Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1210/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Francesco Elia e Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del
20.5.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
20.11.2023, per sentire dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli CP_ indebiti di euro 4906,29 e 8939,77 di cui gli ha chiesto stragiudizialmente il rimborso. Ha riferito di essere titolare di pensione di sordità prelinguale dal dicembre 2012, di essere coniugato con , come lui affetta da Persona_1 sordomutismo e che i coniugi vivono solamente dei redditi erogati loro dal CP_ resistente. Ha affermato che con note del 9.3 e del 12.7.2023 l gli ha chiesto la ripetizione degli importi di già indicati per effetto di azzeramento delle somme riconosciutegli a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 della legge n. 448/2001 per le annualità 2021, 2022 e 2023 e di riduzione in ordine al
2020. Ha invocato l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, deducendo l'assenza di dolo ed ha richiamato il principio di estensione della maggiorazione sociale, spettante sinora solo agli ultrasessantenni, agli invalidi civili totali, ciechi civili
3. All'udienza del 28.1.2025, accogliendo le richieste delle parti, lo scrivente ha concesso alla difesa del ricorrente un termine per replica alla memoria di CP_ costituzione dell anche al fine di chiarire la persistenza dell'interesse ad agire e un termine per controreplica a quest'ultimo. CP_ Con memoria del 26.2.2025 – alla quale non ha replicato – il ricorrente si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere tranne che con riguardo all'anno 2022 per il quale ha insistito nell'infondatezza della pretesa di rimborso di un indebito assistenziale, non essendo neppure prospettata l'esistenza del dolo quale presupposto indefettibile della ripetibilità dell'indebito. CP_
4. Con nota del 9.3.2023, l ha comunicato al ricorrente di avere ricalcolato la prestazione in godimento 07081020 cat. INVCIV per effetto di rideterminazione delle maggiorazioni sociali, con conseguente generazione di un indebito a carico del ricorrente pari agli importi di € 315,07 per il 2020, €
3.744,26 per il 2021, € 4.800,55 per il 2022 ed € 79,89 per il 2023 per un totale di €
8.939,77. Con successiva nota del 12.7.2023, l'ente ha adottato un'ulteriore
22 riliquidazione per le stesse ragioni, dando atto della generazione di un ulteriore indebito per € 1.872,99 per il 2020, per € 865,54 per il 2021 e per € 2.240,07 per il
2023 per un totale di € 4.906,29. Nel documento indicato come “EL Pt_1
CP_ istruttoria”, versato in atti senza numero, l ha spiegato che entrambi
[...] gli indebiti traggono origine dal disconoscimento del diritto di percepire la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001 (c.d. aumento al milione) che l'ente ha disposto retroattivamente dopo avere liquidato, il
26.5.2022, una prestazione pensionistica al coniuge del ricorrente a decorrere dall'ottobre 2020. Si legge, altresì, che l'istituto ha successivamente effettuato una nuova liquidazione della prestazione che, a rettifica delle determinazioni precedenti, non ha tenuto conto degli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento, sì da azzerare l'indebito oggetto di contesa tranne che per l'anno 2022. CP_ 5. La pretesa di rimborso dell'importo di € 4.800,55, avanzata dall nei confronti del ricorrente e traente origine dalla maggiorazione sociale indebitamente versata per l'anno 2022 sulla prestazione assistenziale erogata
(indennità di sordità prelinguale), è infondata e va respinta.
L'art. 38 della legge n. 448/2001 prevede che: “
1. A decorrere dal 1° gennaio
2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai CP_ titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo
33 di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio. 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5.
L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a
6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari
o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione…”.
Si tratta, dunque, di una prestazione di natura assistenziale che viene erogata, senza alcun automatismo (cfr Cass., sentenza n. 9561 del 12.4.2021) ai percettori di tutta una serie di prestazioni previdenziali ed assistenziali al fine di elevarne il valore ad un livello minimo di sussistenza.
E' pacifico, innanzitutto, che, alla materia delle prestazioni assistenziali non trova applicazione la speciale disciplina limitativa della ripetizione degli indebiti di tipo previdenziale (cfr il c.disp. degli artt. 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991), in coerenza con la profonda diversità dei presupposti tipici dei rispettivi istituti, in quanto, in un caso v'è un rapporto assicurativo fra le parti, nell'altro l'intervento dell'ente inizia e finisce con il venir meno dei presupposti dell'intervento assistenziale.
44 L'unica disposizione con una portata di sanatoria in materia ha avuto carattere transitorio ed è quella contenuta nell'art. 42, comma 5, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, che ha stabilito che CP_
“…Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali….”. Si tratta di una disposizione che ha previsto, in correlazione al passaggio ad un nuovo sistema di controllo di tipo telematico, una sanatoria “tombale” degli indebiti assistenziali, senza eccezioni, dalla quale, in ragione dei presupposti logici e dei limiti temporali, non possono trarsi argomenti per evincere l'esistenza di una regola generale che consente la ripetibilità illimitata dell'indebito salva la prescrizione ordinaria. Ciò è escluso, anche e con maggior forza, dalle disposizioni settoriali (con una portata di principio estendibile a tutto il settore dell'assistenza secondo la giurisprudenza di legittimità di riferimento) costituite dall'art. 3 ter del d.l. n. 850/1976, convertito con modificazioni nella legge n. 29/1977, prevede che “…Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto…” e dall'art. 3, comma 10 del d.l. n. 173/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 291/1988, che stabilisce che “…Con decreto del
Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire
55 della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1
e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei Conti per le eventuali azioni di responsabilità…”.
Va da sé che, in linea generale e di principio, la ripetizione delle somme indebitamente percepite dagli assistiti è consentita solo per l'avvenire a far data dall'adozione del provvedimento con il quale l'ente competente accerta l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione della provvidenza.
Costante è l'orientamento espresso in tal senso dalla giurisprudenza di legittimità, specialmente negli ultimi anni. In particolare, riepilogando le pronunce precedenti ed alcune sentenze della Corte Costituzionale, la sez. lavoro, con la sentenza n. 13916/2021 ha così statuito:
“…14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale
e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "
[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.
Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n.
12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti
66 degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi
i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito….”
Ciò posto in linea di principio, la Corte ha rammentato come occorra tenere conto delle differenti discipline che regolamentano l'indebito traente origine dalla cessazione dei requisiti sanitari rispetto a quelli reddituali o di altro genere: “…16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n.
11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass.
28771 del 2018)…”.
Dunque, come riportato sopra, la Corte più volte ha ribadito che la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr anche id., 26036/2019 in cui si fanno salve
77 le ipotesi “…che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato….”). Inoltre, la sentenza n. 13223/2020 ha precisato che “…In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).”
In definitiva, la Suprema Corte ha puntualizzato che l'omessa trasmissione, da CP_ parte dell'assistibile all di dati reddituali che l'ente conosce o ha l'onere di conoscere perché, ad esempio, regolarmente riportati nelle dichiarazioni dei redditi depositate anno per anno o frutto di erogazioni esclusivamente provenienti dallo stesso ente, non integra dolo e non permette, pertanto, all'ente medesimo di ripetere prestazioni assistenziali indebitamente percepite se non per il periodo successivo all'accertamento. Si tratta, dunque, di un sotto-sistema normativo in cui sussistono limiti strutturali molto precisi a tutela dell'affidamento ingenerato nei percettori delle prestazioni assistenziali di buona fede, conforme in quanto tale anche ai principi esposti dall'art. 1 del
Protocollo addizionale alla CEDU e quindi all'art. 117 Cost.1 (Corte
Costituzionale, sentenza n. 8 del 27.1.2023).
88 Con specifico riferimento alla maggiorazione sociale in discussione nella presente controversia, la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Applicando i principi richiamati alla fattispecie in esame, se ne evince che CP_ l'indebito accertato da il 9.3.2023 per l'anno 2022 (e cioè per un periodo anteriore alla data di accertamento) non è ripetibile in quanto l'ente non ha neppure prospettato (rimanendo silente sul punto nella memoria difensiva ed omettendo il deposito delle note di replica) che il ricorrente abbia dolosamente percepito le somme in discussione né che la generazione dell'indebito fosse imputabile ad una condotta o ad un'omissione dell'interessato ad esempio in ordine alla comunicazione dei dati reddituali. CP_ Soltanto per scrupolo – visto che, come detto, non ha preso alcuna posizione sull'eccezione di irripetibilità – non può neppure ipotizzarsi (come l'ente resistente ha fatto in altri precedenti) che il recupero sia possibile perché intervenuto nei limiti dell'arco temporale contemplato dall'art. 13 della legge n. 412/1991, visto che l'ordinamento, sulla base delle considerazioni che sono state esposte non consente un recupero retroattivo non perché esprima un
rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa
Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)…”.
99 giudizio di disvalore sui tempi di iniziativa dell'ente, ma semplicemente a tutela dell'affidamento ingenerato dall'interessato nella disponibilità delle somme che, per prestazioni di natura assistenziale, in assenza di dolo, non può essere rimesso in discussione.
6. Per il periodo residuo – e cioè per la pretesa di rimborso dell'indebito relativo CP_ alle annualità 2020, 2021 e 2023 avanzata dall con le note del 9.3 e
12.7.2023, accogliendo le conclusioni concordemente formulate dalle parti in CP_ base al provvedimento di rettifica adottato dall in data 3.5.2024, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza integrale, in parte reale e in parte virtuale del resistente. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla medesima.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: CP_
- dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente ad con riferimento alla pretesa di restituzione di somme indebite vantata nei suoi confronti da CP_ per l'anno 2022;
- dichiara, per il resto, la cessazione della materia del contendere;
- condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 2.700,00 per compenso professionale, oltre r.f.,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco
Elia e Salvatore Adorisio, dichiaratisi procuratori antistatari.
Perugia, il 20.5.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
1100 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità proposte anche con riferimento a ripetizioni di indebito per prestazioni assistenziali, ha ricordato in premessa (par. 10.1) che i limiti alla ripetibilità posti dalla legislazione in materia la sottraggono alle censure di legittimità costituzionale “…Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al