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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7999/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..), vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CERVONE IVANA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine/in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA XX Controparte_1 P.IVA_2
SETTEMBRE 14 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. TORIELLO FABIO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti: per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la presente opposizione per tutte le causali di cui in premessa e per l'effetto:
1) In via preliminare per le causali di cui al puto 1 della premessa del presente atto, dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale Ordinario di Nola o in alternativa, in favore del Tribunale di Napoli;
2) Sempre in via preliminare rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
3) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 2173/2021 rgn 5730/2021 per tutte le causali di cui in premessa, e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1
. Controparte_1
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio per parte opposta: Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
– In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova richiesti anche in via subordinata o in controprova, eventualmente non ammessi.
– In via principale, per le motivazioni di cui in atti, rigettare l'opposizione formulata ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, disponendone la definitiva esecutorietà, ovvero condannare la convenuta con sede legale in Nola loc. Boscofangone zona ASI, p. Parte_1 iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pag omma ivi indicata, o di quella maggiore o inferiore che verrà eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi di cui al d.l.g.s. 231 del 2002, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di esborsi e compensi professionali, spese forfetarie, oltre accessori di legge ai sensi del d.m. 55 del 2014 e s.m.i. Salvis iuribus
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2173 del 2021 (doc. n. 11) con Parte_1 il quale veniva condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 15,136,94 oltre interessi moratori d.lgs. 231/02 e spese di procedura. A fondamento della spiegata opposizione deduce: a) l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Nola, quale foro del convenuto, in alternativa ex art 20 cpc quale forum destinatio solutionis, o in favore del Tribunale di Napoli quale forum contractus della obbligazione dedotta in giudizio;
b) che il presunto credito vantato da parte opposta non risulta provato e giustificato dalla documentazione posta a sostegno del ricorso monitorio e che «le spedizioni eseguite dalla furono consegnate con grave ritardo rispetto ai termini di Controparte_1 consegna previsti al momento della conclusione dell'affare» (cfr atto di citazione); c) a causa dei ritardi delle consegne i «costi delle spedizioni» sono risultati maggiorati da ulteriori soste dei container non preventivate e non autorizzate. Si è costituita in giudizio deducendo: a) l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di incompetenza territoriale;
b) l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento, in quanto con il contratto stipulato l'opposta aveva assunto esclusivamente gli obblighi di spedizione ex art. 1737 c.c. e non quelli di trasporto e di consegna della merce;
c) di aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di spedizione, e che pertanto erano dovute dall'opponente le commesse di spedizione accettate dalla opponente;
d) allega, oltre ai documenti contenuti nel fascicolo monitorio, ulteriore documentazione inerente al rapporto intercorso tra le parti. L'opposta concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del DI n. 2173/2021 del Tribunale di Firenze e il rigetto dell'opposizione. Con provvedimento del 30.03.22 il Giudice in allora procedente rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, concedeva la provvisoria pagina 2 di 5 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva che la parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale introducesse il procedimento di mediazione. Veniva così incardinata da procedura di mediazione presso OCF di Controparte_1
Firenze, che non dava esito positivo.
* * * L'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dall'opponente è infondata e deve essere confermata la competenza del Tribunale di Firenze, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. La sede legale dell'opposta, infatti, è a Scandicci – Firenze presso la quale, come evidenziato anche nelle fatture emesse, deve essere eseguito il pagamento. Nel merito, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2173/2021- RG 5730/21 Tribunale di Firenze è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per quanto di seguito motivato. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurando un giudizio ordinario di cognizione, si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e nel rispetto del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. in base al quale chi fa valere un diritto in giudizio deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. già da Cass. n. 17371 del 17.11.2003). Nel caso di provvedimento monitorio emesso sulla base di fatture, occorre rilevare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, «la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto» (cfr. Cass. n. 5915 del 11.03.2011). La giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più «agevole», tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
pagina 3 di 5 Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione laddove l'opponente ha contestato l'inesatto adempimento da parte della in quanto Controparte_1 le merci oggetto delle spedizioni eseguite dall'opposta sarebbero state consegnate con grave ritardo, ritardo che avrebbe provocato un danno a CP_2 rappresentato dalle maggiorazioni dei costo contabilizzate in fattura «non autorizzate, né preventivate» per la sosta dei contenitori. La doglianza risulta infondata sotto due diversi profili. In primo luogo il caso in esame deve essere ricondotto alla peculiare ipotesi del contratto tipico di spedizione disciplinato dall'art. 1737 c.c. e segg.; in tal senso depongono le seguenti evidenze documentali. Nella stessa narrativa dell'atto di citazione in opposizione di qualifica il Parte_1 rapporto in tal senso dove si scrive «le spedizioni eseguite dalla »; Controparte_1 nella corrispondenza intercorsa scrive: «Lo spedizioniere da noi scelto è Parte_1
» (doc. n. 17) Controparte_1
Pertanto la opposta, società operante nel campo delle spedizioni e della logistica internazionale per terra e per mare, ha assunto esclusivamente gli obblighi di spedizioniere inerenti l'organizzazione e la stipula del contratto di trasporto per conto dell'opponente con i vettori marittimi e terrestri, la quotazione per le attività di gestione delle pratiche assicurative e delle operazioni doganali. Lo spedizioniere si obbliga solo a concludere per conto di terzi il contratto di trasporto. Infatti, l'art. 1737 c.c. recita: «Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie». Dunque, mentre il trasporto è una specie del contratto di prestazione d'opera, la spedizione è una specie del mandato senza rappresentanza, il cui oggetto è costituito solo dalla conclusione di un contratto di trasporto per conto del mandante e dallo svolgimento di attività accessorie (es. formalità doganali ecc.). Lo spedizioniere, pertanto, non assume l'obbligo di eseguire il trasporto e non risponde delle responsabilità proprie del vettore di cui all'art. 1693 c.c. In secondo luogo l'opponente ha solo genericamente contestato il ritardo nell'esecuzione del contratto senza provare la pattuizione di un termine essenziale per la consegna della merce, dovendosi ritenere infondata per tale motivo anche la contestazione di tardività nell'adempimento che avrebbe generato costi ingiustificati mentre è documentalmente provata l'accettazione da parte dell'opponente dei preventivi per ogni spedizione e i singoli mandati di sdoganamento anche per gli extra costi quali le soste addebitate dai vettori. Ciò detto non risulta provato alcun inadempimento o inesatto adempimento nell'operato della né rientra nell'ambito del contratto inter partes Controparte_1 alcuna assunzione di responsabilità per eventuali ritardi o soste portuali, doganali o pagina 4 di 5 altro i cui costi, anzi, in virtù della opzione contrattuale prescelta dall'opponente, erano a suo carico, come risulta dalla copiosa corrispondenza intercorsa, e prodotta dalla stessa parte opponente. In secondo luogo risulta che al momento della conclusione del Controparte_1 contratto di spedizione comunicava solo i tempi stimati di partenza ed arrivo (ETA ed ETD che sta per estimated time of arrival ed estimated time of delivery – tradotto in «tempo stimato di arrivo» e «tempo stimato di consegna»), riferendosi evidentemente e comunque a consegne da parte di altri soggetti con indicazione di «previsioni di sbarco a Salerno» (doc. n. 18). Ciò detto non risulta provato alcun inadempimento o inesatto adempimento nell'operato della né rientra nell'ambito del contratto inter partes Controparte_1 alcuna assunzione di responsabilità per eventuali ritardi o soste portuali, doganali o altro i cui costi, anzi, in virtù della opzione contrattuale prescelta dall'opponente, erano a suo carico, come risulta dalla documentazione allegata. Ogni altra questione è assorbita. Conclusivamente la opposizione è infondata il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), con applicazione dei minimi tariffari stante l'assenza di particolari questioni di diritto e la semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, Rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2173/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuta come per legge. Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7999/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..), vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CERVONE IVANA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine/in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA XX Controparte_1 P.IVA_2
SETTEMBRE 14 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. TORIELLO FABIO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti: per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la presente opposizione per tutte le causali di cui in premessa e per l'effetto:
1) In via preliminare per le causali di cui al puto 1 della premessa del presente atto, dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale Ordinario di Nola o in alternativa, in favore del Tribunale di Napoli;
2) Sempre in via preliminare rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
3) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 2173/2021 rgn 5730/2021 per tutte le causali di cui in premessa, e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1
. Controparte_1
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio per parte opposta: Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
– In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova richiesti anche in via subordinata o in controprova, eventualmente non ammessi.
– In via principale, per le motivazioni di cui in atti, rigettare l'opposizione formulata ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, disponendone la definitiva esecutorietà, ovvero condannare la convenuta con sede legale in Nola loc. Boscofangone zona ASI, p. Parte_1 iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pag omma ivi indicata, o di quella maggiore o inferiore che verrà eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi di cui al d.l.g.s. 231 del 2002, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di esborsi e compensi professionali, spese forfetarie, oltre accessori di legge ai sensi del d.m. 55 del 2014 e s.m.i. Salvis iuribus
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2173 del 2021 (doc. n. 11) con Parte_1 il quale veniva condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 15,136,94 oltre interessi moratori d.lgs. 231/02 e spese di procedura. A fondamento della spiegata opposizione deduce: a) l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Nola, quale foro del convenuto, in alternativa ex art 20 cpc quale forum destinatio solutionis, o in favore del Tribunale di Napoli quale forum contractus della obbligazione dedotta in giudizio;
b) che il presunto credito vantato da parte opposta non risulta provato e giustificato dalla documentazione posta a sostegno del ricorso monitorio e che «le spedizioni eseguite dalla furono consegnate con grave ritardo rispetto ai termini di Controparte_1 consegna previsti al momento della conclusione dell'affare» (cfr atto di citazione); c) a causa dei ritardi delle consegne i «costi delle spedizioni» sono risultati maggiorati da ulteriori soste dei container non preventivate e non autorizzate. Si è costituita in giudizio deducendo: a) l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di incompetenza territoriale;
b) l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento, in quanto con il contratto stipulato l'opposta aveva assunto esclusivamente gli obblighi di spedizione ex art. 1737 c.c. e non quelli di trasporto e di consegna della merce;
c) di aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di spedizione, e che pertanto erano dovute dall'opponente le commesse di spedizione accettate dalla opponente;
d) allega, oltre ai documenti contenuti nel fascicolo monitorio, ulteriore documentazione inerente al rapporto intercorso tra le parti. L'opposta concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del DI n. 2173/2021 del Tribunale di Firenze e il rigetto dell'opposizione. Con provvedimento del 30.03.22 il Giudice in allora procedente rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, concedeva la provvisoria pagina 2 di 5 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva che la parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale introducesse il procedimento di mediazione. Veniva così incardinata da procedura di mediazione presso OCF di Controparte_1
Firenze, che non dava esito positivo.
* * * L'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dall'opponente è infondata e deve essere confermata la competenza del Tribunale di Firenze, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. La sede legale dell'opposta, infatti, è a Scandicci – Firenze presso la quale, come evidenziato anche nelle fatture emesse, deve essere eseguito il pagamento. Nel merito, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2173/2021- RG 5730/21 Tribunale di Firenze è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per quanto di seguito motivato. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurando un giudizio ordinario di cognizione, si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e nel rispetto del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. in base al quale chi fa valere un diritto in giudizio deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. già da Cass. n. 17371 del 17.11.2003). Nel caso di provvedimento monitorio emesso sulla base di fatture, occorre rilevare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, «la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto» (cfr. Cass. n. 5915 del 11.03.2011). La giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più «agevole», tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
pagina 3 di 5 Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione laddove l'opponente ha contestato l'inesatto adempimento da parte della in quanto Controparte_1 le merci oggetto delle spedizioni eseguite dall'opposta sarebbero state consegnate con grave ritardo, ritardo che avrebbe provocato un danno a CP_2 rappresentato dalle maggiorazioni dei costo contabilizzate in fattura «non autorizzate, né preventivate» per la sosta dei contenitori. La doglianza risulta infondata sotto due diversi profili. In primo luogo il caso in esame deve essere ricondotto alla peculiare ipotesi del contratto tipico di spedizione disciplinato dall'art. 1737 c.c. e segg.; in tal senso depongono le seguenti evidenze documentali. Nella stessa narrativa dell'atto di citazione in opposizione di qualifica il Parte_1 rapporto in tal senso dove si scrive «le spedizioni eseguite dalla »; Controparte_1 nella corrispondenza intercorsa scrive: «Lo spedizioniere da noi scelto è Parte_1
» (doc. n. 17) Controparte_1
Pertanto la opposta, società operante nel campo delle spedizioni e della logistica internazionale per terra e per mare, ha assunto esclusivamente gli obblighi di spedizioniere inerenti l'organizzazione e la stipula del contratto di trasporto per conto dell'opponente con i vettori marittimi e terrestri, la quotazione per le attività di gestione delle pratiche assicurative e delle operazioni doganali. Lo spedizioniere si obbliga solo a concludere per conto di terzi il contratto di trasporto. Infatti, l'art. 1737 c.c. recita: «Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie». Dunque, mentre il trasporto è una specie del contratto di prestazione d'opera, la spedizione è una specie del mandato senza rappresentanza, il cui oggetto è costituito solo dalla conclusione di un contratto di trasporto per conto del mandante e dallo svolgimento di attività accessorie (es. formalità doganali ecc.). Lo spedizioniere, pertanto, non assume l'obbligo di eseguire il trasporto e non risponde delle responsabilità proprie del vettore di cui all'art. 1693 c.c. In secondo luogo l'opponente ha solo genericamente contestato il ritardo nell'esecuzione del contratto senza provare la pattuizione di un termine essenziale per la consegna della merce, dovendosi ritenere infondata per tale motivo anche la contestazione di tardività nell'adempimento che avrebbe generato costi ingiustificati mentre è documentalmente provata l'accettazione da parte dell'opponente dei preventivi per ogni spedizione e i singoli mandati di sdoganamento anche per gli extra costi quali le soste addebitate dai vettori. Ciò detto non risulta provato alcun inadempimento o inesatto adempimento nell'operato della né rientra nell'ambito del contratto inter partes Controparte_1 alcuna assunzione di responsabilità per eventuali ritardi o soste portuali, doganali o pagina 4 di 5 altro i cui costi, anzi, in virtù della opzione contrattuale prescelta dall'opponente, erano a suo carico, come risulta dalla copiosa corrispondenza intercorsa, e prodotta dalla stessa parte opponente. In secondo luogo risulta che al momento della conclusione del Controparte_1 contratto di spedizione comunicava solo i tempi stimati di partenza ed arrivo (ETA ed ETD che sta per estimated time of arrival ed estimated time of delivery – tradotto in «tempo stimato di arrivo» e «tempo stimato di consegna»), riferendosi evidentemente e comunque a consegne da parte di altri soggetti con indicazione di «previsioni di sbarco a Salerno» (doc. n. 18). Ciò detto non risulta provato alcun inadempimento o inesatto adempimento nell'operato della né rientra nell'ambito del contratto inter partes Controparte_1 alcuna assunzione di responsabilità per eventuali ritardi o soste portuali, doganali o altro i cui costi, anzi, in virtù della opzione contrattuale prescelta dall'opponente, erano a suo carico, come risulta dalla documentazione allegata. Ogni altra questione è assorbita. Conclusivamente la opposizione è infondata il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), con applicazione dei minimi tariffari stante l'assenza di particolari questioni di diritto e la semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, Rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2173/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuta come per legge. Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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