Sentenza 12 novembre 1982
Massime • 1
Con riguardo all'assegnazione in locazione di alloggio economico e popolare, disposta nel vigore del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, l'annullamento dell'assegnazione medesima, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 15 e 16 di tale decreto, per il caso in cui l'assegnatario, munito dei requisiti di legge al momento della presentazione della domanda, li abbia poi perduti alla data dell'assegnazione, non trova limitazioni o deroghe nell'ipotesi in cui si tratti di alloggio edificato in base alla legge 30 dicembre 1960 n. 1676 ed al d.P.R. 14 febbraio 1962 n. 128 in favore dei lavoratori agricoli dipendenti, atteso che le diverse Disposizioni di tale precedente normativa, circa la data di riferimento per il riscontro della qualità di lavoratore agricolo dipendente, come requisito dell'assegnazione, restano abrogate e superate con l'entrata in vigore del citato decreto del 1972.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/1982, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1982 |
Testo completo
Con riguardo all'assegnazione in locazione di alloggio economico e popolare, disposta nel vigore del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, l'annullamento dell'assegnazione medesima, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 15 e 16 di tale decreto, per il caso in cui l'assegnatario, munito dei requisiti di legge al momento della presentazione della domanda, li abbia poi perduti alla data dell'assegnazione, non trova limitazioni o deroghe nell'ipotesi in cui si tratti di alloggio edificato in base alla legge 30 dicembre 1960 n. 1676 ed al d.P.R. 14 febbraio 1962 n. 128 in favore dei lavoratori agricoli dipendenti, atteso che le diverse Disposizioni di tale precedente normativa, circa la data di riferimento per il riscontro della qualità di lavoratore agricolo dipendente, come requisito dell'assegnazione, restano abrogate e superate con l'entrata in vigore del citato decreto del 1972.*