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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 17672/2024 R.G.L., promossa
D A
n.q. erede di Parte_1 R_
, rappresentata e difesa dall'avv. FELICI CRISTINA ed
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 02/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta
- di cui dichiara la contumacia - al pagamento in favore di CP_1
dei ratei di indennità di Parte_1
accompagnamento dovuti al suo dante causa R_
1 , dall'1/11/2023 (13/10/2023 decorrenza requisito R_
sanitario) sino alla data del decesso dello stesso, avvenuto il 20/01/2024, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione
Lavoro e notificato in data 2/08/2024, oltre interessi legali a decorrere dal
1/12/2024 e sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte CP_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
FELICI CRISTINA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/12/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore della prestazione dovuta al proprio dante causa, il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo
Tribunale, ritualmente notificato all'Istituto il 2/08/2024, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza parte ricorrente ha dedotto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo
Tribunale, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre accessori di legge.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell' , che non costituendosi neppure in CP_2
2 giudizio nulla ha dedotto, non dimostrando di avere provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione dovuta.
Non è dubbio che il credito discende dal decreto di omologa ritualmente notificato all' da parte ricorrente, che ha in questa sede dimostrato CP_1
altresì di avere dichiarato all'Istituto il possesso dei requisiti extrasanitari del dante causa e la propria qualità di erede, come da documentazione allegata al ricorso.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/04/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 02/04/2025.
La Giudice
Paola Marino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 17672/2024 R.G.L., promossa
D A
n.q. erede di Parte_1 R_
, rappresentata e difesa dall'avv. FELICI CRISTINA ed
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 02/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta
- di cui dichiara la contumacia - al pagamento in favore di CP_1
dei ratei di indennità di Parte_1
accompagnamento dovuti al suo dante causa R_
1 , dall'1/11/2023 (13/10/2023 decorrenza requisito R_
sanitario) sino alla data del decesso dello stesso, avvenuto il 20/01/2024, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione
Lavoro e notificato in data 2/08/2024, oltre interessi legali a decorrere dal
1/12/2024 e sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte CP_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
FELICI CRISTINA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/12/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore della prestazione dovuta al proprio dante causa, il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo
Tribunale, ritualmente notificato all'Istituto il 2/08/2024, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza parte ricorrente ha dedotto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo
Tribunale, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre accessori di legge.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell' , che non costituendosi neppure in CP_2
2 giudizio nulla ha dedotto, non dimostrando di avere provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione dovuta.
Non è dubbio che il credito discende dal decreto di omologa ritualmente notificato all' da parte ricorrente, che ha in questa sede dimostrato CP_1
altresì di avere dichiarato all'Istituto il possesso dei requisiti extrasanitari del dante causa e la propria qualità di erede, come da documentazione allegata al ricorso.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/04/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 02/04/2025.
La Giudice
Paola Marino
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