TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6602 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Parte_1
Martino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Mario
Fabio n. 12;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Filippo Carinci presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Battipaglia alla via Mazzini n. 116;
- RESISTENTE - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 , sul Parte_1
presupposto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
dall'1.10.2013 al 18.1.2019 senza, tuttavia, ricevere tutte le spettanze retributive in particolare in rapporto all'orario di lavoro osservato (di fatto full-
time a dispetto del formalizzato part-time), chiedeva la condanna dell'ormai ex
datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di 97.181,89 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem
[...]
e chiedendo la condanna per lite temeraria di parte ricorrente anche ai sensi soltanto del terzo comma dell'art. 93 c.p.c.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è inammissibile in forza del principio del ne Parte_1
bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. Il divieto di giudicare due volte sulla medesima
res giudicanda si traduce, tra l'altro, nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto e il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 c.c. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dall'art. 2909 c.c.
Orbene, nel caso di specie, risulta documentato (si vedano gli allegati alla memoria difensiva di parte resistente tempestivamente costituitasi in giudizio)
che per le medesime spettanze retributive oggetto del presente giudizio la
[...]
nel 2020 già aveva instaurato innanzi a codesto Tribunale causa di Pt_1
lavoro (R.G. n. 2411/2020) poi definita con sentenza n. 1029/2023 non appellata e, quindi, ormai passata in giudicato.
La stessa formulazione letterale del ricorso risulta sostanzialmente identica a quella del precedente giudizio. Anche l'importo chiesto è identico. La
[...]
ha instaurato un giudizio per finalità identiche a quelle costituenti lo Pt_1
scopo e il petitum del primo.
Tanto preclude in radice qualsiasi vaglio nel merito delle varie questioni implicate e giustifica la condanna alle spese di lite di parte ricorrente per il generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel rilevare l'identità dei due ricorsi impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
Ricorrono poi i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi,
non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé
l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U,
9912/2018; Cass. 19948/2023).
E invero, sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della
[...]
non osservando quel grado minimo di diligenza che le avrebbe Pt_1
consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, alla luce non solo della pendenza di un procedimento preventivamente instaurato in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e dell'emissione della relativa sentenza, ma anche del passaggio in giudicato di tale sentenza, dell'esecuzione delle statuizioni ivi contenute e dell'accettazione di tali statuizioni.
S'impone, quindi, la condanna della ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c. che si liquida equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6602 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell delle Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.360,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
3) condanna la al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 5.360,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6602 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Parte_1
Martino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Mario
Fabio n. 12;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Filippo Carinci presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Battipaglia alla via Mazzini n. 116;
- RESISTENTE - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 , sul Parte_1
presupposto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
dall'1.10.2013 al 18.1.2019 senza, tuttavia, ricevere tutte le spettanze retributive in particolare in rapporto all'orario di lavoro osservato (di fatto full-
time a dispetto del formalizzato part-time), chiedeva la condanna dell'ormai ex
datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di 97.181,89 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem
[...]
e chiedendo la condanna per lite temeraria di parte ricorrente anche ai sensi soltanto del terzo comma dell'art. 93 c.p.c.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è inammissibile in forza del principio del ne Parte_1
bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. Il divieto di giudicare due volte sulla medesima
res giudicanda si traduce, tra l'altro, nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto e il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 c.c. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dall'art. 2909 c.c.
Orbene, nel caso di specie, risulta documentato (si vedano gli allegati alla memoria difensiva di parte resistente tempestivamente costituitasi in giudizio)
che per le medesime spettanze retributive oggetto del presente giudizio la
[...]
nel 2020 già aveva instaurato innanzi a codesto Tribunale causa di Pt_1
lavoro (R.G. n. 2411/2020) poi definita con sentenza n. 1029/2023 non appellata e, quindi, ormai passata in giudicato.
La stessa formulazione letterale del ricorso risulta sostanzialmente identica a quella del precedente giudizio. Anche l'importo chiesto è identico. La
[...]
ha instaurato un giudizio per finalità identiche a quelle costituenti lo Pt_1
scopo e il petitum del primo.
Tanto preclude in radice qualsiasi vaglio nel merito delle varie questioni implicate e giustifica la condanna alle spese di lite di parte ricorrente per il generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel rilevare l'identità dei due ricorsi impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
Ricorrono poi i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi,
non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé
l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U,
9912/2018; Cass. 19948/2023).
E invero, sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della
[...]
non osservando quel grado minimo di diligenza che le avrebbe Pt_1
consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, alla luce non solo della pendenza di un procedimento preventivamente instaurato in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e dell'emissione della relativa sentenza, ma anche del passaggio in giudicato di tale sentenza, dell'esecuzione delle statuizioni ivi contenute e dell'accettazione di tali statuizioni.
S'impone, quindi, la condanna della ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c. che si liquida equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6602 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell delle Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.360,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
3) condanna la al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 5.360,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro