Articolo 9 della Legge 16 ottobre 1973, n. 676
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 novembre 1973
Art. 9.
A decorrere dal 1 luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli articoli 7 e 8 della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tra la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima Meridionale e la Cassa marittima Tirrena, in proporzione dei rispettivi oneri sostenuti per le provvidenze stesse.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' concedere, in conto, anticipazioni semestrali sulla base dei preventivi delle tre Casse regolarmente approvati.
Entrata in vigore il 28 novembre 1973