Rigetto
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/07/2025, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06124/2025REG.PROV.COLL.
N. 05323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5323 del 2022, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Sna - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Commissione Interministeriale Ripam, Presidenza della Repubblica, Ministero della Pubblica Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Bertani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13458/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Francesca Picardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha impugnato l’art. 2 del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020, con cui la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha indetto il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di n. 210 dirigenti nelle amministrazioni dello Stato. In particolare il ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 7, comma 2, d.P.R. n. 70 del 2013, 2, comma 1, del bando di concorso; 16, comma 2, d.lgs. n. 398 del 1997; 1, 2, 15, 17, 41, 46, 47 della legge n. 247 del 2012; e del d.P.C.M. n. 80 del 2018, oltre all’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, essendogli preclusa la partecipazione al concorso, nonostante il possesso, da parte sua, del titolo di avvocato e, cioè, di un titolo superiore e assorbente rispetto ad uno di quelli utili alla partecipazione al concorso (diploma di scuola di specializzazione per le professionali legali). Ha, inoltre, dedotto l’illegittimità del regolamento di delegificazione (d.P.R. n. 70 del 2013) e conseguentemente quella derivata dal bando per eccesso di potere delegato, per non conformità del regolamento al modello generale di delegificazione, per violazione del principio di separazione dei poteri, oltre all’illegittimità costituzionale della delega per assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.
2. Il T.a.r. ha accolto il primo motivo di ricorso in ossequio al principio dell’assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, pur riconoscendo la specificità del caso in esame, in cui il titolo assorbente, diversamente da quello assorbito (titolo di specializzazione), è costituito da un’abilitazione professionale conseguita all’esito dello specifico percorso formativo e di tirocinio disciplinato dalla legge professionale forense, ma ha evidenziato che “scuole di specializzazione per le professioni legali …hanno lo scopo di formare i futuri magistrati, avvocati e notai…l’avvenuto conseguimento del titolo di avvocato, quindi, costituisce un quid pluris rispetto al possesso del diploma di SSPL in quanto dimostra che quel soggetto possiede già (ed ad un livello superiore) le competenze e le conoscenze tecniche richieste dal titolo post lauream”.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola Nazionale della Pubblica amministrazione, la Formez PA, la Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam, la Presidenza della Repubblica, il Ministero della Pubblica Amministrazione hanno appellato la sentenza in esame, lamentando, da un lato, l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e, dall’altro lato, l’erroneità della sentenza, visto che il ricorrente appellato, dipendente pubblico, pretende di partecipare al concorso senza il requisito dei 5 anni di servizio (requisito previsto sia dalla disciplina generale sia dalla lex specialis) e con i requisiti previsti per i soggetti che non sono dipendenti di ruolo, peraltro, proponendone una interpretazione contro la lettera, che equipara titoli diversi per natura e funzione, tra di loro non sovrapponibili, in quanto disomogenei (e, cioè, un titolo di studio ed uno professionale).
4. -OMISSIS- si è costituito contestando la fondatezza dell’appello e riproponendo i motivi assorbiti.
5. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve rilevarsi che, a prescindere dalla impropria formulazione, la Presidenza della Repubblica non si è limitata a riproporre l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma ha proposto sul punto un motivo di appello principale, denunciando l’omesso esame dell’eccezione, oltre che l’erroneità della sua mancata estromissione dal giudizio.
Il motivo non può, tuttavia, trovare accoglimento, in quanto, sebbene la Presidenza della Repubblica non sia l’autore sostanziale di nessuno degli atti impugnati, resta, comunque, l’autore, sia pure solo formale, del d.P.R. impugnato in primo grado (d.P.R. n. 70 del 2013), per cui, a prescindere dalla necessità del suo coinvolgimento in giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, non può escludersi il suo interesse alla difesa del regolamento e non può disporsene l’estromissione.
2. Neppure può accogliersi il secondo motivo, avente ad oggetto l’erronea applicazione del principio dell’assorbimento del titolo inferiore, richiesto dalla lex specialis, con quello superiore del candidato.
Questo Consiglio Stato ha recentemente affermato che il principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore è erroneamente applicato nei rapporti tra il titolo professionale dell’abilitazione forense ed il titolo di studio del diploma di specializzazione, visto che “il superamento dell’esame di abilitazione (…) non dimostra affatto il possesso di tutte le conoscenze che le Scuole offrono (..), essendo queste dirette a formare figure professionali eterogenee (e, soprattutto, a fornire gli strumenti necessari per la preparazione a concorsi ed esami diversi, ciascuno connotato da proprie peculiarità)” e che, pertanto, il principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore è erroneamente applicato nei rapporti tra l’abilitazione forense e il diploma delle scuole di specializzazione (Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2025, n. 551). Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, tale isolato precedente non è condivisibile, in quanto, pur essendo le scuole di specializzazione per le professioni legali strumentali alla formazione di figure professionali diverse, tali professionalità, nelle loro specificità, presentano una base comune ed omogena e, cioè, richiedono un approfondimento pratico-teorico delle materie giuridiche, necessario ai fini, da un lato, dell’individuazione delle corrette soluzioni giuridiche rispetto alle fattispecie concrete e, dall’altro lato, della redazione di atti processuali e contratti. Da tale premessa consegue che il superamento dell’esame di avvocato, così come del concorso per magistrato o per notaio, integrano tutti, indifferentemente, un quid pluris rispetto al possesso del diploma delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, in quanto, in tutti e tre i casi, il soggetto dimostra di avere effettivamente acquisito le competenze che le scuole si propongono di offrire, per cui non si può negare che possegga le medesime conoscenze corrispondenti al titolo post lauream. Invero, il soggetto che ha conseguito il diploma di specializzazione potrebbe non ottenere l’abilitazione forense e non superare i concorsi per magistrato o notaio: risultati che rappresentano tutti un livello più elevato del percorso professionale giuridico rispetto alla mera titolarità del diploma di specializzazione. Peraltro, i percorsi professionali di avvocato, magistrato e notaio sono alternativi tra di loro, ma, nella prospettiva della formazione comune, sottesa alle scuole di specializzazione per le professioni forensi, se ne può predicare un’equipollenza, per cui non è corretto ritenere che la scuola offra un patrimonio di conoscenze più esteso di quello richiesto per l’esercizio di una sola delle tre professioni in esame. Pertanto, va confermato il principio, affermato nella sentenza impugnata, secondo cui il conseguimento dell’abilitazione forense è un titolo superiore rispetto al possesso del diploma di scuola di specializzazione per le professioni forensi e, dunque, un titolo assorbente rispetto a quello richiesto nel bando come requisito di partecipazione, in quanto dimostra che quel soggetto possiede già (ed ad un livello superiore) le competenze e le conoscenze tecniche richieste dal titolo post lauream – competenze e conoscenze che, nella loro specificità, sono comuni ed omogenee rispetto ai tre possibili percorsi professionali, alternativi tra di loro, alla cui preparazione le scuole tendono.
3. In definitiva, l’appello deve essere rigetto. Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’inesistenza di un orientamento consolidato in ordine alla questione affrontata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, svoltasi da remoto, del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO