Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n1442/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi,
posta in decisione all'udienza dell'24.04.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
,con sede legale in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Roma n Parte_1
204-P IVA PartitaIVA_1 persona del suo procuratore speciale Sig. Parte_2 , nato a
,
IN GE (BA) e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Potenza al P.le L Rizzo n 12 presso lo studio dell'Avv Salvatore Laguardia che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al presente atto
ATTORE
CONTRO
)munita di regolare licenza di Pubblica Sicurezza via Corfù n.102 (cf e P IVA P.IVA_2
rilasciata dalla Questura di Brescia n data 16.12.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art 115
T.U.L.P.S., rappresentata assistita e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 III co. Cpc. Dall'avv Renato Sardi congiuntamente e disgiuntamente all'Avv Valerio Nolè con elezione di domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Potenza
alla via ponte Nove Luci n 10.
CONVENUTO
E
CP_3 CP_4in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv
[...],nato a [...] il [...], assistita e difesa per procura speciale allegata all'atto di costituzione dall'Avv Roberto Nanelli del foro di Firenze, elettivamente domiciliata in via del seminario Maggiore N 39 Potenza, presso l'Avv. Graziella Romaniello.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Contratti bancari cui non si applica il dlgs n 5 2003
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO E [...]
in data 5.05.2006 stipulava con la Controparte_5 Parte_3
[...] (con sede legale in Lodi (LO) alla via Polenghi Lombardo N 13, il contratto di conto corrente "identificativo cliente" N 058162137 e rapporto n 00489-
00000000032809, movimentato fino al 31.12.2010,data in cui lo stesso presentava un saldo debitore di euro 7443,00,successivamente sullo stesso venivano contabilizzati solo le imposte di bollo e le competenze trimestrali determinando un saldo debitore al 12.03.2012 pari ad euro 10.819,31.Alla detta data il rapporto veniva trasferito in sofferenza .In data 04.09.2013 con lettera raccomandata veniva notificata alla Società attrice la cessione del credito di euro 9075,62
vantato da Banco Popolare Soc Coop in favore della Soc BE spa con sede legale in Brescia alla
Via Corfù n 102.Parte attrice chiede, con il presente atto la ripetizione di tutte le somme indebitamente trattenute da controparte sottendendo a tale richiesta la circostanza che la
Banca abbia posto in essere il reato di usura, e sia, quindi debitrice di parte attrice. Eccepisce,
all'uopo, l'illeicità e la nullità del contratto di apertura del conto corrente N 00489-
00000000032809 per usura genetica e in ogni caso illegittimità delle clausole relative agli interessi nonché la violazione degli art 1418.1419 c.c., contestando il superamento del così detto tasso soglia con le conseguenze di cui all'art 1815 c.c. Parte attrice contesta il superamento di detto tasso dal 01 Aprile al 30 Luglio 2010( trimestre in cui il contratto è stato sottoscritto)
ovvero rispettivamente pari al 19,30% ed al 14,23. Parte ricorrente conclude chiedendo al
Tribunale adito :" Dichiarare e dare atto dell'usurarietà oggettiva e genetica del contratto di conto corrente "identificativo cliente" N 058162137 e "rapporto" N 00489-00000000032809 del
05.05.2006 con le conseguenze di cui all'art 1815 c.c,ed in particolare dichiararne la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi. Dichiarare la invalidità della determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. Condannare la Soc.BE spa al pagamento in favore della [...]
Parte_1 dell'importo di euro 10.819,00 o di quella maggiore o minore che sarà
determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Si costituisce la BE spa, nella sua qualità di cessionaria del credito vantato a suo tempo dal verso la Società attrice chiedendo la reiezione dellaControparte_6
domanda attorea, spiccando all'oupo domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società ,nonché in via tra loro solidale il socio accomandatario Controparte_7
sig. Parte_1 ee, nei limiti della quota sociale, i soci accomandanti sig.ri CP_8
Parte_4 al pagamento in suo favore della somma di euro 9.075,62,, oltre interessi convenzionali dalla data del 25.05.2013 sino al saldo effettivo in suo favore Chiede, al Tribunale.
che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva limitatamente alle domande di ripetizione dell'indebito oggettivo formulate da parte attrice essendo una semplice cessionaria del credito di CP_3 chiedendo di essere da questa manlevata Precisa la BE spa di aver posto in essere numerosi solleciti per tentare una risoluzione stragiudiziale della questione che ci occupa,
di aver inoltre partecipato al tentativo di mediazione senza alcun risultato attese le diverse e insanabili posizioni. Chiede, inoltre il differimento della fissata udienza per consentire la chiamata in causa di CP_3 ex art 269 cpc.La BE, quindi, con atto di citazione di chiamata in causa notificato il 29.09.2017, ha convenuto in giudizio il CP_3 CP_9 che si
costituisce contestando quanto eccepitola medesima BE spa chiede il rigetto della domanda attorea, in via subordinata in caso di accoglimento della stessa,, chiede di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della BE spa limitatamente alla domanda di ripetizione. .Nella prima udienza il Gl fissa i termini ex art 183 cpc, le parti depositano i loro atti nei quali chiedono mezzi istruttori che la BE contesta chiedendo in converso la precisazione delle conclusioni e il rigetto della domanda attorea. Il Gi si riserva sull'ammissione della CTU contabile e, a scioglimento della stessa in data 12.12.2018 così provvede:" Nomina CTU contabile nella persona del Dott. ' ponendo allo stesso i seguenti quesiti:"Persona_1 "
-Ridetermini il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla luce dei seguenti principi: Tasso di interesse: se è provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale, occorre applicare i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto;
Rinvio agli usi di piazza :
per i contratti stipulati e chiusi prima del 9.07.1992 (data di entrata in vigore dell'art 4 L 154 del
1992 ora sostituito dall'art 117 del D.lgs 385 del 1993) si applica il tasso di interesse legale ex art
1284cc;
Per i contratti stipulati successivamente al 09.07.1992 si applica il criterio di cui all'art 117 co 7
del D.lgs 385 del 1993.
Per i contratti stipulati prima del 09.07.1992 e non ancora chiusi entro tale data, si applica il tasso di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 09.07.1992 e per la parte successiva del rapporto, si applica il criterio di cui all'art 117 co 7 del D.lgs 385 del 1993;
Anatocismo: per i contratti stipulati e chiusi anteriormente al 22.04.2000( data di entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000) non si applica alcuna capitalizzazione;
per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.04.2000 si applicano i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 09.02.2000, previa verifica dell'esistenza di una clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca specificamente approvata per iscritto;
per i contratti stipulati anteriormente al 22.04.2000 ed ancora in corso in detta data, se vi è prova dell'avvenuta comunicazione al cliente e della pubblicazione in GU dell'avvenuto adeguamento della delibera
CICR del 09.02.2000, si applicano gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione sino al
30.06.2000 e si applicano i criteri di capitalizzazione reciproca trimestrale dal 1.07.2000 sino alla chiusura del conto;
in ogni caso, dalla chiusura del conto decorreranno solo gli interessi moratori, senza alcuna capitalizzazione;
c.m.s.:ove pattuita per iscritto, và computata alla fine del rapporto, con la cadenza pattuita, ma senza capitalizzazione. Per i contratti stipulati dopo l'introduzione dell'art 117 bis TUB (inserito dall'art 6 bis DL201/11,convertito in L 214/2011), si applica la disciplina prevista dall'art 117 bis
TUB e dal successivo decreto CICR N 644 del 30.06.2012( entrato in vigore il 1.07.2012);per i contratti antecedenti l'introduzione dell'art 117 bis TUB, ma ancora in corso alla data del
1.07.2012, se vi è prova della comunicazione al cliente dell'adeguamento dei contratti alle clausole di cui all'art 117 bis TUB,si applica, per il periodo successivo al 1.07.2012, la disciplina prevista dall'art 117 bis TUB e dal decreto CICR n 644 del 30.06.2012;
Interessi usurai :occorre accertare l'usura originaria verificando se il tasso di interesse pattuito-
nel contratto o in applicazione dello ius variandi dopo l'entrata in vigore della L 108/96 sia superiore al c.d tasso soglia, che, sino alla data del 14.05.2011, si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio ( comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse quelle per imposte e tasse); dal 14.05.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art
2 comma 4 L 108/96, come modificato dal D.L 70/2011, convertito il L 106/2011; in caso del superamento del tasso soglia, si applica il principio previsto dall'art 1815 cc secondo cui se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
Altre spese: escluda tutte le voci di spese non pattuite;
Incompletezza degli estratti conto: effettui il CTU solo un conteggio dalla data a partire dalla quale vi è continuità negli estratti conto ed indichi quale sia il saldo del prio estratto conto che ha utilizzato;
Acquisisca ulteriori documenti, con il preventivo consenso delle parti;
Depositata la consulenza il 31.12.2019, il 26.02.2021 il Giudice N.A.Vecchio, dispone che il CTU
depositi elaborato integrativo nel quale: II CTU chiarisca ed eventualmente confermi se, nell'ambito della verifica tecnico contabile afferente "la conformità alla L 108/1996 del T.E.G. pattuito", ricavato sulla base "degli oneri indicati nel contratto del 5 Maggio 2006 (cfr pagg 8 e ss dell'elaborato depositato il 31.122.2019)
abbia fatto riferimento alla formula per il calcolo del T.E.G. prevista dalla Istruzioni della B.I
ratione temporis vigente in base alla tipologia di operazione cui ascrivere il rapporto bancario oggetto dell'accertamento peritale;
all'esito di tale chiarimento (A) ove abbia così operato,
confermi la rielaborazione già realizzata e non proceda ad alcuna rideterminazione;
(B) in caso contrario, effettui un ulteriore accertamento e una eventuale nuova rielaborazione del rapporto di c/c sulla base della formula ratione temporis vigente e ritenuta pertinente al caso di specie;
B) effettui, sempre nell'ambito della verifica tecnico contabile in tema di accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati al rapporto ed eventualmente anche sulla base delle risultanze di cui al precedente punto sub A) in ordine alla formula da applicarsi per il calcolo del T,E.G.,una ulteriore rielaborazione, rideterminando il rapporto di dare-avere fra le parti sulla base delle coordinate di cui all'ordinanza del 26.02.2021 che si abbia per trascritta e riportata.
La causa viene rinviata per la precisazione delle conclusione all'udienza del 29.10.2021
sottoposta a rinvii per il cambio di diversi magistrati e introitata a Sentenza dalla scrivente in data 24.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata.
Dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e della relazione integrativa come espletate nel corso del giudizio, che si condividono, in quanto scevre da vizi logici, fondate su convergenti riscontri documentali e premesse metodologiche ragionevoli emerge,che a seguito della disposta verifica del conto corrente ordinario N 489-32809 ( individuato a decorrere da luglio 2007 con n 124925), intrattenuto dalla Parte_5 ,presso l'allora Controparte_5
,successivamente Controparte 10 e poi ancora [...]
,in base ai criteri indicati nei quesiti formulati dal Tribunale, come integrati Controparte_11
con l'ordinanza del 26.02.2021 è risultato che:
'E' stato sottoscritto un contratto di apertura di conto corrente del 5 maggio 2006, in uno al documento di sintesi N 1 (acquisito agli atti) che prevede la pattuizione del tasso degli interessi sia debitori che creditori, della commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi debitori e creditori e delle spese dovute al correntista;
"
Continua il CTU "le spese economiche previste ab origine nel citato contratto di apertura di conto corrente del 5 Maggio 2006( vedasi allegato N 3) determinano il superamento del tasso soglia (così come da allegati sub 4)"
Il superamento del tasso soglia si è comunque verificato anche nel corso del rapporto (vedasi allegato 5) e più precisamente nel corso dei periodi :secondo e terzo trimestre 2006 ( momento di apertura del conto corrente), primo e secondo trimestre 2007 e dal terzo trimestre 2010 sino al primo trimestre 2012 ( trimestre in cui il conto corrente in questione viene estinto a seguito del passaggio a sofferenza)"
La Commissione di massimo scoperto pattuita e concretamente applicata non è risultata eccedente la c.d. C.M.S. soglia ( allegato sub 6)"
II CTU continua affermando che tenuto conto della non conformità ab origine degli interessi e degli oneri pattuiti rispetto alla legge 108/1996 ai sensi dell'art 1815 c.c. secondo comma,gli stessi non sono dovuti per il periodo di vigenza del contratto del 5 Maggio 2006 e quindi per l'intero periodo del rapporto di conto corrente;
II CTU pone due modi di calcolo degli interessi passivi e degli oneri legati all'erogazione del credito per calcolare il saldo finale del conto corrente ordinario N 489-32809, si riporta quello che,a parere di questo giudicante è il più concreto
Azzerando per l'intero periodo del rapporto bancario gli interessi passivi e gli oneri legati all'erogazione del credito, il saldo finale del conto corrente ordinario N489-32809 ( individuato a decorrere da Luglio 2007 con N 124925) alla data del 12 marzo 2012 (data del chiusura del rapporto) è pari ad euro 5.817,19 a credito del correntista (prospetto allegato sub 6 alla relazione di CTU del 31.12.2019)
Le risultanze peritali, dunque, vanno qui ribadite e condivise.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gop, nella persona della Dott.ssa Bernardina Massari,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ,in persona del suo procuratore
, nato a [...] e residente in [...]
Roma N 167 ed elettivamente domiciliata in Potenza al P.le L Rizzo N 12 presso lo studio dell'Avv
Salvatore Laguardia che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto,
contro
BE spa in persona del consigliere delegato Dott. Controparte_2 con sede in Brescia
alla via corfù rappresentata assistita e difesa giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di costituzione dall'avv Renato Sardi congiuntamente e disgiuntamente all?Avv valerio Nolè con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo. Nonchè CP_3 assistita e difesa
per procura speciale allegata all'atto di costituzione dall'Avv Roberto Nannelli del foro di Firenze
elettivamente domiciliato in Via del seminario Maggiore N 39 in Potenza presso L'Avv Graziella
Romaniello, così provvede :
Accoglie la domanda proposta dall Parte_1
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della BE spa limitatamente alla chiesta ripetizione del credito in quanto quest'ultima è mera cessionaria del credito già vantato da
CP_12 alla restituzione alla [...] Banco popolare Soc Coop e, per l'effetto condanna la di euro 5.817,19 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo Parte_1
,non ritenendo la BE spa responsabile di tale incombente. Condanna CP_12 al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte attrice, che
liquida in complessivi euro 6.041,00 di cui euro 264 per spese, euro 5.777.00 per compensi
Avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuta e rimborso spese forfettarie, come per legge in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario
Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di parte soccombente CP_12
Così deciso in Potenza lì 08.06.2025
Il Giudice Dott Bernardina Massari