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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/10/2024, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 70/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
05/01/2024 da:
Parte_1
con l'avv. VERONESE GIULIO e l'avv. FORNASIER CHRISTIAN
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VERONESE GIULIO e l'avv. FORNASIER CHRISTIAN
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 354/2024 pubblicata in data 14.2.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 9.2.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(n. a TREVISO il 25/09/1972) e (n. a CONEGLIANO (TV) il 05/11/1977), Parte_2
matrimonio contratto il 02/06/2004 e trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore venga affidata ai genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
2) Venga confermata l'assegnazione alla madre della casa famigliare di San Vendemiano (TV) in via Giovanni Paolo I
2 n. 11.
3) Il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno alimentare di Euro 250,00, Parte_1
rivalutato annualmente al 100% secondo gli indici Istat, per il concorso nel mantenimento ordinario di ciascun figlio;
le parti sosterranno ciascuna il 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso, noto ed approvato dalle parti;
le parti si accordano affinché l'assegno unico (o ogni altro assegno assistenziale equivalente) venga incassato interamente dalla signora Pt_2
4) Salvo diversi accordi di volta in volta presi dai genitori, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, il padre terrà con sé a week end alternati, dalle 18.00 del venerdì, quando la preleverà dall'abitazione Per_1
materna, alle 22.30 della domenica, quando la riporterà. Nelle settimane in cui al padre non spetta il week end, la minore starà con lo stesso un pomeriggio, indicativamente il giovedì o il venerdì, dalle 18.00 alla 22.30, sempre prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna.
5) Salvo diversi accordi di volta in volta presi dai genitori, e nel rispetto degli impegni extrascolastici della minore, durante le vacanze scolastiche invernali verrà rispettata la medesima disciplina per la permanenza con il padre, salvo il fatto che trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o Santo Stefano, Pasqua o Pasquetta. La figlia trascorrerà Per_1
con il padre due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, con individuazione da comunicare da parte del padre entro la fine di giugno di ogni anno.
Durante le vacanze estive il diritto di visita e permanenza del padre sarà sospeso per il periodo in cui la minore si troverà in vacanza con la madre.
Durante le vacanze estive ed invernali di spettanza, ciascun genitore porterà con sé la figlia ove ritenga opportuno, comunicando preventivamente all'altro genitore il luogo ove dimorerà.
6) Marito e moglie si danno reciprocamente atto di non esigere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro per sé.
7) La signora rimarrà proprietaria del proprio veicolo targato DR658AX, mentre il sig. del proprio Pt_2 Parte_1
furgone targato AY292KD.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/10/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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