Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18.3.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2237/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall' Avv. DOMENICO Parte_1
NASO
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domicilia
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 5020/24, in atti, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta ad “1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del CP_3
Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola 2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; E PER L'EFFETTO 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2016, nella seconda fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 5 Mesi 8 giorni 8, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 5.883,48 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione CP_3
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario..” La ricorrente aveva dedotto: di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 01.09.2016 CP_1 nella qualifica professionale di collaboratore scolastico;
che prima dell'immissione in ruolo, aveva svolto ripetuti servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il ripetutamente reiterati, per complessivi anni 5 mesi 8 giorni 8; che durante il periodo di precariato, in cui aveva espletato le stesse e identiche mansioni svolte dai colleghi di ruolo, l'Amministrazione resistente aveva illegittimamente corrisposto alla medesima sempre la retribuzione iniziale prevista dal CCNL del Comparto Scuola, negandogli gli incrementi legati all'anzianità di servizio previsti dall'accordo; che superato il periodo di prova era stata confermata in ruolo e, conseguentemente, aveva presentato al oggi l'istanza per CP_3 CP_4 ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art.5691 e 5702 d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola;
che in virtù dell'istanza ricevuta, il Dirigente Scolastico incaricato aveva effettuato la ricostruzione di carriera della ricorrente, attribuendo a quest'ultima, a decorrere dalla conferma in ruolo, l'inquadramento nella fascia 0-8 anni previsto dal CCNL ( anni 4 mesi 7 giorni 6); che dunque, le era stata attribuita un'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, negandole l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 applicabile ratione temporis nei suoi confronti, senza corrisponderle le differenze stipendiali relative al precariato, periodo in cui, come detto, alla medesima è stata sempre corrisposta la retribuzione base priva degli incrementi previsti dal CCNL del Comparto Scuola;
che a decorrere dal 01.09.2016, data di effettiva assunzione in servizio, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 5 mesi 8 giorni 8, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella
B allegata al CCNL Scuola 2006/09, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità; che il computo era illegittimo infatti, l'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente alla data del 01.09.2016, comprensiva di tutti i servizi espletati, è pari ad anni 5 mesi 8 giorni 8: che dunque l'Amministrazione, dunque, dopo aver illegittimamente negato alla ricorrente la progressione stipendiale durante il periodo in cui era precaria, in sede di ricostruzione carriera aveva poi decurtato l'anzianità di servizio dalla stessa maturata, tutto ciò senza addurre alcuna giustificazione idonea a costituire la c.d. “ragione oggettiva” richiesta dalla direttiva 99/70/CE, cagionandole in tal modo un danno economico permanente. Ha concluso come sopra. Cont Si è costituito il he ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, il corretto computo dell'anzianità e la prescrizione delle differenze retributive. Il primo giudice, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha preliminarmente dato atto che “sulla base della tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dal , la difesa CP_1 attorea, nelle note del 22 novembre 2023, ha ridotto la domanda, chiedendo il pagamento di euro
4.727,46 per effetto del computo delle somme a decorrere dall'anno scolastico 2017 – 2018 (attesa la notifica del ricorso giudiziario in data 15 settembre 2022, per come dichiarato dalla ricorrente e non contestato)”; e nel merito ha ritenuto che “In relazione alla domanda residua, va osservato che il Tribunale, con diversi provvedimenti (ordinanze del 22.2.24 e del 4.4.24), ha invitato le parti a chiarire le tipologie di contratti stipulati dalla ricorrente con il in quanto, sebbene la lite CP_1 abbia ad oggetto il pagamento di somme per il lavoro svolto in qualità di collaboratrice scolastica ata, dall'estratto matricolare risultavano stipulati contratti di docenza a tempo determinato dal 2 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 nonché dal 13 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 ed altri successivi.
Nessun chiarimento è stato, tuttavia, fornito sul punto dalle parti. Deve allora ritenersi che, per il periodo non coperto da prescrizione e oggetto di lite (dall'a.s. 2017/2018 al 2021/2022), la ricorrente non ha più svolto attività di collaboratrice scolastica e, quindi, non può vantare alcun diritto al pagamento di differenze economiche a tale titolo. La domanda è, dunque, infondata e va rigettata”. L'appellante ha censurato la sentenza rimarcando il proprio diritto alla ricostruzione di carriera quale ATA, come effettivamente effettuata dal ed evidenziando la legittimità del degli incarichi CP_1 ricevuto come docente e ed evidenziando che, in ogni caso, il primo giudice non si era pronunciato in ordine alla complessiva ricostruzione di carriera, domanda da ritenersi fondata anche sulla scorta delle pronunce eurocomunitarie richiamate. Si è costituito il che si è integralmente riportato alla sentenza ed alle difese di primo grado. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.. L'appello va accolto nei termini a seguire. In via del tutto preliminare va detto che non vi è gravame con riguardo alla parte della sentenza che attiene alla maturata prescrizione come affermata dal primo giudice. In ordine all'accertamento del diritto, va rilevato in primo luogo che dallo stato matricolare della ricorrente, allegato dallo stesso Ministero, risultano i servizi preruolo espletati come ATA (“SERVIZI NON DI RUOLO IN QUALITA' DI PERSONALE A.T.A.”) dall'anno 2008/2009 fino all'avvenuta assunzione cioè dal 01.09.2016 e non può essere sottaciuto che solo in relazione ad essi vi è domanda;
ed, altresì, che il fin dal primo grado non ha mai contestato detto pre ruolo, limitandosi ad CP_1 affermare di avere correttamente ricalcolato l'anzianità in applicazione dell' art. 526 d.lgs 297/94. Ciò detto la domanda attinente alla ricostruzione della carriera della ricorrente quale ATA deve, e doveva, essere esaminata. L'odierna parte appellante, infatti, agisce al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale e stipendiale, riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola succedutisi nel tempo, al corrispondente personale ATA assunto ab origine a tempo indeterminato.
Secondo la prospettazione della ricorrente gli è stata riconosciuta, a fronte di anni 5 mesi 8 giorni 8, utili sia ai fini giuridici che economici, solo anni 4 mesi 7 giorni 6 ai fini giuridici ed economici, ed anni 0 mesi 3 giorni 17 ai fini economici, con conseguente ed ingiusto rallentamento della progressione stipendiale. Il dato non è contestato e, come detto, l'unica difesa proposta in primo grado consiste nell'applicazione del d.lgs 297/94 l'art. 485. Va da subito evidenziato che il trattamento economico deteriore e discriminatorio ove subito dall'odierna appellante, rispetto a quello riservato al corrispondente personale di ruolo, scaturisce dal mancato riconoscimento degli adeguamenti retributivi conseguenti alla progressione professionale per posizione stipendiale riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, o in ruolo, dai vari C.C.N.L. del comparto scuola succedutisi nel tempo.
Le previsioni della contrattazione collettiva, infatti, unitamente al disposto di cui agli artt. 485 e 569, D. Lgs.297/1994, si pongono palesemente in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4, punto 1), dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70/CE, la quale sancisce il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sotto il profilo delle condizioni di impiego.
Il servizio di pre-ruolo svolto dall'appellante, che copre l'intervallo temporale decorrente dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016, è stato, infatti, riconosciuto, sulla base della normativa vigente, ai fini della predetta anzianità, ma solo parzialmente. Con decorrenza dal 31/10/2016 vi è stata la conferma in ruolo quale ATA. Ed è con riguardo al periodo pre ruolo rispetto a tale assunzione che vi è domanda.
Appare indubitabile che il riconoscimento parziale del periodo di pre ruolo svolto dall'odierna appellante, determina una volta raggiunto il ruolo, un trattamento stipendiale verosimilmente più basso e un conguaglio di arretrati evidentemente inferiore rispetto alla reale anzianità di servizio e comporta un danno in punto di avanzamento di carriera e conseguenze economiche rispetto alla progressione professionale per posizioni stipendiali. La Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 31150 del 28/11/2019), con riferimento al personale ATA, ha affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine poi immesso nei ruoli dell'amministrazione l'intero servizio prestato”.
Tale è il principio di diritto enunciato dal Collegio sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. L'orientamento ha trovato successiva conferma (C. Cass. Sez. L. Sentenza n. 2924 del 07/02/2020:
“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”). Ed ancora la Suprema Corte l'ha più volte ribadito con una serie di ordinanze della VI sez. (nn. 21176, 21175,14111, 14110, 14109 del 2020 e da ultimo con ordinanza n. 4875/2021).
Ed ancora tale assetto trova conferma in Cass. n.26505/2023 secondo cui : “…"la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine"
a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina" (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che "l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" (Cass. 7 febbraio 2020, n.
2924);
Non vi è, dunque, alcun motivo per disporre la limitazione al riconoscimento integrale del servizio pre ruolo ai diversi fini del corretto computo dell'anzianità economico/giuridica spettante durante tale servizio.
A tali autorevoli, motivate e persuasive conclusioni il collegio aderisce.
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questa Corte di merito, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza Motter del 20.9.2018, causa C-466/17, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.
Nel caso di specie la disparità di trattamento subita dall'appellante non può essere giustificata dalla sussistenza di una ragione oggettiva o dall'ottenimento del decreto di ricostruzione della carriera né tantomeno dall'avvenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo, che non è in grado di compensare la disparità di trattamento economico riferibile al periodo precedente.
Pertanto non sussiste alcun ostacolo logico-giuridico alla possibilità di ricostruire l'intera carriera scolastica dell'odierna parte appellante con i medesimi criteri adottati per il personale assunto a tempo indeterminato e a riconoscere – teoricamente- le differenze retributive per l'effetto maturate, ove effettivamente riscontrate, che dovranno essere quantificate sulla base della contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile, tenendo conto dei limiti generalmente posti dalla legge alle progressioni economiche dei lavoratori della scuola anche a tempo indeterminato. Mette conto osservare che, l'anzianità di servizio costituisce ex se un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione. La fattispecie estintiva opera piuttosto sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza della detta anzianità. Sicchè, anche nell'ipotesi di prescrizione dell'aumento retributivo derivante da uno o da alcuni scatti di retribuzione, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se lo scatto o gli scatti precedenti, maturati -ma non più dovuti per effetto della prescrizione- fossero stati corrisposti (cfr. Corte di Cassazione, sentenze nn. 15893/2007; 4076/2004; 9060/2004; 12756/2003).
Orbene, sul fatto che la prescrizione sia maturata fino al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado, avvenuta il 15 settembre 2022, e dunque fino all'inizio dell'anno scolastico 2017 –
2018, come stabilito dal primo Giudice, non vi è gravame.
In questo grado di giudizio, peraltro, il si è limitato a reiterare le eccezioni di cui alle CP_1 memorie di I grado il che, invero, rende del tutto generica la difesa. Alla luce di tali considerazioni, in assenza di contestazioni in merito all'identità delle mansioni rese nel servizio pre-ruolo, che sono effettivamente quelle di ATA, come emerge dallo stato matricolare, la domanda principale merita dunque di essere accolta, con conseguente dichiarazione del diritto della ricorrente -odierna appellante- alla ricostruzione di carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dall' CP_5 2008/2009 e fino all'assunzione a tempo indeterminato, dunque, con la medesima progressione professionale, giuridica ed economica riconosciuta dai CCNL comparto scuola succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in un giudizio al corrispondente personale ATA assunto ab origine a tempo indeterminato. Resta insensibile a tale decisione il fatto che la ricorrente abbia effettuato successivamente all'assunzione a tempo indeterminato più di un “Incarico a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione o per altra classe di concorso ( nella specie sostegno). Ciò in quanto dal medesimo stato matricolare richiamato risulta che la lavoratrice è ancora in forza quale ATA ed il suo trattamento retributivo resta quello e deve essere calcolato tenuto conto del servizio preruolo come ATA.
Le differenze retributive, dunque, nei limiti della prescrizione devono esserle riconosciute nella misura di euro 4.727,46, somma rideterminata dalla stessa ricorrente nei limiti della prescrizione – come rilevato dal primo giudice- e sul cui ammontare non vi sono specifiche contestazioni. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'odierna appellante al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato come ATA, con la medesima progressione professionale ed economica riconosciuta al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente ricostruzione integrale della propria carriera;
• condanna il a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.727,46 oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione al saldo a titolo di differenze sulla retribuzione maturate come in motivazione;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali,
IVA e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.25 Il Consigliere est. Il Presidente