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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere istr./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 313/2024 R.G.A.C.
TRA
, c.f.: , in proprio e nella dedotta qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore e socio della p.i. , della Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
p.i. , della p.i. , della P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
p.i. , e della p.i. , rappresentato e
[...] P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5 difeso dall'avv. Ferdinando Grammegna, c.f. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Gragnano, alla via San Sebastiano, n. 3, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , e, per essa, la sua procuratrice Controparte_6 P.IVA_6 CP_7
(nuova denominazione di , c.f. , rappresentata e difesa
[...] Controparte_8 P.IVA_7 dall'Avv. Teodoro Carsillo, c.f. , in virtù di procura allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3232/2023 R.G., pubblicata il 14.12.2023.
Conclusioni per la parte appellante: in riforma della sentenza impugnata, accertare l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito invocato dalla
[...]
e l'intervenuta estinzione dello stesso per prescrizione, con conseguente CP_6 cancellazione del nominativo di dalla Centrale dei Rischi della Banca Parte_1
d'Italia, con decorrenza dal 15/30 giugno 2020, confermando l'ordinanza del giudice di primo grado, che, in sede cautelare, con provvedimento del 18 agosto 2020, ha ordinato alla
[...]
“la cancellazione del nominativo di dalla segnalazione alla CP_6 Parte_2
1 centrale dei rischi sotto la voce 'sofferenze, crediti passati a perdita'”, e condannando la al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di Controparte_6 Parte_1
in proprio, della somma di euro 550.000,00, a favore della della
[...] Controparte_1 somma di euro 13.000,00, a favore della della somma di euro 347.838,00, a Controparte_5 favore della della somma di euro 55.000,00, a favore della Controparte_2 Controparte_3 della somma di euro 120.000,00 e a favore della Ingegneria della somma di Controparte_4 euro 100.000,00.
Conclusioni per l'appellata: rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato alla il 30.10.2020, , Controparte_6 Parte_1 in proprio e nella dedotta qualità di amministratore e socio della della Controparte_1
della della Ingegneria e della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
introdusse il giudizio di merito, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art.
[...]
669octies c.p.c., a seguito dell'ordinanza resa su ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., con la quale veniva ordinata alla la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Controparte_6
Rischi della Banca d'Italia.
L'attore dedusse che, con decreto ingiuntivo n. 11438/1993, divenuto definitivo il 6.10.2000, il
Tribunale di Napoli gli aveva ingiunto, quale fideiussore, il pagamento - in via solidale con la società debitrice - della somma di lire 96.323.975 a favore Controparte_9 della poi incorporata nella la quale, a Controparte_10 Controparte_11 sua volta, aveva ceduto i propri crediti in sofferenza alla che dal 6 ottobre Controparte_6 del 2000 fino al mese di ottobre del 2020, non era stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione e che, pertanto, il credito di cui al suddetto decreto ingiuntivo era prescritto;
che la prescrizione era stata anche eccepita con atto stragiudiziale del 26 maggio 2020 inoltrato alla che, conseguentemente, il credito in questione non avrebbe potuto essere Controparte_6 più considerato come un credito “in sofferenza” e, quindi, a decorrere dal mese di giugno del
2020, non era legittima la segnalazione del nominativo di alla Centrale Rischi Parte_1 della Banca d'Italia in relazione al suddetto credito.
La difesa dell'attore concluse chiedendo di confermare il provvedimento cautelare reso ante causam , ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; di accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] per l'illegittima “continuata” segnalazione alla Centrale Rischi del nominativo di CP_6
, e la condanna della al risarcimento dei danni così Parte_1 Controparte_6 quantificati: a) per l' in proprio - al quale era stata preclusa l'assunzione della carica Pt_1 di amministratore presso la società Rentalsinitaly S.r.l., impeditagli dall'iscrizione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia - nella somma di euro 500.000,00 ; b) per la per la per la e per la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- alle quali era stato precluso l'accesso a finanziamenti a causa dell'iscrizione alla
[...]
2 Centrale Rischi del nominativo di , quale socio e amministratore di tali società Parte_1
- rispettivamente nella somma di euro 400.000,00, di euro 200.000,00, di euro 300.000,00 e di euro 500.000,00; c) per - alla quale la segnalazione alla Centrale Rischi del Controparte_5 socio e amministratore aveva impedito il rilascio di una polizza fideiussoria Parte_1 per la partecipazione al project financing per la realizzazione di un impianto sospeso a fune tra e - nella somma di euro 3.000.000,00. CP_12 CP_13
Si costituì nella qualità di procuratrice di ed espose Controparte_8 Controparte_6 che già dal 2006, aveva intrapreso trattative per estinguere la propria Parte_1 esposizione debitoria con riguardo alla somma di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Napoli n. 11438/1993; che l' nel 2011, aveva offerto “a saldo e stralcio” la somma Pt_1 onnicomprensiva di euro 15.000,00, e che a tale offerta - che era stata accettata dalla
[...]
- non era seguito il versamento di alcun importo;
che, successivamente, nel 2015, CP_6 aveva proposto nuovamente la sistemazione della propria esposizione Parte_1 debitoria, incontrando il favore della società esponente sempre per la somma complessiva di euro 15.000,00, ma anche tale accordo non era stato rispettato;
che le trattative di bonario componimento avevano comportato l'interruzione della prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., stante il riconoscimento del diritto di credito da parte dell' che quest'ultimo era Pt_1
“nullatenente”, in quanto “sopravviveva” con lavori saltuari e non risultava proprietario di immobili, con la conseguenza che non appariva in alcun modo in grado di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, di soddisfare il credito vantato dalla nei suoi Controparte_6 confronti;
che, pertanto, il credito in questione doveva ritenersi “in sofferenza” e tale da comportare, legittimamente, la segnalazione del nominativo di alla Centrale Parte_1
Rischi della Banca d'Italia.
Il Giudice di primo grado rigettò le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della decisione di primo grado vanno richiamati - per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame - i punti della motivazione del primo giudice che di seguito si sintetizzano.
1) Le domande proposte da per conto delle società Parte_1 Controparte_2
e sono inammissibili, atteso che dalle visure di dette Controparte_3 Controparte_4 società, estratte dai registri della Camera di Commercio, risulta che è un mero Parte_1
“socio” delle stesse e, conseguentemente, è privo del potere di proporre domande per conto di tali società, potere spettante, invece, agli amministratori di queste ultime, che ne hanno la rappresentanza.
2) è legittimato a proporre le domande di risarcimento del danno Parte_1 esclusivamente in proprio e per conto delle società e nella Controparte_1 Controparte_5 qualità di amministratore delle stesse. La segnalazione oggetto del presente giudizio è riferita,
3 però, esclusivamente a , mentre le suddette società non sono state oggetto di Parte_1 alcuna segnalazione. Ogni società è un centro autonomo di imputazione, fornita di soggettività giuridica distinta da quella dei soci e di propria capacità processuale. “Le problematiche personali afferenti il legale rappresentante o, addirittura, il socio di una società di capitali non possono in alcun modo riflettersi su quest'ultima. Infatti, la tematica che ci occupa “riguarda unicamente il soggetto il cui nominativo sia stato indebitamente segnalato alla Centrale Rischi,
a nulla rilevando che tale soggetto sia socio di società, laddove – come nel caso di specie – il nominativo della società non sia stato oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi”.
In ogni caso, con riguardo al risarcimento del danno richiesto per conto della Controparte_1
- a causa della lamentata mancata concessione di finanziamenti - il difensore della parte attrice fa riferimento ad una missiva della dalla quale non si evincono le motivazioni Controparte_14 del rifiuto, atteso che l'istituto di credito motiva il diniego del finanziamento per la ragione che sarebbero “emersi alcuni elementi che non risultano in linea con i requisiti richiesti dalla
Banca”. In sostanza la non chiarisce che il diniego del finanziamento sia dovuto CP_14 alla segnalazione alla Centrale Rischi del nominativo dell'amministratore della CP_1
.
[...] Parte_1
Con riguardo alla società il difensore della parte attrice fa riferimento, quanto Controparte_5 al danno subito, ad una delibera della Giunta Municipale del 04/06/2021 del Comune di Agerola
(NA), con la quale è stato previsto l'avvio del procedimento per la realizzazione di un impianto di collegamento sospeso a fune, tra ed il centro abitato di Amalfi (NA), in project CP_12 financing. Tale delibera non è stata prodotta agli atti, né risulta documentato che per la partecipazione al suddetto project financing da parte della era necessario il Controparte_5 rilascio di una polizza fideiussoria, e che tale polizza non sia stata concessa a favore della
[...] per la segnalazione del nominativo del suo amministratore, , alla CP_5 Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
3) La sussistenza di una responsabilità risarcitoria a carico della per il Controparte_6 dedotto danno che avrebbe subito in proprio, presuppone l'illegittimità della Parte_1 segnalazione effettuata dalla alla Centrale Rischi. “Sul punto, è bene Controparte_6 prendere le mosse da quanto riconosciuto dal Consulente dello stesso odierno attore nel 2006
e nel 2007, allorquando veniva evidenziato che '…il sig. è nullatenente, non è Pt_1 coniugato, non ha redditi e sopravvive con lavori saltuari'. E, invero, a tutt'oggi il sig. Pt_1 non risulta proprietario, nel territorio nazionale, di alcun fabbricato (cfr. visura immobiliare depositata in atti). Appare del tutto evidente come lo stesso attore non appaia in alcun modo in grado di adempiere le proprie obbligazioni e ciò neanche in via coattiva, di talché - stante il consolidato pensiero della Corte regolatrice secondo cui 'in tema di rapporti bancari, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia
4 fallimentare, sicché lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore
a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall. - la segnalazione del nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia quale a sofferenza appariva atto del tutto dovuto”. La segnalazione oggetto del presente giudizio, pertanto, non palesa alcun aspetto di illegittimità, risultando, viceversa, adempimento di puntuali doveri imposti dal sistema creditizio.
4) Quanto all'eccepita prescrizione del diritto di credito posto a fondamento della segnalazione alla Centrale Rischi - credito rappresentato dall'importo di lire 96.323.975 oggetto del decreto ingiuntivo n. 11438/1993 emesso dal Tribunale di Napoli a favore della Controparte_10 ed a carico di , divenuto definitivo nell'anno 2000 a seguito di
[...] Parte_1 estinzione del procedimento di opposizione - va applicato il principio giurisprudenziale secondo cui “la rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 cod. civ., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 cod. civ., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del "quantum".
negli anni 2006 -2007 aveva formulato delle proposte di “sistemazione” della Parte_1 sua esposizione debitoria;
con atto del 4.10.2011 aveva proposto di chiudere Parte_1 la “posizione in oggetto”, offrendo alla “a saldo e stralcio”, la somma Controparte_6 onnicomprensiva di euro 15.000,00, proposta che veniva accettata dalla Controparte_6 ma non aveva alcun seguito. In data 6.11.2015 aveva offerto nuovamente la Parte_1 somma complessiva di euro 15.000,00 - con atto inoltrato a mezzo pec dal suo legale - a saldo e stralcio della sua posizione debitoria;
anche tale pagamento non veniva effettuato. Non può, pertanto, ritenersi prescritto il diritto di credito della banca, “in quanto la circostanza che si era pervenuti ad una duplice transazione (seppur inadempiuta) costituisce fatto del tutto rilevante non solo ai fini dell'art. 2944 c.c. ma anche dell'art.2937 c.c.”. Ne discende che nessun danno può essere risarcito a , stante la piena legittimità dell'operato della convenuta. Parte_1
5) Allo stesso tempo, deve dichiararsi privo di fondamento il provvedimento cautelare emesso ante causam dal giudice di primo grado, con il quale veniva ordinato alla Controparte_6 la cancellazione del nominativo di dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Parte_1
Il provvedimento cautelare ha natura provvisoria e, pertanto, esso dura finché non sopravviene la sentenza definitiva nel processo a cognizione piena, “dopodiché è sostituito dalla sentenza
5 che accerta l'esistenza del diritto cautelato, o viene semplicemente meno, se, viceversa, il diritto
è dichiarato inesistente. È tale ultimo il caso di specie.”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado , in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore e socio della della della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della e della ha proposto appello, cui ha resistito, Controparte_4 Controparte_5 costituendosi, la e, per essa, la sua procuratrice (nuova Controparte_6 CP_7 denominazione di . Controparte_8
Il giudice istruttore, all'udienza di trattazione del 3.07.2024, ritenuta la causa di contenuta complessità, ai sensi dell'art. 350, 3° comma c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni dinanzi a sé. Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e il giudice istruttore ha fissato davanti al Collegio l'udienza del 27.11.2024 per la decisione della causa a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., assegnando il termine fino a
25 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 27.11.2024, all'esito della discussione orale, la Corte ha riservato la causa in decisione.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame la parte appellante lamenta l'“illegittimità della sentenza appellata per errata revoca e/o annullamento del provvedimento cautelare del 1°.09.2020, sul falso ed errato presupposto della non intervenuta prescrizione, derivante dall'errata attribuzione a trattative transattive del potere di interruzione della prescrizione”.
La difesa della parte appellante sostiene che l'offerta di dell'importo di euro Parte_1
15.000,00, di cui alle lettere del 4.10.2011 e del 6.11.2015, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria della non rappresenta alcun riconoscimento di debito;
che in Controparte_6 nessuna delle proposte transattive vi era stato un riconoscimento del debito da parte di Parte_1
interruttivo della prescrizione, “con la chiara evidenza di una palese errata
[...] interpretazione e lettura di tali documenti” da parte del primo giudice;
che la Controparte_6 non ha mai fornito la prova di atti interruttivi della prescrizione del credito di cui al decreto
[...] ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 11438/1993, dal 6.10.2000 fino al 26.5.2020, data in cui il legale di , con lettera/diffida inoltrata alla aveva Parte_1 Controparte_6 sollevato “una chiara eccezione di intervenuta prescrizione della presunta pretesa creditoria, rilevante ex art. 2938 c.c., in quanto negli ultimi 10 anni dall'ultimo atto di esecuzione, non vi era in atti nessun atto di interruzione e/o atto di esecuzione fondato sul presunto titolo del 1993, con la conseguenza che a quella data il credito di Castello si era prescritto”.
La difesa della parte appellante deduce, inoltre, che: a) , per conto e Parte_1 nell'interesse della quale socio della stessa, aveva chiesto alla Controparte_1 CP_14 di poter accedere al finanziamento stanziato per le piccole e medie imprese ai sensi dei
[...] cosiddetti “Decreto Cura Italia” e “Decreto Liquidità” e, però, in data 22.5.2020, la CP_14 aveva rigettato la richiesta di finanziamento “proprio in base alla segnalazione in
[...]
6 'sofferenza' esistente in capo al SI , derivante dalla ” ; b) Parte_1 CP_6 con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno da parte di in proprio, è Parte_1 stata depositata “l'offerta di incarico di amministratore unico della RENTALSINITALY srl, con un compenso annuo di euro 60.000, oltre i bonus legati agli obbiettivi raggiunti”, incarico che non è stato mai conferito all' a causa della segnalazione del suo nominativo alla Pt_1
Centrale Rischi;
c) con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno nell'interesse della
“è documentale che la SEGNALAZIONE ha prodotto la PERDITA di essere il Controparte_5
per la realizzazione della FUNIVIA AGEROLA/AMALFI, e quindi, come chiarito nelle Per_1 note critiche del 30.06.22, il valore del project financing presentato dalla Società è fornito dallo stesso Codice degli Appalti, il quale fissa come parametro il 2,5 % del costo dell'Opera.
Siccome il costo dell'Opera ammonta ad € 36.000.000 circa, il valore di tale progetto è pari ad euro 900.000 e costituisce il danno per tale Società, oltre ai danni emergenti, per costi CP_15 di impegni assunti con i professionisti, pari ad € 347.838 come da bilancio anno 2021”.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha statuito che quale socio della della Parte_1 Controparte_2
e della non aveva il potere di proporre domande Controparte_3 Controparte_4 risarcitorie nell'interesse delle suddette società, spettando all'amministratore delle stesse la legittimazione ad agire. La parte appellante sostiene che “un SOCIO ha legittimazione attiva per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della segnalazione alla Centrale
Rischi Interbancaria nei confronti del BANCA CONVENUTA, in particolare per i danni diretti dovuti dalla illegittima segnalazione alla quota societaria del SI Parte_1 nelle Società ed ”. CP_2 CP_3 Controparte_4
§ 3. Il primo motivo di gravame è infondato.
La Corte osserva che, condivisibilmente, il primo giudice ha ritenuto che era stato interrotto il termine di prescrizione relativo al credito di lire 96.323.975 (oggetto del decreto ingiuntivo n.
11438/1993 del Tribunale di Napoli, incontestatamente divenuto definitivo nell'anno 2000) vantato dalla nei confronti di , operando Controparte_10 Parte_1 il disposto dell'art. 2944 c.c. - rubricato: “interruzione per effetto di riconoscimento” - dovendosi considerare che : a) negli anni 2006 -2007, aveva formulato delle Parte_1 proposte di “sistemazione” della sua esposizione debitoria;
b) con proposta del 4.10.2011 aveva chiesto di chiudere la propria posizione debitoria, offrendo alla banca, “a saldo e stralcio”, la somma onnicomprensiva di euro 15.000,00, proposta che veniva accetta dalla banca, ma non aveva alcun seguito;
c) in data 6.11.2015 aveva offerto nuovamente alla banca la somma complessiva di euro 15.000,00 a saldo e stralcio della sua posizione debitoria (anche tale pagamento non veniva effettuato).
In particolare, nella nota raccomandata datata 14.07.2006, inoltrata alla Controparte_6 dal difensore di , si legge: “Il mio assistito, Sig. vorrebbe Parte_1 Parte_1
7 estinguere la posizione debitoria di cui vi è riferimento nella Vs. del 08/04/2006 offrendoVi, a transazione e stralcio, con il “pactum de non petendi, la somma di € 10.000,00 omnia comprensiva di eventuali oneri e spese…”. Inoltre, nella proposta inoltrata il 4.10.2011 a mezzo mail dal difensore di alla si legge: “con riferimento Parte_1 Controparte_6 alla posizione in oggetto, Le significo la volontà del cliente SI di Parte_1 chiudere tutta la posizione in oggetto, offrendo a saldo e stralcio di ogni questione la somma onnicomprensiva di € 15.000,00, che sarà versata a titolo transattivo novativo di ogni Vs pretesa”.
Ciò posto - non essendo contestato che, come dato per presupposto dal primo giudice,
l'esposizione debitoria a cui si fa riferimento nelle sopra illustrate proposte formulate nell'interesse dell' è quella di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. Pt_1
11438/1993, in forza della quale è stata effettuata dalla la segnalazione Controparte_6 del nominativo di alla Centrale Rischi - non si ravvisa l'errata interpretazione Parte_1 da parte del primo giudice, lamentata dalla parte appellante, del contenuto delle menzionate proposte. Il giudice di prime cure, difatti, condivisibilmente ha ritenuto che le proposte transattive non presupponevano la contestazione del diritto di credito della controparte, ma, per come formulate, implicavano l'ammissione della sussistenza del diritto stesso, e quindi un riconoscimento del debito da parte dell' idoneo ad interrompere il decorso del termine Pt_1 di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2944 c.c..
In ogni caso - ad integrazione della motivazione del primo giudice con riguardo alla piena legittimità della condotta della che ha continuato ad effettuare la Controparte_6 segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo di per Parte_1 il credito in sofferenza dedotto in lite - si osserva quanto segue.
In mancanza di una rituale eccezione di prescrizione del credito formulata in sede giudiziale dalla parte debitrice, astrattamente idonea a condurre ad una pronuncia di estinzione del diritto di credito, deve ritenersi che la abbia correttamente continuato ad Controparte_6 effettuare la suddetta segnalazione. Quindi non si può ritenere che la lettera/diffida del 26 maggio 2020 - invocata dalla parte appellante - inoltrata alla dal difensore Controparte_6 di , e avente ad oggetto “Richiesta di immediata cancellazione stante Parte_1
l'intervenuta prescrizione del Vs presunto titolo esistente a danno del mio cliente….”, valga, di per sé sola, ad estinguere il credito “a sofferenza” e a fondare la cessazione della segnalazione del debitore alla Centrale Rischi.
Si osserva, peraltro, che non risulta censurato il punto della motivazione del primo giudice nella parte in cui afferma che non appariva in grado di adempiere le proprie Parte_1 obbligazioni e, quindi, si trovava in quello stato di insolvenza - stante la valutazione negativa della sua situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" - che legittimava la
[...] al mantenimento della segnalazione dell alla Centrale Rischi. CP_6 Pt_1
8 § 4. L'infondatezza del primo motivo di gravame, e, quindi, la legittimità della iscrizione alla centrale Rischi del nominativo di da parte della rende Parte_1 Controparte_6 superfluo l'esame del secondo motivo di gravame relativo ai lamentati “danni diretti dovuti dalla illegittima segnalazione alla quota societaria del SI nelle Parte_1
Società d . CP_2 CP_3 Controparte_4
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM
147/2022, ponendole a carico della parte appellante ed a favore della e, Controparte_6 per essa, della sua procuratrice, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 – CP_7 scaglione compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000 – con la quantificazione dei compensi in misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto del fatto che il valore della controversia è vicino a quello minimo dello scaglione di riferimento, del limitato numero di questioni esaminate poste a fondamento della decisione, di contenuta complessità, e del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore della e per essa, quale procuratrice, della Controparte_6 CP_7 spese che si liquidano in euro 17.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5- 2012, n.
115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 27 novembre 2024.
Il Consigliere istr. est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott.ssa Maria Casaregola
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