Sentenza 23 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2004, n. 13806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13806 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT UN, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVENE RAFFAELE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 17/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/05/2004 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 i RO NE, quale creditore ammesso al passivo nella procedura fallimentare aperta presso il Tribunale di La Spezia a carico di IZ MU in data 10 febbraio 1990 ed ancora pendente, si rivolse alla Corte di appello di Torino chiedendo che si accertasse la violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, per brevità, Convenzione), con conseguente responsabilità del Ministero della giustizia, perché la procedura fallimentare in questione era ancora aperta ad oltre 11 anni dal suo avvio. La parte ricorrente, quindi, chiese la condanna del detto Ministero al pagamento della somma di lire quaranta milioni, con interessi e spese, quale adeguato ristoro per il danno morale subito, previa valutazione della durata della procedura e delle profonde ripercussioni personali, sociali e familiari. La parte ricorrente aggiunse che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in data 1 marzo 2001, pronunziando su un ricorso proposto da altro cittadino italiano, creditore ammesso al passivo del medesimo fallimento, aveva accertato la responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al pagamento di lire 28 milioni a titolo di danno morale.
Il Ministero della giustizia si costituì per resistere alla domanda, chiedendo che questa fosse dichiarata inammissibile o respinta. La Corte di appello di Torino, col decreto indicato in epigrafe, dichiarò inammissibile il ricorso e condannò la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte territoriale, per quanto qui rileva, richiamata la normativa di cui alla legge n. 89 del 2001, osservò che il legislatore - nel dettare le regole in essa contemplate - aveva prospettato una fattispecie sostanziale assimilabile allo schema generale di cui all'art. 2043 cod. civile. Tale fattispecie (correlata alla violazione dell'art. 6, par, 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) era integrata da un comportamento lesivo (costituito dalla durata del processo oltre il termine ragionevole, ossia dalla violazione della citata norma convenzionale), dal nesso causale tra tale violazione e il danno, dalla sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale (nozione da interpretare in armonia con l'ordinamento positivo nazionale). La Corte di merito continuò rilevando che, nel quadro della fattispecie sostanziale descritta dalla legge n. 89 del 2001, ed in base ai principi generali del vigente ordinamento processuale, il ricorrente - nell'enunciare le ragioni a fondamento della propria azione - non poteva esimersi dal dedurre, accanto all'elemento del fatto lesivo costituito dalla durata "irragionevole" del processo, anche gli ulteriori elementi, costituiti dal pregiudizio morale, biologico o patrimoniale da lui subito e dal nesso causale collegante tale pregiudizio al fatto lesivo. La norma, infatti, non prevedeva una mera sanzione sic et simpliciter consequenziale alla durata irragionevole del processo, ma accordava al soggetto pregiudicato "una riparazione indennitaria, anche se non pienamente risarcitoria", come era dato desumere dal richiamo all'art. 2056 del codice civile e, con esso, agli artt. 1223, 1226 e 1227 dello stesso codice. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente non aveva allegato le ragioni poste a base della domanda, limitandosi a dedurre l'esistenza di un danno morale senza indicare neppure in quale forma di sofferenze lo stesso si fosse concretato, senza alcun riferimento alla sua personale e soggettiva situazione ma spendendo considerazioni del tutto generiche, riferite peraltro alle conseguenze dell'insolvenza del MU e non ai pregiudizi connessi alla protratta insoddisfazione della specifica domanda giudiziale cui il presente giudizio si riferiva. Nè l'omessa deduzione poteva essere colmata dal riferimento alle "profonde ripercussioni personali, sociali e familiari subite dall'attore", trattandosi di espressione tautologica e priva di ogni concreto contenuto.
Ad avviso della Corte torinese, dunque, l'assoluta genericità della causa petendi rendeva la domanda di cui al ricorso inammissibile. Avverso il suddetto decreto la parte privata indicata in epigrafe (Zito Assunta, quale erede di RO NE) ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il resistente ha eccepito la nullità del ricorso per Cassazione, "in quanto sottoscritto da persona non identificabile e comunque certamente diversa sia dall'avvocato cui in epigrafe si dichiara il conferimento di procura speciale, sia da chi ha autenticato la firma della parte nella procura speciale (dunque, per tale verso la procura è di per sè inefficace)".
L'illegittimità della sottoscrizione del ricorso (e, nella specie, anche dell'autentica della procura) determinerebbe la nullità dell'atto.
L'eccezione non è fondata.
Nell'epigrafe del ricorso la parte ricorrente è rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giovene, "come da procura speciale posta in calce al presente atto". Il ricorso, poi, reca in calce la sottoscrizione del difensore (a fianco della data) e tale firma, apposta in forma contratta, è in realtà poco leggibile. Ma subito dopo si trova la procura speciale conferita al difensore avv. Giovene Raffaele, con l'autentica del medesimo difensore che, ancorché di difficile lettura (come molte sottoscrizioni), è compatibile col nome GI.
Orbene, il collegio non ignora il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il carattere non leggibile della firma del difensore non rende il ricorso per Cassazione inammissibile, quando però non ne sia contestata la provenienza. Tuttavia, ritiene che nella specie la contestazione sollevata non sia idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, perché: a) sia nell'intestazione dell'atto sia nella procura speciale il nome completo del difensore è ben specificato;
b) il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso è integrato dalla sottoscrizione che ha autenticato la procura;
c) l'apposizione di entrambe le firme in calce all'atto, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a "persona non identificabile".
Ne deriva il rigetto dell'eccezione.
2. Il resistente ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, che sarebbe carente della c.d. autosufficienza. La parte ricorrente, infatti, non avrebbe indicato gli estremi concreti della fattispecie, in particolare trascurando di chiarire quanto l'ammissione del suo credito sia stata documentata, quando sia avvenuta, quale ne fosse l'ammontare, quale il grado di privilegio e così via. In sostanza non avrebbe spiegato "quale fosse la durata del procedimento o il grado della sua infondatezza". L'eccezione non ha fondamento.
Il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione postula che tale atto debba contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato, ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di fare rinvio e di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso (ex multis e tra le più recenti: Cass., 5 settembre 2002, n. 12905; 28 agosto 2002, n. 12596). Nel caso in esame - fermo il punto che il decreto impugnato è un provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione, sicché il suo contenuto decisorio resta circoscritto a tale questione (pregiudiziale) di rito - il ricorso per Cassazione è diretto appunto a censurare sotto diversi profili la suddetta declaratoria ed espone in modo sufficiente le ragioni addotte a sostegno delle censure formulate, onde il principio di autosufficienza è rispettato, mentre gli elementi cui il resistente si richiama attengono in realtà alla fondatezza della domanda e, quindi, al merito. Il Ministero sostiene anche che, in effetti, il decreto impugnato avrebbe dichiarato non l'inammissibilità ma la manifesta infondatezza della pretesa azionata;
ed aggiunge che, se la formula dell'inammissibilità, adottata dalla Corte territoriale, dovesse essere intesa in senso proprio, il ricorso per Cassazione sarebbe inammissibile perché non sarebbero state proposte censure avverso la pronuncia d'inammissibilità.
Questa tesi non è fondata.
Quanto al primo profilo, il provvedimento impugnato è, in modo inequivoco, un decreto dichiarativo dell'inammissibilità della domanda di equa riparazione, per assoluta genericità della causa petendi;
e gli argomenti esposti risultano funzionali a tale pronunzia, ancorché in alcuni passaggi della motivazione si debba registrare una certa sovrapposizione tra profili attinenti all'ammissibilità e profili riguardanti la prova (e, quindi, il merito).
Quanto alla asserita inammissibilità del ricorso per Cassazione, per carenza di censure avverso la declaratoria d'inammissibilità della domanda, si deve osservare che il ricorso in esame è diretto proprio a censurare il decreto impugnato (nell'intero suo contenuto), che, dunque, contrariamente all'assunto del resistente è investito in toto dall'impugnazione.
3. Con l'unico, articolato mezzo di Cassazione la parte ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" afferma, in primo luogo, che il riferimento dei giudici torinesi all'art. 2043 c.c. sarebbe errato. Infatti la questione andrebbe risolta al di fuori dello schema dell'illecito aquiliano, nel quale la dimostrazione del danno sarebbe de plano a carico di chi ne pretende il risarcimento, mentre all'equa riparazione, come già affermato da questa Corte, andrebbe riconosciuta natura indennitaria e non risarcitoria.
L'art. 6 della Convenzione affiderebbe allo Stato la tutela dei diritti in essa previsti, ponendo a suo carico un'obbligazione di risultato (nella specie, la celebrazione del processo in termini ragionevoli), spettando allo Stato medesimo predisporre i sistemi processuali e l'organizzazione di personale e di mezzi funzionali a tale scopo. Pertanto, pur prescindendo da negligenze di organi o soggetti determinati, l'accertata violazione del termine ragionevole sarebbe sempre imputabile allo Stato, dando luogo al diritto del cittadino ad un'equa riparazione, che non sarebbe diritto al risarcimento del danno bensì ad un indennizzo equitativamente liquidato dal giudice, come dovrebbe evincersi dagli enunciati contenuti nella normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 ("diritto ad un'equa riparazione", art. 2, comma 1; "riparazione", art. 2, comma 3; art. 3, comma 1, art. 4).
Del resto, ricondurre l'erogazione delle somme agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili sarebbe del tutto incongruo se si trattasse di risarcimenti conseguenti all'accertamento di un illecito.
Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 2043 c.c., per farne discendere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità della causa petendi. sarebbe dunque infondato, in quanto, alla stregua delle suddette considerazioni, nella domanda di equa riparazione tale causa sarebbe sufficientemente identificata con l'indicazione del carattere non ragionevole del tempo processuale trascorso tra domanda e decisione. L'onere probatorio, quindi, non si sarebbe potuto configurare nei termini indicati nel decreto impugnato e, peraltro, i giudici torinesi avrebbero avuto a disposizione ogni elemento per valutare, nella fattispecie, la violazione del principio della durata ragionevole del processo, alla stregua dei criteri contemplati dalla legge n. 89 del 2001. Infatti, sarebbe stata prodotta ampia documentazione relativa alla procedura fallimentare MU, sicché, anche qualora si volesse ricondurre la fattispecie allo schema dell'art. 2043 c.c., l'istante avrebbe assolto ogni conseguente onere probatorio.
Inoltre, l'esistenza di un rilevante pregiudizio morale sarebbe stata certa nel suo collegamento causale con la violazione del diritto di cui all'art. 6 della Convenzione, agevolmente operabile alla stregua dei dati documentali a disposizione della Corte d'appello. Ancora, sarebbe stata violata la ratio della normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 che imporrebbe un diretto riferimento, ai fini della definizione dei ricorsi promossi in materia di equa riparazione, alla giurisprudenza della Corte europea (C.E.D.U.), come sarebbe dato evincere sia dai lavori preparatori, sia dal tenore dell'art. 2 della legge citata e, segnatamente, dal riferimento in esso contenuto all'art. 6 della Convenzione (ratificata e resa esecutiva in Italia), nonché dal ruolo che nella Convenzione medesima è assegnato alla C.E.D.U..
Orbene, la Corte di Torino avrebbe applicato la normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 sulla base di una interpretazione del tutto difforme dai consolidati indirizzi giurisprudenziali della Corte di ST, trascurando di considerare che questa si era già pronunciata sulla stessa vicenda concreta (fallimento MU), accogliendo il ricorso presentato da altro creditore ammesso al passivo (UR).
La mancata considerazione della necessità di un'applicazione della legge nazionale, orientata secondo gli indirizzi giurisprudenziali della C.E.D.U., emergerebbe sotto più profili, sia quanto alla "condotta colposa dello Stato italiano" (nell'ottica della Corte europea), sia quanto alla lesione del diritto dell'istante al rispetto del termine ragionevole.
Infine, errata ed ingiusta sarebbe la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso è fondato, nei sensi in prosieguo indicati. Si deve premettere che la causa petendi s'identifica con il fatto costitutivo della pretesa fatta valere, cioè non solo e non tanto con le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata ma anche, e soprattutto, con le circostanze che la parte pone a base della propria domanda (cfr. Cass., 27 ottobre 2000, n. 14142; 13 dicembre 1996, n. 11157). Ciò posto, si osserva che la legge 24 marzo 2001, n. 89, nell'art. 2 (primo comma) attribuisce il diritto ad un'equa riparazione alla parte, che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione medesima.
Il secondo comma di detta norma stabilisce che, nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
Il terzo comma detta le regole per determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 cod. civile. Il successivo art. 3 disciplina il procedimento, che è modellato sul rito dei procedimenti in Camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.). Nell'interpretazione di detta normativa questa Corte ha già chiarito che l'equa riparazione - nella normativa medesima prevista - integra un credito a contenuto indennitario e non risarcitorio, derivante dall'inosservanza dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, con lesione del diritto della persona alla definizione della propria causa in un termine ragionevole (Cass., 13 febbraio 2003, n. 2148; 22 gennaio 2003, a 920; 26 luglio 2002, n. 11046). In questo quadro, con l'allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente il qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri in proposito elaborati dalla Corte europea, l'istante offre il titolo della propria richiesta indennitaria (Cass., 7 febbraio 2003, n. 1822), ed identifica quindi la causa petendi della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato in conseguenza dell'addotta violazione.
La legge, poi, demanda all'interprete (e, segnatamente, al giudice) accertare la violazione e determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 c.c., in base ai criteri dalla legge stessa dettati. Ciò emerge con chiarezza dal tenore dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 89 del 2001. E, peraltro, è anche coerente con il modello procedimentale adottato, cioè con il rito camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme, nonché dal potere del giudice di assumere informazioni e di decidere in base ad esse (il che postula necessariamente un minor rigore nella valutazione dei poteri di allegazione incombenti sulle parti).
Nel caso in esame, come emerge dalla narrativa del provvedimento impugnato, la parte ricorrente aveva chiesto che si accertasse la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, adducendo la propria qualità di creditore ammesso al passivo in una procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di La Spezia fin dal 10 febbraio 1990 ed ancora aperta ad oltre 11 anni dal suo inizio, sostenendo di aver subito un danno morale per tale durata, in conseguenza delle profonde ripercussioni personali, sociali e familiari, e rimarcando che la C.E.D.U., in data 1 marzo 2001, giudicando su un ricorso promosso da altro cittadino italiano, creditore ammesso al passivo della medesima procedura fallimentare, aveva accertato la responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al pagamento di lire 28 milioni a titolo di danno morale.
In relazione alla domanda così proposta la pronunzia d'inammissibilità emessa dalla Corte torinese non è conforme a diritto.
In primo luogo è inesatto, per quanto sopra detto, il riferimento all'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., trattandosi invece di fattispecie a carattere indennitario (come, del resto, lo stesso decreto impugnato finisce per affermare). L.' quindi erronea la ricostruzione di tale fattispecie, operata (in termini generali) nel detto decreto e che ha costituito il presupposto dal quale il tessuto argomentativo del provvedimento ha preso le mosse.
Invero, va rilevato che la Corte distrettuale, pur richiamando i contenuti della legge n. 89 del 2001, in realtà non ha tenuto conto dei relativi precetti, ragionando soltanto secondo lo schema logico di cui all'art. 2043 c.c. e limitandosi a porre l'accento su (presunte) carenze di allegazione concernenti l'esistenza del danno morale e il nesso di causalità, da cui ha desunto l'asserito carattere generico della causa petendi.
Si deve però osservare che la parte ricorrente - adducendo la sua qualità di creditore ammesso nella procedura concorsuale, indicando la data in cui tale procedura era iniziata, precisando che essa era ancora pendente e richiamando lo specifico precedente costituito dalla sentenza pronunziata dalla Corte di ST in relazione alla medesima procedura - aveva sufficientemente allegato e dimostrato (in concreto, cioè con riguardo a quella specifica procedura) le circostanze addotte a fondamento della sua domanda di equa riparazione (i suddetti elementi non risultano controversi). Spettava poi al giudice accertare, secondo il disposto dell'art. 2 (comma 2) della legge n. 9 del 2001, se la violazione allegata era sussistente, considerando "la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione". Tale indagine andava compiuta in concreto, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, utilizzando i parametri normativi e quelli elaborati in via d'interpretazione dalla giurisprudenza (nazionale ed internazionale) e valutando eventuali peculiarità della vicenda idonee a giustificare un prolungamento del termine di durata della procedura o ad escludere la riferibilità del ritardo a disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria. La Corte torinese - erroneamente trasferendo su una presunta esigenza di specificazione della causa petendi quello che invece doveva essere il risultato della suddetta indagine, demandata ex lege al giudice - si è in realtà sottratta al menzionato accertamento, incorrendo proprio nel vizio che ha addebitato alla parte ricorrente, cioè limitandosi ad una valutazione astratta ed avulsa da ogni riferimento alle circostanze del caso concreto. Così operando, essa è incorsa in violazione dell'art. 2 (comma 2) della legge n. 89 del 2001 e dello stesso art. 6, par. 1, della Convenzione, la cui normativa è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione (l. 4 agosto 1955, n. 848), onde ha il valore di fonte normativa primaria (Cass., 8 luglio
1998, n. 6672). Ed altra violazione della citata normativa (violazione del pari denunciata dalla parte ricorrente) si rinviene nella circostanza che la Corte di merito, ad onta della specifica allegazione di detta parte, ha ignorato la pronuncia emessa dalla Corte di ST il 1 marzo 2001, nella causa promossa da TO UR e relativa alla stessa procedura fallimentare della quale qui si discute.
Infatti, pur se le sentenze della Corte di ST (in tema d'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione) non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano, esse, nondimeno, costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica per tale giudice (così Cass., 19 novembre 2002, n. 16262; v. anche Cass., 26 luglio 2002, n. 11046, in motivazione, e da ultimo Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338, 1339, 1340), il quale dunque deve farsi carico del contenuto di quelle decisioni, eventualmente esponendo i motivi in base ai quali - e in relazione alle circostanze del caso concreto - ritiene di dover pervenire ad un risultato ermeneutico diverso. Nella fattispecie, l'aver trascurato la sentenza della C.E.D.U. vizia il provvedimento impugnato perché non è stata considerata la rilevanza che quella pronuncia rivestiva nell'enunciazione dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, ai fini della specificazione della causa petendi.
Quanto all'argomento secondo cui la parte ricorrente, pur deducendo l'esistenza di un danno morale, non avrebbe indicato gli elementi costitutivi di tale danno e gli elementi di collegamento causale tra il pregiudizio dedotto e il fatto costitutivo prospettato, si deve osservare che, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda (e, quindi, nell'ambito della definizione della causa petendi), è sufficiente l'allegazione del pregiudizio psichico subito come conseguenza dell'irragionevole durata della procedura (nel caso di specie, come risulta anche dal decreto impugnato, la parte privata aveva fatto riferimento a profonde ripercussioni personali, sociali e familiari). Infatti, il danno non patrimoniale, per sua stessa natura, non si presta ad una precisa determinazione delle sue componenti, attinenti alla sfera soggettiva dell'istante. Appartiene, poi, ad una fase successiva, e cioè al merito (che la Corte distrettuale non ha esaminato), l'accertamento - cui può farsi luogo mediante ricorso a presunzioni, a fatti notori ed a nozioni di comune esperienza - circa l'effettiva sussistenza di tale danno (liquidabile con valutazione equitativa: cfr. in particolare Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1340 cit.), accertamento in relazione al quale la Corte territoriale è tenuta ad esporre una motivazione non elusiva, dando conto delle ragioni che l'abbiano indotta ad escludere la sussistenza del danno allegato dalla parte o che, viceversa, l'abbiano convinta dell'esistenza del danno medesimo Conclusivamente, ed alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto (restando assorbita l'ultima censura, concernente il regolamento delle spese processuali), il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Torino che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004