Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est. dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2346/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(Brasile) il 18.07.1983, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cardaio, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Silvia Vinti e dall'Avv.
Alessandra Lombardi, con elezione di domicilio presso lo studio dei suddetti difensori, giusta procura estesa in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 47 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 28.06.2006 in Terni, che dall'unione è nata la figlia in data 26.06.2008, che, a causa di incompatibilità Per_1 caratteriale ed incomprensioni, non hanno più unione affettiva e sentimentale tale da
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All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 18.12.2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Terni, Strada Santa Maria Maddalena 46/B, di proprietà esclusiva del IG. sarà assegnata al marito;
CP_1
3) la IG.ra procederà a trasferire la propria residenza, unitamente alla figlia Pt_1 minore nell'immobile in comproprietà tra i coniugi, sito in Terni via dei Pressio Per_1
Colonnese, già rilasciato dagli inquilini, al più presto possibile e, comunque, entro e non oltre il 15 dicembre 2024;
4) le Parti si sono accordate per procedere allo scambio dei seguenti beni mobili: l'arredo della cucina e quello della camera da letto della minore siti nella casa Per_1 familiare saranno trasferiti nella casa di Via dei Pressio Colonnese, e viceversa l'arredo della cucina e quello della camera da letto della minore siti nella casa Per_1 di Via dei Pressio Colonnese saranno trasferiti nella casa familiare. L'armadio della camera da letto padronale, l'asciugatrice e la lavatrice presenti nell'abitazione di Strada Santa Maria Maddalena verranno trasferiti presso l'abitazione di Via dei Pressio Colonnese e viceversa il comò della camera padronale e la lavatrice siti nella casa di Via dei Pressio Colonnese saranno trasferiti nella casa familiare. Le spese di trasloco rimarranno a carico della moglie;
5) a decorrere dal trasferimento della moglie presso l'abitazione di Via dei Pressio dei Colonnese il marito verserà la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento per la figlia e di € 150,00 a titolo di mantenimento per la moglie, somme da versarsi entrambe in favore della IG.ra entro e non oltre il giorno 10 del mese e Pt_1 rivalutabili annualmente ai fini Istat. Qualora la IG.ra reperisca una Pt_1 occupazione lavorativa, si impegna a comunicare senza ritardo al marito la circostanza. A quel punto le parti potranno rivedere l'accordo sul mantenimento in favore della moglie, che potrà essere eliminato o diminuito se gli introiti da costei effettivamente percepiti lo consentano;
6) l'assegno unico in favore della figlia minore – attualmente pari ad € 194,00 - verrà percepito interamente dalla moglie, con impegno del ad agevolare le pratiche CP_1 amministrative per la richiesta/modifica ed il rinnovo, mentre le spese straordinarie (a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, ludiche, sportive, secondo le Linee guida del CNF e il protocollo adottato dal Tribunale di Terni) saranno così suddivise: 70% a carico del padre – 30% a carico della madre. Quanto precede, al rinvenimento di un'attività lavorativa da parte della signora potrà essere modificato con Pt_1 diversa suddivisione delle predette spese, se gli introiti da costei effettivamente percepiti lo consentano;
7) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento principale presso la madre. La stessa trascorrerà con il padre due sere a settimana con cena e pernottamento e weekend alternati dal venerdì sera al lunedì mattina. In
2 estate la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo continuativo di 15 giorni, ovvero due settimane anche non consecutive, da concordare entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Le festività verranno trascorse suddividendo i giorni di festa tra i genitori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il giorno di Natale con un genitore e il 26 con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternando di anno in anno). I genitori potranno comunque accordarsi diversamente in base alle esigenze proprie e della minore;
8) il mutuo n.713/00123247 relativo all'immobile di Via dei Pressio Colonnese, cointestato ad entrambi i coniugi, rimarrà momentaneamente a carico esclusivo del IG. sino al rinvenimento da parte della IG.ra di un'attività CP_1 Pt_1 lavorativa, allorquando le parti potranno rivedere la presente clausola ponendo, una quota del rateo a carico della moglie, se gli introiti da costei effettivamente percepiti lo consentano. La signora si impegna ad agevolare le pratiche per la surroga Pt_1
e/o rinegoziazione del mutuo presso lo stesso o altro Istituto di credito;
9) il conto corrente n. 00050130-1 acceso presso Banco Desio c/o Parte_2 attualmente cointestato tra i coniugi, rimarrà intestato in favore del solo CP_1
La IG.ra si obbliga a porre in essere, entro 10 giorni dalla
[...] Pt_1 sottoscrizione dell'accordo, le pratiche finalizzate al cambio di intestazione del conto corrente, rinunciando espressamente a qualsivoglia pretesa sull'ammontare ivi presente sin dalla firma del presente accordo. Qualora per il cambio di intestazione l'istituto bancario richieda la presenza di ambo le parti, anche il IG. si obbliga CP_1
a collaborare per agevolarne il perfezionamento nel termine concordato;
10) i coniugi si obbligano sin d'ora a prestare il proprio assenso e ad agevolare tutte le operazioni per il rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto e per quello della minore”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
3 - dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, coniugi per matrimonio celebrato in Terni in data Controparte_1
28.06.2006, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (atto n. 66, parte I, Uff. I, anno 2006);
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli
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