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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1754/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1754 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in [...], identificata con carta d'identità n. nonché con Numero_1
Passaporto n. elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Augusto Aubry n. 3 - Numero_2
Int. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Tiani (PEC: Email_1
);
[...]
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla stessa e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
1 Si è costituito il contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 o, comunque, di rinviare la causa in attesa della suddetta pronuncia.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 12 maggio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha apposto il proprio visto.
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito avanzate dal nella memoria di costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti. CP_1
Il ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente Controparte_1
(rectius, il difetto della titolarità attiva del diritto), sul presupposto che la domanda azionata presuppone, in via incidentale, l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai di lei avi che, trattandosi di un diritto personale e assoluto, sarebbe azionabile dal solo titolare e sarebbe quindi precluso nel presente giudizio alla parte ricorrente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1 della l.n. 1991/92 al comma 1 recita: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]”.
È evidente come il presupposto fattuale da cui dipende la domanda oggetto del presente giudizio non sia affatto l'accertamento della cittadinanza italiana in capo agli avi della parte ricorrente, come dedotto dalla difesa erariale, bensì lo status di discendente da cittadini italiani della parte ricorrente.
In altri termini, la domanda proposta dalla parte ricorrente postula l'accertamento della sua discendenza da cittadino italiano secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che, come noto, ha chiarito che in tema di cittadinanza “la prova è nella linea di trasmissione. […] Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
In tale prospettiva, il tema di indagine è limitato alla verifica della linea di trasmissione mediante la consultazione dei certificati di nascita che, in quanto atti pubblici, già contengono un accertamento del fatto costitutivo del diritto, ossia la discendenza da un cittadino italiano.
D'altro canto, diversamente opinando si giungerebbe ad un'inammissibile intrepretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis.
Per le motivazioni che precedono, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente. 2 Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, conseguente al mancato avvio del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana innanzi al Consolato.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art.
2. L. n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, e che ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In difetto di espressa previsione legislativa, tuttavia, il mancato avvio del procedimento amministrativo non può dirsi ostativo ai fini dell'accertamento del diritto in sede giudiziale, sì da determinare l'improcedibilità della relativa domanda, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
Va disattesa altresì l'ulteriore eccezione della resistente, che postula il rigetto della domanda sul presupposto dell'irretroattività delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità, in parte qua, della l. n. 555/1912, nonché sull'esaurimento del rapporto giuridico facente capo all'ava della parte ricorrente.
A tal riguardo appare sufficiente riportare quanto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466/2009: “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Il ha poi dedotto la carenza di prova in ordine alla continuità della Controparte_1 conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e alla sua comunicabilità al discendente ricorrente.
3 Anche detta eccezione è priva di pregio sul rilievo che “chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Applicando il richiamato principio si osserva che parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando i certificati relativi ai propri avi, debitamente apostillati e tradotti secondo la disciplina di cui agli art. 33 DPR 445/2000 e 22 DPR 396/2000, documenti cui, pertanto, può attribuirsi la medesima valenza dell'atto pubblico rilasciato in Italia quanto alla prova della linea di discendenza. Viceversa il , su cui incombe la prova del fatto CP_1 interruttivo della trasmissione, nulla ha dedotto specificatamente, né tantomeno ha prodotto documentazione a fondamento della (generica) eccezione.
2. Sull'istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dal Controparte_1 ai sensi dell'art. 275 c.p.c.
Nel formulare tale istanza di sospensione il , seppur senza sollevare Controparte_1 specifica questione di legittimità costituzionale, ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 247/2024 del Tribunale di Bologna, la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del già richiamato art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui stabilisce che “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un. sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Ciò determina che l'istanza di sospensione avanzata dal , deve essere disattesa, anche CP_1 considerato che non risulta che la parte resistente, nel presente giudizio, abbia a sua volta posto una questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna, che avrebbe si determinato l'effetto sospensivo di cui all'art. 23, comma 3 cit..
Ciò premesso, appare comunque opportuno richiamare l'orientamento assunto sul punto da questo Tribunale, secondo cui tale questione appare manifestamente infondata per le seguenti ragioni:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022); 4 b) la materia della cittadinanza ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri, posto che l'art. 117 co. 2 lett. i) stabilisce che “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
c) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, ragion per cui il limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
d) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti a un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
e) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
f) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Per quanto precede, anche l'istanza di sospensione va rigettata.
3. Sulle sopravvenienze normative introdotte dal D.l. n. 36 del 28/03/2025 e dalle disposizioni del disegno di legge sulla cittadinanza italiana approvato dal Consiglio dei Ministri n.121 del 28/03/2025.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, ai sensi dell'art.1 del citato D.L.: “alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”. 5 Il citato d. l. 36/25 ha così fissato una specifica direttiva di diritto intertemporale, dettata da ragioni di opportunità (cfr. preambolo del provvedimento), stabilendo che tutte le domande introdotte entro il 27/03/2025, tra cui quella in disamina, debbano essere decise secondo la disciplina previgente e, dunque, senza tener conto delle modifiche legislative recentemente introdotte.
Considerato che è lo stesso Legislatore ad aver ritenuto opportuno differire l'applicazione della nuova disciplina alle domande successive all'entrata in vigore del decreto e che tale scelta non appare irragionevole, la fattispecie per cui è causa non può che restare indifferente alle pur richiamate sopravvenienze normative.
4. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente documentato la linea di discendenza dall'avo nato in [...] il [...], successivamente emigrato Persona_1 Persona_2 in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da (o ) alla di lui figlia la Sig.ra nata il Per_1 Per_2 Per_2 Parte_2 giorno 12.10.1923;
- al di lei figlio , nato il [...]; Controparte_2 Persona_3
- , alla di lui figlia , nata il Controparte_3 Controparte_4
27.07.1976;
- Da alla di lei figlia , nata il Controparte_4 Parte_1
19.06.1999 (odierna ricorrente);
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi è un passaggio per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ed in particolare da al di Parte_2 lei figlio , nato nel 1945. Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge n. 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
6 La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o successivamente al 1 gennaio 1948, da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente a tale data, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a nato nel 1945 Persona_3 da madre cittadina coniugatasi nel 1943 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Nulla quaestio, poi, sulla successiva linea di trasmissione da alla di lei Controparte_4 figlia , odierna ricorrente, in quanto successiva alla già citata legge Parte_1
n. 91/1992.
7 Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo Persona_1 all'odierna ricorrente non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_2 trasmissione dello status di cittadina italiana.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alla stessa, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2064/2024, così provvede:
- Dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1754 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in [...], identificata con carta d'identità n. nonché con Numero_1
Passaporto n. elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Augusto Aubry n. 3 - Numero_2
Int. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Tiani (PEC: Email_1
);
[...]
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla stessa e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
1 Si è costituito il contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 o, comunque, di rinviare la causa in attesa della suddetta pronuncia.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 12 maggio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha apposto il proprio visto.
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito avanzate dal nella memoria di costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti. CP_1
Il ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente Controparte_1
(rectius, il difetto della titolarità attiva del diritto), sul presupposto che la domanda azionata presuppone, in via incidentale, l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai di lei avi che, trattandosi di un diritto personale e assoluto, sarebbe azionabile dal solo titolare e sarebbe quindi precluso nel presente giudizio alla parte ricorrente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1 della l.n. 1991/92 al comma 1 recita: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]”.
È evidente come il presupposto fattuale da cui dipende la domanda oggetto del presente giudizio non sia affatto l'accertamento della cittadinanza italiana in capo agli avi della parte ricorrente, come dedotto dalla difesa erariale, bensì lo status di discendente da cittadini italiani della parte ricorrente.
In altri termini, la domanda proposta dalla parte ricorrente postula l'accertamento della sua discendenza da cittadino italiano secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che, come noto, ha chiarito che in tema di cittadinanza “la prova è nella linea di trasmissione. […] Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
In tale prospettiva, il tema di indagine è limitato alla verifica della linea di trasmissione mediante la consultazione dei certificati di nascita che, in quanto atti pubblici, già contengono un accertamento del fatto costitutivo del diritto, ossia la discendenza da un cittadino italiano.
D'altro canto, diversamente opinando si giungerebbe ad un'inammissibile intrepretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis.
Per le motivazioni che precedono, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente. 2 Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, conseguente al mancato avvio del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana innanzi al Consolato.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art.
2. L. n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, e che ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In difetto di espressa previsione legislativa, tuttavia, il mancato avvio del procedimento amministrativo non può dirsi ostativo ai fini dell'accertamento del diritto in sede giudiziale, sì da determinare l'improcedibilità della relativa domanda, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
Va disattesa altresì l'ulteriore eccezione della resistente, che postula il rigetto della domanda sul presupposto dell'irretroattività delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità, in parte qua, della l. n. 555/1912, nonché sull'esaurimento del rapporto giuridico facente capo all'ava della parte ricorrente.
A tal riguardo appare sufficiente riportare quanto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466/2009: “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Il ha poi dedotto la carenza di prova in ordine alla continuità della Controparte_1 conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e alla sua comunicabilità al discendente ricorrente.
3 Anche detta eccezione è priva di pregio sul rilievo che “chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Applicando il richiamato principio si osserva che parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando i certificati relativi ai propri avi, debitamente apostillati e tradotti secondo la disciplina di cui agli art. 33 DPR 445/2000 e 22 DPR 396/2000, documenti cui, pertanto, può attribuirsi la medesima valenza dell'atto pubblico rilasciato in Italia quanto alla prova della linea di discendenza. Viceversa il , su cui incombe la prova del fatto CP_1 interruttivo della trasmissione, nulla ha dedotto specificatamente, né tantomeno ha prodotto documentazione a fondamento della (generica) eccezione.
2. Sull'istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dal Controparte_1 ai sensi dell'art. 275 c.p.c.
Nel formulare tale istanza di sospensione il , seppur senza sollevare Controparte_1 specifica questione di legittimità costituzionale, ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 247/2024 del Tribunale di Bologna, la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del già richiamato art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui stabilisce che “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un. sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Ciò determina che l'istanza di sospensione avanzata dal , deve essere disattesa, anche CP_1 considerato che non risulta che la parte resistente, nel presente giudizio, abbia a sua volta posto una questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna, che avrebbe si determinato l'effetto sospensivo di cui all'art. 23, comma 3 cit..
Ciò premesso, appare comunque opportuno richiamare l'orientamento assunto sul punto da questo Tribunale, secondo cui tale questione appare manifestamente infondata per le seguenti ragioni:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022); 4 b) la materia della cittadinanza ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri, posto che l'art. 117 co. 2 lett. i) stabilisce che “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
c) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, ragion per cui il limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
d) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti a un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
e) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
f) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Per quanto precede, anche l'istanza di sospensione va rigettata.
3. Sulle sopravvenienze normative introdotte dal D.l. n. 36 del 28/03/2025 e dalle disposizioni del disegno di legge sulla cittadinanza italiana approvato dal Consiglio dei Ministri n.121 del 28/03/2025.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, ai sensi dell'art.1 del citato D.L.: “alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”. 5 Il citato d. l. 36/25 ha così fissato una specifica direttiva di diritto intertemporale, dettata da ragioni di opportunità (cfr. preambolo del provvedimento), stabilendo che tutte le domande introdotte entro il 27/03/2025, tra cui quella in disamina, debbano essere decise secondo la disciplina previgente e, dunque, senza tener conto delle modifiche legislative recentemente introdotte.
Considerato che è lo stesso Legislatore ad aver ritenuto opportuno differire l'applicazione della nuova disciplina alle domande successive all'entrata in vigore del decreto e che tale scelta non appare irragionevole, la fattispecie per cui è causa non può che restare indifferente alle pur richiamate sopravvenienze normative.
4. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente documentato la linea di discendenza dall'avo nato in [...] il [...], successivamente emigrato Persona_1 Persona_2 in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da (o ) alla di lui figlia la Sig.ra nata il Per_1 Per_2 Per_2 Parte_2 giorno 12.10.1923;
- al di lei figlio , nato il [...]; Controparte_2 Persona_3
- , alla di lui figlia , nata il Controparte_3 Controparte_4
27.07.1976;
- Da alla di lei figlia , nata il Controparte_4 Parte_1
19.06.1999 (odierna ricorrente);
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi è un passaggio per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ed in particolare da al di Parte_2 lei figlio , nato nel 1945. Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge n. 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
6 La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o successivamente al 1 gennaio 1948, da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente a tale data, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a nato nel 1945 Persona_3 da madre cittadina coniugatasi nel 1943 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Nulla quaestio, poi, sulla successiva linea di trasmissione da alla di lei Controparte_4 figlia , odierna ricorrente, in quanto successiva alla già citata legge Parte_1
n. 91/1992.
7 Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo Persona_1 all'odierna ricorrente non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_2 trasmissione dello status di cittadina italiana.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alla stessa, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2064/2024, così provvede:
- Dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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