativa alla linea di investimento denominata “Doppio Valore”, nonché gli estratti conto delle polizze nn. 00105050000243 e 00105050000241, con dati rie- pilogativi del contratto e controvalore delle linee di investimento al 31.12.2005
(cfr. all.ti nn. 1, 2 e 3 produzione attorea), nonché la comunicazione di liquida- zione quote a seguito di riscatto (cfr. all.ti nn. 4 e 5 produzione attorea).
La convenuta deposita, invece, le polizze di assicurazione “Doppio CP_1
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R.g.a.c.c. 2782/2023 valore” nn. 00105050000243 e 00105050000241, sottoscritte rispettivamente da e con indicazione delle linee di investimento Parte_1 Parte_2
(D.V. Azionaria e D. V. New Economy) e relativa percentuale di investimento
(D.V. Azionaria 30%; D.V. New Economy 70%), nella quali si indica di aver rice- vuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo e la Nota Infor- mativa Doppiovalore Assicurazione & Investimento (Mod. 152 DB Vita).
Orbene, quanto prodotto non dimostra che l'intermediario abbia fornito l'ausilio necessario al fine di consentire al cliente-investitore di compiere una scelta consa- pevole. Non risulta provato che i contraenti siano stati adeguatamente informati relativamente alle linee di investimento al cui rendimento risulta parametrato il capitale iniziale, né i diversi profili di rischi ad esse connessi.
Pur risultando, infatti, consegnata all'atto della sottoscrizione delle polizze la Nota informativa relativa alla linea di investimento denominata “Doppio Valore” (cfr. doc. all. 1 produzione attorea) – che riguarda ben quattro linee di investimento –
e puntualmente individuate le linee di investimento prescelte e la percentuale di investimento (D.V. Azionaria 30%; D.V. New Economy 70%), non v'è dubbio che l'assolvimento degli obblighi informativi a carico dell'Intermediario distributore
(Deutsche) non fu completo ed esaustivo, e ciò è confermato anche dalla circo- stanza che, al di là della consegna del modulo informativo generico riferito al pro- dotto denominato “Doppio Valore”, non risulta che siano state fornite agli inve- stitori anche le informazioni sulle specifiche opzioni prescelte, anche in considera- zione del fatto che “La Linea Doppio Valore Azionaria” ha un profilo di rischio alto. La composizione del portafoglio è prevalentemente orientata verso titoli azionari esteri, selezio- nati sia su mercati europei che extraeuropei. La liquidità non può superare il 20% del pa- trimonio della linea” (cfr. pag. 16 della Nota Informativa, “Informazioni relative alle
Linee di Investimento”).
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R.g.a.c.c. 2782/2023 La circostanza, quindi, che all'investitore sia stato consegnato il documento sui ri- schi generali degli investimenti finanziari (come nella specie) non è sufficiente a soddisfare l'esigenza di tutela del risparmiatore, trattandosi di informativa del tut- to generica che non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del singolo titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse.
Risultano del tutto generiche, inoltre, le deduzioni relative all'acquisizione di ido- nee informazioni relative al profilo finanziario dei contraenti, essendo irrilevante la circostanza che gli stessi ricoprano cariche in una società di persone (
[...]
cfr. doc. 4A produzione Parte_9 [...]
), tra l'altro registrata non molto prima (22.03.2000) della sottoscrizione delle CP_4
polizze (2/3.10.2000) o l'apertura di conto corrente acceso dalla società suindicata presso la (doc. 4 , che reca una data addirittura CP_1 Parte_10
successiva (13.09.2001) a quella delle polizze.
Prive di riscontro probatorio sono anche le deduzioni in merito al profilo degli in- vestitori (“…contrariamente all'immagine offerta nell'atto di citazione, risulta che gli attori non erano inesperti in materia di investimenti in strumenti finanziari”, cfr. p. 15 compar- sa di costituzione . CP_1
6.3. Per quanto concerne le conseguenze determinate dalla violazione degli obbli- ghi di diligenza e buona fede contrattuale da parte dell'intermediario, si osserva quanto segue.
Parte attrice deduce la violazione degli obblighi informativi, chiedendo, in sede di precisazione della domanda ex art. 183, VI co, primo termine, c.p.c., di accertare e dichiarare, non solo la nullità delle polizze stipulate, ma la responsabilità precon- trattuale e/o contrattuale di e per l'effetto condannare la conve- CP_1
nuta al risarcimento dei danni da quantificare nella somma di € 34.359,15 per il
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R.g.a.c.c. 2782/2023 Sig. e di € 40.006,19 per il Sig. . Parte_2 Parte_1
Innanzitutto, giova precisare che la domanda di risarcimento del danno deve rite- nersi ammissibile, in quanto relativa a fatti già allegati in precedenza, quali la de- dotta violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
La domanda di nullità delle polizze “Unit Linked”, invece, trattandosi di doman- da intesa a fare valere presunti vizi del contratto finanziario, ad avviso di questo tribunale, va respinta nei confronti della in primis in quanto la banca CP_1
non è stata parte dell'accordo contrattuale, essendo mera intermediaria nell'acquisto, nonché in quanto la violazione degli obblighi informativi può dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risar- cimento dei danni.
La Corte di cassazione, con la pronuncia a sezioni unite n. 26724 del 17/12/2007, pur affermando che le norme di cui al D.lgs. n. 58 del 1995 (TUF) e quelle secon- darie di cui ai regolamenti CONSOB (tra i quali, per quanto di interesse, il rego- lamento n.11522/98), circa la violazione dei doveri di informazione ed il divieto di operazioni in confitto di interessi, sono imperative in quanto previste non soltan- to nell'interesse del singolo cliente ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari, ha escluso, tuttavia, che la loro violazione dia luogo a nullità dei contratti ex art. 1418 c.c.
Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che la violazione dei doveri d'in- formazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanzia- rio, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di ri- sarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coinci- dente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale,
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R.g.a.c.c. 2782/2023 ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può, pertanto, determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.
Orbene, la valutazione complessiva del materiale probatorio esaminato consente di affermare, come sopra già rilevato, che la Banca in relazione agli investimenti ed alle polizze non ha provveduto, in maniera adeguata, a rendere edotti gli inve- stitori dei concreti potenziali rischi di dispersione del patrimonio. L'onere infor- mativo, infatti, non può dirsi assolto con la consegna della documentazione con- trattuale e informativa versata in atti.
Preme sottolineare, poi, che, coerentemente con il generale principio di riparti- zione dell'onere probatorio, spetta all'investitore fornire la prova dei danni subiti e del nesso di causalità con l'inadempimento. Pertanto, ricorrendo al giudizio con- trofattuale ipotetico, occorre verificare se l'azione doverosa ipotizzata, ma omessa, avrebbe impedito il danno secondo la regola del “più probabile che non” e, quin- di, nel caso di specie, verificare se, in caso di adempimento puntuale degli obbli- ghi informativi da parte dell'intermediario finanziario, l'investitore non avrebbe prestato il consenso alle operazioni finanziarie.
Parte attrice ha allegato il comportamento omissivo tenuto dall'intermediario fi- nanziario ed il danno patrimoniale subito;
di contro la non ha invece CP_1
provato di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi.
Ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile e, segnatamente, della per- dita subita, occorre prendere in considerazione l'ammontare del capitale iniziale
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R.g.a.c.c. 2782/2023 investito da e rispettivamente pari ad euro Parte_1 Parte_2
77.428,53 (per polizza n. 00105050000243) ed euro 51.645,69 (per polizza n.
00105050000241) e decurtare il valore residuo al momento della liquidazione (ri- spettivamente euro 37.422,34 ed euro 17.286,54).
Il danno è, dunque, pari alla differenza tra le somme sopra indicate, per cui am- monta ad euro 34.359,15 per il Sig. cui vanno aggiunti – trat- Parte_2
tandosi di debito di valore – rivalutazione monetaria ed interessi compensativi a far data dal 17.12.2007 (data di liquidazione quota, cfr. all. 4 produzione attorea) a quella della pubblicazione della presente sentenza e ad euro 40.006,19 per il Sig.
, cui vanno aggiunti – trattandosi di debito di valore – rivaluta- Parte_1
zione monetaria ed interessi compensativi a far data dal 12.11.2007 (data di liqui- dazione quota, cfr. all. 4 produzione attorea) a quella della pubblicazione della presente sentenza.
6.4. L'accoglimento della domanda risarcitoria non può essere impedito dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario, risultando la stessa in- fondata.
La eccepisce, infatti, la prescrizione delle domande attoree, in particola- CP_1
re, per quel che qui interessa, la prescrizione quinquennale, trattandosi di respon- sabilità precontrattuale derivante dalla violazione degli obblighi informativi. Tut- tavia, si osserva che risultano svariati atti interruttivi, sia nella produzione attorea che in quella della convenuta (cfr. doc. all. 7 produzione attore;
all.ti nn. CP_1
5,6 e 7 produzione e che il disconoscimento operato dalla banca (cfr. CP_1
comparsa di costituzione, p. 7) risulta assolutamente generico e, pertanto, inam- missibile.
7. La domanda di manleva della banca nei confronti della
[...]
è infondata per il medesimo profilo OP
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R.g.a.c.c. 2782/2023 soggettivo rilevato a carico degli attori.
8. Le spese seguono la soccombenza, da considerarsi pressoché integrale, nei rap- porti tra gli attori e Controparte_1
Identica regolamentazione per i rapporti tra parte attrice e la convenuta
[...]
. OP
Deve, infine, disporsi la condanna della convenuta al ver- Controparte_1
samento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 759,00, per non aver parteci- pato al procedimento di mediazione (art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande nei confronti della - Rappresentante OP
Generale per l'Italia;
b) in parziale accoglimento delle domande proposte nei confronti di
[...]
condanna quest'ultima a pagare euro 34.359,15 in favore di CP_1 [...]
ed euro 40.006,19 in favore di , per entrambi oltre riva- Pt_3 Parte_1
lutazione monetaria ed interessi compensativi nei termini indicati in motivazione;
c) condanna gli attori in solido a rimborsare le spese di lite alla OP
- Rappresentante Generale per l'Italia, liquidandole in 8.000,00 € per com-
[...]
pensi e 1.200,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
d) condanna la a rimborsare le spese di lite agli attori, li- Controparte_1
quidandole in 12.000,00 € per compensi (6.000,00 € ciascuno) e 1.800,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
e) condanna CP_1
a versare all'entrata del bilancio dello Stato 759,00 €.
[...]
Così deciso in Aversa, il 21/03/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 2782/2023