Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1611
CASS
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Acquisizione illegittima di atti di altro procedimento

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché l'acquisizione degli atti del procedimento n. 1543/2023, richiamato dalla difesa, è avvenuta nel rispetto del contraddittorio, trattandosi di atti precostituiti e relativi a un procedimento già menzionato dalla difesa. Anche l'acquisizione dei verbali del procedimento n. 1963/2023 è ritenuta legittima ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.p., con facoltà per la difesa di esaminarli e trarne copia.

  • Rigettato
    Valutazione di attendibilità basata su elementi estranei al procedimento

    La Corte rileva che, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza, il Tribunale ha acquisito gli atti menzionati per superare la lacuna argomentativa relativa all'attendibilità della persona offesa, conformemente a quanto richiesto dalla Cassazione. Una volta superata l'eccezione sulla legittimità dell'acquisizione, tali atti sono legittimamente entrati a far parte del compendio probatorio.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

    La Corte osserva che la questione attiene al merito della vicenda e non a un vizio di logica della motivazione. Il Tribunale ha chiarito che il dubbio riguardava l'episodio del 7.5.2023 (relativo ad altro procedimento) e non quello del 4.6.2023. La compatibilità storica tra i due episodi è una questione di merito preclusa all'esame della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1611
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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