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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 713/2024, riservata a decisione il 9.7.2025 e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Carlo Perrozzi giusta procura rilasciata in calce Parte_1 dell'atto d'appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto, Corso Palizzi n.37;
appellante e
CP_1
appellata contumace avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 45/2024 relativa al procedimento civile iscritto al n°
507/2023, pubblicata in data 7.02.2024 avente ad oggetto: azione di rilascio.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
45/2024 emessa dal Tribunale di Vasto, depositata in data 07.02.2024, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
Ritenere e dichiarare che nessun diritto ha la convenuta appellata a detenere l'immobile CP_1 sito in Vasto alla Via Quattrocchi, civico 10, posto al primo e secondo piano, dell'estensione di mq. 270, terrazzo e sottotetto, riportato in Catasto al fl. 39 p.lla 807, subalterno 9 ed il secondo, sito nella stessa
Via Quattrocchi, sottostante l'immobile di cui in precedenza e cioè locale magazzino deposito dell'estensione di mq. 291, pS1 cat C, riportato in Catasto al fl. 39, p.lla 807, sub 8, per effetto della dichiarazione di fallimento statuita dalla sentenza del Tribunale di Roma nr. 776/90, fall. nr. 49245, emessa in data 5 aprile 1990, con cui , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Quattrocchi nr. 10, quale socia illimitatamente responsabile della MAGAZZINI D'AMICO S.N.C. veniva
[... dichiarata personalmente fallita ed ordinare alla stessa rilascio in favore del successore acquirente
. Con vittoria di spese ed onorari dei giudizi.” Parte_1 FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni diversa Parte_1 CP_1 richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 2.905,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.
3. Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1 di Vasto, per ivi sentirne dichiarare l'abusiva ed illegittima occupazione, con ordine di CP_1 immediato rilascio, da parte della stessa, di due immobili siti in Vasto alla Via Quattrocchi, civico 10, distinti catastalmente al Foglio 39 p.lla 807 sub 8 e 9.
Il ricorrente esponeva, riepilogando pregresse vicende, di avere acquistato la titolarità sugli immobili,
a seguito di regolare atto di vendita trascritto in data 30 aprile 2008 al n. 9297, da al Persona_1 quale erano pervenuti, unitamente ad altri beni, a seguito di decreti di trasferimento del Tribunale di
Roma del 28 febbraio, 4 giugno e 28 ottobre 2003, essendone il predetto risultato aggiudicatario nella procedura fallimentare n.49245, apertasi il 5 aprile 1990 a carico della Snc Magazzini D'Amico e della
. CP_1
Esso , quindi, con raccomandata a mani del 2.09.2008 consentiva, inizialmente, la permanenza Pt_1 temporanea negli immobili a invitando, comunque, la stessa al celere rilascio per poi, a CP_1 seguito dell'inerzia dell'occupante, inviare successiva diffida alla quale seguiva l'esperimento negativo della conciliazione ed, infine, una precedente citazione innanzi al Tribunale di Vasto al fine di accertare la propria titolarità sull'immobile con il conseguente ordine di immediato rilascio del bene.
Il suindicato Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda per non avere l'attore fornito, sulla base della
“probatio diabolica”, la prova della titolarità degli immobili controversi in capo al proprio dante causa
( e ) oltre che in capo ai diversi danti causa di questi ultimi, fino a Persona_1 Controparte_2 dimostrare un acquisto a titolo originario della proprietà oppure il periodo occorrente per l'usucapione.
Riferiva, quindi, , che al fine di ottenere la suindicata integrazione probatoria, provvedeva Pt_1 dopo la sentenza ad accedere agli atti del fascicolo fallimentare ove appurava non solo l'esistenza di plurimi errori contenuti nei decreti di trasferimento, emendati solo in seguito, ma anche che la medesima era stata anch'essa dichiarata fallita quale socia illimitatamente responsabile CP_1
e che essa era, pertanto, detentrice indebita anche del sub 8 del medesimo immobile.
Per tale motivo, l'appellante deduceva che sarebbe stata, in ogni caso, tenuta CP_1 all'immediato rilascio dei beni de quo anche in forza delle prescrizioni contenute nei decreti di trasferimento.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e chiedeva disporsi il mutamento del rito, attesa la complessità della controversia chiedendo, in caso di mancato accoglimento di quest'ultima richiesta, la chiamata in garanzia del terzo Nel merito, eccepiva la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Persona_1 essendosi formato il giudicato in virtù della sentenza n.59/2018 precedentemente emessa dal
Tribunale di Vasto, insistendo in ogni caso, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente ed all'esito veniva decisa come sopra, ovvero con pronuncia di inammissibilità per preesistente giudicato.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la parte soccombente articolando un unico motivo che si andrà ad esaminare.
non si è costituita in giudizio e con ordinanza del 22 gennaio 2025 ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
Con ordinanza del 9 Luglio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
5. Con un unico motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, pervenendo ad un giudizio di inammissibilità.
Il Tribunale, al riguardo, ha ritenuto quanto segue.
“La domanda proposta da parte ricorrente va dichiarata inammissibile in quanto coperta da giudicato costituito da sentenza dell'intestato Tribunale n. 59/2018 depositata il 21/2/2018 e mai impugnata.
La sentenza citata ha, invero, respinto, per difetto di prova, la medesima domanda di rivendica oggi riproposta, avente ad oggetto l'appartamento sito a Vasto alla via Quattrocchi n. 10 posto al primo e secondo piano, dell'estensione di mq. 220, terrazzo e sottotetto, riportato in Catasto al foglio 39, p.lla
807, sub. 9, nonché il locale magazzino-deposito sottostante l'abitazione, dell'estensione di mq. 291 riportato in Catasto al foglio 39, p.lla 807, sub. 8.
Lo stesso ricorrente riferisce nel proprio atto introduttivo di aver già proposto azione davanti al
Tribunale di Vasto “perché, riconosciuta la titolarità del suo diritto, venisse ordinato a costoro
l'immediato rilascio dei beni detenuti”, rivelando che “A seguito dell'esperita istruttoria processuale il
Tribunale di Vasto con sentenza nr. 59/2018 del 21.2.2018 rigettava la richiesta di rilascio avanzata dal
ritenuta non provata la domanda” e rappresentando che, “A seguito dell'emissione di tale Pt_1 decisione e sulla scorta di quanto eccepito ed indicato dal Tribunale in ordine alla necessità della integrazione della prova relativa alla titolarità dei beni”, egli avrebbe compiuto quanto necessario al fine di procurarsi la prova della titolarità dei beni.
La sentenza citata è stata versata in atti: il suo esame rivela l'identità dell'odierna causa con quella già decisa in via definitiva con la sentenza n. 59/2018, pacificamente passata in giudicato.
Opera, pertanto, nel caso in esame, il meccanismo di preclusione processuale desumibile dal combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. (giudicato formale) e 2909 c.c. (giudicato sostanziale), in base al quale, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti in relazione ad una specifica domanda, il dictum del giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa. La sussistenza dell'ostacolo rappresentato dal precedente giudicato si radica nella considerazione che nel precedente giudizio il giudice ha proceduto ad un esame del merito della controversia, anche se esauritosi nel riscontrare la carenza probatoria della domanda proposta. Ed invero, una volta che si è proceduto all'esame del merito, non è più possibile riproporre la medesima domanda, anche se la prima è stata rigettata per difetto di prova. La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile.”
L'appellante contesta la pronuncia per avere il primo giudice, innanzitutto, completamente omesso di pronunciarsi sul capo della domanda relativo alla mancanza totale di qualsiasi diritto da parte della CP_ di detenere gli immobili oggetto di controversia, in ragione della circostanza che la stessa era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 4 aprile 1990 quale socia illimitatamente responsabile della Magazzini D'Amico s.n.c. e gli immobili erano stati trasferiti in seguito ad aste fallimentari con decreti intimanti il rilascio all'aggiudicatario.
CP_ La deduzione è rilevante perché il fallimento della , sia pur chiuso con decreto del 9.5.2018, e l'aggiudicazione dei beni fallimentari in favore del dante causa del , erano circostanze Per_1 Pt_1 che la rendevano palesemente occupante sine titulo, il che equivale a far ritenere il Pt_1 legittimato al rilascio, in primo grado, peraltro, richiesto sull'assunto di avere egli acquistato la titolarità sugli immobili di cui ai subalterni 8 e 9 a seguito di atto di vendita trascritto in data 30 aprile
2008 al n. 9297, da al quale erano pervenuti, unitamente ad altri beni, a seguito di Persona_1 decreti di trasferimento del Tribunale di Roma del 28 febbraio, 4 giugno e 28 ottobre 2003, risultandone questi aggiudicatario all'interno della procedura fallimentare n.49245 del 5 aprile 1990 della Snc Magazzini D'Amico.
L'appellante, quindi , si duole fondatamente della statuizione di inammissibilità, non ravvisandosi a suo dire i presupposti giuridici per conferire autorità di giudicato alla precedente sentenza n.59/2018, non ritenendone sussistenti i rigorosi limiti richiesti, essendo la causa petendi tra i due giudizi totalmente differente ( l'una la tutela dei diritti relativi all'acquirente dei beni acquistati e l'altra l'illegittima ultraquindicennale protrazione della detenzione dei beni da parte di un socio dichiarato fallito, in presenza di un legittimo decreto di trasferimento emesso dal giudice fallimentare del Tribunale di
Roma).
6. Le doglianze sono fondate: si osserva che l'appellata detiene i beni in questione in danno di soggetto CP_ che li acquistò da persona, il avente causa dal fallimento della il che non può che Per_1 obbligarla al rilascio in favore dell'appellante.
7. Dalla lettura della sentenza richiamata (n.59/2018), passata in giudicato, si comprende come il giudice che ebbe ad emetterla, nel rigettare la domanda l'avesse qualificata come azione di rivendica ex art. 948 c.c. e avesse ritenuto di disporne il rigetto essendo la stessa carente in ordine all'onere probatorio, nella specie gravante sul ricorrente, non avendo dimostrato, secondo i principi Pt_1 della c.d. probatio diabolica (cfr Cass. Sez.Unite n.7305/2014), la propria titolarità sui beni oggetto di controversia.
Difatti, tale giudizio, finalizzato all'ottenimento della restituzione del bene ed al risarcimento dei danni, presupponeva la prova in capo al ricorrente del proprio diritto di proprietà, come sopra specificato.
Si rammenta che con detta pronuncia la domanda di rivendicazione fu rigettata per difetto di prova, in quanto il in quel processo aveva rivendicato la proprietà solo in base all' atto di vendita Pt_1 trascritto in data 30 aprile 2008 al n. 9297, intercorso con ma nel presente giudizio la Persona_1 causa petendi era diversa, trattandosi di domanda di rilascio proposta come avente causa da soggetto in cui favore erano stati emessi decreti di trasferimento che già a far data dal 2003 obbligavano l'occupante dei beni subastati a rilasciarli.
Il giudicato, però, si forma quando una domanda è accolta o quando è rigettata nel merito e, in particolare, quando la pronuncia di rigetto per carenza probatoria integra un accertamento di merito idoneo a precludere la riproposizione della medesima domanda, anche qualora l'attore intenda supportarla con nuove prove, ma non certo quando viene proposta domanda diversa, come nel caso di specie.
Il motivo di appello, quindi, è fondato, avendo il Tribunale erroneamente riqualificato la domanda come di rivendicazione, mentre l'attore aveva correttamente proposto un'azione personale di rilascio sulla base di un acquisto a titolo derivativo.
Con ciò il primo Giudice ha esorbitato dal potere di interpretare la domanda giudiziale, che è da esercitare alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate dall'attore e non, in particolare, alla stregua dell'atteggiamento difensivo della parte convenuta.
Come costantemente affermato dalla Corte Suprema, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione, la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, (così, Cass. 705/2013, 18050/2023, 32530 / 2024).
Ma nel caso in esame viene allegato proprio il diritto al rilascio in base a titoli, giammai venuti meno, quali i decreti di trasferimento del Tribunale di Roma del 28 febbraio, 4 giugno e 28 ottobre 2003, emessi in favore del e comprendenti i sub 8 e 9 di cui questi era risultato aggiudicatario nella Per_1 procedura fallimentare apertasi il 5 aprile 1990 e relativa alla Snc Magazzini D'Amico e alla medesima
. CP_1
Risulta evidente, pertanto, che il petitum e la causa petendi del primo giudizio, costituito dall'accertamento del diritto di proprietà, non sono gli stessi del presente giudizio, nel quale la domanda di restituzione dei beni era stata avanzata dall'attore non soltanto in base al dedotto diritto di proprietà, ma soprattutto in base alla statuizione di rilascio contenuta nei decreti di trasferimento.
Le causae petendi delle domande dell'odierno appellante erano, quindi, idonee a fondare un suo diritto personale al ottenere il rilascio del bene in qualità di avente causa del soggetto che quel medesimo diritto aveva ottenuto in sede fallimentare.
[... In applicazione dei suddetti principi, l'accertamento negativo della proprietà del bene in capo a
, condotto nel precedente giudizio, non è idoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata nel Pt_1 presente processo, derivandone che il primo giudice non ha correttamente statuito in ordine all'inammissibilità della domanda.
Le azioni promosse da (la precedente, definita con sentenza n.59/2018 e la Parte_1 successiva, oggetto del presente gravame), non possono essere qualificate entrambe come azioni di rivendica finalizzate ad ottenere il rilascio degli immobili di sua proprietà detenuti da , con CP_1 identità di causa petendi, in quanto solo allorchè la” condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo (…) la domanda
è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. Sez. Unite n. 7305/2014).”
E', pertanto, condivisibile l'assunto dell'impugnante, a parere del quale i due giudizi non avevano identità di causa petendi, vertendo l'uno sulla tutela erga omnes dei diritti relativi all'acquirente dei beni e l'altro, ossia questo, l'illegittima protrazione della occupazione dei beni in presenza di un legittimo decreto di trasferimento emesso dal giudice fallimentare del Tribunale di Roma: la causa petendi non è la medesima.
8. Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte deve, quindi, concludersi che la domanda proposta nel giudizio di primo grado non era, in effetti, inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, ma doveva essere accolta, per cui la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto va riformata col disporre il rilascio in favore dell'appellante come al dispositivo.
9.Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza dell'appellata e vengono regolate come al dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie l'appello e, in totale riforma della gravata sentenza, ordina all'appellata l'immediato rilascio in favore dell'appellante dell'immobile sito in Vasto alla Via Quattrocchi, civico 10, posto al primo e secondo piano, dell'estensione di mq. 270, terrazzo e sottotetto, riportato in Catasto al fl. 39 p.lla 807, subalterno 9 e dell'immobile sito nella stessa Via Quattrocchi, sottostante l'immobile di cui in precedenza e cioè locale magazzino deposito dell'estensione di mq. 291, pS1 cat C, riportato in Catasto al fl. 39, p.lla 807, sub 8;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, quanto al presente appello in euro 9991,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre accessori di legge sui compensi.
Così deciso in camera di consiglio il 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Salvatore Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 713/2024, riservata a decisione il 9.7.2025 e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Carlo Perrozzi giusta procura rilasciata in calce Parte_1 dell'atto d'appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto, Corso Palizzi n.37;
appellante e
CP_1
appellata contumace avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 45/2024 relativa al procedimento civile iscritto al n°
507/2023, pubblicata in data 7.02.2024 avente ad oggetto: azione di rilascio.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
45/2024 emessa dal Tribunale di Vasto, depositata in data 07.02.2024, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
Ritenere e dichiarare che nessun diritto ha la convenuta appellata a detenere l'immobile CP_1 sito in Vasto alla Via Quattrocchi, civico 10, posto al primo e secondo piano, dell'estensione di mq. 270, terrazzo e sottotetto, riportato in Catasto al fl. 39 p.lla 807, subalterno 9 ed il secondo, sito nella stessa
Via Quattrocchi, sottostante l'immobile di cui in precedenza e cioè locale magazzino deposito dell'estensione di mq. 291, pS1 cat C, riportato in Catasto al fl. 39, p.lla 807, sub 8, per effetto della dichiarazione di fallimento statuita dalla sentenza del Tribunale di Roma nr. 776/90, fall. nr. 49245, emessa in data 5 aprile 1990, con cui , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Quattrocchi nr. 10, quale socia illimitatamente responsabile della MAGAZZINI D'AMICO S.N.C. veniva
[... dichiarata personalmente fallita ed ordinare alla stessa rilascio in favore del successore acquirente
. Con vittoria di spese ed onorari dei giudizi.” Parte_1 FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni diversa Parte_1 CP_1 richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 2.905,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.
3. Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1 di Vasto, per ivi sentirne dichiarare l'abusiva ed illegittima occupazione, con ordine di CP_1 immediato rilascio, da parte della stessa, di due immobili siti in Vasto alla Via Quattrocchi, civico 10, distinti catastalmente al Foglio 39 p.lla 807 sub 8 e 9.
Il ricorrente esponeva, riepilogando pregresse vicende, di avere acquistato la titolarità sugli immobili,
a seguito di regolare atto di vendita trascritto in data 30 aprile 2008 al n. 9297, da al Persona_1 quale erano pervenuti, unitamente ad altri beni, a seguito di decreti di trasferimento del Tribunale di
Roma del 28 febbraio, 4 giugno e 28 ottobre 2003, essendone il predetto risultato aggiudicatario nella procedura fallimentare n.49245, apertasi il 5 aprile 1990 a carico della Snc Magazzini D'Amico e della
. CP_1
Esso , quindi, con raccomandata a mani del 2.09.2008 consentiva, inizialmente, la permanenza Pt_1 temporanea negli immobili a invitando, comunque, la stessa al celere rilascio per poi, a CP_1 seguito dell'inerzia dell'occupante, inviare successiva diffida alla quale seguiva l'esperimento negativo della conciliazione ed, infine, una precedente citazione innanzi al Tribunale di Vasto al fine di accertare la propria titolarità sull'immobile con il conseguente ordine di immediato rilascio del bene.
Il suindicato Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda per non avere l'attore fornito, sulla base della
“probatio diabolica”, la prova della titolarità degli immobili controversi in capo al proprio dante causa
( e ) oltre che in capo ai diversi danti causa di questi ultimi, fino a Persona_1 Controparte_2 dimostrare un acquisto a titolo originario della proprietà oppure il periodo occorrente per l'usucapione.
Riferiva, quindi, , che al fine di ottenere la suindicata integrazione probatoria, provvedeva Pt_1 dopo la sentenza ad accedere agli atti del fascicolo fallimentare ove appurava non solo l'esistenza di plurimi errori contenuti nei decreti di trasferimento, emendati solo in seguito, ma anche che la medesima era stata anch'essa dichiarata fallita quale socia illimitatamente responsabile CP_1
e che essa era, pertanto, detentrice indebita anche del sub 8 del medesimo immobile.
Per tale motivo, l'appellante deduceva che sarebbe stata, in ogni caso, tenuta CP_1 all'immediato rilascio dei beni de quo anche in forza delle prescrizioni contenute nei decreti di trasferimento.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e chiedeva disporsi il mutamento del rito, attesa la complessità della controversia chiedendo, in caso di mancato accoglimento di quest'ultima richiesta, la chiamata in garanzia del terzo Nel merito, eccepiva la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Persona_1 essendosi formato il giudicato in virtù della sentenza n.59/2018 precedentemente emessa dal
Tribunale di Vasto, insistendo in ogni caso, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente ed all'esito veniva decisa come sopra, ovvero con pronuncia di inammissibilità per preesistente giudicato.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la parte soccombente articolando un unico motivo che si andrà ad esaminare.
non si è costituita in giudizio e con ordinanza del 22 gennaio 2025 ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
Con ordinanza del 9 Luglio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
5. Con un unico motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, pervenendo ad un giudizio di inammissibilità.
Il Tribunale, al riguardo, ha ritenuto quanto segue.
“La domanda proposta da parte ricorrente va dichiarata inammissibile in quanto coperta da giudicato costituito da sentenza dell'intestato Tribunale n. 59/2018 depositata il 21/2/2018 e mai impugnata.
La sentenza citata ha, invero, respinto, per difetto di prova, la medesima domanda di rivendica oggi riproposta, avente ad oggetto l'appartamento sito a Vasto alla via Quattrocchi n. 10 posto al primo e secondo piano, dell'estensione di mq. 220, terrazzo e sottotetto, riportato in Catasto al foglio 39, p.lla
807, sub. 9, nonché il locale magazzino-deposito sottostante l'abitazione, dell'estensione di mq. 291 riportato in Catasto al foglio 39, p.lla 807, sub. 8.
Lo stesso ricorrente riferisce nel proprio atto introduttivo di aver già proposto azione davanti al
Tribunale di Vasto “perché, riconosciuta la titolarità del suo diritto, venisse ordinato a costoro
l'immediato rilascio dei beni detenuti”, rivelando che “A seguito dell'esperita istruttoria processuale il
Tribunale di Vasto con sentenza nr. 59/2018 del 21.2.2018 rigettava la richiesta di rilascio avanzata dal
ritenuta non provata la domanda” e rappresentando che, “A seguito dell'emissione di tale Pt_1 decisione e sulla scorta di quanto eccepito ed indicato dal Tribunale in ordine alla necessità della integrazione della prova relativa alla titolarità dei beni”, egli avrebbe compiuto quanto necessario al fine di procurarsi la prova della titolarità dei beni.
La sentenza citata è stata versata in atti: il suo esame rivela l'identità dell'odierna causa con quella già decisa in via definitiva con la sentenza n. 59/2018, pacificamente passata in giudicato.
Opera, pertanto, nel caso in esame, il meccanismo di preclusione processuale desumibile dal combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. (giudicato formale) e 2909 c.c. (giudicato sostanziale), in base al quale, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti in relazione ad una specifica domanda, il dictum del giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa. La sussistenza dell'ostacolo rappresentato dal precedente giudicato si radica nella considerazione che nel precedente giudizio il giudice ha proceduto ad un esame del merito della controversia, anche se esauritosi nel riscontrare la carenza probatoria della domanda proposta. Ed invero, una volta che si è proceduto all'esame del merito, non è più possibile riproporre la medesima domanda, anche se la prima è stata rigettata per difetto di prova. La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile.”
L'appellante contesta la pronuncia per avere il primo giudice, innanzitutto, completamente omesso di pronunciarsi sul capo della domanda relativo alla mancanza totale di qualsiasi diritto da parte della CP_ di detenere gli immobili oggetto di controversia, in ragione della circostanza che la stessa era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 4 aprile 1990 quale socia illimitatamente responsabile della Magazzini D'Amico s.n.c. e gli immobili erano stati trasferiti in seguito ad aste fallimentari con decreti intimanti il rilascio all'aggiudicatario.
CP_ La deduzione è rilevante perché il fallimento della , sia pur chiuso con decreto del 9.5.2018, e l'aggiudicazione dei beni fallimentari in favore del dante causa del , erano circostanze Per_1 Pt_1 che la rendevano palesemente occupante sine titulo, il che equivale a far ritenere il Pt_1 legittimato al rilascio, in primo grado, peraltro, richiesto sull'assunto di avere egli acquistato la titolarità sugli immobili di cui ai subalterni 8 e 9 a seguito di atto di vendita trascritto in data 30 aprile
2008 al n. 9297, da al quale erano pervenuti, unitamente ad altri beni, a seguito di Persona_1 decreti di trasferimento del Tribunale di Roma del 28 febbraio, 4 giugno e 28 ottobre 2003, risultandone questi aggiudicatario all'interno della procedura fallimentare n.49245 del 5 aprile 1990 della Snc Magazzini D'Amico.
L'appellante, quindi , si duole fondatamente della statuizione di inammissibilità, non ravvisandosi a suo dire i presupposti giuridici per conferire autorità di giudicato alla precedente sentenza n.59/2018, non ritenendone sussistenti i rigorosi limiti richiesti, essendo la causa petendi tra i due giudizi totalmente differente ( l'una la tutela dei diritti relativi all'acquirente dei beni acquistati e l'altra l'illegittima ultraquindicennale protrazione della detenzione dei beni da parte di un socio dichiarato fallito, in presenza di un legittimo decreto di trasferimento emesso dal giudice fallimentare del Tribunale di
Roma).
6. Le doglianze sono fondate: si osserva che l'appellata detiene i beni in questione in danno di soggetto CP_ che li acquistò da persona, il avente causa dal fallimento della il che non può che Per_1 obbligarla al rilascio in favore dell'appellante.
7. Dalla lettura della sentenza richiamata (n.59/2018), passata in giudicato, si comprende come il giudice che ebbe ad emetterla, nel rigettare la domanda l'avesse qualificata come azione di rivendica ex art. 948 c.c. e avesse ritenuto di disporne il rigetto essendo la stessa carente in ordine all'onere probatorio, nella specie gravante sul ricorrente, non avendo dimostrato, secondo i principi Pt_1 della c.d. probatio diabolica (cfr Cass. Sez.Unite n.7305/2014), la propria titolarità sui beni oggetto di controversia.
Difatti, tale giudizio, finalizzato all'ottenimento della restituzione del bene ed al risarcimento dei danni, presupponeva la prova in capo al ricorrente del proprio diritto di proprietà, come sopra specificato.
Si rammenta che con detta pronuncia la domanda di rivendicazione fu rigettata per difetto di prova, in quanto il in quel processo aveva rivendicato la proprietà solo in base all' atto di vendita Pt_1 trascritto in data 30 aprile 2008 al n. 9297, intercorso con ma nel presente giudizio la Persona_1 causa petendi era diversa, trattandosi di domanda di rilascio proposta come avente causa da soggetto in cui favore erano stati emessi decreti di trasferimento che già a far data dal 2003 obbligavano l'occupante dei beni subastati a rilasciarli.
Il giudicato, però, si forma quando una domanda è accolta o quando è rigettata nel merito e, in particolare, quando la pronuncia di rigetto per carenza probatoria integra un accertamento di merito idoneo a precludere la riproposizione della medesima domanda, anche qualora l'attore intenda supportarla con nuove prove, ma non certo quando viene proposta domanda diversa, come nel caso di specie.
Il motivo di appello, quindi, è fondato, avendo il Tribunale erroneamente riqualificato la domanda come di rivendicazione, mentre l'attore aveva correttamente proposto un'azione personale di rilascio sulla base di un acquisto a titolo derivativo.
Con ciò il primo Giudice ha esorbitato dal potere di interpretare la domanda giudiziale, che è da esercitare alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate dall'attore e non, in particolare, alla stregua dell'atteggiamento difensivo della parte convenuta.
Come costantemente affermato dalla Corte Suprema, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione, la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, (così, Cass. 705/2013, 18050/2023, 32530 / 2024).
Ma nel caso in esame viene allegato proprio il diritto al rilascio in base a titoli, giammai venuti meno, quali i decreti di trasferimento del Tribunale di Roma del 28 febbraio, 4 giugno e 28 ottobre 2003, emessi in favore del e comprendenti i sub 8 e 9 di cui questi era risultato aggiudicatario nella Per_1 procedura fallimentare apertasi il 5 aprile 1990 e relativa alla Snc Magazzini D'Amico e alla medesima
. CP_1
Risulta evidente, pertanto, che il petitum e la causa petendi del primo giudizio, costituito dall'accertamento del diritto di proprietà, non sono gli stessi del presente giudizio, nel quale la domanda di restituzione dei beni era stata avanzata dall'attore non soltanto in base al dedotto diritto di proprietà, ma soprattutto in base alla statuizione di rilascio contenuta nei decreti di trasferimento.
Le causae petendi delle domande dell'odierno appellante erano, quindi, idonee a fondare un suo diritto personale al ottenere il rilascio del bene in qualità di avente causa del soggetto che quel medesimo diritto aveva ottenuto in sede fallimentare.
[... In applicazione dei suddetti principi, l'accertamento negativo della proprietà del bene in capo a
, condotto nel precedente giudizio, non è idoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata nel Pt_1 presente processo, derivandone che il primo giudice non ha correttamente statuito in ordine all'inammissibilità della domanda.
Le azioni promosse da (la precedente, definita con sentenza n.59/2018 e la Parte_1 successiva, oggetto del presente gravame), non possono essere qualificate entrambe come azioni di rivendica finalizzate ad ottenere il rilascio degli immobili di sua proprietà detenuti da , con CP_1 identità di causa petendi, in quanto solo allorchè la” condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo (…) la domanda
è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. Sez. Unite n. 7305/2014).”
E', pertanto, condivisibile l'assunto dell'impugnante, a parere del quale i due giudizi non avevano identità di causa petendi, vertendo l'uno sulla tutela erga omnes dei diritti relativi all'acquirente dei beni e l'altro, ossia questo, l'illegittima protrazione della occupazione dei beni in presenza di un legittimo decreto di trasferimento emesso dal giudice fallimentare del Tribunale di Roma: la causa petendi non è la medesima.
8. Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte deve, quindi, concludersi che la domanda proposta nel giudizio di primo grado non era, in effetti, inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, ma doveva essere accolta, per cui la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto va riformata col disporre il rilascio in favore dell'appellante come al dispositivo.
9.Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza dell'appellata e vengono regolate come al dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie l'appello e, in totale riforma della gravata sentenza, ordina all'appellata l'immediato rilascio in favore dell'appellante dell'immobile sito in Vasto alla Via Quattrocchi, civico 10, posto al primo e secondo piano, dell'estensione di mq. 270, terrazzo e sottotetto, riportato in Catasto al fl. 39 p.lla 807, subalterno 9 e dell'immobile sito nella stessa Via Quattrocchi, sottostante l'immobile di cui in precedenza e cioè locale magazzino deposito dell'estensione di mq. 291, pS1 cat C, riportato in Catasto al fl. 39, p.lla 807, sub 8;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, quanto al presente appello in euro 9991,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre accessori di legge sui compensi.
Così deciso in camera di consiglio il 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Salvatore Filocamo