Articolo 54 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 53Articolo 55
Versione
14 maggio 1967
Art. 54.
Sono, altresi', stabiliti per l'anno finanziario 1967, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 , lire 250.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, numero 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , lire 2.270.000.000, di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , lire 380.000.000, destinate, per lire 190.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;
c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480 , modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 1.635.000.000 destinate, per lire 817 milioni e 500.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell' articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , modificata dall' articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 , nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550 , lire 75.000.000;
3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell' articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 , lire 350.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967