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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6010/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to RUSSI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e con l'Avv.to RUSSI SARA SILVANA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
L'IMPERATORE , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento TFR
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16/5/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta, esercente
[...] attività di “ristorante pizzeria” dal 1/3/2011, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time al 60% (24 ore settimanali), mansioni di aiuto cuoco e inquadramento al 5° livello CCNL
Turismo, che alla cessazione del rapporto di lavoro – e a tutt'oggi – al lavoratore non era stato pagato il
TFR, il cui ammontare era pari a € 9.482,84.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- condannare C.F. , in persona del socio Controparte_2 P.IVA_1 accomandatario (residente in [...]) o del diverso legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in 20135 Milano, Viale Umbria, 18, a pagare al ricorrente per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 9.482,84 per TFR, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo».
La domanda di nei confronti de di Parte_1 Controparte_2 CP_1 ppare fondata e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
[...]
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 15677 del 03/07/2009).
Se, da un lato, il ricorrente ha fornito prova documentale della fonte del proprio credito, id est la comunicazione di assunzione (doc. 2), i cedolini paga e il CUD (docc. 3 e 7), e allegato l'altrui inadempimento, la società convenuta, non costituendosi in giudizio a fronte di rituale e tempestiva evocazione giudiziale, non ha assolto l'onere di controallegare e controdedurre, su di sé gravante, al fine di contrastare le pretese creditorie in questa sede azionate, con la conseguenza che il diritto del ricorrente deve ritenersi processualmente assistito da adeguata evidenza probatoria.
Il ricorso deve ritenersi fondato anche nell'an, risultando la misura del TFR richiesto dal CU 2021
(doc. 7), pari a € 9.482,84, somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale, non risultando atti di costituzione in mora antecedenti né evidenza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro antecedentemente alle dimissioni volontarie del 7/5/2025 al saldo
2 effettivo. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da nei confronti de di Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1 somma pari a € 9.482,84 a titolo di TFR, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 24/10/2025
Il Giudice
NT DI
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to RUSSI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e con l'Avv.to RUSSI SARA SILVANA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
L'IMPERATORE , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento TFR
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16/5/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta, esercente
[...] attività di “ristorante pizzeria” dal 1/3/2011, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time al 60% (24 ore settimanali), mansioni di aiuto cuoco e inquadramento al 5° livello CCNL
Turismo, che alla cessazione del rapporto di lavoro – e a tutt'oggi – al lavoratore non era stato pagato il
TFR, il cui ammontare era pari a € 9.482,84.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- condannare C.F. , in persona del socio Controparte_2 P.IVA_1 accomandatario (residente in [...]) o del diverso legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in 20135 Milano, Viale Umbria, 18, a pagare al ricorrente per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 9.482,84 per TFR, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo».
La domanda di nei confronti de di Parte_1 Controparte_2 CP_1 ppare fondata e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
[...]
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 15677 del 03/07/2009).
Se, da un lato, il ricorrente ha fornito prova documentale della fonte del proprio credito, id est la comunicazione di assunzione (doc. 2), i cedolini paga e il CUD (docc. 3 e 7), e allegato l'altrui inadempimento, la società convenuta, non costituendosi in giudizio a fronte di rituale e tempestiva evocazione giudiziale, non ha assolto l'onere di controallegare e controdedurre, su di sé gravante, al fine di contrastare le pretese creditorie in questa sede azionate, con la conseguenza che il diritto del ricorrente deve ritenersi processualmente assistito da adeguata evidenza probatoria.
Il ricorso deve ritenersi fondato anche nell'an, risultando la misura del TFR richiesto dal CU 2021
(doc. 7), pari a € 9.482,84, somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale, non risultando atti di costituzione in mora antecedenti né evidenza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro antecedentemente alle dimissioni volontarie del 7/5/2025 al saldo
2 effettivo. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da nei confronti de di Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1 somma pari a € 9.482,84 a titolo di TFR, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 24/10/2025
Il Giudice
NT DI
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