Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2023
N. SENT. 476/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– c. f. , con Parte_1 P.IVA_1 domicilio in via Melo da Bari n. 97, 70100 Bari - assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI - c. f.
-; C.F._1
-appellante- E
- nata a [...] il [...], c. f. Controparte_1
- contumace;
C.F._2
-appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 910/2023 in data 15 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Trani – pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente indicata in epigrafe, docente a tempo determinato che aveva lavorato nell'a. s. 2020/2021 dal 10 dicembre 2020 all'11 giugno 2021 e nell'a. s. 2021/2022 dal 12 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 - così statuiva: “1) 1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico Controparte_1 della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso e come precisato e ricostruito in parte motiva;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 in favore della ricorrente;
3. condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 350,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco Capacchione”. 1.1. Il primo giudice - disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ricostruito il quadro normativo di riferimento (con il richiamo all'art. 35 della Costituzione, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ed ai successivi D.P.C.M.
1
e 64 del CCNL del 29 novembre 2007) ed evidenziata la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina applicabile - concludeva nel senso dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A della scelta del di escludere Parte_1 dal beneficio della carta del docente il personale con contratto a tempo determinato, in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Suprema Corte (sent. n. 31149/2019). Evidenziava che andava respinta l'eccezione relativa all'a. s. 2020/2021, in cui la ricorrente risultava avere svolto effettivamente servizio per soli 141 giorni, evidenziando come si controvertesse di un lasso temporale “rilevante e certamente sufficiente a determinare la necessità per la docente di ottemperare agli obblighi di formazione e aggiornamento alla cui attuazione è funzionale il riconoscimento della carta docenti e che, soprattutto, non si riflette concretamente sulla condizione del docente nel senso di determinare una situazione differente rispetto a quella dei docenti di ruolo”; prospettava la domanda attorea come di “risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della carta”, anche in considerazione del fatto che, essendo stata la domanda proposta da un docente precario, questi avrebbe potuto non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che avrebbe reso sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della carta;
infine, disattendeva l'assunto difensivo del sull'onere Parte_1 probatorio a carico del docente in ordine all'esborso di somme di denaro subìto ai fini della formazione, che in quel caso avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto. 2. Con ricorso del 21 marzo 2023 il ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito specificati e valutati ed ha concluso chiedendo “
1. Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione;
2. in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda di risarcimento del danno;
3. in subordine, in riforma della sentenza impugnata riconoscere il risarcimento solo per equivalente ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo lavorati e pertanto in quella complessiva di € 536,99; 4. Spese come per legge”.
ancorché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce. 4. Il , premesso che “non intende impugnare la Parte_1 parte della sentenza relativa all'accertamento del diritto, ma esclusivamente quella con la quale il Tribunale ha disposto condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell' importo che sarebbe dovuto essere stato accreditato sulla carta del docente per ogni annualità per la quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti” (pag. 2 del ricorso di appello) affida l'atto di gravame a quattro motivi di doglianza.
2 4.1. Con il primo motivo il eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Parte_1
Tribunale accordato, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite. 4.2. Con il secondo rilievo censorio il si duole della fallacia del ragionamento Parte_1 posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente e della condanna in termini di conseguenza emessa, in quanto fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della carta del docente produca sempre un danno patrimoniale da risarcire;
laddove, al contrario, assolvendo la carta ad una funzione di rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, a fronte di acquisti non effettuati difetterebbe un danno patrimoniale, non integrato dal mero mancato aggiornamento affidato alla sensibilità di ciascun docente.
4.3. Con il terzo motivo il impugna, in via subordinata, il capo della sentenza Parte_1 che dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, evidenziando che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante l'assegnazione al docente di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, e dunque attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa. 4.4. Con il quarto ed ultimo motivo il censura, sempre in via subordinata, la Parte_1 statuizione gravata sotto il profilo del vizio di comparazione tra docenti precari e di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario in danno di questi ultimi in relazione: a) al vincolo di destinazione e temporale della carta per i docenti di ruolo (spendibile entro un determinato arco temporale e per l'acquisto di determinati beni presso specifici soggetti), a fronte dell'utilizzo del tutto libero della somma di euro 500,00 per i docenti precari;
b) all'attribuzione di una somma di denaro parametrata tout court ad un'intera annualità anche nelle ipotesi in cui il docente precario abbia prestato attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo, come nel caso di specie in cui – a detta del - i periodi effettivamente Parte_1 oggetto di prestazione lavorativa da parte dell'appellata sarebbero di 141 giorni (dal 10 al 22 dicembre 2020, dal 26 al 29 gennaio 2021 e dal 10 febbraio al 15 giugno 2021) nell'a. s. 2021/2021 e di 251 giorni (dal 12 al 15 ottobre 2021, dal 18 al 22 ottobre 2021, dal 26 al 29 ottobre 2021 e dal 5 novembre 2021 al 30 giugno 2022) nell'a. s. 2021/2022. 5. Tanto premesso, appare utile, al fine di delibare i diversi profili di illegittimità denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica. 5.1. La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. L, n. 29961/2023) ha affrontato le questioni giuridiche oggetto di causa affermando i seguenti principi: a) l'art. 1, comma 121, della L. n.107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta del docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
3 n. 124/1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. n. 124/1999, art. 1, comma 2); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
b) se il docente precario che in una certa annualità abbia maturato il diritto alla carta resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, ed ancor più se poi egli transiti in ruolo (“Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”: così Cass. n. 29961/2023); c) al contrario, se un docente dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla carta sia cancellato dalle graduatorie il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione per fuoriuscita dal sistema scolastico, in tal caso restando solo il diritto al risarcimento del danno;
d) la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia - rispetto alle supplenze di cui alla L. n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 2 - dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui per l'annata di riferimento sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
e) il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità; f) se nelle more vi sia stata, in pendenza del rapporto, la prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto, verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non potrebbe che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. Tanto rilevato, se è vero che (come peraltro riconosciuto in termini generali nell'impugnata sentenza) ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, è anche vero che non può ritenersi sussistente alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) in capo al
4 docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di certa giurisprudenza di merito secondo cui se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico ma può essere fruito entro l'anno successivo lo stesso principio debba valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza, in caso di riconoscimento di plurime annualità, di una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. Invero, la Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo” per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla C.G.U.E. Inoltre, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che è pacifico si sia verificato per l'odierna appellata, in mancanza di qualsivoglia contestazione al riguardo da parte del
). Parte_1
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che tale previsione contempla esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, in ragione della non ammissione tra i beneficiari dell'intera categoria dei docenti precari, e va quindi riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo per raggiungimento del massimo di servizio, dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato che non può condurre all'automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500,00 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (v. il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016).
Infine va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal
[...]
anche in questo grado secondo cui, in ipotesi di riconoscimento in Parte_1
5 favore del docente del bonus della carta, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Appare evidente, dunque, il riferimento all' “annualità” della didattica intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con l'esclusione di qualunque computo per giorni o ore. Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 23 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, e tali periodi vengono qualificati come annualità didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), il che lascia intendere che a rilevare sia il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999; c) nella circostanza che la carta del docente spetti anche ai lavoratori part -time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), che attribuisce al lavoratore part -time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
del resto, che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta confermato dallo stesso , che nella circolare 23 maggio Parte_1
1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente
6 valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico -didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part -time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, nella circostanza che il recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023 abbia sostanzialmente confermato il riferimento annuale, estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» senza ulteriori distinguo;
e) infine, nella valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», esigenza che certamente non può ritenersi sminuita o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. Deve infine darsi atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69/2023 (convertito dalla L. n. 103/2023), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede, all'art. 15, che «
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione, il D.L. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg. contenuta nell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/99. Pur non trovando applicazione ratione temporis alla fattispecie in esame, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500,00 euro va riconosciuto soltanto ai docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999. 5.2. Alla luce dei suesposti principi devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato come il appellante abbia omesso di Parte_1 muovere qualsivoglia censura sulla qualificazione e sulla natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui al ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto dal giudicato;
tanto più che il ha espressamente dichiarato (alla pag. 2 del ricorso di Parte_1
7 appello) di non aver inteso “impugnare la parte della sentenza relativa all'accertamento del diritto, ma esclusivamente quella con la quale il Tribunale ha disposto la condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che sarebbe dovuto essere stato accreditato sulla carta del docente per ogni annualità per la quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti”, sicché si è doluto solo del quantum della prestazione. 5.3. Non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno per equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”; chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento dell'obbligazione Parte_1 attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 5.4. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, di aver svolto la propria attività di insegnante, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/201 e 2021/2022 ed il non ha mai Parte_1 contestato che la docente sia a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. Pertanto, in applicazione dei principi innanzi esposti la domanda va qualificata come di adempimento in forma specifica e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, laddove in capo alla permane l'interesse CP_1 alla prestazione in forma specifica in ragione della sua pacifica perdurante iscrizione
8 nelle graduatorie;
sicché le va riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta del docente in misura piena per le ragioni in precedenza evidenziate.
6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi in favore dell'appellata il diritto a fruire della carta del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con la conseguente condanna del ad ottemperare in tal senso, Parte_1 con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
7. Resta assorbita ogni altra questione.
8. Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua – liquidata come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore del difensore antistatario – a carico del appellante, in forza della Parte_1 sua prevalente soccombenza. Deve invece dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello, attesa la contumacia in detto grado dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con Parte_1 ricorso depositato il 21 marzo 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Trani in data 6 febbraio 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il all'attribuzione, in favore Parte_1 dell'appellata, della carta del docente per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994;
- condanna il appellante al pagamento, in favore della controparte, della metà Parte_1 delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida nell'intero in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Capacchione, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese processuali del giudizio di primo grado nella metà residua;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello. Così deciso in Bari, il 14 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
9 Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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