CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO MA SI EI R.G.N. 27134/2025 IN LA SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del Tribunale della libertà di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso;
sentito l'avvocato Alessandro Casano, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Gip del Tribunale di Marsala applicava all'odierno ricorrente la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con istanza del 9.5.2024, la difesa chiedeva la revoca della misura cautelare, osservando che le indagini espletate nell’ambito di altro procedimento, il n. 1543/2023 r.g.n.r., avevano dimostrato l’inattendibilità della persona offesa e della moglie di questi. Il Gip di Marsala respingeva l’istanza ribadendo l’attendibilità del dichiarante. Avverso tale provvedimento proponeva appello la difesa dell’imputato, che veniva respinto dal tribunale della libertà, il quale ribadiva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Avverso detta decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 7270 del 2025, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata osservando che non era stata fornita idonea motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa nonché in ordine alla configurabilità dell’elemento oggettivo del reato abituale contestato (art. 612-bis cod. pen.), una volta escluso uno dei due episodi di minacce oggetto dell’imputazione. Con ordinanza del 22.5.2025, il Tribunale della libertà, decidendo in sede di rinvio, rigettava nuovamente il ricorso proposto dall’odierno ricorrente. Riferiva di aver acquisito gli atti del procedimento penale n. 1543 del 2023 r.g.n.r., al fine di valutare l’attendibilità della persona offesa, pervenendo, all’esito dell’esame, a ritenere attendibile la deposizione resa da questi, le cui dichiarazioni nel proc. n. 1543/2023, risultavano in larga parte riscontrate. Argomentava, altresì, in ordine all’attendibilità del testimone, sia per avere riferito l’episodio Penale Sent. Sez. 1 Num. 1611 Anno 2026 Presidente: OC GI Relatore: EI SI Data Udienza: 02/12/2025 del 4.6.2023 in modo coerente e coincidente con la narrazione effettuata in sede di presentazione di querela, sia per avere trovato conferma nella deposizione della propria moglie, sia per avere assunto un comportamento coerente e consequenziale a quanto denunciato, avendo assunto la decisione di lasciare l’appartamento e avendo richiesto ed ottenuto di essere stato scortato dalle Forze dell’ordine nella precedente dimora per prelevare gli effetti personali. Il Tribunale concludeva, quindi, osservando che, benché all’origine del procedimento si collochino le accuse falsamente mosse dalla persona offesa nei confronti di familiari dell'imputato, allo stato non vi erano ragioni per dubitare che la reazione di costoro si fosse tradotta nei fatti di cui all’imputazione. In ordine al secondo motivo di annullamento, osservava che nella propria ordinanza non aveva messo in dubbio l’episodio del 4.6.2023, bensì la ricostruzione dei fatti occorsa in data 7.5.2023, oggetto del diverso procedimento n. 1453/2023 r.g.n.r.; che la persona offesa aveva confermato le minacce rivoltegli dai coimputati in data 20.5.2023 e 4.6.2023, sicché, trattandosi di due episodi risultava integrato l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 612- bis cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo, rileva che il provvedimento impugnato si fonda su atti di altro procedimento (n. 1543/2023), acquisiti d’ufficio dal collegio a seguito dell’annullamento della Corte di cassazione, al di fuori dei poteri di cui dispone sulla base degli artt.127 e 310 cod. proc. pen. Richiama sul punto, il principio espresso da questa Corte a SU con la sentenza n. 15403 del 2024, concludendo con il sostenere che la decisione si è fondata su materiale probatorio illegittimamente acquisito. Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia acquisito d’ufficio, in assenza di comunicazione alle parti, i verbali d’udienza delle dichiarazioni rese dalle persone offese nella fase dibattimentale del processo (n. 1963/2023), dopo l’annullamento di questa Corte.
2.2. Con il secondo motivo, censura la decisione con riferimento alla valutazione di attendibilità delle persone offese. Osserva che, in ossequio al principio esposto da questa Corte nella sentenza n. 7270 del 20.11.2024, il Tribunale avrebbe dovuto fondare la valutazione di attendibilità sugli elementi presenti in questo procedimento in relazione alla posizione dell'imputato e non in altro procedimento nei confronti di altri imputati.
2.3 Con il terzo motivo, osserva che l’episodio dubbio, la cui esclusione determinerebbe il venir meno dell’elemento oggettivo del reato, non è quello del 4.6.2023, bensì quello del 20.5.2023. Una volta escluso che gli imputati avessero esploso colpi di arma da fuoco verso la vettura della persona offesa, non avrebbe ragion d’essere la minaccia asseritamente profferita il 20.5.2023 il cui tenore era <<stavolta non ti spariamo più sulla macchina addosso>>. Alla luce delle argomentazioni esposte, ha quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso osservando che il potere istruttorio del Tribunale era stato esercitato a seguito di eccezione di parte, sui temi da queste prospettati e, comunque, nel contraddittorio. Rilevava l’infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.Si osserva preliminarmente che la valutazione del primo motivo di impugnazione 2 avviene attraverso l'esame degli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale delle questioni poste.
2.1.In primo luogo, la difesa ha eccepito violazione di legge per avere il Tribunale della libertà acquisito d’ufficio gli atti di altro procedimento, il n. 1543/2023 r.g.n.r., fondando, anche su questi, la propria decisione, in tal modo disattendendo il principio espresso da questa Corte a SU con sentenza n. 15403 del 30.11.2023. Il motivo è infondato. Questa Corte, con un obiter contenuto nella menzionata pronuncia, ha affermato che poiché il giudizio avanti il tribunale della libertà si svolge nelle forme camerali di cui all’art. 127 cod. proc. pen., la decisione deve essere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo il modello camerale l’attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori e rimanendo escluso che al giudice di appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto, potendo, invece, acquisire la documentazione fornita dalle parti, purchè relativa ad elementi informativi “precostituiti” che intendano sottoporre alla valutazione del collegio, nel rispetto del contraddittorio e del principio della devoluzione (Sez. U., sentenza n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286155-01). Nel caso in esame, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la menzionata sentenza, il Tribunale, con ordinanza del 13.5.2025, disponeva l’acquisizione degli atti del procedimento n. 1543/2023 “richiamato dalla difesa”, disponendo rinvio all’udienza del 22.5.2025. All’udienza del 22.5.2025, il Tribunale dava atto che erano stati trasmessi gli atti e le parti nulla osservavano. Il difensore, in particolare, insisteva nell’appello. Dalla lettura del verbale sembra, quindi, di poter desumere che l’acquisizione, disposta d’ufficio, abbia ricevuto, quantomeno, un input difensivo, nel richiamo effettuato agli atti del menzionato procedimento. D’altro canto, si osserva che: si tratta di atti precostituiti;
che detti atti erano relativi al procedimento richiamato dalla stessa difesa del ricorrente;
che, dopo averne disposto l’acquisizione, il Tribunale ha fissato nuova udienza al successivo 22.5. per articolare il contraddittorio sul punto;
che gli atti erano comunque acquisiti nei limiti dei motivi di appello devoluti, attenendo alla valutazione di attendibilità della persona offesa;
che nulla è stato eccepito avanti il Tribunale in ordine alla legittimità di detta acquisizione. Ne discende che dall’acquisizione d’ufficio di atti del procedimento non è derivata alcuna violazione del principio del contraddittorio, nè alcuna lesione del diritto di difesa che, peraltro, non è stata specificamente dedotta. Peraltro, la difesa del ricorrente non ha chiarito quale nocumento sia derivato, in concreto, dall'acquisizione d'ufficio del materiale probatorio.
2.2. Analoghe considerazioni devono valere per quanto riguarda l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento n. 1963/2023 r.g.n.r., nel corso del quale si inserisce il presente procedimento de libertate. Dagli atti si evince che a seguito dell’annullamento di questa Corte, veniva fissata udienza all’8.5.2025 e, in data 11.3.2025, venivano richiesti, ai sensi dell’art. 310 comma 2 cod. proc. pen., <<tutti gli atti in originale o copia, su cui si fonda il provvedimento impugnato nonché di tutti necessari per la decisione>>. Il giorno successivo, infatti, 12.3.2025, il Tribunale di Marsala attestava di aver trasmesso al Tribunale di Palermo – sezione riesame, gli atti richiesti, tramite il portale TIAP. Ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 310 cod. proc. pen., gli atti trasmessi restavano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Ne consegue che il difensore, avendo a disposizione tutti gli atti trasmessi, ben conosceva o poteva conoscere il materiale probatorio trasmesso, comprensivo, evidentemente, degli atti dell'istruttoria dibattimentale, sulla base del quale il Tribunale ha deciso. Anche sull’invio di tale materiale probatorio, peraltro, non 3 risulta che la difesa abbia eccepito alcunché nel corso del procedimento avanti il Tribunale della libertà.
3.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che questa Corte, con la sentenza n. 7270 del 20.11.2024, pronunciando sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ha annullato l’ordinanza impugnata osservando che il Tribunale non si era confrontato su <<quanto già verificatosi nel pregresso contenzioso, a proposito della sperimentata inattendibilità del denunciante e moglie che, pure, anche in quel caso, avevano reso dichiarazioni concordi>> e ha ribadito che << La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigorosa rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).>> Al fine di superare la lacuna argomentativa, il Tribunale ha ritenuto di acquisire gli atti in precedenza menzionati. Una volta superata l’eccezione relativa alla legittimità della acquisizione, ne consegue, logicamente, che gli stessi sono andati a costituire il compendio probatorio sulla base del quale il Tribunale ha effettuato la valutazione di attendibilità delle persone offese.
4.Quanto, infine, al terzo motivo, dal tenore della motivazione dell’ordinanza impugnata, sembra di comprendere che il dubbio del Tribunale fosse relativo non alle minacce effettuate il 4.6.2023, bensì all’episodio del 7.5.2023, oggetto dell’altro procedimento n. 1543/2023. Deduce il ricorrente che il dubbio sull’episodio del 7.5. ridonda, però, su quello del 20.5.2023, in quanto la minaccia pronunciata in questa occasione (<<stavolta non ti spariamo più sulla macchina addosso>>) presuppone, dal punto di vista logico, che gli autori di quella del 7.5., siano gli stessi di quella del 20.5. circostanza che, invece, secondo il ricorrente sarebbe esclusa dal fatto che detto episodio non sia stato contestato agli imputati e per la quale sarebbe stato condannato un soggetto diverso. Afferma che lo stesso tribunale del riesame avrebbe escluso la riconducibilità dell’episodio agli XXXXXXXXXXX. Sul punto, si osserva che, benché proposto come vizio attinente alla tenuta logica della motivazione, la questione attiene al merito della vicenda. Il tribunale ha chiarito che il dubbio prospettato nella ordinanza annullata era relativo non all’episodio del 4 giugno 2023, bensì a quello del 7 maggio 2023, relativo all’altro procedimento n. 1543/2023 RGNR. Il collegamento esistente tra i due episodi e la loro compatibilità storica è questione che attiene al merito del processo, il cui esame è precluso a questa Corte.
5.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/12/2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente SI EI GI OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso;
sentito l'avvocato Alessandro Casano, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Gip del Tribunale di Marsala applicava all'odierno ricorrente la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con istanza del 9.5.2024, la difesa chiedeva la revoca della misura cautelare, osservando che le indagini espletate nell’ambito di altro procedimento, il n. 1543/2023 r.g.n.r., avevano dimostrato l’inattendibilità della persona offesa e della moglie di questi. Il Gip di Marsala respingeva l’istanza ribadendo l’attendibilità del dichiarante. Avverso tale provvedimento proponeva appello la difesa dell’imputato, che veniva respinto dal tribunale della libertà, il quale ribadiva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Avverso detta decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 7270 del 2025, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata osservando che non era stata fornita idonea motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa nonché in ordine alla configurabilità dell’elemento oggettivo del reato abituale contestato (art. 612-bis cod. pen.), una volta escluso uno dei due episodi di minacce oggetto dell’imputazione. Con ordinanza del 22.5.2025, il Tribunale della libertà, decidendo in sede di rinvio, rigettava nuovamente il ricorso proposto dall’odierno ricorrente. Riferiva di aver acquisito gli atti del procedimento penale n. 1543 del 2023 r.g.n.r., al fine di valutare l’attendibilità della persona offesa, pervenendo, all’esito dell’esame, a ritenere attendibile la deposizione resa da questi, le cui dichiarazioni nel proc. n. 1543/2023, risultavano in larga parte riscontrate. Argomentava, altresì, in ordine all’attendibilità del testimone, sia per avere riferito l’episodio Penale Sent. Sez. 1 Num. 1611 Anno 2026 Presidente: OC GI Relatore: EI SI Data Udienza: 02/12/2025 del 4.6.2023 in modo coerente e coincidente con la narrazione effettuata in sede di presentazione di querela, sia per avere trovato conferma nella deposizione della propria moglie, sia per avere assunto un comportamento coerente e consequenziale a quanto denunciato, avendo assunto la decisione di lasciare l’appartamento e avendo richiesto ed ottenuto di essere stato scortato dalle Forze dell’ordine nella precedente dimora per prelevare gli effetti personali. Il Tribunale concludeva, quindi, osservando che, benché all’origine del procedimento si collochino le accuse falsamente mosse dalla persona offesa nei confronti di familiari dell'imputato, allo stato non vi erano ragioni per dubitare che la reazione di costoro si fosse tradotta nei fatti di cui all’imputazione. In ordine al secondo motivo di annullamento, osservava che nella propria ordinanza non aveva messo in dubbio l’episodio del 4.6.2023, bensì la ricostruzione dei fatti occorsa in data 7.5.2023, oggetto del diverso procedimento n. 1453/2023 r.g.n.r.; che la persona offesa aveva confermato le minacce rivoltegli dai coimputati in data 20.5.2023 e 4.6.2023, sicché, trattandosi di due episodi risultava integrato l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 612- bis cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo, rileva che il provvedimento impugnato si fonda su atti di altro procedimento (n. 1543/2023), acquisiti d’ufficio dal collegio a seguito dell’annullamento della Corte di cassazione, al di fuori dei poteri di cui dispone sulla base degli artt.127 e 310 cod. proc. pen. Richiama sul punto, il principio espresso da questa Corte a SU con la sentenza n. 15403 del 2024, concludendo con il sostenere che la decisione si è fondata su materiale probatorio illegittimamente acquisito. Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia acquisito d’ufficio, in assenza di comunicazione alle parti, i verbali d’udienza delle dichiarazioni rese dalle persone offese nella fase dibattimentale del processo (n. 1963/2023), dopo l’annullamento di questa Corte.
2.2. Con il secondo motivo, censura la decisione con riferimento alla valutazione di attendibilità delle persone offese. Osserva che, in ossequio al principio esposto da questa Corte nella sentenza n. 7270 del 20.11.2024, il Tribunale avrebbe dovuto fondare la valutazione di attendibilità sugli elementi presenti in questo procedimento in relazione alla posizione dell'imputato e non in altro procedimento nei confronti di altri imputati.
2.3 Con il terzo motivo, osserva che l’episodio dubbio, la cui esclusione determinerebbe il venir meno dell’elemento oggettivo del reato, non è quello del 4.6.2023, bensì quello del 20.5.2023. Una volta escluso che gli imputati avessero esploso colpi di arma da fuoco verso la vettura della persona offesa, non avrebbe ragion d’essere la minaccia asseritamente profferita il 20.5.2023 il cui tenore era <<stavolta non ti spariamo più sulla macchina addosso>>. Alla luce delle argomentazioni esposte, ha quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso osservando che il potere istruttorio del Tribunale era stato esercitato a seguito di eccezione di parte, sui temi da queste prospettati e, comunque, nel contraddittorio. Rilevava l’infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.Si osserva preliminarmente che la valutazione del primo motivo di impugnazione 2 avviene attraverso l'esame degli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale delle questioni poste.
2.1.In primo luogo, la difesa ha eccepito violazione di legge per avere il Tribunale della libertà acquisito d’ufficio gli atti di altro procedimento, il n. 1543/2023 r.g.n.r., fondando, anche su questi, la propria decisione, in tal modo disattendendo il principio espresso da questa Corte a SU con sentenza n. 15403 del 30.11.2023. Il motivo è infondato. Questa Corte, con un obiter contenuto nella menzionata pronuncia, ha affermato che poiché il giudizio avanti il tribunale della libertà si svolge nelle forme camerali di cui all’art. 127 cod. proc. pen., la decisione deve essere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo il modello camerale l’attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori e rimanendo escluso che al giudice di appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto, potendo, invece, acquisire la documentazione fornita dalle parti, purchè relativa ad elementi informativi “precostituiti” che intendano sottoporre alla valutazione del collegio, nel rispetto del contraddittorio e del principio della devoluzione (Sez. U., sentenza n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286155-01). Nel caso in esame, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la menzionata sentenza, il Tribunale, con ordinanza del 13.5.2025, disponeva l’acquisizione degli atti del procedimento n. 1543/2023 “richiamato dalla difesa”, disponendo rinvio all’udienza del 22.5.2025. All’udienza del 22.5.2025, il Tribunale dava atto che erano stati trasmessi gli atti e le parti nulla osservavano. Il difensore, in particolare, insisteva nell’appello. Dalla lettura del verbale sembra, quindi, di poter desumere che l’acquisizione, disposta d’ufficio, abbia ricevuto, quantomeno, un input difensivo, nel richiamo effettuato agli atti del menzionato procedimento. D’altro canto, si osserva che: si tratta di atti precostituiti;
che detti atti erano relativi al procedimento richiamato dalla stessa difesa del ricorrente;
che, dopo averne disposto l’acquisizione, il Tribunale ha fissato nuova udienza al successivo 22.5. per articolare il contraddittorio sul punto;
che gli atti erano comunque acquisiti nei limiti dei motivi di appello devoluti, attenendo alla valutazione di attendibilità della persona offesa;
che nulla è stato eccepito avanti il Tribunale in ordine alla legittimità di detta acquisizione. Ne discende che dall’acquisizione d’ufficio di atti del procedimento non è derivata alcuna violazione del principio del contraddittorio, nè alcuna lesione del diritto di difesa che, peraltro, non è stata specificamente dedotta. Peraltro, la difesa del ricorrente non ha chiarito quale nocumento sia derivato, in concreto, dall'acquisizione d'ufficio del materiale probatorio.
2.2. Analoghe considerazioni devono valere per quanto riguarda l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento n. 1963/2023 r.g.n.r., nel corso del quale si inserisce il presente procedimento de libertate. Dagli atti si evince che a seguito dell’annullamento di questa Corte, veniva fissata udienza all’8.5.2025 e, in data 11.3.2025, venivano richiesti, ai sensi dell’art. 310 comma 2 cod. proc. pen., <<tutti gli atti in originale o copia, su cui si fonda il provvedimento impugnato nonché di tutti necessari per la decisione>>. Il giorno successivo, infatti, 12.3.2025, il Tribunale di Marsala attestava di aver trasmesso al Tribunale di Palermo – sezione riesame, gli atti richiesti, tramite il portale TIAP. Ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 310 cod. proc. pen., gli atti trasmessi restavano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Ne consegue che il difensore, avendo a disposizione tutti gli atti trasmessi, ben conosceva o poteva conoscere il materiale probatorio trasmesso, comprensivo, evidentemente, degli atti dell'istruttoria dibattimentale, sulla base del quale il Tribunale ha deciso. Anche sull’invio di tale materiale probatorio, peraltro, non 3 risulta che la difesa abbia eccepito alcunché nel corso del procedimento avanti il Tribunale della libertà.
3.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che questa Corte, con la sentenza n. 7270 del 20.11.2024, pronunciando sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ha annullato l’ordinanza impugnata osservando che il Tribunale non si era confrontato su <<quanto già verificatosi nel pregresso contenzioso, a proposito della sperimentata inattendibilità del denunciante e moglie che, pure, anche in quel caso, avevano reso dichiarazioni concordi>> e ha ribadito che << La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigorosa rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).>> Al fine di superare la lacuna argomentativa, il Tribunale ha ritenuto di acquisire gli atti in precedenza menzionati. Una volta superata l’eccezione relativa alla legittimità della acquisizione, ne consegue, logicamente, che gli stessi sono andati a costituire il compendio probatorio sulla base del quale il Tribunale ha effettuato la valutazione di attendibilità delle persone offese.
4.Quanto, infine, al terzo motivo, dal tenore della motivazione dell’ordinanza impugnata, sembra di comprendere che il dubbio del Tribunale fosse relativo non alle minacce effettuate il 4.6.2023, bensì all’episodio del 7.5.2023, oggetto dell’altro procedimento n. 1543/2023. Deduce il ricorrente che il dubbio sull’episodio del 7.5. ridonda, però, su quello del 20.5.2023, in quanto la minaccia pronunciata in questa occasione (<<stavolta non ti spariamo più sulla macchina addosso>>) presuppone, dal punto di vista logico, che gli autori di quella del 7.5., siano gli stessi di quella del 20.5. circostanza che, invece, secondo il ricorrente sarebbe esclusa dal fatto che detto episodio non sia stato contestato agli imputati e per la quale sarebbe stato condannato un soggetto diverso. Afferma che lo stesso tribunale del riesame avrebbe escluso la riconducibilità dell’episodio agli XXXXXXXXXXX. Sul punto, si osserva che, benché proposto come vizio attinente alla tenuta logica della motivazione, la questione attiene al merito della vicenda. Il tribunale ha chiarito che il dubbio prospettato nella ordinanza annullata era relativo non all’episodio del 4 giugno 2023, bensì a quello del 7 maggio 2023, relativo all’altro procedimento n. 1543/2023 RGNR. Il collegamento esistente tra i due episodi e la loro compatibilità storica è questione che attiene al merito del processo, il cui esame è precluso a questa Corte.
5.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/12/2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente SI EI GI OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5