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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1264/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. ACHILLE MACRELLI, con domicilio eletto in Via Sante Vincenzi n.46, Bologna, c/o Studio Legale Avv. Katiusa Tani APPELLANTE contro
(C.F. quale erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1 rappresentato e difeso da Avv. SERGIO BIANCHI, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Del Popolo n.44, Cesena C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4 APPELLATI
(C.F. CP_4 Controparte_5 Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. STEFANO VERSARI, con domicilio eletto presso il suo studio in via G. Regnoli n.34, Forlì INTERVENIENTE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 545/2022 del Tribunale di FORLI'
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 8.04.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue: Per l'appellante Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello adita: In via preliminare, confermare la legittimazione processuale del Sig. . Parte_1 Nel merito, e in via principale: Accertare e dichiarare fondato l'appello promosso dal sig. per tutti i motivi Parte_1 esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto:
- Respingere tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto Persona_1
e in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello n.1 e 2, accogliere il motivo n.3 e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n.545/2022 emessa e pubblicata (nel procedimento distinto al n.2088/2018 Rg.) dal Tribunale di Forlì in data 27/05/2022 pubblicata in data 30/05/2022, notificata via pec in data 14/06/2022 rideterminare la liquidazione delle spese di lite secondo i reali parametri di competenza.
- Spese di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali di studio, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Per l'appellato uale erede di Controparte_1 Persona_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni ritenuta necessaria ed espletanda declaratoria e/o istruttoria, IN VIA PRELIMINARE E DI RITO – dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e confermare in ogni sua parte la pronuncia del Tribunale di Forlì gravata;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO – respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la pronuncia del Tribunale di Forlì gravata;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio. Con riguardo alla posizione dell'originario creditore appellato e nel caso di sua estromissione, vittoria di spese e compensi professionali del grado per l'attività prestata ovvero fino alla presente precisazione delle conclusioni con distrazione in favore difensore che si dichiara antistatario.”
Per l'interveniente LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato Parte_1 :
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via preliminare, preso atto dell'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
intervenuta con sentenza del Tribunale di Forlì nr. 27 pubblicata in data Parte_1 22.03.2024 nel procedimento n. 16/24 RG, dichiarare la legittimità del subentro e della partecipazione al presente giudizio da parte della predetta Procedura di Liquidazione Controllata in riferimento agli atti dispositivi impugnati, con ogni conseguente statuizione in ordine alla legittimazione delle altre parti costituite;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art.348 Parte_1 bis cpc e, comunque, infondato, confermando integralmente la sentenza appellata;
- per l'effetto, dichiarare l'estensione nei confronti dell'intero ceto creditorio della Procedura della liquidazione controllata del sovraindebitato della declaratoria di Parte_1 inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti impugnati indicati nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì appellata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di , Persona_1 Parte_1
e per la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del Controparte_3 Controparte_2 23.05.2013, a rogito Notaio Rep. 18793/13192, con cui aveva Persona_2 Parte_1 costituito un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito un capannone, col terreno su cui insiste e annessa area cortiliva in Cesena, un ulteriore appezzamento di terreno sito in Cesena, nonché diversi autoveicoli con il quale, inoltre, e la moglie avevano Parte_1 Controparte_3 costituito sui medesimi beni un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.. dinanzi al Tribunale di Forlì, deduceva il pregiudizio che tale atto arrecava alle Persona_1 sue ragioni creditorie e si dichiarava creditore di in forza di i) decreto ingiuntivo
Parte_1 provvisoriamente esecutivo n.103/2017, emesso il 16.01.2017 dal Tribunale di Forlì, fondato su tre assegni bancari, rivelatisi insoluti, rilasciati da a favore di per
Parte_1 Persona_1 un importo complessivo pari ad €.140.000,00; ii) contratto preliminare di compravendita immobiliare del 30.09.2013, inadempiuto dal promittente venditore il quale aveva già
Parte_1 incassato l'intero prezzo pari ad € 200.000,00 contestualmente alla stipula del preliminare stesso, di cui il promissario acquirente aveva richiesto in separato giudizio la risoluzione Persona_1 per inadempimento del e la restituzione della somma versata.
Parte_1
2.
Con sentenza n.545 del 27.05.2022 il Tribunale di Forlì accoglieva l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore
[...] del predetto atto pubblico del 23.05.2013. Per_1 Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 12.7.2022 ha proposto appello Parte_1 articolando tre motivi, mentre ha resistito quale erede unico del de cuius Controparte_1 [...]
nel frattempo deceduto. Sono invece rimasti contumaci e Per_1 Controparte_2 [...]
CP_3
Con comparsa di intervento depositata in data 13.3.2025 è intervenuta la
[...]
procedura dichiarata aperta dal Tribunale di Forlì con Controparte_6 sentenza n.27/2024, dichiarando di intervenire nel giudizio e accettando la causa nello stato in cui si trova al fine di subentrare e proseguire, nell'interesse della massa dei creditori, nell'azione promossa dal creditore originario alla cui difesa si è riportata integralmente. Controparte_1
3.
In via preliminare parte appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità. Ancora, l'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474). Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché l'impugnazione consente di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee. In via preliminare si osserva, ulteriormente, che la Liquidazione Controllata del sovraindebitato ha chiesto di dichiarare la legittimità della sua partecipazione al giudizio, con ogni Controparte_7 conseguente statuizione in ordine alla legittimazione delle altre parti costituite e che l'appellante ha chiesto di confermare la sua legittimazione processuale. Parte_1 A riguardo, occorre evidenziare che l'art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l'art. 143 CCII in quanto compatibile. Tale norma in particolare dispone al comma 1 che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”. L'art. 274, CCII, dispone al comma 2 che “Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. Il principio risulta affermato dalla Suprema Corte in relazione alle analoghe disposizioni contenute nella previgente legge fallimentare: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un., 17.12.2008, n. 29420). Sulla base dei suesposti principi, preso atto che il G.D. presso il Tribunale di Forlì ha autorizzato il liquidatore nominato a proseguire l'azione revocatoria ex art. 274, comma 2, c.c. e che il liquidatore si è costituito volontariamente per proseguire il giudizio, subentrando all'appellato originario creditore, deve affermarsi la ritualità e tempestività dell'intervento svolto dalla CP_6
e, contestualmente, il sopravvenuto difetto di legittimazione in capo a
[...] Controparte_1 in quanto legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell'originario attore, è solo il liquidatore della . A ciò non osta la circostanza che la Controparte_6 revocatoria del fondo patrimoniale sia stata proposta anche nei confronti della moglie di
[...]
, in quanto l'azione ha ad oggetto i beni di conferiti nel fondo ed Controparte_8 Parte_1 ha, al riguardo, la veste di litisconsorte necessaria: “In tema di azione revocatoria della CP_3 costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti”. (Cass., n. 12264/2019). Le medesime considerazioni valgono anche per la posizione processuale di . Controparte_2 Per quanto concerne la posizione dell'appellante-debitore occorre osservare che Parte_1 il difetto di legittimazione si fonda sull'art. 143 CCII, a tenore del quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”, ma con la sola eccezione della domanda di revocatoria del fondo patrimoniale, in quanto “secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai sensi dell'articolo 43 L.F. la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare;
poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento - trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori;
permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore;
sussiste pertanto la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale” (in tal senso Cass., n. 12264/2019). Pertanto, trattandosi dell'eccezionale ipotesi di azione revocatoria del fondo patrimoniale, permane la legittimazione processuale del debitore-appellante . Parte_1
4.
Procedendo all'esame dei motivi d'appello, con il primo motivo deduce “la Parte_1 errata ricostruzione dei fatti - violazione dell'art.112 c.p.c.,” nonchè “la motivazione apparente, illogica, abnorme, oltre che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo, il decidente statuito su fatti non oggetto di giudizio.” In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale di Forlì, accertando il diritto di credito rivendicato dall'attore, si sia pronunciato su fatti che non erano oggetto del giudizio. Il motivo è infondato. E' lo stesso art. 2901 c.c. che individua nel creditore il legittimato attivo dell'azione revocatoria ordinaria. Pertanto, l'azione ex art. 2901 c.c. richiede, quale necessario presupposto, l'esistenza del credito che si assume pregiudicato dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore. Ne consegue che l'accertamento del credito, sia pure sottoposto a termine, condizione o litigioso, si pone come necessario dinanzi all'esercizio dell'azione revocatoria, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'art.2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.” (Cass. Civ. 39248/2021) Nel caso di specie, il credito di che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria si fonda Per_1 su tre assegni bancari rilasciati da posti a fondamento del Decreto Ingiuntivo Parte_1 n.103/2017, emesso dal Tribunale di Forlì, e sul contratto preliminare rimasto inadempiuto, credito che il giudice di prime cure ha correttamente verificato ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
5.
Con il secondo motivo l'appellante deduce “l'assenza nel ragionamento del giudice di primo grado di ogni considerazione in merito all'omessa allegazione e omessa prova da parte del sig. Per_1 sulla anteriorità del sorge del credito nonché sulla dolosa preordinazione del sig.
[...] Parte_1 nella costituzione del fondo patrimoniale.” Inoltre, prospetta l'insussistenza dell'eventus
[...] damni. In particolare, l'appellante contesta l'omessa prova di controparte circa la dolosa preordinazione di
, in quanto l'atto che si assume pregiudizievole ha data antecedente (23.05.2013) Parte_1 rispetto alle ragioni di credito di avendo il contratto preliminare data successiva Per_1 (30.09.2013), così come gli assegni bancari (3.10.2013). Sarebbe così necessario provare ed accertare l'animus nocendi in capo al disponente non bastando invece la mera consapevolezza di Parte_1 arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni). Il motivo è infondato. Si deve ritenere che i rapporti di credito-debito tra e siano Persona_1 Parte_1 risalenti e comunque antecedenti all'atto di disposizione patrimoniale del 23.05.2013, di talchè risulta sufficiente la sola scientia damni in capo, peraltro, al solo disponente, attesa la pacifica natura gratuita dell'atto in questione. Già il Tribunale di Forlì, valorizzando la testimonianza resa dal teste accertava che Controparte_1
“il rapporto di credito-debito esistente tra e risale ad un Persona_1 Parte_1 tempo precedente all'anno 2011 ed aveva ad oggetto una serie di prestiti di denaro che Per_1 elargiva in favore di .”
[...] Parte_1 Inoltre, risulta dirimente la condotta tenuta dai convenuti in primo grado e Controparte_3
, i quali omettevano di sottoporsi all'interrogatorio formale dinanzi al Tribunale Parte_1 di Forlì, senza addurre una valida giustificazione, atteso che il decesso del figlio Persona_3 per quanto indiscutibilmente doloroso, era avvenuto un mese prima. A riguardo, occorre osservare che il comportamento così tenuto è valutabile non solo ai sensi dell'art.116, comma 2 c.p.c., ma anche e soprattutto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a tenore del quale se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio formale, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Nel caso di specie, la ficta confessio opera con riguardo ai capitoli 5,7,8 e 9, così come ammessi dal Tribunale di Forlì, ai quali e si sono volontariamente sottratti. Controparte_3 Parte_1 Ne deriva che i fatti ivi dedotti si ritengono come ammessi, con la conseguenza tale per cui Parte_1
con i tre assegni del 3.10.2013, in realtà provvedeva a pagare debiti risalenti e antecedenti
[...] all'atto lesivo del 23.05.2013. Inoltre, che i due ( e ) fossero da tempo in rapporti d'affari, ben Parte_1 Persona_1 prima del 23.05.2013, costituisce un fatto pacifico accertato più volte nei procedimenti penali che hanno interessato, con esiti differenti, e (Trib. Forlì Sentenza Parte_1 Persona_1 n.882/2019, Corte D'Appello Bologna Sentenza 412/2021, Trib. Forlì Sentenza n.2306/2016). In definitiva, la prova assunta in primo grado, le risultanze probatorie degli altri giudizi liberamente apprezzabili dal giudice civile (cfr. Tribunale Bologna, sez. III 27/01/2025 n. 203, Cassazione civile sez. III 20/12/2001 n. 16069) e il contegno delle parti nel processo conducono a ritenere che i tre assegni fossero diretti a regolare previgenti rapporti di credito-debito, antecedenti all'atto pregiudizievole del 23.05.2013. Pertanto, non risulta in alcun modo necessaria la dolosa preordinazione in capo al disponente Parte_1
Quanto alla prospettata insussistenza dell'eventus damni, basti considerare che qualora successivamente al sorgere del credito il debitore abbia costituito i suoi beni in fondo patrimoniale, un tale atto modifica la situazione patrimoniale del debitore, in pregiudizio del creditore, il quale non può agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. Sez. III, 7.7.2007 n. 15310). D'altronde, condizione essenziale della tutela in favore del creditore prevista dall'art. 2901 c.c. è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. 17 luglio 2007 n. 15880). In sostanza, secondo la costante giurisprudenza, l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. I , 14/02/2025 , n. 3817). Nella fattispecie, non può dubitarsi che tanto la costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. quanto il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., rendono più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito (e ora di tutti i creditori del sovraindebitato) realizzando una segregazione dei beni conferiti e vincolati alla destinazione atti ad essere aggrediti esclusivamente per il soddisfacimento di debiti contratti per i bisogni della famiglia o per la destinazione specifica.
6.
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante deduce “la violazione del D.M. 55/2014 – eccessiva liquidazione delle spese”. Il motivo non è fondato. Il Tribunale di Forlì ha applicato i criteri di calcolo per le cause di valore indeterminabile, mentre la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sancisce che, in tema di azione revocatoria, il valore della causa si calcola sulla base del credito per il quale si agisce (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/01/2025, n. 874, Cass. Civ. 8818/2024) che nella fattispecie è pari ad € 340.000,00.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12) e avuto riguardo al valore della controversia (da € 260.000 a € 520.000) con applicazione dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. La liquidazione è ripartita fra l'appellato fino all'intervento della procedura di Controparte_1 liquidazione controllata del sovraindebitato e per la sola fase decisionale è in Parte_1 favore di quest'ultima. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 12.7.2022, con
[...] Controparte_1
l'intervento della Procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato , nella Parte_1 contumacia di ed , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
RIGETTA l'appello avverso la sentenza n.545/2022 del Tribunale di Forlì e, per effetto dell'intervento in giudizio della Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
[...]
DICHIARA l'estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti Parte_1 dell'intero ceto creditorio;
CONDANNA al rimborso delle spese del grado di appello che liquida in Parte_1 complessivi € 20.119,00 per compenso di avvocato, di cui € 12.821,00 in favore di CP_1
con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, ed €
[...] 7.298,00 in favore della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO in persona del suo liquidatore p.t., oltre 15% per Parte_1 spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 16.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1264/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. ACHILLE MACRELLI, con domicilio eletto in Via Sante Vincenzi n.46, Bologna, c/o Studio Legale Avv. Katiusa Tani APPELLANTE contro
(C.F. quale erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1 rappresentato e difeso da Avv. SERGIO BIANCHI, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Del Popolo n.44, Cesena C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4 APPELLATI
(C.F. CP_4 Controparte_5 Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. STEFANO VERSARI, con domicilio eletto presso il suo studio in via G. Regnoli n.34, Forlì INTERVENIENTE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 545/2022 del Tribunale di FORLI'
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 8.04.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue: Per l'appellante Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello adita: In via preliminare, confermare la legittimazione processuale del Sig. . Parte_1 Nel merito, e in via principale: Accertare e dichiarare fondato l'appello promosso dal sig. per tutti i motivi Parte_1 esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto:
- Respingere tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto Persona_1
e in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello n.1 e 2, accogliere il motivo n.3 e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n.545/2022 emessa e pubblicata (nel procedimento distinto al n.2088/2018 Rg.) dal Tribunale di Forlì in data 27/05/2022 pubblicata in data 30/05/2022, notificata via pec in data 14/06/2022 rideterminare la liquidazione delle spese di lite secondo i reali parametri di competenza.
- Spese di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali di studio, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Per l'appellato uale erede di Controparte_1 Persona_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni ritenuta necessaria ed espletanda declaratoria e/o istruttoria, IN VIA PRELIMINARE E DI RITO – dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e confermare in ogni sua parte la pronuncia del Tribunale di Forlì gravata;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO – respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la pronuncia del Tribunale di Forlì gravata;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio. Con riguardo alla posizione dell'originario creditore appellato e nel caso di sua estromissione, vittoria di spese e compensi professionali del grado per l'attività prestata ovvero fino alla presente precisazione delle conclusioni con distrazione in favore difensore che si dichiara antistatario.”
Per l'interveniente LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato Parte_1 :
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via preliminare, preso atto dell'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
intervenuta con sentenza del Tribunale di Forlì nr. 27 pubblicata in data Parte_1 22.03.2024 nel procedimento n. 16/24 RG, dichiarare la legittimità del subentro e della partecipazione al presente giudizio da parte della predetta Procedura di Liquidazione Controllata in riferimento agli atti dispositivi impugnati, con ogni conseguente statuizione in ordine alla legittimazione delle altre parti costituite;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art.348 Parte_1 bis cpc e, comunque, infondato, confermando integralmente la sentenza appellata;
- per l'effetto, dichiarare l'estensione nei confronti dell'intero ceto creditorio della Procedura della liquidazione controllata del sovraindebitato della declaratoria di Parte_1 inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti impugnati indicati nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì appellata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di , Persona_1 Parte_1
e per la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del Controparte_3 Controparte_2 23.05.2013, a rogito Notaio Rep. 18793/13192, con cui aveva Persona_2 Parte_1 costituito un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito un capannone, col terreno su cui insiste e annessa area cortiliva in Cesena, un ulteriore appezzamento di terreno sito in Cesena, nonché diversi autoveicoli con il quale, inoltre, e la moglie avevano Parte_1 Controparte_3 costituito sui medesimi beni un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.. dinanzi al Tribunale di Forlì, deduceva il pregiudizio che tale atto arrecava alle Persona_1 sue ragioni creditorie e si dichiarava creditore di in forza di i) decreto ingiuntivo
Parte_1 provvisoriamente esecutivo n.103/2017, emesso il 16.01.2017 dal Tribunale di Forlì, fondato su tre assegni bancari, rivelatisi insoluti, rilasciati da a favore di per
Parte_1 Persona_1 un importo complessivo pari ad €.140.000,00; ii) contratto preliminare di compravendita immobiliare del 30.09.2013, inadempiuto dal promittente venditore il quale aveva già
Parte_1 incassato l'intero prezzo pari ad € 200.000,00 contestualmente alla stipula del preliminare stesso, di cui il promissario acquirente aveva richiesto in separato giudizio la risoluzione Persona_1 per inadempimento del e la restituzione della somma versata.
Parte_1
2.
Con sentenza n.545 del 27.05.2022 il Tribunale di Forlì accoglieva l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore
[...] del predetto atto pubblico del 23.05.2013. Per_1 Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 12.7.2022 ha proposto appello Parte_1 articolando tre motivi, mentre ha resistito quale erede unico del de cuius Controparte_1 [...]
nel frattempo deceduto. Sono invece rimasti contumaci e Per_1 Controparte_2 [...]
CP_3
Con comparsa di intervento depositata in data 13.3.2025 è intervenuta la
[...]
procedura dichiarata aperta dal Tribunale di Forlì con Controparte_6 sentenza n.27/2024, dichiarando di intervenire nel giudizio e accettando la causa nello stato in cui si trova al fine di subentrare e proseguire, nell'interesse della massa dei creditori, nell'azione promossa dal creditore originario alla cui difesa si è riportata integralmente. Controparte_1
3.
In via preliminare parte appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità. Ancora, l'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474). Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché l'impugnazione consente di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee. In via preliminare si osserva, ulteriormente, che la Liquidazione Controllata del sovraindebitato ha chiesto di dichiarare la legittimità della sua partecipazione al giudizio, con ogni Controparte_7 conseguente statuizione in ordine alla legittimazione delle altre parti costituite e che l'appellante ha chiesto di confermare la sua legittimazione processuale. Parte_1 A riguardo, occorre evidenziare che l'art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l'art. 143 CCII in quanto compatibile. Tale norma in particolare dispone al comma 1 che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”. L'art. 274, CCII, dispone al comma 2 che “Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. Il principio risulta affermato dalla Suprema Corte in relazione alle analoghe disposizioni contenute nella previgente legge fallimentare: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un., 17.12.2008, n. 29420). Sulla base dei suesposti principi, preso atto che il G.D. presso il Tribunale di Forlì ha autorizzato il liquidatore nominato a proseguire l'azione revocatoria ex art. 274, comma 2, c.c. e che il liquidatore si è costituito volontariamente per proseguire il giudizio, subentrando all'appellato originario creditore, deve affermarsi la ritualità e tempestività dell'intervento svolto dalla CP_6
e, contestualmente, il sopravvenuto difetto di legittimazione in capo a
[...] Controparte_1 in quanto legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell'originario attore, è solo il liquidatore della . A ciò non osta la circostanza che la Controparte_6 revocatoria del fondo patrimoniale sia stata proposta anche nei confronti della moglie di
[...]
, in quanto l'azione ha ad oggetto i beni di conferiti nel fondo ed Controparte_8 Parte_1 ha, al riguardo, la veste di litisconsorte necessaria: “In tema di azione revocatoria della CP_3 costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti”. (Cass., n. 12264/2019). Le medesime considerazioni valgono anche per la posizione processuale di . Controparte_2 Per quanto concerne la posizione dell'appellante-debitore occorre osservare che Parte_1 il difetto di legittimazione si fonda sull'art. 143 CCII, a tenore del quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”, ma con la sola eccezione della domanda di revocatoria del fondo patrimoniale, in quanto “secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai sensi dell'articolo 43 L.F. la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare;
poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento - trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori;
permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore;
sussiste pertanto la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale” (in tal senso Cass., n. 12264/2019). Pertanto, trattandosi dell'eccezionale ipotesi di azione revocatoria del fondo patrimoniale, permane la legittimazione processuale del debitore-appellante . Parte_1
4.
Procedendo all'esame dei motivi d'appello, con il primo motivo deduce “la Parte_1 errata ricostruzione dei fatti - violazione dell'art.112 c.p.c.,” nonchè “la motivazione apparente, illogica, abnorme, oltre che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo, il decidente statuito su fatti non oggetto di giudizio.” In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale di Forlì, accertando il diritto di credito rivendicato dall'attore, si sia pronunciato su fatti che non erano oggetto del giudizio. Il motivo è infondato. E' lo stesso art. 2901 c.c. che individua nel creditore il legittimato attivo dell'azione revocatoria ordinaria. Pertanto, l'azione ex art. 2901 c.c. richiede, quale necessario presupposto, l'esistenza del credito che si assume pregiudicato dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore. Ne consegue che l'accertamento del credito, sia pure sottoposto a termine, condizione o litigioso, si pone come necessario dinanzi all'esercizio dell'azione revocatoria, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'art.2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.” (Cass. Civ. 39248/2021) Nel caso di specie, il credito di che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria si fonda Per_1 su tre assegni bancari rilasciati da posti a fondamento del Decreto Ingiuntivo Parte_1 n.103/2017, emesso dal Tribunale di Forlì, e sul contratto preliminare rimasto inadempiuto, credito che il giudice di prime cure ha correttamente verificato ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
5.
Con il secondo motivo l'appellante deduce “l'assenza nel ragionamento del giudice di primo grado di ogni considerazione in merito all'omessa allegazione e omessa prova da parte del sig. Per_1 sulla anteriorità del sorge del credito nonché sulla dolosa preordinazione del sig.
[...] Parte_1 nella costituzione del fondo patrimoniale.” Inoltre, prospetta l'insussistenza dell'eventus
[...] damni. In particolare, l'appellante contesta l'omessa prova di controparte circa la dolosa preordinazione di
, in quanto l'atto che si assume pregiudizievole ha data antecedente (23.05.2013) Parte_1 rispetto alle ragioni di credito di avendo il contratto preliminare data successiva Per_1 (30.09.2013), così come gli assegni bancari (3.10.2013). Sarebbe così necessario provare ed accertare l'animus nocendi in capo al disponente non bastando invece la mera consapevolezza di Parte_1 arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni). Il motivo è infondato. Si deve ritenere che i rapporti di credito-debito tra e siano Persona_1 Parte_1 risalenti e comunque antecedenti all'atto di disposizione patrimoniale del 23.05.2013, di talchè risulta sufficiente la sola scientia damni in capo, peraltro, al solo disponente, attesa la pacifica natura gratuita dell'atto in questione. Già il Tribunale di Forlì, valorizzando la testimonianza resa dal teste accertava che Controparte_1
“il rapporto di credito-debito esistente tra e risale ad un Persona_1 Parte_1 tempo precedente all'anno 2011 ed aveva ad oggetto una serie di prestiti di denaro che Per_1 elargiva in favore di .”
[...] Parte_1 Inoltre, risulta dirimente la condotta tenuta dai convenuti in primo grado e Controparte_3
, i quali omettevano di sottoporsi all'interrogatorio formale dinanzi al Tribunale Parte_1 di Forlì, senza addurre una valida giustificazione, atteso che il decesso del figlio Persona_3 per quanto indiscutibilmente doloroso, era avvenuto un mese prima. A riguardo, occorre osservare che il comportamento così tenuto è valutabile non solo ai sensi dell'art.116, comma 2 c.p.c., ma anche e soprattutto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a tenore del quale se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio formale, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Nel caso di specie, la ficta confessio opera con riguardo ai capitoli 5,7,8 e 9, così come ammessi dal Tribunale di Forlì, ai quali e si sono volontariamente sottratti. Controparte_3 Parte_1 Ne deriva che i fatti ivi dedotti si ritengono come ammessi, con la conseguenza tale per cui Parte_1
con i tre assegni del 3.10.2013, in realtà provvedeva a pagare debiti risalenti e antecedenti
[...] all'atto lesivo del 23.05.2013. Inoltre, che i due ( e ) fossero da tempo in rapporti d'affari, ben Parte_1 Persona_1 prima del 23.05.2013, costituisce un fatto pacifico accertato più volte nei procedimenti penali che hanno interessato, con esiti differenti, e (Trib. Forlì Sentenza Parte_1 Persona_1 n.882/2019, Corte D'Appello Bologna Sentenza 412/2021, Trib. Forlì Sentenza n.2306/2016). In definitiva, la prova assunta in primo grado, le risultanze probatorie degli altri giudizi liberamente apprezzabili dal giudice civile (cfr. Tribunale Bologna, sez. III 27/01/2025 n. 203, Cassazione civile sez. III 20/12/2001 n. 16069) e il contegno delle parti nel processo conducono a ritenere che i tre assegni fossero diretti a regolare previgenti rapporti di credito-debito, antecedenti all'atto pregiudizievole del 23.05.2013. Pertanto, non risulta in alcun modo necessaria la dolosa preordinazione in capo al disponente Parte_1
Quanto alla prospettata insussistenza dell'eventus damni, basti considerare che qualora successivamente al sorgere del credito il debitore abbia costituito i suoi beni in fondo patrimoniale, un tale atto modifica la situazione patrimoniale del debitore, in pregiudizio del creditore, il quale non può agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. Sez. III, 7.7.2007 n. 15310). D'altronde, condizione essenziale della tutela in favore del creditore prevista dall'art. 2901 c.c. è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. 17 luglio 2007 n. 15880). In sostanza, secondo la costante giurisprudenza, l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. I , 14/02/2025 , n. 3817). Nella fattispecie, non può dubitarsi che tanto la costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. quanto il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., rendono più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito (e ora di tutti i creditori del sovraindebitato) realizzando una segregazione dei beni conferiti e vincolati alla destinazione atti ad essere aggrediti esclusivamente per il soddisfacimento di debiti contratti per i bisogni della famiglia o per la destinazione specifica.
6.
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante deduce “la violazione del D.M. 55/2014 – eccessiva liquidazione delle spese”. Il motivo non è fondato. Il Tribunale di Forlì ha applicato i criteri di calcolo per le cause di valore indeterminabile, mentre la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sancisce che, in tema di azione revocatoria, il valore della causa si calcola sulla base del credito per il quale si agisce (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/01/2025, n. 874, Cass. Civ. 8818/2024) che nella fattispecie è pari ad € 340.000,00.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12) e avuto riguardo al valore della controversia (da € 260.000 a € 520.000) con applicazione dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. La liquidazione è ripartita fra l'appellato fino all'intervento della procedura di Controparte_1 liquidazione controllata del sovraindebitato e per la sola fase decisionale è in Parte_1 favore di quest'ultima. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 12.7.2022, con
[...] Controparte_1
l'intervento della Procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato , nella Parte_1 contumacia di ed , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
RIGETTA l'appello avverso la sentenza n.545/2022 del Tribunale di Forlì e, per effetto dell'intervento in giudizio della Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
[...]
DICHIARA l'estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti Parte_1 dell'intero ceto creditorio;
CONDANNA al rimborso delle spese del grado di appello che liquida in Parte_1 complessivi € 20.119,00 per compenso di avvocato, di cui € 12.821,00 in favore di CP_1
con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, ed €
[...] 7.298,00 in favore della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO in persona del suo liquidatore p.t., oltre 15% per Parte_1 spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 16.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina