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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1701/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente fra
, ( rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to ENRICO MIGLINO, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to MORRONE VINCENZO , come da procura versata in atti;
resistente
E
( ); CP_2 P.IVA_2
resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 10/10/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento n. 10020189000241025000 e il sotteso avviso di addebito n. 40020130003576373000 che vedeva come ente impositore l . CP_2
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di avviso d'addebito mai notificato ed in ogni caso di crediti prescritto, adendo pertanto a questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, per sentire: 1) “Accertare e dichiarare la non debenza della somma iscritta al ruolo per i motivi esposti al nn.2) e 3) del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M.
n.321/99.”; 2) “Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento sempre per i motivi esposti ai nn.2) e 3) del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l mentre, pur regolarmente notificato il Controparte_3
ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza, non ci costitutiva l' . CP_2
2.1 Il ricorso merita accoglimento. Infatti, non risulta prova della notifica, pur risultante dalla documentazione prodotta dall' come avvenuta in data CP_4
17/12/2023, dell'avviso di addebito n° 40020130003576373000. Di conseguenza lo stesso deve considerarsi nullo.
Atteso che l'intimazione di pagamento n° 10020189000241025000, pur regolarmente notificata, aveva ad oggetto questo singolo titolo impositivo, lo stesso è da considerarsi nullo e privo d'effetti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_3 dell' , così provvede: Controparte_5
1) dichiara nullo l'avviso di addebito contraddistinto dal progressivo n°
40020130003576373000 in quanto mai notificato a parte ricorrente;
Pag. 2 di 3 2) per l'effetto dichiara privo di effetti giuridici l'intimazione di pagamento contraddistinta dal progressivo n° 10020189000241025000 avente ad oggetto il solo predetto avviso di addebito;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di parte CP_4
resistente, liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1701/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente fra
, ( rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to ENRICO MIGLINO, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to MORRONE VINCENZO , come da procura versata in atti;
resistente
E
( ); CP_2 P.IVA_2
resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 10/10/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento n. 10020189000241025000 e il sotteso avviso di addebito n. 40020130003576373000 che vedeva come ente impositore l . CP_2
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di avviso d'addebito mai notificato ed in ogni caso di crediti prescritto, adendo pertanto a questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, per sentire: 1) “Accertare e dichiarare la non debenza della somma iscritta al ruolo per i motivi esposti al nn.2) e 3) del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M.
n.321/99.”; 2) “Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento sempre per i motivi esposti ai nn.2) e 3) del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l mentre, pur regolarmente notificato il Controparte_3
ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza, non ci costitutiva l' . CP_2
2.1 Il ricorso merita accoglimento. Infatti, non risulta prova della notifica, pur risultante dalla documentazione prodotta dall' come avvenuta in data CP_4
17/12/2023, dell'avviso di addebito n° 40020130003576373000. Di conseguenza lo stesso deve considerarsi nullo.
Atteso che l'intimazione di pagamento n° 10020189000241025000, pur regolarmente notificata, aveva ad oggetto questo singolo titolo impositivo, lo stesso è da considerarsi nullo e privo d'effetti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_3 dell' , così provvede: Controparte_5
1) dichiara nullo l'avviso di addebito contraddistinto dal progressivo n°
40020130003576373000 in quanto mai notificato a parte ricorrente;
Pag. 2 di 3 2) per l'effetto dichiara privo di effetti giuridici l'intimazione di pagamento contraddistinta dal progressivo n° 10020189000241025000 avente ad oggetto il solo predetto avviso di addebito;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di parte CP_4
resistente, liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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