CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3602/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 221/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 23.01.2023, non notificata, pendente:
TRA
(P.IVA Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dall'Avv.
LE RB (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Fabio Izzo (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni:
per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 221 del 2023, resa dal Tribunale di Napoli
Nord in Aversa in data 23 gennaio 2023, Giudice Dott. Alessandro
Auletta, nell'ambito del Giudizio N.R.G. 2384/2021, depositata in cancelleria in data 23/01/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione, non ricorrendo i presupposti di legge;
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992; nel merito: - rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto .. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
pag. 2/13 per l'appellato: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti al punto 1) delle osservazioni del presente atto, pronunciando, ove ritenuto possibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. .. In via subordinata rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto .. condannare
l'odierna appellante – in persona le legale rapp.te p.t. - al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, costituito ed anticipatario ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, notificato in data 23/02/2021, premetteva Controparte_1
che: con intimazione di pagamento n. 11129 del 13/11/2021 notificatagli in data 28/01/2021, la per conto del Parte_1
chiedeva ad esso opponente il Controparte_2
pagamento della somma di euro 17.630,67, per presunto mancato pagamento della tariffa servizio idrico integrato, per le annualità dal
2008 al 2017; alla fattispecie in esame si applicava la prescrizione quinquennale;
il termine quinquennale di prescrizione, per gli anni dal
2008 al 2015, risultava essere irrimediabilmente prescritto, rispettivamente, già nell'anno 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020, in assenza di precedenti notificazioni.
Poste tali premesse, l'opponente chiedeva volersi “Accertare e dichiarare l'inesistenza dei titoli esecutivi posti alla base della intimazione di pagamento n. 11129 del 13/01/2021, a causa della sopravvenuta prescrizione e/o decadenza, relativamente alla pretesa creditoria per le annualità dal 2008 al 2015”.
pag. 3/13 Nella contumacia del si costituiva la Controparte_2
Concessionaria Controparte_3
del eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione e rilevando, nel merito, che “la So.g.e.t. verificata la polizza di abbonamento n. 11324 sottoscritta dall'odierno opponente con il in data 01/09/2020 per Controparte_2
l'erogazione del servizio idrico, riscontrato il mancato pagamento dei canoni, per il recupero del dovuto .. notificava al contribuente i seguenti atti:
1. Intimazione Di Pagamento n. 48794 del 18/01/2017 notificata il
07/02/2017 .. 2. Avviso di pagamento n. 900.2013.0232133026.000 dell'11/09/2013, notificato in data 13/11 /2013 (reso al mittente per compiuta giacenza) per 2008 .. 3. Ingiunzione di Parte_3
pagamento n. 0107191 del 20/06/2014, n. CP_4
900.2013.0232133026.000 regolarmente notificata in data 18/07/2014 per 4. Avviso di pagamento n. Controparte_5
900.2014.0048519970.000 del 10/09/2014, notificato in data
15/10/2014 per 2009 ..; 5. Ingiunzione di Parte_4
pagamento n. 0060382 del 20/02/2015, notificato in data 28/07/2015
TI SO n. 900.201 4 .0 048519970 .000 per NE RI
ANNUALITÀ 2009 ..; 6. Avviso di pagamento n.
900.2015.00377851641.000 del 14/07/2015, notificato in data
07/08/2015 per 2010 ..; 7. Ingiunzione di Parte_4
pagamento n. 0434987 del 21/12/2015 TI SO n.
900.2015.00377851641.000 --, notificata in data 27/01/2016 ..; 8. Avviso di pagamento n. 900.2016.0 007771982.000 del 19/04/2016 , notificato in data 09/05/2016. per 2011.. 9. Parte_4
pag. 4/13 Ingiunzione di pagamento n. 0281857 del 16/09/2016, notificata in data
28/09/2016 n. 900.2016.0007771982.000 per CP_4 Pt_4
2011 .. 10. Avviso di pagamento n. Parte_4
900.2016.002874591 4 .000 del 28/09/ notificato in data 20/10/2016, per 2012 .. 11. Ingiunzione di pagamento Parte_4
n. 0012252 del 20/02/2017, notificata in data 07 /03 /201 7 CP_4
n. 900.2016.0028745914.000 per
[...] Parte_4
2012 .. 12. Avviso di pagamento n. 900.2017 .00 47192544 .000 del
18/10/2017, notificato l'08/11/2017, per Parte_4
2013 .. 13. Ingiunzione di pagamento n. 00 36431 del 20/03/2018, notificata il 05/04/2018, n. 900.2017.0047192544.000 CP_4
per 2013 .. 14. Avviso di pagamento n. Parte_4
900.201 8 .00 26272274 .000 del 2 5 10/2018 notificato il 18/09 2019 per 20 14 .. 15. Ingiunzione di pagamento Parte_4
n. 0036 125 del 01 /0 4 /201 9 , notificata il 17/04/2019, CP_4
n. 900.2018.0026272274.000 per
[...] Parte_4
2014 .. 16. Avviso di pagamento n. 900.201 9 .00 01759578 .000 del 2
702/2019 notificato l'11/04/2019 per 20 Parte_4
15 .. 17. Ingiunzione di pagamento n. 0 119257 del 03/09/2019, notificata il 18/09/2019, n. 900.2019.0001759578.000 CP_4
per 2015.. 18. Avviso di pagamento n. Parte_4
900.201 9 .00 02789757 .000 del 2 3 03 /201 9 notificato il 16/05/2019 per 2015.. 19. Ingiunzione di pagamento n. Parte_4
0 147769 del 30/09/2019, notificata il 16/11/2019 (resa la mittente per compiuta giacenza), n. 900.2019.0002789757 .000 per CP_4
NE RI ANNUALITÀ 2015.. 20. Avviso di pagamento n. 900.201 pag. 5/13 9 .00 07451784 .000 del 2006/2019 notificato l'11/07/2019 per
2016 .. 21. Ingiunzione di pagamento n. 0 1 Parte_4
90832 del 0 4 12 /2019, notificata il 31/12/2019 n. CP_4
900.2019.0007451784.000 per 2016 .. 22. Parte_4
Avviso di pagamento n. 900.201 9 .00 07 605238 .000 del 2006/2019 notificato l'11/07/2019 per 2017 .. 23. Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 0 19083 3 del 04/12/2019, notificata il
31/12/2019 TI SO n. 900.2019. 0007605238 .000 per
2017”. Parte_4
Ciò premesso, l'opposta deduceva che l'opposizione ineriva a cartelle di pagamento emesse da a seguito dell'omesso Parte_1
pagamento degli atti innanzi indicati, tutti ritualmente notificati all'opponente e mai opposti e che, dunque, l'opponente non potesse effettuare contestazioni avendo prestato acquiescenza agli atti pregressi.
Sulla scorta di tali difese concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'adito Tribunale pronunciava all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. ACCOGLIE l'opposizione limitatamente ai crediti cui indicati al par. 10 della motivazione;
2. COMPENSA integralmente le spese tra le parti costituite”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325
c.p.c., proponeva appello mediante atto Parte_1
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
pag. 6/13 c.p.c., in data 21/07/2023, sollecitandone la riforma in conformità delle dinanzi trascritte conclusioni.
Nella contumacia del si costituiva Controparte_2
l'originario opponente, eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e contestandone, nel merito, la fondatezza.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte accordava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 24.10.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte.
Quindi, prodotte dalle parti le note conclusive ai sensi del menzionato art. 352 c.p.c., con ordinanza del 24.10.2025 era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 4.
Il Giudice di primo grado premetteva che “L'ingiunzione di pagamento cui attiene l'opposizione è relativa, come si evince dagli atti, alle poste debitorie di cui ai seguenti atti:
1) ingiunzione di pagamento n. 107791;
2) ingiunzione di pagamento n. 60382;
3) ingiunzione di pagamento n. 434987;
4) ingiunzione di pagamento n. 281857;
5) ingiunzione di pagamento n. 12252;
6) ingiunzione di pagamento n. 36431;
7) ingiunzione di pagamento n. 36125;
8) ingiunzione di pagamento n. 119257; pag. 7/13 9) ingiunzione di pagamento n. 147769;
10) ingiunzione di pagamento n. 190832;
11) ingiunzione di pagamento n. 190833”.
Rilevava, poi, che “Dalla produzione di parte opposta risulta la rituale notifica dei suddetti atti, fatta eccezione .. per quelli di cui ai nn. 1) e 9)”.
Ed invero, premesso che il concessionario si era avvalso per le notifiche del servizio postale, osservava che “la cartella n. 1), relativa ad un credito per l'anno 2008, non è stata ritualmente notificata in quanto dalla relata non risulta l'indicazione della qualificazione della persona ricevente il plico;
laddove per la cartella n. 9) risulta solo un avviso per “compiuta giacenza” ma non si evincono le attività pregresse alla formazione di tale atto. Per le restanti ingiunzioni va evidenziato: a) che il debitore ne ha ricevuto la notifica;
b) che per tali crediti la notifica vale come atto interruttivo della prescrizione maturata anteriormente a tale notifica;
c) che per la prescrizione maturata successivamente a tali notifiche l'intimazione cui attiene l'opposizione qui in decisione vale essa stessa come regolare atto interruttivo (avuto riguardo alla durata quinquennale della prescrizione), fatta eccezione per il credito di cui all'atto n. 1) [per i quali comunque la notifica non è avvenuta correttamente], e per quelli di cui agli atti con nn. 2), 3) e 4) in ordine ai quali non è possibile ricondurre gli atti interruttivi depositati alla specifica pretesa in questione”.
Di conseguenza, il Giudice riteneva che “l'opposizione deve trovare accoglimento limitatamente ai crediti cui si riferiscono le intimazioni di pagamento di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) e 9)”.
§ 4. pag. 8/13 Con un unico motivo l'appellante, nel censurare i capi di sentenza con i quali era stata ritenuta parzialmente fondata l'opposizione, rilevava che il Giudice aveva ritenuto maturata la prescrizione per le seguenti ingiunzioni: 1 Ingiunzione di pagamento n. 0107191 del 20/06/2014
(in sentenza al n. 1); 2 Ingiunzione di pagamento n. 0060382 del
20/02/2015; (in sentenza al n 2); 3 Ingiunzione di pagamento n.
0434987 del 21/12/2015; (in sentenza al n 3); 4 Ingiunzione di pagamento n. 0281857 del 16/09/2016; (in sentenza al n 4); 5
Ingiunzione di pagamento n. 0147769 del 30/09/2019; (in sentenza al n 9).
Ciò posto, deduceva che essa istante “a seguito del riscontro del mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento n. 0107191 del
20/06/2014 (in sentenza al n. 1), dell'ingiunzione di pagamento n.
0060382 del 20/02/2015 (in sentenza al n 2) e dell'ingiunzione di pagamento n. 0434987 del 21/12/2015 (in sentenza al n 3), notificava
l'intimazione di Pagamento n. 48794 del 18/01/2017 nel 07/02/2017”, che, quindi, valeva ad interrompere il decorso del termine quinquennale.
Riguardo, invece, all'ingiunzione di pagamento n. 0281857 del
16/09/2016 (in sentenza al n 4) ed all'ingiunzione di pagamento n.
0147769 del 30/09/2019 (in sentenza al n 9), l'appellante sosteneva che la prescrizione non fosse maturata, in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11129 del 13/11/2020, oggetto dell'opposizione, era avvenuta in data 28/01/2021, pertanto, ampiamente entro il termine quinquennale di prescrizione.
§ 5. pag. 9/13 L'appello è infondato.
Invero, l'appellante non ha contestato i rilievi del primo Giudice, in forza dei quali doveva ritenersi non raggiunta la prova della notifica delle intimazioni di pagamento di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) e 9), ma ha dedotto che la prescrizione sarebbe stata, comunque, interrotta da ulteriori atti da essa notificati.
L'assunto non può trovare accoglimento, in quanto i diversi atti richiamati dall'appellante, seppure notificati, non risultano idonei ad interrompere validamente la prescrizione, essendo la relativa consegna al destinatario intervenuta quando il termine quinquennale, in relazione alle singole annualità considerate, era ormai decorso.
Ed invero, l'intimazione di pagamento n. 48794 del 18/01/2017, che, a detta dell'appellante, valeva ad interrompere la prescrizione con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 0107191 del 20/06/2014, all'ingiunzione di pagamento n. 0060382 del 20/02/2015, all'ingiunzione di pagamento n. 0434987 del 21/12/2015, era notificata al il 7.2.2017. CP_1
Ne segue che essa sia tardiva, in quanto: l'ingiunzione di pagamento n.
0107191 del 20/06/2014 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2008 e, quindi, per essa la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2013; l'ingiunzione di pagamento n.
0060382 del 20/02/2015 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2009, e, quindi, per essa la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2014; l'ingiunzione di pagamento n.
0434987 del 21/12/2015 ineriva al recupero della tariffa del servizio pag. 10/13 idrico integrato dell'anno 2010, e, quindi, per essa la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2015.
Ed ancora, siccome l'ingiunzione di pagamento n. 0281857 del
16/09/2016 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2011, per la quale la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2016, e l'ingiunzione di pagamento n. 0147769 del
30/09/2019 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2015, per la quale la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2020, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
11129 del 13/11/2020, oggetto dell'opposizione, essendo avvenuta in data 28/01/2021, non era idonea ad interrompere la prescrizione riguardo a tali poste di credito.
§ 6.
Al rigetto dell'appello deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Izzo, dichiaratosi antistatario.
pag. 11/13 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_2
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore Parte_1
antistatario dell'appellato, Avv. Fabio Izzo, delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3602/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 221/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 23.01.2023, non notificata, pendente:
TRA
(P.IVA Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dall'Avv.
LE RB (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Fabio Izzo (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni:
per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 221 del 2023, resa dal Tribunale di Napoli
Nord in Aversa in data 23 gennaio 2023, Giudice Dott. Alessandro
Auletta, nell'ambito del Giudizio N.R.G. 2384/2021, depositata in cancelleria in data 23/01/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione, non ricorrendo i presupposti di legge;
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992; nel merito: - rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto .. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
pag. 2/13 per l'appellato: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti al punto 1) delle osservazioni del presente atto, pronunciando, ove ritenuto possibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. .. In via subordinata rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto .. condannare
l'odierna appellante – in persona le legale rapp.te p.t. - al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, costituito ed anticipatario ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, notificato in data 23/02/2021, premetteva Controparte_1
che: con intimazione di pagamento n. 11129 del 13/11/2021 notificatagli in data 28/01/2021, la per conto del Parte_1
chiedeva ad esso opponente il Controparte_2
pagamento della somma di euro 17.630,67, per presunto mancato pagamento della tariffa servizio idrico integrato, per le annualità dal
2008 al 2017; alla fattispecie in esame si applicava la prescrizione quinquennale;
il termine quinquennale di prescrizione, per gli anni dal
2008 al 2015, risultava essere irrimediabilmente prescritto, rispettivamente, già nell'anno 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020, in assenza di precedenti notificazioni.
Poste tali premesse, l'opponente chiedeva volersi “Accertare e dichiarare l'inesistenza dei titoli esecutivi posti alla base della intimazione di pagamento n. 11129 del 13/01/2021, a causa della sopravvenuta prescrizione e/o decadenza, relativamente alla pretesa creditoria per le annualità dal 2008 al 2015”.
pag. 3/13 Nella contumacia del si costituiva la Controparte_2
Concessionaria Controparte_3
del eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione e rilevando, nel merito, che “la So.g.e.t. verificata la polizza di abbonamento n. 11324 sottoscritta dall'odierno opponente con il in data 01/09/2020 per Controparte_2
l'erogazione del servizio idrico, riscontrato il mancato pagamento dei canoni, per il recupero del dovuto .. notificava al contribuente i seguenti atti:
1. Intimazione Di Pagamento n. 48794 del 18/01/2017 notificata il
07/02/2017 .. 2. Avviso di pagamento n. 900.2013.0232133026.000 dell'11/09/2013, notificato in data 13/11 /2013 (reso al mittente per compiuta giacenza) per 2008 .. 3. Ingiunzione di Parte_3
pagamento n. 0107191 del 20/06/2014, n. CP_4
900.2013.0232133026.000 regolarmente notificata in data 18/07/2014 per 4. Avviso di pagamento n. Controparte_5
900.2014.0048519970.000 del 10/09/2014, notificato in data
15/10/2014 per 2009 ..; 5. Ingiunzione di Parte_4
pagamento n. 0060382 del 20/02/2015, notificato in data 28/07/2015
TI SO n. 900.201 4 .0 048519970 .000 per NE RI
ANNUALITÀ 2009 ..; 6. Avviso di pagamento n.
900.2015.00377851641.000 del 14/07/2015, notificato in data
07/08/2015 per 2010 ..; 7. Ingiunzione di Parte_4
pagamento n. 0434987 del 21/12/2015 TI SO n.
900.2015.00377851641.000 --, notificata in data 27/01/2016 ..; 8. Avviso di pagamento n. 900.2016.0 007771982.000 del 19/04/2016 , notificato in data 09/05/2016. per 2011.. 9. Parte_4
pag. 4/13 Ingiunzione di pagamento n. 0281857 del 16/09/2016, notificata in data
28/09/2016 n. 900.2016.0007771982.000 per CP_4 Pt_4
2011 .. 10. Avviso di pagamento n. Parte_4
900.2016.002874591 4 .000 del 28/09/ notificato in data 20/10/2016, per 2012 .. 11. Ingiunzione di pagamento Parte_4
n. 0012252 del 20/02/2017, notificata in data 07 /03 /201 7 CP_4
n. 900.2016.0028745914.000 per
[...] Parte_4
2012 .. 12. Avviso di pagamento n. 900.2017 .00 47192544 .000 del
18/10/2017, notificato l'08/11/2017, per Parte_4
2013 .. 13. Ingiunzione di pagamento n. 00 36431 del 20/03/2018, notificata il 05/04/2018, n. 900.2017.0047192544.000 CP_4
per 2013 .. 14. Avviso di pagamento n. Parte_4
900.201 8 .00 26272274 .000 del 2 5 10/2018 notificato il 18/09 2019 per 20 14 .. 15. Ingiunzione di pagamento Parte_4
n. 0036 125 del 01 /0 4 /201 9 , notificata il 17/04/2019, CP_4
n. 900.2018.0026272274.000 per
[...] Parte_4
2014 .. 16. Avviso di pagamento n. 900.201 9 .00 01759578 .000 del 2
702/2019 notificato l'11/04/2019 per 20 Parte_4
15 .. 17. Ingiunzione di pagamento n. 0 119257 del 03/09/2019, notificata il 18/09/2019, n. 900.2019.0001759578.000 CP_4
per 2015.. 18. Avviso di pagamento n. Parte_4
900.201 9 .00 02789757 .000 del 2 3 03 /201 9 notificato il 16/05/2019 per 2015.. 19. Ingiunzione di pagamento n. Parte_4
0 147769 del 30/09/2019, notificata il 16/11/2019 (resa la mittente per compiuta giacenza), n. 900.2019.0002789757 .000 per CP_4
NE RI ANNUALITÀ 2015.. 20. Avviso di pagamento n. 900.201 pag. 5/13 9 .00 07451784 .000 del 2006/2019 notificato l'11/07/2019 per
2016 .. 21. Ingiunzione di pagamento n. 0 1 Parte_4
90832 del 0 4 12 /2019, notificata il 31/12/2019 n. CP_4
900.2019.0007451784.000 per 2016 .. 22. Parte_4
Avviso di pagamento n. 900.201 9 .00 07 605238 .000 del 2006/2019 notificato l'11/07/2019 per 2017 .. 23. Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 0 19083 3 del 04/12/2019, notificata il
31/12/2019 TI SO n. 900.2019. 0007605238 .000 per
2017”. Parte_4
Ciò premesso, l'opposta deduceva che l'opposizione ineriva a cartelle di pagamento emesse da a seguito dell'omesso Parte_1
pagamento degli atti innanzi indicati, tutti ritualmente notificati all'opponente e mai opposti e che, dunque, l'opponente non potesse effettuare contestazioni avendo prestato acquiescenza agli atti pregressi.
Sulla scorta di tali difese concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'adito Tribunale pronunciava all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. ACCOGLIE l'opposizione limitatamente ai crediti cui indicati al par. 10 della motivazione;
2. COMPENSA integralmente le spese tra le parti costituite”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325
c.p.c., proponeva appello mediante atto Parte_1
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
pag. 6/13 c.p.c., in data 21/07/2023, sollecitandone la riforma in conformità delle dinanzi trascritte conclusioni.
Nella contumacia del si costituiva Controparte_2
l'originario opponente, eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e contestandone, nel merito, la fondatezza.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte accordava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 24.10.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte.
Quindi, prodotte dalle parti le note conclusive ai sensi del menzionato art. 352 c.p.c., con ordinanza del 24.10.2025 era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 4.
Il Giudice di primo grado premetteva che “L'ingiunzione di pagamento cui attiene l'opposizione è relativa, come si evince dagli atti, alle poste debitorie di cui ai seguenti atti:
1) ingiunzione di pagamento n. 107791;
2) ingiunzione di pagamento n. 60382;
3) ingiunzione di pagamento n. 434987;
4) ingiunzione di pagamento n. 281857;
5) ingiunzione di pagamento n. 12252;
6) ingiunzione di pagamento n. 36431;
7) ingiunzione di pagamento n. 36125;
8) ingiunzione di pagamento n. 119257; pag. 7/13 9) ingiunzione di pagamento n. 147769;
10) ingiunzione di pagamento n. 190832;
11) ingiunzione di pagamento n. 190833”.
Rilevava, poi, che “Dalla produzione di parte opposta risulta la rituale notifica dei suddetti atti, fatta eccezione .. per quelli di cui ai nn. 1) e 9)”.
Ed invero, premesso che il concessionario si era avvalso per le notifiche del servizio postale, osservava che “la cartella n. 1), relativa ad un credito per l'anno 2008, non è stata ritualmente notificata in quanto dalla relata non risulta l'indicazione della qualificazione della persona ricevente il plico;
laddove per la cartella n. 9) risulta solo un avviso per “compiuta giacenza” ma non si evincono le attività pregresse alla formazione di tale atto. Per le restanti ingiunzioni va evidenziato: a) che il debitore ne ha ricevuto la notifica;
b) che per tali crediti la notifica vale come atto interruttivo della prescrizione maturata anteriormente a tale notifica;
c) che per la prescrizione maturata successivamente a tali notifiche l'intimazione cui attiene l'opposizione qui in decisione vale essa stessa come regolare atto interruttivo (avuto riguardo alla durata quinquennale della prescrizione), fatta eccezione per il credito di cui all'atto n. 1) [per i quali comunque la notifica non è avvenuta correttamente], e per quelli di cui agli atti con nn. 2), 3) e 4) in ordine ai quali non è possibile ricondurre gli atti interruttivi depositati alla specifica pretesa in questione”.
Di conseguenza, il Giudice riteneva che “l'opposizione deve trovare accoglimento limitatamente ai crediti cui si riferiscono le intimazioni di pagamento di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) e 9)”.
§ 4. pag. 8/13 Con un unico motivo l'appellante, nel censurare i capi di sentenza con i quali era stata ritenuta parzialmente fondata l'opposizione, rilevava che il Giudice aveva ritenuto maturata la prescrizione per le seguenti ingiunzioni: 1 Ingiunzione di pagamento n. 0107191 del 20/06/2014
(in sentenza al n. 1); 2 Ingiunzione di pagamento n. 0060382 del
20/02/2015; (in sentenza al n 2); 3 Ingiunzione di pagamento n.
0434987 del 21/12/2015; (in sentenza al n 3); 4 Ingiunzione di pagamento n. 0281857 del 16/09/2016; (in sentenza al n 4); 5
Ingiunzione di pagamento n. 0147769 del 30/09/2019; (in sentenza al n 9).
Ciò posto, deduceva che essa istante “a seguito del riscontro del mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento n. 0107191 del
20/06/2014 (in sentenza al n. 1), dell'ingiunzione di pagamento n.
0060382 del 20/02/2015 (in sentenza al n 2) e dell'ingiunzione di pagamento n. 0434987 del 21/12/2015 (in sentenza al n 3), notificava
l'intimazione di Pagamento n. 48794 del 18/01/2017 nel 07/02/2017”, che, quindi, valeva ad interrompere il decorso del termine quinquennale.
Riguardo, invece, all'ingiunzione di pagamento n. 0281857 del
16/09/2016 (in sentenza al n 4) ed all'ingiunzione di pagamento n.
0147769 del 30/09/2019 (in sentenza al n 9), l'appellante sosteneva che la prescrizione non fosse maturata, in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11129 del 13/11/2020, oggetto dell'opposizione, era avvenuta in data 28/01/2021, pertanto, ampiamente entro il termine quinquennale di prescrizione.
§ 5. pag. 9/13 L'appello è infondato.
Invero, l'appellante non ha contestato i rilievi del primo Giudice, in forza dei quali doveva ritenersi non raggiunta la prova della notifica delle intimazioni di pagamento di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) e 9), ma ha dedotto che la prescrizione sarebbe stata, comunque, interrotta da ulteriori atti da essa notificati.
L'assunto non può trovare accoglimento, in quanto i diversi atti richiamati dall'appellante, seppure notificati, non risultano idonei ad interrompere validamente la prescrizione, essendo la relativa consegna al destinatario intervenuta quando il termine quinquennale, in relazione alle singole annualità considerate, era ormai decorso.
Ed invero, l'intimazione di pagamento n. 48794 del 18/01/2017, che, a detta dell'appellante, valeva ad interrompere la prescrizione con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 0107191 del 20/06/2014, all'ingiunzione di pagamento n. 0060382 del 20/02/2015, all'ingiunzione di pagamento n. 0434987 del 21/12/2015, era notificata al il 7.2.2017. CP_1
Ne segue che essa sia tardiva, in quanto: l'ingiunzione di pagamento n.
0107191 del 20/06/2014 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2008 e, quindi, per essa la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2013; l'ingiunzione di pagamento n.
0060382 del 20/02/2015 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2009, e, quindi, per essa la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2014; l'ingiunzione di pagamento n.
0434987 del 21/12/2015 ineriva al recupero della tariffa del servizio pag. 10/13 idrico integrato dell'anno 2010, e, quindi, per essa la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2015.
Ed ancora, siccome l'ingiunzione di pagamento n. 0281857 del
16/09/2016 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2011, per la quale la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2016, e l'ingiunzione di pagamento n. 0147769 del
30/09/2019 ineriva al recupero della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2015, per la quale la prescrizione maturava al più tardi a dicembre 2020, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
11129 del 13/11/2020, oggetto dell'opposizione, essendo avvenuta in data 28/01/2021, non era idonea ad interrompere la prescrizione riguardo a tali poste di credito.
§ 6.
Al rigetto dell'appello deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Izzo, dichiaratosi antistatario.
pag. 11/13 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_2
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore Parte_1
antistatario dell'appellato, Avv. Fabio Izzo, delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 12/13 pag. 13/13