TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5682/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5682/2023 R.G. trattenuta in decisione il 16.04.2025 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Caroppo;
Controparte_2
– ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Cosima Corvino;
– CONVENUTA – avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 14.08.2023, , in Controparte_1 proprio e quale legale rappresentante della in Controparte_2 seguito al rigetto dell'istanza di sospensione formulata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta nella procedura esecutiva immobiliare R.E. 123/14+1031/13, ha introdotto il giudizio di merito convenendo, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e, comunque, anche nel merito, previa dichiarazione della carenza di legittimazione attiva e sostanziale in capo a CP_3
dichiarare ed accertare, per i motivi tutti dedotti, l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità
[...] nei confronti della opposta della procedura n. 123/14 RG Trib. Lecce Es. Imm. e, per l'effetto, dichiarare nulli tutti gli atti della procedura in epigrafe e conseguentemente dichiarare
l'insussistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata per le ragioni di cui in premessa;
- sempre in via principale e comunque anche nel merito dichiarare la carenza Co di legittimazione ad agire per il recupero del credito di per violazione degli artt. CP_3
2 e 3 l n. 130/99; - sempre nel merito dichiarare la nullità e comunque l'invalidità del trasferimento dei crediti in blocco da parte di in assenza di autorizzazione ex art 58, comma Controparte_4
pagina 1 di 4 1 Tub. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attrice ha evidenziato:
1. che è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 1031/13 + Controparte_5
123/14, promossa dalla contro Parte_1 Controparte_2 in virtù di mutuo fondiario ipotecario n. 61631041, concesso a , in data
[...] Controparte_1
17.10.2014, per l'importo di € 128.571,97;
2. che con comparsa di costituzione per cessione del credito, si è costituita Controparte_3 nella suddetta procedura esecutiva quale cessionaria pro-soluto del credito di Controparte_5 nei confronti di , provvedendo a depositare, a supporto della dimostrazione
[...] Controparte_1 dell'intervenuta cessione, unicamente l'estratto dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 52 Parte Seconda del 5.5.2018, non essendo, invece, presente in atti il contratto di cessione del credito.
3. che il GE, all'udienza del 21.06.2023, si è riservato sulla sospensione ex art 624 c.p.c., sciogliendo la riserva medesima con successiva ordinanza del 7.07.2023, a mezzo della quale ha rigettato l'istanza di sospensione, fissando termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito. In diritto, l'attrice ha rappresentato:
1. l'insussistenza della legittimazione attiva e sostanziale in capo a non Controparte_3 essendo sufficiente il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
2. la nullità del contratto di cessione di crediti quale conseguenza dell'assenza di prova della cessione stessa;
3. l'illegittimità dell'azione di recupero del credito per violazione della normativa ex legge 130/99.
costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_3 opposizione in relazione all'asserita mancanza di prova della titolarità del credito di cui è causa e la sua inammissibilità relativamente ai motivi formulati in citazione sub 2) e 3), in quanto nuovi e proposti per la prima volta nella presente sede.
Ha concluso, quindi, per l'integrale rigetto della domanda ex adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre che con condanna di controparte ex art. 96, co. 3, c.p.c.
La causa, istruita con produzione documentale, con ordinanza del 16 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a
Controparte_3
Nell'esaminare tale eccezione, giova prendere le mosse dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, per poi analizzare le peculiarità della fattispecie di cui è causa.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente “ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1° dicembre
1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. pagina 2 di 4 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass.
16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto
a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (Cass., Sez.
III, Sent., 10.02.2023, n. 4277)
Il Supremo Consesso ha, quindi, posto l'accento sull'idoneità dell'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale a valere quale prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, evidenziando, al contempo, la necessità che i rapporti oggetto di cessione siano individuabili senza incertezze.
Ciò precisato, non può che rilevarsi come i suddetti principi ermeneutici risultino pienamente rispettati nella presente fattispecie.
In particolare, la società odierna convenuta ha provveduto a depositare documentazione dalla cui analisi non residuano dubbi in merito al fatto che il credito di cui è causa sia effettivamente ricompreso tra quelli oggetto della cessione intervenuta tra e Controparte_5 [...]
CP_3
Occorre considerare, in primo luogo, l'avviso di cessione di crediti, che a pag. 2 puntualizza come
“I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com, e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito”.
Accedendo al suddetto sito internet e risalendo alle operazioni di cessione compiute da
[...] nell'anno 2018, si può evincere l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali è ricompreso Controparte_5 quello vantato nei confronti di , contraddistinto univocamente dai numeri di Controparte_1 gestione 1349525533000 (di e 6749777938000 (di Controparte_5 CP_3
, relativi al rapporto numero 600061631041 (vd. pag. 292 dell'elenco dei crediti ceduti).
[...]
Tali elementi risultano pienamente idonei all'identificazione, priva di incertezze, dei rapporti oggetto di cessione, sicché risulta indubbia la sussistenza di legittimazione attiva in capo a
Controparte_3
Alla medesima conclusione è dato giungere anche in considerazione di elementi ulteriori, quali il possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo, la produzione della certificazione notarile pagina 3 di 4 delle scritture contabili della cessionaria da cui risulta il credito ceduto o, ancora, la dichiarazione della cedente - - dell'avvenuta cessione, la quale, come chiarito dal Controparte_5
Supremo Consesso, rappresenta un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”
(Cass., Sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200) al fine di vagliare il corretto esercizio della pretesa creditoria.
È il caso di evidenziare, inoltre, come appaia del tutto destituita di fondamento la circostanza, evidenziata dall'attrice, relativa a due presunte cessioni, successive a quella fin qui esaminata, a mezzo delle quali vrebbe nuovamente ceduto ad il Controparte_3 Controparte_5 medesimo rapporto oggetto del presente giudizio.
Dall'analisi degli allegati 4) e 5) all'atto introduttivo, relativi a due cessioni intervenute a novembre
2018 e maggio 2020, è agevole evincere come le stesse non abbiano assolutamente ad oggetto il rapporto di cui è causa, il cui numero identificativo ( ) non è presente in quegli P.IVA_1 elenchi.
Con riferimento, invece, ai motivi di opposizione sub 2) e 3), relativi alla nullità del contratto di cessione di crediti e all'illegittimità dell'azione di recupero del credito per violazione della normativa ex legge 130/99, deve evidenziarsene l'inammissibilità, costituendo gli stessi motivi nuovi e diversi da quelli formulati nel ricorso introduttivo dell'opposizione.
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno rigettare la domanda sì come proposta da . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 5682/2023 R.G., così provvede:
• RIGETTA la domanda attorea;
• ND , in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite del Controparte_2 presente giudizio quantificate in complessivi € 4.250,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 18 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5682/2023 R.G. trattenuta in decisione il 16.04.2025 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Caroppo;
Controparte_2
– ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Cosima Corvino;
– CONVENUTA – avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 14.08.2023, , in Controparte_1 proprio e quale legale rappresentante della in Controparte_2 seguito al rigetto dell'istanza di sospensione formulata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta nella procedura esecutiva immobiliare R.E. 123/14+1031/13, ha introdotto il giudizio di merito convenendo, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e, comunque, anche nel merito, previa dichiarazione della carenza di legittimazione attiva e sostanziale in capo a CP_3
dichiarare ed accertare, per i motivi tutti dedotti, l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità
[...] nei confronti della opposta della procedura n. 123/14 RG Trib. Lecce Es. Imm. e, per l'effetto, dichiarare nulli tutti gli atti della procedura in epigrafe e conseguentemente dichiarare
l'insussistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata per le ragioni di cui in premessa;
- sempre in via principale e comunque anche nel merito dichiarare la carenza Co di legittimazione ad agire per il recupero del credito di per violazione degli artt. CP_3
2 e 3 l n. 130/99; - sempre nel merito dichiarare la nullità e comunque l'invalidità del trasferimento dei crediti in blocco da parte di in assenza di autorizzazione ex art 58, comma Controparte_4
pagina 1 di 4 1 Tub. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attrice ha evidenziato:
1. che è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 1031/13 + Controparte_5
123/14, promossa dalla contro Parte_1 Controparte_2 in virtù di mutuo fondiario ipotecario n. 61631041, concesso a , in data
[...] Controparte_1
17.10.2014, per l'importo di € 128.571,97;
2. che con comparsa di costituzione per cessione del credito, si è costituita Controparte_3 nella suddetta procedura esecutiva quale cessionaria pro-soluto del credito di Controparte_5 nei confronti di , provvedendo a depositare, a supporto della dimostrazione
[...] Controparte_1 dell'intervenuta cessione, unicamente l'estratto dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 52 Parte Seconda del 5.5.2018, non essendo, invece, presente in atti il contratto di cessione del credito.
3. che il GE, all'udienza del 21.06.2023, si è riservato sulla sospensione ex art 624 c.p.c., sciogliendo la riserva medesima con successiva ordinanza del 7.07.2023, a mezzo della quale ha rigettato l'istanza di sospensione, fissando termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito. In diritto, l'attrice ha rappresentato:
1. l'insussistenza della legittimazione attiva e sostanziale in capo a non Controparte_3 essendo sufficiente il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
2. la nullità del contratto di cessione di crediti quale conseguenza dell'assenza di prova della cessione stessa;
3. l'illegittimità dell'azione di recupero del credito per violazione della normativa ex legge 130/99.
costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_3 opposizione in relazione all'asserita mancanza di prova della titolarità del credito di cui è causa e la sua inammissibilità relativamente ai motivi formulati in citazione sub 2) e 3), in quanto nuovi e proposti per la prima volta nella presente sede.
Ha concluso, quindi, per l'integrale rigetto della domanda ex adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre che con condanna di controparte ex art. 96, co. 3, c.p.c.
La causa, istruita con produzione documentale, con ordinanza del 16 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a
Controparte_3
Nell'esaminare tale eccezione, giova prendere le mosse dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, per poi analizzare le peculiarità della fattispecie di cui è causa.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente “ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1° dicembre
1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. pagina 2 di 4 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass.
16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto
a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (Cass., Sez.
III, Sent., 10.02.2023, n. 4277)
Il Supremo Consesso ha, quindi, posto l'accento sull'idoneità dell'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale a valere quale prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, evidenziando, al contempo, la necessità che i rapporti oggetto di cessione siano individuabili senza incertezze.
Ciò precisato, non può che rilevarsi come i suddetti principi ermeneutici risultino pienamente rispettati nella presente fattispecie.
In particolare, la società odierna convenuta ha provveduto a depositare documentazione dalla cui analisi non residuano dubbi in merito al fatto che il credito di cui è causa sia effettivamente ricompreso tra quelli oggetto della cessione intervenuta tra e Controparte_5 [...]
CP_3
Occorre considerare, in primo luogo, l'avviso di cessione di crediti, che a pag. 2 puntualizza come
“I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com, e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito”.
Accedendo al suddetto sito internet e risalendo alle operazioni di cessione compiute da
[...] nell'anno 2018, si può evincere l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali è ricompreso Controparte_5 quello vantato nei confronti di , contraddistinto univocamente dai numeri di Controparte_1 gestione 1349525533000 (di e 6749777938000 (di Controparte_5 CP_3
, relativi al rapporto numero 600061631041 (vd. pag. 292 dell'elenco dei crediti ceduti).
[...]
Tali elementi risultano pienamente idonei all'identificazione, priva di incertezze, dei rapporti oggetto di cessione, sicché risulta indubbia la sussistenza di legittimazione attiva in capo a
Controparte_3
Alla medesima conclusione è dato giungere anche in considerazione di elementi ulteriori, quali il possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo, la produzione della certificazione notarile pagina 3 di 4 delle scritture contabili della cessionaria da cui risulta il credito ceduto o, ancora, la dichiarazione della cedente - - dell'avvenuta cessione, la quale, come chiarito dal Controparte_5
Supremo Consesso, rappresenta un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”
(Cass., Sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200) al fine di vagliare il corretto esercizio della pretesa creditoria.
È il caso di evidenziare, inoltre, come appaia del tutto destituita di fondamento la circostanza, evidenziata dall'attrice, relativa a due presunte cessioni, successive a quella fin qui esaminata, a mezzo delle quali vrebbe nuovamente ceduto ad il Controparte_3 Controparte_5 medesimo rapporto oggetto del presente giudizio.
Dall'analisi degli allegati 4) e 5) all'atto introduttivo, relativi a due cessioni intervenute a novembre
2018 e maggio 2020, è agevole evincere come le stesse non abbiano assolutamente ad oggetto il rapporto di cui è causa, il cui numero identificativo ( ) non è presente in quegli P.IVA_1 elenchi.
Con riferimento, invece, ai motivi di opposizione sub 2) e 3), relativi alla nullità del contratto di cessione di crediti e all'illegittimità dell'azione di recupero del credito per violazione della normativa ex legge 130/99, deve evidenziarsene l'inammissibilità, costituendo gli stessi motivi nuovi e diversi da quelli formulati nel ricorso introduttivo dell'opposizione.
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno rigettare la domanda sì come proposta da . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 5682/2023 R.G., così provvede:
• RIGETTA la domanda attorea;
• ND , in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite del Controparte_2 presente giudizio quantificate in complessivi € 4.250,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 18 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 4 di 4