Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9118/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to MARCHESE GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to GRANELLO FABIO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIALE PREMUDA 14 20129 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19/07/2024, il ricorrente conveniva in giudizio la società premettendo di essere stato Parte_1 CP_1 assunto dalla resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 15/09/2023 al
Industria, che tale contratto era stato successivamente prorogato sino al 31/12/2023, data in cui il rapporto cessava.
Allegava che per tutta la durata del rapporto era stato adibito alle mansioni di saldatore e anche di idraulico, che ciò giustificava un livello di inquadramento superiore al livello 1° CCNL Edili Industria, contrattualmente ascritto, essendo le mansioni di fatto svolte ascrivibili al livello 2° del CCNL Edili
Industria, di aver lavorato con il seguente orario: dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con quindici-venti minuti di pausa pranzo, dal lunedì al sabato, e, nell'arco di tutta la durata del rapporto di lavoro, per n. 3 domeniche sempre con il medesimo orario (8:00-17:00), svolgendo dal 15/09/2023 sino alla conclusione del rapporto 54 ore di lavoro, di cui 40 di lavoro ordinario e 14 di lavoro straordinario, non retribuite correttamente, in relazione a ore di lavoro ordinario e straordinario, festività, ferie maturate e non godute, TFR, accantonamenti presso la per 13^ mensilità e relativa contribuzione, con Parte_2 diritto alla percezione della somma pari a € 4.140,35 lordi a titolo di differenze retributive.
Deduceva l'insussistenza di ragioni temporanee per la stipula di contratto a termine, l'assenza di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, di data certa antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro e con specifico riferimento alle mansioni assegnate al ricorrente, l'assenza di forma scritta, relativamente al contratto e alla relativa proroga, con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine (15/09/2023), e diritto del ricorrente a ottenere il ripristino del rapporto e il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione mensile globale utile per il calcolo del TFR, pari a € 21.865,56 lordi (€ 1.822,13 x 12).
Chiedeva, alla luce di quanto complessivamente allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro tra il sig. 15.09.2023 – 31.10.2023 e/o alla relativa proroga al Parte_3
31.12.2023 e, per l'effetto:
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il sig. e fin dall'origine (15.09.2023) - o da quell'altro diverso momento Parte_1 CP_1 ritenuto di giustizia – ovvero trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla medesima decorrenza e, per l'effetto, ordinare a di ripristinare il rapporto di lavoro del sig. CP_1 [...] nelle medesime mansioni, con inquadramento nel livello 2° CCNL Edilizia Industria e con Pt_1 orario di lavoro full time di cui in precedenza (o con quelle altre condizioni ritenute di giustizia) e condannare al pagamento, a titolo di indennità ex art. 28, d.lgs. 81/2015, della somma di € CP_1
2 21.865,56 lordi (€ 1.822,13 x 12) o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con misura di detta indennità comunque non inferiore alle 2,5 mensilità previste dalla legge, anche calcolata su quel diverso tallone retributivo ritenuto di giustizia;
3) accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento nel periodo dal Parte_1
15.09.2023 al 31.12.2023 - o in quel diverso periodo ritenuto di giustizia - nel livello 2° del CCNL
Edilizia Industria, nonché accertare e dichiarare il diritto del sig. sig. a percepire da Parte_1
per il periodo di lavoro dal 15.09.2023 al 31.12.2023, o per il diverso periodo ritenuto di CP_1 giustizia, i seguenti importi, a titolo di differenze retributive per i titoli di seguito indicati:
€ 1.619,99 per lavoro ordinario;
€ 109,49 per festività;
€ 141,54 per tredicesima mensilità;
€ 518,52 per ferie non godute;
€ 118,13 per lavoro festivo;
€ 1.063,14 per lavoro straordinario;
€ 319,96 per maggiorazione cassa edile;
€ 85,61 per maggiorazione riposi annui cassa edile;
€ 163,97 per trattamento di fine rapporto;
il tutto per una somma lorda pari ad € 4.140,35 o alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
4) per l'effetto di cui al punto 3. condannare al pagamento in favore del sig. CP_1 [...] dell'importo lordo di € 4.140,35, come dettagliato al punto 4. delle presenti conclusioni e per Pt_1
i titoli ivi indicati, oltre le ulteriori somme maturate e/o maturande a qualsiasi titolo, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
Costituitasi con memoria di costituzione, depositata in data 19/09/2024, la deduceva CP_1 che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la proroga del rapporto era stata comunicata al
Centro per l'impiego (doc. 1-2) e consegnata al Sig. che ne accusava ricevuta, mediante la propria Pt_1 sottoscrizione, che lo stesso non aveva mai svolto mansioni di idraulico, che era stato assunto esclusivamente per effettuare dei lavori di sgombero, di smantellamento di muri ed apparecchi, come attività di manovalanza, cioè di trasporto di pesi e manufatti ingombranti, che richiedono essenzialmente la potenza fisica, senza particolari requisiti di conoscenza e di tecnica edile, che non
3 aveva mai lavorato la domenica, che la società aveva regolarmente predisposto i DVR (Documento
Valutazione Rischio) nel tempo, che l'inizio della prestazione lavorativa del ricorrente non era mai avvenuta prima delle ore 9.00, quando i suoi colleghi invece iniziavano alle ore 8.00, che il termine quotidiano dell'attività lavorativa non superava mai le ore 16.00/16.30.
Chiedeva, alla luce di quanto allegato e dedotto:
«Rigettare ogni domanda del ricorso perché infondata in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, ritenere assolta la resistente da qualsivoglia obbligazione nei confronti del Sig. . Pt_1
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, nella misura di Parte_1 seguito indicata.
In merito alla richiesta di accertamento dell'inefficacia del termine apposto al contratto giova richiamare le disposizioni normative applicabili al caso di specie.
L'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018, prevede, al comma 4:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi».
L'art. 28 stabilisce che:
«2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966».
È fatto processualmente incontestato che il contratto contenente l'apposizione di termine non sia stato prodotto dalla parte resistente all'atto della costituzione giudiziale, risultando prodotto esclusivamente il 18/10/2024.
Come già evidenziato a margine del verbale di udienza del 25/11/2024, in merito alla istanza di verificazione a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento contrattuale, tale produzione, certamente nella disponibilità della parte resistente all'atto della
4 costituzione giudiziale, momento in cui si appuntano in capo al resistente le preclusioni di natura istruttoria, non può ritenersi ammissibile, risultando la parte irrimediabilmente decaduta.
Né, del resto, la resistente può utilmente invocare l'art. 420 5° co. c.p.c., che autorizza il giudice ad ammettere i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelle che non abbiano potuto proporre prima
(trattandosi di documento pacificamente producibile anteriormente alla sua produzione effettiva), o l'art. 421 c.p.c., secondo cui il giudice può «altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova», posto che l'attivazione dei poteri ufficiosi, nell'acquisizione documentale al di là dei termini decadenziali, postula la riconducibilità della produzione al tempo necessario per la formazione del documento stesso, all'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso (Cass., sez. lav., 9 ottobre 2019, n. 25346), o alla necessità di definire una pista probatoria concretamente emersa, al fine di dimostrare l'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova
(App. Roma, sez. lav., 30 luglio 2020, n.1533), evenienza nella quale non può essere ricompresa la produzione di un documento contrattuale in circostanze in cui la forma scritta di uno dei patti è prevista a pena di inefficacia dello stesso.
Ne consegue, pertanto, alla luce dell'inutilizzabilità del documento contrattuale tardivamente prodotto, indipendentemente dall'autenticità della sottoscrizione del lavoratore, dal medesimo disconosciuta, il contratto tra le parti intervenuto andrà considerato a tempo indeterminato sin dalla sua decorrenza originaria 15/09/2023, e il datore di lavoro condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria che, tenuto conto della sola durata del rapporto di lavoro (non essendo note le dimensioni aziendali, in assenza di produzione di visura), appare di ragione quantificare in 3 mensilità della retribuzione globale di fatto, al tallone lordo mensile pari a € 1.822,13, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
In merito alle ulteriori rivendicazioni del ricorrente, attinenti a differenze retributive da presunto superiore inquadramento contrattuale, svolgimento di lavoro straordinario ed omessa corretta retribuzione del medesimo, si osserva quanto segue.
È noto come la valutazione dei presupposti del superiore inquadramento contrattuale del lavoratore si sviluppi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
in tale giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui, appunto, non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non
5 richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass., sez. lav., 19 aprile 2023, n. 10485).
Il sig. risulta inquadrato al livello 1° CCNL Edili Industria, nel quale sono ricompresi gli Pt_1 operai comuni, laddove «per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni»
Al livello 2°, vale a dire quello rivendicato, appartengono gli operai qualificati, laddove «per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione». In tale categoria, a titolo esemplificativo, si annoverano i profili professionali di «(…) – Saldatore: operaio che segue lavori normali di saldatura con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche».
Occorre, dunque, verificare quanto riferito dai testi escussi in giudizio, al fine di accertare se le mansioni in concreto disbrigate siano riconducibili al livello di formale inquadramento o a quello, superiore, rivendicato.
Teste : «con lui ho fatto 1 cantiere in zona Baggio, non ricordo esattamente le vie Tes_1 comunque è passato tanto tempo e noi tutti i giorni siamo al lavoro per cui non posso ricordare con esattezza tutte le vie che facciamo. Lui faceva tutto quello che facevamo noi e cioè le parti in muratura noi facciamo le sale termiche e nell'ambito di questo lavoro spacchiamo, rasiamo e imbianchiamo, facciamo scavi e mettiamo i tubi, dipende dal lavoro che c'è da fare. L'ho visto imbiancare, rasare, tagliare, demolire, quello che c'è da fare in caldaia come faccio anche io non so se lui avesse qualche specializzazione o facesse qualche cosa in particolare a me in quei due mesi mi è capitato di lavorare con lui 2 o 3 o forse 10 volte ma non è che ho lavorato fisso con lui. La parte idraulica era di competenza di altre ditte noi ci occupavamo soltanto della parte edilizia. Mi viene letto il capitolo 8 di parte ricorrente non so cosa abbia fatto lui né quali fossero gli accordi della società con lui ma ribadisco che noi facciamo solo la parte edilizia. Possiamo fare anche gli scavi per mettere i tubi per la luce e per l'acqua, mettiamo anche le porte, possiamo mettere anche le tubature, noi facciamo la posata dei tubi e poi per fare il collegamento viene una ditta idraulica per accendere la caldaia c'è un'altra ditta non è che la accendiamo noi , io faccio la parte in muratura mi è capitato di vedere il ricorrente fare saldatura dei
6 tubi lui così come altri colleghi o di putrelle, non sono un saldatore ma ho saldato anche io, se c'è da fare un lavoro piccolo con i cavi».
Teste «Ha fatto prima il saldatore e poi alla fine faceva il muratore, faceva tutti e due, Tes_2 noi ci occupavamo di lavori di riscaldamento in particolare acqua calda da portare nella casa partendo dalla centrale termica che c'era sotto noi scaricavamo la caldaia e realizzavamo l'impianto. Il suo compito era quello di saldare i tubi cioè il tubo che scendeva dalla caldaia ed andava a riscaldare tutto il palazzo lui faceva però anche i lavori in muratura quindi chiudere buchi, intonacare questo è un lavoro che ad esempio lui ha fatto vicino a Bisceglie.»
Teste : «Il primo giorno che sono entrato in cantiere l'ho visto saldare sulla tubazione Tes_3 esistente insieme a un suo collega, nel cantiere c'era solo quello da fare, saldare la tubatura per riqualificare la centrale termica e fare il collegamento con le caldaie, finché sono stato sul cantiere c'era soltanto quello da fare».
Appare oltremodo evidente, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi innanzi riportate, l'intervenuto sottoinquadramento, per tutta la durata del rapporto, del che, non soltanto per la pacifica Pt_1 esecuzione di lavori di saldatura, attività certamente riconducibile al livello 2°, ma anche per la varietà di attribuzioni e sufficiente complessità delle stesse, risulta avere svolto «lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione» e non già «semplici attribuzioni», frutto di conoscenze conseguibili in pochi giorni.
In merito all'orario di lavoro, giova ribadire come il ricorrente alleghi di avere svolto un orario superiore a quello di inquadramento contrattuale, non correttamente retribuito, e segnatamente: dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con quindici-venti minuti di pausa pranzo, dal lunedì al sabato, e, nell'arco di tutta la durata del rapporto di lavoro, per n. 3 domeniche sempre con il medesimo orario (8:00-17:00), per complessive 14 ore di straordinario settimanale.
Di seguito le dichiarazioni rese dai testi sullo specifico punto dell'orario svolto.
Teste : «Non riesco a collocare temporalmente il periodo in cui il ricorrente ha lavorato Tes_1 per noi. Non ricordo precisamente i mesi mi viene chiesto se possa essere dal settembre al dicembre del
2023 e rispondo può darsi. Non so quale fossero i suoi giorni e orari so che noi facciamo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 am fino alle 05:00 pm con un'ora di pausa da 12:00 alla una. Facciamo 8 ore lavorative al giorno (…) in quei due mesi mi è capitato di lavorare con lui 2 o 3 o forse 10 volte ma non
è che ho lavorato fisso con lui. Personalmente non sono mai andato al lavoro sabato o domenica e credo nessuno dei ragazzi, l'attività è da lunedì al venerdì».
7 Teste «Personalmente io lavoro dal lunedì al venerdì. Comincio alle 8 e termino alle 5 Tes_2 con una pausa pranzo di un'ora dalle 12 alla una ma avendo lavori diversi non so riferire circa giorni e orari del ricorrente. Chiaramente è capitato di trovarci insieme in magazzino alle 08:00 am io il sabato non lavoro ma non so se il ricorrente possa averlo o meno fatto io non ho visto niente».
Teste : «Di preciso non so riferire sugli orari, che non erano precisi ma non siamo mai Tes_3 andati via prima delle 17, spesso alle 18 e anche alle 19. La mattina si iniziava alle 8, c'era una pausa di un'ora circa, più o meno, lì abbiamo anche lavorato un sabato e una domenica, mi ricordo sicuramente di uno».
L'evidente genericità e incertezza delle dichiarazioni dei testi, per altro riferite a periodi di tempo limitati rispetto a quello complessivamente considerato, contenenti affermazioni largamente incompatibili (vedasi, in particolare, quelle rese da e con le allegazioni Tes_1 Tes_2 contenute nel ricorso introduttivo, con riferimento a tutti gli aspetti considerati, ovvero gli orari dei giorni feriali, la durata della pausa, e lo svolgimento di lavoro nei giorni di sabato e domenica non consentono di ritenere in alcun modo provate le allegazioni di parte ricorrente con la conseguenza che le differenze retributive andranno calcolate sulla base dell'orario contrattuale e non di quello, maggiore, rivendicato in ricorso.
Deve, pertanto, disporsi la prosecuzione del giudizio, come da verbale allegato, al fine di acquisire in capo al ricorrente conteggi ulteriori che tengano conto delle statuizioni del presente provvedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il giudice, non definitivamente pronunciando: accerta e dichiara l'inefficacia del termine apposto al contratto intervenuto tra le odierne parti, da considerare a tempo indeterminato sin dalla sua decorrenza originaria (15/09/2023), e condanna CP_1 al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore di che quantifica in 3 mensilità
[...] Parte_1 della retribuzione globale di fatto, al tallone lordo mensile pari a € 1.822,13, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 2° livello CCNL Edili Industria per tutta la durata del rapporto contrattuale, disponendo la prosecuzione del giudizio per la determinazione delle differenze retributive;
rigetta nel resto la domanda.
Spese al definitivo.
8 Milano, 21/03/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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