Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 07/04/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.60/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30939 del registro di Segreteria su ricorso proposto da
S. C. (CF. Omissis) nato a [...] il Omissis, residente a Omissis (Omissis), via Omissis n. Omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Alberto Sfondrini del Foro di Sondrio (C.F. [...]- fax 0342/702433 - PEC alberto.sfondrini@sondrio.pecavvocati.it) ed Eleonora Schiantarelli del Foro di Sondrio (C.F. SCH LNR 70E 52L 175Q – fax 0342/702433 – PEC eleonora.schiantarelli@sondrio.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Tirano (SO), Largo Risorgimento n. 8
CONTRO
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dall’Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1.
Visto l’atto di riassunzione del presente giudizio;
Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;
Tenuta l’udienza del 17 dicembre 2025, in esito alla quale veniva pronunciata ordinanza n.1/2026 e fissata, per la prosecuzione l’udienza del 24 marzo 2026;
Vista la documentazione depositata dall’Inps in adempimento dell’incombente istruttorio e la successiva memoria del ricorrente;
In esisto all’udienza del 24.3.2026, uditi l’Avv. Schiantarelli per il ricorrente e l’Avv. Silvia Borroni, in sostituzione dell’avv. Peco per l’Inps, la causa è stata trattenuta in decisione
FA
1. Con l’atto in epigrafe il ricorrente ha riassunto il giudizio avanti al primo giudice, giusta sentenza della Sezione II di Appello di questa Corte n. 138/2025 che – in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Sig. C. – ha annullato la sentenza della Sez. Giurisdizionale Lombardia n. Omissis, con la quale era stata respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del periodo di maggiorazione contributiva (pari ad anni 5, mesi 1 e giorni 6 /ovvero 265 settimane), attribuitagli dal Ministero della difesa con decreto n. Omissis del Omissis nella gestione pubblica ma non accreditato, all’atto della costituzione della posizione assicurativa conseguente alle dimissioni dall’Esercito, dall’INPS nella gestione dipendenti privati, che, per l’effetto, aveva in data 27.11.2018 rigettato la domanda di pensione di anzianità per insufficienza del requisito contributivo.
Dopo aver ripercorso l’iter processuale nei vari gradi di giudizio il ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni:
“- annullare, accertatane la illegittimità e/o, comunque, la infondatezza del provvedimento di diniego della pensione di anzianità emesso dall’I.N.P.S. di Sondrio in data 27/11/2018 per errore nel conteggio dei contributi settimanali
maturati dal ricorrente dalla data del 7/01/1981 al 1/10/2018, corrispondenti non a 1957 come affermato dall’Istituto bensì a 2233, quale requisito richiesto per l’erogazione della pensione;
- annullare, accertatane la illegittimità e/o, comunque, la infondatezza del
provvedimento di diniego della pensione di anzianità emesso dall’I.N.P.S. di
Sondrio con delibera Omissis in data Omissis, per errore nel conteggio dei
contributi settimanali maturati dal ricorrente dalla data del 7/01/1981 al
1/12/2018 e per errore nell’applicazione della legge, in quanto alla posizione del ricorrente non deve essere applicato l’istituto della ricongiunzione (di cui all’art. 113 e 115 D.P.R. 1092/73) bensì l’istituto previsto dall’art. 124 D.P.R. 1092/73 della posizione assicurativa, in quanto in congedo dal 2003 ed avendo già ottenuto il trasferimento della contribuzione accreditata nel fondo lavoratori dipendenti dell'Inps come da Decreto del Ministero difesa del 3/03/2003;
- ordinare all’I.N.P.S. la rettificazione della posizione assicurativa con integrazione degli anni di maggiorazione contributiva di 5 anni 1 mese e 6 giorni, come da posizione assicurativa prevista dal Decreto del Ministero della Difesa, così definiti: Campagna dal 2.9.1981 al 29.4.1982 1/5, Volo fisso dal 30.4.1982 al 15.11.1982 1/3, Volo fisso dal 16.11.1982 al 1.7.1990 1/3, Volo fisso dal 24.8.1990 al 29.6.1991 1/3, Volo fisso dal 6.12.1991 al 11.6.1993 1/3, Volo fisso dal 12.6.1993 al 20.9.1993 1/3, Volo fisso dal 23.12.1993 al 31.8.1996 1/3, Volo fisso dal 1.9.1996 al 31.12.1997 1/3;
- condannare l’I.N.P.S. all’erogazione della pensione di anzianità nei confronti del sig. C. S. con decorrenza dall’ Omissis, con rimborso nei confronti del ricorrente delle mensilità di pensione arretrate non liquidate sino al momento dell’emissione della sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con tutti i conseguenziali effetti.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. del
presente giudizio, oltre alle spese relative al giudizio di appello ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.. come indicato nella sentenza Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello - Corte dei Conti - n. 138/2025”.
2. Si è costituto l’ente previdenziale eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione, premettendo di non aver potuto svolgere prima la predetta eccezione non essendo stato notificato all’Ente l’originario ricorso iscritto al n. 30096 e di essere, infatti, rimasto contumace in primo grado per tale motivo.
Parte resistente, a sostegno dell’eccezione preliminare ha evidenziato: i) che il Sig. C., cessato rapporto d’impiego pubblico (militare) il Omissis, ha poi lavorato nel privato e da luglio 2024 percepisce pensione anticipata di anzianità nella Gestione dipendenti privati; ii) la domanda giudiziale è volta ad annullare un precedente diniego di pensione da parte dell’INPS – Gestione Privata; iii) il ricorrente ha chiesto di ordinare a detto Ente la rettifica della posizione assicurativa considerando utile la maggiorazione figurativa per il servizio di volo e di condannare (sempre la Gestione Privata) a riconoscere il trattamento previdenziale sulla scorta della posizione assicurativa così rettificata.
In sostanza, la pretesa giuridica fatta valere dal Sig. C. è indubbiamente rivolta alla Gestione Privata dell’Inps e tale posizione risulta, peraltro, cristallizzata dalla stessa domanda, così come formulata, e dalla sopravvenuta definitiva quiescenza, con conseguente applicazione del criterio di riparto di giurisdizione secondo l’ultimo servizio prestato.
In vista dell’odierna udienza, il ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha preso posizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione sostenendone, in sintesi, la tardività e l’infondatezza poiché la Corte dei conti avrebbe giurisdizione “nelle controversie pensionistiche degli ex militari, anche passati alla gestione privata I.N.P.S. (ex INPDAP o Fondo Volo) poiché si tratta di pensioni sempre a carico dello stato o di enti pubblici confluiti nell’INPS”.
Nel merito, la difesa del ricorrente ha, poi, contestato la rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2018, citata dall’Ente previdenziale, in quanto “La fattispecie trattata nella sopracitata sentenza è con ogni evidenza del tutto dissimile da quella relativa al sig. C. in quanto, alla data del congedo il Omissis, questi aveva già maturato un servizio effettivo di 19 anni e 24 giorni, oltre i 5 anni e 28 giorni di maggiorazione dei servizi di volo (come da Decreto del Ministero della Difesa n. 82 del 3.3.2003), maggiorazione riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale per chi ha raggiunto l’anzianità di servizio proprio dalla sentenza n. 39/2018: infatti la sentenza afferma che “la scelta di limitare la concessione del beneficio ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione non contrasta con il principio di eguaglianza” e che “I servizi speciali, che determinano l’aumento figurativo dell’anzianità, sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che abbraccia l’intero percorso lavorativo. Nell’àmbito di una tale valutazione onnicomprensiva, il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l’eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia maturato il diritto alla pensione”. Pertanto la Corte Costituzionale ha precisato che il riconoscimento delle maggiorazioni per i servizi speciali assumono rilievo solo per chi ha conseguito il diritto alla pensione, proprio come nel caso di specie: al sig. C., che aveva maturato 19 anni e 24 giorni di servizio effettivo ed acquisito il diritto alla pensione (come indicato anche nel doc. 10 di parte ricorrente) deve essere certamente riconosciuta la maggiorazione di 5 anni e 28 giorni per servizi di volo come già riconosciuti nel Decreto del Ministero della Difesa n. 82 del 3/03/2000”.
All’odierna udienza le parti si sono riportate ai propri scritti, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Diritto
3. Va in primo luogo analizzata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS, per la prima volta nel presente giudizio di rinvio.
Come già descritto nella parte in fatto, cui si rinvia, l’ente previdenziale, premettendo di non aver potuto sollevare l’eccezione nel corso dell’originario giudizio di primo grado, non avendo ricevuto la notifica del ricorso iscritto al n. 30096 e di essere rimasto contumace in quella sede per tale motivo, eccepisce oggi la mancanza di giurisdizione in capo alla Corte dei conti.
Parte resistente, a sostegno dell’eccezione preliminare ha evidenziato che il Sig. C., cessato rapporto d’impiego pubblico (militare) il 3 Omissis, ha poi lavorato nel settore privato e da luglio 2024 percepisce pensione anticipata di anzianità dall’INPS- Gestione dipendenti privati.
In sostanza, non soltanto la pretesa giuridica fatta valere dal Sig. C. risulterebbe indubbiamente rivolta alla Gestione Privata dell’Inps e non già all’Inps ex INPDAP, ma la sopravvenuta definitiva quiescenza determinerebbe anche la conseguente applicazione del criterio di riparto di giurisdizione che tiene conto dell’ultimo servizio prestato.
Orbene, ritiene questa Giudice che, nel presente giudizio di rinvio (riassunto a seguito di annullamento in appello della precedente sentenza di primo grado per difetto di motivazione), l’eccezione sia ormai inammissibile poiché sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato implicito. E, infatti, sia il giudice di primo grado che quello di appello si sono pronunciati nel merito, ritenendo implicitamente la propria giurisdizione. Peraltro, pur volendo ritenere che il difetto di giurisdizione si sia concretizzato al momento del pensionamento del ricorrente (Omissis), con definitivi oneri a carico della Gestione privata, non risulta neppure che parte resistente - costituitasi nel giudizio di appello con comparsa del 7.5.2025 (quindi successivamente al pensionamento del ricorrente) - abbia proposto le relative questioni mediante doverosa e necessaria impugnazione incidentale ( Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 13750 del 22/05/2019; Cass. SS.UU. 24172/2025).
Non vi è dubbio, quindi, che per effetto delle ricordate preclusioni di ordine processuale, l’eccezione – non riguardante questione “fondante” il giusto precesso - sia ora palesemente inammissibile.
4. Nel merito, il ricorso non può essere accolto perché infondato.
La pretesa del ricorrente, infatti, si basa sull’assunto erroneo del proprio diritto al riconoscimento ai fini pensionistici, in applicazione della cd. “COSPA” prevista dall’art. 124, c.1 del D.P.r. n. 1092/1973 (all’epoca vigente), della maggiorazione contributiva di 5 anni, 1 mese e 6 giorni, risultante dal decreto del Ministero della Difesa n. 82 del 3.3.2003.
In sostanza, il ricorrente sostiene che essendogli state attribuite, al momento del congedo volontario dall’Esercito in data Omissis, le maggiorazioni figurative in discorso, queste avrebbero dovuto essere automaticamente “trasferite” dall’INPDAP all’INPS, nella posizione assicurativa costituita presso quest’ultimo Ente, senza oneri per il dipendente, e considerate valevoli ai fini della maturazione del diritto a pensione.
A tal fine, infatti, in data Omissis, aveva richiesto – tramite il patronato ACLI- all’INPS di Sondrio di rettificare la propria posizione assicurativa e successivamente, in data Omissis, ritenendo di aver maturato il diritto alla pensione di anzianità, presentava domanda di pensione e contestuale richiesta di accreditamento delle maggiorazioni contributive pari a 265 settimane.
Entrambe le richieste erano respinte, sicché il ricorrente proponeva ricorso in via amministrativa, anch’esso rigettato dal Comitato provinciale in data Omissis.
Con il presente ricorso giurisdizionale, il Sig. C., quindi, in continuità con quanto sostenuto in via amministrativa, lamenta l’erroneo accreditamento presso la COSPA dei soli contributi per il servizio effettivo pari a 19 anni e 24 giorni in luogo dei contributi accertati nel decreto del Ministero della Difesa n. Omissis di 24 anni e mesi 2, comprensivi anche delle maggiorazioni contributive per attività specifiche.
A suo avviso, infatti, una volta accertata la sussistenza delle maggiorazioni contributive da parte dell’Amministrazione di appartenenza, il diritto vantato deriverebbe direttamente dall’applicazione dell’art. 124 del D.P.r. 1092/1973, vigente al momento del congedo in data Omissis.
Il ricorso in riassunzione, seppur del tutto incidentalmente, afferma inoltre che il Sig. C. all’epoca del congedo aveva maturato il diritto alla pensione normale ai sensi dell’art. 52 D.P.r. 1092/1973, come risulterebbe dal doc. 10 prodotto nel presente giudizio di rinvio.
Ulteriori argomentazioni in ordine a tale circostanza sono state poi precisate dalla difesa del ricorrente con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 39/2018 nella memoria per l’odierna udienza che, invero, era stata autorizzata dall’ord. 1/2026 solo limitatamente alla questione di giurisdizione.
Preliminarmente, va osservato che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio si configura come un mero atto di impulso processuale volto alla prosecuzione della causa conclusasi con la sentenza annullata (Cass. n. 4018/2006; Cass. ord. n. 7415/2020) senza che sia possibile introdurre attività assertive o probatorie che non siano rese necessarie dalle statuizioni della sentenza che ha disposto l’annullamento con rinvio.
Nel caso di specie, dunque, non può non rilevarsi come a fronte dell’originario ricorso introduttivo, composto da tre pagine a firma dello stesso ricorrente (v. doc. 8, fasc. ricorrente), l’atto di riassunzione abbia introdotto asserzioni e correlate asseverazioni certamente non presenti nell’originario atto e che, quindi, essendo precluse in questa sede, sarebbero conseguentemente inammissibili.
Tuttavia, stante la tacita acquiescenza di parte resistente che ha, per di più, preso posizione sulle questioni di diritto e di fatto relative all’asserita maturazione del diritto a pensione del C. all’atto del congedo, può comunque procedersi anche all’esame di tali profili.
Orbene, risulta dagli atti, ed in particolare dal più volte nominato decreto Omissis del Omissis del Ministero della difesa, che il Maresciallo ordinario C. S. (nato a [...] il Omissis) “è stato collocato in congedo a decorrere dal Omissis, senza aver maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza” (enfasi aggiunta) e che, per l’effetto, è stata contestualmente costituita nei suoi confronti la posizione assicurativa per il servizio dal medesimo prestato per l’importo di 65.310,57 euro da versare all’INPS. Tale somma è stata recuperata dall’indennità una tantum in luogo di pensione, calcolata in €. 50.855,69, mentre la differenza è rimasta a carico dell’INPDAP.
Quindi, è lo stesso decreto ministeriale sul quale si basa la pretesa del ricorrente, e mai impugnato o contestato dal questo, che stabilisce che il Maresciallo Cusimano al momento del congedo volontario in data Omissis non aveva maturato il diritto al trattamento normale di pensione.
Tale attestazione appare del tutto corretta.
Il ricorrente, infatti, a tale data non aveva maturato né il requisito dell’età pensionabile, avendo solo 36 anni, né una anzianità di almeno 20 anni di servizio effettivo, prescritta dal comma 3 dell’art. 52 del D.P.r. 1092/1973 a norma del quale “ L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.”.
Tale circostanza è, inoltre, confermata dalla circostanza che al C., all’atto delle dimissioni, gli è stata liquidata l’indennità una tantum, prevista dal comma 5, dell’art. 52, D.P.r. 1092/1973 per l’ufficiale, sottufficiale e militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo, “senza aver conseguito diritto a pensione (…) purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.”
Né ad una diversa conclusione può addivenirsi in base al doc. 10 prodotto da parte ricorrente, costituito da un mero prospetto contenente i dati retributivi lordi (alla data della cessazione dal servizio permanente), necessari per la liquidazione dell’indennità supplementare dovuta al personale militare, iscritto da almeno 6 anni ai fondi, di cui all’art. 1913 COM, che cessa dal servizio anche senza maturare il diritto a pensione, giusta art. 1914, comma 1 COM.
Tale documento è, pertanto, del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento dell’asserita maturazione del diritto a pensione del C. alla data del Omissis.
Da quanto sopra considerato, ne consegue che in applicazione dell’art. 124, comma 1, D.P.r. 1092/1073 all’epoca vigente, correttamente sono stati riconosciuti, nella posizione assicurativa costituita presso l’Inps Gestione dipendenti privati a favore del C., solo i contributi correlati al servizio effettivamente prestato dal ricorrente, senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi.
Tale norma espressamente prevede(va) che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.”
Com’è noto, secondo l’esegesi ormai consolidata della norma in discorso, che questa Giudice condivide, nell'ambito della posizione assicurativa costituita presso l'INPS, può essere valutato soltanto il servizio "effettivamente" prestato, in armonia con le indicazioni desumibili dal sistema normativo, che attribuisce rilievo al solo periodo di servizio prestato, senza riferimento alcuno alle maggiorazioni (ex multis: Cass., lav. Sent. 26755/2025).
Detto in altri termini, è stata privilegiata l’interpretazione secondo cui per “servizio prestato” deve intendersi “servizio effettivo” e non già “servizio utile”.
Questa interpretazione restrittiva, per i dipendenti che, come il ricorrente, non abbiano maturato il diritto a pensione, ha superato lo scrutinio di costituzionalità.
Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 39 del 2018, ha dichiarato non fondate le questioni proposte in riferimento all'art. 3 Cost., per l'asserita disparità di trattamento con chi cessi dal servizio dopo aver conseguito il diritto alla pensione, così beneficiando dell'integrale riconoscimento degli aumenti figurativi della contribuzione.
La Corte costituzionale, prendendo le mosse dall'interpretazione accreditata dall'organo della nomofilachia contabile (SS.RR n. 8/2011), ha osservato, a tale riguardo, che "I servizi speciali, che determinano l'aumento figurativo dell'anzianità, sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che abbraccia l'intero percorso lavorativo. Nell'ambito di una tale valutazione onnicomprensiva, il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia maturato il diritto alla pensione. Il diverso trattamento deve essere peraltro valutato alla luce della posizione previdenziale complessiva dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative, che non abbiano raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione. Per tali categorie, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS.... Nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra l'adeguatezza della tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla si deve collocare la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati".
Peraltro, come osservato da Cass. n. 31599 del 2024, gli aumenti figurativi della contribuzione non sono infruttuosi, in quanto rilevano ai fini della liquidazione dell'indennità una tantum prevista dal medesimo art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e, pertanto, anche da questo punto di vista, si deve escludere l'irragionevolezza del complessivo bilanciamento attuato dal legislatore.
Tutto ciò considerato, poiché il Sig. C., al momento del congedo volontario in data Omissis non aveva maturato il diritto a pensione, correttamente gli sono stati accreditati nella posizione assicurativa, costituita presso l’INPS- Gestione dipendenti privati ai sensi dell’art. 124 c.1 D.P.r. 1092/1973, soltanto i contributi afferenti al servizio effettivamente prestato, con esclusione della maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati.
5. In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ordine alla pronuncia sulle spese di lite, appaiono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti. Invero, le alterne vicende del lungo iter processuale che ha visto soccombente l’INPS nel giudizio di appello, che ha annullato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, giustificano, ad avviso della Corte, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente giudizio di rinvio e per quello di appello.
P.Q.M.
Visti gli articoli 164, 165, 167 c.g.c., la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica,
Dichiara
Inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi sulla stessa formato il giudicato implicito;
nel merito
Respinge
Il ricorso perché infondato.
Spese compensate.
Fissa per il deposito della sentenza il termine di giorni 60.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
La Giudice Cons. Barbara Pezzilli
(firmato digitalmente)
Depositato in segreteria il 07/04/2026 Il direttore della Segreteria
(AT Carvelli)