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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.11.2024 ed iscritta al n.
1909 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Abbadia Lariana, Via Nazionale n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco L. Bellman del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza San Pietro in
Gessate n. 2, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Sarto n. 54, rappresentata e difesa dagli Avv. Marilena e Patrizia Guglielmana del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Lecco, Via Cavour n. 41, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In data 13.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
“1. Quanto allo status
1.1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IG.ri e con Parte_1 CP_1
rito concordatario in Lecco in data 24.04.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lecco n. 10 P. II S.
A Anno 2006;
2. Quanto al trasferimento della casa coniugale ed ai rapporti patrimoniali dei coniugi
2.1. Il IG. rinuncia irrevocabilmente a richiedere alla IG.ra il rimborso della quota dei ratei del mutuo Pt_1 CP_1
fondiario, da lui anticipati anche per conto della medesima, sino alla sua estinzione.
2.2. prendere atto che il IG. ha trasferito la propria quota del 50% della casa familiare alla IG.ra Pt_1 CP_1
con atto in data 07.02.2025 con rogito a firma del Notaio con studio professionale in Lecco, Via Persona_1
Carlo Cattaneo n. 42/H;
2.3. prendere atto che i IG.ri e hanno già risolto e definito ogni reciproca questione di dare e avere anche Pt_1 CP_1
in relazione al precedente regime patrimoniale di comunione dei beni, e che null'altro hanno più a pretendere tra loro per
qualsiasi ragione o pretesa ancorché non manifesta, fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione alla
liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.
3. Quanto all'assegno divorzile in favore della IG.ra Pt_2
Prendere atto che il IG. si obbliga a corrispondere l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla IG.ra
[...] Pt_1
a titolo di liquidazione dell'assegno divorzile nella forma di una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 CP_1
comma VIII della L. 898/1970 (L. Div), con le seguenti modalità e precisando che
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono stati già versati tramite bonifico istantaneo il giorno della sottoscrizione delle precisazioni congiunte;
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) verranno versati tramite bonifico istantaneo al deposito dell'assenso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) verranno versati tramite bonifico istantaneo il giorno della pubblicazione della sentenza;
4. Rinuncia all'impugnazione
4.1. Le parti dichiarano di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza ove conforme alle condizioni precisate;
pagina 2 di 6
5. Spese legali
5.1 Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate ed i legali sottoscrivono anche per la
rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 comma VIII della L.P.F.
6. Le parti precisano che in ragione del presente accordo il IG. verserà l'ultimo assegno di separazione alla Pt_1
IG.ra in data 05.03.2025; CP_1
7. Le parti precisano che la validità del presente accordo è subordinata al trasferimento della casa coniugale sita in Lecco,
Via del Sarto n. 54 come sopra indicato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 28.11.2024 , coniugato con Parte_1
a seguito di matrimonio concordatario celebrato il 24.4.2006 in Lecco, ha chiesto al CP_1
Tribunale di pronunciarne la cessazione degli effetti civili, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo il decreto di omologazione della separazione consensuale del 19/20.9.2018 del
Tribunale di Lecco.
Il ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
La sentenza di separazione ha previsto l'assegnazione della casa coniugale sita in Lecco, via
Del Sarto n. 54, alla con quanto l'arreda, la corresponsione esclusiva dei ratei del mutuo da parte CP_1
del con rinuncia del rimborso della quota degli stessi (sia di quelli da lui al tempo già versati Pt_1
sia di quelli futuri), la cessione a titolo gratuito - una volta estinto il mutuo - della quota di proprietà della casa familiare del alla , l'obbligo a carico del e sino al momento della Pt_1 CP_1 Pt_1
cessione della quota dell' immobile alla , di contribuire al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie condominiali, delle polizze vita e casa legate al mutuo fondiario ed infine l'onere a carico del di contribuire al mantenimento della moglie tramite il versamento dell'importo mensile di Pt_1
euro 600,00.
In questa sede il Gazzetta ha affermato di aver sottoscritto “un accordo totalmente sbilanciato a favore della IG.ra , ed enormemente ed ingiustificatamente sbilanciato a proprio sfavore”, CP_1
esprimendo anche dubbi a livello giuridico in ordine allo stesso accordo. In ogni caso, ha sottolineato come il divorzio debba comportare una totale revisione degli impegni assunti a livello economico dallo stesso ricorrente e ciò con particolare riferimento all'assegno divorzile.
pagina 3 di 6 Il ricorrente ha poi evidenziato come la propria situazione reddituale ed economica sia mutata in
peius rispetto all'omologa della separazione, soprattutto a causa della diagnosi di una malattia autoimmune che gli ha cagionato una compromissione dell'apparato respiratorio: conseguenza diretta della malattia è stata l'inevitabile riduzione del proprio impegno nell'attività lavorativa, e, di riflesso, la riduzione del proprio reddito, che attualmente ammonta a circa 1.900,00 euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, il ha concluso per la dichiarazione di cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio, non ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, in primis perché il matrimonio non può essere “annoverato tra quelli di c.d. lunga durata”,
in secondo luogo perché la moglie - affetta da una lieve forma di sclerosi multipla - dall'omologa della separazione ad oggi non si sarebbe mai attivata per reperire un'attività lavorativa, infine perché le proprie condizioni economiche e lavorative sono mutate in senso peggiorativo. Il ricorrente ha anche chiesto di dichiarare inefficace la pattuizione assunta in sede di separazione che lo onerava a cedere a titolo gratuito la propria quota di proprietà della casa coniugale al momento dell'estinzione del mutuo
(quale integrazione del mantenimento della moglie) e di dichiarare altresì inefficace la disposizione assunta in sede di separazione che lo obbligava a rinunciare a richiedere alla moglie il rimborso della quota dei ratei dello stesso mutuo da lui corrisposti nonché dei ratei che avrebbe versato in futuro.
2. - Con memoria difensiva depositata in data 10.2.2025, si è costituita in giudizio , CP_1
la quale ha da subito evidenziato che, nelle more della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo.
3. - Le parti hanno quindi concordemente chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473bis.51 c.p.c. e, ottenuta l'autorizzazione, la causa è
passata in decisione il 13.3.2025.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il 19/20.9.2018 dal Tribunale di Lecco (cfr. doc. 2 del ricorrente) – i coniugi pagina 4 di 6 non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - Gli accordi di natura esclusivamente economica assunti dalle parti (stante l'assenza di prole), sono valutati positivamente dal Collegio. In particolare, l'assegno divorzile che il si è Pt_1
obbligato a corrispondere alla sotto forma di dazione una tantum è ritenuto dal Collegio CP_1
adeguato ed equo alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio e tenendo altresì conto dell'avvenuto trasferimento dal alla della quota del 50% della casa familiare e Pt_1 CP_1
della rinuncia irrevocabile del a richiedere alla il rimborso della quota dei ratei del Pt_1 CP_1
mutuo fondiario, anticipati anche per conto della ex moglie.
6. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: ) C.F._1 CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], matrimonio celebrato il 24.4.2006 in Lecco e trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A degli atti di matrimonio dell'anno 2006;
DISPONE che corrisponda l'importo di euro 15.000,00 a a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 Legge 898/1970 con le seguenti modalità:
• Euro 5.000,00 sono stati già versati tramite bonifico istantaneo il giorno della sottoscrizione delle precisazioni congiunte;
• Euro 5.000,00 verranno versati tramite bonifico istantaneo al deposito dell'assenso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.;
pagina 5 di 6 • Euro 5.000,00 verranno versati tramite bonifico istantaneo il giorno della pubblicazione della sentenza;
DÀ ATTO dell'accordo intercorso tra le parti in merito al trasferimento della casa coniugale e in ordine agli ulteriori rapporti patrimoniali, e più precisamente del fatto che:
• rinuncia irrevocabilmente a richiedere a il rimborso della quota Parte_1 CP_1
dei ratei del mutuo fondiario, da lui anticipati anche per conto della medesima, sino alla sua estinzione.
• ha trasferito la propria quota del 50% della casa familiare a con Parte_1 CP_1
atto datato 7.2.2025 con rogito a firma del Notaio Dott.ssa con studio professionale in Persona_1
Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 42/H.
• e hanno già risolto e definito ogni reciproca questione di dare e Parte_1 CP_1
avere anche in relazione al precedente regime patrimoniale di comunione dei beni e che null'altro hanno più a pretendere tra loro per qualsiasi ragione o pretesa ancorché non manifesta, fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione alla liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione;
• in ragione del presente accordo verserà l'ultimo assegno di separazione a Parte_1
in data 5.3.2025; CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98. pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.11.2024 ed iscritta al n.
1909 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Abbadia Lariana, Via Nazionale n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco L. Bellman del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza San Pietro in
Gessate n. 2, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Sarto n. 54, rappresentata e difesa dagli Avv. Marilena e Patrizia Guglielmana del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Lecco, Via Cavour n. 41, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In data 13.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
“1. Quanto allo status
1.1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IG.ri e con Parte_1 CP_1
rito concordatario in Lecco in data 24.04.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lecco n. 10 P. II S.
A Anno 2006;
2. Quanto al trasferimento della casa coniugale ed ai rapporti patrimoniali dei coniugi
2.1. Il IG. rinuncia irrevocabilmente a richiedere alla IG.ra il rimborso della quota dei ratei del mutuo Pt_1 CP_1
fondiario, da lui anticipati anche per conto della medesima, sino alla sua estinzione.
2.2. prendere atto che il IG. ha trasferito la propria quota del 50% della casa familiare alla IG.ra Pt_1 CP_1
con atto in data 07.02.2025 con rogito a firma del Notaio con studio professionale in Lecco, Via Persona_1
Carlo Cattaneo n. 42/H;
2.3. prendere atto che i IG.ri e hanno già risolto e definito ogni reciproca questione di dare e avere anche Pt_1 CP_1
in relazione al precedente regime patrimoniale di comunione dei beni, e che null'altro hanno più a pretendere tra loro per
qualsiasi ragione o pretesa ancorché non manifesta, fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione alla
liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.
3. Quanto all'assegno divorzile in favore della IG.ra Pt_2
Prendere atto che il IG. si obbliga a corrispondere l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla IG.ra
[...] Pt_1
a titolo di liquidazione dell'assegno divorzile nella forma di una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 CP_1
comma VIII della L. 898/1970 (L. Div), con le seguenti modalità e precisando che
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono stati già versati tramite bonifico istantaneo il giorno della sottoscrizione delle precisazioni congiunte;
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) verranno versati tramite bonifico istantaneo al deposito dell'assenso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) verranno versati tramite bonifico istantaneo il giorno della pubblicazione della sentenza;
4. Rinuncia all'impugnazione
4.1. Le parti dichiarano di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza ove conforme alle condizioni precisate;
pagina 2 di 6
5. Spese legali
5.1 Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate ed i legali sottoscrivono anche per la
rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 comma VIII della L.P.F.
6. Le parti precisano che in ragione del presente accordo il IG. verserà l'ultimo assegno di separazione alla Pt_1
IG.ra in data 05.03.2025; CP_1
7. Le parti precisano che la validità del presente accordo è subordinata al trasferimento della casa coniugale sita in Lecco,
Via del Sarto n. 54 come sopra indicato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 28.11.2024 , coniugato con Parte_1
a seguito di matrimonio concordatario celebrato il 24.4.2006 in Lecco, ha chiesto al CP_1
Tribunale di pronunciarne la cessazione degli effetti civili, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo il decreto di omologazione della separazione consensuale del 19/20.9.2018 del
Tribunale di Lecco.
Il ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
La sentenza di separazione ha previsto l'assegnazione della casa coniugale sita in Lecco, via
Del Sarto n. 54, alla con quanto l'arreda, la corresponsione esclusiva dei ratei del mutuo da parte CP_1
del con rinuncia del rimborso della quota degli stessi (sia di quelli da lui al tempo già versati Pt_1
sia di quelli futuri), la cessione a titolo gratuito - una volta estinto il mutuo - della quota di proprietà della casa familiare del alla , l'obbligo a carico del e sino al momento della Pt_1 CP_1 Pt_1
cessione della quota dell' immobile alla , di contribuire al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie condominiali, delle polizze vita e casa legate al mutuo fondiario ed infine l'onere a carico del di contribuire al mantenimento della moglie tramite il versamento dell'importo mensile di Pt_1
euro 600,00.
In questa sede il Gazzetta ha affermato di aver sottoscritto “un accordo totalmente sbilanciato a favore della IG.ra , ed enormemente ed ingiustificatamente sbilanciato a proprio sfavore”, CP_1
esprimendo anche dubbi a livello giuridico in ordine allo stesso accordo. In ogni caso, ha sottolineato come il divorzio debba comportare una totale revisione degli impegni assunti a livello economico dallo stesso ricorrente e ciò con particolare riferimento all'assegno divorzile.
pagina 3 di 6 Il ricorrente ha poi evidenziato come la propria situazione reddituale ed economica sia mutata in
peius rispetto all'omologa della separazione, soprattutto a causa della diagnosi di una malattia autoimmune che gli ha cagionato una compromissione dell'apparato respiratorio: conseguenza diretta della malattia è stata l'inevitabile riduzione del proprio impegno nell'attività lavorativa, e, di riflesso, la riduzione del proprio reddito, che attualmente ammonta a circa 1.900,00 euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, il ha concluso per la dichiarazione di cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio, non ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, in primis perché il matrimonio non può essere “annoverato tra quelli di c.d. lunga durata”,
in secondo luogo perché la moglie - affetta da una lieve forma di sclerosi multipla - dall'omologa della separazione ad oggi non si sarebbe mai attivata per reperire un'attività lavorativa, infine perché le proprie condizioni economiche e lavorative sono mutate in senso peggiorativo. Il ricorrente ha anche chiesto di dichiarare inefficace la pattuizione assunta in sede di separazione che lo onerava a cedere a titolo gratuito la propria quota di proprietà della casa coniugale al momento dell'estinzione del mutuo
(quale integrazione del mantenimento della moglie) e di dichiarare altresì inefficace la disposizione assunta in sede di separazione che lo obbligava a rinunciare a richiedere alla moglie il rimborso della quota dei ratei dello stesso mutuo da lui corrisposti nonché dei ratei che avrebbe versato in futuro.
2. - Con memoria difensiva depositata in data 10.2.2025, si è costituita in giudizio , CP_1
la quale ha da subito evidenziato che, nelle more della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo.
3. - Le parti hanno quindi concordemente chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473bis.51 c.p.c. e, ottenuta l'autorizzazione, la causa è
passata in decisione il 13.3.2025.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il 19/20.9.2018 dal Tribunale di Lecco (cfr. doc. 2 del ricorrente) – i coniugi pagina 4 di 6 non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - Gli accordi di natura esclusivamente economica assunti dalle parti (stante l'assenza di prole), sono valutati positivamente dal Collegio. In particolare, l'assegno divorzile che il si è Pt_1
obbligato a corrispondere alla sotto forma di dazione una tantum è ritenuto dal Collegio CP_1
adeguato ed equo alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio e tenendo altresì conto dell'avvenuto trasferimento dal alla della quota del 50% della casa familiare e Pt_1 CP_1
della rinuncia irrevocabile del a richiedere alla il rimborso della quota dei ratei del Pt_1 CP_1
mutuo fondiario, anticipati anche per conto della ex moglie.
6. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: ) C.F._1 CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], matrimonio celebrato il 24.4.2006 in Lecco e trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A degli atti di matrimonio dell'anno 2006;
DISPONE che corrisponda l'importo di euro 15.000,00 a a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 Legge 898/1970 con le seguenti modalità:
• Euro 5.000,00 sono stati già versati tramite bonifico istantaneo il giorno della sottoscrizione delle precisazioni congiunte;
• Euro 5.000,00 verranno versati tramite bonifico istantaneo al deposito dell'assenso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.;
pagina 5 di 6 • Euro 5.000,00 verranno versati tramite bonifico istantaneo il giorno della pubblicazione della sentenza;
DÀ ATTO dell'accordo intercorso tra le parti in merito al trasferimento della casa coniugale e in ordine agli ulteriori rapporti patrimoniali, e più precisamente del fatto che:
• rinuncia irrevocabilmente a richiedere a il rimborso della quota Parte_1 CP_1
dei ratei del mutuo fondiario, da lui anticipati anche per conto della medesima, sino alla sua estinzione.
• ha trasferito la propria quota del 50% della casa familiare a con Parte_1 CP_1
atto datato 7.2.2025 con rogito a firma del Notaio Dott.ssa con studio professionale in Persona_1
Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 42/H.
• e hanno già risolto e definito ogni reciproca questione di dare e Parte_1 CP_1
avere anche in relazione al precedente regime patrimoniale di comunione dei beni e che null'altro hanno più a pretendere tra loro per qualsiasi ragione o pretesa ancorché non manifesta, fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione alla liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione;
• in ragione del presente accordo verserà l'ultimo assegno di separazione a Parte_1
in data 5.3.2025; CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98. pagina 6 di 6