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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 10.09.2025 il preavviso di fermo amministrativo n° 13980202500001524000 (e relativo a n. 3 cartelle di pagamento per tasse automobilistiche anni 2013, 2014,
2015, 2017 e 2018) e la sottesa intimazione di pagamento n. 13920249003855951000 (e relativa alle medesime tasse), a lui notificati entrambi in data 30.07.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
1) OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
2) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE SOMME INTIMATE.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che rappresentava come le cartelle di pagamento presupposte agli atti impugnati sarebbero state tutte ritualmente notificate in data 11 gennaio 2023.
Produceva documentazione dalla quale emergerebbe che, a seguito di plurimi tentativi di notifica presso la residenza del contribuente in Soriano Calabro (VV), Indirizzo_1 , il messo notificatore avrebbe accertato la condizione di "irreperibilità assoluta" del destinatario, risultato "sconosciuto" all'indirizzo. In ragione di ciò, l'Agente della Riscossione avrebbe attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, che rinvia all'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973.
Tale procedura prevede, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione di un avviso di deposito nell'albo del Comune. La notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Nel caso di specie, per tutte e tre le cartelle di pagamento
(n. 13920180005247936000, n. 13920200003566319000 e n. 13920220001585680000), si sarebbe proceduto in data 11/01/2023 al deposito degli atti presso la Casa Comunale di Soriano Calabro e alla conseguente affissione dell'avviso all'albo pretorio. La procedura sarebbe dunque conforme al dettato normativo e la notifica dovrebbe ritenersi perfezionata e pienamente valida ed efficace.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto intempestivo. Allegava le relate di notificazione degli avvisi di accertamento degli anni 2021, 2019, 2018 e
2016, nel triennio dall'omissione. La allegazione sarebbe però ultronea, in quanto “assorbita” dalla notifica delle successive cartelle del 2024, 2022 (tenuto conto del termine di sospensione legato all'emergenza pandemica) e 2023 sulle quali il solo Concessionario sarebbe legittimato passivo rispetto alle controdeduzioni e che sarebbero comunque state anch'esse notificate nel triennio dalla definitività. Riteneva poi il termine prescrizionale decennale e comunque l'atto sufficientemente motivato (motivo, questo, non oggetto del ricorso).
La difesa del ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali ribadiva la legittimità ed ammissibilità del ricorso, che sarebbe tempestivo. Riteneva, poi, illegittima la procedura di notifica delle cartelle presupposte ex art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973 e quindi con il rito degli irreperibili assoluti, perché il contribuente veniva ingiustamente dichiarato sconosciuto all'indirizzo di residenza. A fronte della non corretta procedura notificatoria, riteneva a cascata l'illegittimità dell'emissione degli atti successivi e comunque l'intervenuta prescrizione in assenza di idonei atti interruttivi.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso è ammissibile. Infatti, la Regione Calabria, nell'indicare la data di notificazione, si riferisce ad un diverso atto, notificato evidentemente in altra data, non controdeducendo invece sui due atti oggetto dell'odierna impugnazione. Peraltro, è lo stesso Concessionario ad indicare nelle proprie controdeduzioni di avere notificato al ricorrente i due atti oggi impugnati in data 30.07.2025; sul punto, quindi, non vi è neppure contestazione.
È necessario, quindi, verificare la regolarità della notificazione delle tre cartelle di pagamento sottese ai due atti oggi impugnati, ossia l'intimazione di pagamento ed il preavviso di fermo.
Gli stessi recano tutti la stessa data di notificazione (ossia l'11.01.2023) e le notifiche sono state tutte effettuate con il rito degli irreperibili cd. assoluti.
Ebbene, la notificazione non è regolare.
Infatti, non si dà in alcun modo conto delle ricerche effettuate e della visura anagrafica che è stata richiesta, al netto di una laconica indicazione di “sconosciuto” sulle relate di notificazione.
Allo stesso indirizzo di residenza nell'anno 2021 era per la verità stato notificato a mani del contribuente un avviso di accertamento. Così come, sempre al medesimo indirizzo, sono poi stati ritualmente notificati i due atti oggi impugnati (l'intimazione di pagamento ed il preavviso di fermo amministrativo). Sempre lo stesso indirizzo è anche quello indicato nella procura alle liti.
Pertanto, la procedura notificatoria corretta avrebbe dovuto essere quella utilizzata per gli irreperibili relativi, ossia temporaneamente assenti dalla residenza.
Concludendo, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sia nei confronti del ricorrente vittorioso, sia nei confronti della Regione Calabria, la cui condotta non viene posta in discussione in questa sede, riguardando il difetto di notifica le cartelle di pagamento e quindi un'attività propria del Concessionario, la cui irregolarità ha pregiudicato la corretta esazione delle tasse automobilistiche.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente e della Regione Calabria, che liquida in euro 463,00 ciascuna, con distrazione in favore del solo procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003855951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 10.09.2025 il preavviso di fermo amministrativo n° 13980202500001524000 (e relativo a n. 3 cartelle di pagamento per tasse automobilistiche anni 2013, 2014,
2015, 2017 e 2018) e la sottesa intimazione di pagamento n. 13920249003855951000 (e relativa alle medesime tasse), a lui notificati entrambi in data 30.07.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
1) OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
2) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE SOMME INTIMATE.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che rappresentava come le cartelle di pagamento presupposte agli atti impugnati sarebbero state tutte ritualmente notificate in data 11 gennaio 2023.
Produceva documentazione dalla quale emergerebbe che, a seguito di plurimi tentativi di notifica presso la residenza del contribuente in Soriano Calabro (VV), Indirizzo_1 , il messo notificatore avrebbe accertato la condizione di "irreperibilità assoluta" del destinatario, risultato "sconosciuto" all'indirizzo. In ragione di ciò, l'Agente della Riscossione avrebbe attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, che rinvia all'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973.
Tale procedura prevede, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione di un avviso di deposito nell'albo del Comune. La notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Nel caso di specie, per tutte e tre le cartelle di pagamento
(n. 13920180005247936000, n. 13920200003566319000 e n. 13920220001585680000), si sarebbe proceduto in data 11/01/2023 al deposito degli atti presso la Casa Comunale di Soriano Calabro e alla conseguente affissione dell'avviso all'albo pretorio. La procedura sarebbe dunque conforme al dettato normativo e la notifica dovrebbe ritenersi perfezionata e pienamente valida ed efficace.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto intempestivo. Allegava le relate di notificazione degli avvisi di accertamento degli anni 2021, 2019, 2018 e
2016, nel triennio dall'omissione. La allegazione sarebbe però ultronea, in quanto “assorbita” dalla notifica delle successive cartelle del 2024, 2022 (tenuto conto del termine di sospensione legato all'emergenza pandemica) e 2023 sulle quali il solo Concessionario sarebbe legittimato passivo rispetto alle controdeduzioni e che sarebbero comunque state anch'esse notificate nel triennio dalla definitività. Riteneva poi il termine prescrizionale decennale e comunque l'atto sufficientemente motivato (motivo, questo, non oggetto del ricorso).
La difesa del ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali ribadiva la legittimità ed ammissibilità del ricorso, che sarebbe tempestivo. Riteneva, poi, illegittima la procedura di notifica delle cartelle presupposte ex art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973 e quindi con il rito degli irreperibili assoluti, perché il contribuente veniva ingiustamente dichiarato sconosciuto all'indirizzo di residenza. A fronte della non corretta procedura notificatoria, riteneva a cascata l'illegittimità dell'emissione degli atti successivi e comunque l'intervenuta prescrizione in assenza di idonei atti interruttivi.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso è ammissibile. Infatti, la Regione Calabria, nell'indicare la data di notificazione, si riferisce ad un diverso atto, notificato evidentemente in altra data, non controdeducendo invece sui due atti oggetto dell'odierna impugnazione. Peraltro, è lo stesso Concessionario ad indicare nelle proprie controdeduzioni di avere notificato al ricorrente i due atti oggi impugnati in data 30.07.2025; sul punto, quindi, non vi è neppure contestazione.
È necessario, quindi, verificare la regolarità della notificazione delle tre cartelle di pagamento sottese ai due atti oggi impugnati, ossia l'intimazione di pagamento ed il preavviso di fermo.
Gli stessi recano tutti la stessa data di notificazione (ossia l'11.01.2023) e le notifiche sono state tutte effettuate con il rito degli irreperibili cd. assoluti.
Ebbene, la notificazione non è regolare.
Infatti, non si dà in alcun modo conto delle ricerche effettuate e della visura anagrafica che è stata richiesta, al netto di una laconica indicazione di “sconosciuto” sulle relate di notificazione.
Allo stesso indirizzo di residenza nell'anno 2021 era per la verità stato notificato a mani del contribuente un avviso di accertamento. Così come, sempre al medesimo indirizzo, sono poi stati ritualmente notificati i due atti oggi impugnati (l'intimazione di pagamento ed il preavviso di fermo amministrativo). Sempre lo stesso indirizzo è anche quello indicato nella procura alle liti.
Pertanto, la procedura notificatoria corretta avrebbe dovuto essere quella utilizzata per gli irreperibili relativi, ossia temporaneamente assenti dalla residenza.
Concludendo, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sia nei confronti del ricorrente vittorioso, sia nei confronti della Regione Calabria, la cui condotta non viene posta in discussione in questa sede, riguardando il difetto di notifica le cartelle di pagamento e quindi un'attività propria del Concessionario, la cui irregolarità ha pregiudicato la corretta esazione delle tasse automobilistiche.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente e della Regione Calabria, che liquida in euro 463,00 ciascuna, con distrazione in favore del solo procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio