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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 26/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6597 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv.to Caterina Vincenzo, elettivamente domiciliata in Castelcivita (SA), alla
Via Aldo Moro, n. 7, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre
2005, dai Funzionari dott. , dott.ssa , dott. CP_3 Controparte_4 [...]
, dott.ssa dott. , dott. , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
1 dott.ssa e dott.ssa , elettivamente domiciliato in Salerno, al CP_9 CP_10
Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_2
PEC: t Email_2
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16/12/2024, agiva nei confronti Parte_1
dell' in persona del suo legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Salerno - CP_2
Sezione Lavoro, al fine di sentire dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L.
n. 104/92 e, per l'effetto, ad ottenere il pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a far data dall'01/11/2022 oltre accessori.
Nel dettaglio, deduceva in via di fatto:
- che, versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti;
- che il 15/03/2022 la Commissione medica competente presso l di Salerno la CP_2
riconosceva invalida all'80% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.
n. 104/1992;
- che con ricorso per A.T.P., iscritto al n. 3488/2022 R.G., depositato il 20/05/2022, chiedeva l'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di
2 accompagnamento e dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della
L. n. 104/92;
- che, all'esito della prima udienza, veniva nominato come C.T.U. il dott. , il Persona_1
quale riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per accedere ai benefici richiesti con decorrenza dall'01/11/2022;
- che con decreto di omologa, pubblicato il 10/03/2023, il Giudice, dott. Luigi Barrella,
accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto di parte ricorrente alla corresponsione indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma terzo, Legge n. 104/92, con decorrenza dall'01/11/2022;
- che il suddetto decreto veniva notificato a mezzo pec all' il 14/03/2023; CP_2
- che, pur essendo decorso il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 445 bis, comma cinque,
c.p.c., l non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. CP_2
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<< -previa declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di
accompagnamento e del beneficio dell'handicap grave ex art.3, comma terzo, legge n.
104/92, a decorrere dall'1.11.2022, sulla scorta del decreto di omologa del Tribunale di
Salerno -GL del 10.03.2023, notificato all' in data 14.03.2023, condannare l al CP_2 CP_2
pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80,
maturati dall'01.11.2022, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di
legge, con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario.>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva l con memoria difensiva CP_2
depositata il 26/02/2025, evidenziando che i benefici richiesti erano stati erroneamente riconosciuti nel decreto di omologa a causa di un mero errore materiale del C.T.U., dott.
, il quale nelle conclusioni della relazione peritale aveva riconosciuto la Persona_1
3 sussistenza dei requisiti per la concessione dei benefici richiesti, in contrasto con quanto affermato nel corpo della relazione.
Tale errore materiale era stato confermato dallo stesso C.T.U. che, in una nota di chiarimento all' aveva precisato che: "Il beneficio riconosciuto è di invalidità con CP_2
totale e permanente inabilità lavorativa, 100%, e di portatrice di handicap (art. 3, comma 1,
L. 104/92) a far data dal 01/11/2022, essendovi stato un errore materiale nell'aggiungere
nelle conclusioni il termine “beneficio richiesto” [(indennità di accompagnamento e handicap
grave), che non sussistono]".
Sulla scorta di tali argomentazioni ed evidenziato quanto affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo la quale, in caso di contrasto tra il decreto di omologa e la consulenza del C.T.U., prevalevano le conclusioni definitive del consulente, concludeva chiedendo al
Tribunale di:
<Accertare il contrasto tra la consulenza definitiva del C.T.U. nominato nel giudizio R.G.
3488/2022 e il decreto di omologa reso dal Giudice competente, rigettando il ricorso e le
domande della parte ricorrente, poiché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
2. Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite>>.
3. Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 16/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi.
In particolare, la ricorrente rappresentava che in data 26/06/2024, dopo ben 15 mesi dall'emissione decreto di omologa, l formulava istanza ex art. 288, primo comma, CP_2
c.p.c., con la quale chiedeva la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di omologa emesso in data 08/03/2023, istanza dichiarata inammissibile dal Giudice con decreto del 26/06/2024.
4 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va immediatamente detto che in questa sede non è in alcun modo possibile sindacare sotto il profilo sanitario gli esiti di un procedimento per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. che si è
regolarmente concluso con decreto positivo di omologa reso dal giudice assegnatario del procedimento a conclusione dell'attività accertativa medico legale ed in conseguenza della mancata formulazione di dissenso ad opera delle parti (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 8878
del 04/05/2015, secondo cui: <Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto
sussistente dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi
dell'art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non
contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso
articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare
le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del
processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto
CP_ dall' avverso il decreto di omologazione dell'accertamento delle condizioni sanitarie, in
quanto l'Istituto non aveva avanzato tempestive contestazioni, così da impedire l'emissione
stessa del decreto di omologa>>).
E ciò viepiù a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di correzione di errore materiale formulata dall' in seno al procedimento per ATP n. RG 3488/2022, nella CP_2
quale il giudice assegnatario del procedimento ha in modo chiarissimo segnalato come il decreto di omologa emesso nel succitato procedimento non possa essere ritenuto affetto da alcun errore materiale posto che il contenuto del provvedimento de quo ha coinciso con
5 l'interpretazione data dal giudicante al contenuto della relazione di CTU, sicché al più
avrebbero dovuto essere attivati avverso di esso i rimedi impugnatori consentiti dall'ordinamento, invero mai proposti dall'Istituto, e non certo una irrituale e tardiva richiesta di correzione di errore materiale (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29096 del 11/11/2019 che ha affermato che: <In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c.,
il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni
del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore
materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta
difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso -
assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il
procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile
il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a
garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi
endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate
dal giudice all'atto dell'emissione del decreto>>).
E' del tutto evidente, dunque, che a fortiori non è consentita allo scrivente, in questa sede,
al fine di paralizzare le aspettative all'erogazione della prestazione della ricorrente fondate su un provvedimento giudiziale esecutivo e pienamente valevole, la rivalutazione degli atti del procedimento di ATP anzidetto e l'espletamento di un inammissibile sindacato di secondo grado sull'interpretazione della CTU medico-legale e sulla correttezza o meno del decreto giudiziale di omologa che ha definito il procedimento, riesaminando il contenuto della relazione di Consulenza redatta in seno a detto procedimento.
Quella che viene chiesta dall' allo scrivente, difatti, è una pronuncia extra ordinem che CP_2
andrebbe abusivamente, in un giudizio del tutto diverso da quello che fonda il diritto della ricorrente e al di fuori dei mezzi di impugnazione consentiti dall'ordinamento, a riesaminare
6 il merito del procedimento di ATP, conclusosi ritualmente con l'emissione del provvedimento finale previsto dalle norme di rito, paralizzandone gli esiti. Ciò che è ictu oculi inammissibile.
2. Detto ciò, passando alla disamina della domanda di parte attrice, va a questo punto rilevato che:
a) il decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., reso nel proc. n. RG 3488/2022 l'8.3.2023,
indiscutibilmente riconosce la spettanza, sotto il profilo del requisito sanitario, della prestazione di cui in questa sede parte ricorrente chiede il pagamento (atteso che il decreto
de quo testualmente recita: <OMOLOGA l'accertamento positivo circa la sussistenza del
requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella richiamata relazione del Ctu, per il
seguente beneficio:
indennità di accompagnamento, con decorrenza dal giorno 01.11.2022;
handicap grave ex art. 3, comma terzo, legge n. 104/92, con decorrenza dal giorno
01.11.2022>>)
b) è decorso ampiamente il termine di 120 giorni di cui al quinto comma dell'art. 445 bis
c.p.c.;
c) l non ha in alcun modo messo in discussione, neppure in questa sede, la CP_2
sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge.
Ne consegue che, sussistendo il titolo giudiziale che accerta la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta, cioè il decreto di omologa reso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., ed essendo ampiamente decorso il termine di pagamento della prestazione di 120 giorni, né essendo stati configurati ostacoli amministrativi di ordine diverso a quello dell'asserita – e negata dal giudice competente –
ricorrenza di un errore materiale che affetterebbe il decreto di omologa medesimo, va senza dubbio riconosciuta la fondatezza della domanda di parte attrice volta all'erogazione della prestazione di cui si discute.
7 In conclusione, l va condannato al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di CP_2
accompagnamento, a decorrere da quelli maturati dall'1.11.2022, oltre accessori a decorrere dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
3. Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda, vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022,
attenendosi ai valori prossimi ai minimi del parametro di riferimento, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6597 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da
[...]
nei confronti dell' , in persona del l.r. p.t., così provvede: Parte_1 CP_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosciuta la piena efficacia e vincolatività del decreto di omologa reso nell'ambito del giudizio di ATP n. RG 3488/2022 in data 8.3.2023 e, di conseguenza, la spettanza delle prestazioni richieste in detto procedimento, condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei arretrati dell'indennità di CP_2
accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80, maturati dall'1.11.2022, oltre accessori dalla maturazione delle singole mensilità al saldo;
2) condanna l , in persona del l.r. p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida CP_2
in complessivi € 2.000,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 28.5.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
8