Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1707/2024
IL GIUDICE
Letti gli atti, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo alla scadenza del termine per il deposito di note scritte;
rilevato che il ricorrente ha promosso accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza;
considerato che
l ha resistito in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito economico e deducendone, nel merito, l'infondatezza; rilevato, invero, che l'assegno mensile di assistenza è una prestazione economica erogata dall a favore dei soggetti che hanno un'invalidità civile pari almeno al CP_1
74% e un reddito personale annuo inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge
(per il 2023, inferiore a euro 5.391,88); ritenuto che nell'anno 2023, anno in cui ha presentato la domanda Parte_1 amministrativa, risultava titolare di un reddito personale pari ad € 12.241,00 (cfr. allegati 1-9 produzione ) e, dunque, superiore alla soglia normativamente prevista CP_1 per poter accedere alla prestazione richiesta con l'odierno ricorso;
ritenuto che
, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire;
rilevato che, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza, le spese di lite vanno compensate;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Termini Imerese, 19.03.2025
Si comunichi
IL GIUDICE
Dott.ssa Chiara Gagliano